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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6860 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1012/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 10/01/2023, assunta in decisone in data 14/05/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
10/09/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pezzali Laura, presso il cui studio – sito in Milano, via Fratelli Campi n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...], assistito e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv. Belloli Enrico Mario e Gorini Francesca, presso il cui studio – sito in Milano, via della Commenda n. 35 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 11 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“
1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e per il grave comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio tenuto dal Signor nei confronti della ricorrente, CP_1
l'addebito della separazione personale allo stesso, con ogni conseguenza di legge.
2. Per il figlio minore si chiede, a conferma dei provvedimenti provvisori, di adottare i Per_1 seguenti provvedimenti:
- affido c.d. super-esclusivo ex art 337 quater c.c. di alla madre con collocamento presso la Per_1 stessa e residenza nella casa familiare, disponendone conseguentemente l'assegnazione alla Signora
, titolare inoltre del contratto di locazione;
disporre che la madre possa assumere in via Pt_1 esclusiva anche tutte le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore nonché provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
- visite padre-Alessandro se e quando il padre lo chiederà e in spazio neutro secondo le indicazioni dei servizi sociali incarcati di seguire il nucleo familiare e previa valutazione dell'idoneità psicofisica del
Signor nonché di prognosi favorevole della capacità genitoriale paterna;
CP_1
2. Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore , attraverso CP_1 Per_1 la corresponsione alla madre entro il 5 del mese di competenza, con bonifico bancario sul conto della stessa di una somma mensile di almeno € 200,00 oltre adeguamento ISTAT come per legge, a far tempo dalla domanda - deposito del presente ricorso con riserva di chiedere una modifica degli importi in dipendenza delle esigenze di e del reperimento di una attività lavorativa da parte Per_1 del padre, come per legge;
3. Le spese straordinarie di , previamente concordate e documentate come da protocollo del Per_1
Tribunale di Milano, che la ricorrente ha ricevuto in copia e che si impegna a rispettare, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% il padre e 50% la madre. Per il rimborso delle quote si fa riferimento al protocollo citato.
4. Si chiede infine di confermare che l'assegno unico per il figlio possa essere percepito interamente dalla madre, genitore collocatario esclusivo di . Per_1
5. Con vittoria di spese, compensi di causa oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Per Controparte_1
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore e il suo collocamento prevalente presso la madre;
2) disporre gli interventi ritenuti più idonei affinché il rapporto padre-figlio possa consolidarsi e svilupparsi intraprendendo un percorso che possa portare ad un riavvicinamento, anche tramite incontri, dei due;
pagina 2 di 11 3) ordinare al signor , una volta reperita un'attività lavorativa, di versare alla Controparte_1 ricorrente quale contributo di mantenimento del figlio minore un importo pari a euro 200,00 oltre il
50% delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo in vigore presso Questo Tribunale”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Milano il 02/07/2002 (anno 2002, n. 1250, parte I, reg. 01), Controparte_1 dal quale nascevano i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) – Per_2 Persona_3 chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare il minore in via super-esclusiva alla madre, con Per_1 collocamento presso quest'ultima; - di incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio; - di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico universale.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente rappresentava che il marito – già gravato da svariati precedenti penali e dall'abuso di sostanze stupefacenti, aveva posto in essere gravi aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti a partire dal 2021, tanto che nel febbraio 2022 la ricorrente si rivolgeva al lasciando successivamente la casa familiare;
in seguito alla denuncia sporta dalla CP_2 ricorrente, al veniva applicata a maggio 2022 la misura cautelare del divieto di avvicinamento CP_1 alla moglie – di seguito aggravata con la custodia cautelare in carcere a settembre 2022 per via delle violazioni commesse (doc. 9/10); per detti fatti il è stato condannato in data 14/12/2022 alla CP_1 pena di anni 3 di reclusione ed è allo stato detenuto presso il carcere di San Vittore.
Con decreto del 20/02/2023, il Presidente f.f. disponeva l'istaurazione del contraddittorio disponendo al contempo un'indagine psicosociale sulla situazione del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti;
Con memoria difensiva depositata in data 26/06/2023 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente – chiedeva al Tribunale adito: - di affidare il figlio minore in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, subordinato peraltro al reperimento di un'attività lavorativa.
All'esito dell'udienza del 27/06/2023, il Presidente f.f. all'epoca procedente disponeva l'affido pagina 3 di 11 super-esclusivo alla madre del minore, con collocamento prevalente presso la stessa;
incaricava i
Servizi sociali di Milano di proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, di regolamentare le visite padre-figlio secondo le modalità di Spazio neutro e di curare la presa in carico del resistente presso il SerD competente;
assegnava alla madre la casa familiare sita in Milano, via Giambellino n.
143, ove la stessa aveva già fatto rientro unitamente al figlio;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30/11/2023, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1123/2024 emessa in data 10/01/2024 e pubblicata in data
30/01/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul Controparte_1 ruolo, assegnando i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 6/06/2024, tenutasi dinnanzi al GI nelle more subentrato nella titolarità del trasferimento in seguito al trasferimento del primo Giudice, parte ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie avanzate alla luce della documentazione già acquisita in atti;
il difensore di parte resistente rappresentava che il Signor era stato recentemente scarcerato per fine pena ed era allo stato CP_1 sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, chiedendo procedersi a ulteriori verifiche in ordine alle condizioni psico-fisiche del Signor ai fini di dar corso all'effettiva CP_1 ripresa dei rapporti padre-figlio in Spazio neutro;
il Giudice istruttore incaricava quindi i Servizi sociali competenti di procedere alle verifiche richieste, disponendo in base all'andamento delle indagini delegate, l'avvio degli incontri in spazio neutro tra il padre e , nonchè l'avvio degli ulteriori Per_1 percorsi di sostegno disposti per la madre e per il minore.
In seguito al rinvio dell'udienza del 19/12/2024, ove nessuno compariva per parte resistente, si perveniva all'udienza del 14/05/2025, fissata anche per eventuali conclusioni in cui il difensore di parte resistente rappresentava che il era stato nelle more nuovamente riarrestato;
le parti precisavano CP_1 le rispettive conclusioni sopra richiamate in epigrafe, chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.; il Giudice, dunque, assegnava alle parti detti termini, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/09/2025.
pagina 4 di 11 *** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, tenuto conto peraltro che parte ricorrente ha rinunciato alle proprie richieste istruttorie, alla luce della documentazione già presente in atti, e che il resistente non ha formulato richieste istruttorie.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di addebito della separazione a carico del marito sia fondata e, pertanto, debba essere accolta.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato, a sostegno della propria richiesta di addebito della separazione al marito, le gravi violenze fisiche e morali patite da parte del marito dal 2021 in avanti – fatti per i quali la stessa lasciava di seguito la casa familiare e provvedeva a sporgere denuncia nei confronti del marito.
I fatti rappresentati dalla ricorrente hanno trovato pieno riscontro negli atti del procedimento penale promosso a carico del in seguito alla denuncia-querela presentata dalla ricorrente, per i CP_1 quali il resistente veniva altresì sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, misura poi aggravata - dapprima con quella degli arresti domiciliari e di seguito con la custodia cautelare in carcere a far data dal settembre 2022, a fronte delle ripetute violazioni commesse dal (cfr. docc. 9 e 10). CP_1
Per detti fatti in data 14/12/2022 il è stato infine condannato all'esito del giudizio CP_1 immediato, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti della moglie (successivamente ridotta in sede di appello ad anni 2 e mesi 2 di reclusione a seguito della riqualificazione delle condotte poste in essere dal febbraio 2022 al luglio 2022 in minacce e percosse, cfr. docc. 17 e 18).
Alla luce delle evidenze documentali acquisite, il Collegio ritiene che dalle gravi condotte reiterate negli anni dal anche in presenza del figlio minore – pienamente riscontrate dagli CP_1 elementi acquisiti nel corso del procedimento penale – discende l'addebitabilità della separazione al convenuto, dal momento che la dissoluzione dell'unione coniugale è da ritenersi causalmente e direttamente ricollegata alle condotte maltrattanti, aggressive e prevaricatrici dello stesso che, oltre che a integrare reiterate violenze fisiche e morali inflitte all'altro coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole -, non solo la pronuncia di pagina 5 di 11 separazione personale, in quanto determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento del minore in via c.d. super- Per_1 esclusiva alla madre, già disposto con ordinanza presidenziale del 27/06/2023; la madre continuerà ad esercitare in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
Invero – premesso che l'assenza di qualsiasi rapporto tra i genitori e il preesistente quadro cautelare fin di recente in atto escludono la possibilità di una cogestione tra i genitori delle questioni relative al minore, come pure richiesto da parte resistente – deve rilevarsi che dall'interruzione della convivenza delle parti nel 2022 la madre si è occupata di fatto in via autonoma degli obblighi educativi, di accudimento e cura del minore, di cui è il genitore di riferimento, dimostrando così la piena idoneità all'esercizio del proprio ruolo genitoriale, come evidenziato dai Servizi sociali già all'atto della prima relazione del 22/06/2023.
Peraltro, è ad oggi un bambino sereno e positivamente inserito nel proprio contesto Per_1 familiare e scolastico, pur essendosi reso necessario avviare un percorso di sostegno psicologico a favore dello stesso, considerata la complessità della propria vicenda familiare.
Al contrario, da diversi anni il padre è completamente assente dalla vita del figlio, anche per via dei periodi di detenzione susseguitisi per via delle diverse condanne di cui è gravato che non gli hanno consentito di completare i percorsi diagnostici e terapeutici prescritti - a fronte della dipendenza di sostanze stupefacenti, precludendo pertanto l'avvio degli incontri padre-figlio in Spazio neutro.
Di conseguenza, dev'essere altresì confermato il collocamento prevalente di presso la Per_1 madre.
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, attesa la protratta interruzione dei rapporti tra Per_1
e il resistente ed il permanere dello stato di detenzione di quest'ultimo, si ritiene debba esser confermato l'incarico ai Servizi sociali di Milano di regolamentare l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlio in Spazio neutro, all'atto della scarcerazione del e in seguito al completamento CP_1
pagina 6 di 11 delle verifiche sull'astinenza dall'assunzione di sostanze d'abuso, sulle condizioni psico-fisiche e sulla capacità genitoriale del resistente, sempre tenuto conto del benessere di . Per_1
Tenuto conto della delicatezza della situazione familiare, si ritiene, infine, necessario incaricare i
Servizi sociali di Milano di curare il prosieguo del percorso di sostegno psicologico di , Per_1 nonché di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per . Per_1
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene vada confermata l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare sita in
Milano, via Giambellino n. 143, già condotta in locazione dalla medesima, in quanto genitore collocatario del minore.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, come già disposto in sede presidenziale.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che la Signora è dipendente di Pt_1
con contratto a tempo parziale, attività per la quale percepisce un reddito mensile di Controparte_3 euro 1.300,00 circa al netto PE (cfr. CU 2022).
La ricorrente non è titolare di proprietà immobiliari, né di rilevanti risparmi e vive con i due figli nell'immobile di via Giambellino, condotto in locazione con contratto Aler;
il figlio maggiorenne convivente lavorerebbe a tempo indeterminato come cameriere in un ristorante, contribuendo così al ménage familiare.
Quanto al resistente, fino alla carcerazione (2022) il lavorava come guardia giurata presso CP_1
Pegaso Security S.r.l. - attività per la quale percepiva un reddito mensile di euro 1.500,00 circa al netto
PE (cfr. CU 2022); successivamente al suo ingresso in carcere non risulta che il resistente abbia più svolto attività lavorativa.
Anche il Signor non è titolare di proprietà immobiliari, né di rilevanti risparmi, avendo vissuto CP_1 dall'interruzione della convivenza matrimoniale presso la propria madre, pur con riguardo ai brevi periodi in cui il resistente veniva scarcerato.
pagina 7 di 11 Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato, considerato che – pur nell'attuale assenza di un'occupazione lavorativa
– il resistente non può essere totalmente esonerato dai propri obblighi di mantenimento verso la prole, tenuto conto che si tratta di un contributo minimo, posto che allo stato è la madre a sostenere ogni esigenza del figlio, attesa l'interruzione dei rapporti padre-figlio ormai da diversi anni.
Infine, la Signora continuerà a percepire l'assegno unico universale per il figlio minore, in Pt_1 quanto genitore collocatario dello stesso.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di 1/3 considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e del sostanziale accordo tra le parti con riguardo al collocamento del minore e alla delega ai Servizi sociali relativamente alle frequentazioni;
la restante quota di 2/3 deve, invece, essere Persona_4 posta a carico del resistente, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione allo stesso e alla sua soccombenza prevalente con riguardo al regime di affidamento del minore, considerato altresì il mancato accoglimento della richiesta del Signor di subordinare Pt_1 la debenza del contributo al mantenimento del figlio al reperimento di un'attività lavorativa.
P. Q. M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 1123/2024 emessa in data 10/01/2024 e pubblicata in data
30/01/2024 di separazione personale dei coniugi e , il Tribunale Parte_1 Controparte_1
Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Addebita la separazione al marito;
Controparte_1
2) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via super-esclusiva alla madre;
la Persona_3 madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
3) Dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica;
pagina 8 di 11 4) Incarica i Servizi sociali di Milano di regolamentare la ripresa dei rapporti padre-figlio con le modalità di Spazio neutro, previa scarcerazione del Signor e completamento delle verifiche CP_1 sull'astinenza dall'assunzione di sostanze d'abuso, sulle condizioni psico-fisiche e sulla capacità genitoriale del resistente, sempre tenuto conto del benessere di;
Per_1
5) Incarica i Servizi sociali di Milano di curare il prosieguo del percorso di sostegno psicologico di
, nonché di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del Per_1 nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per;
Per_1
6) Assegna la casa familiare sita in Milano, via Giambellino n. 143 alla ricorrente;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella Controparte_1 Per_1 misura di euro 200,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese con decorrenza da luglio 2023 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Pone di entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie relative al figlio come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi pagina 9 di 11 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla ricorrente;
10) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/3;
11) Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, quota quantificata Controparte_1 in euro 5.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...]
Controparte_4
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025.
pagina 10 di 11 Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 10/01/2023, assunta in decisone in data 14/05/2025, discussa nella Camera di Consiglio del
10/09/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pezzali Laura, presso il cui studio – sito in Milano, via Fratelli Campi n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...], assistito e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv. Belloli Enrico Mario e Gorini Francesca, presso il cui studio – sito in Milano, via della Commenda n. 35 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 11 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“
1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e per il grave comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio tenuto dal Signor nei confronti della ricorrente, CP_1
l'addebito della separazione personale allo stesso, con ogni conseguenza di legge.
2. Per il figlio minore si chiede, a conferma dei provvedimenti provvisori, di adottare i Per_1 seguenti provvedimenti:
- affido c.d. super-esclusivo ex art 337 quater c.c. di alla madre con collocamento presso la Per_1 stessa e residenza nella casa familiare, disponendone conseguentemente l'assegnazione alla Signora
, titolare inoltre del contratto di locazione;
disporre che la madre possa assumere in via Pt_1 esclusiva anche tutte le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore nonché provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore;
- visite padre-Alessandro se e quando il padre lo chiederà e in spazio neutro secondo le indicazioni dei servizi sociali incarcati di seguire il nucleo familiare e previa valutazione dell'idoneità psicofisica del
Signor nonché di prognosi favorevole della capacità genitoriale paterna;
CP_1
2. Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore , attraverso CP_1 Per_1 la corresponsione alla madre entro il 5 del mese di competenza, con bonifico bancario sul conto della stessa di una somma mensile di almeno € 200,00 oltre adeguamento ISTAT come per legge, a far tempo dalla domanda - deposito del presente ricorso con riserva di chiedere una modifica degli importi in dipendenza delle esigenze di e del reperimento di una attività lavorativa da parte Per_1 del padre, come per legge;
3. Le spese straordinarie di , previamente concordate e documentate come da protocollo del Per_1
Tribunale di Milano, che la ricorrente ha ricevuto in copia e che si impegna a rispettare, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% il padre e 50% la madre. Per il rimborso delle quote si fa riferimento al protocollo citato.
4. Si chiede infine di confermare che l'assegno unico per il figlio possa essere percepito interamente dalla madre, genitore collocatario esclusivo di . Per_1
5. Con vittoria di spese, compensi di causa oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Per Controparte_1
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore e il suo collocamento prevalente presso la madre;
2) disporre gli interventi ritenuti più idonei affinché il rapporto padre-figlio possa consolidarsi e svilupparsi intraprendendo un percorso che possa portare ad un riavvicinamento, anche tramite incontri, dei due;
pagina 2 di 11 3) ordinare al signor , una volta reperita un'attività lavorativa, di versare alla Controparte_1 ricorrente quale contributo di mantenimento del figlio minore un importo pari a euro 200,00 oltre il
50% delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo in vigore presso Questo Tribunale”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Milano il 02/07/2002 (anno 2002, n. 1250, parte I, reg. 01), Controparte_1 dal quale nascevano i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) – Per_2 Persona_3 chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare il minore in via super-esclusiva alla madre, con Per_1 collocamento presso quest'ultima; - di incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio; - di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico universale.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente rappresentava che il marito – già gravato da svariati precedenti penali e dall'abuso di sostanze stupefacenti, aveva posto in essere gravi aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti a partire dal 2021, tanto che nel febbraio 2022 la ricorrente si rivolgeva al lasciando successivamente la casa familiare;
in seguito alla denuncia sporta dalla CP_2 ricorrente, al veniva applicata a maggio 2022 la misura cautelare del divieto di avvicinamento CP_1 alla moglie – di seguito aggravata con la custodia cautelare in carcere a settembre 2022 per via delle violazioni commesse (doc. 9/10); per detti fatti il è stato condannato in data 14/12/2022 alla CP_1 pena di anni 3 di reclusione ed è allo stato detenuto presso il carcere di San Vittore.
Con decreto del 20/02/2023, il Presidente f.f. disponeva l'istaurazione del contraddittorio disponendo al contempo un'indagine psicosociale sulla situazione del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti;
Con memoria difensiva depositata in data 26/06/2023 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente – chiedeva al Tribunale adito: - di affidare il figlio minore in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, subordinato peraltro al reperimento di un'attività lavorativa.
All'esito dell'udienza del 27/06/2023, il Presidente f.f. all'epoca procedente disponeva l'affido pagina 3 di 11 super-esclusivo alla madre del minore, con collocamento prevalente presso la stessa;
incaricava i
Servizi sociali di Milano di proseguire l'attività di monitoraggio sul nucleo familiare, di regolamentare le visite padre-figlio secondo le modalità di Spazio neutro e di curare la presa in carico del resistente presso il SerD competente;
assegnava alla madre la casa familiare sita in Milano, via Giambellino n.
143, ove la stessa aveva già fatto rientro unitamente al figlio;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30/11/2023, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1123/2024 emessa in data 10/01/2024 e pubblicata in data
30/01/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul Controparte_1 ruolo, assegnando i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 6/06/2024, tenutasi dinnanzi al GI nelle more subentrato nella titolarità del trasferimento in seguito al trasferimento del primo Giudice, parte ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie avanzate alla luce della documentazione già acquisita in atti;
il difensore di parte resistente rappresentava che il Signor era stato recentemente scarcerato per fine pena ed era allo stato CP_1 sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, chiedendo procedersi a ulteriori verifiche in ordine alle condizioni psico-fisiche del Signor ai fini di dar corso all'effettiva CP_1 ripresa dei rapporti padre-figlio in Spazio neutro;
il Giudice istruttore incaricava quindi i Servizi sociali competenti di procedere alle verifiche richieste, disponendo in base all'andamento delle indagini delegate, l'avvio degli incontri in spazio neutro tra il padre e , nonchè l'avvio degli ulteriori Per_1 percorsi di sostegno disposti per la madre e per il minore.
In seguito al rinvio dell'udienza del 19/12/2024, ove nessuno compariva per parte resistente, si perveniva all'udienza del 14/05/2025, fissata anche per eventuali conclusioni in cui il difensore di parte resistente rappresentava che il era stato nelle more nuovamente riarrestato;
le parti precisavano CP_1 le rispettive conclusioni sopra richiamate in epigrafe, chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.; il Giudice, dunque, assegnava alle parti detti termini, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 10/09/2025.
pagina 4 di 11 *** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, tenuto conto peraltro che parte ricorrente ha rinunciato alle proprie richieste istruttorie, alla luce della documentazione già presente in atti, e che il resistente non ha formulato richieste istruttorie.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di addebito della separazione a carico del marito sia fondata e, pertanto, debba essere accolta.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato, a sostegno della propria richiesta di addebito della separazione al marito, le gravi violenze fisiche e morali patite da parte del marito dal 2021 in avanti – fatti per i quali la stessa lasciava di seguito la casa familiare e provvedeva a sporgere denuncia nei confronti del marito.
I fatti rappresentati dalla ricorrente hanno trovato pieno riscontro negli atti del procedimento penale promosso a carico del in seguito alla denuncia-querela presentata dalla ricorrente, per i CP_1 quali il resistente veniva altresì sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, misura poi aggravata - dapprima con quella degli arresti domiciliari e di seguito con la custodia cautelare in carcere a far data dal settembre 2022, a fronte delle ripetute violazioni commesse dal (cfr. docc. 9 e 10). CP_1
Per detti fatti in data 14/12/2022 il è stato infine condannato all'esito del giudizio CP_1 immediato, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti della moglie (successivamente ridotta in sede di appello ad anni 2 e mesi 2 di reclusione a seguito della riqualificazione delle condotte poste in essere dal febbraio 2022 al luglio 2022 in minacce e percosse, cfr. docc. 17 e 18).
Alla luce delle evidenze documentali acquisite, il Collegio ritiene che dalle gravi condotte reiterate negli anni dal anche in presenza del figlio minore – pienamente riscontrate dagli CP_1 elementi acquisiti nel corso del procedimento penale – discende l'addebitabilità della separazione al convenuto, dal momento che la dissoluzione dell'unione coniugale è da ritenersi causalmente e direttamente ricollegata alle condotte maltrattanti, aggressive e prevaricatrici dello stesso che, oltre che a integrare reiterate violenze fisiche e morali inflitte all'altro coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole -, non solo la pronuncia di pagina 5 di 11 separazione personale, in quanto determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento del minore in via c.d. super- Per_1 esclusiva alla madre, già disposto con ordinanza presidenziale del 27/06/2023; la madre continuerà ad esercitare in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
Invero – premesso che l'assenza di qualsiasi rapporto tra i genitori e il preesistente quadro cautelare fin di recente in atto escludono la possibilità di una cogestione tra i genitori delle questioni relative al minore, come pure richiesto da parte resistente – deve rilevarsi che dall'interruzione della convivenza delle parti nel 2022 la madre si è occupata di fatto in via autonoma degli obblighi educativi, di accudimento e cura del minore, di cui è il genitore di riferimento, dimostrando così la piena idoneità all'esercizio del proprio ruolo genitoriale, come evidenziato dai Servizi sociali già all'atto della prima relazione del 22/06/2023.
Peraltro, è ad oggi un bambino sereno e positivamente inserito nel proprio contesto Per_1 familiare e scolastico, pur essendosi reso necessario avviare un percorso di sostegno psicologico a favore dello stesso, considerata la complessità della propria vicenda familiare.
Al contrario, da diversi anni il padre è completamente assente dalla vita del figlio, anche per via dei periodi di detenzione susseguitisi per via delle diverse condanne di cui è gravato che non gli hanno consentito di completare i percorsi diagnostici e terapeutici prescritti - a fronte della dipendenza di sostanze stupefacenti, precludendo pertanto l'avvio degli incontri padre-figlio in Spazio neutro.
Di conseguenza, dev'essere altresì confermato il collocamento prevalente di presso la Per_1 madre.
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, attesa la protratta interruzione dei rapporti tra Per_1
e il resistente ed il permanere dello stato di detenzione di quest'ultimo, si ritiene debba esser confermato l'incarico ai Servizi sociali di Milano di regolamentare l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlio in Spazio neutro, all'atto della scarcerazione del e in seguito al completamento CP_1
pagina 6 di 11 delle verifiche sull'astinenza dall'assunzione di sostanze d'abuso, sulle condizioni psico-fisiche e sulla capacità genitoriale del resistente, sempre tenuto conto del benessere di . Per_1
Tenuto conto della delicatezza della situazione familiare, si ritiene, infine, necessario incaricare i
Servizi sociali di Milano di curare il prosieguo del percorso di sostegno psicologico di , Per_1 nonché di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per . Per_1
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene vada confermata l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare sita in
Milano, via Giambellino n. 143, già condotta in locazione dalla medesima, in quanto genitore collocatario del minore.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, come già disposto in sede presidenziale.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che la Signora è dipendente di Pt_1
con contratto a tempo parziale, attività per la quale percepisce un reddito mensile di Controparte_3 euro 1.300,00 circa al netto PE (cfr. CU 2022).
La ricorrente non è titolare di proprietà immobiliari, né di rilevanti risparmi e vive con i due figli nell'immobile di via Giambellino, condotto in locazione con contratto Aler;
il figlio maggiorenne convivente lavorerebbe a tempo indeterminato come cameriere in un ristorante, contribuendo così al ménage familiare.
Quanto al resistente, fino alla carcerazione (2022) il lavorava come guardia giurata presso CP_1
Pegaso Security S.r.l. - attività per la quale percepiva un reddito mensile di euro 1.500,00 circa al netto
PE (cfr. CU 2022); successivamente al suo ingresso in carcere non risulta che il resistente abbia più svolto attività lavorativa.
Anche il Signor non è titolare di proprietà immobiliari, né di rilevanti risparmi, avendo vissuto CP_1 dall'interruzione della convivenza matrimoniale presso la propria madre, pur con riguardo ai brevi periodi in cui il resistente veniva scarcerato.
pagina 7 di 11 Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo confermare il contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato, considerato che – pur nell'attuale assenza di un'occupazione lavorativa
– il resistente non può essere totalmente esonerato dai propri obblighi di mantenimento verso la prole, tenuto conto che si tratta di un contributo minimo, posto che allo stato è la madre a sostenere ogni esigenza del figlio, attesa l'interruzione dei rapporti padre-figlio ormai da diversi anni.
Infine, la Signora continuerà a percepire l'assegno unico universale per il figlio minore, in Pt_1 quanto genitore collocatario dello stesso.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di 1/3 considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e del sostanziale accordo tra le parti con riguardo al collocamento del minore e alla delega ai Servizi sociali relativamente alle frequentazioni;
la restante quota di 2/3 deve, invece, essere Persona_4 posta a carico del resistente, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione allo stesso e alla sua soccombenza prevalente con riguardo al regime di affidamento del minore, considerato altresì il mancato accoglimento della richiesta del Signor di subordinare Pt_1 la debenza del contributo al mantenimento del figlio al reperimento di un'attività lavorativa.
P. Q. M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 1123/2024 emessa in data 10/01/2024 e pubblicata in data
30/01/2024 di separazione personale dei coniugi e , il Tribunale Parte_1 Controparte_1
Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Addebita la separazione al marito;
Controparte_1
2) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via super-esclusiva alla madre;
la Persona_3 madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
3) Dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica;
pagina 8 di 11 4) Incarica i Servizi sociali di Milano di regolamentare la ripresa dei rapporti padre-figlio con le modalità di Spazio neutro, previa scarcerazione del Signor e completamento delle verifiche CP_1 sull'astinenza dall'assunzione di sostanze d'abuso, sulle condizioni psico-fisiche e sulla capacità genitoriale del resistente, sempre tenuto conto del benessere di;
Per_1
5) Incarica i Servizi sociali di Milano di curare il prosieguo del percorso di sostegno psicologico di
, nonché di proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del Per_1 nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per;
Per_1
6) Assegna la casa familiare sita in Milano, via Giambellino n. 143 alla ricorrente;
7) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella Controparte_1 Per_1 misura di euro 200,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese con decorrenza da luglio 2023 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
8) Pone di entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie relative al figlio come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi pagina 9 di 11 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla ricorrente;
10) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/3;
11) Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, quota quantificata Controparte_1 in euro 5.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...]
Controparte_4
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025.
pagina 10 di 11 Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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