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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Proc. n. 170/2025 R.G.A.C.
Il giorno 12.06.2025 alle ore 11:00, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco, con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio Per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa, per parte resistente, l'avvocato sostituita dall'avv. Antonietta Pace;
Controparte_2
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:54:27 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1
ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione
Identificativo messaggio: Email_3
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:54:27 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1
a " è stato consegnato nella Email_4
casella di destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio:
opec21051.20250424165424.33175.171.2.58@pec.aruba.it
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:54:25 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1
ed indirizzato a " Email_5
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: Email_6 Ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro
, con l'avvocato Controparte_1 Controparte_2
[...]
Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u.
RAGIONI DELLA DECISIONE Non può essere accolta l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'opera prestata nella causa civile iscritta al n. 374/2022, con la quale si lamenta che il compenso, invece che in considerazione delle vacazioni orarie richieste, sia stata compiuta in applicazione dell'art. 21 d.m. 30.5.2002, con l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002. Va premesso che la causa è stata promossa per ottenere il risarcimento del danno da parte di un ciclista caduto per la presenza di una buca sul manto della strada che si trovava a percorrere. Il quesito peritale è stato testualmente il seguente: “Accerti il Ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'esistenza del nesso causale tra le patologie lamentate dall'attore e l'evento lesivo ed in caso affermativo, determini l'entità della invalidità permanente, della invalidità assoluta e del danno biologico”. Il ricorrente si duole che non sia stato considerato che la consulenza ha richiesto l'esame di aspetti che esulano dagli accertamenti medici e diagnostici sulla persona di cui è parola nell'art. 21 cit., da ritenersi pertanto inapplicabile, con conseguente necessità di ricorso al criterio suppletivo delle vacazioni orarie. Sul piano concettuale è certamente corretto l'assunto dell'opponente, cioè che l'applicazione della specifica previsione dell'art. 21 cit. non può esaurire il compenso, ove al quesito di carattere strettamente medico-legale si accompagnino altri quesiti (per una puntuale applicazione di tale criterio discretivo cfr. Cass., Ord. n. 2210/2020). La censura su di esso basata è peraltro, in concreto, solo parzialmente condivisibile. Si allega, infatti, che implicherebbero quesiti, ulteriori rispetto a quelli che richiedono attività comprese nell'art. 21 d.m. cit., quelli testualmente concernenti “la complessiva ricostruzione della eziologia della patologia, l'esame di eventuali patologie preesistenti, …, la sottoposizione del paziente all'accertamento medico, l'analisi della documentazione medica e degli esami diagnostico strumentali nonché la valutazione e imputazione delle spese sostenute e la valutazione del danno biologico temporaneo e permanente”. Ciò non può condividersi, trattandosi di aspetti tutti necessariamente inclusi nell'attività valutativa medico-legale strettamente intesa. Discorso diverso potrebbe certamente farsi per “la ricostruzione del nesso causale”. Ma questa, ove non richieda particolari accertamenti preventivi (ad esempio della dinamica dell'evento traumatico che ha causato le lesioni del cui risarcimento si controverte) non può ritenersi di per sé sola eccedente rispetto alle previsioni dell'art. 21 cit., risolvendosi nell'applicazione dei criteri medico- legali di verifica della continuità temporale, della adeguatezza causale, dell'esclusione di cause alternative ecc …. Nel caso in esame, la dinamica dell'incidente era già acclarata con sufficiente precisione, sicché correttamente il primo giudice ha escluso la possibilità di ricorrere al criterio suppletivo delle vacazioni orarie ed ha fatto stretta applicazione dell'art. 21 del d.m. cit., nonché dell'art. 52 d.p.r. n. 115/2002 (aspetto su cu il convenuto costituito nulla ha obbiettato). La peculiarità del caso e l'amplissima discrezionalità insita nelle valutazioni relative alla materia in controversia giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese di lite. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Proc. n. 170/2025 R.G.A.C.
Il giorno 12.06.2025 alle ore 11:00, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco, con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio Per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa, per parte resistente, l'avvocato sostituita dall'avv. Antonietta Pace;
Controparte_2
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:54:27 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1
ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione
Identificativo messaggio: Email_3
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:54:27 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " ed indirizzato Email_1
a " è stato consegnato nella Email_4
casella di destinazione.
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.
Identificativo messaggio:
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Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:54:25 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
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Identificativo messaggio: Email_6 Ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro
, con l'avvocato Controparte_1 Controparte_2
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Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u.
RAGIONI DELLA DECISIONE Non può essere accolta l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'opera prestata nella causa civile iscritta al n. 374/2022, con la quale si lamenta che il compenso, invece che in considerazione delle vacazioni orarie richieste, sia stata compiuta in applicazione dell'art. 21 d.m. 30.5.2002, con l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002. Va premesso che la causa è stata promossa per ottenere il risarcimento del danno da parte di un ciclista caduto per la presenza di una buca sul manto della strada che si trovava a percorrere. Il quesito peritale è stato testualmente il seguente: “Accerti il Ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'esistenza del nesso causale tra le patologie lamentate dall'attore e l'evento lesivo ed in caso affermativo, determini l'entità della invalidità permanente, della invalidità assoluta e del danno biologico”. Il ricorrente si duole che non sia stato considerato che la consulenza ha richiesto l'esame di aspetti che esulano dagli accertamenti medici e diagnostici sulla persona di cui è parola nell'art. 21 cit., da ritenersi pertanto inapplicabile, con conseguente necessità di ricorso al criterio suppletivo delle vacazioni orarie. Sul piano concettuale è certamente corretto l'assunto dell'opponente, cioè che l'applicazione della specifica previsione dell'art. 21 cit. non può esaurire il compenso, ove al quesito di carattere strettamente medico-legale si accompagnino altri quesiti (per una puntuale applicazione di tale criterio discretivo cfr. Cass., Ord. n. 2210/2020). La censura su di esso basata è peraltro, in concreto, solo parzialmente condivisibile. Si allega, infatti, che implicherebbero quesiti, ulteriori rispetto a quelli che richiedono attività comprese nell'art. 21 d.m. cit., quelli testualmente concernenti “la complessiva ricostruzione della eziologia della patologia, l'esame di eventuali patologie preesistenti, …, la sottoposizione del paziente all'accertamento medico, l'analisi della documentazione medica e degli esami diagnostico strumentali nonché la valutazione e imputazione delle spese sostenute e la valutazione del danno biologico temporaneo e permanente”. Ciò non può condividersi, trattandosi di aspetti tutti necessariamente inclusi nell'attività valutativa medico-legale strettamente intesa. Discorso diverso potrebbe certamente farsi per “la ricostruzione del nesso causale”. Ma questa, ove non richieda particolari accertamenti preventivi (ad esempio della dinamica dell'evento traumatico che ha causato le lesioni del cui risarcimento si controverte) non può ritenersi di per sé sola eccedente rispetto alle previsioni dell'art. 21 cit., risolvendosi nell'applicazione dei criteri medico- legali di verifica della continuità temporale, della adeguatezza causale, dell'esclusione di cause alternative ecc …. Nel caso in esame, la dinamica dell'incidente era già acclarata con sufficiente precisione, sicché correttamente il primo giudice ha escluso la possibilità di ricorrere al criterio suppletivo delle vacazioni orarie ed ha fatto stretta applicazione dell'art. 21 del d.m. cit., nonché dell'art. 52 d.p.r. n. 115/2002 (aspetto su cu il convenuto costituito nulla ha obbiettato). La peculiarità del caso e l'amplissima discrezionalità insita nelle valutazioni relative alla materia in controversia giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese di lite. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco