CASS
Ordinanza 30 settembre 2020
Ordinanza 30 settembre 2020
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1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 per avere la Corte d'Appello omesso di considerare, senza motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. il contributo personale ed economico dato dalla donna alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge e di quello familiare, circostanza rilevante ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello reso una motivazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/09/2020, n. 20904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20904 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 28469-2015 proposto da: OL TR, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale Dei Colli Portuensi 579 presso lo studio dell'Avvocato DINO RUTA, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMO BIANCHI;
- ricorrente -
contro IE ET, quale titolare della omonima 2019 ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, 2477 VIA TUNISI 4, presso lo studio dell'avvocato ELISA AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato PRIAMO CONTI;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. L Num. 20904 Anno 2020 Presidente: BALESTRIERI FEDERICO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 30/09/2020 avverso la sentenza n. 1621/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/11/2014 R.G.N. 906/2011. R.G. n. 28469/2015 Adunanza camerale del 3 luglio 2019 RILEVATO che la Corte territoriale di Bologna, con sentenza pubblicata il 27.11.2014, ha respinto l'appello interposto da IZ LI, nei confronti di SA RI, avverso la pronunzia del Tribunale di Rimini n. 336/2010, depositata il 6.10.2010, con la quale era stato rigettato il ricorso della LI, diretto ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.5.1997 al 27.4.2005, le mansioni di commessa di 4° livello del CCNL del settore commercio ed il pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non pagate, nella misura di Euro 177.973,93; che per la cassazione della sentenza ricorre IZ LI articolando quattro motivi, cui resiste con controricorso SA RI;
che sono state depositate memorie nell'interesse di entrambe le parti;
che il PG non ha formulato richieste;
CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e si lamenta che la Corte di merito avrebbe «violato la regola di giudizio riguardante la prova della subordinazione ignorando al proposito i principi di rilievo costituzionale di cui agli artt. 3 comma II, 35 comma I, 36 comma I della Costituzione», perché avrebbe erroneamente onerato la lavoratrice dell'onere di dimostrare il carattere subordinato della prestazione resa;
2) la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2127 c.c. e all'epoca regolata dalla legge 23.10.1960 n. 1369», perché «la sentenza impugnata rende lecita l'interposizione nelle prestazioni di lavoro, espressione con la quale si intende parlare della fattispecie in cui un imprenditore scelga di non assumere direttamente i lavoratori dei quali ha bisogno per le esigenze della propria attività produttiva, ma di farli ingaggiare da un altro soggetto (appunto l'interposto), per poi utilizzarne ugualmente la prestazione senza assumere nei confronti di chi lavora alcun obbligo né responsabilità»; 3) la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2594 c.c. e 230 bis c.c., in connessione all'art. 2094 c.c., in quanto la sentenza impugnata nega la subordinazione invece configurando un'associazione in partecipazione oppure un'impresa familiare tra la lavoratrice stessa ed il coniuge, mentre tale configurazione è incompatibile con le norme di legge sopra richiamate»; 4) «l'omesso esame circa la sussistenza del vincolo di subordinazione, che costituisce l'accertamento primario richiesto dalla ricorrente e al tempo stesso il presupposto fattuale e giuridico per l'accoglimento di tutte le 2 altre domande avanzate dalla ricorrente», per avere i giudici di merito omesso l'esame del fatto concernente l'esistenza o meno della subordinazione, oggetto principale della discussione intervenuta tra le parti;
che i motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento, essendo tesi, nella sostanza, a contestare la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di seconda istanza i quali, alla stregua di quanto è rimasto delibato, hanno negato la sussistenza, nella fattispecie, degli elementi che connotano la subordinazione ed hanno affermato che le modalità di svolgimento del lavoro della LI «non consentono di affermare l'automatica imputabilità all'impresa dell'associante delle predette prestazioni rese a favore dell'associato (AR DD) dalla moglie (la LI, appunto) nell'ambito di una collaborazione di tipo familiare ovvero anche ascrivibile al disposto dell'art. 230-bis c.c., come invece sotteso nelle riproposte tesi dell'appellante. Sul punto l'interrogatorio delle parti e del DD (associato in partecipazione della nipote SA RI nella gestione di due negozi siti nel riminese) non attestano altro che una presenza comunque sopradica della RI presso i negozi e di suoi interventi non continuativi e non pregnanti di supervisione.... Che non contraddicono la devoluzione della gestione dell'attività allo zio associato in conformità agli accordi intervenuti, prima e dopo la registrazione del contratto di associazione in partecipazione...»; 3 che va, altresì, osservato, per quanto più specificamente attiene al secondo motivo, che la ricorrente non ha osservato la prescrizione di specificità di cui art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. n. 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); peraltro, il motivo non appare centrato, in quanto nella sentenza impugnata non si <
- ricorrente -
contro IE ET, quale titolare della omonima 2019 ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, 2477 VIA TUNISI 4, presso lo studio dell'avvocato ELISA AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato PRIAMO CONTI;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. L Num. 20904 Anno 2020 Presidente: BALESTRIERI FEDERICO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 30/09/2020 avverso la sentenza n. 1621/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/11/2014 R.G.N. 906/2011. R.G. n. 28469/2015 Adunanza camerale del 3 luglio 2019 RILEVATO che la Corte territoriale di Bologna, con sentenza pubblicata il 27.11.2014, ha respinto l'appello interposto da IZ LI, nei confronti di SA RI, avverso la pronunzia del Tribunale di Rimini n. 336/2010, depositata il 6.10.2010, con la quale era stato rigettato il ricorso della LI, diretto ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.5.1997 al 27.4.2005, le mansioni di commessa di 4° livello del CCNL del settore commercio ed il pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non pagate, nella misura di Euro 177.973,93; che per la cassazione della sentenza ricorre IZ LI articolando quattro motivi, cui resiste con controricorso SA RI;
che sono state depositate memorie nell'interesse di entrambe le parti;
che il PG non ha formulato richieste;
CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e si lamenta che la Corte di merito avrebbe «violato la regola di giudizio riguardante la prova della subordinazione ignorando al proposito i principi di rilievo costituzionale di cui agli artt. 3 comma II, 35 comma I, 36 comma I della Costituzione», perché avrebbe erroneamente onerato la lavoratrice dell'onere di dimostrare il carattere subordinato della prestazione resa;
2) la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2127 c.c. e all'epoca regolata dalla legge 23.10.1960 n. 1369», perché «la sentenza impugnata rende lecita l'interposizione nelle prestazioni di lavoro, espressione con la quale si intende parlare della fattispecie in cui un imprenditore scelga di non assumere direttamente i lavoratori dei quali ha bisogno per le esigenze della propria attività produttiva, ma di farli ingaggiare da un altro soggetto (appunto l'interposto), per poi utilizzarne ugualmente la prestazione senza assumere nei confronti di chi lavora alcun obbligo né responsabilità»; 3) la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2594 c.c. e 230 bis c.c., in connessione all'art. 2094 c.c., in quanto la sentenza impugnata nega la subordinazione invece configurando un'associazione in partecipazione oppure un'impresa familiare tra la lavoratrice stessa ed il coniuge, mentre tale configurazione è incompatibile con le norme di legge sopra richiamate»; 4) «l'omesso esame circa la sussistenza del vincolo di subordinazione, che costituisce l'accertamento primario richiesto dalla ricorrente e al tempo stesso il presupposto fattuale e giuridico per l'accoglimento di tutte le 2 altre domande avanzate dalla ricorrente», per avere i giudici di merito omesso l'esame del fatto concernente l'esistenza o meno della subordinazione, oggetto principale della discussione intervenuta tra le parti;
che i motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento, essendo tesi, nella sostanza, a contestare la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di seconda istanza i quali, alla stregua di quanto è rimasto delibato, hanno negato la sussistenza, nella fattispecie, degli elementi che connotano la subordinazione ed hanno affermato che le modalità di svolgimento del lavoro della LI «non consentono di affermare l'automatica imputabilità all'impresa dell'associante delle predette prestazioni rese a favore dell'associato (AR DD) dalla moglie (la LI, appunto) nell'ambito di una collaborazione di tipo familiare ovvero anche ascrivibile al disposto dell'art. 230-bis c.c., come invece sotteso nelle riproposte tesi dell'appellante. Sul punto l'interrogatorio delle parti e del DD (associato in partecipazione della nipote SA RI nella gestione di due negozi siti nel riminese) non attestano altro che una presenza comunque sopradica della RI presso i negozi e di suoi interventi non continuativi e non pregnanti di supervisione.... Che non contraddicono la devoluzione della gestione dell'attività allo zio associato in conformità agli accordi intervenuti, prima e dopo la registrazione del contratto di associazione in partecipazione...»; 3 che va, altresì, osservato, per quanto più specificamente attiene al secondo motivo, che la ricorrente non ha osservato la prescrizione di specificità di cui art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. n. 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); peraltro, il motivo non appare centrato, in quanto nella sentenza impugnata non si <