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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente est.
dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 1450 del ruolo generale dell'anno 2024
tra
(C.F. e rappresentata e Parte_1 PartitaIVA_1 difesa dall'Avvocato Fabio Massimo e dall'Avvocato Alessandra
Gentile;
- appellante
e
già (C.F. e Controparte_1 CP_2
, in persona del suo procuratore speciale nonché PartitaIVA_2 mandataria con rappresentanza Controparte_3 rappresenta e difesa dall'Avvocato Valeria Fabbrani;
- appellata
1
sentenza Tribunale di Roma n. 1334 dell'anno 2024 pubblicata il
24.01.2024
Oggetto: somministrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Veniva impugnata da la sentenza in epigrafe Parte_1
del Tribunale di Roma n. 1334/2024.
2. Resisteva Controparte_1
3. All'udienza del 17 luglio 2024 veniva discussa l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., in accoglimento della quale la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
4. La Corte rinviava quindi per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2024;
5. Alla predetta udienza entrambe le parti chiedevano un rinvio facendo presente che tra le stesse pendevano trattative per una soluzione transattiva della controversia;
la Corte, quindi, rinviava all'udienza del 4 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza.
6. In accoglimento dell'istanza depositata in data 20 novembre 2024, la Corte rinviava all'udienza del 29 gennaio 2025;
7. Alla predetta udienza del 29 gennaio 2025 nessuna parte compariva e la Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 26 febbraio
2025.
8. Alla suddetta udienza del 26 febbraio 2025 – ritualmente comunicata – nessuna parte compariva.
2 9. La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
10. La mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
11. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma,
c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di n. 1334 dell'anno 2024,
[...]
così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 27 febbraio 2025
Il presidente estensore
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