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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 982/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Vassia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RE, Via
Palestro n. 31 per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ) attualmente CP_1 C.F._2
domiciliato in San IO VE (To) rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Edmondo GIVONE e dall'avv. Maria CALLIPARI con studio in Castellamonte (To), Piazza della Repubblica n.27 ove viene eletto domicilio in forza di procura in atti;
resistente pagina 1 di 8 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di RE-
Conclusioni congiunte
“dichiarare la separazione tra i coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Persona_1 Persona_2
anagrafica degli stessi presso la madre, ove attualmente hanno già la residenza anagrafica;
salvo diverso accordo tra i genitori, verrà seguita la seguente calendarizzazione:
settimana 1 genitore A e B
lunedì A
martedi A
mercoledi B
giovedi B
venerdi A
sabato A
domenica A
settimana 2 genitore A e B
lunedì B
martedi B
mercoledi A
giovedi A
venerdi B
sabato B
domenica B
quando il martedì i figli dovrebbero stare con il padre, i nonni paterni li prenderanno fuori la
scuola e li riaccompagneranno a casa della madre entro le ore 20.00 per cena e pernotto;
per le vacanze natalizie e pasquali regime alternato e vacanze estive suddivise con 15 giorni
consecutivi per ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (altrimenti il
genitore che non avrà comunicato prenderà il periodo lasciato dall'altro).
pagina 2 di 8 disporre la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia/NPI fintanto che sarà
ritenuto utile o necessario dai Servizi medesimi;
disporre che la casa familiare di Rodallo, frazione Caluso, Via Parrocchia, n. 5, venga assegnata
alla SI.ra con gli arredi e le suppellettili che ivi si trovano, avendo il marito già Parte_1
ritirato tutti i propri effetti personali;
il marito si impegna a trasferire la propria residenza
anagrafica entro la fine di aprile 2025;
ai fini della risoluzione della crisi coniugale il padre si impegna a cedere alla madre la sua quota di
casa coniugale senza alcun corrispettivo al massimo entro 3 mesi da oggi, con contestuale accollo
da parte della moglie del mutuo ancora insistente sulla casa coniugale;
porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1
figli la somma mensile complessiva di € 200,00 (ossia € 100,00 per ciascun figlio) a partire dal
corrente mese di marzo 2025, entro il 17 di ogni mese;
a partire dal mese di settembre 2025, il
padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà la somma complessiva di € 300,00
(ossia € 150,00 per ciascun figlio), entro il 17 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal vigente Protocollo del
Tribunale di RE;
l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre.
la moglie rinuncia a chiedere il contributo al proprio mantenimento e rinuncia anche alla domanda
di addebito della separazione;
dare atto che i coniugi concordano nel disporre che l'auto Ford TA venga definitivamente
assegnata alla SI.ra . Parte_1
spese compensate.”.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 3 aprile 2024,
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio nel Comune di Strambino in data 14.09.2013, con atto pagina 3 di 8 trascritto nei Registri dello stato civile al n. 6 parte II, serie A, anno 2013. Dalla loro unione nascevano in data 23.10.2014 il figlio e, in data 11.05.2017, la Persona_1
figlia . Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione Persona_2
personale dei coniugi con declaratoria di addebito in capo al marito, affido dei figli ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione alla collocataria della casa coniugale, ponendo a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 complessive, oltre al 50% delle spese extra, e della moglie di € 250,00 mensili.
Su istanza della madre, che ha paventato una situazione di disagio dei minori, è stata disposta la presa in carico da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia.
Il convenuto si è costituito in giudizio e, premessa la assoluta non corrispondenza al vero di quanto riferito nel ricorso e nell'istanza d'urgenza avversaria (sia in merito alle asserite cause della crisi coniugale non da ricercare in relazioni extraconiugali dell'esponente sia in merito alla visione da parte dei figli di messaggistica o fotografie intime, mai mostrate né presenti sul telefono dell'esponente, sia in relazione ad asserito disinteressamento morale e materiale per i figli), ha sottolineato che ogni comportamento posto in essere dal padre è stato indirizzato al bene dei figli e a permettere agli stessi –
per quanto fosse possibile in una condizione di separazione dei coniugi – la miglior situazione possibile. Tanto premesso, il convenuto ha chiesto pronunciarsi separazione senza addebito, disponendo l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambe i genitori con collocazione paritetica secondo il calendario indicato (ed in uso sin dal mese di gennaio 2024) e con conservazione - ai soli fini anagrafici - della residenza presso la casa ex coniugale;
con previsione che ciascun genitore provveda alle esigenze e spese ordinarie per il periodo in cui i minori si trovino presso di lui/lei, suddivisione nella misura del 50% delle spese extra come da Protocollo, e come forma di contribuzione assegno unico interamente alla madre.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 12 marzo
2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e, esaminate le relazioni pervenute dai Servizi, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze pagina 4 di 8 istruttorie, e ai termini e art. 473bis.28 c.p.c., avendo trovato l'accordo, rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle loro relazioni i Servizi incaricati hanno sottolineato che i genitori hanno avviato percorsi psicologici che sembrano contribuire in modo significativo al miglioramento delle dinamiche familiari, con una crescente apertura e disponibilità a collaborare. In
generale, nonostante le difficoltà, è evidente un impegno condiviso da parte di entrambi i genitori per il benessere dei figli ma la situazione richiede di proseguire con il sostegno psicologico periodico per i bambini. I minori manifestano un attaccamento ai membri della famiglia forte e caldo, entrambe le figure genitoriali mostrano la capacità di essere dei buoni punti di riferimento sia riguardo l'accudimento che riguardo ai bisogni emotivi, affettivi e cognitivi della minore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4 c.p.c., neanche richiesto e ritenuto superfluo alla luce del regime di affido condiviso sempre richiesto da entrambi i genitori (e rispetto al quale nulla hanno rilevato neanche Servizi Sociali e Specialistici).
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi (con inziale richiesta della ricorrente di addebito della separazione alla controparte), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio nel Comune di Strambino in data 14.09.2013, con atto trascritto nei Registri
pagina 5 di 8 dello stato civile al n. 6 parte II, serie A, anno 2013 (doc. 1 di parte ricorrente estratto atto di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto delle valutazioni e considerazioni dei Servizi incaricati del monitoraggio e della presa in carico del nucleo familiare.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Strambino in data
[...]
14.09.2013, con atto trascritto nei Registri dello stato civile al n. 6 parte II, serie A, anno
2013
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2
collocazione anagrafica degli stessi presso la madre, ove attualmente hanno già la residenza anagrafica;
salvo diverso accordo tra i genitori, verrà seguita la seguente calendarizzazione:
settimana 1 genitore A e B
lunedì A martedi A mercoledi B giovedi B venerdi A sabato A domenica A
settimana 2 genitore A e B
pagina 6 di 8 lunedì B martedi B mercoledi A giovedi A venerdi B sabato B domenica B
quando il martedì i figli dovrebbero stare con il padre, i nonni paterni li prenderanno fuori la scuola e li riaccompagneranno a casa della madre entro le ore 20.00 per cena e pernotto;
per le vacanze natalizie e pasquali regime alternato e vacanze estive suddivise con 15
giorni consecutivi per ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno
(altrimenti il genitore che non avrà comunicato prenderà il periodo lasciato dall'altro).
3) dispone la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia/NPI fintanto che sarà ritenuto utile o necessario dai Servizi medesimi;
4) dispone che la casa familiare di Rodallo, frazione Caluso, Via Parrocchia, n. 5, venga assegnata alla SI.ra con gli arredi e le suppellettili che ivi si trovano, Parte_1
avendo il marito già ritirato tutti i propri effetti personali;
il marito si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro la fine di aprile 2025;
5) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che ai fini della risoluzione della crisi coniugale il padre si impegna a cedere alla madre la sua quota di casa coniugale senza alcun corrispettivo al massimo entro 3 mesi da oggi, con contestuale accollo da parte della moglie del mutuo ancora insistente sulla casa coniugale;
6) pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 200,00 (ossia € 100,00 per ciascun figlio) a partire dal corrente mese di marzo 2025, entro il 17 di ogni mese;
a partire dal mese di settembre 2025, il padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà la somma complessiva di € 300,00 (ossia € 150,00 per ciascun figlio), entro il
17 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di RE;
l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
7) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che la moglie rinuncia a chiedere il contributo al proprio mantenimento e rinuncia anche alla domanda di addebito della separazione;
pagina 7 di 8 8) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che l'auto Ford TA venga definitivamente assegnata alla SI.ra ; Parte_1
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di RE il giorno 4 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 982/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Vassia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RE, Via
Palestro n. 31 per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ) attualmente CP_1 C.F._2
domiciliato in San IO VE (To) rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Edmondo GIVONE e dall'avv. Maria CALLIPARI con studio in Castellamonte (To), Piazza della Repubblica n.27 ove viene eletto domicilio in forza di procura in atti;
resistente pagina 1 di 8 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di RE-
Conclusioni congiunte
“dichiarare la separazione tra i coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Persona_1 Persona_2
anagrafica degli stessi presso la madre, ove attualmente hanno già la residenza anagrafica;
salvo diverso accordo tra i genitori, verrà seguita la seguente calendarizzazione:
settimana 1 genitore A e B
lunedì A
martedi A
mercoledi B
giovedi B
venerdi A
sabato A
domenica A
settimana 2 genitore A e B
lunedì B
martedi B
mercoledi A
giovedi A
venerdi B
sabato B
domenica B
quando il martedì i figli dovrebbero stare con il padre, i nonni paterni li prenderanno fuori la
scuola e li riaccompagneranno a casa della madre entro le ore 20.00 per cena e pernotto;
per le vacanze natalizie e pasquali regime alternato e vacanze estive suddivise con 15 giorni
consecutivi per ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (altrimenti il
genitore che non avrà comunicato prenderà il periodo lasciato dall'altro).
pagina 2 di 8 disporre la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia/NPI fintanto che sarà
ritenuto utile o necessario dai Servizi medesimi;
disporre che la casa familiare di Rodallo, frazione Caluso, Via Parrocchia, n. 5, venga assegnata
alla SI.ra con gli arredi e le suppellettili che ivi si trovano, avendo il marito già Parte_1
ritirato tutti i propri effetti personali;
il marito si impegna a trasferire la propria residenza
anagrafica entro la fine di aprile 2025;
ai fini della risoluzione della crisi coniugale il padre si impegna a cedere alla madre la sua quota di
casa coniugale senza alcun corrispettivo al massimo entro 3 mesi da oggi, con contestuale accollo
da parte della moglie del mutuo ancora insistente sulla casa coniugale;
porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1
figli la somma mensile complessiva di € 200,00 (ossia € 100,00 per ciascun figlio) a partire dal
corrente mese di marzo 2025, entro il 17 di ogni mese;
a partire dal mese di settembre 2025, il
padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà la somma complessiva di € 300,00
(ossia € 150,00 per ciascun figlio), entro il 17 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal vigente Protocollo del
Tribunale di RE;
l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre.
la moglie rinuncia a chiedere il contributo al proprio mantenimento e rinuncia anche alla domanda
di addebito della separazione;
dare atto che i coniugi concordano nel disporre che l'auto Ford TA venga definitivamente
assegnata alla SI.ra . Parte_1
spese compensate.”.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 3 aprile 2024,
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio nel Comune di Strambino in data 14.09.2013, con atto pagina 3 di 8 trascritto nei Registri dello stato civile al n. 6 parte II, serie A, anno 2013. Dalla loro unione nascevano in data 23.10.2014 il figlio e, in data 11.05.2017, la Persona_1
figlia . Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione Persona_2
personale dei coniugi con declaratoria di addebito in capo al marito, affido dei figli ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione alla collocataria della casa coniugale, ponendo a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 complessive, oltre al 50% delle spese extra, e della moglie di € 250,00 mensili.
Su istanza della madre, che ha paventato una situazione di disagio dei minori, è stata disposta la presa in carico da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia.
Il convenuto si è costituito in giudizio e, premessa la assoluta non corrispondenza al vero di quanto riferito nel ricorso e nell'istanza d'urgenza avversaria (sia in merito alle asserite cause della crisi coniugale non da ricercare in relazioni extraconiugali dell'esponente sia in merito alla visione da parte dei figli di messaggistica o fotografie intime, mai mostrate né presenti sul telefono dell'esponente, sia in relazione ad asserito disinteressamento morale e materiale per i figli), ha sottolineato che ogni comportamento posto in essere dal padre è stato indirizzato al bene dei figli e a permettere agli stessi –
per quanto fosse possibile in una condizione di separazione dei coniugi – la miglior situazione possibile. Tanto premesso, il convenuto ha chiesto pronunciarsi separazione senza addebito, disponendo l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambe i genitori con collocazione paritetica secondo il calendario indicato (ed in uso sin dal mese di gennaio 2024) e con conservazione - ai soli fini anagrafici - della residenza presso la casa ex coniugale;
con previsione che ciascun genitore provveda alle esigenze e spese ordinarie per il periodo in cui i minori si trovino presso di lui/lei, suddivisione nella misura del 50% delle spese extra come da Protocollo, e come forma di contribuzione assegno unico interamente alla madre.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 12 marzo
2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e, esaminate le relazioni pervenute dai Servizi, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze pagina 4 di 8 istruttorie, e ai termini e art. 473bis.28 c.p.c., avendo trovato l'accordo, rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle loro relazioni i Servizi incaricati hanno sottolineato che i genitori hanno avviato percorsi psicologici che sembrano contribuire in modo significativo al miglioramento delle dinamiche familiari, con una crescente apertura e disponibilità a collaborare. In
generale, nonostante le difficoltà, è evidente un impegno condiviso da parte di entrambi i genitori per il benessere dei figli ma la situazione richiede di proseguire con il sostegno psicologico periodico per i bambini. I minori manifestano un attaccamento ai membri della famiglia forte e caldo, entrambe le figure genitoriali mostrano la capacità di essere dei buoni punti di riferimento sia riguardo l'accudimento che riguardo ai bisogni emotivi, affettivi e cognitivi della minore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori ex art. 473 bis.4 c.p.c., neanche richiesto e ritenuto superfluo alla luce del regime di affido condiviso sempre richiesto da entrambi i genitori (e rispetto al quale nulla hanno rilevato neanche Servizi Sociali e Specialistici).
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi (con inziale richiesta della ricorrente di addebito della separazione alla controparte), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio nel Comune di Strambino in data 14.09.2013, con atto trascritto nei Registri
pagina 5 di 8 dello stato civile al n. 6 parte II, serie A, anno 2013 (doc. 1 di parte ricorrente estratto atto di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto delle valutazioni e considerazioni dei Servizi incaricati del monitoraggio e della presa in carico del nucleo familiare.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Strambino in data
[...]
14.09.2013, con atto trascritto nei Registri dello stato civile al n. 6 parte II, serie A, anno
2013
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2
collocazione anagrafica degli stessi presso la madre, ove attualmente hanno già la residenza anagrafica;
salvo diverso accordo tra i genitori, verrà seguita la seguente calendarizzazione:
settimana 1 genitore A e B
lunedì A martedi A mercoledi B giovedi B venerdi A sabato A domenica A
settimana 2 genitore A e B
pagina 6 di 8 lunedì B martedi B mercoledi A giovedi A venerdi B sabato B domenica B
quando il martedì i figli dovrebbero stare con il padre, i nonni paterni li prenderanno fuori la scuola e li riaccompagneranno a casa della madre entro le ore 20.00 per cena e pernotto;
per le vacanze natalizie e pasquali regime alternato e vacanze estive suddivise con 15
giorni consecutivi per ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno
(altrimenti il genitore che non avrà comunicato prenderà il periodo lasciato dall'altro).
3) dispone la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia/NPI fintanto che sarà ritenuto utile o necessario dai Servizi medesimi;
4) dispone che la casa familiare di Rodallo, frazione Caluso, Via Parrocchia, n. 5, venga assegnata alla SI.ra con gli arredi e le suppellettili che ivi si trovano, Parte_1
avendo il marito già ritirato tutti i propri effetti personali;
il marito si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro la fine di aprile 2025;
5) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che ai fini della risoluzione della crisi coniugale il padre si impegna a cedere alla madre la sua quota di casa coniugale senza alcun corrispettivo al massimo entro 3 mesi da oggi, con contestuale accollo da parte della moglie del mutuo ancora insistente sulla casa coniugale;
6) pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 200,00 (ossia € 100,00 per ciascun figlio) a partire dal corrente mese di marzo 2025, entro il 17 di ogni mese;
a partire dal mese di settembre 2025, il padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà la somma complessiva di € 300,00 (ossia € 150,00 per ciascun figlio), entro il
17 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di RE;
l'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre;
7) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che la moglie rinuncia a chiedere il contributo al proprio mantenimento e rinuncia anche alla domanda di addebito della separazione;
pagina 7 di 8 8) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che l'auto Ford TA venga definitivamente assegnata alla SI.ra ; Parte_1
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di RE il giorno 4 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 8 di 8