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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 939 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Nicola Landi presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Salerno alla via Diaz n. 13;
- RICORRENTI -
E
, in persona del direttore generale degli affari Controparte_1
giuridici e legali p.t., rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa
Teresa Cassano con la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via
Arenula n. 70 presso la propria sede;
- RESISTENTE -
OGGETTO: progressione fascia economica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.2.2023 e Parte_1 Parte_2
, ex dipendenti della sin dal 31.12.2002, assunte poi
[...] Parte_3
il 23.11.2015 dal a seguito di procedura di mobilità Controparte_1
volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 come funzionarie giudiziali dell'aera III, fascia economica F1, in servizio presso il Tribunale di Salerno e partecipanti nel 2019 alla selezione interna per la copertura di 67 posti della fascia economica immediatamente superiore, la F2, rappresentavano che la commissione esaminatrice, in palese violazione dei criteri della tabella A
dell'Accordo del 10.1.2019, concernente gli sviluppi economici all'interno delle
Aree 2018 e richiamato dall'avviso pubblico dell'8.4.2019 con cui era stata indetta la predetta selezione interna, non avrebbe assegnato loro alcun punto per la valutazione della performance per gli anni 2014 e 2015 in quanto ancora dipendenti in detti due anni di altra amministrazione e che ciò avrebbe comportato la loro esclusione dalla lista finale poi dei 67 funzionari selezionati.
Chiedevano, quindi, che il fosse condannato a Controparte_1
riconoscere loro la superiore fascia F2 con decorrenza dall'1.1.2019 e a corrispondere in loro favore le correlate differenze stipendiali a partire da detta data. In subordine, lamentando un danno per perdita di chance, ne chiedevano il risarcimento. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
sottolineando che soltanto il 23.11.2015 le ricorrenti sarebbero Controparte_1
transitate nel suo organico e che, quindi, non si sarebbe potuto tener conto delle valutazioni della performance per gli anni 2014 e 2015 pure da esse allegate alla domanda in quanto relative alle prestazioni realizzate piuttosto presso altra amministrazione, non presso di esso e tanto anche in coerenza con la logica di premialità del servizio insita nella ratio di ciascuna delle procedure di progressione economica tendente a favorire il ruolo delle
Amministrazioni banditrici. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto non può non tenersi conto di quanto ammesso dalle stesse ricorrenti alla scorsa e all'odierna udienza, ossia l'avvenuto conseguimento nel frattempo nelle more del giudizio dell'ambìta fascia F2 in occasione della partecipazione ad altro successivo avviso di selezione interna riservato sempre ai funzionari giudiziali F1 sia pure con decorrenza, però, soltanto dall'1.1.2023.
Dev'esser dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere sia pure limitatamente al predetto periodo. Con riguardo, invece, al residuo periodo (dall'1.1.2019 al 31.12.2022) ancora oggetto del contendere, va sottolineato come a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente -
creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (v. Cass., 9.1.2019, n. 268 e Cass., 23.2.2018, n. 4436). Peraltro, la valutazione operata dal datore di lavoro è suscettibile di sindacato solo se la mancata promozione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro ovvero se si discosti dai predeterminati criteri di valutazione (v. Cass.,
5.4.2012, n. 5477 e Cass., 26.5.2003, n. 8350).
Orbene, le ricorrenti contestano proprio quest'ultimo aspetto. La mancata considerazione della valutazione della performance per gli anni 2014 e 2015
soltanto perché riguardante la prestazione lavorativa svolta nell'ambito di altra amministrazione pubblica non troverebbe alcun supporto nella disciplina di gara. A loro dire la tabella A dell'Accordo del 10.1.2019, concernente gli sviluppi economici all'interno delle Aree 2018 e richiamato dall'avviso pubblico dell'8.4.2019 con cui era stata indetta la selezione interna, a proposito,
appunto, della valutazione della performance non contemplerebbe espressamente alcun distinguo tra attività prestata alle dipendenze del e attività prestata alle dipendenze di altra pubblica Controparte_1
amministrazione. Al più prevederebbe l'assegnazione del minor punteggio laddove fa riferimento all'ipotesi di non valutato, di personale non valutato ma non di certo l'esclusione in toto dell'assegnazione di alcun punto.
Orbene, effettivamente leggendo avviso, Accordo e tabella, non è dato rinvenire alcuna disposizione che operi tale invocata distinzione quantomeno in ordine alla valutazione della performance. E così è prevista l'assegnazione di un diverso punteggio, più alto (ben 1,5 punti) per ogni anno di servizio nella fascia retributiva del profilo di appartenenza, intermedio (0,5 punti) per ciascuno anno di servizio nel Comparto - Profili Professionali del CP_2
, minimo (appena 0,1 punti) per ogni anno di servizio Controparte_1
in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto. Ma quanto alla valutazione delle prestazioni - lo si ripete - non c'è nessuna espressa distinzione tra personale in servizio fin dall'origine presso il e Controparte_1
personale ivi transitatovi solo in un secondo momento.
Parte resistente sostiene che, al di là d'una espressa previsione, la distinzione anche in ordine alla valutazione della performance e, quindi, l'assegnazione di
0 punti per quelle valutazioni relative al servizio prestato alle dipendenze di altra pubblica amministrazione, sarebbe implicito nella ratio di ciascuna delle procedure di progressione economica tendente a favorire il ruolo delle Amministrazioni banditrici, sarebbe insito nella logica di premialità del servizio insita in ciascuna di dette procedure.
Sennonchè, "il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per
l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente
letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano
rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro
applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi
dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che
sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara
cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che
vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è
originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla
conduzione della procedura selettiva;
di conseguenza, le clausole del bando
di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere
assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad
evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno
interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore
letterale delle parole e dalla loro connessione" (cfr. Tar Lazio, II, 11 gennaio
2023, n. 441, nonché Consiglio di Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3637 e Consiglio
di Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
Il Ministero non può, quindi, oggi ad avviso pubblicato, a Controparte_1
concorso espletato, invocare un preteso significato implicito nel bando di gara e su questa base addirittura negare un qualsivoglia punteggio a dati partecipanti così pregiudicando il loro affidamento e così creando sopravvenute, arbitrarie, non previste né prevedibili disparità di trattamento tra i vari concorrenti.
Alle ricorrenti, pertanto, - pacifico il loro conseguimento di obiettivi superiori all'80% anche nel 2014 e nel 2015 allorquando erano ancora in servizio presso l'Amministrazione di provenienza, la Provincia di Salerno - applicando la
Tabella A e valutandone in modo non preconcetto e acritico i criteri ivi previsti avrebbe dovuto essere assegnato anche per il 2014 e il 2015 con riguardo alla valutazione delle prestazioni il massimo punteggio (segnatamente 10 punti per il 2014 e 10 punti per il 2015).
Pacifica l'incidenza di detti 20 punti per l'utile collocamento in graduatoria, alle ricorrenti va riconosciuta, pertanto, la superiore fascia economica F2 sin dall'1.1.2019.
Fondata è, pertanto, la pretesa attorea con riguardo al periodo residuo per il quale a oggi ancora v'è contrasto (2019-2022).
Quanto alle spese di lite, la soccombenza del resistente tanto reale CP_1
per quest'ultimo periodo (2019-2022) quanto virtuale per il successivo periodo
(dal 2023 in poi) porta a porre dette spese a suo carico.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminabile). Orbene, il predetto d.m. stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e
260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto della necessaria interpretazione in senso strettamente letterale della disciplina di gara, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed
€ 52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) così
come ai parametri minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 939 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da e contro , in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
persona del direttore generale degli affari giuridici e legali p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto della della al superiore inquadramento nella fascia economica Pt_1 Parte_2
F2 dall'1.1.2019 al 31.12.2022, condanna il al Controparte_1
pagamento in loro favore delle conseguenti differenze stipendiali per il predetto periodo oltre accessori di legge;
2) dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
3) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre Parte_2 rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 10.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 939 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Nicola Landi presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Salerno alla via Diaz n. 13;
- RICORRENTI -
E
, in persona del direttore generale degli affari Controparte_1
giuridici e legali p.t., rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa
Teresa Cassano con la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via
Arenula n. 70 presso la propria sede;
- RESISTENTE -
OGGETTO: progressione fascia economica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.2.2023 e Parte_1 Parte_2
, ex dipendenti della sin dal 31.12.2002, assunte poi
[...] Parte_3
il 23.11.2015 dal a seguito di procedura di mobilità Controparte_1
volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 come funzionarie giudiziali dell'aera III, fascia economica F1, in servizio presso il Tribunale di Salerno e partecipanti nel 2019 alla selezione interna per la copertura di 67 posti della fascia economica immediatamente superiore, la F2, rappresentavano che la commissione esaminatrice, in palese violazione dei criteri della tabella A
dell'Accordo del 10.1.2019, concernente gli sviluppi economici all'interno delle
Aree 2018 e richiamato dall'avviso pubblico dell'8.4.2019 con cui era stata indetta la predetta selezione interna, non avrebbe assegnato loro alcun punto per la valutazione della performance per gli anni 2014 e 2015 in quanto ancora dipendenti in detti due anni di altra amministrazione e che ciò avrebbe comportato la loro esclusione dalla lista finale poi dei 67 funzionari selezionati.
Chiedevano, quindi, che il fosse condannato a Controparte_1
riconoscere loro la superiore fascia F2 con decorrenza dall'1.1.2019 e a corrispondere in loro favore le correlate differenze stipendiali a partire da detta data. In subordine, lamentando un danno per perdita di chance, ne chiedevano il risarcimento. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
sottolineando che soltanto il 23.11.2015 le ricorrenti sarebbero Controparte_1
transitate nel suo organico e che, quindi, non si sarebbe potuto tener conto delle valutazioni della performance per gli anni 2014 e 2015 pure da esse allegate alla domanda in quanto relative alle prestazioni realizzate piuttosto presso altra amministrazione, non presso di esso e tanto anche in coerenza con la logica di premialità del servizio insita nella ratio di ciascuna delle procedure di progressione economica tendente a favorire il ruolo delle
Amministrazioni banditrici. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto non può non tenersi conto di quanto ammesso dalle stesse ricorrenti alla scorsa e all'odierna udienza, ossia l'avvenuto conseguimento nel frattempo nelle more del giudizio dell'ambìta fascia F2 in occasione della partecipazione ad altro successivo avviso di selezione interna riservato sempre ai funzionari giudiziali F1 sia pure con decorrenza, però, soltanto dall'1.1.2023.
Dev'esser dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere sia pure limitatamente al predetto periodo. Con riguardo, invece, al residuo periodo (dall'1.1.2019 al 31.12.2022) ancora oggetto del contendere, va sottolineato come a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente -
creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (v. Cass., 9.1.2019, n. 268 e Cass., 23.2.2018, n. 4436). Peraltro, la valutazione operata dal datore di lavoro è suscettibile di sindacato solo se la mancata promozione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro ovvero se si discosti dai predeterminati criteri di valutazione (v. Cass.,
5.4.2012, n. 5477 e Cass., 26.5.2003, n. 8350).
Orbene, le ricorrenti contestano proprio quest'ultimo aspetto. La mancata considerazione della valutazione della performance per gli anni 2014 e 2015
soltanto perché riguardante la prestazione lavorativa svolta nell'ambito di altra amministrazione pubblica non troverebbe alcun supporto nella disciplina di gara. A loro dire la tabella A dell'Accordo del 10.1.2019, concernente gli sviluppi economici all'interno delle Aree 2018 e richiamato dall'avviso pubblico dell'8.4.2019 con cui era stata indetta la selezione interna, a proposito,
appunto, della valutazione della performance non contemplerebbe espressamente alcun distinguo tra attività prestata alle dipendenze del e attività prestata alle dipendenze di altra pubblica Controparte_1
amministrazione. Al più prevederebbe l'assegnazione del minor punteggio laddove fa riferimento all'ipotesi di non valutato, di personale non valutato ma non di certo l'esclusione in toto dell'assegnazione di alcun punto.
Orbene, effettivamente leggendo avviso, Accordo e tabella, non è dato rinvenire alcuna disposizione che operi tale invocata distinzione quantomeno in ordine alla valutazione della performance. E così è prevista l'assegnazione di un diverso punteggio, più alto (ben 1,5 punti) per ogni anno di servizio nella fascia retributiva del profilo di appartenenza, intermedio (0,5 punti) per ciascuno anno di servizio nel Comparto - Profili Professionali del CP_2
, minimo (appena 0,1 punti) per ogni anno di servizio Controparte_1
in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto. Ma quanto alla valutazione delle prestazioni - lo si ripete - non c'è nessuna espressa distinzione tra personale in servizio fin dall'origine presso il e Controparte_1
personale ivi transitatovi solo in un secondo momento.
Parte resistente sostiene che, al di là d'una espressa previsione, la distinzione anche in ordine alla valutazione della performance e, quindi, l'assegnazione di
0 punti per quelle valutazioni relative al servizio prestato alle dipendenze di altra pubblica amministrazione, sarebbe implicito nella ratio di ciascuna delle procedure di progressione economica tendente a favorire il ruolo delle Amministrazioni banditrici, sarebbe insito nella logica di premialità del servizio insita in ciascuna di dette procedure.
Sennonchè, "il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per
l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente
letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano
rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro
applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi
dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che
sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara
cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che
vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è
originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla
conduzione della procedura selettiva;
di conseguenza, le clausole del bando
di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere
assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad
evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno
interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore
letterale delle parole e dalla loro connessione" (cfr. Tar Lazio, II, 11 gennaio
2023, n. 441, nonché Consiglio di Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3637 e Consiglio
di Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
Il Ministero non può, quindi, oggi ad avviso pubblicato, a Controparte_1
concorso espletato, invocare un preteso significato implicito nel bando di gara e su questa base addirittura negare un qualsivoglia punteggio a dati partecipanti così pregiudicando il loro affidamento e così creando sopravvenute, arbitrarie, non previste né prevedibili disparità di trattamento tra i vari concorrenti.
Alle ricorrenti, pertanto, - pacifico il loro conseguimento di obiettivi superiori all'80% anche nel 2014 e nel 2015 allorquando erano ancora in servizio presso l'Amministrazione di provenienza, la Provincia di Salerno - applicando la
Tabella A e valutandone in modo non preconcetto e acritico i criteri ivi previsti avrebbe dovuto essere assegnato anche per il 2014 e il 2015 con riguardo alla valutazione delle prestazioni il massimo punteggio (segnatamente 10 punti per il 2014 e 10 punti per il 2015).
Pacifica l'incidenza di detti 20 punti per l'utile collocamento in graduatoria, alle ricorrenti va riconosciuta, pertanto, la superiore fascia economica F2 sin dall'1.1.2019.
Fondata è, pertanto, la pretesa attorea con riguardo al periodo residuo per il quale a oggi ancora v'è contrasto (2019-2022).
Quanto alle spese di lite, la soccombenza del resistente tanto reale CP_1
per quest'ultimo periodo (2019-2022) quanto virtuale per il successivo periodo
(dal 2023 in poi) porta a porre dette spese a suo carico.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie indeterminabile). Orbene, il predetto d.m. stabilisce, all'art. 5, 6° comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e
260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerata nel caso di specie la non particolare complessità delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto della necessaria interpretazione in senso strettamente letterale della disciplina di gara, si reputa opportuno aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed
€ 52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) così
come ai parametri minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 939 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da e contro , in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
persona del direttore generale degli affari giuridici e legali p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto della della al superiore inquadramento nella fascia economica Pt_1 Parte_2
F2 dall'1.1.2019 al 31.12.2022, condanna il al Controparte_1
pagamento in loro favore delle conseguenti differenze stipendiali per il predetto periodo oltre accessori di legge;
2) dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
3) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre Parte_2 rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 10.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro