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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 361.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in UO via Gramsci 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Maria
Calogero, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale C.F._2 sito in Palmi via Rimembranze n. 19, PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. residente Controparte_1 C.F._3
a ZI (RC) alla Contrada Stracozzi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Daniela Bellocco, c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 sito in Giffone alla Via del Progresso 47/C, PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 950.2017 del Tribunale di Palmi, resa nel giudizio RG
100477/2010, pubblicata il 03.11.2017, rep. 1404/2017.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte appellante precisava le conclusioni mediante istanza di assegnazione a sentenza depositata telematicamente concludendo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in atto di appello,
1 oltre vittoria di spese e compensi da liquidare in considerazione dell'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato.
Ulteriori conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed in sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palmi titolare della ditta Legnarte, assumendo: - di essere Controparte_1 stato assunto in data 3.6.2002 con la qualifica di falegname;
- che in data 7.6.2002 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, dalla macchina Toupie, appena accesa, partivano lame che lo colpivano all'addome e gli cagionavano lesioni gravi, incidenti anche sulla propria capacità lavorativa;
- che ne erano derivati danni patrimoniali e non patrimoniali, riportando una percentuale di invalidità del 28 %; - che in procedimento penale instaurato in conseguenza dell'infortunio era stata accertata la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi nel processo civile.
Precisava parte attrice:- che il procedimento penale a carico della aveva Controparte_1 riguardato l'imputazione “per i reati p.e p. dagli artt. 4 lett c) e 389 lett c) DPR 27 aprile 1955
n° 547, poiché in qualità di datore di lavoro ometteva di disporre che i lavoratori osservassero le norme sulla sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione, in particolare che il indossasse il grembiule di cuoio necessario per l'uso della macchina Pt_1
Toupie mod T130n; del reato p. e p. dagli artt.22 c I e II e 89 c II lett a) del D.Lvo 19 dicembre
1994 n° 626, poiché non si assicurava che il ricevesse le istruzioni sufficienti Pt_1 relativamente alla sicurezza sul lavoro;
del reato p. e p. dall'art. 590 I e III c c.p. per avere cagionato al , in qualità di titolare della ditta LEGNARTE, mediante colpa specifica, Pt_1 lesioni personali multiple gravi, consistite n ferite multiple da taglio penetranti nell'addome guarite in tre mesi”; - che con sentenza di primo grado del 26.05.05 n 376/05 la convenuta era stata condannata ad una pena di € 2.000,00 oltre al pagamento del danno arrecato da liquidarsi in sede civile;
- che la pronuncia di primo grado era stata confermata dalla Corte d'Appello di
Reggio Calabria con sentenza n° 939/09.
Si costituiva rilevando che pendeva giudizio penale dinanzi la Corte di Controparte_1
Cassazione e contestando nel merito la domanda, chiedendone il rigetto, per essersi l'infortunio verificatosi quattro giorni dopo l'assunzione dell'attore come falegname con esperienza trentennale, per negligenza e imperizia anche dell'attore. Rilevava che l' aveva erogato, CP_2
2 ai sensi del D.lgs. 38/2000 e D.M.12.7.2000, una rendita per l'infortunio occorso al lavoratore, sicché nulla poteva più essere preteso da quest'ultimo e chiedeva in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa dell'imprudente e negligente comportamento dell'attore.
In fase istruttoria venivano assunte prove orali ammesse ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché espletata consulenza medico-legale sulla persona del . Pt_1
All'esito, la causa veniva decisa come da sentenza impugnata in cui il Tribunale: - dava atto che era intervenuta sentenza della Corte di Cassazione con la quale era stata “annullato la sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b) per intervenuta prescrizione ed eliminato gli aumenti di pena stabiliti per gli stessi in complessivi euro 500 di multa, rigettando nel resto il ricorso”, che non aveva “inciso sul capo di condanna per lesioni né su quello di condanna dell'imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile, i quali sono stati implicitamente confermati”; - riteneva “raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dal e l'utilizzo della macchina Toupie in data 7.6.2002, attribuibili Pt_1 sia al lavoratore medesimo che ha acceso e posizionato la fresa su cui è inciso il numero massimo di giri tollerati, sia alla convenuta datrice di lavoro, la quale ha assunto il lavoratore senza verificarne le competenze e senza fornirgli alcuna informazione sull'uso delle macchine”, precisando che “ciascuna parte ha contribuito colposamente alla causazione dell'infortunio nella misura del 50%”.
Nella quantificazione del danno il giudice di prime cure richiamava e condivideva le risultanze peritali, così riconoscendo “trenta giorni di inabilità temporanea assoluta, trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, trenta al 50% e gli ultimi quindici giorni al 25%, nonché un danno biologico permanente pari al 20% dell'integrità psico-fisica totale”, e liquidava i danni, anche in via equitativa, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, pervenendo ad una complessiva determinazione del “danno non patrimoniale patito da in conseguenza dell'infortunio oggetto del giudizio ammontante ad € Parte_1
73.602,00 in valori attuali”, rigettando ogni ulteriore richiesta.
Atteso il concorso riconosciuto, statuiva che “ è tenuta a corrispondere a Controparte_1
, a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, l'importo pari ad euro Parte_1
36.801,00, determinato tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato, accertato nella misura del 50%, da cui consegue la riduzione del risarcimento in misura corrispondente al grado percentuale di corresponsabilità”.
3 Rilevava, inoltre, che in istruttoria era stato acquisito che all'attore “è stata riconosciuta una rendita, a decorrere dal 7.12.2002, in misura pari, inizialmente, al 28%, successivamente elevata al 30%, con pari decorrenza, ed al 32% a far data dal 1.1.2013, corrispondente ad euro
36.929,11 per danno patrimoniale ed euro 34.347, 86 per danno biologico, oltre interessi fino al 1.6.2015”, somma che riteneva dover essere scomputata in applicazione dei principi di cui in sentenza n. 13222/2015 della Cass., così precisando che quanto corrisposto era superiore al danno non patrimoniale non temporaneo accertato nel giudizio, e riconoscendo la sola inabilità temporanea, calcolata alla data della pronuncia “con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi” in “€ 5.706,62 (di cui € 4.491,68 per capitale rivalutato ed € 1.214,94 per interessi)” oltre interessi legali sino al soddisfo.
Veniva integralmente rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta.
Il tutto con compensazione delle spese e competenze di lite.
In dispositivo, pertanto, così si provvedeva: “condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma pari ad euro 5.706,62 a titolo di risarcimento per danno Parte_1 non patrimoniale all'attualità (già detratte le somme ), oltre interessi in misura legale CP_2 dalla data della decisione al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da
; - compensa le spese di lite tra le parti;
- pone in via definitiva le spese Controparte_1 della c.t.u., già liquidate con separato decreto, a di entrambe le parti in solido nei rapporti con il c.t.u. e a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti;
- dispone, con separato decreto, verifiche a mezzo dell' in ordine alla sussistenza originaria Controparte_3 nonché alla permanenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente a , ammesso provvisoriamente al patrocinio con Parte_1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi del 20.8.2010”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva impugnazione parziale l'attuale appellante instando per la sua riforma, ritenendola errata limitatamente alla quantizzazione del danno riconosciuto a seguito di decurtazione della liquidazione e ne chiedeva la riforma. CP_2
In particolare, eccepiva che il giudice di prime cure aveva errato nel considerare ricompreso nel danno liquidato dall' anche il danno non patrimoniale, che configurava come danno CP_2 morale, ritenendo decurtabile il solo danno patrimoniale e non il danno morale né quello biologico.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva <sentirsi condannare al pagamento dei danni morali (non patrimoniali) in favore di (per errore, ) Per_1 Pt_1
4 , così per come ricalcolati e rivalutati secondo le disposizioni di legge, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari.>>
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, valorizzando la correttezza della statuizione di primo grado nella parte oggetto di censura e rilevando, tra l'altro, che <Non si è trattato di una illegittima compensazione tra diverse voci di danno, ma di un mero scomputo volto ad evitare la duplicazione del risarcimento per il danno non patrimoniale comprensivo anche del danno morale, già liquidato al dall'assicuratore sociale. Da ciò ne deriva che la doglianza Pt_1 sollevata da parte appellante in merito alla presunta compensazione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, non può trovare accoglimento>>, anche precisando che il danno morale <<veniva liquidato dal giudice essendo ricompreso nella gi operata dalle tabelle di milano mentre nessun voce danno poteva essere risarcita all>
“non ravvisandosi nelle relative allegazioni pregiudizi ulteriori>>.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita di voler: <Rigettare l'appello promosso dal
Sig. , in quanto infondato. In fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Parte_1
2. Confermare la sentenza di primo grado n°1404/2017 del 03/11//2017, emessa dal Tribunale di Palmi…. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
Con ordinanza del 04.06.2021 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con successiva ordinanza depositata il 08.07.2021.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene doversi procedere alla delimitazione del motivo di impugnazione, in applicazione del generale principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e delle parti contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tale da potersi individuare specifici motivi di impugnazione, così da precludere a questo giudicante di riesaminare i diversi punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.
5 Si rileva, quindi, che i punti del provvedimento appellate, e le conseguenti modifiche che vengono richieste, attengono unicamente la parte della pronuncia in cui il giudice di prime cure, secondo quanto ritenuto dal avrebbe disposto, all'esito della intervenuta Pt_1 quantificazione del danno, la decurtazione anche del danno morale da quanto liquidato dall' , danno di cui chiede la liquidazione. CP_2
Assume, pertanto, l'appellante: - essere errato l'avere il Tribunale “ricompreso nel danno liquidato dall' il danno non patrimoniale (danno morale) derivato dall'infortunio CP_2 occorso all'odierno attore”; - non essere stato correttamente quantificato “il danno non patrimoniale spettante al sig. ” a seguito della decurtazione per avere il Pt_1 CP_2 giudicante “operato una compensazione con le somme erogate a titolo di rendita per
l'infortunio – danno patrimoniale- da parte dell' , chiedendo procedersi ad una CP_2 conseguente “liquidazione corretta del danno non patrimoniale spettante, liquidazione che dovrà essere effettuata in maniera conforme ai dettami di legge”, e precisando che, mentre l' aveva operato la sola liquidazione del danno patrimoniale, erano state illegittimamente CP_2
“compensate” le somme dovute a titolo di danno “morale e biologico”, ritenendosi ulteriormente dovuto quanto corrispondente al danno non patrimoniale/morale.
A conferma, in comparsa conclusionale parte appellata precisa che motivo di censura attiene alla circostanza secondo cui il giudice di primo grado “ha compiuto un'errata valutazione nel considerare ricompreso nel danno liquidato dall' il danno non patrimoniale (danno CP_2 morale) derivato dall'infortunio occorso al Sig. ”, e che è ex lege consentito Pt_1
“all' di surrogarsi al responsabile civile -fatta salva la possibilità di agire in rivalsa nei CP_2 suoi confronti – nella liquidazione del SOLO DANNO PATRIMONIALE, MENTRE RESTA
ESCLUSO IL DANNO MORALE”.
Tanto considerato, l'appello è infondato e non merita accoglimento poiché il calcolo della liquidazione del danno operata dal Tribunale, per quanto oggetto di gravame, è immune da censure.
Nell'operare, infatti, il conteggio del danno differenziale dovuto tra quanto corrisposto dall' e quanto da versare da parte convenuta, il giudice di primo grado ha fatto corretta CP_2 applicazione dei principi di diritto in materia, confermati anche da giurisprudenza recente e non contestati dall'appellante.
In specie, dopo aver quantificato il danno “non patrimoniale patito da in Parte_1 conseguenza dell'infortunio oggetto del giudizio ammontante ad € 73.602,00 in valori attuali”, ed aver statuito che lo stesso era dovuto nella misura del 50% atteso il riconosciuto concorso di
6 colpa, il Tribunale ha operato la decurtazione in relazione alla somma già risarcita dall' , CP_2
a mezzo scorporo, prevedendo che “In relazione alle modalità attraverso le quali è possibile pervenire al predetto scorporo, si condivide l'orientamento assunto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13222/2015, la quale, premesso che l'indennizzo liquidato dall' in forma CP_2 di rendita ha veste unitaria, ma duplice contenuto, comprensivo del ristoro per danno biologico
e di quello per danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, ha affermato che, qualora la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dell , CP_2
“per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale" è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico”, e CP_2 chiarendo che “l'importo sopra determinato a titolo di danno biologico permanente ammonta ad euro 33.238,50 (già operata la decurtazione del 50%) e che, per la medesima voce, l' CP_2 ha riconosciuto al la somma pari ad euro 34.347,86, sicché nulla è dovuto a tale titolo Pt_1 dalla convenuta.”.
La liquidazione del danno biologico c.d. "differenziale" è stata effettuata, pertanto, secondo un computo per poste omogenee, sicché dall'ammontare complessivo del danno biologico è stato detratto il valore capitale della quota destinata a ristorare il danno biologico stesso per come risultante dagli atti di causa.
A conferma, in parte della pronuncia non espressamente impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato che “dalla documentazione in atti, ed in particolare da quella prodotta dall' su CP_2 disposizione dell'organo giudicante (cfr. ordinanza del 29.5.2015 con cui, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., sono state chieste informazioni scritte relative alle prestazioni erogate a Parte_1 con specifica indicazione dell'ammontare liquidato a titolo di danno biologico, scorporando in particolare dall'importo complessivo della rendita e dalle ulteriori somme liquidate tutte le voci diverse dal danno biologico, nonchè risposta del 1.6.2015 dell' , acquisita CP_2 all'udienza del 9.10.2015) risulta che all'attore, in relazione all'infortunio per cui è causa, è stata riconosciuta una rendita, a decorrere dal 7.12.2002, in misura pari, inizialmente, al 28%, successivamente elevata al 30%, con pari decorrenza, ed al 32% a far data dal 1.1.2013, corrispondente ad euro 36.929,11 per danno patrimoniale ed euro 34.347, 86 per danno biologico, oltre interessi fino al 1.6.2015”.
Quanto indicato è dimostrato anche da quanto disposto in sentenza n. 349.2016 del Tribunale di Reggio Calabria versata in atti del primo grado, intervenuta in giudizio tra l' e la ditta CP_2
7 convenuta, nella quale si evince che il danno biologico dovuto all' in rivalsa è stato CP_2 quantificato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, e che le somme sono state versate dall'ente a titolo di danno biologico.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha determinato la somma dovuta dall' a titolo CP_2 di danno biologico detraendola dal credito per analogo danno biologico permanente, operando una valutazione del medesimo tipo di danno in conformità ai criteri di liquidazione del danno differenziale (come indicati, tra le altre, in Cass. n. 26117/2021), sottraendo dal credito risarcitorio vantato dal danneggiato le somme dovute dall' perché idonee a ristorare CP_2 pregiudizi identici e, quindi, operando in applicazione del criterio delle "poste omogenee", per detto motivo ulteriormente riconoscendo il risarcimento del danno biologico temporaneo.
La riduzione è stata operata, quindi, su poste identiche, ovvero aventi la medesima natura, così come dovuto, per cui i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale hanno ridotto il credito risarcitorio vantato dalla vittima nei confronti del responsabile in quanto l'indennizzo era destinato a ristorare pregiudizi identici a quelli oggetto di risarcimento.
Invero, l' non accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo che tenga conto delle CP_2 specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali), per cui deve essere ulteriormente conteggiato quanto corrispondente alla personalizzazione ed al risarcimento del danno morale solo se esso viene riconosciuto come dovuto, circostanza che esula dal caso in esame.
Per contra, poiché detto ulteriore danno non è stato riconosciuto dal giudice di prime cure non doveva essere calcolata a dovere l'indicata voce risarcitoria, esclusa dalla copertura assicurativa.
L'appellante, in particolare, si duole di un presunto errato calcolo del differenziale sull'assunto che era dovuto oltre al risarcimento del danno biologico anche il risarcimento di un pregiudizio ulteriore, appunto di un danno morale, senza valutare che in relazione allo stesso non è, invece, intervenuto alcun riconoscimento in primo grado.
Infatti, nel determinare il danno non patrimoniale subito da il giudice di prime cure ha Pt_1 integralmente richiamato le conclusioni peritali, quantificandolo, anche equitativamente, con applicazione delle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano del 2014, e statuendo che la operata liquidazione equitativa conteneva una unitaria liquidazione del “danno non patrimoniale” in considerazione del grado di invalidità e dell'età del danneggiato, ed espressamente negando ogni ulteriore forma di personalizzazione o di danno morale, per come prima riportato.
8 In parti della sentenza di primo grado non analiticamente censurate il giudice di prime cure ha ulteriormente precisato che < La Tabella milanese liquida unitariamente il danno non patrimoniale biologico ed ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute proponendo la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia in quelli relazionali medi e del danno non patrimoniale con-seguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggetti- va”: opera, in altri termini, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato distintamente liquidati come danno biologico c.d. standard, danno biologico c.d. personalizzato per particolari condizioni soggettive, danno morale (si veda, in proposito, la nota esplicativa dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano). Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore occorrerà tenere conto dell'accertata invalidità e dell'entità del danno biologico siccome congruamente quantificati alla luce della c.t.u. (20%)>> e, soprattutto, che <Nessun'altra voce di danno non patrimoniale può essere risarcita all'attore, non ravvisandosi nelle relative allegazioni pregiudizi ulteriori
e/o diversi ed essendo pacificamente ricompreso nella “personalizzazione” già operata ogni voce di danno – di natura non patrimoniale – legato alle sofferenze - fisiche e morali - riconducibili al sinistro, che “l'ausiliario ha infatti escluso che le lesioni accertate abbiano inciso significativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali delle vita del danneggiato>>, in tal modo negando uno specifico riconoscimento dell'indicato danno morale ed una diversa personalizzazione del danno.
Si rileva, in aggiunta, che l'appellante erra anche nel valutare unitariamente, se pur in via generale, il danno morale con quello biologico-non patrimoniale, in tal senso ritenendo il primo ulteriormente dovuto, poichè trattasi di voci distinte.
E', infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, non suscettibile di accertamento medico legale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo, di una voce risarcitoria autonoma connessa ad una sofferenza di natura prettamente interiore e non relazionale consistente con “il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione”, tale da comportare uno sconvolgimento della vita psicologica della vittima, e che trattasi di voce di danno che può essere liquidata solo se correttamente dedotta ed argomentata o, comunque, presunta in virtù di dati acquisiti nel giudizio.
9 Occorrendo, infatti, evitare duplicazioni di danno attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, ai fini liquidatori si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova ove richiesti dalla parte istante, convenendosi con il pacifico principio secondo cui il danno morale va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità dello stesso ed essendo stata ampiamente superata la concezione del danno in re ipsa.
Incombeva, quindi, sul danneggiato uno stringente onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno, ossia della compiuta descrizione di tutte le sofferenze (a titolo esemplificativo: dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) correlate all'evento lesivo di cui si pretende la riparazione - ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n.
25164/2020; sez. III, n. 2461/2020: “A differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psico-fisica” sez. III n. 7753/2020; “In materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, "ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale” sez. III, n. 8391/2020 -.
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che non trattasi di mera voce aggiuntiva del danno biologico, poiché riguardante specificatamente la sofferenza interiore soggettiva, ma di un danno da liquidarsi solo se verificatosi effettivamente, con la conseguenza che, ove dedotto e provato anche per presunzioni, lo stesso deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solo in presenza di circostanze specifiche.
Nulla di ciò si ravvede negli atti di causa, nessuna specifica allegazione è indicata in merito e nessun elemento è stato dedotto, non sono esposti in appello elementi di fatto idonei a far presumere una ulteriore sofferenza interiore patita, e non sono state dall'appellato allegate specifiche circostanze di fatto idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, né sono stati evidenziati aspetti peculiari idonei a significare qualitativamente la sua vita e che ne hanno determinato l'ulteriore compromissione in esame.
Anche in CTU non risulta riconosciuta alcuna posta risarcitoria a tal titolo.
10 L'attore in primo grado, attuale appellante, è risultato, quindi, inadempiente a detto onere assertivo, come riconosciuto in sentenza di primo grado, in cui si è espressamente indicato, per quanto già riportato, che “Nessun'altra voce di danno non patrimoniale può essere risarcita all'attore, non ravvisandosi nelle relative allegazioni pregiudizi ulteriori e/o diversi”, pronuncia che merita conferma per i motivi indicati, tale da essere precluso anche un ricorso al meccanismo presuntivo ai fini probatori, per cui ne deriva la statuizione di non accoglimento dell'appello sul punto.
Né può diversamente procedersi ad una differente liquidazione equitativa essendo escluso un mero danno punitivo in re ipsa in mancanza della sua esistenza ed entità materiale, non essendo stato detto danno, per come indicato, accertato, neanche con presunzioni, anche considerando che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile in considerazione di acquisiti elementi concreti del caso specifico, di natura oggettiva o soggettiva
(quali, ad esempio la sofferenza derivata dalla percezione della propria menomazione o conseguenze specifiche che esulino dalla componente standard di danno morale già prevista nelle tabelle del Tribunale di Milano) come ribadito dalla Suprema Corte, che, ripetesi, sono mancati nel giudizio de quo.
A mero titolo esemplificativo, in conformità ha statuito questa Corte in sent. n.905 del 14 dicembre 2024, in cui si è ribadito che
Suprema Corte ha, poi, evidenziato la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di “tale danno” in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo. Sicché, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare
l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di “diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane, comunque, ferma la necessità che il danneggiato debba fornire la prova rigorosa, tanto della specifica “diversità” di tali conseguenze, onde evitare duplicazioni risarcitorie, quanto dell'effettiva “compresenza” di “entrambe” le serie consequenziali dedotte. E', quindi,
11 necessario che il danneggiato dimostri la “coesistenza” di entrambe le “diverse” ed
“autonome” conseguenze dannose delle lesioni ossia il pregiudizio di cui è espressione il grado percentuale di invalidità permanente (incidente sulle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) ed il pregiudizio di cui è espressione il turbamento, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, la tristezza (incidente sull'intimo sentire), “unitariamente” liquidabili poiché “componenti” della medesima categoria del danno non patrimoniale”. Con la conseguenza che non è ipotizzabile il risarcimento del danno morale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, il quale deve essere allegato e provato (C.C. n.
339/2016).>>
Non può essere, pertanto, operata alcuna pronuncia di condanna “al pagamento dei danni morali (non patrimoniali) in favore di , così per come ricalcolati e rivalutati Parte_2 secondo le disposizioni di legge” in mancanza di elementi probatori sul punto.
Si precisa, inoltre, che colui il quale intenda dolersi dell'erroneo rigetto della sua domanda di integrale risarcimento del danno non patrimoniale scaturito da una lesione della salute, deve appositamente impugnare la parte della pronuncia ed indicare quale concreto pregiudizio non patrimoniale sarebbe stato dedotto in primo grado, ed in quale modo lo aveva provato, così da indicarne l'erroneità del ragionamento fatto proprio dal giudice, mentre anche quanto indicato manca in atto di appello.
Per i motivi suindicati, alcuna errata “compensazione”, anche se invero trattasi di decurtazione, tra quanto riconosciuto dall' e quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno CP_2 morale è stata operata dal giudice di prime cure, con conseguente integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato complessità bassa), con esclusione della fase di trattazione che si liquida al minimo come si ritiene adeguato all'attività svolta, così pari ad € 4.237,00 (di cui fase di studio
€ 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 840,00 e fase decisionale € 1.701,00) oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Daniela Bellocco che ne ha fatto espressa richiesta.
12 Riserva con separato provvedimento di disporre in relazione all'istanza di liquidazione per ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato presentata per parte appellante.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso parte della Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 950.2017 del Tribunale di Palmi, resa nel giudizio RG 100477/2010, Pubblicata il
03.11.2017, rep. 1404/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 4.237,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Avv. Daniela Bellocco che ne ha fatto espressa richiesta;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 05.05.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 361.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in UO via Gramsci 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Maria
Calogero, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale C.F._2 sito in Palmi via Rimembranze n. 19, PEC Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. residente Controparte_1 C.F._3
a ZI (RC) alla Contrada Stracozzi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Daniela Bellocco, c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 sito in Giffone alla Via del Progresso 47/C, PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 950.2017 del Tribunale di Palmi, resa nel giudizio RG
100477/2010, pubblicata il 03.11.2017, rep. 1404/2017.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte appellante precisava le conclusioni mediante istanza di assegnazione a sentenza depositata telematicamente concludendo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in atto di appello,
1 oltre vittoria di spese e compensi da liquidare in considerazione dell'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato.
Ulteriori conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed in sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Palmi titolare della ditta Legnarte, assumendo: - di essere Controparte_1 stato assunto in data 3.6.2002 con la qualifica di falegname;
- che in data 7.6.2002 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, dalla macchina Toupie, appena accesa, partivano lame che lo colpivano all'addome e gli cagionavano lesioni gravi, incidenti anche sulla propria capacità lavorativa;
- che ne erano derivati danni patrimoniali e non patrimoniali, riportando una percentuale di invalidità del 28 %; - che in procedimento penale instaurato in conseguenza dell'infortunio era stata accertata la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi nel processo civile.
Precisava parte attrice:- che il procedimento penale a carico della aveva Controparte_1 riguardato l'imputazione “per i reati p.e p. dagli artt. 4 lett c) e 389 lett c) DPR 27 aprile 1955
n° 547, poiché in qualità di datore di lavoro ometteva di disporre che i lavoratori osservassero le norme sulla sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione, in particolare che il indossasse il grembiule di cuoio necessario per l'uso della macchina Pt_1
Toupie mod T130n; del reato p. e p. dagli artt.22 c I e II e 89 c II lett a) del D.Lvo 19 dicembre
1994 n° 626, poiché non si assicurava che il ricevesse le istruzioni sufficienti Pt_1 relativamente alla sicurezza sul lavoro;
del reato p. e p. dall'art. 590 I e III c c.p. per avere cagionato al , in qualità di titolare della ditta LEGNARTE, mediante colpa specifica, Pt_1 lesioni personali multiple gravi, consistite n ferite multiple da taglio penetranti nell'addome guarite in tre mesi”; - che con sentenza di primo grado del 26.05.05 n 376/05 la convenuta era stata condannata ad una pena di € 2.000,00 oltre al pagamento del danno arrecato da liquidarsi in sede civile;
- che la pronuncia di primo grado era stata confermata dalla Corte d'Appello di
Reggio Calabria con sentenza n° 939/09.
Si costituiva rilevando che pendeva giudizio penale dinanzi la Corte di Controparte_1
Cassazione e contestando nel merito la domanda, chiedendone il rigetto, per essersi l'infortunio verificatosi quattro giorni dopo l'assunzione dell'attore come falegname con esperienza trentennale, per negligenza e imperizia anche dell'attore. Rilevava che l' aveva erogato, CP_2
2 ai sensi del D.lgs. 38/2000 e D.M.12.7.2000, una rendita per l'infortunio occorso al lavoratore, sicché nulla poteva più essere preteso da quest'ultimo e chiedeva in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa dell'imprudente e negligente comportamento dell'attore.
In fase istruttoria venivano assunte prove orali ammesse ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché espletata consulenza medico-legale sulla persona del . Pt_1
All'esito, la causa veniva decisa come da sentenza impugnata in cui il Tribunale: - dava atto che era intervenuta sentenza della Corte di Cassazione con la quale era stata “annullato la sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b) per intervenuta prescrizione ed eliminato gli aumenti di pena stabiliti per gli stessi in complessivi euro 500 di multa, rigettando nel resto il ricorso”, che non aveva “inciso sul capo di condanna per lesioni né su quello di condanna dell'imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile, i quali sono stati implicitamente confermati”; - riteneva “raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dal e l'utilizzo della macchina Toupie in data 7.6.2002, attribuibili Pt_1 sia al lavoratore medesimo che ha acceso e posizionato la fresa su cui è inciso il numero massimo di giri tollerati, sia alla convenuta datrice di lavoro, la quale ha assunto il lavoratore senza verificarne le competenze e senza fornirgli alcuna informazione sull'uso delle macchine”, precisando che “ciascuna parte ha contribuito colposamente alla causazione dell'infortunio nella misura del 50%”.
Nella quantificazione del danno il giudice di prime cure richiamava e condivideva le risultanze peritali, così riconoscendo “trenta giorni di inabilità temporanea assoluta, trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, trenta al 50% e gli ultimi quindici giorni al 25%, nonché un danno biologico permanente pari al 20% dell'integrità psico-fisica totale”, e liquidava i danni, anche in via equitativa, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, pervenendo ad una complessiva determinazione del “danno non patrimoniale patito da in conseguenza dell'infortunio oggetto del giudizio ammontante ad € Parte_1
73.602,00 in valori attuali”, rigettando ogni ulteriore richiesta.
Atteso il concorso riconosciuto, statuiva che “ è tenuta a corrispondere a Controparte_1
, a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, l'importo pari ad euro Parte_1
36.801,00, determinato tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato, accertato nella misura del 50%, da cui consegue la riduzione del risarcimento in misura corrispondente al grado percentuale di corresponsabilità”.
3 Rilevava, inoltre, che in istruttoria era stato acquisito che all'attore “è stata riconosciuta una rendita, a decorrere dal 7.12.2002, in misura pari, inizialmente, al 28%, successivamente elevata al 30%, con pari decorrenza, ed al 32% a far data dal 1.1.2013, corrispondente ad euro
36.929,11 per danno patrimoniale ed euro 34.347, 86 per danno biologico, oltre interessi fino al 1.6.2015”, somma che riteneva dover essere scomputata in applicazione dei principi di cui in sentenza n. 13222/2015 della Cass., così precisando che quanto corrisposto era superiore al danno non patrimoniale non temporaneo accertato nel giudizio, e riconoscendo la sola inabilità temporanea, calcolata alla data della pronuncia “con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi” in “€ 5.706,62 (di cui € 4.491,68 per capitale rivalutato ed € 1.214,94 per interessi)” oltre interessi legali sino al soddisfo.
Veniva integralmente rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta.
Il tutto con compensazione delle spese e competenze di lite.
In dispositivo, pertanto, così si provvedeva: “condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma pari ad euro 5.706,62 a titolo di risarcimento per danno Parte_1 non patrimoniale all'attualità (già detratte le somme ), oltre interessi in misura legale CP_2 dalla data della decisione al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da
; - compensa le spese di lite tra le parti;
- pone in via definitiva le spese Controparte_1 della c.t.u., già liquidate con separato decreto, a di entrambe le parti in solido nei rapporti con il c.t.u. e a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti;
- dispone, con separato decreto, verifiche a mezzo dell' in ordine alla sussistenza originaria Controparte_3 nonché alla permanenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente a , ammesso provvisoriamente al patrocinio con Parte_1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi del 20.8.2010”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva impugnazione parziale l'attuale appellante instando per la sua riforma, ritenendola errata limitatamente alla quantizzazione del danno riconosciuto a seguito di decurtazione della liquidazione e ne chiedeva la riforma. CP_2
In particolare, eccepiva che il giudice di prime cure aveva errato nel considerare ricompreso nel danno liquidato dall' anche il danno non patrimoniale, che configurava come danno CP_2 morale, ritenendo decurtabile il solo danno patrimoniale e non il danno morale né quello biologico.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva <sentirsi condannare al pagamento dei danni morali (non patrimoniali) in favore di (per errore, ) Per_1 Pt_1
4 , così per come ricalcolati e rivalutati secondo le disposizioni di legge, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari.>>
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto ritenendolo infondato in fatto ed in diritto, valorizzando la correttezza della statuizione di primo grado nella parte oggetto di censura e rilevando, tra l'altro, che <Non si è trattato di una illegittima compensazione tra diverse voci di danno, ma di un mero scomputo volto ad evitare la duplicazione del risarcimento per il danno non patrimoniale comprensivo anche del danno morale, già liquidato al dall'assicuratore sociale. Da ciò ne deriva che la doglianza Pt_1 sollevata da parte appellante in merito alla presunta compensazione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, non può trovare accoglimento>>, anche precisando che il danno morale <<veniva liquidato dal giudice essendo ricompreso nella gi operata dalle tabelle di milano mentre nessun voce danno poteva essere risarcita all>
“non ravvisandosi nelle relative allegazioni pregiudizi ulteriori>>.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita di voler: <Rigettare l'appello promosso dal
Sig. , in quanto infondato. In fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Parte_1
2. Confermare la sentenza di primo grado n°1404/2017 del 03/11//2017, emessa dal Tribunale di Palmi…. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
Con ordinanza del 04.06.2021 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con successiva ordinanza depositata il 08.07.2021.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene doversi procedere alla delimitazione del motivo di impugnazione, in applicazione del generale principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e delle parti contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tale da potersi individuare specifici motivi di impugnazione, così da precludere a questo giudicante di riesaminare i diversi punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.
5 Si rileva, quindi, che i punti del provvedimento appellate, e le conseguenti modifiche che vengono richieste, attengono unicamente la parte della pronuncia in cui il giudice di prime cure, secondo quanto ritenuto dal avrebbe disposto, all'esito della intervenuta Pt_1 quantificazione del danno, la decurtazione anche del danno morale da quanto liquidato dall' , danno di cui chiede la liquidazione. CP_2
Assume, pertanto, l'appellante: - essere errato l'avere il Tribunale “ricompreso nel danno liquidato dall' il danno non patrimoniale (danno morale) derivato dall'infortunio CP_2 occorso all'odierno attore”; - non essere stato correttamente quantificato “il danno non patrimoniale spettante al sig. ” a seguito della decurtazione per avere il Pt_1 CP_2 giudicante “operato una compensazione con le somme erogate a titolo di rendita per
l'infortunio – danno patrimoniale- da parte dell' , chiedendo procedersi ad una CP_2 conseguente “liquidazione corretta del danno non patrimoniale spettante, liquidazione che dovrà essere effettuata in maniera conforme ai dettami di legge”, e precisando che, mentre l' aveva operato la sola liquidazione del danno patrimoniale, erano state illegittimamente CP_2
“compensate” le somme dovute a titolo di danno “morale e biologico”, ritenendosi ulteriormente dovuto quanto corrispondente al danno non patrimoniale/morale.
A conferma, in comparsa conclusionale parte appellata precisa che motivo di censura attiene alla circostanza secondo cui il giudice di primo grado “ha compiuto un'errata valutazione nel considerare ricompreso nel danno liquidato dall' il danno non patrimoniale (danno CP_2 morale) derivato dall'infortunio occorso al Sig. ”, e che è ex lege consentito Pt_1
“all' di surrogarsi al responsabile civile -fatta salva la possibilità di agire in rivalsa nei CP_2 suoi confronti – nella liquidazione del SOLO DANNO PATRIMONIALE, MENTRE RESTA
ESCLUSO IL DANNO MORALE”.
Tanto considerato, l'appello è infondato e non merita accoglimento poiché il calcolo della liquidazione del danno operata dal Tribunale, per quanto oggetto di gravame, è immune da censure.
Nell'operare, infatti, il conteggio del danno differenziale dovuto tra quanto corrisposto dall' e quanto da versare da parte convenuta, il giudice di primo grado ha fatto corretta CP_2 applicazione dei principi di diritto in materia, confermati anche da giurisprudenza recente e non contestati dall'appellante.
In specie, dopo aver quantificato il danno “non patrimoniale patito da in Parte_1 conseguenza dell'infortunio oggetto del giudizio ammontante ad € 73.602,00 in valori attuali”, ed aver statuito che lo stesso era dovuto nella misura del 50% atteso il riconosciuto concorso di
6 colpa, il Tribunale ha operato la decurtazione in relazione alla somma già risarcita dall' , CP_2
a mezzo scorporo, prevedendo che “In relazione alle modalità attraverso le quali è possibile pervenire al predetto scorporo, si condivide l'orientamento assunto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13222/2015, la quale, premesso che l'indennizzo liquidato dall' in forma CP_2 di rendita ha veste unitaria, ma duplice contenuto, comprensivo del ristoro per danno biologico
e di quello per danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, ha affermato che, qualora la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dell , CP_2
“per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale" è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico”, e CP_2 chiarendo che “l'importo sopra determinato a titolo di danno biologico permanente ammonta ad euro 33.238,50 (già operata la decurtazione del 50%) e che, per la medesima voce, l' CP_2 ha riconosciuto al la somma pari ad euro 34.347,86, sicché nulla è dovuto a tale titolo Pt_1 dalla convenuta.”.
La liquidazione del danno biologico c.d. "differenziale" è stata effettuata, pertanto, secondo un computo per poste omogenee, sicché dall'ammontare complessivo del danno biologico è stato detratto il valore capitale della quota destinata a ristorare il danno biologico stesso per come risultante dagli atti di causa.
A conferma, in parte della pronuncia non espressamente impugnata, il giudice di prime cure ha rilevato che “dalla documentazione in atti, ed in particolare da quella prodotta dall' su CP_2 disposizione dell'organo giudicante (cfr. ordinanza del 29.5.2015 con cui, ai sensi dell'art. 213
c.p.c., sono state chieste informazioni scritte relative alle prestazioni erogate a Parte_1 con specifica indicazione dell'ammontare liquidato a titolo di danno biologico, scorporando in particolare dall'importo complessivo della rendita e dalle ulteriori somme liquidate tutte le voci diverse dal danno biologico, nonchè risposta del 1.6.2015 dell' , acquisita CP_2 all'udienza del 9.10.2015) risulta che all'attore, in relazione all'infortunio per cui è causa, è stata riconosciuta una rendita, a decorrere dal 7.12.2002, in misura pari, inizialmente, al 28%, successivamente elevata al 30%, con pari decorrenza, ed al 32% a far data dal 1.1.2013, corrispondente ad euro 36.929,11 per danno patrimoniale ed euro 34.347, 86 per danno biologico, oltre interessi fino al 1.6.2015”.
Quanto indicato è dimostrato anche da quanto disposto in sentenza n. 349.2016 del Tribunale di Reggio Calabria versata in atti del primo grado, intervenuta in giudizio tra l' e la ditta CP_2
7 convenuta, nella quale si evince che il danno biologico dovuto all' in rivalsa è stato CP_2 quantificato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, e che le somme sono state versate dall'ente a titolo di danno biologico.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha determinato la somma dovuta dall' a titolo CP_2 di danno biologico detraendola dal credito per analogo danno biologico permanente, operando una valutazione del medesimo tipo di danno in conformità ai criteri di liquidazione del danno differenziale (come indicati, tra le altre, in Cass. n. 26117/2021), sottraendo dal credito risarcitorio vantato dal danneggiato le somme dovute dall' perché idonee a ristorare CP_2 pregiudizi identici e, quindi, operando in applicazione del criterio delle "poste omogenee", per detto motivo ulteriormente riconoscendo il risarcimento del danno biologico temporaneo.
La riduzione è stata operata, quindi, su poste identiche, ovvero aventi la medesima natura, così come dovuto, per cui i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale hanno ridotto il credito risarcitorio vantato dalla vittima nei confronti del responsabile in quanto l'indennizzo era destinato a ristorare pregiudizi identici a quelli oggetto di risarcimento.
Invero, l' non accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo che tenga conto delle CP_2 specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali), per cui deve essere ulteriormente conteggiato quanto corrispondente alla personalizzazione ed al risarcimento del danno morale solo se esso viene riconosciuto come dovuto, circostanza che esula dal caso in esame.
Per contra, poiché detto ulteriore danno non è stato riconosciuto dal giudice di prime cure non doveva essere calcolata a dovere l'indicata voce risarcitoria, esclusa dalla copertura assicurativa.
L'appellante, in particolare, si duole di un presunto errato calcolo del differenziale sull'assunto che era dovuto oltre al risarcimento del danno biologico anche il risarcimento di un pregiudizio ulteriore, appunto di un danno morale, senza valutare che in relazione allo stesso non è, invece, intervenuto alcun riconoscimento in primo grado.
Infatti, nel determinare il danno non patrimoniale subito da il giudice di prime cure ha Pt_1 integralmente richiamato le conclusioni peritali, quantificandolo, anche equitativamente, con applicazione delle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano del 2014, e statuendo che la operata liquidazione equitativa conteneva una unitaria liquidazione del “danno non patrimoniale” in considerazione del grado di invalidità e dell'età del danneggiato, ed espressamente negando ogni ulteriore forma di personalizzazione o di danno morale, per come prima riportato.
8 In parti della sentenza di primo grado non analiticamente censurate il giudice di prime cure ha ulteriormente precisato che < La Tabella milanese liquida unitariamente il danno non patrimoniale biologico ed ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute proponendo la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia in quelli relazionali medi e del danno non patrimoniale con-seguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggetti- va”: opera, in altri termini, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato distintamente liquidati come danno biologico c.d. standard, danno biologico c.d. personalizzato per particolari condizioni soggettive, danno morale (si veda, in proposito, la nota esplicativa dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano). Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore occorrerà tenere conto dell'accertata invalidità e dell'entità del danno biologico siccome congruamente quantificati alla luce della c.t.u. (20%)>> e, soprattutto, che <Nessun'altra voce di danno non patrimoniale può essere risarcita all'attore, non ravvisandosi nelle relative allegazioni pregiudizi ulteriori
e/o diversi ed essendo pacificamente ricompreso nella “personalizzazione” già operata ogni voce di danno – di natura non patrimoniale – legato alle sofferenze - fisiche e morali - riconducibili al sinistro, che “l'ausiliario ha infatti escluso che le lesioni accertate abbiano inciso significativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali delle vita del danneggiato>>, in tal modo negando uno specifico riconoscimento dell'indicato danno morale ed una diversa personalizzazione del danno.
Si rileva, in aggiunta, che l'appellante erra anche nel valutare unitariamente, se pur in via generale, il danno morale con quello biologico-non patrimoniale, in tal senso ritenendo il primo ulteriormente dovuto, poichè trattasi di voci distinte.
E', infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, non suscettibile di accertamento medico legale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo, di una voce risarcitoria autonoma connessa ad una sofferenza di natura prettamente interiore e non relazionale consistente con “il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione”, tale da comportare uno sconvolgimento della vita psicologica della vittima, e che trattasi di voce di danno che può essere liquidata solo se correttamente dedotta ed argomentata o, comunque, presunta in virtù di dati acquisiti nel giudizio.
9 Occorrendo, infatti, evitare duplicazioni di danno attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, ai fini liquidatori si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova ove richiesti dalla parte istante, convenendosi con il pacifico principio secondo cui il danno morale va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità dello stesso ed essendo stata ampiamente superata la concezione del danno in re ipsa.
Incombeva, quindi, sul danneggiato uno stringente onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno, ossia della compiuta descrizione di tutte le sofferenze (a titolo esemplificativo: dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) correlate all'evento lesivo di cui si pretende la riparazione - ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n.
25164/2020; sez. III, n. 2461/2020: “A differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psico-fisica” sez. III n. 7753/2020; “In materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, "ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale” sez. III, n. 8391/2020 -.
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che non trattasi di mera voce aggiuntiva del danno biologico, poiché riguardante specificatamente la sofferenza interiore soggettiva, ma di un danno da liquidarsi solo se verificatosi effettivamente, con la conseguenza che, ove dedotto e provato anche per presunzioni, lo stesso deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solo in presenza di circostanze specifiche.
Nulla di ciò si ravvede negli atti di causa, nessuna specifica allegazione è indicata in merito e nessun elemento è stato dedotto, non sono esposti in appello elementi di fatto idonei a far presumere una ulteriore sofferenza interiore patita, e non sono state dall'appellato allegate specifiche circostanze di fatto idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, né sono stati evidenziati aspetti peculiari idonei a significare qualitativamente la sua vita e che ne hanno determinato l'ulteriore compromissione in esame.
Anche in CTU non risulta riconosciuta alcuna posta risarcitoria a tal titolo.
10 L'attore in primo grado, attuale appellante, è risultato, quindi, inadempiente a detto onere assertivo, come riconosciuto in sentenza di primo grado, in cui si è espressamente indicato, per quanto già riportato, che “Nessun'altra voce di danno non patrimoniale può essere risarcita all'attore, non ravvisandosi nelle relative allegazioni pregiudizi ulteriori e/o diversi”, pronuncia che merita conferma per i motivi indicati, tale da essere precluso anche un ricorso al meccanismo presuntivo ai fini probatori, per cui ne deriva la statuizione di non accoglimento dell'appello sul punto.
Né può diversamente procedersi ad una differente liquidazione equitativa essendo escluso un mero danno punitivo in re ipsa in mancanza della sua esistenza ed entità materiale, non essendo stato detto danno, per come indicato, accertato, neanche con presunzioni, anche considerando che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile in considerazione di acquisiti elementi concreti del caso specifico, di natura oggettiva o soggettiva
(quali, ad esempio la sofferenza derivata dalla percezione della propria menomazione o conseguenze specifiche che esulino dalla componente standard di danno morale già prevista nelle tabelle del Tribunale di Milano) come ribadito dalla Suprema Corte, che, ripetesi, sono mancati nel giudizio de quo.
A mero titolo esemplificativo, in conformità ha statuito questa Corte in sent. n.905 del 14 dicembre 2024, in cui si è ribadito che
Suprema Corte ha, poi, evidenziato la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di “tale danno” in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo. Sicché, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare
l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di “diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane, comunque, ferma la necessità che il danneggiato debba fornire la prova rigorosa, tanto della specifica “diversità” di tali conseguenze, onde evitare duplicazioni risarcitorie, quanto dell'effettiva “compresenza” di “entrambe” le serie consequenziali dedotte. E', quindi,
11 necessario che il danneggiato dimostri la “coesistenza” di entrambe le “diverse” ed
“autonome” conseguenze dannose delle lesioni ossia il pregiudizio di cui è espressione il grado percentuale di invalidità permanente (incidente sulle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) ed il pregiudizio di cui è espressione il turbamento, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, la tristezza (incidente sull'intimo sentire), “unitariamente” liquidabili poiché “componenti” della medesima categoria del danno non patrimoniale”. Con la conseguenza che non è ipotizzabile il risarcimento del danno morale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, il quale deve essere allegato e provato (C.C. n.
339/2016).>>
Non può essere, pertanto, operata alcuna pronuncia di condanna “al pagamento dei danni morali (non patrimoniali) in favore di , così per come ricalcolati e rivalutati Parte_2 secondo le disposizioni di legge” in mancanza di elementi probatori sul punto.
Si precisa, inoltre, che colui il quale intenda dolersi dell'erroneo rigetto della sua domanda di integrale risarcimento del danno non patrimoniale scaturito da una lesione della salute, deve appositamente impugnare la parte della pronuncia ed indicare quale concreto pregiudizio non patrimoniale sarebbe stato dedotto in primo grado, ed in quale modo lo aveva provato, così da indicarne l'erroneità del ragionamento fatto proprio dal giudice, mentre anche quanto indicato manca in atto di appello.
Per i motivi suindicati, alcuna errata “compensazione”, anche se invero trattasi di decurtazione, tra quanto riconosciuto dall' e quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno CP_2 morale è stata operata dal giudice di prime cure, con conseguente integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato complessità bassa), con esclusione della fase di trattazione che si liquida al minimo come si ritiene adeguato all'attività svolta, così pari ad € 4.237,00 (di cui fase di studio
€ 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase di trattazione € 840,00 e fase decisionale € 1.701,00) oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Daniela Bellocco che ne ha fatto espressa richiesta.
12 Riserva con separato provvedimento di disporre in relazione all'istanza di liquidazione per ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato presentata per parte appellante.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso parte della Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 950.2017 del Tribunale di Palmi, resa nel giudizio RG 100477/2010, Pubblicata il
03.11.2017, rep. 1404/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 4.237,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Avv. Daniela Bellocco che ne ha fatto espressa richiesta;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 05.05.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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