Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Federica Benvenuti -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 4864/2024 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 5.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 19.03.2016 contratto matrimonio civile in Cavarzere (RO), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'accordo di separazione intervenuto avanti il Comune di Cavarzere (VE) in data 23.10.2021 e perfezionatosi in data 23.11.2021. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in data 19.03.2016, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I serie CP_2
/ n. 3 anno 2016 Comune di Cavarzere (RO);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 5.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Cavarzere (VE) il 19.03.2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavarzere (VE), Atto N. 3 parte 1 - anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. dichiararsi che nessun obbligo reciproco è previsto tra le parti, le quali dichiarano di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 5.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -