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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1193/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205F24010029812 CONTRIBUTI CONS 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetta il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.02.25 veniva notificato al sig. Ricorrente_1 il sollecito di pagamento n. 0090205F24100029812 con l'importo di euro 227,83 concernente il contributo consortile (cod.630 e 648) per l'anno 2020 riferito ai terreni di proprietà.
Il predetto contribuente, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso nei confronti della ES s.
p.a. e del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, eccependo l'illegittimità del piano di classifica e l'insussistenza di beneficio diretto e specifico, menzionando precedenti pronunzie favorevoli e producendo consulenza tecnica redatta dall'ing. Nominativo_1; concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese, illustrando ulteriormente le proprie argomentazioni difensive con memoria dell'1.02.26.
Si costituiva in giudizio la sola ES s.p.a., che rappresentava il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si riconosce il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione, atteso che parte ricorrente si limita a muovere contestazioni di merito che investono unicamente l'Ente impositore, e non già censure specificamente concernenti l'atto emesso dall'organo deputato alla mera riscossione del tributo. Inoltre, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, di cui all'art.19 D.Lgs. n.546/1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino comunque a conoscenza le ragioni di fatto e giuridiche di una pretesa tributaria adeguatamente individuata e circoscritta.
Il relativo Piano di Classifica prende le mosse nella fase straordinaria di commissariamento del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi – cui poi è subentrato l'attuale Consorzio di Bonifica Centro Sud – nella vigenza della Legge Regionale n. 12/2011, che non prevedeva la preventiva adozione del Piano Generale. Tuttavia nel caso di specie il “piano di classifica” è stato comunque contestato dal ricorrente: a riguardo si osserva che costituisce consolidato principio della giurisprudenza del giudice di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato – come nel caso di specie – con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta sussistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza. Infatti, l'esonero dalla prova del predetto beneficio, di cui gode l'ente impositore in ragione della relativa “presunzione di vantaggiosità” derivante dalla comprensione degli immobili in questione nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, si connota come presunzione iuris tantum superabile dal contribuente con prova contraria e consente di procedere quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza del vantaggio immediato e diretto eventualmente derivante dalla opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza, fermo restando che il conseguimento o la conseguibilità dei benefici, quand'anche fossero generali, non possono essere generici, in quanto non può ovviarsi alla necessità che il vantaggio sia diretto e specifico.
Nel caso di specie, riguardo all'asserito difetto di presupposti impositivi, il ricorrente ha efficacemente rappresentato che gli immobili in questione non godono di alcun beneficio diretto e specifico, supportando il proprio assunto con dettagliata perizia per entrambi i codici contributivi – dotata di rilievi fotografici – che ha attestato l'infondatezza del contributo in ragione della totale mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di scolo per il drenaggio delle acque in eccesso e la protezione da allagamenti e dei canali di trasporto delle acque fino al ricettore. A tale riguardo si osserva che anche per le opere di difesa idraulica, comportanti un beneficio intrinseco generale, è richiesto il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile in capo agli immobili presi in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di questi ultimi nel perimetro di contribuenza: infatti costituiscono attività di bonifica anche il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, ad incrementare le risorse idriche per usi agricoli, nonché a manutenere le opere di bonifica già eventualmente realizzate, il tutto da attuare secondo programmazioni pluriennali. Peraltro gli assunti e le constatazioni prospettate da parte ricorrente, di fatto efficacemente contrastanti l'eventuale concretezza dei presunti benefici diretti e specifici, sono rimaste prive di qualsivoglia contestazione o confutazione da parte del Consorzio, che non si è costituito in giudizio.
Le suesposte valutazioni determinano l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto fondata su presupposti di fatto inesistenti, con conseguente accoglimento del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali giustifichino la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce/sezione 1^, in composizione monocratica,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1193/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205F24010029812 CONTRIBUTI CONS 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetta il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.02.25 veniva notificato al sig. Ricorrente_1 il sollecito di pagamento n. 0090205F24100029812 con l'importo di euro 227,83 concernente il contributo consortile (cod.630 e 648) per l'anno 2020 riferito ai terreni di proprietà.
Il predetto contribuente, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso nei confronti della ES s.
p.a. e del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, eccependo l'illegittimità del piano di classifica e l'insussistenza di beneficio diretto e specifico, menzionando precedenti pronunzie favorevoli e producendo consulenza tecnica redatta dall'ing. Nominativo_1; concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese, illustrando ulteriormente le proprie argomentazioni difensive con memoria dell'1.02.26.
Si costituiva in giudizio la sola ES s.p.a., che rappresentava il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si riconosce il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione, atteso che parte ricorrente si limita a muovere contestazioni di merito che investono unicamente l'Ente impositore, e non già censure specificamente concernenti l'atto emesso dall'organo deputato alla mera riscossione del tributo. Inoltre, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, di cui all'art.19 D.Lgs. n.546/1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino comunque a conoscenza le ragioni di fatto e giuridiche di una pretesa tributaria adeguatamente individuata e circoscritta.
Il relativo Piano di Classifica prende le mosse nella fase straordinaria di commissariamento del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi – cui poi è subentrato l'attuale Consorzio di Bonifica Centro Sud – nella vigenza della Legge Regionale n. 12/2011, che non prevedeva la preventiva adozione del Piano Generale. Tuttavia nel caso di specie il “piano di classifica” è stato comunque contestato dal ricorrente: a riguardo si osserva che costituisce consolidato principio della giurisprudenza del giudice di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato – come nel caso di specie – con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta sussistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza. Infatti, l'esonero dalla prova del predetto beneficio, di cui gode l'ente impositore in ragione della relativa “presunzione di vantaggiosità” derivante dalla comprensione degli immobili in questione nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, si connota come presunzione iuris tantum superabile dal contribuente con prova contraria e consente di procedere quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza del vantaggio immediato e diretto eventualmente derivante dalla opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza, fermo restando che il conseguimento o la conseguibilità dei benefici, quand'anche fossero generali, non possono essere generici, in quanto non può ovviarsi alla necessità che il vantaggio sia diretto e specifico.
Nel caso di specie, riguardo all'asserito difetto di presupposti impositivi, il ricorrente ha efficacemente rappresentato che gli immobili in questione non godono di alcun beneficio diretto e specifico, supportando il proprio assunto con dettagliata perizia per entrambi i codici contributivi – dotata di rilievi fotografici – che ha attestato l'infondatezza del contributo in ragione della totale mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di scolo per il drenaggio delle acque in eccesso e la protezione da allagamenti e dei canali di trasporto delle acque fino al ricettore. A tale riguardo si osserva che anche per le opere di difesa idraulica, comportanti un beneficio intrinseco generale, è richiesto il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile in capo agli immobili presi in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di questi ultimi nel perimetro di contribuenza: infatti costituiscono attività di bonifica anche il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, ad incrementare le risorse idriche per usi agricoli, nonché a manutenere le opere di bonifica già eventualmente realizzate, il tutto da attuare secondo programmazioni pluriennali. Peraltro gli assunti e le constatazioni prospettate da parte ricorrente, di fatto efficacemente contrastanti l'eventuale concretezza dei presunti benefici diretti e specifici, sono rimaste prive di qualsivoglia contestazione o confutazione da parte del Consorzio, che non si è costituito in giudizio.
Le suesposte valutazioni determinano l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto fondata su presupposti di fatto inesistenti, con conseguente accoglimento del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali giustifichino la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce/sezione 1^, in composizione monocratica,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori