Articolo 1824 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1867Articolo 1869
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Art. 1824. (( (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). )) ((1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.)) ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 8 luglio 2025