Art. 1824. (( (Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori). )) ((1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.)) ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.