Articolo 10 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 9Articolo 11
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28 marzo 2000
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27 aprile 2001
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24 ottobre 2001
Art. 10. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "Restano in vigore le discipline di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , all' articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , ed all' articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ".
Entrata in vigore il 24 ottobre 2001
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