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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4303/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 4303/2024, promosso da:
, nato in [...], l'[...], Parte_1
Codice CUI 04O0HIB con il patrocinio dell'Avv. MURGIA GIADA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “…annullarsi il decreto Cat. A12/2023/IV sez./K.M. emesso dal Questore della Provincia di per le ragioni di cui in esposizione;
contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ovvero la tipologia di titolo ritenuta in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 22/03/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore di Bologna con cui gli era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, notificatogli il 22/02/2024. 2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere della Commissione Territoriale che, sulla base della nota prodotta dalla ha ripercorso le vicende che hanno caratterizzato la presenza del ricorrente CP_1 sul territorio nazionale. Entrato in Italia il 30/04/2013 con visto per motivi familiari al fine di ricongiungersi alla moglie, la Sig.ra titolare di permesso di soggiorno per lungo Parte_2 periodo, in data 08/05/2013, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, regolarmente rinnovato fino al 17/11/2019; in data 10/09/2020, il ricorrente ha chiesto per iscritto – rinunciando al permesso di soggiorno per lungo periodo richiesto il 13/05/2019 – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in validità fino al 14/09/2021; in data 24/04/2021 tale permesso è stato revocato poiché il Sig. è stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per Parte_1 il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. La Commissione territoriale ha inoltre stigmatizzato il fatto che il Sig. fosse stato arrestato, in data 04/12/2020, in Parte_1 esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per aver violato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie. Dopo aver valutato la situazione reddituale del Sig.
relativamente agli ultimi 5 anni durante i quali ha sempre regolarmente lavorato, l'autorità Parte_1 amministrativa ha stabilito che la sua domanda dovesse essere valutata alla luce della disciplina previgente, così come stabilito dall'art. 7, co. 2, D.L. N. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 59/2023, ma ha ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, esprimendo parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.lgs. n. 286/1998.
3.1. Il Sig. , in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto Parte_1 della vita privata.
3.2. In data 27/03/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (avuto riguardo alla “lunga permanenza sul territorio nazionale nonché il percorso integrativo intrapreso […] quanto alla rappresentata pericolosità, la condanna riportata alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità”) e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. In data 06/06/2024, la Questura di ha depositato, tra gli altri documenti, nota informativa CP_1 con i relativi accertamenti esperiti, da cui risultano gli elementi relativi al percorso del Sig. , ai Parte_1 suoi precedenti penali e all'attività lavorativa svolta.
3.4. All'udienza di comparizione dell'11/07/2024, il giudice istruttore, confermato il provvedimento di sospensiva, ha rinviato l'udienza per la prosecuzione al fine di acquisire copie aggiornate di: Casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti e AFIS e, inoltre, per sentire il ricorrente.
3.5. In data 12/07/2024, la Procura di Bologna ha depositato la documentazione relativa al Casellario giudiziale e al Certificato dei carichi pendenti;
mentre la Questura, in data 17/07/2024, ha depositato la copia aggiornata dell'AFIS.
3.6. Il 15/07/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per conto del . Controparte_1
3.7. All'udienza del 10/10/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “voglio dire che ho sbagliato. Dall'esperienza che ho fatto al centro antiviolenza ho capito tante cose. Sono in Italia da undici anni. Lavoro in un ristorante a tempo indeterminato. Nel mio giorno libero trascorro 8 ore presso il centro Chiusi Fuori (pulisco i giardini, butto il pattume, pulisco anche le strade). Vivo in affitto da solo. Io sono ospitato. Sono 4 anni che non vedo mia figlia. La bambina non è pronta. Sono d'accordo con gli assistenti sociali e aspetto che la bambina finisca il percorso psicologico. Non mi sento con la mia ex moglie. Ho risarcito il danno pagando 10000 euro come deciso dal giudice. Io voglio rimanere dove è la mia bambina. Mi piacerebbe tornare in Sri Lanka ma solo per vacanza.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.8. Il giudice, confermato il provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 09/12/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositando le note in sostituzione di udienza, ha insistito per l'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effetti vità dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
4.8. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.9. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. Dal punto di vista lavorativo, in particolare, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il Sig. ha lavorato dal 03/10/2020 – con un contratto a Parte_1 tempo determinato della durata di un anno, poi trasformato a tempo indeterminato – per la società “A&J S.r.l.”, con la mansione di lavapiatti (cfr. contratto di lavoro e trasformazione a tempo indeterminato); in virtù di tale rapporto di lavoro, il ricorrente ha percepito redditi pari a € 2.074 nei due mesi del 2020 (v. CUD 2021), € 11.252 nel 2021 (v. CUD 2022), € 17.947 nel 2022 (v. CUD 2023) ed € 20.387 nel 2023 (v. CUD 2024) e, come si evince dalle buste paga, un compenso mensile medio pari a € 1.300 (v. buste paga 2023 e 2024).
4.10. Per quanto riguarda, invece, la vita familiare, bisogna rilevare che, nonostante la condanna ricevuta per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della Sig.ra conseguente Parte_2 separazione giudiziale dalla stessa, il Sig. si è mostrato intenzionato a mantenere il rapporto con Parte_1 la figlia, nata il [...], con cui attualmente l'istante non mantiene i rapporti solo perché in attesa che la bambina sia pronta a frequentare nuovamente il padre dopo i fatti accaduti, versando comunque l'assegno per il mantenimento della stessa e per il risarcimento del danno provocato alla moglie.
4.11. Come ulteriori elementi a favore della sua integrazione in Italia, è doveroso tenere in considerazione la sua lunga permanenza sul territorio, in quanto regolare dal 2013 al 2021, fino alla revoca del permesso di soggiorno;
in secondo luogo, la buona conoscenza della lingua italiana, di cui ha dato dimostrazione anche in sede di audizione giudiziale (cfr. attestato di partecipazione al corso di lingua italiana per il lavoro); inoltre, l'aver frequentato un corso per la sicurezza sul lavoro (v. certificato di frequenza); infine, la disponibilità di un alloggio in quanto ospitato da una connazionale a partire dal giugno 2022 (cfr. comunicazione di ospitalità).
5. Tuttavia dall'istruttoria è emerso che il ricorrente è stato condannato il 4 marzo 2021 alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. La Questura di e la Commissione Territoriale hanno segnalato che il ricorrente è stato CP_1 arrestato, in data 04/12/2020, in esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla moglie.
A ben vedere l'aver riportato una condanna o l'essere stato arrestato di per sé non comporta automaticamente l'ostatività al riconoscimento della protezione;
invero, la valutazione di pericolosità deve sempre essere effettuata in concreto e all'attualità. Innanzitutto, occorre considerare che non sono stati segnalati altri procedimenti pendenti per altre fattispecie delittuose nel corso della lunga regolare permanenza del ricorrente sul territorio. In secondo luogo, occorre evidenziare, in merito alla pericolosità del ricorrente, che la pena a due anni e quattro mesi di reclusione è stata sostituita con i lavori di pubblica utilità, in corso di svolgimento presso l'associazione "Chiusi Fuori”. Inoltre, deve tenersi in considerazione il fatto che l'istante abbia dichiarato di aver effettuato un percorso presso un centro antiviolenza, grazie al quale ha affermato di aver compreso la gravità delle condotte tenute. Il Sig. , invero, ha dato Parte_1 dimostrazione di un cambiamento anche agli assistenti sociali (cfr. relazione in atti), mostrandosi propenso ad incontrare la bambina solo qualora la stessa si sentirà pronta;
tra l'altro, il ricorrente si è reso disponibile anche a seguire un ulteriore corso con i servizi sociali per riallacciare gradualmente i rapporti con la figlia. Ancora, è possibile prendere in considerazione, per valutarne la pericolosità, anche il fatto che, in sede di procedimento penale, si è mostrato disponibile a risarcire il danno cagionato all'ex-moglie, tanto che la stessa ha revocato la propria costituzione di parte civile a seguito della stipula di un accordo con l'ex-marito avente ad oggetto il risarcimento del danno subito. Come noto in questi casi è necessario effettuare un bilanciamento fra gli interessi del ricorrente e le esigenze pubblicistiche, che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi. Al riguardo, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sent. 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato Per_3 consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
In conclusione, la valutazione congiunta dei sopraindicati elementi positivi caratterizzanti la condotta del ricorrente dopo la commissione del reato conduce il Collegio a non ritenere sussistenti i motivi ostativi di cui all'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 sotto il profilo del pericolo per “sicurezza nazionale, ordine pubblico e sicurezza pubblica”; la sua pericolosità, d'altronde, può senz'altro ritenersi affievolita e comunque non tale da sopravanzare il suo diritto alla vita privata e familiare in considerazione della presenza della figlia sul territorio nazionale rispetto alla quale va tenuto in considerazione l'interesse della minore a conservare la possibilità di riallacciare il rapporto con il padre anche se non nel breve periodo.
5.1. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.2. È comunque bene chiarire che l'accertamento, in questa sede, del diritto alla protezione speciale non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», con l'effetto – nonostante l'istanza sia stata formalizzata in data successiva all'11/03/2023, la richiesta di appuntamento per presentare la domanda è verosimilmente antecedente, dato che la stessa autorità amministrativa ha applicato la disciplina precedente al c.d. Decreto Cutro – che si applica al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 , co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 12/12/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 4303/2024, promosso da:
, nato in [...], l'[...], Parte_1
Codice CUI 04O0HIB con il patrocinio dell'Avv. MURGIA GIADA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “…annullarsi il decreto Cat. A12/2023/IV sez./K.M. emesso dal Questore della Provincia di per le ragioni di cui in esposizione;
contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ovvero la tipologia di titolo ritenuta in favore del ricorrente sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'Autorità Amministrativa.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 22/03/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore di Bologna con cui gli era stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, notificatogli il 22/02/2024. 2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere della Commissione Territoriale che, sulla base della nota prodotta dalla ha ripercorso le vicende che hanno caratterizzato la presenza del ricorrente CP_1 sul territorio nazionale. Entrato in Italia il 30/04/2013 con visto per motivi familiari al fine di ricongiungersi alla moglie, la Sig.ra titolare di permesso di soggiorno per lungo Parte_2 periodo, in data 08/05/2013, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, regolarmente rinnovato fino al 17/11/2019; in data 10/09/2020, il ricorrente ha chiesto per iscritto – rinunciando al permesso di soggiorno per lungo periodo richiesto il 13/05/2019 – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in validità fino al 14/09/2021; in data 24/04/2021 tale permesso è stato revocato poiché il Sig. è stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per Parte_1 il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. La Commissione territoriale ha inoltre stigmatizzato il fatto che il Sig. fosse stato arrestato, in data 04/12/2020, in Parte_1 esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per aver violato la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie. Dopo aver valutato la situazione reddituale del Sig.
relativamente agli ultimi 5 anni durante i quali ha sempre regolarmente lavorato, l'autorità Parte_1 amministrativa ha stabilito che la sua domanda dovesse essere valutata alla luce della disciplina previgente, così come stabilito dall'art. 7, co. 2, D.L. N. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 59/2023, ma ha ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, esprimendo parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D.lgs. n. 286/1998.
3.1. Il Sig. , in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto Parte_1 della vita privata.
3.2. In data 27/03/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (avuto riguardo alla “lunga permanenza sul territorio nazionale nonché il percorso integrativo intrapreso […] quanto alla rappresentata pericolosità, la condanna riportata alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità”) e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. In data 06/06/2024, la Questura di ha depositato, tra gli altri documenti, nota informativa CP_1 con i relativi accertamenti esperiti, da cui risultano gli elementi relativi al percorso del Sig. , ai Parte_1 suoi precedenti penali e all'attività lavorativa svolta.
3.4. All'udienza di comparizione dell'11/07/2024, il giudice istruttore, confermato il provvedimento di sospensiva, ha rinviato l'udienza per la prosecuzione al fine di acquisire copie aggiornate di: Casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti e AFIS e, inoltre, per sentire il ricorrente.
3.5. In data 12/07/2024, la Procura di Bologna ha depositato la documentazione relativa al Casellario giudiziale e al Certificato dei carichi pendenti;
mentre la Questura, in data 17/07/2024, ha depositato la copia aggiornata dell'AFIS.
3.6. Il 15/07/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato per conto del . Controparte_1
3.7. All'udienza del 10/10/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “voglio dire che ho sbagliato. Dall'esperienza che ho fatto al centro antiviolenza ho capito tante cose. Sono in Italia da undici anni. Lavoro in un ristorante a tempo indeterminato. Nel mio giorno libero trascorro 8 ore presso il centro Chiusi Fuori (pulisco i giardini, butto il pattume, pulisco anche le strade). Vivo in affitto da solo. Io sono ospitato. Sono 4 anni che non vedo mia figlia. La bambina non è pronta. Sono d'accordo con gli assistenti sociali e aspetto che la bambina finisca il percorso psicologico. Non mi sento con la mia ex moglie. Ho risarcito il danno pagando 10000 euro come deciso dal giudice. Io voglio rimanere dove è la mia bambina. Mi piacerebbe tornare in Sri Lanka ma solo per vacanza.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.8. Il giudice, confermato il provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 09/12/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositando le note in sostituzione di udienza, ha insistito per l'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effetti vità dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
4.8. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.9. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. Dal punto di vista lavorativo, in particolare, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il Sig. ha lavorato dal 03/10/2020 – con un contratto a Parte_1 tempo determinato della durata di un anno, poi trasformato a tempo indeterminato – per la società “A&J S.r.l.”, con la mansione di lavapiatti (cfr. contratto di lavoro e trasformazione a tempo indeterminato); in virtù di tale rapporto di lavoro, il ricorrente ha percepito redditi pari a € 2.074 nei due mesi del 2020 (v. CUD 2021), € 11.252 nel 2021 (v. CUD 2022), € 17.947 nel 2022 (v. CUD 2023) ed € 20.387 nel 2023 (v. CUD 2024) e, come si evince dalle buste paga, un compenso mensile medio pari a € 1.300 (v. buste paga 2023 e 2024).
4.10. Per quanto riguarda, invece, la vita familiare, bisogna rilevare che, nonostante la condanna ricevuta per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della Sig.ra conseguente Parte_2 separazione giudiziale dalla stessa, il Sig. si è mostrato intenzionato a mantenere il rapporto con Parte_1 la figlia, nata il [...], con cui attualmente l'istante non mantiene i rapporti solo perché in attesa che la bambina sia pronta a frequentare nuovamente il padre dopo i fatti accaduti, versando comunque l'assegno per il mantenimento della stessa e per il risarcimento del danno provocato alla moglie.
4.11. Come ulteriori elementi a favore della sua integrazione in Italia, è doveroso tenere in considerazione la sua lunga permanenza sul territorio, in quanto regolare dal 2013 al 2021, fino alla revoca del permesso di soggiorno;
in secondo luogo, la buona conoscenza della lingua italiana, di cui ha dato dimostrazione anche in sede di audizione giudiziale (cfr. attestato di partecipazione al corso di lingua italiana per il lavoro); inoltre, l'aver frequentato un corso per la sicurezza sul lavoro (v. certificato di frequenza); infine, la disponibilità di un alloggio in quanto ospitato da una connazionale a partire dal giugno 2022 (cfr. comunicazione di ospitalità).
5. Tuttavia dall'istruttoria è emerso che il ricorrente è stato condannato il 4 marzo 2021 alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. La Questura di e la Commissione Territoriale hanno segnalato che il ricorrente è stato CP_1 arrestato, in data 04/12/2020, in esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla moglie.
A ben vedere l'aver riportato una condanna o l'essere stato arrestato di per sé non comporta automaticamente l'ostatività al riconoscimento della protezione;
invero, la valutazione di pericolosità deve sempre essere effettuata in concreto e all'attualità. Innanzitutto, occorre considerare che non sono stati segnalati altri procedimenti pendenti per altre fattispecie delittuose nel corso della lunga regolare permanenza del ricorrente sul territorio. In secondo luogo, occorre evidenziare, in merito alla pericolosità del ricorrente, che la pena a due anni e quattro mesi di reclusione è stata sostituita con i lavori di pubblica utilità, in corso di svolgimento presso l'associazione "Chiusi Fuori”. Inoltre, deve tenersi in considerazione il fatto che l'istante abbia dichiarato di aver effettuato un percorso presso un centro antiviolenza, grazie al quale ha affermato di aver compreso la gravità delle condotte tenute. Il Sig. , invero, ha dato Parte_1 dimostrazione di un cambiamento anche agli assistenti sociali (cfr. relazione in atti), mostrandosi propenso ad incontrare la bambina solo qualora la stessa si sentirà pronta;
tra l'altro, il ricorrente si è reso disponibile anche a seguire un ulteriore corso con i servizi sociali per riallacciare gradualmente i rapporti con la figlia. Ancora, è possibile prendere in considerazione, per valutarne la pericolosità, anche il fatto che, in sede di procedimento penale, si è mostrato disponibile a risarcire il danno cagionato all'ex-moglie, tanto che la stessa ha revocato la propria costituzione di parte civile a seguito della stipula di un accordo con l'ex-marito avente ad oggetto il risarcimento del danno subito. Come noto in questi casi è necessario effettuare un bilanciamento fra gli interessi del ricorrente e le esigenze pubblicistiche, che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi. Al riguardo, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sent. 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato Per_3 consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
In conclusione, la valutazione congiunta dei sopraindicati elementi positivi caratterizzanti la condotta del ricorrente dopo la commissione del reato conduce il Collegio a non ritenere sussistenti i motivi ostativi di cui all'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 sotto il profilo del pericolo per “sicurezza nazionale, ordine pubblico e sicurezza pubblica”; la sua pericolosità, d'altronde, può senz'altro ritenersi affievolita e comunque non tale da sopravanzare il suo diritto alla vita privata e familiare in considerazione della presenza della figlia sul territorio nazionale rispetto alla quale va tenuto in considerazione l'interesse della minore a conservare la possibilità di riallacciare il rapporto con il padre anche se non nel breve periodo.
5.1. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.2. È comunque bene chiarire che l'accertamento, in questa sede, del diritto alla protezione speciale non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», con l'effetto – nonostante l'istanza sia stata formalizzata in data successiva all'11/03/2023, la richiesta di appuntamento per presentare la domanda è verosimilmente antecedente, dato che la stessa autorità amministrativa ha applicato la disciplina precedente al c.d. Decreto Cutro – che si applica al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 , co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 12/12/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti