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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4354/2022
N. R.G. 7537/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7537/2022 R.G. promossa da:
CU TO, nato a [...] il [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Sanfilippo (C.F. [...]), presso il cui studio in Catania, Via F. Crispi n. 177, è elettivamente domiciliato.
Opponente contro
ITACAPITAL S.r.l. (P.I. Gruppo Kruk Italia 10977720969, C.F. 09270240964) in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, quale procuratore, Kruk Italia S.r.l. (P.I. Gruppo Kruk Italia 10977720969, C.F. 09270260962), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. [...]) ed Andrea
Ornati (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo Emilio
Taviani n. 170.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, BO ON -ammesso al patrocinio a spese dello Stato- proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4969/2021 del 27.11.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. e depositato il 29.11.2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 39.039,20 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un contratto di finanziamento del
19.02.2013 concessogli da Agos Ducato S.p.A.. L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della sua notifica;
l'inesistenza del credito azionato stante l'inidoneità della documentazione allegata ex adverso a fondare la pretesa creditoria nonché per non aver tenuto in conto di alcuni versamenti effettuati dall'opponente. Eccepiva, inoltre, come non fosse stato pattuito tra le parti alcun tasso di mora e che vi fossero nei conteggi delle discrepanze.
Rilevava, poi, che il contratto sottoscritto era un contratto di adesione su modulo o formulario prestampato di cui parte era parte un consumatore e segnatamente, per quel che atteneva gli interessi pagina 1 di 5 moratori “convenzionali” osservava che per tali clausole, in fase di attuazione ed esecuzione del contratto, la buona fede costituiva criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti che erano tenute a rispettare doveri di collaborazione e, avvalendosi della exceptio doli generalis, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia ex bona fide della clausola contrattuale relativamente a quella percentuale di interessi eccedenti, espungendoli dal saldo e applicando il tasso legale e non
“convenzionalmente” pattuito per le motivazioni anzi formulate. Confutava la misura del tasso di mora nascosta all'interno del contratto, indeterminata ed indeterminabile nonché di difficile lettura e, ad ogni modo, segnalava il superamento del tasso usura per la sommatoria effettuata dalla Banca del tasso di mora (del 18% annuo) e del tasso corrispettivo e allegava la vessatorietà della relativa clausola ai sensi dell'art. 33. Per tali motivi concludeva chiedendo: “Contrariis reiectis, accertata la piena fondatezza dell'azione spiegata per quanto anzi esposto, così statuire: in via preliminare e pregiudiziale, Dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 4969/2021, reso, su istanza della medesima ITACAPITAL
S.R.L, dal Tribunale di Catania in data 27- 29 novembre 2021, R.G. n.13249/2021, per essere parte opposta incorsa nella decadenza di cui al termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Quanto al merito, - accogliere l'opposizione proposta, perché fondata in fatto ed in diritto ed annullare e/o revocare, quindi, il decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto infondato. - condannare l'odierna opposta alle spese, compensi e spese generali del presente giudizio.
In via meramente subordinata, - rideterminare/ricalcolare il quantum eventualmente dovuto, formato soltanto dal capitale erogato e detratti gli importi già corrisposti, senza applicazione di alcun interesse passivo e/o di mora, ovvero in guisa assolutamente subordinata al tasso legale senza spese, oneri ed accessori. - In ogni caso, condannare l'odierna opposta alle spese, compensi e spese generali del presente giudizio.”. Costituitasi con comparsa del 07.11.2022, l'Itacapital S.r.l. contestava le avverse doglianze adducendo, innanzitutto, la propria legittimazione oltre che la necessità di esperire la procedura di mediazione essendo condizione di procedibilità. Quanto all'asserita tardività della notifica del decreto ingiuntivo evidenziava come la (eventuale) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comportasse l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione quale domanda giudiziale su cui si costituiva ugualmente il rapporto processuale. Osservava, ancora, che il credito era certo, liquido ed esigibile ed era stato adeguatamente provato, rilevando la genericità delle contestazioni mosse da controparte in relazione all'estratto conto ex art. 50 TUB.
Sulla nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, affermava la piena legittimità del tasso di interesse convenzionalmente pattuito al momento della stipula del contratto di finanziamento, evidenziando che nel documento sottoscritto in data 19.02.2013 il TAN (5,99%) e il TAEG (6,37%) contrattualmente pattuiti erano ben al di sotto del tasso soglia - pari al 19,36% (tasso medio 12,29%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato. Respingeva, altresì, la doglianza sulla nullità delle clausole contrattuali relative alla misura degli interessi moratori non potendosi cumulare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, con gli interessi corrispettivi stante la diversità ontologica delle due tipologie di interessi e, comunque, il mancato superamento dei criteri previsti dalla Suprema Corte con la sentenza resa a Sezioni Unite n.
19597 del 18.09.2020.
Rilevava, infine, come anche le doglianze di nullità delle condizioni contrattuali ex art. 1341 c.c. e di vessatorietà delle stesse fosse inammissibile in quanto generica e imprecisata evidenziando che pagina 2 di 5 le stesse erano state approvate specificamente per iscritto e individuate mediante richiami specifici.
Segnatamente per le clausole afferenti agli interessi moratori deduceva come non vi fosse una eccessiva sproporzione ed un significativo squilibrio a danno del consumatore, mentre quella sulla decadenza dal beneficio del termine non poteva annoverarsi tra quelle vessatorie, dovendosi qualificare come clausola risolutiva espressa. Conseguentemente, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. BO ON al pagamento in favore di Itacapital Srl della somma di € 39.039,20 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. BO ON al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Alla prima udienza, tenutasi con rito cartolare, si assegnava alla convenuta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, rinviandosi per il prosieguo al 05.06.2023. In tale data, avendo avuto la mediazione esito negativo, si concedevano alle parti i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. VI comma e, depositate le relative memorie, la causa era rinviata per p.c. al
16.12.2024. All'udienza del 16.12.2024, precisate le conclusioni, il giudizio era infine posto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************************
Tanto premesso, l'opposizione si rivela solo parzialmente fondata per quanto appresso si dirà. Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione sollevata dall'opponente sulla tardività del decreto ingiuntivo contestato. All'uopo, si osserva che il provvedimento monitorio n. 4969/2021 è stato depositato dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. il 29.11.2021 ed è stato poi notificato all'ingiunto solo nell'aprile 2022, non essendo andata a buon fine una precedente notifica tentata nel dicembre del 2021 (v. all. 2 fascicolo opposta).
Or, essendo palese come in tale data (aprile 2022) fosse già ampiamente decorso il termine di 60 giorni per la notifica del decreto previsto dall'art. 644 c.p.c., ne consegue, quindi, che nella fattispecie in esame il decreto impugnato debba dichiararsi inefficace stante la mancata notifica entro giorni sessanta giorni dal suo deposito. Ad ogni buon conto, seppur si debba ritenere tardiva la citata notifica e, per l'effetto, si ripete, inefficace il decreto medesimo ciò non impedisce all'odierno giudicante di esaminare la domanda giudiziale ivi insita, decidendo nel merito la richiesta avanzata dal creditore e originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. E', difatti, insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento medesimo, ma questo non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di pagina 3 di 5 decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass.
n. 14910/2013).
Procedendo, quindi, con la disamina delle richieste, si dovrà valutare la sussistenza o meno del citato credito nei confronti dell'opponente sulla base del contratto di finanziamento del 19.02.2013.
Ebbene, passando, al merito dell'opposizione giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento del BO, ha provato il proprio credito producendo il contratto di finanziamento del 19.02.2013 -la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata contestata- completo dei dati identificativi del richiedente, del numero delle rate (60), dell'importo della singola rata (€ 388,50), del T.A.N. (5,99%) e del T.A.E.G. (6,37%) e delle altre condizioni che lo regolavano (v. doc. 5 fascicolo monitorio); l'estratto conto relativo al finanziamento (v. doc. 6 fascicolo monitorio) e la comunicazione di cessione del credito (v. doc. 7 fascicolo monitorio e doc. 4 fascicolo opposta), oltre che gli altri documenti afferenti alla cessione (v. doc. 3, 4, 8, 9 fascicolo monitorio). Ed invero, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta mentre di contro l'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del debitore convenuto e su cui grava l'onere ex art. 2967 c.c. di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito altrui- ha mosso contestazioni che non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e pertinenti elementi valutativi o allegatori, non avendo fornito neppure una ricostruzione antagonista dei rapporti di dare/avere e non essendo peraltro sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e dei documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021)).
Sicché, stante la genericità delle doglianze del soggetto intimato che si è limitato ad affermare che il creditore non ha “tenuto in conto alcuni versamenti effettuati dall'opponente” senza né specificarli né tantomeno documentarli, le doglianze sulla carenza di prova devono rigettarsi per la loro inammissibilità. Del pari si deve concludere pure in relazione all'asserito superamento del tasso soglia tanto con riferimento al tasso di interesse corrispettivo che moratorio, poiché in tema di contratti bancari e interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti Dalla documentazione versata in atti si osserva, invece, che l'opponente non ha in alcun modo indicato, né dimostrato, le ragioni della presunta illegittimità dei tassi di interesse concretamente applicati, sostanziandosi la censura in una generica doglianza destituita di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli effettivi e specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati. Peraltro, sull'eccezione afferente al superamento del tasso soglia per la sommatoria degli interessi convenzionali con quelli moratori si osserva che ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori,
pagina 4 di 5 poiché tra gli uni e gli altri sussiste una differenza ontologica che osta all'applicazione della regola del cumulo.
Per di più, va evidenziato come non solo il contratto in questione risulti perfettamente intellegibile oltre che completo dei dati e delle condizioni atti a regolare il rapporto sottostante, ma sia stato pure regolarmente e puntualmente sottoscritto da parte dell'opponente, ivi incluse le clausole relative agli interessi applicati anche in caso di ritardato o mancato pagamento, quest'ultime con doppia sottoscrizione, dovendosi, dunque respingere qualsivoglia doglianza in ordine agli art. 1341 e 1342 c.c. ed alle condizioni generali del contratto (v. doc. 5 pag. 4 fasc. monitorio).
Infine, quanto alla censura circa la vessatorietà proprio di quelle clausole che prevedono gli interessi di mora anche per essa non si può non osservare la genericità della sua formulazione, essendosi l'opponente limitato a menzionare l'art. 33 del codice del consumo senza minimamente argomentare le ragioni della dedotta violazione.
Non risultando, pertanto, che gli interessi moratori previsti siano sproporzionati o eccessivi secondo il disposto dell'art. 33, lett. f) del D. Lgs. n. 206/2005, a mente del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, si deve conseguentemente respingere la relativa censura. Alla luce delle superiori ragioni, l'opposizione deve essere dunque parzialmente accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 4969/2021 del 27.11.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. e depositato il 29.11.2021, condannandosi però nel contempo l'opponente al pagamento in favore dell'opponente delle somma di € 39.039,20, oltre interessi come in domanda, stante la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'Itacapital S.r.l..
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4969/2021 del 27.11.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. e depositato il 29.11.2021.
- Condanna BO ON a pagare in favore dell'opposta la somma di € 39.039,20, oltre interessi come da domanda.
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta alle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.809,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Catania, il 11.3.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
N. R.G. 7537/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7537/2022 R.G. promossa da:
CU TO, nato a [...] il [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Sanfilippo (C.F. [...]), presso il cui studio in Catania, Via F. Crispi n. 177, è elettivamente domiciliato.
Opponente contro
ITACAPITAL S.r.l. (P.I. Gruppo Kruk Italia 10977720969, C.F. 09270240964) in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, quale procuratore, Kruk Italia S.r.l. (P.I. Gruppo Kruk Italia 10977720969, C.F. 09270260962), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. [...]) ed Andrea
Ornati (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), Via Paolo Emilio
Taviani n. 170.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, BO ON -ammesso al patrocinio a spese dello Stato- proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4969/2021 del 27.11.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. e depositato il 29.11.2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 39.039,20 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un contratto di finanziamento del
19.02.2013 concessogli da Agos Ducato S.p.A.. L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della sua notifica;
l'inesistenza del credito azionato stante l'inidoneità della documentazione allegata ex adverso a fondare la pretesa creditoria nonché per non aver tenuto in conto di alcuni versamenti effettuati dall'opponente. Eccepiva, inoltre, come non fosse stato pattuito tra le parti alcun tasso di mora e che vi fossero nei conteggi delle discrepanze.
Rilevava, poi, che il contratto sottoscritto era un contratto di adesione su modulo o formulario prestampato di cui parte era parte un consumatore e segnatamente, per quel che atteneva gli interessi pagina 1 di 5 moratori “convenzionali” osservava che per tali clausole, in fase di attuazione ed esecuzione del contratto, la buona fede costituiva criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti che erano tenute a rispettare doveri di collaborazione e, avvalendosi della exceptio doli generalis, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia ex bona fide della clausola contrattuale relativamente a quella percentuale di interessi eccedenti, espungendoli dal saldo e applicando il tasso legale e non
“convenzionalmente” pattuito per le motivazioni anzi formulate. Confutava la misura del tasso di mora nascosta all'interno del contratto, indeterminata ed indeterminabile nonché di difficile lettura e, ad ogni modo, segnalava il superamento del tasso usura per la sommatoria effettuata dalla Banca del tasso di mora (del 18% annuo) e del tasso corrispettivo e allegava la vessatorietà della relativa clausola ai sensi dell'art. 33. Per tali motivi concludeva chiedendo: “Contrariis reiectis, accertata la piena fondatezza dell'azione spiegata per quanto anzi esposto, così statuire: in via preliminare e pregiudiziale, Dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 4969/2021, reso, su istanza della medesima ITACAPITAL
S.R.L, dal Tribunale di Catania in data 27- 29 novembre 2021, R.G. n.13249/2021, per essere parte opposta incorsa nella decadenza di cui al termine perentorio previsto dall'art. 644 c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Quanto al merito, - accogliere l'opposizione proposta, perché fondata in fatto ed in diritto ed annullare e/o revocare, quindi, il decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto infondato. - condannare l'odierna opposta alle spese, compensi e spese generali del presente giudizio.
In via meramente subordinata, - rideterminare/ricalcolare il quantum eventualmente dovuto, formato soltanto dal capitale erogato e detratti gli importi già corrisposti, senza applicazione di alcun interesse passivo e/o di mora, ovvero in guisa assolutamente subordinata al tasso legale senza spese, oneri ed accessori. - In ogni caso, condannare l'odierna opposta alle spese, compensi e spese generali del presente giudizio.”. Costituitasi con comparsa del 07.11.2022, l'Itacapital S.r.l. contestava le avverse doglianze adducendo, innanzitutto, la propria legittimazione oltre che la necessità di esperire la procedura di mediazione essendo condizione di procedibilità. Quanto all'asserita tardività della notifica del decreto ingiuntivo evidenziava come la (eventuale) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comportasse l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione quale domanda giudiziale su cui si costituiva ugualmente il rapporto processuale. Osservava, ancora, che il credito era certo, liquido ed esigibile ed era stato adeguatamente provato, rilevando la genericità delle contestazioni mosse da controparte in relazione all'estratto conto ex art. 50 TUB.
Sulla nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, affermava la piena legittimità del tasso di interesse convenzionalmente pattuito al momento della stipula del contratto di finanziamento, evidenziando che nel documento sottoscritto in data 19.02.2013 il TAN (5,99%) e il TAEG (6,37%) contrattualmente pattuiti erano ben al di sotto del tasso soglia - pari al 19,36% (tasso medio 12,29%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato. Respingeva, altresì, la doglianza sulla nullità delle clausole contrattuali relative alla misura degli interessi moratori non potendosi cumulare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, con gli interessi corrispettivi stante la diversità ontologica delle due tipologie di interessi e, comunque, il mancato superamento dei criteri previsti dalla Suprema Corte con la sentenza resa a Sezioni Unite n.
19597 del 18.09.2020.
Rilevava, infine, come anche le doglianze di nullità delle condizioni contrattuali ex art. 1341 c.c. e di vessatorietà delle stesse fosse inammissibile in quanto generica e imprecisata evidenziando che pagina 2 di 5 le stesse erano state approvate specificamente per iscritto e individuate mediante richiami specifici.
Segnatamente per le clausole afferenti agli interessi moratori deduceva come non vi fosse una eccessiva sproporzione ed un significativo squilibrio a danno del consumatore, mentre quella sulla decadenza dal beneficio del termine non poteva annoverarsi tra quelle vessatorie, dovendosi qualificare come clausola risolutiva espressa. Conseguentemente, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. BO ON al pagamento in favore di Itacapital Srl della somma di € 39.039,20 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. BO ON al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Alla prima udienza, tenutasi con rito cartolare, si assegnava alla convenuta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, rinviandosi per il prosieguo al 05.06.2023. In tale data, avendo avuto la mediazione esito negativo, si concedevano alle parti i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. VI comma e, depositate le relative memorie, la causa era rinviata per p.c. al
16.12.2024. All'udienza del 16.12.2024, precisate le conclusioni, il giudizio era infine posto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso, l'opposizione si rivela solo parzialmente fondata per quanto appresso si dirà. Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione sollevata dall'opponente sulla tardività del decreto ingiuntivo contestato. All'uopo, si osserva che il provvedimento monitorio n. 4969/2021 è stato depositato dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. il 29.11.2021 ed è stato poi notificato all'ingiunto solo nell'aprile 2022, non essendo andata a buon fine una precedente notifica tentata nel dicembre del 2021 (v. all. 2 fascicolo opposta).
Or, essendo palese come in tale data (aprile 2022) fosse già ampiamente decorso il termine di 60 giorni per la notifica del decreto previsto dall'art. 644 c.p.c., ne consegue, quindi, che nella fattispecie in esame il decreto impugnato debba dichiararsi inefficace stante la mancata notifica entro giorni sessanta giorni dal suo deposito. Ad ogni buon conto, seppur si debba ritenere tardiva la citata notifica e, per l'effetto, si ripete, inefficace il decreto medesimo ciò non impedisce all'odierno giudicante di esaminare la domanda giudiziale ivi insita, decidendo nel merito la richiesta avanzata dal creditore e originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. E', difatti, insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento medesimo, ma questo non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di pagina 3 di 5 decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass.
n. 14910/2013).
Procedendo, quindi, con la disamina delle richieste, si dovrà valutare la sussistenza o meno del citato credito nei confronti dell'opponente sulla base del contratto di finanziamento del 19.02.2013.
Ebbene, passando, al merito dell'opposizione giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie parte opposta, oltre ad aver allegato l'inadempimento del BO, ha provato il proprio credito producendo il contratto di finanziamento del 19.02.2013 -la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata contestata- completo dei dati identificativi del richiedente, del numero delle rate (60), dell'importo della singola rata (€ 388,50), del T.A.N. (5,99%) e del T.A.E.G. (6,37%) e delle altre condizioni che lo regolavano (v. doc. 5 fascicolo monitorio); l'estratto conto relativo al finanziamento (v. doc. 6 fascicolo monitorio) e la comunicazione di cessione del credito (v. doc. 7 fascicolo monitorio e doc. 4 fascicolo opposta), oltre che gli altri documenti afferenti alla cessione (v. doc. 3, 4, 8, 9 fascicolo monitorio). Ed invero, la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta mentre di contro l'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del debitore convenuto e su cui grava l'onere ex art. 2967 c.c. di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito altrui- ha mosso contestazioni che non appaiono rilevanti poiché del tutto generiche, ossia non fondate su specifici e pertinenti elementi valutativi o allegatori, non avendo fornito neppure una ricostruzione antagonista dei rapporti di dare/avere e non essendo peraltro sufficiente il disconoscimento generico dei fatti e dei documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. Cass. n. 31837/2021)).
Sicché, stante la genericità delle doglianze del soggetto intimato che si è limitato ad affermare che il creditore non ha “tenuto in conto alcuni versamenti effettuati dall'opponente” senza né specificarli né tantomeno documentarli, le doglianze sulla carenza di prova devono rigettarsi per la loro inammissibilità. Del pari si deve concludere pure in relazione all'asserito superamento del tasso soglia tanto con riferimento al tasso di interesse corrispettivo che moratorio, poiché in tema di contratti bancari e interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti Dalla documentazione versata in atti si osserva, invece, che l'opponente non ha in alcun modo indicato, né dimostrato, le ragioni della presunta illegittimità dei tassi di interesse concretamente applicati, sostanziandosi la censura in una generica doglianza destituita di qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli effettivi e specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati. Peraltro, sull'eccezione afferente al superamento del tasso soglia per la sommatoria degli interessi convenzionali con quelli moratori si osserva che ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori,
pagina 4 di 5 poiché tra gli uni e gli altri sussiste una differenza ontologica che osta all'applicazione della regola del cumulo.
Per di più, va evidenziato come non solo il contratto in questione risulti perfettamente intellegibile oltre che completo dei dati e delle condizioni atti a regolare il rapporto sottostante, ma sia stato pure regolarmente e puntualmente sottoscritto da parte dell'opponente, ivi incluse le clausole relative agli interessi applicati anche in caso di ritardato o mancato pagamento, quest'ultime con doppia sottoscrizione, dovendosi, dunque respingere qualsivoglia doglianza in ordine agli art. 1341 e 1342 c.c. ed alle condizioni generali del contratto (v. doc. 5 pag. 4 fasc. monitorio).
Infine, quanto alla censura circa la vessatorietà proprio di quelle clausole che prevedono gli interessi di mora anche per essa non si può non osservare la genericità della sua formulazione, essendosi l'opponente limitato a menzionare l'art. 33 del codice del consumo senza minimamente argomentare le ragioni della dedotta violazione.
Non risultando, pertanto, che gli interessi moratori previsti siano sproporzionati o eccessivi secondo il disposto dell'art. 33, lett. f) del D. Lgs. n. 206/2005, a mente del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, si deve conseguentemente respingere la relativa censura. Alla luce delle superiori ragioni, l'opposizione deve essere dunque parzialmente accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo n. 4969/2021 del 27.11.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. e depositato il 29.11.2021, condannandosi però nel contempo l'opponente al pagamento in favore dell'opponente delle somma di € 39.039,20, oltre interessi come in domanda, stante la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'Itacapital S.r.l..
Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4969/2021 del 27.11.2021, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13249/2021 R.G. e depositato il 29.11.2021.
- Condanna BO ON a pagare in favore dell'opposta la somma di € 39.039,20, oltre interessi come da domanda.
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta alle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.809,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Catania, il 11.3.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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