Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 28 novembre 2022
Sentenza 27 marzo 2024
Decreto cautelare 23 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/05/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04216/2025REG.PROV.COLL.
N. 07343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7343 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Bertoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Emilia Romagna e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 68/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha adito il giudice di prime cure, insorgendo contro l’informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Reggio Emilia e, con motivi aggiunti, avverso la cessazione degli effetti della S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di lavanderia disposta dal Comune di -OMISSIS- ed avverso il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna con cui è stata disposta la decadenza ed il ritiro dei propri precedenti decreti recanti, rispettivamente, la concessione e la liquidazione del contributo di € 111.064,06 erogato alla ricorrente a seguito della partecipazione al “ Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 ” ed il recupero del suddetto contributo.
2. Il Tar ha respinto il gravame, evidenziando, tra l’altro, che:
“… L’arco temporale riservato dall’Amministrazione all’istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, rende evidenza dell’approfondimento, sintomatico del rispetto dei principi di buon andamento, correttezza e lealtà prudentemente bilanciati rispetto a quello di tempestività, e comunque non è di per sé motivo di illegittimità di misura resasi palesemente necessaria a fronte di una serie così ampia di parentele rivelatrici del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.
La ricorrente è, infatti, come risulta dal provvedimento, moglie di -OMISSIS- il quale è socio accomandante della -OMISSIS-, interdetta, e legale rappresentante della società -OMISSIS-, interdetta, nonché figlio di -OMISSIS-, a sua volta storicamente procuratore di compagini sociali attinte da analoghi provvedimenti prefettizi e personaggio ritenuto dalla Prefettura noto in quanto considerato legato al mandamento mafioso del boss -OMISSIS-, la cui moglie -OMISSIS-era figlia del boss della omonima organizzazione criminale della n’ndrangheta calabrese -OMISSIS-. Il collegamento evidenziato dalla gravata interdittiva con la criminalità organizzata non è riferito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a precedenti penali del Sig. -OMISSIS-, bensì al fatto che egli è stato a suo tempo interessato come imprenditore da misure prefettizie rivelatrici del rischio di infiltrazione mafiosa e che analoga sorte è poi toccata al figlio -OMISSIS-, il quale risulta marito convivente della ricorrente e parte di aziende che hanno sede al civico n.-OMISSIS-, accanto al n. 90 della -OMISSIS-. Si tratta insomma di elementi, come i successivi che si esporranno, la cui rilevanza nasce dal consolidato orientamento per cui in tale materia dei dati acquisiti occorre fare una valutazione non atomistica ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale quae singula non prosunt, collecta iuvant, che è alla base della teoria della prova indiziaria.
Inoltre, la cognata della ricorrente, ossia la sorella del marito convivente, -OMISSIS- è interessata anch’essa, perché socio accomandatario, dal provvedimento interdittivo che ha raggiunto la Ditta -OMISSIS- ed è titolare del 50% delle quote della predetta -OMISSIS-
La ricorrente è figlia di -OMISSIS-, a sua volta fratello di -OMISSIS-, rispettivamente presidente del C.d.A. e socio del -OMISSIS-, interdetto; -OMISSIS-, padre della ricorrente, è, inoltre, fratello di -OMISSIS-, marito di -OMISSIS- appartenente alla famiglia del citato -OMISSIS-, boss dell’omonima cosca cutrese.
Le parentele descritte, unitamente a quelle indicate ai punti c., e., f., g., h., i., j. ed al capoverso immediatamente susseguente non appaiono, come asserito dalla ricorrente, un inconcludente richiamo a vicende che riguardano soggetti del tutto estranei alla -OMISSIS- e addirittura nemmeno parenti, o anche solo affini, in senso civilistico della sua titolare: la predetta definizione giurisdizionale del tratto caratteristico delle cosche nella struttura clanica che le caratterizza consente di prescindere dal grado di parentela o dal concetto di affinità civilistici per valorizzare, come ampiamente considerato dall’Amministrazione con approfondita istruttoria, la presenza di numerosi legami familiari ramificati ai quali riferire il pericolo di infiltrazione mafiosa. Come recentemente evidenziato dal T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, con la decisione n. 19 del 5 gennaio 2024, “La giurisprudenza ha pure sottolineato che l’organizzazione della criminalità di stampo mafioso ha una c.d. struttura clanica, che si articola sul nucleo centrale di una famiglia (e propri sodali), quale compagine naturale composta da una pluralità di parenti e affini, che condividono comuni valori e interessi economici (T.A.R. Puglia, sez. II, 7 aprile 2023 n. 607; Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019 n. 2855; Cons. St., sez. III, 20 settembre 2018 n. 5480). Ragion per cui, il contesto familiare e sociale nel quale il soggetto passivo destinatario della interdittiva antimafia è inserito assume ex se una sua rilevanza, ai fini della valutazione di P.S.”. In simili contesti, quindi, è sufficiente la sussistenza di legami familiari “qualificati” che assumano un’intensità tale da far ragionevolmente ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva”, di diritto o di fatto, ovvero che le decisioni sull’attività dell’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.
Inoltre, il collegamento, rilevante sotto il profilo della prognosi inferenziale indiziaria della permeabilità mafiosa, tra l’attività della ricorrente e la criminalità organizzata emerge anche in relazione alla vicinanza dell’attività stessa con quelle già raggiunte da interdittive. In particolare, il Sig. -OMISSIS-, marito convivente della ricorrente, figlio di -OMISSIS-e di -OMISSIS- a suo tempo procuratore di due attività interdette, è, come visto, socio accomandante e legale rappresentante di società interdette che hanno sede al civico n. 88, accanto al n. 90 della -OMISSIS- nella medesima via -OMISSIS-di -OMISSIS- (pag. 2 del provvedimento).
I numerosi legami familiari nonché il collegamento con l’attività della ricorrente sono elementi connotati dall’attualità e dalla concretezza, aspetti che integrano la legittimità del provvedimento adottato, alla luce della costante giurisprudenza richiamata, ovvero del principio per cui il provvedimento interdittivo, che è misura cautelare e preventiva finalizzata a impedire l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese salvaguardando così l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento dell’amministrazione, non richiede che si dimostri la già intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi, da valutarsi in modo unitario e non atomistico – anche sulla base di soli collegamenti familiari già rivelatisi in sé probanti in ragione di precedenti misure interdittive –, dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza, secondo la regola probatoria del “più probabile che non”.
Gli ampi riferimenti a tutti i dettagli acquisiti dall’Amministrazione nella complessa istruttoria effettuata nonché la completa motivazione sostenuta da plurime considerazioni sulla natura anticipatoria dell’atto, sulla prognosi necessariamente indiziaria, sull’ampiezza discrezionale affidata dal Legislatore alla Prefettura in ragione della concretezza degli elementi rilevati, sul riscontro della gravità e dell’alta significatività degli indizi, compongono, infatti, una motivazione complessiva non censurabile sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ” .
Lo stesso giudice ha altresì:
- dichiarata manifestamente infondata la questione, sollevata dalla ricorrente, di illegittimità costituzionale degli artt. 67, 84, 89, 89 bis , 91, 92 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e ss.mm.ii.), in relazione agli artt. 3, 4, 24, 41, 76 e 77 della Costituzione (nella parte in cui non escludono dai divieti e dalle decadenze conseguenti all'informazione interdittiva antimafia i provvedimenti previsti dall’art. 67 del medesimo decreto, o comunque a formazione tacita, che siano mero presupposto dell’esercizio del diritto di iniziativa economica privata) attesa la pacifica interpretazione sistematica del citato art. 89- bis nel quadro ordinamentale e costituzionale, che consente di ritenere applicabili gli effetti dell’interdittiva anche ai provvedimenti che insistono sull’esercizio delle attività economiche pure a prescindere dai rapporti contrattuali con la pubblica Amministrazione;
- respinto perché infondata l’istanza di risarcimento avanzata dalla ricorrente “ oltre che per la genericità della formulazione della domanda medesima, per assenza del necessario presupposto dell’antigiuridicità ”.
3. Con l’odierno appello, il legale censura la sentenza, reiterando le doglianze formulate in primo grado.
4. Le Amministrazioni e il Comune di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, sostenendo la legittimità degli atti oggetto di impugnazione.
5. L’istanza cautelare monocratica, prodotta successivamente al deposito della memoria di costituzione, è stata accolta con decr. n. 3964/2024 “ impregiudicata ogni valutazione in rito e sul merito; Considerato che può ritenersi prevalente l’interesse al mantenimento della continuità aziendale fino alla valutazione collegiale dell’appello; Considerato che l’istanza può essere accolta limitatamente agli effetti della sentenza che determinano quale conseguenza il divieto per appellante di continuare ad esercitare l'attività imprenditoriale fin qui espletata; Considerato che l’istanza va rigettata per il resto ”.
6. Con ord. n. 4328/2024 è stata accolta in parte l’istanza di sospensiva:
- premesso che “ l’appellante è stata convocata per il giorno 12 dicembre 2024 presso la Prefettura di Reggio Emilia per l’audizione richiesta della stessa titolare nell’ambito del procedimento di aggiornamento e riesame ex art. 91 co. 5 D.Lgs 159/2011, pendente presso quella Prefettura ”;
- considerato opportuno “ impregiudicata ogni valutazione sul merito ed al solo fine di preservare l’integrità aziendale, sospendere gli effetti del Decreto Presidenziale della Regione Emilia Romagna n. 681 del 14.10.2024 per il recupero del contributo di €. 111.064,06 erogato all’impresa individuale “-OMISSIS-” sino alla decisione che verrà assunta dalla Prefettura di Reggio Emilia sull’istanza di aggiornamento e riesame ex art. 91 co. 5 D.Lgs 159/2011, qualora questa intervenisse prima della definizione nel merito del presente giudizio ”;
- avendo valutato il Collegio che “ nel bilanciamento degli interessi nell’attuale fase cautelare occorre accordare prevalenza alle esigenze pubblicistiche di prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle attività economiche ”;
- limitatamente all’efficacia del decreto citato, rigettando l’istanza per il resto.
7. In data 9 gennaio 2025 la Prefettura ha depositato il rigetto dell’istanza di aggiornamento della misura “ continuando a sussistere il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima impresa ”.
8. In esito all’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 è stata emanata l’ordinanza collegiale n. 1491/2025, con cui:
“ Rilevato che la Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia ha depositato, in data 20 gennaio 2025, un nuovo provvedimento interdittivo antimafia (n. 490/2024, in data 30 dicembre 2024), emesso in esito ad istanza di riesame prodotta dall’appellante;
Considerato, in linea di diritto, che:
– il nuovo provvedimento amministrativo costituisce autonoma determinazione della Prefettura di Reggio Emilia;
– la precedente misura interdittiva oggetto del presente giudizio è quindi venuta meno per effetto del riesame prefettizio;
– si deve porre dunque la possibile questione della improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Il Collegio ritiene di dover sollevare d’ufficio, ex art. 73, co. 3, c.p.a., la questione della procedibilità dell’appello, sollecitando il contraddittorio delle parti sulla predetta questione e assegnando il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per le produzioni di rito ”.
8. In esito a detta ordinanza:
- l’appellante ha comunicato di ritenere che “ permanga l’interesse alla decisione del presente ricorso, e ciò – in primo luogo – perché il nuovo provvedimento interdittivo si fonda (secondo le prospettazioni della Prefettura) anche su tutti gli elementi posti a base dell’interdittiva 27.8.2021 oggetto della sentenza del TAR Parma qui appellata, avendo la Prefettura asserito (nel nuovo provvedimento interdittivo) che i predetti elementi sarebbero “conclamati” e conserverebbero, anche dopo la nuova istruttoria a seguito del riesame, “carattere di attualità” (v. in particolare pag. 11, I° capoverso, del nuovo provvedimento interdittivo).
Di conseguenza, l’appellante – che ha impugnato la nuova interdittiva con ricorso, munito di istanza cautelare, al TAR Parma notificato il 26.2.2025 (v. all.to 1 alla presente) rubricato con n. di R.G. 151/2025 ed in attesa della fissazione della Camera di Consiglio – conserva interesse ad una pronuncia che (quale quella cui ambisce il presente gravame), in senso contrario alla sentenza appellata, “accerti” i vizi (motivazionali; istruttori; ecc…) e l’infondatezza dell’interdittiva 27.8.2021.
D’altro canto, va considerato – quale ulteriore profilo a sostegno del permanere dell’interesse alla decisione del presente appello – che la sentenza appellata ha ad oggetto anche l’impugnato (con motivi aggiunti) provvedimenti della Regione E.R. che hanno disposto la revoca ed il recupero del contributo erogato alla -OMISSIS- per l’avvio della sua attività.
Infatti, la Regione E.R., con il Decreto n. 1852 del 03.12.2021 emesso sulla base dell’interdittiva del 27.8.2021 ed appunto impugnato con motivi aggiunti poi decisi con la sentenza del TAR Parma n. 68/2024 qui appellata, ha disposto di procedere al recupero nei confronti della -OMISSIS-, mediante iscrizione a ruolo e tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, del contributo di €. 111.064,06 a suo tempo concesso ed erogato alla stessa -OMISSIS- (con relative maggiorazioni per interessi), ed è del 25.2.2025 la notifica alla -OMISSIS- della “cartella di pagamento” che, dando seguito al predetto atto di recupero, ingiunge alla stessa -OMISSIS- il pagamento (entro 60 gg.) della predetta somma, di poco inferiore a 130mila euro, oltre ulteriori interessi e spese (v. doc. 2).
Anche in questo senso, quindi – e cioè in funzione di opporsi alla pretesa creditoria (recuperatoria) della Regione E.R. (si ribadisce, basata sull’interdittiva 27.8.2021), la cui eventuale esecuzione coattiva porterebbe al definitivo “fallimento” dell’impresa individuale -OMISSIS-, oltre che gravissime ricadute sull’omonima titolare ed il suo nucleo familiare – permane integro, attuale e concreto, l’interesse ad una decisione in ordine alla legittimità o meno dell’interdittiva 27.8.2021, e dunque, alla decisione del presente appello ”;
- la Prefettura ha chiesto di dichiarare l’appello improcedibile o, in subordine, infondato.
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che l’adozione del nuovo provvedimento interdittivo comporti l’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che il nuovo provvedimento interdittivo si sostituisce integralmente a quello originario nella produzione degli effetti lesivi per l’impresa, in modo da rendere privo di ogni concreta utilità anche un eventuale accoglimento dell’impugnativa originaria.
A nulla rileva che la nuova interdittiva sia fondata sui medesimi elementi indiziari della precedente, essendo comunque indubitabilmente frutto di una nuova istruttoria e di un riesame del già ritenuto pericolo di condizionamento, che l’Amministrazione ha ritenuto perdurante all’attualità.
1.1. In materia, l’indirizzo giurisprudenziale della Sezione è costante nel dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione originaria, facendo salvo un accertamento incidentale dell’illegittimità della prima interdittiva solo laddove sussista un comprovato interesse morale ovvero a fini risarcitori (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 settembre, 2024, n. 7797; id., 16 luglio 2024, n. 6383, id., 30 ottobre 2023, n. 9343, id., 25 luglio 2022, n. 6566).
1.2. Nel caso di specie l’odierna appellante non ha riproposto nel presente grado di appello la domanda di risarcimento danni espressamente respinta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che su di essa si è formato il giudicato.
2. L’improcedibilità del gravame si estende, inoltre, all’impugnazione dei provvedimenti del Comune e della Regione, posto che per pacifica e incontroversa giurisprudenza gli stessi sono atti a carattere vincolato e consequenziale rispetto alla misura prefettizia.
3. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 febbraio e 1 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO