Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.