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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
TR LV IO, Presidente
ALLEGRETTA RE EP, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1629/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003EM0000024750001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2821/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore della società ricorrente si riporta agli atti depositati nel ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio specifica le ragioni delle controdeduzioni ed insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 19.06.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificatole il 4 aprile
2025 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari.
L'oggetto della contestazione era la tassazione in misura proporzionale, con aliquota dello 0,50%, applicata sull'importo di € 1.523.865,34, corrispondente alla somma assegnata alla società con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari in data 15 gennaio 2025, nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi.
La società ricorrente deduceva l'illegittimità di tale tassazione, sostenendo due ordini di motivi.
In primo luogo, affermava che il credito oggetto di assegnazione traeva origine da contratti di mutuo soggetti ad IVA, per i quali trovava applicazione il principio di alternatività IVA/imposta di registro di cui all'art. 40 del
D.P.R. n. 131 del 1986, sicché l'atto giudiziale, costituendo mera attuazione del titolo esecutivo, doveva essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.
In secondo luogo, la ricorrente invocava un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia della Corte di
Cassazione che di giudici tributari di merito, secondo il quale il provvedimento di assegnazione del credito pignorato, non contenendo una condanna ma realizzando la semplice esecuzione forzata, è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 8, lett. d), della Tariffa allegata al T.U.R., ovvero, in subordine, alla lettera a) dello stesso articolo.
Sosteneva, inoltre, che la tassazione proporzionale dell'ordinanza di assegnazione, sommata a quella già applicata sul titolo esecutivo, avrebbe determinato una duplice imposizione fiscale sullo stesso credito, configurando un trattamento vessatorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato e, in via preliminare, la sospensione della sua efficacia ex art. 47 del D.lgs. n. 546 del 1992, allegando la sussistenza del fumus boni iuris, dato dal fondamento delle sue ragioni, e del periculum in mora, ravvisato nel danno irreparabile derivante dall'esborso di un'ingente somma (€ 7.645,00 contro € 200,00 di imposta fissa) e nei tempi lunghi per un eventuale rimborso.
L'Agenzia delle Entrate, con le proprie controdeduzioni, resisteva al ricorso e all'istanza di sospensione.
In seguito, con le note illustrative per l'udienza sulla istanza sospensiva, la società Ricorrente_1 S.r.l. precisava e integrava le proprie deduzioni, replicando specificamente alle argomentazioni dell'Agenzia.
In data 15.10.2025 l'istanza cautelare veniva accolta re adhuc Ricorrente_1.
In data 19.11.2025 parte ricorrente depositava altresì note illustrative.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
La società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bari in quanto fondato su un erroneo presupposto giuridico, ovvero l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa sull'ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
La fondatezza della tesi della ricorrente emerge chiaramente dalla corretta qualificazione giuridica dell'ordinanza di assegnazione, la quale costituisce un mero atto di attuazione del titolo esecutivo e non un atto traslativo di diritti.
In primo luogo, è necessario evidenziare che il credito oggetto dell'assegnazione trae origine da due contratti di mutuo già soggetti ad imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra
IVA e imposta di registro sancito dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Tale principio si estende anche agli atti conseguenti emanati dall'autorità giudiziaria che realizzano la mera esecuzione del titolo, come nel caso specifico dell'ordinanza di assegnazione, in quanto inerenti fenomeni economici che hanno già scontato la dovuta imposta.
L'Agenzia delle Entrate, nella sua controdeduzione, invoca il combinato disposto degli articoli 6 e 8, comma
1, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'assegnazione del credito pignorato equivalga a una cessione coattiva del credito stesso e che pertanto debba essere assoggettata all'aliquota proporzionale dello 0,50%.
Tale interpretazione non è tuttavia condivisibile poiché l'articolo 8, lettera a), richiama esclusivamente gli atti dell'autorità giudiziaria che recano trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su altri beni e diritti, categoria nella quale non può essere fatta rientrare un'ordinanza di assegnazione di credito, la quale non realizza alcun trasferimento di diritto reale.
La cessione del credito, pur essendo un negozio traslativo, non costituisce un atto costitutivo o traslativo di diritti reali, e l'assimilazione operata dall'Agenzia tra cessione volontaria di credito e assegnazione giudiziale coattiva è priva di fondamento sistematico e di giustificazione economica.
La giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha del resto ripetutamente affermato che l'ordinanza di assegnazione di cui agli articoli 552 e 529 del codice di procedura civile è finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo e non contiene alcuna condanna al pagamento di somme, rientrando pertanto nell'ipotesi di tassazione in misura fissa di cui all'articolo 8, lettera d), della tariffa.
Le sentenze citate dalla ricorrente, tra cui Cassazione n. 9400 del 2007, n. 27754 del 2021 e n. 30279 del
2021, confermano tale principio, sottolineando come l'atto in questione non abbia natura decisoria ma esecutiva.
La recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. V, n. 577 del 2025, richiamata dall'Agenzia a sostegno della tesi traslativa, non contraddice tale orientamento, poiché si limita a riconoscere che l'Amministrazione finanziaria può invocare l'articolo 8, lettera a), qualora ravvisi un effetto traslativo, ma non esclude che l'ordinanza di assegnazione possa invece rientrare nella lettera d) qualora sia finalizzata alla mera attuazione esecutiva.
Nel caso concreto, l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari non ha creato un nuovo diritto, ma ha semplicemente dato esecuzione al precetto già notificato, realizzando la soddisfazione del credito già esistente.
Peraltro, la tesi dell'Agenzia comporterebbe un'inaccettabile doppia tassazione dello stesso credito, prima in sede di stipula dei contratti di mutuo e successivamente in sede di assegnazione giudiziale, con evidente violazione del principio di capacità contributiva e con esiti vessatori per il contribuente.
Anche volendo prescindere dalla sua oggettiva risalenza, la circolare ministeriale n. 45 del 1993, citata dall'Agenzia, non può prevalere sul chiaro dettato normativo e sull'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale rappresenta necessariamente l'ultima parola in materia di qualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro.
Alla luce di quanto esposto, l'avviso di liquidazione emanato dall'Agenzia delle Entrate di Bari si palesa illegittimo sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello applicativo, violando i principi di tassazione fissati dalla tariffa e consacrati dalla giurisprudenza.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso nel merito. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
TR LV IO, Presidente
ALLEGRETTA RE EP, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1629/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023003EM0000024750001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2821/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore della società ricorrente si riporta agli atti depositati nel ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio specifica le ragioni delle controdeduzioni ed insiste nel rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 19.06.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificatole il 4 aprile
2025 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari.
L'oggetto della contestazione era la tassazione in misura proporzionale, con aliquota dello 0,50%, applicata sull'importo di € 1.523.865,34, corrispondente alla somma assegnata alla società con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari in data 15 gennaio 2025, nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi.
La società ricorrente deduceva l'illegittimità di tale tassazione, sostenendo due ordini di motivi.
In primo luogo, affermava che il credito oggetto di assegnazione traeva origine da contratti di mutuo soggetti ad IVA, per i quali trovava applicazione il principio di alternatività IVA/imposta di registro di cui all'art. 40 del
D.P.R. n. 131 del 1986, sicché l'atto giudiziale, costituendo mera attuazione del titolo esecutivo, doveva essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.
In secondo luogo, la ricorrente invocava un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia della Corte di
Cassazione che di giudici tributari di merito, secondo il quale il provvedimento di assegnazione del credito pignorato, non contenendo una condanna ma realizzando la semplice esecuzione forzata, è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 8, lett. d), della Tariffa allegata al T.U.R., ovvero, in subordine, alla lettera a) dello stesso articolo.
Sosteneva, inoltre, che la tassazione proporzionale dell'ordinanza di assegnazione, sommata a quella già applicata sul titolo esecutivo, avrebbe determinato una duplice imposizione fiscale sullo stesso credito, configurando un trattamento vessatorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato e, in via preliminare, la sospensione della sua efficacia ex art. 47 del D.lgs. n. 546 del 1992, allegando la sussistenza del fumus boni iuris, dato dal fondamento delle sue ragioni, e del periculum in mora, ravvisato nel danno irreparabile derivante dall'esborso di un'ingente somma (€ 7.645,00 contro € 200,00 di imposta fissa) e nei tempi lunghi per un eventuale rimborso.
L'Agenzia delle Entrate, con le proprie controdeduzioni, resisteva al ricorso e all'istanza di sospensione.
In seguito, con le note illustrative per l'udienza sulla istanza sospensiva, la società Ricorrente_1 S.r.l. precisava e integrava le proprie deduzioni, replicando specificamente alle argomentazioni dell'Agenzia.
In data 15.10.2025 l'istanza cautelare veniva accolta re adhuc Ricorrente_1.
In data 19.11.2025 parte ricorrente depositava altresì note illustrative.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
La società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bari in quanto fondato su un erroneo presupposto giuridico, ovvero l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa sull'ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
La fondatezza della tesi della ricorrente emerge chiaramente dalla corretta qualificazione giuridica dell'ordinanza di assegnazione, la quale costituisce un mero atto di attuazione del titolo esecutivo e non un atto traslativo di diritti.
In primo luogo, è necessario evidenziare che il credito oggetto dell'assegnazione trae origine da due contratti di mutuo già soggetti ad imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra
IVA e imposta di registro sancito dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Tale principio si estende anche agli atti conseguenti emanati dall'autorità giudiziaria che realizzano la mera esecuzione del titolo, come nel caso specifico dell'ordinanza di assegnazione, in quanto inerenti fenomeni economici che hanno già scontato la dovuta imposta.
L'Agenzia delle Entrate, nella sua controdeduzione, invoca il combinato disposto degli articoli 6 e 8, comma
1, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'assegnazione del credito pignorato equivalga a una cessione coattiva del credito stesso e che pertanto debba essere assoggettata all'aliquota proporzionale dello 0,50%.
Tale interpretazione non è tuttavia condivisibile poiché l'articolo 8, lettera a), richiama esclusivamente gli atti dell'autorità giudiziaria che recano trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su altri beni e diritti, categoria nella quale non può essere fatta rientrare un'ordinanza di assegnazione di credito, la quale non realizza alcun trasferimento di diritto reale.
La cessione del credito, pur essendo un negozio traslativo, non costituisce un atto costitutivo o traslativo di diritti reali, e l'assimilazione operata dall'Agenzia tra cessione volontaria di credito e assegnazione giudiziale coattiva è priva di fondamento sistematico e di giustificazione economica.
La giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha del resto ripetutamente affermato che l'ordinanza di assegnazione di cui agli articoli 552 e 529 del codice di procedura civile è finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo e non contiene alcuna condanna al pagamento di somme, rientrando pertanto nell'ipotesi di tassazione in misura fissa di cui all'articolo 8, lettera d), della tariffa.
Le sentenze citate dalla ricorrente, tra cui Cassazione n. 9400 del 2007, n. 27754 del 2021 e n. 30279 del
2021, confermano tale principio, sottolineando come l'atto in questione non abbia natura decisoria ma esecutiva.
La recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. V, n. 577 del 2025, richiamata dall'Agenzia a sostegno della tesi traslativa, non contraddice tale orientamento, poiché si limita a riconoscere che l'Amministrazione finanziaria può invocare l'articolo 8, lettera a), qualora ravvisi un effetto traslativo, ma non esclude che l'ordinanza di assegnazione possa invece rientrare nella lettera d) qualora sia finalizzata alla mera attuazione esecutiva.
Nel caso concreto, l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari non ha creato un nuovo diritto, ma ha semplicemente dato esecuzione al precetto già notificato, realizzando la soddisfazione del credito già esistente.
Peraltro, la tesi dell'Agenzia comporterebbe un'inaccettabile doppia tassazione dello stesso credito, prima in sede di stipula dei contratti di mutuo e successivamente in sede di assegnazione giudiziale, con evidente violazione del principio di capacità contributiva e con esiti vessatori per il contribuente.
Anche volendo prescindere dalla sua oggettiva risalenza, la circolare ministeriale n. 45 del 1993, citata dall'Agenzia, non può prevalere sul chiaro dettato normativo e sull'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale rappresenta necessariamente l'ultima parola in materia di qualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro.
Alla luce di quanto esposto, l'avviso di liquidazione emanato dall'Agenzia delle Entrate di Bari si palesa illegittimo sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello applicativo, violando i principi di tassazione fissati dalla tariffa e consacrati dalla giurisprudenza.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso nel merito. Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025