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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.A.L. n.3936/2023, promossa con ricorso depositato in data 4.11.2023 da
rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Martini ed elett.te dom.to in Parte_1
EN (FR), Viale G. Marconi n.18, presso lo studio del procuratore, giusta delega in calce al ricorso
- opponente - contro
, in persona del Capo Controparte_1
Territoriale Dott. , rappresentato in giudizio dalla Dott.ssa Rosanna Trovato, Controparte_2 responsabile dell'Area legale e Contenzioso e dal funzionario delegato Dott. Gabriele Capogna, domiciliati presso Piazza Domenico Ferrante n.1 a CP_1
- opposto –
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2023, ha proposto opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n.87/2022, emessa dall' di sulla base del verbale di CP_3 CP_1 accertamento FR00000/2019-753-01 del 17.6.2018, per non aver provveduto a comunicare preventivamente al Centro per l'Impiego competente l'inizio del rapporto di lavoro dei seguenti lavoratori: 1) dal 13.8.2016 al 31.8.2018; 2) dal 13.8.2016 al Parte_2 Parte_3
31.8.2018; 3) , dal 21.9.2016 al 31.8.2018. Parte_4
L'opponente ha dedotto la nullità, illiceità e illegittimità dell'ordinanza ingiunzione: 1) per la mancata contestazione immediata delle violazioni e per la mancata notifica del processo verbale n.
FR00000/2019-753-01 del 17.6.2018 e del rapporto n.66/34; 2) per l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art.28 L. n.689/1981; 3) per la violazione dell'art.135 della Legge Fallimentare, che fa obbligo a tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insinuati, di chiedere al debitore la sola percentuale concordataria. Le violazioni sarebbero state accertate in occasione della redazione del primo processo verbale del 17.6.2018, mai notificato, mentre la sentenza di fallimento era stata pubblicata il 13.3.2021 ed il concordato era stato omologato in data 13.12.2022.
Su queste premesse il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “In via cautelare disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' n 87/2022, Prot. Num 0012532 del 24/06/2022, notificata Controparte_1 il 05/10/2023, degli atti prodromici, presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti e delle connesse sanzioni amministrative ed accessorie irrogate e di ogni atto ad esso consequenziale, stante la palese nullità e/o annullabilità ed illegittimità degli stessi, data la ricorrenza dei requisiti del fumus bonus iuris e del periculum in mora;
in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine previsto dall'art. 28 della L 689/81 e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. nei confronti dell , Parte_1 Controparte_1 ente impositore, in relazione ai crediti vantati nell'atto impugnato. In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, e/o l'illegittimità, e/o l'inesistenza della ordinanza ingiunzione impugnata, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, per tutti i motivi esplicitati in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. Parte_1 nei confronti dell' , ente impositore, in relazione ai
[...] Controparte_1 crediti vantati nell'atto impugnato. In subordine ridurre l'importo del quantum eventualmente dovuto, applicando il minimo edittale e tenuto conto altresì dell'art. 135 della L.F. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario”.
Si è costituito l' , instando per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e per la conferma del provvedimento impugnato, in quanto: 1) il verbale di accertamento era stato correttamente notificato al ricorrente;
2) l'eccezione di prescrizione era infondata;
3) il credito era sorto in data anteriore alla procedura concorsuale;
4) nel merito, non sussisteva alcun dubbio che tra e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato,
[...]
All'udienza del 3.9.2025 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
L'opposizione non può essere accolta, per i motivi appresso indicati.
Con l'opposta ordinanza ingiunzione n.87/2022, l' di - sulla base del verbale di CP_3 CP_1 accertamento FR00000/2019-753-01 del 17.6.2018 – ha sanzionato l'opponente per non aver provveduto a comunicare preventivamente al Centro per l'Impiego competente l'inizio del rapporto di lavoro dei seguenti lavoratori: 1) dal 13.8.2016 al 31.8.2018; 2) Parte_2 Parte_3 dal 13.8.2016 al 31.8.2018; 3) , dal 21.9.2016 al 31.8.2018. L' Parte_4 [...] , nello specifico, ha ingiunto il pagamento della somma di €.36.000,00 per la Controparte_1 violazione dell'art.3, comma 3, del D.L. n.12 del 2002, convertito con modifiche con la L. n.73/2002, come sostituito dall'art.22, comma 1, D.Lgs. n.151/2015 (disposizioni in materia di lavoro irregolare).
L'opponente ha dedotto la nullità, illiceità e illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, in primo luogo, per l'asserita mancata contestazione immediata delle violazioni e per la mancata notifica del processo verbale n. FR00000/2019-753-01 del 17.6.2018 e del rapporto n.66/34.
Sul punto va però osservato che – contrariamente agli assunti attorei - il verbale risulta correttamente notificato al ricorrente, a mezzo del servizio postale, in data 3.7.2019 e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto in atti dall' non contestato da parte ricorrente. CP_3
L'opponente ha anche dedotto la nullità, illiceità e illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'asserita violazione dell'art.135 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), oggi abrogato e sostituito dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'attore ha dedotto, in particolare, che la richiamata norma faceva obbligo a tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insinuati, di chiedere al debitore la sola percentuale concordataria.
Sul punto va però osservato che, nel contesto del concordato preventivo, i crediti dell' CP_1
sono considerati crediti prededucibili per le somme derivanti da sanzioni amministrative,
[...] godendo di un diritto di priorità rispetto agli altri creditori nel piano di risanamento. Orbene, i crediti prededucibili devono essere pagati per intero, a meno che l'attivo della procedura sia insufficiente a coprire sia questi che gli altri crediti, nel qual caso andranno soddisfatti in misura graduata fino alla concorrenza delle disponibilità. Nel caso di specie l'attore neanche ha dedotto l'incapienza dell'attivo della procedura e non può, in conseguenza, invocare la riduzione del credito.
L'attore ha anche sostenuto che era intervenuta la prescrizione quinquennale del credito di cui all'opposta ordinanza – ingiunzione, ex art.28 L. n.689/1981, a mente del quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La Cassazione ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria ed è, pertanto, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. n.14886/2016).
L'effetto interruttivo si ottiene portando a conoscenza del debitore l'atto (cfr. Cass. n.11980/2020).
Nel caso di specie, l'accertamento della violazione contestata risale all'8.2.2019, data in cui il personale ispettivo ha effettuato il primo accesso presso l'azienda dell'attore (doc. n.4 I.T.L.), a seguito del quale è stato rilasciato il verbale di accertamento FR00000/2019-753-01 del 17.6.2018 (doc. n.10 I.T.L.). In data 3.7.2019 è stato poi notificato all'attore il predetto verbale unico di accertamento e notificazione, costituente atto interruttivo della prescrizione (doc. n.10 I.T.L.). La notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione, come dichiarato dallo stesso opponente nel ricorso, è stata poi eseguita in data
5.10.2023, quindi entro il termine di prescrizione quinquennale del diritto.
Nel merito, l'istruttoria espletata ha confermato che l'attore e i lavoratori Parte_2 Pt_3
e sono stati instaurati rapporti di lavoro subordinato non
[...] Parte_4 regolarizzato.
Invero, i tre dipendenti, escussi come testi, hanno confermato le dichiarazione già rese in sede ispettiva, dalle quali già emergeva che: 1) aveva prestato la propria attività in Parte_2 qualità di cuoco dal 13 agosto 2016 al 31 agosto 2018, osservando il seguente orario: dal 13 agosto
2016 fino al 31 ottobre 2016 nei giorni di sabato e domenica dalle 10,00 alle 16,00 e dalle 19,00 fino a mezzanotte;
dal mese di novembre 2016 fino al 07 dicembre 2016 nei giorni di sabato e domenica dalle 16,00 alle 24,00 dal 8 dicembre 2016 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro (31 agosto
2018) tutti i giorni, con esclusione del martedì, dalle ore 10 alle ore 15,00 e dalle 18,00 alle ore 24,00;
2) aveva prestato la propria attività dal 13 agosto 2016 fino al 31 agosto 2018 in Parte_3 qualità di aiuto cuoca, osservando il seguente orario di lavoro: nei mesi di agosto, settembre e ottobre
2016 di sabato e domenica dalle ore dalle 10,00 alle 16,00 e dalle 19,00 fino a mezzanotte dal mese di novembre 2016 fino al 07 dicembre 2016 nei giorni di sabato e domenica dalle 16,00 alle 24,00 dal 8 dicembre 2016 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro (31 agosto 2018) tutti i giorni, con esclusione del martedì, dalle ore 10 alle ore 15,00 e dalle 18,00 alle ore 24,00; 3) Parte_4
aveva prestato la propria attività lavorativa dal 21 settembre 2016 fino al 31 agosto 2018
[...] in qualità di cameriera addetta alla sala, osservando il seguente orario di lavoro: nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 18,00 alle ore 24,00.
In giudizio, a conferma di quanto già dichiarato in sede ispettiva, a così riferito: Parte_2
“ho lavorato alle dipendenze dell'attore presso il ristorante Le Fraschette Patricane, in qualità di cuoco.
Sapevo che il mio rapporto di era stato regolarizzato, ma poi ho scoperto che non era stato così, andando CP_ presso l' .. Ho lavorato continuativamente per l'attore per circa 20/24 mesi, credo negli anni 2017/2018.
Lavoravo sia a pranzo, sia a cena, dalle 9.00/9.30 alle 15.00 e poi dalle 18.00 alle 23.00/24.00. Nel mio stesso periodo ha lavorato con me anche che lavorava come in qualità di aiuto cuoca. Lavorava di Parte_3 sera con il mio stesso orario di lavoro serale. Il sabato e la domenica la lavorava anche a pranzo, Pt_3 con il mio stesso orario. Ho conosciuto anche , ha prestato la propria attività lavorativa Parte_4
Firmato Da: LI MA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#:
in qualità di cameriera addetta alla sala, più o meno nel mio stesso periodo di lavoro. CodiceFiscale_1
Dava anche una mano in cucina quando serviva. Lavorava a chiamata, ma nei fine settimana non mancava a mai al lavoro e più o meno faceva il mio stesso orario di lavoro e anzi spesso lavorava anche oltre il mio orario di lavoro, per sistemare la sala”.
La teste ha poi dichiarato: “Ho lavorato alle dipendenze dell'attore presso il Parte_4 ristorante Le Fraschette Patricane, da fine 2016 a dopo la fine dell'estate 2018, se non ricordo male. Lavoravo in cucina per la preparazione e poi quando iniziava la serata andavo in sala a lavorare come cameriera. Il mio rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, io lavoravo nei fine settimana, sabato e domenica, a volte anche il venerdì o durante la settimana quando venivo chiamata e avevo disponibilità. Lavoravo dalle 16.30 fino alla chiusura del locale. Quando sono arrivata nel ristorante vi lavorava già che lavorava Parte_3 in cucina come aiuto cuoca. La se non sbaglio, lavorava anche per il pranzo, ma non lo ricordo con Pt_3 precisione. Ricordo che lei lavorava tutti i giorni, sicuramente era presente più di me, era sicuramente presente sia a pranzo, sia a cena il sabato e la domenica, non ricordo se negli altri giorni della settimana era presente oltre che per cena, anche a pranzo. Ho conosciuto anche l'ho trovato nel ristorante Parte_2 quando sono arrivata, lavorava come cuoco, lavorava tutti i giorni della settimana, era presente sia a pranzo sia a cena”.
La teste ha, infine, riferito che: “Ho lavorato alle dipendenze dell'attore presso il Parte_3 ristorante Le Fraschette Patricane, da Ferragosto 2016 a dopo l'estate 2018, se non ricordo male. Lavoravo in cucina come aiuto per la preparazione dei piatti e lavaggio stoviglie. Il mio rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, io lavoravo ne ifine settimana, venerdì, sabato e domenica, a volte durante la settimana quando venivo chiamata. Il sabato e la domenica lavoravo dalla mattina alla sera con un piccolo stacco dalle 14.00 alle 16.00, negli altri giorni andavo a lavorare alle 16.00, il martedì il ristorante era chiuso.
[...]
è venuta a lavorare dopo di me, lavorava in sala come cameriera, a volte mi dava una mano in Parte_4 cucina, quando serviva. La lavorava più o meno nei mie stessi giorni e negli stessi miei orari. Ho Pt_4 conosciuto anche l'ho trovato nel ristorante quando sono arrivata, lavorava come cuoco, Parte_2 lavorava tutti i giorni della settimana, era presente sia a pranzo sia a cena”.
Alla luce dell'espletata istruttoria, dunque, devono ritenersi insussistenti le violazioni contestate all'opponente con l'ordinanza ingiunzione n.87/2022, riguardanti la violazione dell'art.3, comma 3, del D.L. n.12 del 2002, convertito con modifiche con la L. n.73/2002, come sostituito dall'art.22, comma 1, D.Lgs. n.151/2015 (disposizioni in materia di lavoro irregolare). Conseguentemente la proposta opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.52.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, operata la riduzione del 20% prevista dall'art.152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, confermando l'ordinanza-ingiunzione n.87/2022, emessa dall'
[...] ; Controparte_1
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' convenuto le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi €.3.710,00 per onorari.
Frosinone, 3.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi