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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2014 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), con il
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio degli avv.ti TUNDO SARA ROSARIA e BRACAGLIA STEFANIA, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MIGLIORATI
ALESSANDRO, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 6.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e , questi ultimi quali fideiussori, hanno convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio la (di seguito , assumendo che Controparte_2 CP_3 nel rapporto bancario intrattenuto con la (oggi Controparte_4 incorporata nella convenuta), derivante dall'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c contraddistinto al n. 68481 del 1994, dai relativi conti tecnici collegati (c/c di Pag. 1 a 23 affidamento per acquisto materie prime n. 69841, confluito l'8.6.2001 sul c/c 68481; conto di transito SBF n. 2558 e n. 2628, successivamente entrambi n. 417034; conto fin – import n.
539667; conto fin export n. 584630; conto anticipi fatture n. 584714; conto di affidamento sul portafoglio SBF n. 255/2501) e dal contratto di prestito aziendale n. 065/30172471 del
14.12.2011, l'istituto avrebbe posto in essere plurimi addebiti illegittimi, con conseguente necessità di rideterminazione del corretto dare-avere tra le parti, consistiti, in particolare, quanto al conto corrente n.68481, nella nullità della clausola c.d. “uso piazza”, nell'applicazione di interessi anatocistici, nell'applicazione di c.m.s., giorni di valuta, costi di tenuta conto ed ulteriori spese non validamente pattuite, nell'applicazione di tassi usurari e, con particolare riferimento al contratto di prestito aziendale n. 065/30172471, nella difformità tra il tasso nominale indicato in contratto e quello effettivamente applicato e nella conseguente indeterminatezza, nella nullità della capitalizzazione degli interessi e nell'applicazione di tassi, anche di mora, usurari.
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione eccezione e difesa ed in accoglimento dei motivi su esposti, così provvedere: Con riferimento al c/c nr. 68481, a cui risultano collegati i conti: I. c/c di affidamento per acquisto materie prime nr. 69841 che in data 08/06/2001 confluiva sul c/c nr. 68481; II. conti di transito SBF nr. 2558 e nr. 2628 successivamente entrambi nr. 417034; III. conto fin - import nr.
539667; IV. conto fin - export nr. 584630; V. conto anticipo fatture nr. 584714; VI. c/c di affidamento sul portafoglio SBF nr. 255/2501 nonché con riferimento a tutti i conti ai predetti collegati, 1. accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1284, III comma, e 1418, c.c., e dell'art. 117, co.
1 e 3, del T.U.b. l'inesistenza di pattuizioni scritte delle condizioni economiche e, per l'effetto, rideterminare i saldi in estratto conto con l'applicazione dei soli interessi debitori e creditori al tasso legale, tempo per tempo vigente, senza capitalizzazione degli interessi debitori, con eliminazione di c.m.s. e spese trimestrali, nonché degli ulteriori addebiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni, commissioni e spese su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fido e competenze di conti anticipi, computando la valuta tenuto conto della data operazione;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, II comma, c.c., nonché dell'art. 8 della Legge n. 64 del
1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi",e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra la società attrice e l'istituto di credito, relativa alla determinazione degli interessi debitori e creditori con riferimento alle condizioni usualmente
Pag. 2 a 23 praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del predetto rapporto e l'applicazione in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi creditori e debitori al saggio legale tempo per tempo vigente;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra le odierne parti in causa, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, competenze di varia natura (di sconto e di conti anticipi), spese, commissioni di qualsiasi genere ed oneri applicati nel corso del predetto rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e competenze debitori al rapporto in esame;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di tenuta conto, comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento e determinazione del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, dell'eliminazione di qualsiasi interesse;
7. accertare
e dichiarare la violazione dell'art. 117 bis, del D. Lgs.vo n. 385 del 1993 con riferimento all'applicazione delle c.d. C.I.V. e non convenute e dichiararle non dovute;
8. accertare e dichiarare
l'assenza di pattuizione scritta degli interessi creditori e per l'effetto applicarli nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente per tutta la durata del rapporto;
9. accertare e dichiarare
l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione del medesimo in regime di saggio legale degli interessi debitori e creditori, senza capitalizzazione degli interessi debitori e con la capitalizzazione annuale degli interessi creditori, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, e spese trimestrali, nonché degli ulteriori addebiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni, commissioni e spese su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fido e competenze di conti anticipi, e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la
Pag. 3 a 23 data della rispettiva valuta, e con l'eliminazione di qualsiasi interesse in ipotesi di superamento del tasso soglia e, per l'effetto, rideterminare i saldi e condannare l'istituto di credito a rettificare i saldi in estratto conto così come rideterminati;
10. accertare e dichiarare la non realità dei saldi riportati negli estratti conto e per l'effetto, previa riclassificazione di tutto il complesso rapporto bancario, rideterminare il saldo in estratto conto relativamente ai rapporti oggetto di contestazione, liquidandone gli importi così come risultanti all'esito della disponenda CTU contabile che sin da ora si invoca, ovvero nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di determinare e liquidare, alla società
e condannando la banca al pagamento degli stessi oltre interessi legali creditori Parte_1 capitalizzati e il maggior danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo i criteri indicati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19499 del 16.07.2008. con riferimento al contratto di prestito aziendale nr. 065/30172471 di euro 1.500.000,00 stipulato in data
14/12/2011 1. accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284
c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, L. 192/1998, applicando in via sostituiva il tasso legale determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
2. accertare e dichiarare comunque la difformità tra tasso contrattuale
e tasso contrattuale effettivo di preammortamento e ammortamento del descritto contratto di mutuo, e dichiarare ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 18152 c.c. e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcalo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo, determinando per l'effetto un piano di ammortamento
a tasso legale con quote capitali costanti;
3. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia delle clausole contrattuali relative alla determinazioni degli interessi corrispettivi e di mora per violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 nonché la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi di mora, procedendo all'eliminazione di qualsiasi interesse;
4. accertare l'incidenza del meccanismo anatocistico all'impugnato rapporto di finanziamento, scorporando i saldi in linea capitale, progressivamente determinati dalla banca, dalla quota interessi illegittimamente capitalizzati (ivi compresi quelli moratori) e per l'effetto determinare l'esatto ammontare della sorte capitale;
5. determinare l'esatto dare - avere tra le parti
Pag. 4 a 23 in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sui finanziamenti e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa;
6. rideterminare, per
l'effetto, il nuovo piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, ovvero in ipotesi di accertato superamento del tasso soglia rideterminare l'effettivo dare - avere condannando la banca alla restituzione in favore di delle somme in eccesso corrisposte, oltre interessi Parte_1 legali capitalizzati trimestralmente e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali IVA e cap e accessori come per legge.".
Si è tardivamente costituita in giudizio la , la quale ha preliminarmente evidenziato CP_3
l'inammissibilità della domanda stante la genericità della stessa e della chiesta condanna alla ripetizione formulata al sub 10 delle conclusioni essendo il rapporto ancora in corso e, nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le richieste avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata la trattazione della causa e acquisite le prove documentali, svolta consulenza tecnico- estimativa chiesta da parte attrice e fornite le necessarie integrazioni, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice, con sentenza non definitiva n. 314/2023 dell'11.10.2023, ha definitivamente rigettato l'eccezione preliminare per genericità dell'atto introduttivo e accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'eventuale indebito accertato per essere i contratti di conto corrente ancora aperti, ha poi rigettato le domande avanzate in ordine al contratto di prestito aziendale in quanto infondate e, in merito alle censure riguardanti i conti correnti, rimesso la causa in istruttoria per disporre integrazione di c.t.u., dettando i seguenti criteri metodologici: “
1. ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti limitando l'accertamento delle dedotte illegittimità ai rapporti bancari oggetto di causa (con esclusione del prestito aziendale n. 065/30172471 sul quale è già stata pronunciata sentenza) per i quali sia stato prodotto il relativo contratto;
2. provveda, anche in mancanza del relativo contratto, ad eliminare la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) che risulti essere stata applicata;
dall'1.7.2000 provveda ad eliminare la capitalizzazione degli interessi solo ove, in presenza del relativo contratto in atti, risulti essere stata applicata in assenza di clausola di reciprocità tra le parti;
in ogni caso escluda ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014; 3. in caso di rinvio agli usi su piazza
o di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti e presente in atti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando: - per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;
- per i
Pag. 5 a 23 contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); - per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (così come modificato dal D.L.vo n.141/10);
4. escluda i costi di tenuta conto ed ulteriori spese ove accerti, sulla base dei contratti in atto, che non siano state validamente pattuite,
e per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso in cui dal contratto in atti risulti la mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la
c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la
c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
5. con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011, ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta
(ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per i contratti successivi al 2011, verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TU e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120
TU;
6. considerando la mancata produzione in giudizio di parte degli estratti conto periodici effettui il CTU ogni conteggio adeguandosi ai principi espressi da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022 (“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”),
Pag. 6 a 23 pertanto, anche avvalendosi delle scritture contabili prodotte in giudizio dagli attori, accerti
l'andamento del rapporto partendo dal primo saldo a debito del cliente e, nel caso in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, effettui i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati;
7. all'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla , tenendo CP_1 conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale;
8. tenti la conciliazione della causa e ne riferisca l'esito;”.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.3.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla documentazione rilevante ai fini del giudizio.
È d'uopo introdurre l'analisi relativa alla legittimità delle condizioni applicate ai conti correnti procedendo ad una breve ricognizione degli stessi, della documentazione depositata e di quella mancante.
Nell'ambito della suddetta analisi va, anzitutto, premesso che tra i numerosi rapporti intrattenuti tra la e la società, il conto corrente di riferimento è il c/c ordinario 68481 a cui sono CP_1 collegate le aperture di credito e i conti anticipi, le cui competenze sono state periodicamente addebitate sul conto corrente ordinario citato.
In merito alla produzione del relativo contratto, si osserva che la pattuizione depositata dall'istituto nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. (all. n. 7) reca le date del 21.12.1994 e del 28.6.2004 ma che tuttavia, come correttamente rilevato dalla consulente, l'ammontare del capitale sociale è espresso in euro, con la conseguenza che la pattuizione non può ritenersi temporalmente riferita al 1994 in quanto di gran lunga precedente all'introduzione dell'euro nel
2002. Si ritiene, pertanto, che il contratto in atti sia quello del 2004, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice del 2.5.2025, pag. 14 e comparsa conclusionale convenuta dell'11.9.2023, pag. 17).
Pag. 7 a 23 Chiarito ciò, si osserva che in merito al suddetto conto corrente sono presenti agli atti gli estratti conto dal I trim 1996 al I trim 2015, mancando, invece, gli estratti conto degli anni 1994 e 1995, quelli del I trim 1998, IV trim 1999, IV trim 2000, III 2001; per l'anno 2003 relativamente ai trimestri II, III e IV mancano i prospetti scalare.
Gli altri rapporti intercorsi tra le parti sono i seguenti:
- c/c ordinario n. 69841 di cui risultano prodotti: estratti conto dal I trim 1996 al II trim
2001, ad eccezione degli estratti conto mancanti relativi al I trim 1998, IV trim. 1999, I trim 2001 e quelli precedenti fino al IV 1995;
- c/c provvisorio n. 2558 di cui risultano prodotti: estratti conto dal II trim 1996 al I trim
1999, ad eccezione dell'estratto conto mancante relativo al III trim 1996;
- c/c provvisorio n. 2628 di cui risultano prodotti: estratti conto dal I trim 1996 al I trim
1999, ad eccezione degli estratti conto mancanti relativi al III e IV trim 1996, tutti gli estratti del 1997 e del 1998;
- c/c di transito sbf n. 417034 di cui risultano prodotti: estratti conto dal I trim 1999 al III trim 2014, ad eccezione degli estratti conto mancanti relativi al IV trim 1999, IV trim
2000, di tutti i trim degli anni 2001, 2002, 2003, relativamente al III trim. 1999 non è stato rinvenuto il prospetto scalare;
- c/c anticipi su fatture n. 584714 di cui risultano prodotti: contratto del 5/10/2012, gli estratti conto dal IV trim 2012 al I trim 2014, ad eccezione II trim. 2013 per il quale non è stato rinvenuto l'estratto conto;
relativamente al I trim 2014 non sono stati rinvenuto il prospetto scalare e quello del calcolo competenze;
- c/c anticipi su mod. A export n. 584630 di cui risultano prodotti: per il quale sono stati depositati il contratto del 5/10/2012 e gli estratti conto dal IV trim 2012 al I trim 2015, non sono stati rinvenuti i prospetti scalare del III e IV trim 2014 e del I trim 2015;
- c/c n. 539667 di cui risultano prodotti: contratto di apertura del 03/08/2009 e gli estratti conto dal III trim 2009 al I trim 2015.
È, poi, opportuno richiamare sinteticamente i principi di diritto in virtù dei quali sono stati riformulati i quesiti del c.t.u. con ordinanza di rimessione in istruttoria, già evocati ed esplicati nella sentenza non definitiva dell'11.10.2023.
Pag. 8 a 23 È orientamento consolidato della Corte di legittimità – condiviso da questo magistrato – secondo cui, posta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione e la nullità di clausole negoziali, ovvero l'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite, è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, giacché è attraverso tale scritto che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (Cass. civ. n. 30009/2019, n. 12178/2020).
Per quanto specificamente attiene alla produzione del contratto, ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che “il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
(Cassazione civile sez. I, 15/05/2023, n.13142).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
E, però, è comunque fatta salva la possibilità per il giudice, nell'ipotesi in cui il correntista limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando documentazione in modo lacunoso e incompleto, di integrare
“la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisto agli atti” (cfr. Cass.
31187/2018; Cass. ord. n. 4718 del 14.2.2022).
Orbene, nel caso di specie, come già statuito nella sentenza non definitiva resa non corso del presente giudizio, la parte attrice non può in alcun modo giovarsi della mancata acquisizione in giudizio della documentazione contrattuale mancante, anche considerando che l'istanza ex art.119 TU in atti (all. 6 atto di citazione) risale al giorno antecedente la notifica dell'atto di citazione e a soli cinque giorni prima dalla costituzione in giudizio degli attori, cosicché non può
Pag. 9 a 23 dirsi essere decorso il tempo ragionevole richiesto dalla normativa affinché la banca potesse adempiere alla richiesta documentale prima del giudizio.
Come già osservato, poi, l'istanza ex art.119 TU neppure potrebbe avere ad oggetto la copia del contratto - che parte attrice non disconosce essere stata redatta né allega una sua incolpevole perdita - atteso che, in primo luogo, la norma fa riferimento alla sola documentazione contabile riferibile all'ultimo decennio e, in secondo luogo, la stessa parte attrice, che era onerata della produzione, si è opposta all'acquisizione in giudizio del contratto del 21.12.1994 (cfr. verbale del
22.9.2015).
2. Sull'addebito di interessi non dovuti e sull'applicazione della clausola c.d. “uso piazza”.
Passando ora all'esame delle singole ipotesi di nullità, si rileva che l'attrice ha insistito per l'invalidità delle clausole che stabiliscono la misura degli interessi ultralegali con criteri, quali i c.d. usi su piazza, in quanto usi negoziali e non normativi.
La doglianza è in linea con le più recenti pronunce della Suprema Corte circa l'invalidità per indeterminatezza delle clausole di rinvio agli usi su piazza di determinazione degli interessi ultralegali.
Ed infatti: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.” (Cassazione
Sez. 6 - 1, Sentenza n. 22179 del 30/10/2015 richiamata anche da Cassazione 24153/2017).
Con quesito integrativo del 23.10.2023, il giudicante, in ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, ha deferito alla c.t.u. il ricalcolo degli interessi passivi in caso di accertamento del rinvio agli usi su piazza o di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nei contratti sottoscritti dalle parti e presenti agli atti.
Orbene, in merito ai seguenti rapporti:
c/c provvisorio - anticipi n. 2628, (periodo febbraio 1996 - gennaio 1999);
c/c provvisorio – anticipi n. 2558 (periodo marzo 1998- gennaio 1999);
c/c di transito anticipi n. 417034 (periodo febbraio 1999 - settembre 2014); Pag. 10 a 23 c/c ordinario n. 69841 (periodo marzo 1996 – giugno 2001); non essendo stato prodotto il relativo contratto non è stato possibile verificare la presenza di rinvio all'uso piazza, né la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo, per cui alcuna rielaborazione dei tassi è stata apportata.
In merito ai seguenti rapporti:
c.c. export - anticipi n. 584630 (periodo dicembre 2012- marzo 2015);
c.c. anticipi su fatture n. 584714 (periodo dicembre 2012- marzo 2014);
c.c. import - finanziamento n. 539667 (periodo luglio 2009- marzo 2015); la c.t.u., essendo stato depositato il contratto, ha potuto appurare l'assenza di clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza, pertanto, la rielaborazione è stata eseguita mantenendo i tassi concordati tra le parti (cfr. pag. 10-12 c.t.u. del
17.6.2024).
Per quanto riguarda il c/c ordinario n. 68481, come detto, essendo stato depositato solo il contratto del 28.6.2004, correttamente, la c.t.u. ha suddiviso il conto in oggetto in due periodi: il primo con decorrenza I trimestre 1996 – II trimestre 2004 ed il secondo con decorrenza III trimestre 2004 - I trimestre 2015. Tuttavia, diversamente da quanto calcolato nell'elaborato del
19.2.2018, alcuna rielaborazione dei tassi potrà essere fatta per il periodo non coperto da prova del contratto scritto, mentre, per il secondo periodo, essendo stato rinvenuto il prospetto delle condizioni economiche sottoscritto dall'attrice, è stato possibile verificare l'assenza di clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza, pertanto, la rielaborazione è stata eseguita mantenendo i tassi indicati nel suddetto prospetto (cfr. c.t.u. del
19.2.2018).
3. Sull'applicazione di interessi anatocistici.
Parte attrice si duole del fatto che la banca avrebbe richiesto la corresponsione di interessi anatocistici, vietati secondo la disciplina codicistica, ex art. 1283 cod. civ., che espressamente statuisce: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
È pacifico in giurisprudenza che la citata disposizione codicistica ha carattere imperativo, quindi non derogabile dai privati, e natura eccezionale, quindi non applicabile oltre i casi e le condizioni Pag. 11 a 23 da essa previsti (Cass., 16.3.1999 n. 2374), con la conseguenza che le clausole dei contratti bancari che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi devono considerarsi nulle per contrasto con l'art. 1283 c.c. il quale, nel legittimare l'anatocismo soltanto dal momento della domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi o ancora in presenza di usi normativi, non consente di identificare questi ultimi con le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI. Sez. 3, Sentenza n. 3096 del 30/03/1999.
Il richiamato indirizzo è stato, poi, confermato e si è consolidato con le pronunce successive
(Cass., sezioni unite, 4.11.2004 n° 21095).
Qualche mese dopo il mutamento di indirizzo della Suprema Corte, che aveva avuto l'effetto di riportare la disciplina dell'anatocismo bancario nell'alveo del diritto comune, e segnatamente dell'art. 1283 c.c. (escludendosi una disciplina speciale derivante da un uso normativo o dalle disposizioni dettate in tema di conto corrente ordinario), con conseguente affermazione della sua illegittimità, il legislatore è intervenuto per dettare una normativa speciale sull'anatocismo bancario. Il D.Lgs. n. 342/1999 ha codificato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, rimandando la disciplina di dettaglio ad una delibera del C.I.C.R. e facendo salve, fino all'entrata in vigore della stessa delibera, la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Il legislatore ha così inteso sanare tutti gli eventuali vizi delle pattuizioni relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute non soltanto in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto, nonché in contratti conclusi a partire da quel momento e fino a quando non risultasse operativa la delibera del Cicr cui era demandato il compito di disciplinare la materia nel dettaglio.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato, per violazione dell'art. 76 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, 3° comma, D.Lgs. n. 342/1999, nella parte in cui aveva fatto salva, fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che in ossequio ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, le clausole in parola restano disciplinate dalla normativa anteriormente vigente (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
La successiva giurisprudenza di legittimità, nel confermare quanto sostenuto nel 1999, ha inoltre, escluso che il requisito soggettivo necessario per la configurabilità dell'uso normativo sia venuto meno per effetto del predetto orientamento giurisprudenziale, giacché la funzione della
Pag. 12 a 23 giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, giammai creativa della stessa, e quindi la ricognizione correttiva spiega efficacia retroattiva (Cass., Sez. un.,
4 novembre 2004, n. 21095).
Quindi, esclusa l'efficacia retroattiva della nuova disciplina, con l'art. 25 del D.L.vo 4.8.1999 n.
342 è stato introdotto un secondo comma all'art. 120 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.L.vo 385/93) che riconosce la validità delle clausole che prevedono la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CP_ bancaria, rimettendo al per l'adozione del provvedimento di regolamentazione delle modalità e dei criteri dell'anatocismo. La norma pone all'organo amministrativo il solo criterio vincolante che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Per il resto, spetta alla delibera del Cicr stabilire le condizioni di validità delle clausole dei contratti bancari che prevedono l'anatocismo.
La delibera del Cicr è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22.2.2000) ed ha stabilito le condizioni per la validità dell'anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente (art. 2) e i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale (art. 3).
Come già stabilito dal legislatore, il Cicr ha prescritto quale condizione di validità della clausola anatocistica la identica periodicità della capitalizzazione degli interessi sia per quelli passivi sia per quelli attivi, ed ha aggiunto la necessità della espressa approvazione della stessa.
Infine, l'art. 1 comma 629 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in vigore in data 1.1.2014, ha sostituito l'art. 120 comma 2 del T.U.B., demandando al Cicr il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” .
La norma, dunque, ha inteso introdurre il divieto della capitalizzazione degli interessi nell'ambito delle operazioni bancarie e ha avuto attuazione mediante specifica delibera del Cicr del 3 agosto
2016, facendo sempre salvo il caso di specifica autorizzazione concessa dal cliente e salvo il caso di revoca della concessa autorizzazione.
Pag. 13 a 23 In particolare, è ancora discusso in giurisprudenza - non avendo la norma una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria - se la novellata formulazione dell'art. 120, comma 2, lett. b), TU sia immediatamente vigente (dall'entrata in vigore della Legge di stabilità, ossia dal 01/01/2014) oppure se sia diventata operativa solo a seguito della delibera CICR del 3.8.2016.
Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento, ad oggi maggioritario nella giurisprudenza, che prevede l'immediata applicabilità della norma.
Segnatamente, ad avviso di detto orientamento, la modifica in esame ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori”; “solo sulla sorte capitale”) e sistematica (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi” e non “degli interessi sugli interessi” come prevedeva il precedente art. 120 TU), inoltre, l'uso errato del termine “capitalizzati” invece di “contabilizzati” appare palese leggendo il resto del periodo in cui il termine è inserito. L'interpretazione rimane letterale e logica (e non
“antiletterale”) in quanto “nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore” (art. 12 preleggi).
Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l'anatocismo bancario.
In particolare, la norma in esame – ripristinando, anche per il diritto bancario, il divieto già previsto in generale nei rapporti di diritto civile (art. 1283 c.c.) - è d'immediata applicazione (anzi riespande il divieto preesistente, parte della tradizione storico-giuridico-costituzionale italiana), senza necessità di attendere l'intervento del , considerato che la norma ha demandato al CP_5
il compito d'individuare le modalità e i criteri per la contabilizzazione degli interessi che CP_5 maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d'interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b) della norma (cfr. Cass., sent. n. 9127 del 06/05/2015, Trib. Milano, sentenza n. 11394/2018 del 13.11.2018, Trib. Milano, ord.
Pag. 14 a 23 3558/2015 del 29.7.2015, Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015). CP_6
Si rileva, infine, che tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Corte di legittimità, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. civ. 21344/2024).
Guardando al caso di specie, prima di procedere all'analisi degli accertamenti compiuti dalla c.t.u. sul punto, è opportuno precisare che potendo effettuarsi la verifica in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche solo tramite l'analisi degli estratti conto, è stato ordinato al consulente di eliminare la capitalizzazione degli interessi, fatta esclusione per il periodo 1.7.2000
-31.12.2014 in cui era legittima in presenza della clausola di reciprocità, anche in mancanza del relativo contratto.
Fatte tali premesse, guardando ai singoli rapporti, si rileva quanto segue:
c/c provvisorio - anticipi n. 2628, (periodo febbraio 1996 - gennaio 1999);
c/c provvisorio – anticipi n. 2558 (periodo marzo 1998- gennaio 1999); la c.t.u. ha provveduto ad escludere ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori trattandosi di conti chiusi in epoca antecedente al 1° luglio 2000 ed ha ricalcolato le competenze da riportare sul c/c 68481 (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Circa il c/c di transito anticipi n. 417034 (periodo febbraio 1999 - settembre 2014), non essendo stato rinvenuto il relativo contratto, essendosi il rapporto sviluppato nel periodo 1999/2014, la c.t.u. ha operato una triplice suddivisione:
- periodo 1.1.1999 - 30.6.2000 sono state applicate le condizioni della banca con esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi che sono stati aggiunti algebricamente al saldo del conto principale 68481 alla data di citazione;
- periodo 1.7.2000 – 31.12.2013, sono state applicate le condizioni della banca ed effettuata la capitalizzazione trimestrale delle competenze sul conto principale;
Pag. 15 a 23 - periodo 1.1.2014 – 30.9.2014 è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale e applicate condizioni della banca (cfr. pag. 8 e 9 c.t.u.).
Per quanto riguarda il conto corrente ordinario n. 69841 (periodo marzo 1996- giugno 2001). Su tale conto, non essendo stato rinvenuto il relativo contratto, e riguardando il periodo 1996/2001
è stata operata una duplice suddivisione:
- periodo 01/01/1996-30/06/2000 sono state applicate le condizioni banca con esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi;
a causa della mancanza degli estratti conto del I trimestre 1998 e del IV trim 1999 si è reso necessario effettuare ulteriori due suddivisioni, la prima con decorrenza 01/01/1996-31/12/1997 e la seconda
01/01/1998-30/09/1999, per effettuare il raccordo dei saldi secondo i criteri stabiliti nel quesito del Giudice;
- periodo 01/07/200-30/06/2001, sono state applicate le condizioni banca ed è stata effettuata la capitalizzazione trimestrale delle competenze;
a causa della mancanza dell'estratto conto del I trimestre 2001 si è reso necessario effettuare un'ulteriore suddivisione, con decorrenza 01/01/2000-31/12/2000, per effettuare il raccordo dei saldi secondo i criteri stabiliti nel quesito del Giudice.
Sul saldo così ricalcolato alla data di estinzione del rapporto sono state sommate algebricamente le competenze maturate ed escluse dalla capitalizzazione, ottenendo un saldo a favore del correntista che è stato girocontato sul conto principale n. 68481 (cfr. pag 9 e 10 c.t.u.).
In merito ai seguenti rapporti:
c.c. export - anticipi n. 584630 (periodo dicembre 2012- marzo 2015);
c.c. anticipi su fatture n. 584714 (periodo dicembre 2012- marzo 2014);
c.c. import - finanziamento n. 539667 (periodo luglio 2009- marzo 2015); la c.t.u. ha rilevato la conformità dei contratti alla delibera CICR del 09.02.2000 e che la banca ha applicato nel rapporto di c/c la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori come da delibera CICR citata. Correttamente, poi, la consulente ha proceduto alla rielaborazione contabile con capitalizzazione trimestrale (ovvero senza alcun ristorno degli anatocismi trimestrali applicati in concreto dalla banca), fino al 31.12.2013. A partire dal 1° trimestre 2014 (data di entrata in vigore del nuovo art. 120 TU come modificato dalla L. 147 del
27.12.2013), coerentemente con quanto richiesto nel quesito e con l'orientamento
Pag. 16 a 23 giurisprudenziale ivi richiamato, ha provveduto all'espunzione degli interessi al fine della loro rideterminazione con il criterio della capitalizzazione finale, cioè con esclusione di qualsivoglia effetto anatocistico (cfr. pag. 10 – 12 c.t.u. del 17.6.2024 e pag. 14-16 c.t.u. del 19.2.2018).
Per quanto riguarda il c/c ordinario n. 68481 la c.t.u. ha suddiviso il conto in oggetto in quattro periodi:
- 01/01/1996 - 30/06/2000: in detto periodo non essendo presente agli atti il relativo contratto il ricalcolo è stato eseguito alle condizioni banca con esclusione della capitalizzazione degli interessi;
a causa della mancanza degli estratti conto del I trimestre
1998 e del IV trim 1999 si è reso necessario effettuare ulteriori due suddivisioni, la prima con decorrenza 01/01/1996-31/12/1997 e la seconda 01/04/1998 - 30/09/1999;
- 01/07/2000 - 28/04/2004: in detto periodo non essendo presente agli atti il relativo contratto il ricalcolo è stato eseguito alle condizioni banca con applicazione della capitalizzazione trimestrale, a causa della carenza degli estratti conto del IV trimestre
2000, del III trimestre 2001 e del periodo 01/10/2001-07/11/2001, si è reso necessario effettuare tre ulteriori suddivisioni, la prima con decorrenza 01/07/2000-30/09/2000, la seconda 01/01/2001-30/06/2001 e la terza 07/11/2001-28/04/2004;
- 28/04/2004-31/12/2013: in detto periodo essendo presente agli atti il contratto sottoscritto tra le parti è stato possibile verificare il mancato rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dalla delibera CICR 9.2.2000 in tema di capitalizzazione periodica degli interessi. Nel periodo in esame sono state capitalizzate le competenze dei conti collegati per i quali nei rispettivi contratti è stato possibile verificare l'esistenza della clausola di reciprocità nonché quelle dei conti collegati per i quali agli atti non è presente il contratto.
- 01/01/2014-18/12/2014: in detto periodo è stata esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi (cfr. pag. 13 c.t.u.)
Le conclusioni a cui è addivenuta la c.t.u. sul punto si condividono pienamente avendo ella applicato pedissequamente il quesito di cui all'ordinanza del 23.10.2023 e i principi giurisprudenziali sopra richiamati;
conseguentemente, prive di pregio appaiono le osservazioni delle parti, alle quali la consulente ha compiutamente risposto e a cui si rimanda integralmente.
Pag. 17 a 23 4. Sull'applicazione delle c.m.s., giorni valuta e altre spese.
Parte attrice ha censurato l'addebito della commissione di massimo scoperto e delle altre spese indeterminate e/o non pattuite.
Con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, va premesso, in diritto, che prima del decreto-legge del 29.11.2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, la commissione di massimo scoperto non aveva una definizione legislativa né tale istituto contrattuale era ben delineato nei contratti e nelle norme uniformi bancarie che la prevedevano.
Come è stato efficacemente sintetizzato dalla corte di legittimità (v. in motivazione Cass. civ. Sez. I
Sent., 22/06/2016, n. 12965) tale commissione può, in concreto, assumere caratteristiche sensibilmente diverse e non necessariamente alternative l'una all'altra. Essa, infatti, può avere di volta in volta, a secondo del criterio con cui essa viene applicata, una natura assimilabile a quella degli interessi passivi oppure consistere in un corrispettivo autonomo. Alla luce dell'origine storica dell'istituto, si può con sicurezza affermare che le commissioni di massimo scoperto costituiscono, in moltissimi casi, il corrispettivo per la mera e semplice messa a disposizione al cliente della provvista da parte dell'istituto di credito nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, indipendentemente dal concreto utilizzo delle somme.
Nella giurisprudenza di merito è stato affermato sia (a) che la citata commissione fosse la remunerazione dovuta dalla banca per aver immobilizzato e tenuto a disposizione del cliente una determinata somma (Trib. Mantova, 20 gennaio 2009, Trib. Novara, 13 luglio 2010); (b) sia che la commissione fosse come il corrispettivo per il rischio crescente assunto dalla banca in proporzione all'utilizzo dei fondi concessi in fido (Trib. Monza, 12 aprile 2011 e App. Lecce, 27 giungo 2000, n. 374); (c) sia che assurgesse a onere accessorio da assimilare agli interessi passivi (Trib. Benevento, 28 febbraio 2008; Trib. Tortona, 19 maggio 2008; Trib. Brescia, 18 gennaio 2010).
La Cassazione ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto è “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (Cass., 18 gennaio 2006, n. 870); ma anche che “la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati” (Cass., 26 febbraio 2014, n. 4518).
Pag. 18 a 23 L'art.
2-bis d.l. n. 185/2008 ha reso legittima la commissione di massimo scoperto, destituendo di fondamento la tesi che poggiava sulla non meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, condizione di validità dei negozi atipici, essendo state previste due diverse commissioni (la prima, denominata “commissione di massimo scoperto”; la seconda, definita
“corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, non alternativa ma eventualmente cumulativa con la prima).
Ben può, dunque, l'autonomia privata delle parti disporre la previsione di una duplice corresponsione - interessi e c.m.s. - senza che da ciò consegua ex se la mancanza di causa della corrispondente clausola disciplinante una di queste.
Dovrà essere, invece, dichiarata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.
Nel caso di specie, in ragione dei principi sopra richiamati è stato, dunque, ordinato alla c.t.u. di escludere la c.m.s., ulteriori costi e spese che non siano stati validamente pattuiti e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 di escludere la c.m.s. nel caso in cui dal contratto in atti risulti la mancanza di pattuizione o di criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, mentre, per il periodo successivo alla data del
1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo
117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
Tuttavia, come chiarito nel punto 1 della presente sentenza, la mancanza dei contratti in merito ai rapporti di c/c n. 2628, c/c 2558, c/c 69841, c/c 417034, non può riverberare i suoi effetti in senso favorevole al correntista, che aveva l'onere di produrli;
pertanto, la c.t.u. ha provveduto al mantenimento delle commissioni in questione solo nei periodi sprovvisti di contratto, come da
Pag. 19 a 23 quesito, mentre nei rapporti coperti da contratto, non essendo indicato l'ammontare dell'affidamento, la stessa è stata esclusa dal ricalcolo.
Per quanto riguarda la commissione di disponibilità fondi, la c.t.u., in merito ai rapporti c/c anticipi export n. 584630, c/c anticipi fatture 584714 e c/c finanziamento import n. 539667, ha escluso la stessa dal ricalcolo non essendo indicato nel contratto l'ammontare dell'affidamento.
Tuttavia, ritiene il giudicante fondate sul punto le osservazioni della c.t.p. di parte convenuta, la quale ha evidenziato che i contratti in esame riportano esplicitamente i criteri di determinazione della commissione disponibilità fondi: la stessa è applicata sull'apertura di credito e viene considerata con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata dei giorni dell'affidamento di fatto concesso e risultante dagli estratti conto. Pertanto, la clausola appare legittimamente apposta in quanto sufficientemente determinata, con la conseguenza che in sede di ricalcolo del saldo si dovrà tener conto del conteggio alternativo adoperato dalla c.t.u.
(cfr. all. 5 ter e pag. 18 ctu del 17.6.2024 e all. 42, 69, 78 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. convenuta).
Quanto, infine, alla lamentata illegittimità degli addebiti per cd. giorni di valuta correttamente la nominata c.t.u. non ha operato alcuna espunzione in quanto, conformemente a quanto disposto nei quesiti, “non risultano agli atti operazioni per le quali siano state specificamente contestate”
(pag.7). La doglianza avanzata sul punto da parte attrice si rivela, infatti, del tutto generica e priva di specifico riferimento alle operazioni nella specie applicate.
5. Sull'applicazione di interessi usurari.
L'attrice ha, altresì, censurato l'usurarietà dei tassi, con conseguente nullità assoluta delle clausole determinative degli interessi e applicazione dell'art. 1815 II comma c.c.
Al riguardo occorre fare integrale richiamo alla c.t.u. del 19.2.2018, le cui conclusioni sul punto sono dal Giudice condivise e fatte proprie atteso che il consulente ha compiuto un'indagine puntuale e scevra da censure, per correttezza di metodo d'indagine, nel pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, per grado di approfondimento, per la bontà dei criteri tecnici utilizzati, per il dettaglio delle risposte fornite ai quesiti e alle osservazioni delle parti.
Nel caso in esame, si osserva che per i seguenti contratti:
c/c provvisorio - anticipi n. 2628, (periodo febbraio 1996 - gennaio 1999);
c/c provvisorio – anticipi n. 2558 (periodo marzo 1998- gennaio 1999);
Pag. 20 a 23 c/c ordinario n. 69841 (periodo marzo 1996 – giugno 2001); la c.t.u., essendo del tutto carente la documentazione necessaria, non ha potuto rilevare il TEG per la verifica del tasso soglia secondo la formula della CA d'TA (cfr. pag. 7, 8 e 12 c.t.u.).
Per quanto riguarda il c/c di transito anticipi n. 417034 (periodo febbraio 1999 - settembre
2014), per gli stessi motivi, fino al II trim 2009 non è stato possibile rilevare il TEG per la verifica del superamento del tasso soglia secondo la formula della CA d'TA non evincendosi l'importo dell'accordato; nei periodi successivi la rilevazione non ha evidenziato il superamento delle soglia di usura (cfr. pag. 9 c.t.u.).
Per quanto riguarda i seguenti rapporti:
c.c. export - anticipi n. 584630 (periodo dicembre 2012- marzo 2015);
c.c. anticipi su fatture n. 584714 (periodo dicembre 2012- marzo 2014);
c.c. import - finanziamento n. 539667 (periodo luglio 2009- marzo 2015);
c.c. ordinario n. 68481; la verifica dell'usura nel corso del rapporto, eseguita rilevando il TEG secondo la formula della
CA d'TA tempo per tempo vigente, non ha evidenziato il superamento delle soglie di usura
(cfr. pag. 14 -18 c.t.u.).
Le doglianze sul punto avanzate da parte attrice sono, dunque, infondate.
6. Sulla rideterminazione del saldo.
Orbene, all'esito della rielaborazione dei dati desumibili dagli estratti conto in base ai principi e criteri sopra richiamati, applicando il criterio di ricalcolo che tiene conto della commissione disponibilità fondi, la c.t.u. ha concluso che il saldo dare/avere tra le parti alla data della citazione
è pari a € 123.949,05 a debito del correntista, secondo lo schema esplicativo di cui a pag.19 della consulenza, cui si rimanda integralmente.
Le conclusioni a cui è addivenuta la c.t.u. sono integralmente condivise dall'odierno giudicante essendo state svolte con perizia e nel rispetto dei quesiti posti dal giudice in virtù della normativa e giurisprudenza prevalente in materia ed essendo prive di pregio le contrastanti osservazioni avanzate dalle parti, alle quali la consulente ha compiutamente e condivisibilmente risposto.
In particolare, non può trovare accoglimento la censura di parte attrice in merito alla necessità di procedere alla rideterminazione dei saldi tenendo conto di tutta la documentazione contabile
Pag. 21 a 23 prodotta in atti, avendo la c.t.u. chiarito che le scritture contabili sono inutilizzabili a tal fine, in quanto dalle stesse non si evince a quali conti correnti le stesse si riferiscono, pertanto non permettono la puntuale ricostruzione degli stessi.
È altresì infondata l'osservazione di parte attrice in virtù della quale per i periodi mancanti di documentazione utile alla ricostruzione dei saldi debba essere effettuata la sommatoria algebrica delle differenze di ciascun periodo, avendo la consulente ben spiegato che tale metodologia comporterebbe la duplicazione dei benefici tante volte quanti sono i periodi mancanti o, per taluni conti, che la fattispecie non ricorrerebbe atteso che i saldi a fine periodo sono sempre pari a 0.
Sul punto il perito si è attenuto ai quesiti formulati dallo scrivente magistrato con ordinanza del
11.10.2023, adeguandosi ai principi espressi da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del
27/12/2022 (“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”), pertanto, anche avvalendosi delle scritture contabili prodotte in giudizio dagli attori, il giudice ha disposto che il perito accertasse l'andamento del rapporto partendo dal primo saldo a debito del cliente e, nel caso in cui la documentazione fosse incompleta nei periodi intermedi, effettuasse i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, deve conclusivamente riconoscersi un saldo dare/avere rideterminato sulla scorta dei risultati del richiamato accertamento peritale disposto in corso di causa (dai quali questo giudicante non ha motivo di discostarsi), pari ad € 123.949,05 a debito dell'attrice, alla data della citazione, oltre agli ulteriori interessi al tasso contrattuale di mora maturandi fino al saldo. Pag. 22 a 23 Conseguentemente, deve conclusivamente condannarsi la banca a rettificare il saldo in estratto conto.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, fermo restando quanto già disposto con sentenza non definitiva n. 314/2023 dell'11.10.2023, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Sulle spese di lite
In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, della novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda di cui in epigrafe;
- dichiara la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione delle competenze trimestrali, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna la convenuta alla rettifica del saldo di conto corrente che, alla data della CP_1 citazione, viene rideterminato in € 123.949,05 a debito della correntista;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 23 a 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2014 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), con il
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio degli avv.ti TUNDO SARA ROSARIA e BRACAGLIA STEFANIA, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MIGLIORATI
ALESSANDRO, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 6.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, e , questi ultimi quali fideiussori, hanno convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio la (di seguito , assumendo che Controparte_2 CP_3 nel rapporto bancario intrattenuto con la (oggi Controparte_4 incorporata nella convenuta), derivante dall'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c contraddistinto al n. 68481 del 1994, dai relativi conti tecnici collegati (c/c di Pag. 1 a 23 affidamento per acquisto materie prime n. 69841, confluito l'8.6.2001 sul c/c 68481; conto di transito SBF n. 2558 e n. 2628, successivamente entrambi n. 417034; conto fin – import n.
539667; conto fin export n. 584630; conto anticipi fatture n. 584714; conto di affidamento sul portafoglio SBF n. 255/2501) e dal contratto di prestito aziendale n. 065/30172471 del
14.12.2011, l'istituto avrebbe posto in essere plurimi addebiti illegittimi, con conseguente necessità di rideterminazione del corretto dare-avere tra le parti, consistiti, in particolare, quanto al conto corrente n.68481, nella nullità della clausola c.d. “uso piazza”, nell'applicazione di interessi anatocistici, nell'applicazione di c.m.s., giorni di valuta, costi di tenuta conto ed ulteriori spese non validamente pattuite, nell'applicazione di tassi usurari e, con particolare riferimento al contratto di prestito aziendale n. 065/30172471, nella difformità tra il tasso nominale indicato in contratto e quello effettivamente applicato e nella conseguente indeterminatezza, nella nullità della capitalizzazione degli interessi e nell'applicazione di tassi, anche di mora, usurari.
Hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione eccezione e difesa ed in accoglimento dei motivi su esposti, così provvedere: Con riferimento al c/c nr. 68481, a cui risultano collegati i conti: I. c/c di affidamento per acquisto materie prime nr. 69841 che in data 08/06/2001 confluiva sul c/c nr. 68481; II. conti di transito SBF nr. 2558 e nr. 2628 successivamente entrambi nr. 417034; III. conto fin - import nr.
539667; IV. conto fin - export nr. 584630; V. conto anticipo fatture nr. 584714; VI. c/c di affidamento sul portafoglio SBF nr. 255/2501 nonché con riferimento a tutti i conti ai predetti collegati, 1. accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1284, III comma, e 1418, c.c., e dell'art. 117, co.
1 e 3, del T.U.b. l'inesistenza di pattuizioni scritte delle condizioni economiche e, per l'effetto, rideterminare i saldi in estratto conto con l'applicazione dei soli interessi debitori e creditori al tasso legale, tempo per tempo vigente, senza capitalizzazione degli interessi debitori, con eliminazione di c.m.s. e spese trimestrali, nonché degli ulteriori addebiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni, commissioni e spese su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fido e competenze di conti anticipi, computando la valuta tenuto conto della data operazione;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, II comma, c.c., nonché dell'art. 8 della Legge n. 64 del
1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi",e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra la società attrice e l'istituto di credito, relativa alla determinazione degli interessi debitori e creditori con riferimento alle condizioni usualmente
Pag. 2 a 23 praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del predetto rapporto e l'applicazione in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi creditori e debitori al saggio legale tempo per tempo vigente;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra le odierne parti in causa, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, competenze di varia natura (di sconto e di conti anticipi), spese, commissioni di qualsiasi genere ed oneri applicati nel corso del predetto rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e competenze debitori al rapporto in esame;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di tenuta conto, comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento e determinazione del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, dell'eliminazione di qualsiasi interesse;
7. accertare
e dichiarare la violazione dell'art. 117 bis, del D. Lgs.vo n. 385 del 1993 con riferimento all'applicazione delle c.d. C.I.V. e non convenute e dichiararle non dovute;
8. accertare e dichiarare
l'assenza di pattuizione scritta degli interessi creditori e per l'effetto applicarli nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente per tutta la durata del rapporto;
9. accertare e dichiarare
l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione del medesimo in regime di saggio legale degli interessi debitori e creditori, senza capitalizzazione degli interessi debitori e con la capitalizzazione annuale degli interessi creditori, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, e spese trimestrali, nonché degli ulteriori addebiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni, commissioni e spese su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fido e competenze di conti anticipi, e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la
Pag. 3 a 23 data della rispettiva valuta, e con l'eliminazione di qualsiasi interesse in ipotesi di superamento del tasso soglia e, per l'effetto, rideterminare i saldi e condannare l'istituto di credito a rettificare i saldi in estratto conto così come rideterminati;
10. accertare e dichiarare la non realità dei saldi riportati negli estratti conto e per l'effetto, previa riclassificazione di tutto il complesso rapporto bancario, rideterminare il saldo in estratto conto relativamente ai rapporti oggetto di contestazione, liquidandone gli importi così come risultanti all'esito della disponenda CTU contabile che sin da ora si invoca, ovvero nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di determinare e liquidare, alla società
e condannando la banca al pagamento degli stessi oltre interessi legali creditori Parte_1 capitalizzati e il maggior danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo i criteri indicati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19499 del 16.07.2008. con riferimento al contratto di prestito aziendale nr. 065/30172471 di euro 1.500.000,00 stipulato in data
14/12/2011 1. accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284
c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, co. 3, L. 192/1998, applicando in via sostituiva il tasso legale determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
2. accertare e dichiarare comunque la difformità tra tasso contrattuale
e tasso contrattuale effettivo di preammortamento e ammortamento del descritto contratto di mutuo, e dichiarare ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 18152 c.c. e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcalo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo, determinando per l'effetto un piano di ammortamento
a tasso legale con quote capitali costanti;
3. accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia delle clausole contrattuali relative alla determinazioni degli interessi corrispettivi e di mora per violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 nonché la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi di mora, procedendo all'eliminazione di qualsiasi interesse;
4. accertare l'incidenza del meccanismo anatocistico all'impugnato rapporto di finanziamento, scorporando i saldi in linea capitale, progressivamente determinati dalla banca, dalla quota interessi illegittimamente capitalizzati (ivi compresi quelli moratori) e per l'effetto determinare l'esatto ammontare della sorte capitale;
5. determinare l'esatto dare - avere tra le parti
Pag. 4 a 23 in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sui finanziamenti e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa;
6. rideterminare, per
l'effetto, il nuovo piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, ovvero in ipotesi di accertato superamento del tasso soglia rideterminare l'effettivo dare - avere condannando la banca alla restituzione in favore di delle somme in eccesso corrisposte, oltre interessi Parte_1 legali capitalizzati trimestralmente e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali IVA e cap e accessori come per legge.".
Si è tardivamente costituita in giudizio la , la quale ha preliminarmente evidenziato CP_3
l'inammissibilità della domanda stante la genericità della stessa e della chiesta condanna alla ripetizione formulata al sub 10 delle conclusioni essendo il rapporto ancora in corso e, nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le richieste avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata la trattazione della causa e acquisite le prove documentali, svolta consulenza tecnico- estimativa chiesta da parte attrice e fornite le necessarie integrazioni, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice, con sentenza non definitiva n. 314/2023 dell'11.10.2023, ha definitivamente rigettato l'eccezione preliminare per genericità dell'atto introduttivo e accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'eventuale indebito accertato per essere i contratti di conto corrente ancora aperti, ha poi rigettato le domande avanzate in ordine al contratto di prestito aziendale in quanto infondate e, in merito alle censure riguardanti i conti correnti, rimesso la causa in istruttoria per disporre integrazione di c.t.u., dettando i seguenti criteri metodologici: “
1. ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti limitando l'accertamento delle dedotte illegittimità ai rapporti bancari oggetto di causa (con esclusione del prestito aziendale n. 065/30172471 sul quale è già stata pronunciata sentenza) per i quali sia stato prodotto il relativo contratto;
2. provveda, anche in mancanza del relativo contratto, ad eliminare la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) che risulti essere stata applicata;
dall'1.7.2000 provveda ad eliminare la capitalizzazione degli interessi solo ove, in presenza del relativo contratto in atti, risulti essere stata applicata in assenza di clausola di reciprocità tra le parti;
in ogni caso escluda ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014; 3. in caso di rinvio agli usi su piazza
o di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti e presente in atti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando: - per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;
- per i
Pag. 5 a 23 contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); - per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TU (così come modificato dal D.L.vo n.141/10);
4. escluda i costi di tenuta conto ed ulteriori spese ove accerti, sulla base dei contratti in atto, che non siano state validamente pattuite,
e per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso in cui dal contratto in atti risulti la mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la
c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la
c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
5. con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011, ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta
(ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per i contratti successivi al 2011, verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 TU e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120
TU;
6. considerando la mancata produzione in giudizio di parte degli estratti conto periodici effettui il CTU ogni conteggio adeguandosi ai principi espressi da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022 (“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”),
Pag. 6 a 23 pertanto, anche avvalendosi delle scritture contabili prodotte in giudizio dagli attori, accerti
l'andamento del rapporto partendo dal primo saldo a debito del cliente e, nel caso in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, effettui i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati;
7. all'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla , tenendo CP_1 conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale;
8. tenti la conciliazione della causa e ne riferisca l'esito;”.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.3.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sulla documentazione rilevante ai fini del giudizio.
È d'uopo introdurre l'analisi relativa alla legittimità delle condizioni applicate ai conti correnti procedendo ad una breve ricognizione degli stessi, della documentazione depositata e di quella mancante.
Nell'ambito della suddetta analisi va, anzitutto, premesso che tra i numerosi rapporti intrattenuti tra la e la società, il conto corrente di riferimento è il c/c ordinario 68481 a cui sono CP_1 collegate le aperture di credito e i conti anticipi, le cui competenze sono state periodicamente addebitate sul conto corrente ordinario citato.
In merito alla produzione del relativo contratto, si osserva che la pattuizione depositata dall'istituto nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. (all. n. 7) reca le date del 21.12.1994 e del 28.6.2004 ma che tuttavia, come correttamente rilevato dalla consulente, l'ammontare del capitale sociale è espresso in euro, con la conseguenza che la pattuizione non può ritenersi temporalmente riferita al 1994 in quanto di gran lunga precedente all'introduzione dell'euro nel
2002. Si ritiene, pertanto, che il contratto in atti sia quello del 2004, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice del 2.5.2025, pag. 14 e comparsa conclusionale convenuta dell'11.9.2023, pag. 17).
Pag. 7 a 23 Chiarito ciò, si osserva che in merito al suddetto conto corrente sono presenti agli atti gli estratti conto dal I trim 1996 al I trim 2015, mancando, invece, gli estratti conto degli anni 1994 e 1995, quelli del I trim 1998, IV trim 1999, IV trim 2000, III 2001; per l'anno 2003 relativamente ai trimestri II, III e IV mancano i prospetti scalare.
Gli altri rapporti intercorsi tra le parti sono i seguenti:
- c/c ordinario n. 69841 di cui risultano prodotti: estratti conto dal I trim 1996 al II trim
2001, ad eccezione degli estratti conto mancanti relativi al I trim 1998, IV trim. 1999, I trim 2001 e quelli precedenti fino al IV 1995;
- c/c provvisorio n. 2558 di cui risultano prodotti: estratti conto dal II trim 1996 al I trim
1999, ad eccezione dell'estratto conto mancante relativo al III trim 1996;
- c/c provvisorio n. 2628 di cui risultano prodotti: estratti conto dal I trim 1996 al I trim
1999, ad eccezione degli estratti conto mancanti relativi al III e IV trim 1996, tutti gli estratti del 1997 e del 1998;
- c/c di transito sbf n. 417034 di cui risultano prodotti: estratti conto dal I trim 1999 al III trim 2014, ad eccezione degli estratti conto mancanti relativi al IV trim 1999, IV trim
2000, di tutti i trim degli anni 2001, 2002, 2003, relativamente al III trim. 1999 non è stato rinvenuto il prospetto scalare;
- c/c anticipi su fatture n. 584714 di cui risultano prodotti: contratto del 5/10/2012, gli estratti conto dal IV trim 2012 al I trim 2014, ad eccezione II trim. 2013 per il quale non è stato rinvenuto l'estratto conto;
relativamente al I trim 2014 non sono stati rinvenuto il prospetto scalare e quello del calcolo competenze;
- c/c anticipi su mod. A export n. 584630 di cui risultano prodotti: per il quale sono stati depositati il contratto del 5/10/2012 e gli estratti conto dal IV trim 2012 al I trim 2015, non sono stati rinvenuti i prospetti scalare del III e IV trim 2014 e del I trim 2015;
- c/c n. 539667 di cui risultano prodotti: contratto di apertura del 03/08/2009 e gli estratti conto dal III trim 2009 al I trim 2015.
È, poi, opportuno richiamare sinteticamente i principi di diritto in virtù dei quali sono stati riformulati i quesiti del c.t.u. con ordinanza di rimessione in istruttoria, già evocati ed esplicati nella sentenza non definitiva dell'11.10.2023.
Pag. 8 a 23 È orientamento consolidato della Corte di legittimità – condiviso da questo magistrato – secondo cui, posta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione e la nullità di clausole negoziali, ovvero l'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite, è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, giacché è attraverso tale scritto che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (Cass. civ. n. 30009/2019, n. 12178/2020).
Per quanto specificamente attiene alla produzione del contratto, ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che “il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
(Cassazione civile sez. I, 15/05/2023, n.13142).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
E, però, è comunque fatta salva la possibilità per il giudice, nell'ipotesi in cui il correntista limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando documentazione in modo lacunoso e incompleto, di integrare
“la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisto agli atti” (cfr. Cass.
31187/2018; Cass. ord. n. 4718 del 14.2.2022).
Orbene, nel caso di specie, come già statuito nella sentenza non definitiva resa non corso del presente giudizio, la parte attrice non può in alcun modo giovarsi della mancata acquisizione in giudizio della documentazione contrattuale mancante, anche considerando che l'istanza ex art.119 TU in atti (all. 6 atto di citazione) risale al giorno antecedente la notifica dell'atto di citazione e a soli cinque giorni prima dalla costituzione in giudizio degli attori, cosicché non può
Pag. 9 a 23 dirsi essere decorso il tempo ragionevole richiesto dalla normativa affinché la banca potesse adempiere alla richiesta documentale prima del giudizio.
Come già osservato, poi, l'istanza ex art.119 TU neppure potrebbe avere ad oggetto la copia del contratto - che parte attrice non disconosce essere stata redatta né allega una sua incolpevole perdita - atteso che, in primo luogo, la norma fa riferimento alla sola documentazione contabile riferibile all'ultimo decennio e, in secondo luogo, la stessa parte attrice, che era onerata della produzione, si è opposta all'acquisizione in giudizio del contratto del 21.12.1994 (cfr. verbale del
22.9.2015).
2. Sull'addebito di interessi non dovuti e sull'applicazione della clausola c.d. “uso piazza”.
Passando ora all'esame delle singole ipotesi di nullità, si rileva che l'attrice ha insistito per l'invalidità delle clausole che stabiliscono la misura degli interessi ultralegali con criteri, quali i c.d. usi su piazza, in quanto usi negoziali e non normativi.
La doglianza è in linea con le più recenti pronunce della Suprema Corte circa l'invalidità per indeterminatezza delle clausole di rinvio agli usi su piazza di determinazione degli interessi ultralegali.
Ed infatti: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.” (Cassazione
Sez. 6 - 1, Sentenza n. 22179 del 30/10/2015 richiamata anche da Cassazione 24153/2017).
Con quesito integrativo del 23.10.2023, il giudicante, in ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, ha deferito alla c.t.u. il ricalcolo degli interessi passivi in caso di accertamento del rinvio agli usi su piazza o di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nei contratti sottoscritti dalle parti e presenti agli atti.
Orbene, in merito ai seguenti rapporti:
c/c provvisorio - anticipi n. 2628, (periodo febbraio 1996 - gennaio 1999);
c/c provvisorio – anticipi n. 2558 (periodo marzo 1998- gennaio 1999);
c/c di transito anticipi n. 417034 (periodo febbraio 1999 - settembre 2014); Pag. 10 a 23 c/c ordinario n. 69841 (periodo marzo 1996 – giugno 2001); non essendo stato prodotto il relativo contratto non è stato possibile verificare la presenza di rinvio all'uso piazza, né la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo, per cui alcuna rielaborazione dei tassi è stata apportata.
In merito ai seguenti rapporti:
c.c. export - anticipi n. 584630 (periodo dicembre 2012- marzo 2015);
c.c. anticipi su fatture n. 584714 (periodo dicembre 2012- marzo 2014);
c.c. import - finanziamento n. 539667 (periodo luglio 2009- marzo 2015); la c.t.u., essendo stato depositato il contratto, ha potuto appurare l'assenza di clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza, pertanto, la rielaborazione è stata eseguita mantenendo i tassi concordati tra le parti (cfr. pag. 10-12 c.t.u. del
17.6.2024).
Per quanto riguarda il c/c ordinario n. 68481, come detto, essendo stato depositato solo il contratto del 28.6.2004, correttamente, la c.t.u. ha suddiviso il conto in oggetto in due periodi: il primo con decorrenza I trimestre 1996 – II trimestre 2004 ed il secondo con decorrenza III trimestre 2004 - I trimestre 2015. Tuttavia, diversamente da quanto calcolato nell'elaborato del
19.2.2018, alcuna rielaborazione dei tassi potrà essere fatta per il periodo non coperto da prova del contratto scritto, mentre, per il secondo periodo, essendo stato rinvenuto il prospetto delle condizioni economiche sottoscritto dall'attrice, è stato possibile verificare l'assenza di clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza, pertanto, la rielaborazione è stata eseguita mantenendo i tassi indicati nel suddetto prospetto (cfr. c.t.u. del
19.2.2018).
3. Sull'applicazione di interessi anatocistici.
Parte attrice si duole del fatto che la banca avrebbe richiesto la corresponsione di interessi anatocistici, vietati secondo la disciplina codicistica, ex art. 1283 cod. civ., che espressamente statuisce: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
È pacifico in giurisprudenza che la citata disposizione codicistica ha carattere imperativo, quindi non derogabile dai privati, e natura eccezionale, quindi non applicabile oltre i casi e le condizioni Pag. 11 a 23 da essa previsti (Cass., 16.3.1999 n. 2374), con la conseguenza che le clausole dei contratti bancari che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi devono considerarsi nulle per contrasto con l'art. 1283 c.c. il quale, nel legittimare l'anatocismo soltanto dal momento della domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi o ancora in presenza di usi normativi, non consente di identificare questi ultimi con le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI. Sez. 3, Sentenza n. 3096 del 30/03/1999.
Il richiamato indirizzo è stato, poi, confermato e si è consolidato con le pronunce successive
(Cass., sezioni unite, 4.11.2004 n° 21095).
Qualche mese dopo il mutamento di indirizzo della Suprema Corte, che aveva avuto l'effetto di riportare la disciplina dell'anatocismo bancario nell'alveo del diritto comune, e segnatamente dell'art. 1283 c.c. (escludendosi una disciplina speciale derivante da un uso normativo o dalle disposizioni dettate in tema di conto corrente ordinario), con conseguente affermazione della sua illegittimità, il legislatore è intervenuto per dettare una normativa speciale sull'anatocismo bancario. Il D.Lgs. n. 342/1999 ha codificato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, rimandando la disciplina di dettaglio ad una delibera del C.I.C.R. e facendo salve, fino all'entrata in vigore della stessa delibera, la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Il legislatore ha così inteso sanare tutti gli eventuali vizi delle pattuizioni relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute non soltanto in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto, nonché in contratti conclusi a partire da quel momento e fino a quando non risultasse operativa la delibera del Cicr cui era demandato il compito di disciplinare la materia nel dettaglio.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato, per violazione dell'art. 76 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, 3° comma, D.Lgs. n. 342/1999, nella parte in cui aveva fatto salva, fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che in ossequio ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, le clausole in parola restano disciplinate dalla normativa anteriormente vigente (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425).
La successiva giurisprudenza di legittimità, nel confermare quanto sostenuto nel 1999, ha inoltre, escluso che il requisito soggettivo necessario per la configurabilità dell'uso normativo sia venuto meno per effetto del predetto orientamento giurisprudenziale, giacché la funzione della
Pag. 12 a 23 giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, giammai creativa della stessa, e quindi la ricognizione correttiva spiega efficacia retroattiva (Cass., Sez. un.,
4 novembre 2004, n. 21095).
Quindi, esclusa l'efficacia retroattiva della nuova disciplina, con l'art. 25 del D.L.vo 4.8.1999 n.
342 è stato introdotto un secondo comma all'art. 120 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.L.vo 385/93) che riconosce la validità delle clausole che prevedono la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CP_ bancaria, rimettendo al per l'adozione del provvedimento di regolamentazione delle modalità e dei criteri dell'anatocismo. La norma pone all'organo amministrativo il solo criterio vincolante che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Per il resto, spetta alla delibera del Cicr stabilire le condizioni di validità delle clausole dei contratti bancari che prevedono l'anatocismo.
La delibera del Cicr è intervenuta in data 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22.2.2000) ed ha stabilito le condizioni per la validità dell'anatocismo nei contratti bancari, distinguendo tra il contratto di conto corrente (art. 2) e i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale (art. 3).
Come già stabilito dal legislatore, il Cicr ha prescritto quale condizione di validità della clausola anatocistica la identica periodicità della capitalizzazione degli interessi sia per quelli passivi sia per quelli attivi, ed ha aggiunto la necessità della espressa approvazione della stessa.
Infine, l'art. 1 comma 629 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in vigore in data 1.1.2014, ha sostituito l'art. 120 comma 2 del T.U.B., demandando al Cicr il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” .
La norma, dunque, ha inteso introdurre il divieto della capitalizzazione degli interessi nell'ambito delle operazioni bancarie e ha avuto attuazione mediante specifica delibera del Cicr del 3 agosto
2016, facendo sempre salvo il caso di specifica autorizzazione concessa dal cliente e salvo il caso di revoca della concessa autorizzazione.
Pag. 13 a 23 In particolare, è ancora discusso in giurisprudenza - non avendo la norma una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria - se la novellata formulazione dell'art. 120, comma 2, lett. b), TU sia immediatamente vigente (dall'entrata in vigore della Legge di stabilità, ossia dal 01/01/2014) oppure se sia diventata operativa solo a seguito della delibera CICR del 3.8.2016.
Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento, ad oggi maggioritario nella giurisprudenza, che prevede l'immediata applicabilità della norma.
Segnatamente, ad avviso di detto orientamento, la modifica in esame ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori”; “solo sulla sorte capitale”) e sistematica (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi” e non “degli interessi sugli interessi” come prevedeva il precedente art. 120 TU), inoltre, l'uso errato del termine “capitalizzati” invece di “contabilizzati” appare palese leggendo il resto del periodo in cui il termine è inserito. L'interpretazione rimane letterale e logica (e non
“antiletterale”) in quanto “nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore” (art. 12 preleggi).
Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l'anatocismo bancario.
In particolare, la norma in esame – ripristinando, anche per il diritto bancario, il divieto già previsto in generale nei rapporti di diritto civile (art. 1283 c.c.) - è d'immediata applicazione (anzi riespande il divieto preesistente, parte della tradizione storico-giuridico-costituzionale italiana), senza necessità di attendere l'intervento del , considerato che la norma ha demandato al CP_5
il compito d'individuare le modalità e i criteri per la contabilizzazione degli interessi che CP_5 maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d'interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b) della norma (cfr. Cass., sent. n. 9127 del 06/05/2015, Trib. Milano, sentenza n. 11394/2018 del 13.11.2018, Trib. Milano, ord.
Pag. 14 a 23 3558/2015 del 29.7.2015, Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015). CP_6
Si rileva, infine, che tale conclusione è stata recentemente avallata dalla Corte di legittimità, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. civ. 21344/2024).
Guardando al caso di specie, prima di procedere all'analisi degli accertamenti compiuti dalla c.t.u. sul punto, è opportuno precisare che potendo effettuarsi la verifica in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche solo tramite l'analisi degli estratti conto, è stato ordinato al consulente di eliminare la capitalizzazione degli interessi, fatta esclusione per il periodo 1.7.2000
-31.12.2014 in cui era legittima in presenza della clausola di reciprocità, anche in mancanza del relativo contratto.
Fatte tali premesse, guardando ai singoli rapporti, si rileva quanto segue:
c/c provvisorio - anticipi n. 2628, (periodo febbraio 1996 - gennaio 1999);
c/c provvisorio – anticipi n. 2558 (periodo marzo 1998- gennaio 1999); la c.t.u. ha provveduto ad escludere ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori trattandosi di conti chiusi in epoca antecedente al 1° luglio 2000 ed ha ricalcolato le competenze da riportare sul c/c 68481 (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Circa il c/c di transito anticipi n. 417034 (periodo febbraio 1999 - settembre 2014), non essendo stato rinvenuto il relativo contratto, essendosi il rapporto sviluppato nel periodo 1999/2014, la c.t.u. ha operato una triplice suddivisione:
- periodo 1.1.1999 - 30.6.2000 sono state applicate le condizioni della banca con esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi che sono stati aggiunti algebricamente al saldo del conto principale 68481 alla data di citazione;
- periodo 1.7.2000 – 31.12.2013, sono state applicate le condizioni della banca ed effettuata la capitalizzazione trimestrale delle competenze sul conto principale;
Pag. 15 a 23 - periodo 1.1.2014 – 30.9.2014 è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale e applicate condizioni della banca (cfr. pag. 8 e 9 c.t.u.).
Per quanto riguarda il conto corrente ordinario n. 69841 (periodo marzo 1996- giugno 2001). Su tale conto, non essendo stato rinvenuto il relativo contratto, e riguardando il periodo 1996/2001
è stata operata una duplice suddivisione:
- periodo 01/01/1996-30/06/2000 sono state applicate le condizioni banca con esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi;
a causa della mancanza degli estratti conto del I trimestre 1998 e del IV trim 1999 si è reso necessario effettuare ulteriori due suddivisioni, la prima con decorrenza 01/01/1996-31/12/1997 e la seconda
01/01/1998-30/09/1999, per effettuare il raccordo dei saldi secondo i criteri stabiliti nel quesito del Giudice;
- periodo 01/07/200-30/06/2001, sono state applicate le condizioni banca ed è stata effettuata la capitalizzazione trimestrale delle competenze;
a causa della mancanza dell'estratto conto del I trimestre 2001 si è reso necessario effettuare un'ulteriore suddivisione, con decorrenza 01/01/2000-31/12/2000, per effettuare il raccordo dei saldi secondo i criteri stabiliti nel quesito del Giudice.
Sul saldo così ricalcolato alla data di estinzione del rapporto sono state sommate algebricamente le competenze maturate ed escluse dalla capitalizzazione, ottenendo un saldo a favore del correntista che è stato girocontato sul conto principale n. 68481 (cfr. pag 9 e 10 c.t.u.).
In merito ai seguenti rapporti:
c.c. export - anticipi n. 584630 (periodo dicembre 2012- marzo 2015);
c.c. anticipi su fatture n. 584714 (periodo dicembre 2012- marzo 2014);
c.c. import - finanziamento n. 539667 (periodo luglio 2009- marzo 2015); la c.t.u. ha rilevato la conformità dei contratti alla delibera CICR del 09.02.2000 e che la banca ha applicato nel rapporto di c/c la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori come da delibera CICR citata. Correttamente, poi, la consulente ha proceduto alla rielaborazione contabile con capitalizzazione trimestrale (ovvero senza alcun ristorno degli anatocismi trimestrali applicati in concreto dalla banca), fino al 31.12.2013. A partire dal 1° trimestre 2014 (data di entrata in vigore del nuovo art. 120 TU come modificato dalla L. 147 del
27.12.2013), coerentemente con quanto richiesto nel quesito e con l'orientamento
Pag. 16 a 23 giurisprudenziale ivi richiamato, ha provveduto all'espunzione degli interessi al fine della loro rideterminazione con il criterio della capitalizzazione finale, cioè con esclusione di qualsivoglia effetto anatocistico (cfr. pag. 10 – 12 c.t.u. del 17.6.2024 e pag. 14-16 c.t.u. del 19.2.2018).
Per quanto riguarda il c/c ordinario n. 68481 la c.t.u. ha suddiviso il conto in oggetto in quattro periodi:
- 01/01/1996 - 30/06/2000: in detto periodo non essendo presente agli atti il relativo contratto il ricalcolo è stato eseguito alle condizioni banca con esclusione della capitalizzazione degli interessi;
a causa della mancanza degli estratti conto del I trimestre
1998 e del IV trim 1999 si è reso necessario effettuare ulteriori due suddivisioni, la prima con decorrenza 01/01/1996-31/12/1997 e la seconda 01/04/1998 - 30/09/1999;
- 01/07/2000 - 28/04/2004: in detto periodo non essendo presente agli atti il relativo contratto il ricalcolo è stato eseguito alle condizioni banca con applicazione della capitalizzazione trimestrale, a causa della carenza degli estratti conto del IV trimestre
2000, del III trimestre 2001 e del periodo 01/10/2001-07/11/2001, si è reso necessario effettuare tre ulteriori suddivisioni, la prima con decorrenza 01/07/2000-30/09/2000, la seconda 01/01/2001-30/06/2001 e la terza 07/11/2001-28/04/2004;
- 28/04/2004-31/12/2013: in detto periodo essendo presente agli atti il contratto sottoscritto tra le parti è stato possibile verificare il mancato rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dalla delibera CICR 9.2.2000 in tema di capitalizzazione periodica degli interessi. Nel periodo in esame sono state capitalizzate le competenze dei conti collegati per i quali nei rispettivi contratti è stato possibile verificare l'esistenza della clausola di reciprocità nonché quelle dei conti collegati per i quali agli atti non è presente il contratto.
- 01/01/2014-18/12/2014: in detto periodo è stata esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi (cfr. pag. 13 c.t.u.)
Le conclusioni a cui è addivenuta la c.t.u. sul punto si condividono pienamente avendo ella applicato pedissequamente il quesito di cui all'ordinanza del 23.10.2023 e i principi giurisprudenziali sopra richiamati;
conseguentemente, prive di pregio appaiono le osservazioni delle parti, alle quali la consulente ha compiutamente risposto e a cui si rimanda integralmente.
Pag. 17 a 23 4. Sull'applicazione delle c.m.s., giorni valuta e altre spese.
Parte attrice ha censurato l'addebito della commissione di massimo scoperto e delle altre spese indeterminate e/o non pattuite.
Con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, va premesso, in diritto, che prima del decreto-legge del 29.11.2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, la commissione di massimo scoperto non aveva una definizione legislativa né tale istituto contrattuale era ben delineato nei contratti e nelle norme uniformi bancarie che la prevedevano.
Come è stato efficacemente sintetizzato dalla corte di legittimità (v. in motivazione Cass. civ. Sez. I
Sent., 22/06/2016, n. 12965) tale commissione può, in concreto, assumere caratteristiche sensibilmente diverse e non necessariamente alternative l'una all'altra. Essa, infatti, può avere di volta in volta, a secondo del criterio con cui essa viene applicata, una natura assimilabile a quella degli interessi passivi oppure consistere in un corrispettivo autonomo. Alla luce dell'origine storica dell'istituto, si può con sicurezza affermare che le commissioni di massimo scoperto costituiscono, in moltissimi casi, il corrispettivo per la mera e semplice messa a disposizione al cliente della provvista da parte dell'istituto di credito nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, indipendentemente dal concreto utilizzo delle somme.
Nella giurisprudenza di merito è stato affermato sia (a) che la citata commissione fosse la remunerazione dovuta dalla banca per aver immobilizzato e tenuto a disposizione del cliente una determinata somma (Trib. Mantova, 20 gennaio 2009, Trib. Novara, 13 luglio 2010); (b) sia che la commissione fosse come il corrispettivo per il rischio crescente assunto dalla banca in proporzione all'utilizzo dei fondi concessi in fido (Trib. Monza, 12 aprile 2011 e App. Lecce, 27 giungo 2000, n. 374); (c) sia che assurgesse a onere accessorio da assimilare agli interessi passivi (Trib. Benevento, 28 febbraio 2008; Trib. Tortona, 19 maggio 2008; Trib. Brescia, 18 gennaio 2010).
La Cassazione ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto è “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (Cass., 18 gennaio 2006, n. 870); ma anche che “la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati” (Cass., 26 febbraio 2014, n. 4518).
Pag. 18 a 23 L'art.
2-bis d.l. n. 185/2008 ha reso legittima la commissione di massimo scoperto, destituendo di fondamento la tesi che poggiava sulla non meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, condizione di validità dei negozi atipici, essendo state previste due diverse commissioni (la prima, denominata “commissione di massimo scoperto”; la seconda, definita
“corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, non alternativa ma eventualmente cumulativa con la prima).
Ben può, dunque, l'autonomia privata delle parti disporre la previsione di una duplice corresponsione - interessi e c.m.s. - senza che da ciò consegua ex se la mancanza di causa della corrispondente clausola disciplinante una di queste.
Dovrà essere, invece, dichiarata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.
Nel caso di specie, in ragione dei principi sopra richiamati è stato, dunque, ordinato alla c.t.u. di escludere la c.m.s., ulteriori costi e spese che non siano stati validamente pattuiti e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 di escludere la c.m.s. nel caso in cui dal contratto in atti risulti la mancanza di pattuizione o di criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, mentre, per il periodo successivo alla data del
1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo
117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
Tuttavia, come chiarito nel punto 1 della presente sentenza, la mancanza dei contratti in merito ai rapporti di c/c n. 2628, c/c 2558, c/c 69841, c/c 417034, non può riverberare i suoi effetti in senso favorevole al correntista, che aveva l'onere di produrli;
pertanto, la c.t.u. ha provveduto al mantenimento delle commissioni in questione solo nei periodi sprovvisti di contratto, come da
Pag. 19 a 23 quesito, mentre nei rapporti coperti da contratto, non essendo indicato l'ammontare dell'affidamento, la stessa è stata esclusa dal ricalcolo.
Per quanto riguarda la commissione di disponibilità fondi, la c.t.u., in merito ai rapporti c/c anticipi export n. 584630, c/c anticipi fatture 584714 e c/c finanziamento import n. 539667, ha escluso la stessa dal ricalcolo non essendo indicato nel contratto l'ammontare dell'affidamento.
Tuttavia, ritiene il giudicante fondate sul punto le osservazioni della c.t.p. di parte convenuta, la quale ha evidenziato che i contratti in esame riportano esplicitamente i criteri di determinazione della commissione disponibilità fondi: la stessa è applicata sull'apertura di credito e viene considerata con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata dei giorni dell'affidamento di fatto concesso e risultante dagli estratti conto. Pertanto, la clausola appare legittimamente apposta in quanto sufficientemente determinata, con la conseguenza che in sede di ricalcolo del saldo si dovrà tener conto del conteggio alternativo adoperato dalla c.t.u.
(cfr. all. 5 ter e pag. 18 ctu del 17.6.2024 e all. 42, 69, 78 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. convenuta).
Quanto, infine, alla lamentata illegittimità degli addebiti per cd. giorni di valuta correttamente la nominata c.t.u. non ha operato alcuna espunzione in quanto, conformemente a quanto disposto nei quesiti, “non risultano agli atti operazioni per le quali siano state specificamente contestate”
(pag.7). La doglianza avanzata sul punto da parte attrice si rivela, infatti, del tutto generica e priva di specifico riferimento alle operazioni nella specie applicate.
5. Sull'applicazione di interessi usurari.
L'attrice ha, altresì, censurato l'usurarietà dei tassi, con conseguente nullità assoluta delle clausole determinative degli interessi e applicazione dell'art. 1815 II comma c.c.
Al riguardo occorre fare integrale richiamo alla c.t.u. del 19.2.2018, le cui conclusioni sul punto sono dal Giudice condivise e fatte proprie atteso che il consulente ha compiuto un'indagine puntuale e scevra da censure, per correttezza di metodo d'indagine, nel pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, per grado di approfondimento, per la bontà dei criteri tecnici utilizzati, per il dettaglio delle risposte fornite ai quesiti e alle osservazioni delle parti.
Nel caso in esame, si osserva che per i seguenti contratti:
c/c provvisorio - anticipi n. 2628, (periodo febbraio 1996 - gennaio 1999);
c/c provvisorio – anticipi n. 2558 (periodo marzo 1998- gennaio 1999);
Pag. 20 a 23 c/c ordinario n. 69841 (periodo marzo 1996 – giugno 2001); la c.t.u., essendo del tutto carente la documentazione necessaria, non ha potuto rilevare il TEG per la verifica del tasso soglia secondo la formula della CA d'TA (cfr. pag. 7, 8 e 12 c.t.u.).
Per quanto riguarda il c/c di transito anticipi n. 417034 (periodo febbraio 1999 - settembre
2014), per gli stessi motivi, fino al II trim 2009 non è stato possibile rilevare il TEG per la verifica del superamento del tasso soglia secondo la formula della CA d'TA non evincendosi l'importo dell'accordato; nei periodi successivi la rilevazione non ha evidenziato il superamento delle soglia di usura (cfr. pag. 9 c.t.u.).
Per quanto riguarda i seguenti rapporti:
c.c. export - anticipi n. 584630 (periodo dicembre 2012- marzo 2015);
c.c. anticipi su fatture n. 584714 (periodo dicembre 2012- marzo 2014);
c.c. import - finanziamento n. 539667 (periodo luglio 2009- marzo 2015);
c.c. ordinario n. 68481; la verifica dell'usura nel corso del rapporto, eseguita rilevando il TEG secondo la formula della
CA d'TA tempo per tempo vigente, non ha evidenziato il superamento delle soglie di usura
(cfr. pag. 14 -18 c.t.u.).
Le doglianze sul punto avanzate da parte attrice sono, dunque, infondate.
6. Sulla rideterminazione del saldo.
Orbene, all'esito della rielaborazione dei dati desumibili dagli estratti conto in base ai principi e criteri sopra richiamati, applicando il criterio di ricalcolo che tiene conto della commissione disponibilità fondi, la c.t.u. ha concluso che il saldo dare/avere tra le parti alla data della citazione
è pari a € 123.949,05 a debito del correntista, secondo lo schema esplicativo di cui a pag.19 della consulenza, cui si rimanda integralmente.
Le conclusioni a cui è addivenuta la c.t.u. sono integralmente condivise dall'odierno giudicante essendo state svolte con perizia e nel rispetto dei quesiti posti dal giudice in virtù della normativa e giurisprudenza prevalente in materia ed essendo prive di pregio le contrastanti osservazioni avanzate dalle parti, alle quali la consulente ha compiutamente e condivisibilmente risposto.
In particolare, non può trovare accoglimento la censura di parte attrice in merito alla necessità di procedere alla rideterminazione dei saldi tenendo conto di tutta la documentazione contabile
Pag. 21 a 23 prodotta in atti, avendo la c.t.u. chiarito che le scritture contabili sono inutilizzabili a tal fine, in quanto dalle stesse non si evince a quali conti correnti le stesse si riferiscono, pertanto non permettono la puntuale ricostruzione degli stessi.
È altresì infondata l'osservazione di parte attrice in virtù della quale per i periodi mancanti di documentazione utile alla ricostruzione dei saldi debba essere effettuata la sommatoria algebrica delle differenze di ciascun periodo, avendo la consulente ben spiegato che tale metodologia comporterebbe la duplicazione dei benefici tante volte quanti sono i periodi mancanti o, per taluni conti, che la fattispecie non ricorrerebbe atteso che i saldi a fine periodo sono sempre pari a 0.
Sul punto il perito si è attenuto ai quesiti formulati dallo scrivente magistrato con ordinanza del
11.10.2023, adeguandosi ai principi espressi da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del
27/12/2022 (“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”), pertanto, anche avvalendosi delle scritture contabili prodotte in giudizio dagli attori, il giudice ha disposto che il perito accertasse l'andamento del rapporto partendo dal primo saldo a debito del cliente e, nel caso in cui la documentazione fosse incompleta nei periodi intermedi, effettuasse i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.
Sulla scorta delle riferite considerazioni, deve conclusivamente riconoscersi un saldo dare/avere rideterminato sulla scorta dei risultati del richiamato accertamento peritale disposto in corso di causa (dai quali questo giudicante non ha motivo di discostarsi), pari ad € 123.949,05 a debito dell'attrice, alla data della citazione, oltre agli ulteriori interessi al tasso contrattuale di mora maturandi fino al saldo. Pag. 22 a 23 Conseguentemente, deve conclusivamente condannarsi la banca a rettificare il saldo in estratto conto.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, fermo restando quanto già disposto con sentenza non definitiva n. 314/2023 dell'11.10.2023, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Sulle spese di lite
In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, della novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda di cui in epigrafe;
- dichiara la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione delle competenze trimestrali, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna la convenuta alla rettifica del saldo di conto corrente che, alla data della CP_1 citazione, viene rideterminato in € 123.949,05 a debito della correntista;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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