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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 30/01/2025, alle ore 10.10, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Michele Surace, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito. E' presente personalmente in dott. . Controparte_1
L'Avv. Mariangela Borgese, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , la CP_2
quale si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, in persona del GOP, dott.sa
Giuliana Profazio, nell'udienza di discussione del 30.1.2025, nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 3152/2024 del ruolo generale affari contenziosi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Michele Surace, giusta procura in atti ricorrente
E
Pagina 1 di 6 , in persona legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura notarile in atti dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13.35, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 il ricorrente premettendo di essere commercialista abilitato, iscritto ininterrottamente alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) dal 31.12.1986, deduceva che con missiva del 07.08.2024, l' gli richiedeva il pagamento di contributi dovuti alla CP_2
Gestione Separata per l'anno di competenza 2018 ammontanti ad € 7.738,32, oltre CP_2 sanzioni per € 5.231,63 per complessivi € 12.969,95; ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n° 335/1995.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto era iscritto regolarmente ed ininterrottamente alla propria Cassa di Previdenza (CNPADC) fin dal 1986 ed oggi in quiescenza e rimaneva quindi obbligato al versamento dei contributi obbligatori previdenziali solo ed esclusivamente nei confronti della propria Cassa di Previdenza e non certo ad altre gestioni.
Quindi svolgendo un'attività il cui esercizio era subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, non era tenuto all'iscrizione nella gestione separata.
Eccepiva, infine, la prescrizione del credito vantato dall' , deducendo che la CP_2
prescrizione quinquennale del versamento dei contributi previdenziali alla Gestione
Separata decorreva dal momento in cui questi avrebbero dovuti essere corrisposti ovvero dal giorno coincidente col versamento a saldo dell'ultimo giorno utile del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pagamento risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 ovvero dalla data del 31.07.2019.
La richiesta di pagamento era stata notificata il 7.8.2024 e quindi quando il credito era ormai prescritto.
Pagina 2 di 6 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , impugnando e contestando CP_2
il dedotto avversario.
Sosteneva che parte ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni per l'anno 2018, ragion per cui nasceva l'obbligo alla gestione separata, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 2, co. 26, Legge
335/1995.
Riteneva, inoltre, che il credito non fosse prescritto, in quanto trattandosi di iscrizione di ufficio alla gestione separata per la produzione di redditi per esercizio abituale di arti e professioni di soggetto non iscritto ad altre casse o gestioni, l'obbligo contributivo non poteva che decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella fattispecie in esame il modello unico 730/2019 era stato presentato il 28.10.2019, CP_ l'opponente era stato iscritto d'ufficio alla gestione separata con provvedimento d'iscrizione del 2.7.2024, notificato il 7.08.2024 e dunque alla data di spedizione dell'avviso il credito non è prescritto.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Ai fini della soluzione della controversia risulta opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La gestione separata presso l' è stata costituita con la legge 335/95, all'art. 2, co. CP_2
26.
La norma ha così statuito: “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_2
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [..]”.
Pagina 3 di 6 Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è inteso chiarire che
“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_2
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [..]”.
Se questo è quanto previsto dalla norma sopra riportata, si può ritenere che il ricorrente nell'anno 2018 non era affatto tenuto all'iscrizione nella gestione separata dell' . CP_2
Ed invero, il ricorrente svolge fin da 1986 attività di commercialista e per lo svolgimento di tale attività è obbligatorio l'iscrizione alla relativa Cassa di previdenza, la CNPADC.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è regolarmente iscritto alla Cassa dei Commercialisti dal 1986 e nel 2018, così come tutti gli altri anni, ha versato i contributi previsti.
Del resto, l' nelle sue difese non contesta il versamento dei contributi del CP_2
ricorrente alla Cassa di appartenenza, ma fonda l'obbligo di iscrizione alla gestione separata solo per il fatto che nell'anno 2018 ha svolto attività di lavoro autonomo.
Sostiene, infatti, che il ricorrente ha dichiarato redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni per l'anno 2018 e che era pacifico che il reddito maturato dal ricorrente nel periodo per cui è causa sia derivato dallo svolgimento di attività professionale autonoma che, in quanto tale, rientrava nella definizione di cui all'art. 53, co. 1 D.P.R. 917/1986.
Secondo l'Art. 53, co. 1, D.P.R. 917/1986, sono “redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5”.
Pagina 4 di 6 E in effetti l'attività di commercialista rientra a pieno titolo tra questo tipo di attività, il suo reddito deriva, infatti, dall'esercizio di arti e professioni, ma ciò non significa che sia tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell , essendo scritto regolarmente CP_2
alla cassa di appartenenza e versando ad essa i contributi.
L'iscrizione alla gestione separata, come sancito anche dalle sentenze della Corte
Costituzionale richiamate da parte resistente, è obbligatoria 1. per quei professionisti che, nonostante l'iscrizione ad un albo, non sono tenuti al versamento dei contributi alla relativa cassa previdenziale (sent. n. 104 del 22.4.2022) e non è certamente il caso del ricorrente che come è provato ha versato sempre i contributi alla sua cassa;
2. per i lavoratori autonomi senza albo o per quelli iscritti ad albi, ma non alla relativa cassa previdenziale (sent. n. 238 del 28.11.2022) e ne tanto meno questo è il caso del ricorrente, che risulta regolarmente iscritto alla CNPADC.
Per quanto sopra non sussistono i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione separata per l'anno 2018. CP_2
In ogni caso, il credito sarebbe comunque prescritto.
Ed invero, in applicazione di quanto statuito dall'art. 3, comma 9 della Legge 335/95, il termine di prescrizione da applicare alla contribuzione previdenziale è quello quinquennale.
Sulla decorrenza del termine prescrizionale quinquennale è intervenuta la sentenza n.
27950 del 31 ottobre 2018 secondo cui “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”.
Ancor più di recente si è statuito che “la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del
Pagina 5 di 6 soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria” (Cass. sent. 19 aprile 2021, n.
10273).
Alla luce di quanto sopra statuito, tenuto conto che il termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2018 per tutti gli iscritti alla gestione separata dell' è fissato per l'acconto e per il saldo, il giorno 31.7.2019, come previsto dalle CP_2
disposizioni normative in materia di imposta sul reddito e considerando che la lettera raccomandata dell' è pervenuta al ricorrente solo in data 7.8.2024, si deve ritenere CP_2
che la pretesa contributiva a tale data era già prescritta.
Per quanto sopra il ricorso dovrà essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente nulla deve ad con riferimento alla richiesta di pagamento di contributi dovuti alla Gestione CP_2
Separata per l'anno di competenza 2018 per complessivi € 12.969,95. CP_2
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_2 che liquida in € 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Così deciso in Palmi il 30.1.2025
Il GOP
Dott. Giuliana Profazio
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