Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, proposto dalla signora AN AI GG, rappresentata e difesa dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato
- formatosi sulla sentenza n. 234/2024 ( rectius sentenza n. 33/2024) del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.01.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa EL OI e uditi per la ricorrente l’avv. Fortunato Niro e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 26 febbraio 2025 e depositato il successivo 3 marzo 2025, la signora AN AI GG ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine - Sezione lavoro – n. 33/2024 in data 30 gennaio 2024 [n.d.r. erroneamente indicata nel (solo) oggetto del ricorso come sentenza n. 234/2024 in data 4 luglio 2024 e nella (sola) descrizione dell’all. 002-1 su SIGA come sentenza n. 143/2024], passata in giudicato, nella parte in cui è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, entro i limiti della prescrizione quinquennale, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso con memoria di stile.
3. Celebrata l’udienza camerale del 19 novembre 2023 – nel corso della quale il difensore della ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate e l’Avvocato distrettuale dello Stato ha insistito, per lo meno, per la compensazione delle spese di lite - la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
4. Il ricorso è fondato, analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, da cui vengono mutuate le motivazioni, come già nei conformi ulteriori precedenti nn. da 412 a 420, da 401 a 409, 269, 268 e 240 del 2024 e nn. da 336 a 349, da 323 a 326, da 315 a 321, 300, 289, da 33 a 39, da 29 a 31, da 22 a 26, 15, 14 e 12 del 2025.
La sentenza è stata, infatti, pronunciata ben oltre un anno fa; mentre la notifica del titolo all’Amministrazione è del 9 febbraio 2024: si tratta di un lasso temporale più che sufficiente per dare spontanea esecuzione al titolo giudiziale, così che l’inerzia del Ministero non appare giustificabile.
5. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 28 febbraio 2025, prodotta in giudizio dalla ricorrente (all. 004-3 - fascicolo doc. ricorrente).
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale (all. da 005-4 a 009-4d - fascicolo doc. citato) e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
6. Il ricorso è – come detto - fondato, non essendo stato integralmente eseguito in parte qua il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto in relazione alla parte di sentenza rimasta ineseguita che qui occupa, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
7. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare gli atti necessari al suo compiuto assolvimento, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
8. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Nulla sarà, invece, tenuta a rimborsare a titolo di contributo unificato, atteso che la ricorrente ha dichiarato di esserne esente.
Le spese di lite devono distrarsi a favore del difensore della medesima, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore, avvocato Fortunato Niro, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL OI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO