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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 2365/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to CASE MARCO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente non presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali e, pertanto, non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.222/84 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, nella precedente fase di ATP, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato, le relative spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto.
Rilevato, altresì, che nella presente fase di opposizione sussistono le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non in possesso Parte_1 del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di ATP in favore dell' che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali CP_1 come per legge;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto;
dichiara interamente compensate le spese di lite della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di CTU della presente fase di opposizione, CP_1 liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 2365/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to CASE MARCO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente non presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali e, pertanto, non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.222/84 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, nella precedente fase di ATP, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato, le relative spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto.
Rilevato, altresì, che nella presente fase di opposizione sussistono le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non in possesso Parte_1 del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di ATP in favore dell' che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali CP_1 come per legge;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto;
dichiara interamente compensate le spese di lite della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di CTU della presente fase di opposizione, CP_1 liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)