Decreto cautelare 6 agosto 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00826/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2021, proposto da
DTM Elettricità s.a.s. di Dalla Torre Matteo, in persona del legale rappresentante pro tempore , e ET IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza n. 70 del 31 luglio 2021, emessa dal Comune di Jesolo - Settore Sicurezza e Gestione del Territorio, Polizia locale e messi, recante “ordinanza pista ciclabile viale principale Lido”;
- di ogni altro atto comunque connesso, anche se non conosciuto, con particolare riferimento alla decisione della Giunta Comunale adottata nella seduta del 27 luglio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, pur ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, non paiono sussistere apprezzabili prospettive di accoglimento del ricorso;
Ritenuto che la limitazione della circolazione imposta ai velocipedi dotati di tre o più ruote risulta congruamente motivata in relazione alla accertata e non controversa insufficiente larghezza di numerosi tratti della pista ciclabile interdetta al transito, tale da non consentire a tale tipologia di veicoli, consideratane la maggiore larghezza rispetto ai velocipedi a due ruote, un agevole e sicuro incrocio, con potenziale rischio per la circolazione nella restante carreggiata nonché per i molti pedoni, presenti nei periodi e negli orari di attivazione della zona a traffico limitato, istituita, nel corso della stagione turistica, lungo l’intero percorso viario interessato dall’ordinanza impugnata;
Ritenuto che nemmeno si ravvisano elementi di discriminazione o di illogicità nell’individuazione dei veicoli oggetto del divieto di circolazione in quanto:
a) l’Amministrazione ha interdetto la circolazione, coerentemente con le premesse dell’impugnata ordinanza, a tutti i velocipedi dotati di tre o più ruote, in considerazione del maggior ingombro che, rispetto ai cicli a due ruote (biciclette e monopattini), contraddistingue tali veicoli (strutturalmente connotati dalla presenza di uno o due assi);
b) con riferimento all’uso tipicamente ludico del c.d. “ risciò ”, velocipede a quatto ruote oggetto dell’attività di noleggio esercitata dai ricorrenti, l’ordinanza non pone alcuna distinzione incentrata sulla funzione dei veicoli la cui circolazione viene interdetta, tenendo conto, ai fini dell’individuazione dei mezzi esclusi dalla pista ciclabile, soltanto del loro particolare ingombro, e ciò indipendentemente dalla loro destinazione turistica o piuttosto del loro impiego nel trasporto di merci o persone;
Ritenuto, inoltre, che la latitudine del divieto imposto dall’ordinanza - la quale, diversamente da altri precedenti provvedimenti, ha esteso l’interdizione al transito ai veicoli a tre ruote, così da consentire il transito ai soli cicli a due ruote (biciclette e monopattini) in ragione del minor impegno delle corsie della pista ciclabile - appare compatibile con le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato (sentenza Sez. V, n. 2332 del 2021, richiamata dai ricorrenti), laddove, nel confermare l’annullamento, sancito da questo Tribunale (Sez. I, n. 804 del 2019), del pregresso divieto imposto ai soli “ risciò ” in quanto causa di sinistri, osservava che “ la scelta di limitare la circolazione dei soli velocipedi con quattro o più ruote proprio nella zona già a traffico limitato (per tale ritenuta dal Comune, a priori, più sensibile per quanto concerne le problematiche della circolazione stradale), lasciando per contro piena libertà di movimento a tutti gli altri appare, obiettivamente, non coerente con le premesse di tutela dell'incolumità pubblica, su cui riposa il provvedimento impugnato ”;
Ritenuto infatti che l’opzione di estendere il divieto a tutti i cicli dotati di almeno tre ruote risulta coerente con le analoghe “ premesse di tutela dell’incolumità pubblica ” esposte nell’ordinanza oggetto d’impugnazione, a ben vedere fondata non già sull’ipotetica frequenza (contestata dai ricorrenti) dei sinistri verificatisi lungo i tratti della pista ciclabile ora interdetti, ma essenzialmente sulla oggettiva insufficienza della pista stessa e sui conseguenti pericoli a carico degli utenti, profilando, sotto questo aspetto, la preponderante finalità preventiva della misura adottata, il cui contenuto non appare irragionevole, perché linearmente congiunto alle premesse istruttorie (l’insufficiente larghezza che non consente il transito sicuro dei mezzi vietati), proporzionato, perché il divieto copre un tratto limitato del ben più ampio sistema delle piste ciclabili, presenti (come dimostrato dall’Amministrazione) nelle aree prossime al litorale, e perché non discriminatorio, poiché l’interdizione non è limitata ai soli quadricicli oggetto del noleggio turistico;
Ritenuto, infine, quanto al periculum in mora , che, nel complessivo bilanciamento degli equilibri coinvolti dalla presente controversia, si dimostra senz’altro prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, avuto di mira dall’Amministrazione, rispetto al mero interesse economico prospettato dai ricorrenti, la cui ipotizzata lesione appare peraltro dubbia, allo stato, quanto meno nella sua effettiva consistenza, dovendosi considerare in proposito che l’attività di noleggio, dagli stessi esercitata, non appare comunque preclusa e che l’interdizione al transito lungo la pista ciclabile considerata non impedisce l’accesso ai restanti e meglio funzionali percorsi riservati, presenti nel territorio comunale;
Ritenuto pertanto di respingere la domanda cautelare e di compensare le spese della presente fase, sussistendone giusti motivi anche in ragione della complessità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO