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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2735/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 9/1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2735/2018, promossa da:
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Miranda Pazzini
- attrice/opposta
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Ivo Gronchi
- convenuta/opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. IC BI
- convenuto
Oggetto: opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare.
Conclusioni
Per l'attrice: come da verbale di udienza del 6/2/2025, “in via preliminare - revocare il provvedimento di conferma della sospensione dell'esecuzione emesso in data 28.4.2018; per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto;
nel merito - rigettare integralmente le domande, eccezioni e conclusioni formulate dal terzo opponente e dal debitore Controparte_1 costituito e, quindi, rigettare la presente opposizione all'esecuzione Controparte_2
1 esattoriale proposta ex art 619 c.p.c. dal terzo opponente perché integralmente infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, con conferma della piena validità ed efficacia del presente pignoramento esattoriale;
in via istruttoria - revocare, ai sensi dell'art 58, 3° comma DPR n. 602/73, le ordinanze del 2.9.2022 e del 23.4.2024 che , quanto alle prove orali, ha confermato l'ordinanza del 2.9.2022 con la quale sono stati illegittimamente ammessi
l'interrogatorio formale e la prova per testi richiesti da , perché illegittimi Controparte_1 ed inammissibili e, comunque, irrilevanti ed inidonei e, per l'effetto, dichiarare l' inammissibilità/ nullità/inefficacia delle relative prove per testi espletate alle udienze del 4.4.23 e del 16.10.23. Con riserva specifica di gravame sul punto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase sommaria cautelare che di merito, con distrazione in favore del difensore di Parte_1
che si è dichiarato antistatario”;
[...]
per la convenuta: come da comparsa di costituzione, “in via preliminare rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso dal G.E. Dott. Zucconi emesso in data
27.04.2018; nel merito dichiarare inefficace il pignoramento mobiliare promosso dalla
[...]
per avere colpito beni dell'esponente terzo comunque estranei a quelli Parte_1
aggredibili a carico del SI. ; in ogni caso con vittoria di spese e Controparte_2
onorari di lite, comprensive dei diritti ed onorari, oltre IVA e CNPAP nella misura legale sulla base imponibile, anche per la fase sommaria cautelare di cui al proc. n. 487/18 R.G.”; in via istruttoria, insiste nelle istanze non ammesse;
per la convenuta chiamata: come da comparsa di costituzione, “in via preliminare rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso dal G.E. Dott. Zucconi emesso in data 27.04.2018; nel merito dichiarare inefficace il pignoramento mobiliare promosso dalla nei confronti di , per avere Controparte_3 Controparte_2
colpito beni mobili di un soggetto terzo ossia la sig.ra , comunque estranei Controparte_1
a quelli aggredibili a carico dell'effettivo debitore;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite, comprensive dei diritti ed onorari, oltre IVA e CNPAP nella misura legale sulla base imponibile. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre e precisare nelle forme e nei modi di legge”; in via istruttoria, insiste nelle istanze non ammesse.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il Parte_2 presente giudizio di merito a seguito dell'opposizione all'esecuzione esattoriale mobiliare proposta dalla SI.ra ai sensi dell'art. 619 c.p.c., con contestuale istanza di Controparte_1
sospensione ex art. 624 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la revoca del provvedimento di 2 sospensione precedentemente concesso dal Giudice dell'Esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha dedotto:
- di aver intrapreso, in data 18/1/2018, la procedura esecutiva mobiliare n. 3/2018 nei confronti del proprio debitore SI. , mediante pignoramento effettuato presso Controparte_2
l'immobile da questi adibito a residenza, sito in Bientina, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 (doc.
3-bis, fascicolo di parte attrice), a seguito del mancato pagamento della somma complessiva di €
162.625,41, di cui alla cartella esattoriale n. 87 2016 0021915366000, divenuta definitiva per mancata opposizione (docc.
3-ter e 3-quater);
- a fronte della presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore esecutato dei beni mobili rinvenuti nella “casa del debitore” prevista dall'art. 513 c.p.c., l'opponente non aveva fornito adeguata prova contraria, non avendo prodotto la specifica documentazione nei limiti temporali espressamente previsti dagli artt. 58, co. 3 e 63 D.P.R. n. 602/1973, normativa speciale applicabile nel caso di specie.
1.2. Si è costituita in giudizio la SI.ra , chiedendo l'accoglimento Controparte_1 dell'opposizione formulata in sede esecutiva e deducendo quanto segue:
- l'immobile presso cui era stato eseguito il pignoramento era di sua esclusiva proprietà e adibito a residenza familiare (doc. 2, fascicolo di parte convenuta), costituendo i beni pignorati parte integrante dell'arredo dell'abitazione medesima, senza che l'esecutato vantasse alcun rapporto giuridico – di proprietà o di possesso – con detti beni;
- di aver ospitato temporaneamente il cugino presso la propria abitazione per ragioni di mera cortesia e per un periodo limitato, nelle more della vendita dell'immobile sito in Bientina, via Ungaretti n. 12, da lui abitato fino al giorno antecedente la stipula del contratto definitivo di compravendita nel dicembre 2017, e sino al successivo trasferimento a Roma avvenuto nel gennaio 2018, pur risultando, per ragioni meramente formali, il trasferimento della residenza anagrafica del SI. Controparte_1 presso l'immobile dell'opponente;
- pertanto, il luogo in cui erano stati rinvenuti i beni oggetto di pignoramento non poteva essere qualificato come “casa del debitore” ai sensi dell'art. 513 c.p.c., e i beni pignorati non erano riconducibili al debitore, ma di esclusiva proprietà dell'opponente, circostanza prontamente dichiarata dalla medesima anche al momento dell'esecuzione del pignoramento (doc. 1).
1.3. Con ordinanza del 6/4/2020, il Giudice Istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato.
1.4. Si è costituito in giudizio il SI. , aderendo integralmente alle difese Controparte_2
spiegate della terza opponente.
3 1.5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali;
all'udienza del 6/2/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla SI.ra è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Controparte_1
2.1. È orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai sensi degli artt. 513 e 621 c.p.c., la locuzione “casa” del debitore contenuta nella predetta disposizione deve essere intesa nel senso di casa nella quale il debitore effettivamente abita, dovendosi prescindere dall'accertamento se su di essa il debitore stesso abbia, o non, un diritto reale o la titolarità di un diritto di godimento (Cass. civ. n. 1867/1955; Cass. civ. n. 1713/1960). Invero, il concetto di “casa di abitazione” del debitore implica un rapporto di fatto duraturo per provvedere alle esigenze di abitazione (Cass. civ. n. 3336/1973), sempre che il rapporto non sia di temporanea ospitalità in casa altrui (Cass. civ. n. 3626/1982; Cass. civ. n. 8591/2001).
Tale principio è stato ribadito anche in tema di esecuzione forzata per la riscossione delle imposte sui redditi, dove la Suprema Corte ha chiarito come l'espressione “casa del debitore” contenuta nell'art. 52 D.P.R. n. 602/1973 vada intesa nel senso della sussistenza di un semplice rapporto di fatto che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità (Cass. civ. n. 9813/1990).
Ne consegue che la presunzione posta dall'art. 513 c.p.c., per cui sono di titolarità del debitore i beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti (Cass. civ. n. 23625/2012), trova applicazione solo laddove si tratti effettivamente dell'abitazione del debitore, dovendosi, invece, escludere i luoghi dove quest'ultimo abbia stabilito un legame soltanto temporaneo.
Grava, quindi, sul terzo opponente l'onere di dimostrare che il luogo del pignoramento non sia riconducibile al debitore, non operando, tuttavia, i limiti alla prova testimoniale imposti dall'art. 621
c.p.c. e – con riferimento alla specifica materia esattoriale – dall'art. 58, co. 3 D.P.R. n. 602/1973, atteso che il risultato probatorio a cui tende tale mezzo istruttorio non è rappresentato dalla titolarità del bene pignorato nella casa del debitore, bensì dal rapporto tra quest'ultimo e l'asserita abitazione.
2.2. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la SI.ra
[...]
abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa la natura Controparte_1
meramente temporanea della permanenza del SI. presso la propria Controparte_2 abitazione, nonché in ordine alla qualificazione del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e la terza opponente quale semplice ospitalità, motivata dalla necessità del debitore di reperire una sistemazione provvisoria nelle more della vendita dell'immobile precedentemente occupato, sito in Bientina, via
Ungaretti n. 12. 4 Invero, risulta per tabulas che il SI. abbia ceduto il proprio diritto di usufrutto al Controparte_1
figlio con atto ai rogiti del Notaio in data 10/10/2017 (doc. 4, Parte_3 Per_1 fascicolo di parte convenuta) e che quest'ultimo abbia successivamente provveduto all'alienazione dell'immobile in favore di un terzo con atto ai rogiti del Notaio in data 15/12/2017 (doc. Per_2
15).
È emerso poi dalle dichiarazioni rese dal SI. che il padre ha continuato ad Parte_3 abitare l'immobile sito in via Ungaretti fino al giorno antecedente il rogito di compravendita del dicembre 2017, trasferendosi per alcuni giorni presso l'abitazione della cugina solo successivamente alla conclusione dell'atto di vendita, per poi essere ricoverato, nel mese di gennaio 2018, presso una struttura sanitaria sita in Roma, e non fare ritorno a casa della SI.ra Controparte_1 neanche a seguito delle dimissioni dalla struttura (“cap.9) “Confermo che mio padre mi ha ceduto
l'usufrutto ed è rimasto ad abitare nella nostra casa fino al giorno prima del rogito di vendita dell'immobile”; “cap.10) “Confermo, quando era a Roma ricoverato sono andato a trovarlo più volte, dopodiché siamo tornati a Bientina insieme e si è sistemato in via di Fungaia”; “cap.12) “Per quanto ricordo dovrebbe aver risieduto in via Dalla Chiesa qualche giorno come ospite di , CP_1
sono a conoscenza della circostanza perché per la consegna della casa venduta a dicembre sono venuto a Bientina”, cfr. verbale di udienza del 4/4/2023); il teste ha inoltre precisato che il trasferimento della residenza da parte del SI. , avvenuto Controparte_2 contestualmente alla cessione del diritto di usufrutto sull'immobile, era motivato dall'esigenza di spostare la residenza da via Ungaretti e rendere così possibile la successiva alienazione del bene
(“cap.11) “Posso riferire che mio padre fino a dicembre stava a casa mia a Bientina in via Ungaretti, quindi il trasferimento di residenza è stato formale perché in realtà abitava in via Ungaretti”, cfr. verbale di udienza del 4/4/2023).
Tali dichiarazioni – la cui provenienza dal figlio del debitore esecutato e bis-cugino dell'opponente impone un vaglio più approfondito in punto di attendibilità e credibilità – hanno trovato puntuale e circostanziato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, i quali hanno confermato, da diversi angoli prospettici, le circostanze riferite, convergendo verso un'unica e coerente ricostruzione dei fatti di causa (segnatamente, teste : “cap.9) Confermo che Testimone_1 Controparte_2
ha continuato ad abitare nella casa di via Ungaretti fino al momento del rogito di
[...]
vendita, sono a conoscenza della circostanza perché quando lui era presente dormivo lì perché non fosse solo”; “cap.12) “Posso riferire che era stato lì pochi giorni dopo la vendita della casa di
andò, lo accompagnai io a casa della moglie a Roma, andai Persona_3
a prenderlo nella casa di in via Dalla Chiesa, era stato lì pochissimi Controparte_1 giorni ora nono ricordo quanti, dalla data della vendita della casa e fino a quando l'ho portato a
5 Roma”; teste “cap.9) “Confermo che è rimasto ad abitare in via Ungaretti perché ho Testimone_2 le finestre di camera che si affacciano sull'abitazione di e lo vedevo abitare lì”; teste Controparte_1
“cap.10) (…) Non abitava da dopo il ritorno a Testimone_3 Controparte_1
Bientina, questo lo so perché andavo a casa di ”; teste “cap.9) “Confermo è CP_1 Tes_4
stato in via Ungaretti fino alla vendita della casa poi che saltuariamente verso la fine di dicembre
2017 è stato da noi, novembre dicembre ora non ricordo di preciso;
sono a conoscenza della circostanza perché abito nell'ex appartamento di mia suocera posto dietro la casa di ”; CP_1
“cap.10) “Dopo non ho più avuto rapporti con loro, so che abitava in via Di Fungaia per averlo sentito dire in paese, non lo ho mai visto, saltuariamente era stato da dopo la vendita CP_1 della casa come ho detto”, cfr. verbale di udienza del 4/4/2023; teste “cap.12) Testimone_5
“Io l'ho sempre visto nella casa in via Ungaretti e poi un paio di volte a Roma, sono anche andato molto spesso a trovarlo durante il suo ricovero a Cisanello”, cfr. verbale di udienza del 16/10/2023).
Nessun rilievo probatorio può, per converso, attribuirsi alla mancata comparizione del SI.
[...]
all'interrogatorio formale, trattandosi di circostanza rimessa alla valutazione discrezionale CP_1 del giudicante ai sensi dell'art. 232 c.p.c., e ciò anche in considerazione della scarsa incidenza di tale mezzo istruttorio rispetto alla definizione del giudizio.
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata, il quadro fattuale rappresentato dall'opponente risulta chiaro, coerente e supportato da elementi probatori convergenti, idonei a fondare la conclusione secondo cui l'immobile presso cui è stato eseguito il pignoramento non possa essere qualificato quale
“casa del debitore” ai sensi dell'art. 513 c.p.c., essendo stata adeguatamente dimostrata tanto la natura temporanea della permanenza del debitore, quanto le ragioni di mera ospitalità che ne hanno giustificato la presenza presso l'abitazione dell'opponente.
Invero, la circostanza che il debitore avesse formalmente trasferito la propria residenza anagrafica presso l'immobile in questione non assume, di per sé, valore dirimente, atteso che la residenza risultante dai registri anagrafici costituisce una presunzione relativa, superabile attraverso prova contraria, anche mediante presunzioni semplici o elementi indiziari desunti da qualsiasi fonte di convincimento (Cass. civ. n. 24422/2006), come nel caso di specie, ove dalle prove testimoniali acquisite è emerso con chiarezza che il suddetto trasferimento fu dettato da mere esigenze di opportunità formale e non corrispose a un'effettiva situazione di stabile abitazione da parte del debitore esecutato.
2.3. Accertato, dunque, che il pignoramento non è avvenuto nella “casa del debitore”, grava comunque sul terzo opponente l'onere di provare il suo diritto sui beni pignorati, prevalente rispetto a quello fatto valere dal creditore procedente. Tale prova, tuttavia, non soggiace alle limitazioni poste dall'art. 621 c.p.c. e dall'art. 58, co. 3 D.P.R. n. 602/1973 e può quindi essere fornita anche a mezzo
6 di testimoni o di presunzioni (“Nel caso in cui il pignoramento non sia avvenuto nella casa o nell'azienda del debitore, il terzo opponente che dia la dimostrazione di tale circostanza è comunque onerato della prova di un suo diritto sul bene, prevalente rispetto a quello fatto valere dal creditore procedente. Tale prova non soggiace tuttavia alle limitazioni poste dall'art. 621 c. p. c. e può quindi essere data anche a mezzo di testimoni o di presunzioni”, cfr. Cass. civ. n. 5467/2005).
Ebbe, anche tale onere probatorio può dirsi soddisfatto dalla documentazione versata in atti, corroborata dall'istruttoria testimoniale espletata, la cui ammissibilità deve ribadirsi in questa sede, in piena continuità con le ordinanze istruttorie pronunciate dai precedenti Giudici Istruttori, stante il venir meno delle preclusioni processuali rappresentate dall'art. 621 c.p.c. e dall'art. 58, co. 3 D.P.R.
n. 602/1973.
L'opponente ha, infatti, dimostrato di essere l'unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile sito in
Bientina, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2 (doc. 2), adibito da tempo a casa familiare, nonché degli arredi presenti al suo interno, fornendo numerosi elementi indiziari idonei a comprovarne l'acquisto
(docc. 7 e 8) e la presenza all'interno dell'abitazione in epoca antecedente al mese di gennaio 2018
e, dunque, al pignoramento (doc. 10, da valutare unitamente alle risultanze testimoniale e segnatamente: teste : “cap.5) “Vero, li ho sempre visti tutti a casa di Testimone_6
”; teste “cap.5) “Confermo ho visto questi mobili nella casa, alcuni CP_1 Testimone_7 prima li avevano nel suo negozio di antiquariato dove andavo spesso per far firmare documenti”; teste “cap.5) “I mobili raffigurati nelle foto che mi si mostrano sono sempre stati nella Tes_4 casa lì, alcuni erano di mio suocero che ce li regalò per il matrimonio”; teste “cap.5) Testimone_8
“Confermo, questi mobili sono sempre stati a casa di , sono tutti mobili che ho visto a casa CP_1 sua”; cfr. verbale di udienza del 4/4/2023).
A ciò si aggiunga che, a fronte dei numerosi indizi emersi a sostegno della titolarità in capo alla SI.ra della proprietà dei beni mobili pignorati dall'Ufficiale della Riscossione, parte Controparte_1
opposta si è limitata a richiamare il regime di presunzioni vigente, contestando l'ammissibilità delle istanze istruttorie formulare da controparte, senza tuttavia fornire alcun elemento volto a dimostrare la riconducibilità di tali beni al debitore esecutato.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni svolte e del complesso probatorio acquisito, può presumersi, secondo il criterio del “più probabile che non” applicabile in materia civile, che la SI.ra sia l'esclusiva proprietaria dei beni oggetto del pignoramento: la sua Controparte_1
opposizione è, dunque, fondata e come tale deve essere accolta.
3. Spese
Le spese di lite, tanto del giudizio di merito quanto della precedente fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese, mediante l'applicazione dei
7 valori medi dei parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00).
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Ivo Gronchi e dell'Avv. IC BI che hanno dichiarato di esserne antistatari.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione di terzo all'esecuzione, dichiara che i beni oggetto del pignoramento n. 3/2018 sono di proprietà di , e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che non ha diritto di procedere con Parte_1
l'esecuzione forzata;
- dichiara l'inefficacia della cauzione versata da in sede di Controparte_1
sospensione dell'esecuzione e ne dispone, pertanto, la restituzione;
- condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a rifondere a le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, e spese di notifica, per il giudizio di merito, e in complessivi € 2.584,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare, con distrazione in favore dell'Avv. Ivo
Gronchi, che se ne è dichiarato antistatario;
- condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a rifondere a le spese di lite, che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IC BI, che se ne è dichiarata antistataria.
Pisa, 10/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 9/1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 2735/2018, promossa da:
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Miranda Pazzini
- attrice/opposta
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Ivo Gronchi
- convenuta/opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. IC BI
- convenuto
Oggetto: opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare.
Conclusioni
Per l'attrice: come da verbale di udienza del 6/2/2025, “in via preliminare - revocare il provvedimento di conferma della sospensione dell'esecuzione emesso in data 28.4.2018; per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto;
nel merito - rigettare integralmente le domande, eccezioni e conclusioni formulate dal terzo opponente e dal debitore Controparte_1 costituito e, quindi, rigettare la presente opposizione all'esecuzione Controparte_2
1 esattoriale proposta ex art 619 c.p.c. dal terzo opponente perché integralmente infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, con conferma della piena validità ed efficacia del presente pignoramento esattoriale;
in via istruttoria - revocare, ai sensi dell'art 58, 3° comma DPR n. 602/73, le ordinanze del 2.9.2022 e del 23.4.2024 che , quanto alle prove orali, ha confermato l'ordinanza del 2.9.2022 con la quale sono stati illegittimamente ammessi
l'interrogatorio formale e la prova per testi richiesti da , perché illegittimi Controparte_1 ed inammissibili e, comunque, irrilevanti ed inidonei e, per l'effetto, dichiarare l' inammissibilità/ nullità/inefficacia delle relative prove per testi espletate alle udienze del 4.4.23 e del 16.10.23. Con riserva specifica di gravame sul punto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase sommaria cautelare che di merito, con distrazione in favore del difensore di Parte_1
che si è dichiarato antistatario”;
[...]
per la convenuta: come da comparsa di costituzione, “in via preliminare rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso dal G.E. Dott. Zucconi emesso in data
27.04.2018; nel merito dichiarare inefficace il pignoramento mobiliare promosso dalla
[...]
per avere colpito beni dell'esponente terzo comunque estranei a quelli Parte_1
aggredibili a carico del SI. ; in ogni caso con vittoria di spese e Controparte_2
onorari di lite, comprensive dei diritti ed onorari, oltre IVA e CNPAP nella misura legale sulla base imponibile, anche per la fase sommaria cautelare di cui al proc. n. 487/18 R.G.”; in via istruttoria, insiste nelle istanze non ammesse;
per la convenuta chiamata: come da comparsa di costituzione, “in via preliminare rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso dal G.E. Dott. Zucconi emesso in data 27.04.2018; nel merito dichiarare inefficace il pignoramento mobiliare promosso dalla nei confronti di , per avere Controparte_3 Controparte_2
colpito beni mobili di un soggetto terzo ossia la sig.ra , comunque estranei Controparte_1
a quelli aggredibili a carico dell'effettivo debitore;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite, comprensive dei diritti ed onorari, oltre IVA e CNPAP nella misura legale sulla base imponibile. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre e precisare nelle forme e nei modi di legge”; in via istruttoria, insiste nelle istanze non ammesse.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il Parte_2 presente giudizio di merito a seguito dell'opposizione all'esecuzione esattoriale mobiliare proposta dalla SI.ra ai sensi dell'art. 619 c.p.c., con contestuale istanza di Controparte_1
sospensione ex art. 624 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la revoca del provvedimento di 2 sospensione precedentemente concesso dal Giudice dell'Esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha dedotto:
- di aver intrapreso, in data 18/1/2018, la procedura esecutiva mobiliare n. 3/2018 nei confronti del proprio debitore SI. , mediante pignoramento effettuato presso Controparte_2
l'immobile da questi adibito a residenza, sito in Bientina, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 (doc.
3-bis, fascicolo di parte attrice), a seguito del mancato pagamento della somma complessiva di €
162.625,41, di cui alla cartella esattoriale n. 87 2016 0021915366000, divenuta definitiva per mancata opposizione (docc.
3-ter e 3-quater);
- a fronte della presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore esecutato dei beni mobili rinvenuti nella “casa del debitore” prevista dall'art. 513 c.p.c., l'opponente non aveva fornito adeguata prova contraria, non avendo prodotto la specifica documentazione nei limiti temporali espressamente previsti dagli artt. 58, co. 3 e 63 D.P.R. n. 602/1973, normativa speciale applicabile nel caso di specie.
1.2. Si è costituita in giudizio la SI.ra , chiedendo l'accoglimento Controparte_1 dell'opposizione formulata in sede esecutiva e deducendo quanto segue:
- l'immobile presso cui era stato eseguito il pignoramento era di sua esclusiva proprietà e adibito a residenza familiare (doc. 2, fascicolo di parte convenuta), costituendo i beni pignorati parte integrante dell'arredo dell'abitazione medesima, senza che l'esecutato vantasse alcun rapporto giuridico – di proprietà o di possesso – con detti beni;
- di aver ospitato temporaneamente il cugino presso la propria abitazione per ragioni di mera cortesia e per un periodo limitato, nelle more della vendita dell'immobile sito in Bientina, via Ungaretti n. 12, da lui abitato fino al giorno antecedente la stipula del contratto definitivo di compravendita nel dicembre 2017, e sino al successivo trasferimento a Roma avvenuto nel gennaio 2018, pur risultando, per ragioni meramente formali, il trasferimento della residenza anagrafica del SI. Controparte_1 presso l'immobile dell'opponente;
- pertanto, il luogo in cui erano stati rinvenuti i beni oggetto di pignoramento non poteva essere qualificato come “casa del debitore” ai sensi dell'art. 513 c.p.c., e i beni pignorati non erano riconducibili al debitore, ma di esclusiva proprietà dell'opponente, circostanza prontamente dichiarata dalla medesima anche al momento dell'esecuzione del pignoramento (doc. 1).
1.3. Con ordinanza del 6/4/2020, il Giudice Istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato.
1.4. Si è costituito in giudizio il SI. , aderendo integralmente alle difese Controparte_2
spiegate della terza opponente.
3 1.5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali;
all'udienza del 6/2/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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2. In diritto
L'opposizione proposta dalla SI.ra è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Controparte_1
2.1. È orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai sensi degli artt. 513 e 621 c.p.c., la locuzione “casa” del debitore contenuta nella predetta disposizione deve essere intesa nel senso di casa nella quale il debitore effettivamente abita, dovendosi prescindere dall'accertamento se su di essa il debitore stesso abbia, o non, un diritto reale o la titolarità di un diritto di godimento (Cass. civ. n. 1867/1955; Cass. civ. n. 1713/1960). Invero, il concetto di “casa di abitazione” del debitore implica un rapporto di fatto duraturo per provvedere alle esigenze di abitazione (Cass. civ. n. 3336/1973), sempre che il rapporto non sia di temporanea ospitalità in casa altrui (Cass. civ. n. 3626/1982; Cass. civ. n. 8591/2001).
Tale principio è stato ribadito anche in tema di esecuzione forzata per la riscossione delle imposte sui redditi, dove la Suprema Corte ha chiarito come l'espressione “casa del debitore” contenuta nell'art. 52 D.P.R. n. 602/1973 vada intesa nel senso della sussistenza di un semplice rapporto di fatto che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità (Cass. civ. n. 9813/1990).
Ne consegue che la presunzione posta dall'art. 513 c.p.c., per cui sono di titolarità del debitore i beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti (Cass. civ. n. 23625/2012), trova applicazione solo laddove si tratti effettivamente dell'abitazione del debitore, dovendosi, invece, escludere i luoghi dove quest'ultimo abbia stabilito un legame soltanto temporaneo.
Grava, quindi, sul terzo opponente l'onere di dimostrare che il luogo del pignoramento non sia riconducibile al debitore, non operando, tuttavia, i limiti alla prova testimoniale imposti dall'art. 621
c.p.c. e – con riferimento alla specifica materia esattoriale – dall'art. 58, co. 3 D.P.R. n. 602/1973, atteso che il risultato probatorio a cui tende tale mezzo istruttorio non è rappresentato dalla titolarità del bene pignorato nella casa del debitore, bensì dal rapporto tra quest'ultimo e l'asserita abitazione.
2.2. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la SI.ra
[...]
abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa la natura Controparte_1
meramente temporanea della permanenza del SI. presso la propria Controparte_2 abitazione, nonché in ordine alla qualificazione del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e la terza opponente quale semplice ospitalità, motivata dalla necessità del debitore di reperire una sistemazione provvisoria nelle more della vendita dell'immobile precedentemente occupato, sito in Bientina, via
Ungaretti n. 12. 4 Invero, risulta per tabulas che il SI. abbia ceduto il proprio diritto di usufrutto al Controparte_1
figlio con atto ai rogiti del Notaio in data 10/10/2017 (doc. 4, Parte_3 Per_1 fascicolo di parte convenuta) e che quest'ultimo abbia successivamente provveduto all'alienazione dell'immobile in favore di un terzo con atto ai rogiti del Notaio in data 15/12/2017 (doc. Per_2
15).
È emerso poi dalle dichiarazioni rese dal SI. che il padre ha continuato ad Parte_3 abitare l'immobile sito in via Ungaretti fino al giorno antecedente il rogito di compravendita del dicembre 2017, trasferendosi per alcuni giorni presso l'abitazione della cugina solo successivamente alla conclusione dell'atto di vendita, per poi essere ricoverato, nel mese di gennaio 2018, presso una struttura sanitaria sita in Roma, e non fare ritorno a casa della SI.ra Controparte_1 neanche a seguito delle dimissioni dalla struttura (“cap.9) “Confermo che mio padre mi ha ceduto
l'usufrutto ed è rimasto ad abitare nella nostra casa fino al giorno prima del rogito di vendita dell'immobile”; “cap.10) “Confermo, quando era a Roma ricoverato sono andato a trovarlo più volte, dopodiché siamo tornati a Bientina insieme e si è sistemato in via di Fungaia”; “cap.12) “Per quanto ricordo dovrebbe aver risieduto in via Dalla Chiesa qualche giorno come ospite di , CP_1
sono a conoscenza della circostanza perché per la consegna della casa venduta a dicembre sono venuto a Bientina”, cfr. verbale di udienza del 4/4/2023); il teste ha inoltre precisato che il trasferimento della residenza da parte del SI. , avvenuto Controparte_2 contestualmente alla cessione del diritto di usufrutto sull'immobile, era motivato dall'esigenza di spostare la residenza da via Ungaretti e rendere così possibile la successiva alienazione del bene
(“cap.11) “Posso riferire che mio padre fino a dicembre stava a casa mia a Bientina in via Ungaretti, quindi il trasferimento di residenza è stato formale perché in realtà abitava in via Ungaretti”, cfr. verbale di udienza del 4/4/2023).
Tali dichiarazioni – la cui provenienza dal figlio del debitore esecutato e bis-cugino dell'opponente impone un vaglio più approfondito in punto di attendibilità e credibilità – hanno trovato puntuale e circostanziato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, i quali hanno confermato, da diversi angoli prospettici, le circostanze riferite, convergendo verso un'unica e coerente ricostruzione dei fatti di causa (segnatamente, teste : “cap.9) Confermo che Testimone_1 Controparte_2
ha continuato ad abitare nella casa di via Ungaretti fino al momento del rogito di
[...]
vendita, sono a conoscenza della circostanza perché quando lui era presente dormivo lì perché non fosse solo”; “cap.12) “Posso riferire che era stato lì pochi giorni dopo la vendita della casa di
andò, lo accompagnai io a casa della moglie a Roma, andai Persona_3
a prenderlo nella casa di in via Dalla Chiesa, era stato lì pochissimi Controparte_1 giorni ora nono ricordo quanti, dalla data della vendita della casa e fino a quando l'ho portato a
5 Roma”; teste “cap.9) “Confermo che è rimasto ad abitare in via Ungaretti perché ho Testimone_2 le finestre di camera che si affacciano sull'abitazione di e lo vedevo abitare lì”; teste Controparte_1
“cap.10) (…) Non abitava da dopo il ritorno a Testimone_3 Controparte_1
Bientina, questo lo so perché andavo a casa di ”; teste “cap.9) “Confermo è CP_1 Tes_4
stato in via Ungaretti fino alla vendita della casa poi che saltuariamente verso la fine di dicembre
2017 è stato da noi, novembre dicembre ora non ricordo di preciso;
sono a conoscenza della circostanza perché abito nell'ex appartamento di mia suocera posto dietro la casa di ”; CP_1
“cap.10) “Dopo non ho più avuto rapporti con loro, so che abitava in via Di Fungaia per averlo sentito dire in paese, non lo ho mai visto, saltuariamente era stato da dopo la vendita CP_1 della casa come ho detto”, cfr. verbale di udienza del 4/4/2023; teste “cap.12) Testimone_5
“Io l'ho sempre visto nella casa in via Ungaretti e poi un paio di volte a Roma, sono anche andato molto spesso a trovarlo durante il suo ricovero a Cisanello”, cfr. verbale di udienza del 16/10/2023).
Nessun rilievo probatorio può, per converso, attribuirsi alla mancata comparizione del SI.
[...]
all'interrogatorio formale, trattandosi di circostanza rimessa alla valutazione discrezionale CP_1 del giudicante ai sensi dell'art. 232 c.p.c., e ciò anche in considerazione della scarsa incidenza di tale mezzo istruttorio rispetto alla definizione del giudizio.
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata, il quadro fattuale rappresentato dall'opponente risulta chiaro, coerente e supportato da elementi probatori convergenti, idonei a fondare la conclusione secondo cui l'immobile presso cui è stato eseguito il pignoramento non possa essere qualificato quale
“casa del debitore” ai sensi dell'art. 513 c.p.c., essendo stata adeguatamente dimostrata tanto la natura temporanea della permanenza del debitore, quanto le ragioni di mera ospitalità che ne hanno giustificato la presenza presso l'abitazione dell'opponente.
Invero, la circostanza che il debitore avesse formalmente trasferito la propria residenza anagrafica presso l'immobile in questione non assume, di per sé, valore dirimente, atteso che la residenza risultante dai registri anagrafici costituisce una presunzione relativa, superabile attraverso prova contraria, anche mediante presunzioni semplici o elementi indiziari desunti da qualsiasi fonte di convincimento (Cass. civ. n. 24422/2006), come nel caso di specie, ove dalle prove testimoniali acquisite è emerso con chiarezza che il suddetto trasferimento fu dettato da mere esigenze di opportunità formale e non corrispose a un'effettiva situazione di stabile abitazione da parte del debitore esecutato.
2.3. Accertato, dunque, che il pignoramento non è avvenuto nella “casa del debitore”, grava comunque sul terzo opponente l'onere di provare il suo diritto sui beni pignorati, prevalente rispetto a quello fatto valere dal creditore procedente. Tale prova, tuttavia, non soggiace alle limitazioni poste dall'art. 621 c.p.c. e dall'art. 58, co. 3 D.P.R. n. 602/1973 e può quindi essere fornita anche a mezzo
6 di testimoni o di presunzioni (“Nel caso in cui il pignoramento non sia avvenuto nella casa o nell'azienda del debitore, il terzo opponente che dia la dimostrazione di tale circostanza è comunque onerato della prova di un suo diritto sul bene, prevalente rispetto a quello fatto valere dal creditore procedente. Tale prova non soggiace tuttavia alle limitazioni poste dall'art. 621 c. p. c. e può quindi essere data anche a mezzo di testimoni o di presunzioni”, cfr. Cass. civ. n. 5467/2005).
Ebbe, anche tale onere probatorio può dirsi soddisfatto dalla documentazione versata in atti, corroborata dall'istruttoria testimoniale espletata, la cui ammissibilità deve ribadirsi in questa sede, in piena continuità con le ordinanze istruttorie pronunciate dai precedenti Giudici Istruttori, stante il venir meno delle preclusioni processuali rappresentate dall'art. 621 c.p.c. e dall'art. 58, co. 3 D.P.R.
n. 602/1973.
L'opponente ha, infatti, dimostrato di essere l'unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile sito in
Bientina, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2 (doc. 2), adibito da tempo a casa familiare, nonché degli arredi presenti al suo interno, fornendo numerosi elementi indiziari idonei a comprovarne l'acquisto
(docc. 7 e 8) e la presenza all'interno dell'abitazione in epoca antecedente al mese di gennaio 2018
e, dunque, al pignoramento (doc. 10, da valutare unitamente alle risultanze testimoniale e segnatamente: teste : “cap.5) “Vero, li ho sempre visti tutti a casa di Testimone_6
”; teste “cap.5) “Confermo ho visto questi mobili nella casa, alcuni CP_1 Testimone_7 prima li avevano nel suo negozio di antiquariato dove andavo spesso per far firmare documenti”; teste “cap.5) “I mobili raffigurati nelle foto che mi si mostrano sono sempre stati nella Tes_4 casa lì, alcuni erano di mio suocero che ce li regalò per il matrimonio”; teste “cap.5) Testimone_8
“Confermo, questi mobili sono sempre stati a casa di , sono tutti mobili che ho visto a casa CP_1 sua”; cfr. verbale di udienza del 4/4/2023).
A ciò si aggiunga che, a fronte dei numerosi indizi emersi a sostegno della titolarità in capo alla SI.ra della proprietà dei beni mobili pignorati dall'Ufficiale della Riscossione, parte Controparte_1
opposta si è limitata a richiamare il regime di presunzioni vigente, contestando l'ammissibilità delle istanze istruttorie formulare da controparte, senza tuttavia fornire alcun elemento volto a dimostrare la riconducibilità di tali beni al debitore esecutato.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni svolte e del complesso probatorio acquisito, può presumersi, secondo il criterio del “più probabile che non” applicabile in materia civile, che la SI.ra sia l'esclusiva proprietaria dei beni oggetto del pignoramento: la sua Controparte_1
opposizione è, dunque, fondata e come tale deve essere accolta.
3. Spese
Le spese di lite, tanto del giudizio di merito quanto della precedente fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in assenza di nota spese, mediante l'applicazione dei
7 valori medi dei parametri di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00).
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Ivo Gronchi e dell'Avv. IC BI che hanno dichiarato di esserne antistatari.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione di terzo all'esecuzione, dichiara che i beni oggetto del pignoramento n. 3/2018 sono di proprietà di , e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che non ha diritto di procedere con Parte_1
l'esecuzione forzata;
- dichiara l'inefficacia della cauzione versata da in sede di Controparte_1
sospensione dell'esecuzione e ne dispone, pertanto, la restituzione;
- condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a rifondere a le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, e spese di notifica, per il giudizio di merito, e in complessivi € 2.584,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge, per la fase cautelare, con distrazione in favore dell'Avv. Ivo
Gronchi, che se ne è dichiarato antistatario;
- condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, a rifondere a le spese di lite, che liquida in Controparte_2 complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IC BI, che se ne è dichiarata antistataria.
Pisa, 10/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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