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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/10/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
dott. TO IC Presidente
dott. LE De GR Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 152/2022 R.G. promossa da
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Controparte_1
US OC (c.f. ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni C.F._1
al numero fax e /o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
Appellante
contro
, nato a [...] il [...], residente in c.da Santa Domenica n.25 (C.F.: Controparte_2
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale agricola C.F.: C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Fiammetta (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, viale Trieste 294/A, presso lo C.F._3
1 studio dell'Avv. Francesco Costa, il difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notifiche di cancelleria e di parte nel domicilio digitale eletto costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine degli Avvocati di E_2
ovvero al fax 0935.504426; Email_3
appellata
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025 di seguito trascritte:
Per l'appellante: la difesa si riporta al proprio atto di appello che qui si trascrive integralmente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito,
riformare la sentenza di primo grado n. 739/2021 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento
recante n. 913/2018 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o
annullare per insussistenza dell'indennità di abbattimento per violazione delle norme sostanziali di
polizia veterinaria”.
Per l'appellato: insiste in tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di risposta che qui si riporta integralmente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disattesa ogni
contraria difesa, eccezione e richiesta, così statuire: - in via preliminare, adottare l'Ordinanza di
inammissibilità dell'impugnazione, perché l'atto di appello è privo di ogni ragionevole probabilità
di accoglimento;
- in via preliminare, rigettare l'eccezione del difetto di Giurisdizione del Giudice
Ordinario, in quanto tardiva e infondata;
- nel merito, definitivamente pronunciando, in
accoglimento delle superiori difese, dichiarare la Giurisdizione del Giudice Ordinario nella presente
controversia; rigettare integralmente le argomentazioni e i motivi posti a fondamento dell'atto di
impugnazione e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata n. 739/2021 resa dal Tribunale di
Enna in data 12/11/2021, depositata in cancelleria in data 25/11/2021 ”.
2 Oggetto: indennità per abbattimento animali ex L. 615/1964.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/06/2018 l' (di seguito, Parte_1
Parte per brevità, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.172/2018, emesso in data
18/04/2018, con il quale il Tribunale di Enna le aveva intimato il pagamento a favore di
[...]
della somma di € 8.373,29 oltre accessori di legge e spese di procedura, a titolo di CP_2
indennità ex L. 615/1964 per avere dovuto il proprietario di un'azienda zootecnica, abbattere CP_2
nel corso del 2017 n. 24 bovini risultati affetti da brucellosi, a seguito di controlli effettuati dal
Servizio Veterinario del Dipartimento Prevenzione Veterinario dell' CP_3
Parte La affermava che il decreto ingiuntivo era stato concesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e che il non aveva diritto all'indennità di cui alla Legge n. 615/1964, per CP_2
mancanza dei presupposti a causa delle violazioni delle norme di polizia veterinaria commesse e descritte nella opposizione dall'opposto.
Parte In particolare, la eccepiva:
- che in occasione dell'accesso nell'azienda del in data 20 febbraio 2017, da parte dei CP_2
Parte veterinari del Dipartimento di prevenzione veterinaria della nell'ambito dei protocolli per il controllo e la eradicazione della brucellosi, era stato accertato che n. 2 capi bovini risultavano assenti, seppur presenti nella banca dati, e, segnatamente, i capi con codice IT086200026558 e
IT086990065942;
Parte
- che i veterinari della avevano prescritto al di giustificare l'assenza dei due CP_2
bovini nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa;
- che alcuna giustificazione dell'assenza dei bovini era arriva e, anzi, ad un successivo controllo gli stessi bovini erano risultati presenti e positivi alla brucellosi, ragione per cui ne era stato disposto l'abbattimento;
3 - che la irregolarità riscontrata dai veterinari in occasione del controllo presso l'allevatore in data 20 febbraio 2017 comportava la violazione delle norma di polizia veterinaria con conseguente successiva contestazione dell'illecito amministrativo e comminazione di sanzione amministrativa;
- che in occasione di successivi controlli altri capi bovini erano stati riscontrati positivi alla brucellosi e ne era stato disposto l'abbattimento;
Parte La deduceva, inoltre, che il quantum della indennità ex lege 615/1964 chiesto dal ricorrente in monitorio per n. 24 bovini abbattuti per brucellosi era stato calcolato erroneamente;
che ai fini del calcolo dell'indennità di abbattimento dei bovini erano state erroneamente applicate le tabelle del D.M del 2016, quando, invece, essendo stati abbattuti i bovini nel 2017, andavano applicate le tabelle del D.M. del 2017; che non erano dovuti gli interessi legali per difetto di liquidità del credito né l'IVA sui compensi.
Si costituiva l'opposto , il quale contestava la sussistenza della violazione delle Controparte_2
norme amministrative allegata dall'opponente, atteso che i capi di bestiame non erano stati spostati dalla sede aziendale, poiché allevati per il pascolo allo stato brado in fondi di vastissime dimensioni;
insisteva sull'esattezza degli importi dovuti per ciascun capo a titolo di indennità di abbattimento.
Con sentenza n. 739/2021, pubblicata in data 25/11/2021, il Tribunale di Enna dichiarava la
Giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dall' rideterminava l'importo dovuto, revocava il Parte_1
decreto ingiuntivo e condannava quest'ultima al pagamento a favore di della Controparte_2
somma di € 6.861,20 nonché a rifondere al i quattro quinti delle spese del giudizio liquidate CP_2
in € 2.800,00, con compensazione tra le parti del residuo quinto.
Il Tribunale affermava che la giurisdizione era quella del giudice ordinario;
che l'abbattimento
dei bovini era documentato e incontestato;
che l'indennità di abbattimento ai sensi della legge
4 615/1964 spettava ma era stata quantificata erroneamente da sulla base di una tabella non CP_2
Part applicabile al caso specifico e che l'importo corretto dovuto dalla per l'indennità
ammontava a € 6.861,20 (anziché € 8.373,29). Affermava, inoltre, che dovevano essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dal 13/12/2017 e fino al pagamento mentre era esclusa la rivalutazione monetaria.
Part La sentenza veniva impugnata dalla che formulava tre motivi di appello.
Con il primo motivo lamentava l'erroneità della sentenza, nella parte in cui era stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui erano state ritenute irrilevanti le allegate violazioni delle norme di polizia veterinaria, in tema di mancato rispetto delle norme relative
Parte alla profilassi della tubercolosi, così pervenendosi alla condanna dell' al pagamento, in favore dell'opposto della somma rideterminata dal giudice di prime cure in € 6.861,20 oltre interessi al tasso legale. Deduceva che, in occasione del controllo sanitario effettuato da personale medico veterinario
Part del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell' di presso l'allevamento di proprietà di Pt_1
, in data 20/02/2017, non erano stati rinvenuti in azienda n. 2 capi bovini, Controparte_2
segnatamente i capi con codice IT086200026558 e IT086990065942, pur risultanti adeguatamente iscritti nel registro di stalla e nella BDN (cfr. verbale di intervento in azienda allegato giudizio primo
Part grado .
Con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte concernente la disciplina delle spese, chiedendo che le spese venissero poste a carico dell'appellato.
, costituitosi, contestava la fondatezza dell'impugnazione e ne invocava il rigetto. Controparte_2
La Corte, con ordinanza in date 10-14 marzo 2023 affermava che non sussistevano i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; che la prova per testi con il sig.
[...]
, su cui l'appellato aveva insistito, verteva o su circostanze irrilevanti per la decisione o su Tes_1
circostanze già risultanti dalla documentazione versata in atti e, specificatamente, dal verbale redatto dai veterinari del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell' in occasione dell'accesso CP_3
5 nell'azienda zootecnica effettuato in data 20 febbraio 2017; che la causa poteva essere rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter c.p.c, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
*********
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità del rigetto della proposta eccezione di difetto di giurisdizione.
Il primo motivo è infondato.
Il ha dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati coattivamente e CP_2
ha chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (legge 9 giugno 1964 n. 615).
Non si può configurare, a fronte di una domanda giudiziale di tal segno, la giurisdizione del giudice amministrativo, ma va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La controversia avente ad oggetto l'indennizzo per l'abbattimento di capi bovini affetti da brucellosi e tubercolosi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la domanda proposta dall'allevatore nei confronti dell'Azienda
sanitaria locale per ottenere l'indennità di macellazione forzata dei bovini infetti rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa, poiché la P.A., eseguito positivamente il controllo tecnico, non ha un potere valutativo che le consenta di rifiutare l'erogazione; ai fini dell'indennità, spetta al giudice ordinario decidere sull'idoneità dell'accertamento veterinario compiuto, non essendo ostativa l'inosservanza delle forme stabilite dai regolamenti ministeriali (Cass.
civ., Sez. U, Sentenza n. 6449 del 04/04/2016 Rv. 639111 - 01).
Quindi è l'autorità giudiziaria ordinaria, adita per far valere il diritto all'indennizzo spettante agli allevatori per l'abbattimento di bovini affetti da brucellosi, riconosciuto dalla normativa vigente, che può e deve stabilire quale sia l'accertamento tecnico occorrente a provare il presupposto del diritto stesso.
6 Con il secondo motivo di gravame deduce l'appellante che la violazione delle norme di polizia veterinaria determinerebbe la perdita del diritto all'indennizzo per l'abbattimento dei capi riscontrati infetti.
Il secondo motivo è fondato.
E' un fatto pacifico che nel corso del 2017 personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
dell' si recava presso l'azienda del in agro di Assoro, nell'ambito dei protocolli CP_3 CP_2
per il controllo e la eradicazione della tubercolosi e brucellosi, e constatava la diffusione della malattia tra i bovini presenti nell'allevamento del e quindi ne ordinava l'abbattimento. CP_2
Part Il Tribunale di Enna ha ritenuto non fondata l'eccezione proposta dalla circa la mancanza delle condizioni per potere permettere al di accedere all'indennità di CP_2
abbattimento, ai sensi della legge 615/1964, atteso che, ad avviso dello stesso Tribunale, tutti i capi infetti erano stati abbattuti entro il termine fissato dalla normativa e che sarebbero state soddisfatte tutte le condizioni obiettive prescritte dalle norme per il diritto all'indennità,
“senza che possano assumere alcuna rilevanza, in contrario, le generiche contestazioni circa
violazioni di norme di polizia veterinaria che nulla hanno a che vedere con le operazioni di
eradicazione della tubercolosi/brucellosi” (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
La Corte ritiene che una tale motivazione non possa essere condivisa.
E' pacifico che è titolare di azienda zootecnica con codice IT003EN051, e svolge Controparte_2
l'attività di allevamento di bovini.
Parte In occasione dell'accesso nell'azienda del 20 febbraio 2017 (cfr. All. n. 3 fascicolo in prime cure), da parte dei veterinari del dipartimento di prevenzione veterinaria, nell'ambito dei protocolli per il controllo e la eradicazione della tubercolosi e brucellosi dei bovini, è stato accertato che n. 2 capi bovini risultavano assenti, anche se presenti nella banca dati, segnatamente i capi con codice IT086200026558 e IT086990065942.
Parte I veterinari della hanno quindi prescritto al di giustificare l'assenza dei due capi CP_2
Parte bovini, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa (cfr. All. 4 fascicolo in prime
7 cure), ma una tale giustificazione non vi è stata e quindi lo stesso è stato sanzionato amministrativamente.
Ad un successivo controllo i due capi di bovini sono risultati presenti nell'allevamento del CP_2
e sono stati trovati positivi alla brucellosi, ragione per cui ne è stato disposto l'abbattimento.
La Asp evidenzia che l'art. 9 D.M. 31/01/2002 prevede che il detentore deve provvedere entro 48
ore dallo smarrimento dell'animale ad effettuare la denuncia all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria competente che provvederà alla registrazione in BDN ed inoltre prevede che il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.
Parte E' indubbio che la irregolarità riscontrata dai veterinari della nel corso del controllo del 20
febbraio 2017 integri una violazione del regolamento di polizia veterinaria e che vi sia stata la contestazione dell'illecito amministrativo e la comminazione della conseguente sanzione
Part amministrativa (cfr. All. n. 5 fascicolo in prime cure).
Il quadro normativo in tema di indennità per abbattimento di animali infetti deve fare riferimento alle norme nazionali e regionali.
L'azione monitoria è stata promossa per la corresponsione di detta indennità per un numero di 24 capi risultati positivi alla brucellosi e conseguentemente abbattuti.
L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con Decreto Assessoriale n. 2113/2017
DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, ha dettato "Misure straordinarie di
polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina е ovicaprina, della
tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia". L'art. 9 del D.A. n.
2113/2017 cit., rubricato “Indennità”, dispone che “Ai proprietari o detentori degli animali
abbattuti è corrisposta una indennità ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e
successive modificazioni. E' esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa da
quella sopra indicata” (primo comma) e che “L'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta
nei casi di violazione delle norme di cui al presente Decreto o per violazione di altre norme di polizia
8 veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni
in materia di movimentazione animale” (secondo comma).
Il avendo dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati CP_2
coattivamente ed avendo chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (art. 2 L. 615/1964),
aveva l'onere, in quanto convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla
Parte
di fornire una duplice prova: 1) di essere proprietario di animali infetti macellati
Part coattivamente su disposizione della perché affetti da brucellosi;
2) di non avere violato le norme del D.A. Sicilia n. 2113/2017 e quindi, per quanto qui interessa, non avere violato norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale richiamate nello stesso D.A. Sicilia n.
2113/2017.
In caso di contestazione, come nel caso di specie, spetta al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità prevista dalla legge 9 giugno 1964,
n. 615 e successive modificazioni;
eseguito positivamente il controllo tecnico, non sussiste un potere valutativo dell'amministrazione che le consenta il rifiuto dell'erogazione.
Ebbene, in occasione del controllo effettuato in data 20 febbraio 2017 da parte del personale del
Dipartimento di prevenzione veterinaria presso l'allevamento del è stato accertato che n. 2 CP_2
bovini, indicati con codice IT086200026558 e IT086990065942, risultavano assenti all'interno della sede aziendale, pur risultando registrati nella banca dati (cfr. verbale di intervento in azienda allegato
Part giudizio primo grado .
Part I veterinari della in quell'occasione prescrivevano la giustificazione dell'assenza nei tempi e modi previsti dalla legge.
Il rovvedeva a giustificare l'assenza dei due bovini solo dopo i termini stabiliti dalla normativa CP_2
vigente ed ometteva di aggiornare il registro di stalla e la BDN.
9 Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria contestava in data 23/05/2017 prot.n.0018557 con apposito verbale l'illecito amministrativo con una sanzione amministrativa di € 1.000,00 per non aver aggiornato il registro aziendale nei termini previsti dall'art.3 comma 6 del D.P.R. n.437 /2000.
L'omessa trascrizione ed aggiornamento del registro aziendale costituiscono una inadempienza amministrativa e tale incombenza è funzionale alla tracciabilità delle movimentazioni dei bovini allevati anche in funzione della individuazione delle malattie dei bovini quali tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Il D.M. 31 gennaio 2002 del Ministro della Salute (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2002, n.
72), “Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina”, all'art.7 comma 9, lett.f),
dispone che il detentore “comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali (…)
all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria
competente che provvederà alla registrazione in BDN”.
La mancata presentazione al controllo veterinario, senza giustificazione, di due capi bovini, pur se risultanti iscritti nel registro di stalla, e le violazioni contestate nel verbale del 23.05.2017, prot. N.
0018557, relative all'omessa trascrizione ed aggiornamento del registro aziendale, integrano violazione di norme in materia di movimentazione e quindi di profilassi delle malattie dei bovini,
Part in quanto i veterinari della effettuavano l'accesso in data 20 febbraio 2017 presso l'azienda del in agro di Assoro nell'ambito di un controllo volto a contrastare i focolai di CP_2
tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina.
L'allevatore è tenuto ad assolvere agli obblighi di collaborazione con le autorità sanitarie alle quali spetta di compiere le operazioni di eradicazione della brucellosi e la mancata presentazione al controllo veterinario, nell'occasione, di due capi bovini, risultanti iscritti nel registro di stalla, tra altro successivamente ritrovati presso l'allevamento e risultati affetti da malattia e abbattuti,
integrano una violazione di norme funzionali al tracciamento degli animali e la profilassi delle
Parte loro malattie più comuni, con la conseguenza che la a fronte di ciò, può negare il
10 pagamento dell'indennità per l'abbattimento di animali malati stabilita dalla legge n. 615 del
1964.
Part La nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha puntualmente eccepito la carenza di un presupposto stabilito dalla normativa regionale siciliana per la erogazione del beneficio stabilito dalla legge in favore degli allevatori e richiesto in via monitoria.
La circostanza che i due capi bovini, in un primo tempo, non siano stati trovati in azienda e quindi non sia stato possibile fare il controllo sulla positività alla brucellosi e successivamente siano stati rinvenuti e trovati positivi determina violazione del regolamento di polizia veterinaria.
Ciò comporta, a norma dell''art. 9 del citato Decreto Assessoriale n. 2113/2017 cit., il blocco della corresponsione delle indennità per i capi abbattuti per il periodo successivo alla accertata violazione delle norme e, quindi, nel caso di specie, dal 20 febbraio 2017.
Il terzo motivo di appello, riguardante la disciplina delle spese di giudizio, rimane assorbito in quanto la riforma della sentenza di primo grado, conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello, comporta la necessità di disciplinare le spese del doppio grado di giudizio avendo riguardo all'esito finale e complessivo della controversia.
Tenuto conto che il suindicato decreto assessoriale n. 2113/2017 DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, era entrato in vigore poco tempo prima della proposizione della domanda giudiziale e, quindi, poteva prestarsi a margini di incertezza applicativa, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La residua metà delle spese segue ex art. 91 c.p.c. la soccombenza del all'esito finale CP_2
Part della controversia e per l'intero sono liquidate, in base agli atti, in favore della applicando i parametri indicati dal D.M. 55/2014, quanto al giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di secondo grado, sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e euro 2.800
11 per compensi (fase studio, fase introduttiva fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di
Enna n. 739/2021, pubblicata in data 25/11/2021, appellata dalla Parte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda di pagamento dell'indennità per abbattimento animali ex L. 9 giugno 1964,
n. 615, proposta da;
Controparte_2
2) compensa tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_2
in favore della , liquidate, per l'intero, quanto al giudizio Parte_1
di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di secondo grado, sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e euro 2.800 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Caltanissetta, 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LE De GR TO IC
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
dott. TO IC Presidente
dott. LE De GR Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 152/2022 R.G. promossa da
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Controparte_1
US OC (c.f. ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni C.F._1
al numero fax e /o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
Appellante
contro
, nato a [...] il [...], residente in c.da Santa Domenica n.25 (C.F.: Controparte_2
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale agricola C.F.: C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Fiammetta (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, viale Trieste 294/A, presso lo C.F._3
1 studio dell'Avv. Francesco Costa, il difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notifiche di cancelleria e di parte nel domicilio digitale eletto costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine degli Avvocati di E_2
ovvero al fax 0935.504426; Email_3
appellata
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025 di seguito trascritte:
Per l'appellante: la difesa si riporta al proprio atto di appello che qui si trascrive integralmente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- nel merito,
riformare la sentenza di primo grado n. 739/2021 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento
recante n. 913/2018 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o
annullare per insussistenza dell'indennità di abbattimento per violazione delle norme sostanziali di
polizia veterinaria”.
Per l'appellato: insiste in tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di risposta che qui si riporta integralmente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disattesa ogni
contraria difesa, eccezione e richiesta, così statuire: - in via preliminare, adottare l'Ordinanza di
inammissibilità dell'impugnazione, perché l'atto di appello è privo di ogni ragionevole probabilità
di accoglimento;
- in via preliminare, rigettare l'eccezione del difetto di Giurisdizione del Giudice
Ordinario, in quanto tardiva e infondata;
- nel merito, definitivamente pronunciando, in
accoglimento delle superiori difese, dichiarare la Giurisdizione del Giudice Ordinario nella presente
controversia; rigettare integralmente le argomentazioni e i motivi posti a fondamento dell'atto di
impugnazione e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata n. 739/2021 resa dal Tribunale di
Enna in data 12/11/2021, depositata in cancelleria in data 25/11/2021 ”.
2 Oggetto: indennità per abbattimento animali ex L. 615/1964.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/06/2018 l' (di seguito, Parte_1
Parte per brevità, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.172/2018, emesso in data
18/04/2018, con il quale il Tribunale di Enna le aveva intimato il pagamento a favore di
[...]
della somma di € 8.373,29 oltre accessori di legge e spese di procedura, a titolo di CP_2
indennità ex L. 615/1964 per avere dovuto il proprietario di un'azienda zootecnica, abbattere CP_2
nel corso del 2017 n. 24 bovini risultati affetti da brucellosi, a seguito di controlli effettuati dal
Servizio Veterinario del Dipartimento Prevenzione Veterinario dell' CP_3
Parte La affermava che il decreto ingiuntivo era stato concesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e che il non aveva diritto all'indennità di cui alla Legge n. 615/1964, per CP_2
mancanza dei presupposti a causa delle violazioni delle norme di polizia veterinaria commesse e descritte nella opposizione dall'opposto.
Parte In particolare, la eccepiva:
- che in occasione dell'accesso nell'azienda del in data 20 febbraio 2017, da parte dei CP_2
Parte veterinari del Dipartimento di prevenzione veterinaria della nell'ambito dei protocolli per il controllo e la eradicazione della brucellosi, era stato accertato che n. 2 capi bovini risultavano assenti, seppur presenti nella banca dati, e, segnatamente, i capi con codice IT086200026558 e
IT086990065942;
Parte
- che i veterinari della avevano prescritto al di giustificare l'assenza dei due CP_2
bovini nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa;
- che alcuna giustificazione dell'assenza dei bovini era arriva e, anzi, ad un successivo controllo gli stessi bovini erano risultati presenti e positivi alla brucellosi, ragione per cui ne era stato disposto l'abbattimento;
3 - che la irregolarità riscontrata dai veterinari in occasione del controllo presso l'allevatore in data 20 febbraio 2017 comportava la violazione delle norma di polizia veterinaria con conseguente successiva contestazione dell'illecito amministrativo e comminazione di sanzione amministrativa;
- che in occasione di successivi controlli altri capi bovini erano stati riscontrati positivi alla brucellosi e ne era stato disposto l'abbattimento;
Parte La deduceva, inoltre, che il quantum della indennità ex lege 615/1964 chiesto dal ricorrente in monitorio per n. 24 bovini abbattuti per brucellosi era stato calcolato erroneamente;
che ai fini del calcolo dell'indennità di abbattimento dei bovini erano state erroneamente applicate le tabelle del D.M del 2016, quando, invece, essendo stati abbattuti i bovini nel 2017, andavano applicate le tabelle del D.M. del 2017; che non erano dovuti gli interessi legali per difetto di liquidità del credito né l'IVA sui compensi.
Si costituiva l'opposto , il quale contestava la sussistenza della violazione delle Controparte_2
norme amministrative allegata dall'opponente, atteso che i capi di bestiame non erano stati spostati dalla sede aziendale, poiché allevati per il pascolo allo stato brado in fondi di vastissime dimensioni;
insisteva sull'esattezza degli importi dovuti per ciascun capo a titolo di indennità di abbattimento.
Con sentenza n. 739/2021, pubblicata in data 25/11/2021, il Tribunale di Enna dichiarava la
Giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dall' rideterminava l'importo dovuto, revocava il Parte_1
decreto ingiuntivo e condannava quest'ultima al pagamento a favore di della Controparte_2
somma di € 6.861,20 nonché a rifondere al i quattro quinti delle spese del giudizio liquidate CP_2
in € 2.800,00, con compensazione tra le parti del residuo quinto.
Il Tribunale affermava che la giurisdizione era quella del giudice ordinario;
che l'abbattimento
dei bovini era documentato e incontestato;
che l'indennità di abbattimento ai sensi della legge
4 615/1964 spettava ma era stata quantificata erroneamente da sulla base di una tabella non CP_2
Part applicabile al caso specifico e che l'importo corretto dovuto dalla per l'indennità
ammontava a € 6.861,20 (anziché € 8.373,29). Affermava, inoltre, che dovevano essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dal 13/12/2017 e fino al pagamento mentre era esclusa la rivalutazione monetaria.
Part La sentenza veniva impugnata dalla che formulava tre motivi di appello.
Con il primo motivo lamentava l'erroneità della sentenza, nella parte in cui era stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui erano state ritenute irrilevanti le allegate violazioni delle norme di polizia veterinaria, in tema di mancato rispetto delle norme relative
Parte alla profilassi della tubercolosi, così pervenendosi alla condanna dell' al pagamento, in favore dell'opposto della somma rideterminata dal giudice di prime cure in € 6.861,20 oltre interessi al tasso legale. Deduceva che, in occasione del controllo sanitario effettuato da personale medico veterinario
Part del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell' di presso l'allevamento di proprietà di Pt_1
, in data 20/02/2017, non erano stati rinvenuti in azienda n. 2 capi bovini, Controparte_2
segnatamente i capi con codice IT086200026558 e IT086990065942, pur risultanti adeguatamente iscritti nel registro di stalla e nella BDN (cfr. verbale di intervento in azienda allegato giudizio primo
Part grado .
Con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte concernente la disciplina delle spese, chiedendo che le spese venissero poste a carico dell'appellato.
, costituitosi, contestava la fondatezza dell'impugnazione e ne invocava il rigetto. Controparte_2
La Corte, con ordinanza in date 10-14 marzo 2023 affermava che non sussistevano i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; che la prova per testi con il sig.
[...]
, su cui l'appellato aveva insistito, verteva o su circostanze irrilevanti per la decisione o su Tes_1
circostanze già risultanti dalla documentazione versata in atti e, specificatamente, dal verbale redatto dai veterinari del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell' in occasione dell'accesso CP_3
5 nell'azienda zootecnica effettuato in data 20 febbraio 2017; che la causa poteva essere rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter c.p.c, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
*********
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità del rigetto della proposta eccezione di difetto di giurisdizione.
Il primo motivo è infondato.
Il ha dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati coattivamente e CP_2
ha chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (legge 9 giugno 1964 n. 615).
Non si può configurare, a fronte di una domanda giudiziale di tal segno, la giurisdizione del giudice amministrativo, ma va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La controversia avente ad oggetto l'indennizzo per l'abbattimento di capi bovini affetti da brucellosi e tubercolosi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la domanda proposta dall'allevatore nei confronti dell'Azienda
sanitaria locale per ottenere l'indennità di macellazione forzata dei bovini infetti rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa, poiché la P.A., eseguito positivamente il controllo tecnico, non ha un potere valutativo che le consenta di rifiutare l'erogazione; ai fini dell'indennità, spetta al giudice ordinario decidere sull'idoneità dell'accertamento veterinario compiuto, non essendo ostativa l'inosservanza delle forme stabilite dai regolamenti ministeriali (Cass.
civ., Sez. U, Sentenza n. 6449 del 04/04/2016 Rv. 639111 - 01).
Quindi è l'autorità giudiziaria ordinaria, adita per far valere il diritto all'indennizzo spettante agli allevatori per l'abbattimento di bovini affetti da brucellosi, riconosciuto dalla normativa vigente, che può e deve stabilire quale sia l'accertamento tecnico occorrente a provare il presupposto del diritto stesso.
6 Con il secondo motivo di gravame deduce l'appellante che la violazione delle norme di polizia veterinaria determinerebbe la perdita del diritto all'indennizzo per l'abbattimento dei capi riscontrati infetti.
Il secondo motivo è fondato.
E' un fatto pacifico che nel corso del 2017 personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
dell' si recava presso l'azienda del in agro di Assoro, nell'ambito dei protocolli CP_3 CP_2
per il controllo e la eradicazione della tubercolosi e brucellosi, e constatava la diffusione della malattia tra i bovini presenti nell'allevamento del e quindi ne ordinava l'abbattimento. CP_2
Part Il Tribunale di Enna ha ritenuto non fondata l'eccezione proposta dalla circa la mancanza delle condizioni per potere permettere al di accedere all'indennità di CP_2
abbattimento, ai sensi della legge 615/1964, atteso che, ad avviso dello stesso Tribunale, tutti i capi infetti erano stati abbattuti entro il termine fissato dalla normativa e che sarebbero state soddisfatte tutte le condizioni obiettive prescritte dalle norme per il diritto all'indennità,
“senza che possano assumere alcuna rilevanza, in contrario, le generiche contestazioni circa
violazioni di norme di polizia veterinaria che nulla hanno a che vedere con le operazioni di
eradicazione della tubercolosi/brucellosi” (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
La Corte ritiene che una tale motivazione non possa essere condivisa.
E' pacifico che è titolare di azienda zootecnica con codice IT003EN051, e svolge Controparte_2
l'attività di allevamento di bovini.
Parte In occasione dell'accesso nell'azienda del 20 febbraio 2017 (cfr. All. n. 3 fascicolo in prime cure), da parte dei veterinari del dipartimento di prevenzione veterinaria, nell'ambito dei protocolli per il controllo e la eradicazione della tubercolosi e brucellosi dei bovini, è stato accertato che n. 2 capi bovini risultavano assenti, anche se presenti nella banca dati, segnatamente i capi con codice IT086200026558 e IT086990065942.
Parte I veterinari della hanno quindi prescritto al di giustificare l'assenza dei due capi CP_2
Parte bovini, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa (cfr. All. 4 fascicolo in prime
7 cure), ma una tale giustificazione non vi è stata e quindi lo stesso è stato sanzionato amministrativamente.
Ad un successivo controllo i due capi di bovini sono risultati presenti nell'allevamento del CP_2
e sono stati trovati positivi alla brucellosi, ragione per cui ne è stato disposto l'abbattimento.
La Asp evidenzia che l'art. 9 D.M. 31/01/2002 prevede che il detentore deve provvedere entro 48
ore dallo smarrimento dell'animale ad effettuare la denuncia all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria competente che provvederà alla registrazione in BDN ed inoltre prevede che il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.
Parte E' indubbio che la irregolarità riscontrata dai veterinari della nel corso del controllo del 20
febbraio 2017 integri una violazione del regolamento di polizia veterinaria e che vi sia stata la contestazione dell'illecito amministrativo e la comminazione della conseguente sanzione
Part amministrativa (cfr. All. n. 5 fascicolo in prime cure).
Il quadro normativo in tema di indennità per abbattimento di animali infetti deve fare riferimento alle norme nazionali e regionali.
L'azione monitoria è stata promossa per la corresponsione di detta indennità per un numero di 24 capi risultati positivi alla brucellosi e conseguentemente abbattuti.
L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con Decreto Assessoriale n. 2113/2017
DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, ha dettato "Misure straordinarie di
polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina е ovicaprina, della
tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia". L'art. 9 del D.A. n.
2113/2017 cit., rubricato “Indennità”, dispone che “Ai proprietari o detentori degli animali
abbattuti è corrisposta una indennità ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e
successive modificazioni. E' esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa da
quella sopra indicata” (primo comma) e che “L'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta
nei casi di violazione delle norme di cui al presente Decreto o per violazione di altre norme di polizia
8 veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni
in materia di movimentazione animale” (secondo comma).
Il avendo dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati CP_2
coattivamente ed avendo chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (art. 2 L. 615/1964),
aveva l'onere, in quanto convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla
Parte
di fornire una duplice prova: 1) di essere proprietario di animali infetti macellati
Part coattivamente su disposizione della perché affetti da brucellosi;
2) di non avere violato le norme del D.A. Sicilia n. 2113/2017 e quindi, per quanto qui interessa, non avere violato norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale richiamate nello stesso D.A. Sicilia n.
2113/2017.
In caso di contestazione, come nel caso di specie, spetta al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità prevista dalla legge 9 giugno 1964,
n. 615 e successive modificazioni;
eseguito positivamente il controllo tecnico, non sussiste un potere valutativo dell'amministrazione che le consenta il rifiuto dell'erogazione.
Ebbene, in occasione del controllo effettuato in data 20 febbraio 2017 da parte del personale del
Dipartimento di prevenzione veterinaria presso l'allevamento del è stato accertato che n. 2 CP_2
bovini, indicati con codice IT086200026558 e IT086990065942, risultavano assenti all'interno della sede aziendale, pur risultando registrati nella banca dati (cfr. verbale di intervento in azienda allegato
Part giudizio primo grado .
Part I veterinari della in quell'occasione prescrivevano la giustificazione dell'assenza nei tempi e modi previsti dalla legge.
Il rovvedeva a giustificare l'assenza dei due bovini solo dopo i termini stabiliti dalla normativa CP_2
vigente ed ometteva di aggiornare il registro di stalla e la BDN.
9 Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria contestava in data 23/05/2017 prot.n.0018557 con apposito verbale l'illecito amministrativo con una sanzione amministrativa di € 1.000,00 per non aver aggiornato il registro aziendale nei termini previsti dall'art.3 comma 6 del D.P.R. n.437 /2000.
L'omessa trascrizione ed aggiornamento del registro aziendale costituiscono una inadempienza amministrativa e tale incombenza è funzionale alla tracciabilità delle movimentazioni dei bovini allevati anche in funzione della individuazione delle malattie dei bovini quali tubercolosi, brucellosi e leucosi.
Il D.M. 31 gennaio 2002 del Ministro della Salute (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2002, n.
72), “Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina”, all'art.7 comma 9, lett.f),
dispone che il detentore “comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali (…)
all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria
competente che provvederà alla registrazione in BDN”.
La mancata presentazione al controllo veterinario, senza giustificazione, di due capi bovini, pur se risultanti iscritti nel registro di stalla, e le violazioni contestate nel verbale del 23.05.2017, prot. N.
0018557, relative all'omessa trascrizione ed aggiornamento del registro aziendale, integrano violazione di norme in materia di movimentazione e quindi di profilassi delle malattie dei bovini,
Part in quanto i veterinari della effettuavano l'accesso in data 20 febbraio 2017 presso l'azienda del in agro di Assoro nell'ambito di un controllo volto a contrastare i focolai di CP_2
tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina.
L'allevatore è tenuto ad assolvere agli obblighi di collaborazione con le autorità sanitarie alle quali spetta di compiere le operazioni di eradicazione della brucellosi e la mancata presentazione al controllo veterinario, nell'occasione, di due capi bovini, risultanti iscritti nel registro di stalla, tra altro successivamente ritrovati presso l'allevamento e risultati affetti da malattia e abbattuti,
integrano una violazione di norme funzionali al tracciamento degli animali e la profilassi delle
Parte loro malattie più comuni, con la conseguenza che la a fronte di ciò, può negare il
10 pagamento dell'indennità per l'abbattimento di animali malati stabilita dalla legge n. 615 del
1964.
Part La nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha puntualmente eccepito la carenza di un presupposto stabilito dalla normativa regionale siciliana per la erogazione del beneficio stabilito dalla legge in favore degli allevatori e richiesto in via monitoria.
La circostanza che i due capi bovini, in un primo tempo, non siano stati trovati in azienda e quindi non sia stato possibile fare il controllo sulla positività alla brucellosi e successivamente siano stati rinvenuti e trovati positivi determina violazione del regolamento di polizia veterinaria.
Ciò comporta, a norma dell''art. 9 del citato Decreto Assessoriale n. 2113/2017 cit., il blocco della corresponsione delle indennità per i capi abbattuti per il periodo successivo alla accertata violazione delle norme e, quindi, nel caso di specie, dal 20 febbraio 2017.
Il terzo motivo di appello, riguardante la disciplina delle spese di giudizio, rimane assorbito in quanto la riforma della sentenza di primo grado, conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello, comporta la necessità di disciplinare le spese del doppio grado di giudizio avendo riguardo all'esito finale e complessivo della controversia.
Tenuto conto che il suindicato decreto assessoriale n. 2113/2017 DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, era entrato in vigore poco tempo prima della proposizione della domanda giudiziale e, quindi, poteva prestarsi a margini di incertezza applicativa, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La residua metà delle spese segue ex art. 91 c.p.c. la soccombenza del all'esito finale CP_2
Part della controversia e per l'intero sono liquidate, in base agli atti, in favore della applicando i parametri indicati dal D.M. 55/2014, quanto al giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di secondo grado, sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e euro 2.800
11 per compensi (fase studio, fase introduttiva fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di
Enna n. 739/2021, pubblicata in data 25/11/2021, appellata dalla Parte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda di pagamento dell'indennità per abbattimento animali ex L. 9 giugno 1964,
n. 615, proposta da;
Controparte_2
2) compensa tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_2
in favore della , liquidate, per l'intero, quanto al giudizio Parte_1
di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di secondo grado, sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e euro 2.800 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Caltanissetta, 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LE De GR TO IC
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