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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco IS Presidente
Dott. RI ER EN Consigliere est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa r.g. n. 2438/2024 proposta
DA
residente in [...] alla Frazione Casa Chiodi n. 6, C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula (CF: C.F._1
) ed Enrico Romano (CF: C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Gianluca Nicotera (C.F. C.F._4
– pec: e Paola Pasquini (C.F. C.F._5 Email_1
– pec: . C.F._6 Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella persona del Giudice designato, Parte_1
respinta ogni avversa difesa, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 1007/2024 del
17/06/2024, resa dal Tribunale di Pavia – III Sezione Civile - G.U. dott.ssa Simona Caterbi- pubblicata in data 17/06/2024 - resa nell'ambito del procedimento ivi incardinato recante
R.G. n. 5551/2022, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dalla sig.ra nei confronti del sig. , che di seguito si ritrascrivono Parte_1 Controparte_1
integralmente:
I. In via preliminare, accertata e dichiarata l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di citazione, rigettare integralmente le conclusioni ivi rassegnate;
II. Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione ex art. 2932 c.c. a seguito di contratto preliminare non adempiuto, per mancanza dei presupposti di legge, alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto:
III. Rigettare la richiesta di emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto non concluso relativamente all'immobile sito in Voghera alla Via Vanoni n. 11;
IV. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. rispetto alle Controparte_1
obbligazioni contenute nel contratto preliminare di compravendita del 19/02/2022, nonché alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata a mezzo racc. a/r dalla sig.ra al sig. Parte_1 CP_1
in data 15/07/2022, e la conseguente legittimazione della sig.ra all'esercizio del
[...] Parte_1 recesso con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto:
V. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a trattenere la somma di € 10.000,00, Parte_1 versata a titolo di caparra confirmatoria in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente;
VI. Accertare e dichiarare, in relazione alla domanda subordinata formulata dall'attrice, la carenza di legittimazione attiva del sig. in ordine alla richiesta di restituzione del doppio della Controparte_1 caparra confirmatoria, non essendo quest'ultimo titolare del diritto ad agire, alla luce delle ragioni esposte in narrativa;
VII. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, per carenza dei presupposti di cui all'art. 1385, comma 3, c.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite di ambo i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c. che all'uopo si dichiarano antistatari”.
pagina 2 di 9 Per “In Via Preliminare: Dichiarare inammissibile, ex art. 34 2 cpc, o Controparte_1 manifestamente infondato ex art. 3 48 bis c.p. c. , l'appello proposto dalla IG.ra , per i Parte_1 motivi di cui alla presente comparsa;
Nel merito ed in Via Principale : Rigettare l'appello avverso la sent. n.1007/2024 resa dal Tribunale di Pavia nel giudizio RG. n. 5551/2022, presentato dalla IG.ra
, perché infondato in fatto ed in diritto , per i motivi di cui alla presente comparsa Parte_1
confermando l impugnata sentenza . In via istruttoria Rigettare le istanze istruttoria formulate da controparte, in quanto inconferenti e comunque inammissibili ex art. 345 cpc
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA, del doppio grado di giudizio”.
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
in qualità di promissario acquirente, con atto di citazione del 11.11.2022, conveniva in Controparte_1
giudizio in qualità di promittente venditrice, dinanzi al Tribunale di Pavia, chiedendo: Parte_1
- In via principale, pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. in luogo del contratto definitivo non concluso, con la medesima, relativamente all'immobile sito in Voghera (PV) Via Vanoni Pt_1
n. 11 oltre al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 5.000,00 o, comunque, in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
- in via subordinata, la risoluzione del contratto tenuto conto della dichiarazione di recesso manifestata dalla in data 15.07.2022, e di conseguenza la condanna della stessa alla Pt_1 restituzione del doppio della caparra versata nella misura di €20.000,00 oltre al risarcimento dei danni patiti nella misura di €5.000,00 o comunque in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale domandava: Pt_1
- che venisse accertata l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. stante la mancanza dei presupposti di legge;
- che venisse accertato l'inadempimento del in riferimento alla diffida ad adempiere ex CP_1 art. 1454 c.c. del 15.07.2022 e, per l'effetto, che fosse contestualmente riconosciuto il suo diritto alla ritenzione della caparra per una somma pari a € 10.000,00;
- che venisse accertata la carenza di legittimazione attiva in capo al in ordine alla CP_1
richiesta del doppio della caparra confirmatoria;
pagina 3 di 9 - che venisse accertata la carenza dei presupposti ai fini della restituzione della caparra ex art. 1385 co. 3 c.c.;
- che il venisse condannato alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Con comparsa del 09.01.2024 ai sensi dell'art. 105 II° c.p.c., interveniva in giudizio Controparte_2
(compagna del , la quale, aderendo alle domande attoree, insisteva per l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il giudice di prime cure, esaurite le prove testimoniali, dopo aver ritenuto:- che il termine fissato dalle parti per la stipula del rogito in data 30.06.2022 non costituisse un termine essenziale;
-che il contratto non si fosse risolto ex art. 1454 c.c. in seguito della diffida ad adempiere inviata dalla in data Pt_1
15.07.2022 non potendosi ritenere inadempiente il perché entro il termine di 15 gg decorrenti CP_1
dalla ricezione della raccomandata aveva convocato la venditrice davanti al notaio, la quale non si era presentata alla data 16 settembre 2022; -che dovesse essere disattesa la domanda ex art. 2932 c.c. stante la mancanza della relativa documentazione catastale ai fini del suo accoglimento;
-che dovesse essere accertata l'illegittimità del recesso della come da dichiarazioni rese all' udienza del 19.04.2023, Pt_1
con la sentenza n. 1007/2024 in parziale accoglimento delle domande del accertata la Per_1 risoluzione del contratto poiché il mancato trasferimento dell'immobile era da imputare alla e la Pt_1
condannava alla restituzione del doppio della caparra versata dal pari alla somma di CP_1
€.20.000,00 e alle spese di lite, ritenendo non dimostrata la sussistenza di ulteriori danni risarcibili.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza sulla base di tre motivi che Pt_1 saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma integrale, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio il , il quale in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito contestava in fatto e diritto le deduzioni dell'appellante e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 19.12.2024 le parti davano atto come, allo stato, non fosse possibile raggiungere un accordo transattivo. Il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 03.04.2025 con termine fino al 15.03.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Motivi di gravame
pagina 4 di 9 Con il primo motivo di appello intitolato “ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA APPLICAZIONE
E/O INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO APPLICABILI ALLA CONTROVERSIA;
ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA HA CP_3
RITENUTO FONDATA LA DOMANDA ATTOREA DI RESTITUZIONE DEL DOPPIO DELLA
CAPARRA”, e con il secondo motivo di appello intitolato “OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL
GIUDICE DI PRIMO GRADO SUL PUNTO VII DELLE CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA
SIG.RA TT EL;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C”, che possono essere congiuntamente trattati, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente condannato la alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, in assenza Pt_1 dei presupposti di cui all'art. 1385 c.c. Ai fini della restituzione del doppio della caparra è necessario che sia la parte non inadempiente ad esercitare il diritto di recesso, viceversa, il Tribunale ha ritenuto fosse stata la e non il ad esercitare il diritto di recesso, pertanto, “in assenza del Pt_1 CP_1
presupposto di cui all'art. 1385 c.c., ovvero il recesso dal contratto, il giudice non avrebbe potuto in alcun modo condannare la sig.ra alla restituzione del doppio della caparra versata dal sig. Pt_1
nella misura di € 20.000,00” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8). In tal senso, la Controparte_1 comunicazione della datata 15.07.2022, non costituisce, per l'appunto, l'esercizio di un diritto di Pt_1
recesso, bensì, consiste in una mera diffida ad adempiere indirizzata al , né tantomeno può CP_1
considerarsi la condotta tenuta dalla appellante quale recesso unilaterale dal contratto. La difesa dell'appellante sottolinea poi che i rapporti tra azione di risoluzione, e di risarcimento integrale, da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall'altra, stiano in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, sicché, proposta la domanda di risoluzione, volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, non potrà ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra. Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto senz'altro dichiarare inammissibile la domanda formulata in via subordinata dal di restituzione CP_1
del doppio della caparra confirmatoria, atteso che, per essere legittimato a ritenere la caparra o ad esigerne il doppio, lo stesso avrebbe dovuto validamente esercitare il recesso ai sensi del citato art. 1385, comma II, c.c. recesso che, invece, il primo giudice ha ritenuto che fosse stato esercitato dalla
L'appellante, di conseguenza, denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. (il quale enuncia il Pt_1
principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) in quanto il Tribunale non si è espresso sulla domanda che aveva formulato in ordine alla “carenza dei presupposti di cui all'art. 1385, comma 3
c.c.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11). Per queste ragioni, sostiene che la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata limitatamente a questo aspetto, poiché, la restituzione del doppio della caparra confirmatoria è avvenuta in assenza dei presupposti di legge.
pagina 5 di 9 Con il terzo motivo di appello intitolato “ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA CONDANNATO LA AL Controparte_4
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE” l'appellante censura, altresì, la condanna alle spese di lite perché il parziale accoglimento delle domande del avrebbe dovuto portare, comunque, ad una CP_1
parziale compensazione delle stesse. Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda principale proposta dall'appellato di pronuncia costituiva ex art. 2932 c.c. e quindi sussistevano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Opinione della Corte
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa del , perché nell'atto di citazione sono state specificamente individuate le CP_1
censure sollevate avverso la sentenza impugnata e sono state trattate le ragioni di fatto e di diritto su cui fonda il gravame proposto.
Nel merito, tuttavia, l'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare la motivazione resa dal Tribunale.
Quanto ai fatti di causa è pacifico che tra le parti sia si conclusa in data 19.02.2022/21.03.2022 la proposta irrevocabile per l'acquisto da parte del , di una unità immobiliare, di proprietà della CP_1
sita in Voghera (PV), Via Vanoni n. 11, predisposta per il tramite della San Marco Imm.re Pt_1
Pavese S.r.l. (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado). A titolo di caparra confirmatoria il CP_1 consegnava alla la somma di €10.000,00 tramite assegno bancario, con la previsione della stipula Pt_1 del rogito entro il 30.06.2022 ed il contestuale versamento della ulteriore somma di €23.000,00 a titolo di saldo. È stato, altresì, dimostrato che con comunicazione datata15.07.2022 la a mezzo Pt_1
Per_ raccomandata, intimava al di comparire per la stipula del rogito avanti il Notaio Dott. di Per_1
Garlasco per la data del 27.07.2022 con espressa avvertenza che in mancanza, trascorso inutilmente il termine di giorni quindici dalla ricezione della predetta comunicazione, il contratto si sarebbe risolto.
La predetta comunicazione spedita da Napoli risulta ritirata dal solo in data 04.08.2022, il CP_1
quale a sua volta, dopo aver contestato il contenuto della missiva manifestava la propria volontà ad acquistare l'immobile nel più rapido termine possibile, convocando la avanti il notaio Pt_1 Per_3
per il 16.09.2022. La riscontrava detta comunicazione rifiutandosi di addivenire al rogito, perché Pt_1 ormai il preliminare si doveva considerare risolto. Seguiva la mediazione con esito negativo e l'odierno giudizio.
Occorre poi precisare che si è formato il giudicato sulla non essenzialità del termine inziale pattuito dalle parti per la stipula del rogito fissata entro la data del 30.06.2022, non essendo stata tale statuizione investita dal gravame.
pagina 6 di 9 Ed allora, in accordo con il Tribunale, deve essere senz'altro confermata la gravità dell'inadempimento della che si è sempre e del tutto illegittimamente rifiutata di vendere, sia in sede stragiudiziale Pt_1
che giudiziale (pretendendo una maggiore somma, vedi il verbale del tentativo di conciliazione esperito in primo grado nonostante, la diffida ad adempiere proposta dal in ultimo con la domanda ex CP_1
art. 2932 c.c.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata dall'appellato, ritiene la Corte che la legittima proponibilità della domanda di ritenzione della caparra prescinde dal nomen juris utilizzato nell'introdurre l'azione caducatoria degli effetti del contratto. Se questa azione dovesse essere definita in termini risolutori, in sede di domanda introduttiva sarà compito del giudice nell'esercizio del proprio potere di interpretazione e qualificazione in jure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, operazione questa che il Tribunale avrebbe dovuto fare e che non è preclusa in questa sede alla Corte. Nel caso di specie, il ha proprio chiesto che, nell'ipotesi di mancato CP_1
accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. stante l'inadempimento della venditrice, venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il doppio della caparra versata, così implicitamente esercitando il recesso, seppure erroneamente invocando la risoluzione.
A tal proposito l'appellante si duole essenzialmente della mancanza dei presupposti di cui all'art. 1385 co. 2 c.c. ai fini dell'esercizio del diritto di recesso e, quindi, ai fini della restituzione del doppio della caparra per un totale di € 20.000,00; ebbene sul punto valgono le seguenti considerazioni: la caparra confirmatoria, disciplinata all'art. 1385 c.c., consiste in un patto accessorio ad un altro contratto (nonostante vi siano altri orientamenti secondo i quali essa consisterebbe in un vero e proprio contratto collegato) ed ha ad oggetto la dazione di una somma di denaro (o altre cose fungibili); tale dazione conferisce alle parti il diritto di sciogliersi dal contratto mediante l'esercizio, in via di autotutela, di un diritto di recesso qualora ricorra l'inadempimento grave ed imputabile dell'altra parte;
la caparra, quindi, svolge la precipua funzione di liquidare convenzionalmente e anticipatamente il danno: “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege”” (Cass. Civ., Sez. II, n. 20532/2020); inoltre, nonostante il nomen juris, l'istituto di cui all'art. 1385 co. 2 c.c. è assimilabile ad una risoluzione stragiudiziale e in quanto tale non si sottrae dall'applicabilità dell'art. 1455 c.c.; quindi, come ricordato poc'anzi, l'inadempimento deve essere imputabile e di non scarsa importanza,
“pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione
pagina 7 di 9 comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio” (Cass. Civ., Sez. II, n. 21209/2019).
Ancora la Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, 23.04.2020 n. 8048) ha affermato che nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente, che abbia agito per l'esecuzione del contratto, può in luogo dell'originaria domanda, legittimamente chiedere nel corso del giudizio, il recesso dal contratto ex art. 1385 c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione di domande nuove e ciò in quanto tale modificazione dell'originaria istanza costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento originariamente proposta suscettibile di essere azionato in ogni stato e grado del giudizio se non risultino mutati i presupposti della domanda (Cfr. Cass. Civ. n. 882/2018; Cass.
Civ. n. 2341/2019). Quindi, attesi i principi sopra esposti, non contrasta con la domanda ex art. 2032
c.c. la diversa qualificazione giuridica operata dalle Corte della domanda subordinata di risoluzione del contratto proposta dal , in domanda di accertamento della legittimità di esercizio del diritto di CP_1
recesso. Infondato risulta, pertanto, anche il terzo motivo di appello non potendosi ravvisare alcuna parziale soccombenza del che ben poteva in luogo dell'adempimento proporre la domanda ex CP_1
art. 1385 c.c.
L'appello per le ragioni tutte sopra esposte non può, dunque, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 1007/2024 resa dal Tribunale di Pavia, Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al rimborso delle spese di lite del grado, a favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida per onorario, in complessivi €3.966,00 oltre iva (se dovuta) cpa e spese forfetarie al
15%;
3. Da atto della sussistenza a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025 il cons. rel. il presidente pagina 8 di 9 RI ER EN Francesco IS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco IS Presidente
Dott. RI ER EN Consigliere est.
Dott. Irene Lupo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa r.g. n. 2438/2024 proposta
DA
residente in [...] alla Frazione Casa Chiodi n. 6, C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula (CF: C.F._1
) ed Enrico Romano (CF: C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Gianluca Nicotera (C.F. C.F._4
– pec: e Paola Pasquini (C.F. C.F._5 Email_1
– pec: . C.F._6 Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella persona del Giudice designato, Parte_1
respinta ogni avversa difesa, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 1007/2024 del
17/06/2024, resa dal Tribunale di Pavia – III Sezione Civile - G.U. dott.ssa Simona Caterbi- pubblicata in data 17/06/2024 - resa nell'ambito del procedimento ivi incardinato recante
R.G. n. 5551/2022, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dalla sig.ra nei confronti del sig. , che di seguito si ritrascrivono Parte_1 Controparte_1
integralmente:
I. In via preliminare, accertata e dichiarata l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di citazione, rigettare integralmente le conclusioni ivi rassegnate;
II. Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione ex art. 2932 c.c. a seguito di contratto preliminare non adempiuto, per mancanza dei presupposti di legge, alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto:
III. Rigettare la richiesta di emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto non concluso relativamente all'immobile sito in Voghera alla Via Vanoni n. 11;
IV. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. rispetto alle Controparte_1
obbligazioni contenute nel contratto preliminare di compravendita del 19/02/2022, nonché alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata a mezzo racc. a/r dalla sig.ra al sig. Parte_1 CP_1
in data 15/07/2022, e la conseguente legittimazione della sig.ra all'esercizio del
[...] Parte_1 recesso con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto:
V. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a trattenere la somma di € 10.000,00, Parte_1 versata a titolo di caparra confirmatoria in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente;
VI. Accertare e dichiarare, in relazione alla domanda subordinata formulata dall'attrice, la carenza di legittimazione attiva del sig. in ordine alla richiesta di restituzione del doppio della Controparte_1 caparra confirmatoria, non essendo quest'ultimo titolare del diritto ad agire, alla luce delle ragioni esposte in narrativa;
VII. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, per carenza dei presupposti di cui all'art. 1385, comma 3, c.c.
Con vittoria di spese e competenze di lite di ambo i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c. che all'uopo si dichiarano antistatari”.
pagina 2 di 9 Per “In Via Preliminare: Dichiarare inammissibile, ex art. 34 2 cpc, o Controparte_1 manifestamente infondato ex art. 3 48 bis c.p. c. , l'appello proposto dalla IG.ra , per i Parte_1 motivi di cui alla presente comparsa;
Nel merito ed in Via Principale : Rigettare l'appello avverso la sent. n.1007/2024 resa dal Tribunale di Pavia nel giudizio RG. n. 5551/2022, presentato dalla IG.ra
, perché infondato in fatto ed in diritto , per i motivi di cui alla presente comparsa Parte_1
confermando l impugnata sentenza . In via istruttoria Rigettare le istanze istruttoria formulate da controparte, in quanto inconferenti e comunque inammissibili ex art. 345 cpc
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA, del doppio grado di giudizio”.
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
in qualità di promissario acquirente, con atto di citazione del 11.11.2022, conveniva in Controparte_1
giudizio in qualità di promittente venditrice, dinanzi al Tribunale di Pavia, chiedendo: Parte_1
- In via principale, pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. in luogo del contratto definitivo non concluso, con la medesima, relativamente all'immobile sito in Voghera (PV) Via Vanoni Pt_1
n. 11 oltre al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 5.000,00 o, comunque, in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
- in via subordinata, la risoluzione del contratto tenuto conto della dichiarazione di recesso manifestata dalla in data 15.07.2022, e di conseguenza la condanna della stessa alla Pt_1 restituzione del doppio della caparra versata nella misura di €20.000,00 oltre al risarcimento dei danni patiti nella misura di €5.000,00 o comunque in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa;
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale domandava: Pt_1
- che venisse accertata l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. stante la mancanza dei presupposti di legge;
- che venisse accertato l'inadempimento del in riferimento alla diffida ad adempiere ex CP_1 art. 1454 c.c. del 15.07.2022 e, per l'effetto, che fosse contestualmente riconosciuto il suo diritto alla ritenzione della caparra per una somma pari a € 10.000,00;
- che venisse accertata la carenza di legittimazione attiva in capo al in ordine alla CP_1
richiesta del doppio della caparra confirmatoria;
pagina 3 di 9 - che venisse accertata la carenza dei presupposti ai fini della restituzione della caparra ex art. 1385 co. 3 c.c.;
- che il venisse condannato alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Con comparsa del 09.01.2024 ai sensi dell'art. 105 II° c.p.c., interveniva in giudizio Controparte_2
(compagna del , la quale, aderendo alle domande attoree, insisteva per l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il giudice di prime cure, esaurite le prove testimoniali, dopo aver ritenuto:- che il termine fissato dalle parti per la stipula del rogito in data 30.06.2022 non costituisse un termine essenziale;
-che il contratto non si fosse risolto ex art. 1454 c.c. in seguito della diffida ad adempiere inviata dalla in data Pt_1
15.07.2022 non potendosi ritenere inadempiente il perché entro il termine di 15 gg decorrenti CP_1
dalla ricezione della raccomandata aveva convocato la venditrice davanti al notaio, la quale non si era presentata alla data 16 settembre 2022; -che dovesse essere disattesa la domanda ex art. 2932 c.c. stante la mancanza della relativa documentazione catastale ai fini del suo accoglimento;
-che dovesse essere accertata l'illegittimità del recesso della come da dichiarazioni rese all' udienza del 19.04.2023, Pt_1
con la sentenza n. 1007/2024 in parziale accoglimento delle domande del accertata la Per_1 risoluzione del contratto poiché il mancato trasferimento dell'immobile era da imputare alla e la Pt_1
condannava alla restituzione del doppio della caparra versata dal pari alla somma di CP_1
€.20.000,00 e alle spese di lite, ritenendo non dimostrata la sussistenza di ulteriori danni risarcibili.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza sulla base di tre motivi che Pt_1 saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma integrale, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio il , il quale in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito contestava in fatto e diritto le deduzioni dell'appellante e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 19.12.2024 le parti davano atto come, allo stato, non fosse possibile raggiungere un accordo transattivo. Il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 03.04.2025 con termine fino al 15.03.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Motivi di gravame
pagina 4 di 9 Con il primo motivo di appello intitolato “ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA APPLICAZIONE
E/O INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO APPLICABILI ALLA CONTROVERSIA;
ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA HA CP_3
RITENUTO FONDATA LA DOMANDA ATTOREA DI RESTITUZIONE DEL DOPPIO DELLA
CAPARRA”, e con il secondo motivo di appello intitolato “OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL
GIUDICE DI PRIMO GRADO SUL PUNTO VII DELLE CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA
SIG.RA TT EL;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C”, che possono essere congiuntamente trattati, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente condannato la alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, in assenza Pt_1 dei presupposti di cui all'art. 1385 c.c. Ai fini della restituzione del doppio della caparra è necessario che sia la parte non inadempiente ad esercitare il diritto di recesso, viceversa, il Tribunale ha ritenuto fosse stata la e non il ad esercitare il diritto di recesso, pertanto, “in assenza del Pt_1 CP_1
presupposto di cui all'art. 1385 c.c., ovvero il recesso dal contratto, il giudice non avrebbe potuto in alcun modo condannare la sig.ra alla restituzione del doppio della caparra versata dal sig. Pt_1
nella misura di € 20.000,00” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8). In tal senso, la Controparte_1 comunicazione della datata 15.07.2022, non costituisce, per l'appunto, l'esercizio di un diritto di Pt_1
recesso, bensì, consiste in una mera diffida ad adempiere indirizzata al , né tantomeno può CP_1
considerarsi la condotta tenuta dalla appellante quale recesso unilaterale dal contratto. La difesa dell'appellante sottolinea poi che i rapporti tra azione di risoluzione, e di risarcimento integrale, da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall'altra, stiano in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, sicché, proposta la domanda di risoluzione, volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, non potrà ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra. Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto senz'altro dichiarare inammissibile la domanda formulata in via subordinata dal di restituzione CP_1
del doppio della caparra confirmatoria, atteso che, per essere legittimato a ritenere la caparra o ad esigerne il doppio, lo stesso avrebbe dovuto validamente esercitare il recesso ai sensi del citato art. 1385, comma II, c.c. recesso che, invece, il primo giudice ha ritenuto che fosse stato esercitato dalla
L'appellante, di conseguenza, denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. (il quale enuncia il Pt_1
principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) in quanto il Tribunale non si è espresso sulla domanda che aveva formulato in ordine alla “carenza dei presupposti di cui all'art. 1385, comma 3
c.c.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11). Per queste ragioni, sostiene che la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata limitatamente a questo aspetto, poiché, la restituzione del doppio della caparra confirmatoria è avvenuta in assenza dei presupposti di legge.
pagina 5 di 9 Con il terzo motivo di appello intitolato “ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA CONDANNATO LA AL Controparte_4
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE” l'appellante censura, altresì, la condanna alle spese di lite perché il parziale accoglimento delle domande del avrebbe dovuto portare, comunque, ad una CP_1
parziale compensazione delle stesse. Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda principale proposta dall'appellato di pronuncia costituiva ex art. 2932 c.c. e quindi sussistevano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Opinione della Corte
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa del , perché nell'atto di citazione sono state specificamente individuate le CP_1
censure sollevate avverso la sentenza impugnata e sono state trattate le ragioni di fatto e di diritto su cui fonda il gravame proposto.
Nel merito, tuttavia, l'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare la motivazione resa dal Tribunale.
Quanto ai fatti di causa è pacifico che tra le parti sia si conclusa in data 19.02.2022/21.03.2022 la proposta irrevocabile per l'acquisto da parte del , di una unità immobiliare, di proprietà della CP_1
sita in Voghera (PV), Via Vanoni n. 11, predisposta per il tramite della San Marco Imm.re Pt_1
Pavese S.r.l. (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado). A titolo di caparra confirmatoria il CP_1 consegnava alla la somma di €10.000,00 tramite assegno bancario, con la previsione della stipula Pt_1 del rogito entro il 30.06.2022 ed il contestuale versamento della ulteriore somma di €23.000,00 a titolo di saldo. È stato, altresì, dimostrato che con comunicazione datata15.07.2022 la a mezzo Pt_1
Per_ raccomandata, intimava al di comparire per la stipula del rogito avanti il Notaio Dott. di Per_1
Garlasco per la data del 27.07.2022 con espressa avvertenza che in mancanza, trascorso inutilmente il termine di giorni quindici dalla ricezione della predetta comunicazione, il contratto si sarebbe risolto.
La predetta comunicazione spedita da Napoli risulta ritirata dal solo in data 04.08.2022, il CP_1
quale a sua volta, dopo aver contestato il contenuto della missiva manifestava la propria volontà ad acquistare l'immobile nel più rapido termine possibile, convocando la avanti il notaio Pt_1 Per_3
per il 16.09.2022. La riscontrava detta comunicazione rifiutandosi di addivenire al rogito, perché Pt_1 ormai il preliminare si doveva considerare risolto. Seguiva la mediazione con esito negativo e l'odierno giudizio.
Occorre poi precisare che si è formato il giudicato sulla non essenzialità del termine inziale pattuito dalle parti per la stipula del rogito fissata entro la data del 30.06.2022, non essendo stata tale statuizione investita dal gravame.
pagina 6 di 9 Ed allora, in accordo con il Tribunale, deve essere senz'altro confermata la gravità dell'inadempimento della che si è sempre e del tutto illegittimamente rifiutata di vendere, sia in sede stragiudiziale Pt_1
che giudiziale (pretendendo una maggiore somma, vedi il verbale del tentativo di conciliazione esperito in primo grado nonostante, la diffida ad adempiere proposta dal in ultimo con la domanda ex CP_1
art. 2932 c.c.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata dall'appellato, ritiene la Corte che la legittima proponibilità della domanda di ritenzione della caparra prescinde dal nomen juris utilizzato nell'introdurre l'azione caducatoria degli effetti del contratto. Se questa azione dovesse essere definita in termini risolutori, in sede di domanda introduttiva sarà compito del giudice nell'esercizio del proprio potere di interpretazione e qualificazione in jure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, operazione questa che il Tribunale avrebbe dovuto fare e che non è preclusa in questa sede alla Corte. Nel caso di specie, il ha proprio chiesto che, nell'ipotesi di mancato CP_1
accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. stante l'inadempimento della venditrice, venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il doppio della caparra versata, così implicitamente esercitando il recesso, seppure erroneamente invocando la risoluzione.
A tal proposito l'appellante si duole essenzialmente della mancanza dei presupposti di cui all'art. 1385 co. 2 c.c. ai fini dell'esercizio del diritto di recesso e, quindi, ai fini della restituzione del doppio della caparra per un totale di € 20.000,00; ebbene sul punto valgono le seguenti considerazioni: la caparra confirmatoria, disciplinata all'art. 1385 c.c., consiste in un patto accessorio ad un altro contratto (nonostante vi siano altri orientamenti secondo i quali essa consisterebbe in un vero e proprio contratto collegato) ed ha ad oggetto la dazione di una somma di denaro (o altre cose fungibili); tale dazione conferisce alle parti il diritto di sciogliersi dal contratto mediante l'esercizio, in via di autotutela, di un diritto di recesso qualora ricorra l'inadempimento grave ed imputabile dell'altra parte;
la caparra, quindi, svolge la precipua funzione di liquidare convenzionalmente e anticipatamente il danno: “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege”” (Cass. Civ., Sez. II, n. 20532/2020); inoltre, nonostante il nomen juris, l'istituto di cui all'art. 1385 co. 2 c.c. è assimilabile ad una risoluzione stragiudiziale e in quanto tale non si sottrae dall'applicabilità dell'art. 1455 c.c.; quindi, come ricordato poc'anzi, l'inadempimento deve essere imputabile e di non scarsa importanza,
“pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione
pagina 7 di 9 comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio” (Cass. Civ., Sez. II, n. 21209/2019).
Ancora la Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, 23.04.2020 n. 8048) ha affermato che nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente, che abbia agito per l'esecuzione del contratto, può in luogo dell'originaria domanda, legittimamente chiedere nel corso del giudizio, il recesso dal contratto ex art. 1385 c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione di domande nuove e ciò in quanto tale modificazione dell'originaria istanza costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento originariamente proposta suscettibile di essere azionato in ogni stato e grado del giudizio se non risultino mutati i presupposti della domanda (Cfr. Cass. Civ. n. 882/2018; Cass.
Civ. n. 2341/2019). Quindi, attesi i principi sopra esposti, non contrasta con la domanda ex art. 2032
c.c. la diversa qualificazione giuridica operata dalle Corte della domanda subordinata di risoluzione del contratto proposta dal , in domanda di accertamento della legittimità di esercizio del diritto di CP_1
recesso. Infondato risulta, pertanto, anche il terzo motivo di appello non potendosi ravvisare alcuna parziale soccombenza del che ben poteva in luogo dell'adempimento proporre la domanda ex CP_1
art. 1385 c.c.
L'appello per le ragioni tutte sopra esposte non può, dunque, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 1007/2024 resa dal Tribunale di Pavia, Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al rimborso delle spese di lite del grado, a favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida per onorario, in complessivi €3.966,00 oltre iva (se dovuta) cpa e spese forfetarie al
15%;
3. Da atto della sussistenza a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025 il cons. rel. il presidente pagina 8 di 9 RI ER EN Francesco IS
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