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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8715 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24583/2022 R.G. + N. 10292/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CI CA IO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24583/2022 r.g., cui è stata riunita la causa iscritta sub r.g. n. 10292/2023 R.G., promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO UGO Parte_1 C.F._1 PAOLO, presso il cui studio, sito in Milano, Via Teodosio n. 33, ha eletto domicilio,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MANTARRO GIUSEPPE, presso il cui studio, sito in Milano, Via Giuseppe Broggi n. 13, ha eletto domicilio,
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. MOIRAGHI MARCO, presso il cui studio, sito in P.IVA_2 Milano, Via Passione n. 8, ha eletto domicilio,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e CP_3 P.IVA_3 dall'avv. BERNARDINI MATTIA ( presso il cui studio, sito in Milano, Via C.F._2 Fabio Filzi n. 2, ha eletto domicilio, PARTE CONVENUTA NEL FASCICOLO RIUNITO
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Controparte_4 C.F._3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CINGOLANI ENRICO e dall'avv. MADERA C.F._4
pagina 1 di 29 IE ( ) presso il cui studio, sito in CASSINA DE' PECCHI, Via C.F._5 Gramsci n. 16, ha eletto domicilio, TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis reiectis, così giudicare : Nel merito, in via principale : accertato "per tabulas” che le infiltrazioni d'acqua nelle unità abitative, già di proprietà dell'attore, sono riconducibili ad ammaloramento di tubazione condominiale, condannare per l'effetto i convenuti (il ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in forza della polizza n° 731243635) CP_1 CP_2 al risarcimento del pregiudizio complessivo pari ad € 18318,34, di cui danno diretto pari ad € 10433,34, come quantificato dalla perizia disposta avanti l'organismo di mediazione (doc.6), e danno da lucro cessante quantificato, come in narrativa, in € 7875,00 . Nel merito, in via principale : qualora dall'espletanda istruttoria dovesse essere accertato che le modifiche apportate dai Signori e CP_4
all'originario stato dei luoghi abbiano impedito al convenuto di Parte_2 CP_1 predisporre l'attività di manutenzione del pluviale condominiale (il cedimento del quale ha provocato gli ingenti danni agli appartamenti di proprietà del Sig. nel maggio 2020), condannare i terzi Pt_1 chiamati al risarcimento dei predetti danni come sopra quantificati . Nel merito, in via di subordine : condannare i convenuti e / o i terzi chiamati al risarcimento del danno nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia e che emergerà dall'espletanda istruttoria . Provvisoria esecuzione come per legge, vittoria di spese, competenze, onorari rimborso forfettario spese generali oltre C.P.A.” per il : Controparte_1
“- In via preliminare - autorizzare il , in persona Controparte_5 dell'amministratore pro tempore, alla chiamata in causa di (c.f. e Pec: CP_3 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Email_1 Delle Donne Lavoratrici n. 2, 38100 – Trento (TN), disponendo all'uopo il differimento della prima udienza e, per l'effetto, disporre la riunione per connessione del procedimento R.G. n. 24583/2022 pendente presso il Tribunale di Milano tra il signor (in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante pro tempore) e il Condominio Dal Re n. 2 – Milano (in persona dell'amministratore pro tempore), Sez. X Civile, Giudice Dott.ssa CI CA IO, con il procedimento R.G. n. 10292/2023; - Nel merito - In via principale - rigettare tutte le domande ex adverso formulate dal signor dai signori , da e nei confronti del Parte_1 CP_4 CP_3 CP_2 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, in quanto infondate Controparte_6 sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertata e dichiarata la natura condominiale (così come emerge nella C.T.M. del Geom. ) delle infiltrazioni che in data Per_1 15.05.2020 hanno causato i danni nelle unità immobiliari di proprietà del signor e ubicate nel Pt_1 e, altresì, accertato che alla data del sinistro (15.05.2020) era attivo il contratto di Controparte_1 polizza n. 0G/M13336379 stipulato tra il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, e , in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiarato che il CP_3 pagina 2 di 29 predetto contratto di polizza n. 0G/M13336379 garantisce e manleva il per i danni Controparte_1 de quibus (così come meglio precisati in narrativa) verificatisi in data 15.05.2020 presso le unità immobiliari del signor condannare , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 CP_3 tempore, a risarcire e/o indennizzare e/o rimborsare e/o ripetere e/o comunque a garantire e manlevare il Condominio Dal Re n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, da tutto quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a corrispondere in merito ai danni patiti dalle unità immobiliari del signor pari ad Euro 18.318,34, di cui Euro 10.443,34 così come quantificato Pt_1 nella perizia del CTM, Geom. , ed Euro 7.875,00 a titolo di danno da lucro cessante così Per_1 come richiesto dal signor o, comunque, nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Pt_1 giustizia e che, comunque, verrà accertata in corso di causa;
- accertato che non ha CP_3 partecipato alla mediazione, benché sia stata convocata per ben due volte, condannare , CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare e/o ripetere in favore del Condominio Dal Re n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese legali sostenute nella procedura di mediazione n.684/2020 attivata presso la Camera Arbitrale di Milano che si possono quantificare in Euro 2.089,52; - In via istruttoria - ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale, per interpello e per testi, indicando quali testimoni: il signor , in qualità di manutentore Parte_3 dello stabile del Condominio di – Milano, residente in [...]
– Milano: 1) “Vero che esegue lavori di manutenzione presso lo stabile del Cond. di
[...] [...]
”; 2) “Vero che esegue lavori di manutenzione presso lo stabile del Controparte_6
a far tempo dalla fine degli anni '90, inizi anni 2000”; 3) “Vero Controparte_6 che i locali oggetto di infiltrazione, prima di proprietà dei signori e poi di proprietà del signor CP_4
ubicati al piano interrato, prima di essere trasformati in unità abitative agli inizi anni 2000,
Pt_1 erano un unico locale di circa 70 mq. adibito a cantina/magazzino con le tubature condominiali a vista”; 4) “Vero che tra le tubature condominiali a vista – in quello che prima era un locale cantina/magazzino e che poi, agli inizi degli anni 2000, è stato trasformato in abitativo - vi era anche la tubatura dalla quale è fuoriuscita l'acqua che, in data 15.05.2020, si è infiltrata nell'unità abitativa di proprietà del signor;
5) “Vero che la tubatura condominiali dalla quale è fuoriuscita
Pt_1 l'acqua che, in data 15.05.2020, si è infiltrata nell'unità abitativa di proprietà del signor
Pt_1 quando era a vista era ispezionabile e poteva essere manutenuta”; 6) “Vero che in qualità di manutentore dello stabile Condominiale ha partecipato in data 02.12.2021 alle operazioni peritali richieste in pendenza di mediazione attivata dal signor presso la Camera Arbitrale di Milano e
Pt_1 in quell'occasione ha potuto verificare e appurare i motivi e le cause delle infiltrazioni occorse in data 15.05.2020 presso le unità abitative del signor;
- non ammettere i testi ed i capitoli di prova
Pt_1 eventualmente ex adverso dedotti;
- nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, delle prove ex adverso formulate, si chiede di essere ammessi a prova contraria per interrogatorio formale, per interpello e per i testi indicati in memoria. - ammettersi CTU tecnica al fine di: i) verificare lo stato dei luoghi, in particolare accertare anche mediante accesso agli atti amministrativi che prima della modifica di destinazione d'uso in unità abitative, gli immobile di proprietà del signor
Pt_1
(precedentemente di proprietà dei signori ) erano dei magazzini/cantine in cui la tubatura CP_4 condominiale era a vista, in particolare il tubo da cui è fuoriuscita l'acqua che si è infiltrata nelle unità immobiliari de quibus;
b) si chiede, altresì, che il CTU verifichi la conformità e/o corrispondenza e/o adeguatezza del progetto (depositato presso gli uffici preposti della P.A.) di modifica di destinazione d'uso da magazzino/cantine in unità abitative con l'effettivo stato dei luoghi;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che l'odierno attore, signor o, comunque, i signori , Pt_1 CP_4 pagina 3 di 29 producano documentazione dalla quale emerga: i) la tipologia di lavori che sono stati eseguiti, ii) se nei predetti lavori era contemplata la muratura della tubazione condominiale (da cui, poi, è sgorgata l'acqua piovana che si è infiltrata nelle due unità immobiliari sub. 718 e sub. 719 ubicate nel locale sotterraneo dell'edificio condominiale de quo), iii) e se è stata, eventualmente, chiesta al CP_1 de quo l'autorizzazione per poter cambiare la destinazione d'uso della cantina (visto anche il contenuto dell'art. 2 del regolamento condominiale) e, altresì, l'autorizzazione per poter murare il predetto tubo, visto che da regolamento condominiale nelle cantine era prevista un'apposita servitù di passo per ispezionare le tubature condominiali;
- In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare in considerazioni di quanto argomentato in narrativa, la responsabilità esclusiva del Signor e/o dei signori , Parte_1 CP_4 comunque, prevalente o concorrente del Signor e/o dei signori nella causazione del Pt_1 CP_4 sinistro, nella misura proporzionale al grado di colpa da accertarsi in corso di causa, con conseguente e proporzionale diminuzione dell'entità del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che sono derivate, da quantificarsi in corso di causa e, conseguentemente, limitare il risarcimento alla minor somma effettivamente dovuta, ponendola a carico del
[...]
. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Controparte_6 all'I.V.A. nella misura di legge ed al Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. n. 576/80, oltre agli importi sostenuti dal in sede di mediazione” Controparte_1
Per CP_2
“Nel merito in via principale:. Respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate e formulande nei confronti della terza chiamata Nel merito in via subordinata: CP_2 Nella mera e denegata eventualità in cui avesse a non essere accolta la prima domanda, liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno se e nella misura eventualmente accertata al termine dell' istruttoria, tenuto conto dei limiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti contrattuali ed entro il massimale contrattualmente pattuito. In ogni caso: Con vittoria dei costi tutti di causa da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate. In via istruttoria: Senza con ciò voler in alcun modo invertire l'onere della prova, laddove ritenuto necessario, si insiste l'ammissione della prova per interpello e per testi sui fatti e le circostanze già ritualmente e tempestivamente dedotte in atti come qui di seguito richiamate e confermate Sulle cause del bagnamento. 1) Vero che in relazione all'evento lamentato dal signor a seguito delle prove eseguite e da quanto accertato nell'incontro del 2 Pt_1 dicembre 2021, in accordo con ambedue i Consulenti Tecnici delle parti è stato accertato che l'allagamento degli appartamenti al piano interrato è stato dovuto al distacco del tappo di chiusura nell'elemento a “T” di raccordo, come da relazione prodotta sub doc.6) fascicolo di parte attrice che si rammostra (si indica a teste il Geom. ). 2) Vero che l'infiltrazione d'acqua nella Testimone_1 controparete, come desumibile dalle prove fatte e dalle tracce di umidità presenti nella parete dei due appartamenti, è continuata provocando solo tracce d'umidità e l'aumento dell'umidità relativa nell'immobile come da relazione prodotta sub doc.6) fascicolo di parte attrice che si rammostra (si indica a teste il Geom. ). 3) Vero che a seguito delle verifiche tecniche esperite i Testimone_1 tecnici presenti hanno concluso che i fenomeni lamentati da sono riconducibili al Parte_1 cedimento della condotta condominiale nel punto di collegamento tra il pluviale proveniente dalla copertura e la rete fognaria orizzontale come da relazione prodotta sub doc.6) fascicolo di parte pagina 4 di 29 attrice che si rammostra (si indica a teste il Geom. ). Sul contenuto della polizza, Testimone_1 ove contestato. 4) Vero che i rapporti tra e all'epoca dei fatti erano regolati CP_2 Parte_1 dalle polizze 731243635 e 731243509 del tipo “Casa Tua” (interrogatorio formale di . 5) Parte_1 Vero che le Condizioni Generali di Assicurazione relative alle polizze del tipo “Casa Tua” alla garanzia aggiuntiva “Bagnatura” stabiliscono che: “A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere c8), d4) e d9), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di: rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati” (interrogatorio formale di
. 6) Vero che le Condizioni Generali di Assicurazione relative alle polizze del tipo “Casa Parte_1 Tua” alla garanzia aggiuntiva “Bagnatura” stabiliscono che: “Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione. tranne quanto indicato alle lettere c8), 4) e d9) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni causati: • da umidità, stillicidio e infiltrazioni;
• da rigurgito di fognature provocato da incapacità delle fognature e/o condutture di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima o causati da Rigurgito di fognature e/o condutture pubbliche;
• da rotture originate da gelo di impianti e condutture posti: • all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadio contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
• in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi” (interrogatorio formale di . 7) Vero che le Condizioni Generali di Assicurazione relative alle polizze del tipo Casa Parte_1 Tua alla voce “spese varie collegate al Sinistro” stabiliscono che: “Vengono rimborsate, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, senza applicazione della regola proporzionale e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza:…le pigioni percepibili per i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di 12 mesi dal sinistro, a condizione che sia assicurata la partita
“fabbricato”, che i locali stessi siano regolarmente affittati e siano rimasti danneggiati” (interrogatorio formale di Premesso quanto sopra, reitera opposizione Parte_1 CP_2 all'ammissione della prova per test richiesta da parte attrice per i motivi qui di seguito confermati:. Capp. 1 e 2: inammissibile in quanto finalizzato a provare un fatto illecito:. il pagamento in contanti infatti non esime certamente l'attore dal produrre la relativa fattura. Capp. 3 e 4: in quanto generici ed irrilevanti atteso che i testi non sono comunque a conoscenza delle pregresse condizioni degli immobili. Capp. 5-6: in quanto valutativo” per : CP_3
, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, richiamando tutti i precedenti scritti CP_3 difensivi e dichiarando di non accettare eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso formulate, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: - in via principale: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e previa corretta quantificazione dell'importo da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, contenere la domanda di manleva nei confronti di CP_3
pagina 5 di 29 nei limiti e alle condizioni di polizza e di legge;
In ogni caso: - con vittoria delle spese e compensi del procedimento, oltre C.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge” per i signori : CP_4
“I sig.ri ed , rappresentati e difesi come in epigrafe, chiedono Parte_2 Controparte_4 l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione: In via preliminare di merito: - Dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore nei confronti dei terzi chiamati ed Parte_1 Parte_2 CP_4
per intervenuta decadenza conseguente alla tardiva denunzia degli asseriti vizi. - Dichiarare
[...] l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. dell'azione risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dei terzi chiamati ed . Nel merito: - Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dei terzi chiamati Parte_1 [...]
ed in quanto infondate per tutti i motivi esposti e come accertato dal Ctu. Pt_2 Controparte_4 Respingere in ogni caso tutte le domande di merito ed istruttorie da chiunque proposte nei confronti dei GG.ri , dando in particolare atto che le domande proposte dal CP_4 Controparte_1
nei confronti dei terzi chiamati sono parimenti inammissibili anche in ragione della tardività
[...] della costituzione in giudizio del e comunque del tutto infondate e prescritte. In ogni caso: CP_1
- Condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, per l'importo che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, in ragione della temerarietà della chiamata in causa, essendo evidente la tardività/prescrizione della domanda e risultando già dai documenti prodotti dal CP_1 convenuto la completa estraneità dei terzi chiamati alla vicenda. - Condannare l'attore al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge. In via istruttoria: in caso di ammissione delle prove richieste da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria così come formulata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.. Si chiede inoltre di essere ammessi a controprova sul seguente capitolo: “Dopo il rogito notarile di vendita e precisamente a dicembre 2003, il sig. su incarico dei GG.ri , ha eseguito l'imbiancatura Controparte_7 CP_4 dell'immobile dagli stessi acquistato e ha constatato che lo stesso era costituito da due distinte unità immobiliari”. Testi: - residente a [...]; - Geom. , Controparte_7 Testimone_2 domiciliato in Milano, Via Milani n. 8/A. Riservata la disamina delle conclusioni avversarie, si eccepisce sin da ora l'inammissibilità di eventuali domande nuove e/o modificate proposte nei confronti dei GG.ri , sulle quali gli stessi dichiarano di non accettare il contraddittorio” CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 6 di 29 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il e al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 CP_2 della responsabilità del Condominio per i fenomeni infiltrativi occorsi nel mese di maggio 2020 nelle due unità immobiliari di sua proprietà, site nel menzionato stabile condominiale, e, per l'effetto, la condanna dei convenuti in via solidale (il ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e CP_1
in forza della polizza n° 731243635) al risarcimento del pregiudizio patrimoniale CP_2 complessivamente da lui subito, pari ad euro 18.318,34, di cui euro 10.433,34 a titolo di danno emergente ed euro 7.875,00 per lucro cessante.
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha dedotto:
- di esser stato, sino al mese di ottobre 2021, proprietario di due immobili all'interno del complesso condominiale ”, sito a Milano, in;
Controparte_1 Controparte_6
- che, a seguito di un violento temporale occorso in data 15 maggio 2020, le due unità abitative, site al piano interrato, avevano subito gravi infiltrazioni d'acqua, che arrecavano danno sia alle strutture murarie che al contenuto dei due immobili, rendendoli inabitabili;
- che, a causa di tale evento, i conduttori cui l'attore aveva concesso in locazione i due immobili avevano risolto i rispettivi contratti in data 11 giugno 2020, sì che l'attore ha subito un danno da perdita di lucro cessante pari ai canoni mensili pattuiti per le due locazioni, moltiplicati per le mensilità ricomprese tra giugno 2020 e ottobre 2021, mese in cui l'attore è riuscito, infine, a vendere a terzi le due unità immobiliari;
- che, a fronte delle richieste di risarcimento inoltrate sia al convenuto che ad CP_1 CP_2
con la quale l'attore aveva stipulato apposita polizza per i danni agli immobili di sua proprietà,
[...] entrambi si sono rifiutati di corrispondere alcunché, imputando l'evento dannoso a problematiche connesse alla rete fognaria comunale;
- che, di conseguenza, l'attore ha promosso una procedura di mediazione, coinvolgendo sia il che – la quale non prendeva parte alla mediazione, negando l'operatività CP_1 CP_2 della polizza – nel corso della quale è stata disposta una consulenza tecnica con cui è stata esclusa qualsiasi responsabilità del e, in particolare, è stato accertato che l'allagamento Controparte_8 delle unità immobiliari di proprietà dell'attore era riconducibile al cedimento della condotta pagina 7 di 29 condominiale nel punto di collegamento tra il pluviale proveniente dalla copertura e la rete fognaria condominiale orizzontale, localizzato nel muro divisorio dei due appartamenti dell'attore;
- che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, deve ritenersi sussistente tanto la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., quanto quella contrattuale di trattandosi CP_2 di evento coperto dalla polizza a suo tempo stipulata dall'attore (“a pagina 8 della predetta polizza risultano espressamente garantiti i danni da bagnatura (con particolare riferimento alla rottura di condutture interrate) nonché quelli da perdita di pigioni”), sì che, in assenza di un accordo stragiudiziale, è stato costretto a promuovere il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio CP_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie per inoperatività della polizza;
sul punto la
[...] compagnia ha eccepito che, dovendo intendersi per “fabbricato” esclusivamente la proprietà esclusiva di non essendo il danno da “bagnatura” derivato da “rottura degli impianti idrici, igienici, Pt_1 tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati”, bensì dalla rottura di una tubatura di pertinenza condominiale, che occasionalmente transitava nel muro divisorio tra i due immobili assicurati, il sinistro non potrebbe ritenersi coperto dalla polizza.
Con separata comparsa di costituzione e risposta, depositata oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., si
è costituito in giudizio il , chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa di e, nel merito, il rigetto delle domande proposte da parte CP_3 attrice, tenuto conto dell'interruzione del nesso di causa tra le infiltrazioni ex adverso lamentate e la condotta del per effetto dell'occultamento della tubatura in questione all'interno del muro CP_1 divisorio.
In particolare, il convenuto ha evidenziato: CP_1
- che, originariamente, le due unità immobiliari di proprietà dell'attore costituivano un unico immobile di 72 mq, ad uso cantina/magazzino, in seguito oggetto di frazionamento per realizzare il quale era stato innalzato un muro divisorio nel mezzo del locale, che aveva inglobato il pluviale condominiale, precedentemente “a vista”;
- che, se da un lato, all'esito della CTM, era risultato pacifico che le infiltrazioni fossero dipese dalla fuoriuscita del tappo di chiusura della tubazione condominiale incassata nel muro divisorio dei due pagina 8 di 29 appartamenti di proprietà dell'attore, dall'altro lato, risultava evidente che i danni fossero stati causati non tanto dalle infiltrazioni in sé e per sé, quanto dal fatto che la predetta tubazione condominiale, essendo stata murata da chi aveva fatto eseguire i lavori di trasformazione della cantina, non aveva potuto essere né manutenuta, né, in secondo luogo, prontamente aggiustata in caso di guasto;
al contrario, se la tubazione non fosse stata “occultata”, si sarebbe potuto prontamente intervenire per limitare la fuoriuscita di acqua;
- che, peraltro, il suddetto intervento di muratura del pluviale era stato effettuato senza previo accordo o, quantomeno, previa segnalazione all'amministratore condominiale, in spregio alle clausole 10 e 28.4 del regolamento condominiale.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., parte attrice, a seguito delle difese svolte dal convenuto, ha CP_1 chiesto ed ottenuto di poter estendere il contraddittorio a ed , soggetti dai quali Pt_2 Controparte_4
l'attore nel novembre 2015 aveva acquistato le unità immobiliari oggetto di causa, sul presupposto che la muratura del pluviale condominiale fosse agli stessi attribuibile, sì che tale condotta configurerebbe, ai sensi dell'art. 2043 c.c., un illecito di natura extracontrattuale cui sarebbero riconducibili causalmente i danni subiti dall'attore.
Alla medesima udienza, il Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa di , compagnia CP_3 assicuratrice del in ragione della tardiva costituzione dello stesso, sicché quest'ultimo ha CP_1 promosso un separato giudizio, che è stato iscritto a ruolo con sub RG. n. 10292/2023.
Con il deposito di comparsa di costituzione e risposta ed si sono costituiti in Pt_2 Controparte_4 giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei loro confronti dall'attore ed eccependo, in particolare:
- preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di parte attrice per intervenuta decadenza dalla denunzia dei vizi e prescrizione della relativa azione ex art. 1495 c.c.;
- nel merito, di non aver apportato alcuna modifica alla struttura muraria dell'immobile dagli stessi acquistato in data 17.12.2003 e successivamente rivenduto all'attore in data 24.11.2015, essendosi gli stessi limitati a presentare domanda di modifica della destinazione d'uso per formalizzare la già sussistente divisione dell'allora sub 711 (classificato come deposito) in due unità abitative distinte;
pagina 9 di 29 - che, in ogni caso, sussiste la responsabilità esclusiva del per aver quest'ultimo omesso di CP_1 effettuare la regolare manutenzione, pur essendo perfettamente a conoscenza dell'esistenza e della localizzazione del pluviale.
All'udienza del 20.6.2023 il Giudice, dopo aver disposto la riunione del fascicolo iscritto sub r.g. n.
10292/2023 al fascicolo iscritto sub r.g. n. 24583/2022, rilevato che i terzi chiamati non CP_4 avevano preso parte al procedimento di mediazione promosso ante causam, ha fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 21.11.2023 per consentire a parte attrice di comunicare alle controparti l'invito alla stipula di negoziazione assistita.
All'udienza del 21.11.2023 il procuratore del ha chiesto ed ottenuto un rinvio per CP_1 sottoporre all'assemblea condominiale una proposta transattiva che il Giudice, in assenza di opposizione delle altre parti, ha concesso, rinviando la causa al 24.1.2024.
A detta udienza il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione delle istanze istruttorie all'udienza del 8.5.2024.
Dato l'esito negativo della negoziazione assistita, la causa è stata istruita documentalmente nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito all'arch. Persona_2
Con provvedimento del 20.01.2025 il Giudice, rilevato che le parti non hanno contestato l'esito della
CTU, ha disposto la mediazione delegata e rinviato la causa all' udienza del 2.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per verificare l'esito del procedimento.
Preso atto che la mediazione non ha sortito buon esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa è stata trattenuta in decisione.
*
La presente causa, per quanto concerne le domande formulate dall'attore nei confronti del CP_1 convenuto e dei terzi chiamati e , verte in tema di responsabilità CP_4 Parte_2 extracontrattuale, mentre, con riferimento alla domanda formulata nei confronti di CP_2 ricade nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sì che i due profili saranno esaminati separatamente.
1. Sulla responsabilità extracontrattuale del e dei terzi chiamati CP_1
pagina 10 di 29 La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del è CP_1 fondata nei limiti e per le ragioni che si esporranno di seguito, mentre la domanda proposta nei confronti di ed è infondata e dev'essere rigettata. Pt_2 Controparte_4
In primis, parte attrice ha domandato l'accertamento della responsabilità del Controparte_1 nella causazione dei fenomeni infiltrativi, palesatisi a seguito di un violento temporale
[...] occorso nel maggio 2020 nelle proprie unità immobiliari, a quel tempo locate a terzi.
Ciò premesso, tenuto conto delle numerose contestazioni formulate dal segnatamente con CP_1 riguardo alla causa delle infiltrazioni e alla supposta interruzione del nesso causale per effetto della condotta illecita di terzi, si è ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze non possono che essere poste a fondamento della predetta decisione. Infatti, l'arch. ha Per_2 redatto un elaborato chiaro e fondato su convincenti motivazioni tecniche, supportate a loro volta da una particolare attenzione nell'esame dei luoghi e della documentazione prodotta, nonché da numerose prove tecniche, che le hanno consentito di confermare la presenza del fenomeno infiltrativo lamentato dagli attori e di individuarne le cause.
Ad integrazione della predetta CTU, si è tenuto conto ai fini della decisione anche della relazione peritale redatta in sede di mediazione promossa da parte attrice, relazione cui l'arch. ha più volte Per_2 fatto riferimento nel corpo del proprio elaborato (v. denominata anche CTM, così come il consulente ivi incaricato).
Anzitutto, con riferimento allo stato di luoghi, il CTU ha confermato che a far data dal Parte_1
24.11.2015 e sino all'ottobre 2021, era proprietario di due unità immobiliari ad uso abitativo, site al piano seminterrato del complesso condominiale di via Marcantonio Del Re 2, identificate al catasto del
Comune di Milano con i subalterni 718 e 719, di cui al foglio 181, mappale 230.
Tali unità immobiliari, fra loro confinanti, non presentavano, al momento dell'ispezione da parte del
CTU, tracce di infiltrazioni;
tuttavia, l'arch. ha ritenuto insussistenti motivi per dubitare di quanto Per_2 riportato dal consulente tecnico in sede di mediazione, ossia che alla data del 15.5.2020 vi fossero, nelle predette unità, tracce di infiltrazioni e percolamento d'acqua.
In particolare, il CTM collegialmente ai Ctp aveva accertato, in data 18 novembre 2021, “la presenza di infiltrazioni ancora in atto sulla parete divisoria dei due appartamenti subb. 718-719, in prossimità della muratura perimetrale verso , con evidenti tracce di umidità rilevata al 97%”. È stato, CP_6
pagina 11 di 29 altresì, accertato che la colonna pluviale della copertura – di pertinenza – “corre sino al CP_9
1° piano esternamente all'edificio ed in corrispondenza del piano rialzato è incassata nella muratura;
nel piano interrato l'innesto tra il pluviale e la fognatura orizzontale avviene nella mezzeria della parete dei due appartamenti;
il raccordo tra il pluviale e la fognatura è realizzato con una T da un lato collegato alla fognatura mentre nell'altro, allo stato attuale, è libero”. Il CTM e i Ctp avevano ipotizzato, a riguardo, che in tale posizione vi fosse un tappo di chiusura, in quanto, prima dell'evento lamentato e da più di 20 anni, non erano stati lamentati fenomeni infiltrativi.
Lo stato dei luoghi così descritto è stato confermato dall'odierno CTU, che a pag. 22 della relazione indica: “La scrivente rileva che, dalle fotografie della Relazione di CTM risulta come la tubazione del pluviale, rilevata in occasione delle verifiche effettuate tramite rimozione localizzata del paramento in muratura con finitura in cartongesso della muratura d'ambito del fabbricato, sia ubicata presso il divisorio dei 2 appartamenti. Detta tubazione risulta collegarsi alla rete orizzontale, corrente lungo la facciata interna dell'edificio con pendenza verso via Varesina e parallelamente alla Controparte_6
il tratto orizzontale, dal lato opposto, è risultato dotato di una derivazione/ispezione munita di
[...] un tappo non a tenuta, staccatosi e caduto, come ancora alla scrivente confermato dal sig. Pt_3
(ndr: manutentore dello stabile)”.
Il CTU ha quindi confermato la sussistenza di un fenomeno infiltrativo che ha interessato il muro divisorio tra i due appartamenti dell'attore e ha riscontrato l'effettiva presenza, all'interno di tale muro, del sopracitato pluviale condominiale.
All'esito delle operazioni peritali, che si sono svolte con grande minuzia e sono state illustrate nella relazione con dovizia di particolari (cfr. pagg. 24-35), il CTU ha confermato le conclusioni della relazione di CTM, per cui “l'infiltrazione d'acqua avvenuta in data 15 maggio 2020, è stata causata dalla perdita della rete fognaria condominiale, nel punto di unione della rete orizzontale con il pluviale proveniente dalla copertura prospiciente la via Marcantonio Del Re. Si escludono responsabilità da parte del . In particolare, da quanto ampiamente relazionato e Controparte_8 documentato, sia come risultante agli atti sia come risultante dalle informazioni assunte dalla scrivente e dalle indagini condotte in sede di operazioni peritali, risultano individuate le cause del fenomeno di cui al punto 1): nella rottura della tubazione orizzontale fognaria dell'edificio (all'uscita verso via Varesina) – peraltro non a norme - e nel conseguente “ritorno delle acque” (in luogo del
pagina 12 di 29 regolare deflusso verso la condotta stradale), con reflusso nella tubazione irregolarmente non ispezionabile sita presso il divisorio tra i subb. 718 e 719; rete di raccolta acqua piovana inadeguata in quanto dotata all'estremità di tappo irregolare, non “a tenuta”.
Dalle conclusioni della CTU si evince, dunque, come il fenomeno infiltrativo patito dalle unità immobiliari di proprietà dell'attore sia stato cagionato da un concorso di cause: in prima battuta, dalla rottura della tubazione orizzontale fognaria dell'edificio (di pertinenza condominiale e, peraltro, come osservato dal CTU, non a norma), rottura che ha comportato un reflusso di acque nel pluviale – anch'esso di pertinenza condominiale – incassato all'interno del muro divisorio tra i subb. 718 e 719, pluviale che, anzitutto, per la sua collocazione inframuraria, risultava irregolarmente non ispezionabile e, in secondo luogo, era dotato all'estremità di un tappo irregolare, non “a tenuta”, inadeguato alla raccolta di acqua piovana.
Con riferimento alla rete fognaria condominiale, il CTU ha specificamente localizzato il punto di rottura, come si legge a pag. 36 della CTU: “dalla relazione di accompagnamento alle videoispezioni risulta come il direzionamento verso via Varesina della tubazione orizzontale (di raccolta dei 2 pluviali della facciata verso avvenga tramite una stretta curvatura, un disassamento CP_6
(scollegamento) ed una rottura (all'esterno del fabbricato, al di sotto del marciapiedi)”.
Per quel che concerne, invece, l'irregolarità della rete fognaria orizzontale dell'edificio, si legge a pag.
37-38 dell'elaborato peritale che, com'è comune negli edifici d'epoca, tale impianto risultava esser stato realizzato con modalità di esecuzione “discutibili”, che hanno dato vita in definitiva a un risultato
“non adeguato” al corretto deflusso delle acque, con conseguente reflusso verso il pluviale per cui è causa.
Da ultimo, poiché il pluviale era dotato di un tappo “a semplice pressione”, inidoneo a contenere la spinta dell'acqua di ritorno, a seguito delle copiose precipitazioni in data 15 maggio 2020, l'acqua piovana ha invaso il muro divisorio degli appartamenti di proprietà di parte attrice.
Riassumendo, il perito ha così descritto la dinamica del fenomeno: “data la mancanza di continuità della tubazione orizzontale (disassamento e rottura) che, peraltro, teme possa anche scaricare - con modalità decisamente non legali - nel terreno, l'acqua piovana che durante il nubifragio è scesa violentemente dal tetto nei pluviali, trovando l'ostacolo verso via Varesina, sia ritornata verso i pluviali medesimi trovando la via d'uscita (punto debole) nel ramo dell'elemento a “T” predisposto
pagina 13 di 29 con tappo a semplice pressione;
tappo che non reggeva alla spinta, facendo fuoruscire l'acqua ad imbibire la controparete in tavelle con finitura in cartongesso e, conseguentemente, ad allagare le 2 unità immobiliari (cfr. ctu depositata). Pt_1
A ciò deve aggiungersi, quale concausa non autonomamente sufficiente, che la tubazione in questione risultava immurata e pertanto irregolarmente priva di sufficienti ispezioni, sì che “ha ostacolato
l'immediata individuazione e risoluzione della causa dell'allagamento”, aggravandone le conseguenze.
Quanto appena illustrato non lascia dubbi, anzitutto, in ordine alla configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
In proposito e in generale si osserva che tale fattispecie, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n.
22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass.
n. 11227/2008).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito. “Il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della
pagina 14 di 29 causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, c.d. “sentenze gemelle” n. 2480-2481-
2482/2018).
Nel caso di specie va preliminarmente identificato il soggetto titolare della custodia sulla res da cui è derivato il danno. Nulla quaestio sulla natura di parti comuni del pluviale e della rete fognaria orizzontale identificati dal CTU come fonte delle infiltrazioni, così come espressamente previsto dall'art. 1117, lett. c) c.c., ai sensi del quale si presumono condominiali “gli impianti idrici e fognari”, oltre che “i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Integra, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex CP_1 art. 1172 cod. civ.” (cfr. Cass. civ., ordinanza 12.03.2020, n. 7044).
Tanto premesso, parte attrice ha correttamente assolto al proprio onere probatorio in ordine al fatto lesivo, come verificatosi in concreto, nonché all'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa – la rete fognaria condominiale – e l'evento lesivo – le infiltrazioni, mediante il deposito della consulenza tecnica esperita in fase di mediazione (cfr. doc. 6, fasc. att.); quanto a quest'ultima, infatti, l'art. 8, comma 7, del d.lgs. 28/2010 espressamente prevede che, qualora le parti ne abbiano convenuto la producibilità in giudizio, “la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116 comma primo del Codice di
Procedura Civile”.
pagina 15 di 29 Le risultanze della CTM sono state confermate dal CTU nominato nel presente giudizio, il quale ha peraltro individuato ulteriori criticità della rete fognaria che hanno concorso nella CP_9 determinazione del fenomeno infiltrativo.
Si reputa pertanto provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale custode della res; CP_1 del resto, lo stesso CTU a pag. 36 della relazione ha correttamente individuato il convenuto come colui che in concreto esercita il potere di gestione di fatto sulla res, rilevando come “il corretto funzionamento degli impianti comuni [deve] essere garantito dal , anche tramite la CP_1 programmazione di periodiche pulizie, i cui interventi possono mettere in luce anomalie e guasti”.
In altri termini, per andare esente da responsabilità il avrebbe dovuto provare il c.d. “caso CP_1 fortuito”, ossia fornire la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ebbene, nel caso di specie, sebbene il CTU abbia accertato come l'irregolare muratura del pluviale abbia, in parte, concorso alla causazione del danno, avendo reso più difficoltosa l'ispezione e manutenzione del pluviale stesso, tale circostanza non integra affatto un'ipotesi di caso fortuito, come erroneamente sostenuto dal convenuto. Il dovere di custodia da parte del CP_1 CP_1 sulle parti comuni non viene meno per il solo motivo che una componente di esse sia stata, per così dire, “occultata”, giacché la presenza della tubazione, originariamente “a vista”, era circostanza già nota all'amministrazione condominiale, come si evince dalle stesse difese di parte convenuta: e ciò pare già sufficiente ad escludere il configurarsi di un caso fortuito, posto che la muratura del pluviale, per quanto definita inopportuna dal CTU, non integra un evento del tutto eccezionale o imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno cagionato.
Ciò detto, non può escludersi la sussistenza di un concorso di responsabilità tra il , CP_1 responsabile ex art. 2051 c.c., e l'autore della condotta illecita di muratura del pluviale, condotta quest'ultima riconducibile al paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
Sul punto, giova premettere che la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. differisce, sotto il profilo dell'onere probatorio, da quella per i danni derivanti dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c.: si tratta, infatti, di una responsabilità per colpa, rispetto alla quale incombe integralmente sul danneggiato l'onere di provare la condotta illecita, il nesso di causalità nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'autore della condotta.
pagina 16 di 29 Parte attrice, a seguito delle difese svolte dal convenuto, attribuisce tale responsabilità ai CP_1 terzi chiamati, e , in quanto originari proprietari degli immobili acquistati da CP_4 Parte_2 nel 2015, assumendo che la muratura del pluviale sia stata effettuata per volontà degli stessi in Pt_1 occasione del frazionamento dell'originario unico immobile – una cantina – in due appartamenti. La domanda nei confronti dei terzi chiamati dev'essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene, infatti, all'esito della CTU possano ritenersi accertate sia la citata condotta illecita che il nesso eziologico tra la stessa ed i fenomeni infiltrativi, tuttavia, lo stesso CTU ha concluso che, dall'analisi della storia catastale degli immobili oggetto di causa, non è possibile attribuire la costruzione del muro divisorio a un soggetto determinato.
I subb. 718 e 719, infatti, originano dal frazionamento dell'originario sub 711, venduto da Per_3
ai fratelli in data 1° dicembre 2003. Successivamente i subb. 718 e 719 – formati in data
[...] CP_4
1° dicembre 2006 – sono stati venduti dai fratelli all'odierno attore, con atto di compravendita CP_4 in data 20 novembre 2015.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, che ritiene di poter desumere l'attribuibilità della costruzione del muro ai fratelli sulla base del confronto tra gli atti di compravendita CP_4 [...]
e laddove nel primo caso ha venduto ai un'unica cantina di 72 Pt_4 CP_10 Per_3 CP_4 mq e nel secondo i hanno venduto a due immobili di 33 e 39 mq, tale assunto risulta CP_4 Pt_1 confutato da almeno tre considerazioni.
Ebbene, come scrive il CTU a pag. 45 e ss. “dall'esame delle planimetrie catastali si evince che originariamente il deposito al piano seminterrato non aveva suddivisioni interne verso strada;
la muratura che lo suddivide, posizionata tra le 2 finestrine, compare nella planimetria catastale presentata in data 16.07.2003 (proprietario ) relativamente alla sopracitata denuncia di Persona_3
Inizio Attività del 19 aprile 2000. Dato che la pratica comunale risulta presentata (19 aprile 2000) in data anteriore a quella dell'acquisto da parte di (20 dicembre 2000) è da ritenersi che Persona_3 sia stata intestata al proprietario precedente (o per delega) al signor - non risultano indicazioni Per_3 in Atti circa la data dichiarata per la fine lavori” (cfr. ctu depositata).
In secondo luogo, come supposto dal CTU a pag. 45 della relazione, non può escludersi che il muro in questione sia stato eretto in occasione della ristrutturazione del magazzino posta in essere tra il 2000 e il 2003, ove si consideri che “l'attuale divisorio tra i 2 appartamenti catastalmente appare (in assenza
pagina 17 di 29 di documentazione di progetto portante precise misure) nella medesima posizione del divisorio realizzato a suddivisione del magazzino negli anni 2000 – 2003 in occasione della sua ristrutturazione con la formazione di un servizio igienico”.
A conferma di ciò, si rileva come nell'atto di compravendita dei fratelli in data 12 dicembre CP_4
2003 risulti che questi ultimi abbiano acquistato “un magazzino sito al piano interrato composto da quattro locali oltre a servizio e ingresso” (cfr. pag. 4 doc. 3, fasc. ), descrizione che, se CP_4 confrontata con la planimetria catastale presentata da nel luglio 2003, confermerebbe la Persona_3 presenza di un muro divisorio nel mezzo dell'immobile, necessario a individuare i quattro locali menzionati nell'atto.
Di talché, non può ritenersi provata l'imputabilità della condotta illecita ai terzi chiamati, poiché tale circostanza risulta confutata dalle presunzioni gravi, precise e concordanti sopra illustrate, sicché, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. formulata nei confronti dei terzi chiamati da parte di dev'essere rigettata per mancanza di prova, che era suo onere fornire. Pt_1
Ciò detto, la responsabilità aquiliana di terzi – seppur rimasti ignoti nel caso di specie – non esclude la responsabilità concorrente del (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4537 del 04/12/1976, ove CP_1
afferma che “il condominio di un edificio, quale custode degli impianti comuni (nella specie, rete fognaria), risponde dei danni da questi provocati ai sensi e nei termini di cui all'art 2051 cod civ, ancorché i danni medesimi derivino da vizi costruttivi comportanti la concorrente responsabilità di terzi”).
Il condominio di un edificio, infatti, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno (da infiltrazioni all'immobile sottostante), provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del condominio per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la responsabilità dei singoli proprietari per la custodia delle unità immobiliari a loro appartenenti), il che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La conseguenza della corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c., comporta tuttavia che la domanda del pagina 18 di 29 proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno (Cass. civ., ordinanza 12.03.2020, n. 7044).
Al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del il risarcimento non può perciò essere negato in ragione del concorrente apporto casuale CP_1 colposo imputabile a singoli condomini proprietari individuali di unità immobiliari, applicandosi in tal caso non l'art. 1227, comma 1, c.c., ma l'art. 2055, comma 1, c.c., che prevede, appunto, la responsabilità solidale degli autori del danno.
In applicazione dell'art. 2055 c.c., il convenuto dev'essere, pertanto, condannato per CP_1
l'intero al risarcimento dei danni richiesti, nei limiti sotto precisati.
2. Sul quantum debeatur
Tanto premesso in punto di an debeatur, con riferimento alla quantificazione dei danni subiti dall'attore occorre premettere che nel presente giudizio, ha chiesto il risarcimento tanto Parte_1 del danno emergente subito - pari all'importo di euro 10.433,34, sborsato per effettuare i lavori di ripristino degli immobili di sua proprietà a seguito delle infiltrazioni -, quanto del lucro cessante, per un importo pari all'ammontare dei canoni di locazione perduti in conseguente dell'anticipata risoluzione dei contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili interessati dal fenomeno infiltrativo.
Con riferimento al danno emergente, l'Arch. ha ritenuto congruo l'importo di “€ 7.579,00 oltre Per_2 iva 10% per opere edili ed € 1.806,44 per l'acquisto di alcuni arredi, nonché di € 300,00 per il noleggio di deumidificatori, per un totale complessivo di € 10.443,34 iva compresa” (cfr. ctu depositata). Sul punto, in assenza di osservazioni pervenute dai CTP nominati dalle parti in causa, si ritiene di condividere le risultanze della CTU, cui si rimanda integralmente.
Quanto al lucro cessante, parte attrice ha prodotto documentazione idonea a comprovare la conclusione di due contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili per cui è causa, nonché l'anticipata risoluzione degli stessi, in entrambi i casi datata 15.05.2020 e acquisita dall'Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2020.
Dalla stima effettuata dal CTU risulta che l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino abbia reso inagibili gli immobili per un periodo pari ad almeno 60 giorni, nel caso del sub. 718, e 90 giorni, per il pagina 19 di 29 sub. 719. Conseguentemente, si può ritenere provato, limitatamente a tale lasso di tempo, che la messa in locazione dei due immobili sia stata del tutto impossibilitata.
Del resto, la parte attrice non ha ritenuto di promuovere nessun giudizio di istruzione preventiva, né ha provato di aver atteso l'esito del procedimento di mediazione per eseguire i ripristini delle due unità immobiliari.
Quanto alle ulteriori mensilità chieste a titolo di lucro cessante, parte attrice non ha, peraltro, fornito alcuna prova di essersi attivato e aver posto in essere concreti tentativi di messa in locazione, non andati a buon fine per motivi ricollegabili alle precedenti infiltrazioni, sicché il risarcimento dev'essere limitata alla perdita subita nel periodo in cui gli immobili siano rimasti inagibili, così come indicato dal
CTU.
Si reputa pertanto congruo stimare una perdita a titolo di lucro cessante pari a euro 675,00 (euro
2.700,00 (canone mensile): 12 x 3 mensilità) per il sub 719 ed euro 600,00 per il sub. 718 (euro
3.600,00 (canone annuo) : 12 x 3 mensilità), per un totale di euro 1.275,00.
Si reputa quindi congruo liquidare in favore di la somma complessiva di euro 11.718,34 Parte_1
(pari ad euro 11.870,68, rivalutati dalla data del deposito della CTU – 2 novembre 2024 – alla data della presente pronuncia).
Ne deriva il danno patrimoniale, liquidato all'attualità, è pari alla somma di euro 11.870,68.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (metà del mese di maggio 2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
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3. Sulla responsabilità contrattuale di CP_2
Per quanto concerne il risarcimento dei danni richiesto dall'attore nei confronti di sulla CP_2 base delle polizze n. 731243635 e n. 731243509 (doc. 3 e 8, fasc. attore), debitamente allegate, la relativa domanda è infondata e dev'essere rigettata per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, l'operatività delle polizze invocate da parte attrice deve essere esclusa sulla base del disposto di cui all'art. 3.6, lett. a) delle condizioni generali di contratto, ove è statuito espressamente che: “Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. “Le esclusioni della copertura assicurativa” della presente sezione, tranne quanto indicato alle lettere c5 e d4) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni causati da: intasamento o trabocco di grondaie e pluviali con o senza rottura degli stessi;
[…] rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
[…] umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
[…] si precisa inoltre che sono ugualmente esclusi i danni da bagnatura all'interno dei fabbricati se le rotture, brecce o lesioni sono conseguenti a intasamento o trabocco di grondaie e pluviale, formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, scorrimento di acqua piovana, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo”.
Ebbene, accertato che i danni da infiltrazioni subiti da parte attrice sono derivati da un concorso di cause (rottura della tubazione fognaria orizzontale condominiale non a norma;
conseguente reflusso delle acque nel pluviale condominiale;
mancata tenuta del tappo – anch'esso irregolare – posto all'estremità del pluviale), si reputa che ciascuna delle concause individuate risulti direttamente o indirettamente esclusa dalla copertura della polizza in esame: oltre ad essere espressamente non coperti i danni derivanti da “infiltrazione”, è espressamente pattuita l'esclusione dei “danni da bagnatura all'interno dei fabbricati” se le rotture sono conseguenti a “trabocco di grondaie e pluviali”,
“scorrimento di acqua piovana”, nonché “rottura e rigurgito dei sistemi di scarico”.
4. Sulla domanda in manleva formulata dal Condominio nei confronti di CP_3
Per quanto concerne, infine, la domanda di manleva formulata dal Condominio nei confronti di
[...] in forza della polizza assicurativa “Fabbricati Civili” n. M13336379, si osserva che sono CP_11 stati versati in atti il contratto di assicurazione, debitamente sottoscritto e completo dei documenti allegati, che reca il riferimento alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso i terzi;
sotto la sezione denominata “Sezione Responsabilità Civile”, inoltre, si prevede una specifica voce rubricata
“spargimento di acqua”.
pagina 21 di 29 Si reputa pertanto che parte attrice abbia assolto, ex art. 2697 c.c., all'onere di dimostrare il titolo contrattuale a fondamento del quale ha proposto la domanda di manleva.
A tal proposito, devono anzitutto essere disattese le eccezioni di nullità della polizza per mancanza di alea, nonché di inoperatività della polizza per dolo/colpa grave dell'assicurato ex art. 1900 c.c., proposte dall'assicuratrice convenuta sulla base del comune assunto per cui l'omessa manutenzione da parte del rete fognaria e il fatto che l'impianto stesso, per la sua vetustà, non fosse a Controparte_12 norma, da un lato, determinerebbero l'assenza di alea rispetto alla posizione dell'assicuratore e, dall'altro, costituirebbero un comportamento dell'assicurato caratterizzato da colpa grave, tale da escludere la risarcibilità dei danni conseguenti.
Entrambe le eccezioni vanno disattese: quanto all'eccezione di nullità per mancanza di alea, è evidente che la vetustà dell'edificio fosse circostanza di cui la società assicuratrice era già a conoscenza al momento in cui ha accettato di stipulare la polizza per cui è causa e che non possa, pertanto, successivamente essere invocata per giustificarne l'inoperatività; quanto all'eccezione ai sensi dell'art. 1900 c.c., la Compagnia assicuratrice non ha in alcun modo dato prova della natura dolosa, ovvero gravemente colposa della condotta del Condominio in relazione al sinistro per cui è causa.
Con riferimento all'operatività della polizza nel caso di specie, si osserva che a pag. 3 di 4 del contratto di polizza, sotto la voce “DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE” – e quindi in deroga CP a quanto previsto dalle condizioni generali di cui al doc. 2, fasc. – si legge che “a parziale deroga dell'art.
4.13 OCCLUSIONE DI CONDUTTURE e dell'art.
8.2 SPARGIMENTO DI ACQUA – la garanzia si intende estesa ai danni provocati da occlusioni e rigurgito di condutture di impianti idrici, igienici, riscaldamento, compresi quelli fognari di pertinenza esclusiva del fabbricato assicurato e quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane, esclusi quelli conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00, e con il limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione annuo”.
Avendo il CTU accertato che i danni subiti da parte attrice sono derivati, in prima battuta, dal rigurgito dell'impianto fognario – e non già dalla rete fognaria comunale, come inizialmente CP_9 sostenuto dalla compagnia assicuratrice – non opera l'esclusione sopra prevista in relazione al pagina 22 di 29 “rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica” e, pertanto, non vi è dubbio sull'operatività della polizza in relazione al sinistro per cui è causa, sicché la domanda di manleva formulata dal dev'essere accolta, con conseguente condanna della Compagnia a tenere indenne il CP_1 da quanto questi sarà eventualmente costretto a pagare all'attore a titolo di capitale, CP_1 interessi e spese, previa decurtazione di euro 250,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale previsto di euro 5.000,00 per sinistro.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. n. 147/2022 - ratione temporis applicabile -, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito della riunione, non appare superfluo rammentare che la stessa deve essere operata in relazione a ciascun giudizio (v. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022: “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi
e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”).
Conseguentemente, in relazione al giudizio R.G. n. 24583/2022, il Controparte_1 deve essere condannato a rifondere le spese sostenute da parte attrice, che si liquidano in CP_1 dispositivo sulla base delle indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) nei limiti della nota spese depositata. dev'essere condannato a rifondere le spese di lite sostenute da che si Parte_1 CP_2 liquidano in dispositivo sulla base delle indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) nei limiti della nota spese depositata.
pagina 23 di 29 Parte attrice deve, altresì, essere condannata a rifondere le spese legali sostenute da CP_4
e , che si liquidano che si liquidano in dispositivo sulla base delle
[...] Parte_2 indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) nei limiti della nota spese depositata, oltre ad euro 882,00 per compensi relativi alla fase di attivazione della negoziazione assistita e della mediazione, euro 1.178,24 per compensi CTP ed euro 190,32 per spese di adesione alla mediazione (cfr. nota spese del CP_4
27/10/2025 e relativi allegati).
In relazione, invece, al giudizio R.G. 10292/23, ove è stata formulata domanda di rifusione delle spese di lite da parte del nei confronti di , a fronte Controparte_1 CP_3 dell'eccezione da parte di quest'ultima in ordine alla pattuizione della clausola di cd. tutela legale
(v. comparsa di costituzione e risposta), si osserva quanto segue. CP Nel contratto assicurativo risulta la stipula di patto di gestione della lite (pag. 22 doc. n. 2 ), che espressamente esclude la rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per i propri legali o tecnici non designati dalla compagnia assicuratrice ed in specie non vi è prova che l'assicurato lo abbia rispettato, avvisando la compagnia di volersi costituire nel presente giudizio.
Tuttavia, occorre distinguere le spese di soccombenza da quelle di cd. resistenza.
La previsione pattizia integra la disciplina normativa prevista dall'art. 1917 c.c., rispetto alla quale ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3,
c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel
"genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n. 18076/2020).
pagina 24 di 29 Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti del terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021).
Nell'indicata ordinanza il Supremo Collegio ha avuto modo di sviscerare numerosi aspetti problematici relativi all'interpretazione dell'art. 1917 c.c., tra cui in particolare:
- che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha “l'effetto di obbligare l'assicuratore
a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 comma 3 c.c.)” e tale obbligo, in quanto previsto dalla legge, è un effetto naturale del contratto ed è inderogabile per le parti, se non in senso più favorevole agli assicurati (v. art. 1932 comma 2 c.c.);
- nei casi di assicurazione multirischio (vale a dire ad esempio nel caso in cui l'assicurazione sulla responsabilità civile si cumula con quella per il sorgere di un debito, come nel caso di assistenza legale per resistere in giudizio alle pretese fatte valere dal terzo danneggiato) le spese legali sostenute per resistere alla domanda risarcitoria proposta dal terzo danneggiato “costituiscono un rischio coperto dall'assicurazione sulla responsabilità civile nei limiti ed alle condizioni per questa concordate”, mentre le garanzie per la tutela legale operano nei diversi casi di vertenza promossa dall'assicurato.
Tuttavia, nel caso di cui le parti abbiano stipulato un patto di gestione della lite, intesa come lecita modalità sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917 comma 3
c.c., l'assicuratore che si sia fatto carico di gestire la lite assume direttamente l'obbligo di concorrere o di pagare direttamente le spese di giudizio, restando esonerato l'assicurato dall'onere di anticipare le stesse (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente chiarito che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei pagina 25 di 29 confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b) (cfr. Cass. n. 4275/2024).
Nel caso di specie l'assicurato ha chiesto di dichiarare “che il predetto contratto di polizza n.
0G/M13336379 garantisce e manleva il per i danni de quibus (così come Controparte_1 meglio precisati in narrativa) verificatisi in data 15.05.2020 presso le unità immobiliari del signor
e per l'effetto di “condannare , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 CP_3 tempore, a risarcire e/o indennizzare e/o rimborsare e/o ripetere e/o comunque a garantire e manlevare il Condominio Dal Re n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, da tutto quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a corrispondere in merito ai danni patiti dalle unità immobiliari del signor - così come quantificati nel procedimento civile R.G. n. 24583/2022 - Pt_1 pari ad Euro 18.318,34, di cui Euro 10.443,34 così come quantificato nella perizia del CTM,
Geom. , ed Euro 7.875,00 a titolo di danno da lucro cessante così come richiesto dal Per_1 signor con atto di citazione o, comunque, nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta Pt_1 di giustizia e che, comunque, verrà accertata in corso di causa. […] In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre all'I.V.A. nella misura di legge ed al Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. n. 576/80, oltre agli importi sostenuti dal in sede di Controparte_1 mediazione”.
pagina 26 di 29 Si reputa la domanda comprensiva tanto della condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa di così come delle spese sostenute per resistere alla domanda di parte attrice CP_3
(spese di resistenza).
La prima, stante la soccombenza dell'assicurazione in ordine alla chiamata in manleva contrattuale, si reputa fondata, sì che l'assicurazione va condannata ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali in favore del la seconda (inerente le spese di resistenza rispetto alla CP_1 pretesa attorea), trattandosi in specie di polizza multirischio con pattuizione di patto di gestione della lite, non essendovi prova che sia stata resa edotta della volontà dell'assicurato di CP_3 costituirsi in giudizio, si reputa che sia stato violato da quest'ultimo il patto di cui alla p. 22 del doc. CP n. 2 prodotto da;
dette spese non potranno pertanto essere riconosciute. CP Alla luce della documentazione allegata dalle parti (v. doc. n. 3 di , che ha negato di voler prendere parte al procedimento di mediazione, cui il condominio ha comunicato la promozione) e specificamente in relazione alle spese di mediazione richieste espressamente dal condominio, non si reputa dimostrata alcuna violazione del patto di gestione della lite, non avendo la compagnia provato, a fronte della pacifica comunicazione del convenuto di aver offerto la tutela legale, o che questa sia stata rifiutata dal condominio;
merita, pertanto, di essere accolta la richiesta del di rimborso delle spese sostenute in fase di mediazione che si quantificano in Controparte_1 complessivi euro 2.089,52, comprensivi degli accessori di legge (cfr. docc. nn. 15,15-1, 15-2 e 15-3
R.G. 10292/23 – fatture procedimento mediazione).
Rispetto alla domanda di manleva, tenuto conto che è stata accolta, seppur nei limiti di euro
5.000,00, si reputa di condannare a rifondere in favore del convenuto le CP_3 CP_1 spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in dispositivo sulla base delle indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Alla luce della nota spese depositata dal e in adesione ai principi esposti da Cass. n. CP_1
2956/2024, considerato che, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett c) del D.M. n. 147/2022, va operata la maggiorazione per la riunione di più cause, si reputa congruo operare un'unica maggiorazione del 30% dei compensi.
pagina 27 di 29 La difesa del non può cumulativamente considerarsi resa contro più parti, poiché è CP_1 stata escluso il riconoscimento delle cd. spese di resistenza rispetto alla domanda formulata nei suoi riguardi dalla parte attrice e non può ritenersi che la sua difesa sia stata spiegata direttamente nei confronti di altre parti in causa, diverse da Itas mutua. Si reputa il citato aumento del 30% adeguato rispetto all'attività difensiva in specie svolta.
Si precisa che analogo aumento non è stato operato per nessun'altra delle parti costituite in giudizio, atteso che il deposito della nota spese nei limiti dei valori medi di cui al D.M. non consente di andare oltre la relativa domanda ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 75 disp. att. c.p.c.
(v. Cass. n. 30087/2021).
Le spese della CTU, così come liquidate con decreto del 13.12.2024, vanno definitivamente poste a carico del convenuto e di nella misura del 50% ciascuno. CP_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità del per le infiltrazioni verificatesi nelle Controparte_1 unità immobiliari per cui è causa già di proprietà dell'attore site al piano interrato Parte_1 dell'edificio condominiale, e, per l'effetto, condanna il convenuto Controparte_1
2 a risarcire all'attore i danni patrimoniali da lui patiti, che si liquidano in euro 11.870,68, oltre
[...] interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2. rigetta la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e di condanna formulata da nei confronti di Parte_1 CP_2
3. rigetta la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale e di condanna al risarcimento dei danni formulata da nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_4 Parte_2
4. dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare il da CP_3 Controparte_1 quanto sarà chiamato a corrispondere a a titolo di capitale, interessi e spese, previa Parte_1 decurtazione di euro 250,00 a titolo di franchigia ed entro il limite massimo di euro 5.000,00;
5. condanna il a rifondere a favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 266,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi,
pagina 28 di 29 oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A.
- se dovuta - e C.P.A.;
6. condanna a rifondere a favore di le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_2 che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre contributo forfetario nella misura del 15% spese generali sull'indicato compenso, oltre I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
7. condanna a rifondere a favore di e le spese di lite del Parte_1 Controparte_4 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in euro 1.178,24 per spese di CTP, euro 190,32 per esborsi per l'adesione alla mediazione e in complessivi euro 5.959,00 per compensi (importo comprensivo di quello di euro 882,00 per la partecipazione al procedimento di negoziazione assistita e di mediazione demandata), oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.,
8. condanna a rifondere a favore del le spese CP_3 Controparte_1 processuali di soccombenza in relazione alla chiamata in manleva, che si liquidano in euro 2.089,52 per le spese di mediazione, in euro 264,00 per esborsi e in euro 3.318,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
9. pone definitivamente a carico del e di nella misura Controparte_1 CP_3 del 50% ciascuno le spese di ctu, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 14.11.2025
Il giudice
CI CA IO
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CI CA IO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24583/2022 r.g., cui è stata riunita la causa iscritta sub r.g. n. 10292/2023 R.G., promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO UGO Parte_1 C.F._1 PAOLO, presso il cui studio, sito in Milano, Via Teodosio n. 33, ha eletto domicilio,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MANTARRO GIUSEPPE, presso il cui studio, sito in Milano, Via Giuseppe Broggi n. 13, ha eletto domicilio,
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. MOIRAGHI MARCO, presso il cui studio, sito in P.IVA_2 Milano, Via Passione n. 8, ha eletto domicilio,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI ANDREA e CP_3 P.IVA_3 dall'avv. BERNARDINI MATTIA ( presso il cui studio, sito in Milano, Via C.F._2 Fabio Filzi n. 2, ha eletto domicilio, PARTE CONVENUTA NEL FASCICOLO RIUNITO
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Controparte_4 C.F._3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CINGOLANI ENRICO e dall'avv. MADERA C.F._4
pagina 1 di 29 IE ( ) presso il cui studio, sito in CASSINA DE' PECCHI, Via C.F._5 Gramsci n. 16, ha eletto domicilio, TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis reiectis, così giudicare : Nel merito, in via principale : accertato "per tabulas” che le infiltrazioni d'acqua nelle unità abitative, già di proprietà dell'attore, sono riconducibili ad ammaloramento di tubazione condominiale, condannare per l'effetto i convenuti (il ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in forza della polizza n° 731243635) CP_1 CP_2 al risarcimento del pregiudizio complessivo pari ad € 18318,34, di cui danno diretto pari ad € 10433,34, come quantificato dalla perizia disposta avanti l'organismo di mediazione (doc.6), e danno da lucro cessante quantificato, come in narrativa, in € 7875,00 . Nel merito, in via principale : qualora dall'espletanda istruttoria dovesse essere accertato che le modifiche apportate dai Signori e CP_4
all'originario stato dei luoghi abbiano impedito al convenuto di Parte_2 CP_1 predisporre l'attività di manutenzione del pluviale condominiale (il cedimento del quale ha provocato gli ingenti danni agli appartamenti di proprietà del Sig. nel maggio 2020), condannare i terzi Pt_1 chiamati al risarcimento dei predetti danni come sopra quantificati . Nel merito, in via di subordine : condannare i convenuti e / o i terzi chiamati al risarcimento del danno nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia e che emergerà dall'espletanda istruttoria . Provvisoria esecuzione come per legge, vittoria di spese, competenze, onorari rimborso forfettario spese generali oltre C.P.A.” per il : Controparte_1
“- In via preliminare - autorizzare il , in persona Controparte_5 dell'amministratore pro tempore, alla chiamata in causa di (c.f. e Pec: CP_3 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Email_1 Delle Donne Lavoratrici n. 2, 38100 – Trento (TN), disponendo all'uopo il differimento della prima udienza e, per l'effetto, disporre la riunione per connessione del procedimento R.G. n. 24583/2022 pendente presso il Tribunale di Milano tra il signor (in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante pro tempore) e il Condominio Dal Re n. 2 – Milano (in persona dell'amministratore pro tempore), Sez. X Civile, Giudice Dott.ssa CI CA IO, con il procedimento R.G. n. 10292/2023; - Nel merito - In via principale - rigettare tutte le domande ex adverso formulate dal signor dai signori , da e nei confronti del Parte_1 CP_4 CP_3 CP_2 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, in quanto infondate Controparte_6 sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertata e dichiarata la natura condominiale (così come emerge nella C.T.M. del Geom. ) delle infiltrazioni che in data Per_1 15.05.2020 hanno causato i danni nelle unità immobiliari di proprietà del signor e ubicate nel Pt_1 e, altresì, accertato che alla data del sinistro (15.05.2020) era attivo il contratto di Controparte_1 polizza n. 0G/M13336379 stipulato tra il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, e , in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiarato che il CP_3 pagina 2 di 29 predetto contratto di polizza n. 0G/M13336379 garantisce e manleva il per i danni Controparte_1 de quibus (così come meglio precisati in narrativa) verificatisi in data 15.05.2020 presso le unità immobiliari del signor condannare , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 CP_3 tempore, a risarcire e/o indennizzare e/o rimborsare e/o ripetere e/o comunque a garantire e manlevare il Condominio Dal Re n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, da tutto quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a corrispondere in merito ai danni patiti dalle unità immobiliari del signor pari ad Euro 18.318,34, di cui Euro 10.443,34 così come quantificato Pt_1 nella perizia del CTM, Geom. , ed Euro 7.875,00 a titolo di danno da lucro cessante così Per_1 come richiesto dal signor o, comunque, nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Pt_1 giustizia e che, comunque, verrà accertata in corso di causa;
- accertato che non ha CP_3 partecipato alla mediazione, benché sia stata convocata per ben due volte, condannare , CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare e/o ripetere in favore del Condominio Dal Re n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese legali sostenute nella procedura di mediazione n.684/2020 attivata presso la Camera Arbitrale di Milano che si possono quantificare in Euro 2.089,52; - In via istruttoria - ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale, per interpello e per testi, indicando quali testimoni: il signor , in qualità di manutentore Parte_3 dello stabile del Condominio di – Milano, residente in [...]
– Milano: 1) “Vero che esegue lavori di manutenzione presso lo stabile del Cond. di
[...] [...]
”; 2) “Vero che esegue lavori di manutenzione presso lo stabile del Controparte_6
a far tempo dalla fine degli anni '90, inizi anni 2000”; 3) “Vero Controparte_6 che i locali oggetto di infiltrazione, prima di proprietà dei signori e poi di proprietà del signor CP_4
ubicati al piano interrato, prima di essere trasformati in unità abitative agli inizi anni 2000,
Pt_1 erano un unico locale di circa 70 mq. adibito a cantina/magazzino con le tubature condominiali a vista”; 4) “Vero che tra le tubature condominiali a vista – in quello che prima era un locale cantina/magazzino e che poi, agli inizi degli anni 2000, è stato trasformato in abitativo - vi era anche la tubatura dalla quale è fuoriuscita l'acqua che, in data 15.05.2020, si è infiltrata nell'unità abitativa di proprietà del signor;
5) “Vero che la tubatura condominiali dalla quale è fuoriuscita
Pt_1 l'acqua che, in data 15.05.2020, si è infiltrata nell'unità abitativa di proprietà del signor
Pt_1 quando era a vista era ispezionabile e poteva essere manutenuta”; 6) “Vero che in qualità di manutentore dello stabile Condominiale ha partecipato in data 02.12.2021 alle operazioni peritali richieste in pendenza di mediazione attivata dal signor presso la Camera Arbitrale di Milano e
Pt_1 in quell'occasione ha potuto verificare e appurare i motivi e le cause delle infiltrazioni occorse in data 15.05.2020 presso le unità abitative del signor;
- non ammettere i testi ed i capitoli di prova
Pt_1 eventualmente ex adverso dedotti;
- nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, delle prove ex adverso formulate, si chiede di essere ammessi a prova contraria per interrogatorio formale, per interpello e per i testi indicati in memoria. - ammettersi CTU tecnica al fine di: i) verificare lo stato dei luoghi, in particolare accertare anche mediante accesso agli atti amministrativi che prima della modifica di destinazione d'uso in unità abitative, gli immobile di proprietà del signor
Pt_1
(precedentemente di proprietà dei signori ) erano dei magazzini/cantine in cui la tubatura CP_4 condominiale era a vista, in particolare il tubo da cui è fuoriuscita l'acqua che si è infiltrata nelle unità immobiliari de quibus;
b) si chiede, altresì, che il CTU verifichi la conformità e/o corrispondenza e/o adeguatezza del progetto (depositato presso gli uffici preposti della P.A.) di modifica di destinazione d'uso da magazzino/cantine in unità abitative con l'effettivo stato dei luoghi;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede che l'odierno attore, signor o, comunque, i signori , Pt_1 CP_4 pagina 3 di 29 producano documentazione dalla quale emerga: i) la tipologia di lavori che sono stati eseguiti, ii) se nei predetti lavori era contemplata la muratura della tubazione condominiale (da cui, poi, è sgorgata l'acqua piovana che si è infiltrata nelle due unità immobiliari sub. 718 e sub. 719 ubicate nel locale sotterraneo dell'edificio condominiale de quo), iii) e se è stata, eventualmente, chiesta al CP_1 de quo l'autorizzazione per poter cambiare la destinazione d'uso della cantina (visto anche il contenuto dell'art. 2 del regolamento condominiale) e, altresì, l'autorizzazione per poter murare il predetto tubo, visto che da regolamento condominiale nelle cantine era prevista un'apposita servitù di passo per ispezionare le tubature condominiali;
- In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare in considerazioni di quanto argomentato in narrativa, la responsabilità esclusiva del Signor e/o dei signori , Parte_1 CP_4 comunque, prevalente o concorrente del Signor e/o dei signori nella causazione del Pt_1 CP_4 sinistro, nella misura proporzionale al grado di colpa da accertarsi in corso di causa, con conseguente e proporzionale diminuzione dell'entità del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che sono derivate, da quantificarsi in corso di causa e, conseguentemente, limitare il risarcimento alla minor somma effettivamente dovuta, ponendola a carico del
[...]
. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Controparte_6 all'I.V.A. nella misura di legge ed al Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. n. 576/80, oltre agli importi sostenuti dal in sede di mediazione” Controparte_1
Per CP_2
“Nel merito in via principale:. Respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande tutte formulate e formulande nei confronti della terza chiamata Nel merito in via subordinata: CP_2 Nella mera e denegata eventualità in cui avesse a non essere accolta la prima domanda, liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno se e nella misura eventualmente accertata al termine dell' istruttoria, tenuto conto dei limiti di indennizzo, delle franchigie e degli scoperti contrattuali ed entro il massimale contrattualmente pattuito. In ogni caso: Con vittoria dei costi tutti di causa da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate. In via istruttoria: Senza con ciò voler in alcun modo invertire l'onere della prova, laddove ritenuto necessario, si insiste l'ammissione della prova per interpello e per testi sui fatti e le circostanze già ritualmente e tempestivamente dedotte in atti come qui di seguito richiamate e confermate Sulle cause del bagnamento. 1) Vero che in relazione all'evento lamentato dal signor a seguito delle prove eseguite e da quanto accertato nell'incontro del 2 Pt_1 dicembre 2021, in accordo con ambedue i Consulenti Tecnici delle parti è stato accertato che l'allagamento degli appartamenti al piano interrato è stato dovuto al distacco del tappo di chiusura nell'elemento a “T” di raccordo, come da relazione prodotta sub doc.6) fascicolo di parte attrice che si rammostra (si indica a teste il Geom. ). 2) Vero che l'infiltrazione d'acqua nella Testimone_1 controparete, come desumibile dalle prove fatte e dalle tracce di umidità presenti nella parete dei due appartamenti, è continuata provocando solo tracce d'umidità e l'aumento dell'umidità relativa nell'immobile come da relazione prodotta sub doc.6) fascicolo di parte attrice che si rammostra (si indica a teste il Geom. ). 3) Vero che a seguito delle verifiche tecniche esperite i Testimone_1 tecnici presenti hanno concluso che i fenomeni lamentati da sono riconducibili al Parte_1 cedimento della condotta condominiale nel punto di collegamento tra il pluviale proveniente dalla copertura e la rete fognaria orizzontale come da relazione prodotta sub doc.6) fascicolo di parte pagina 4 di 29 attrice che si rammostra (si indica a teste il Geom. ). Sul contenuto della polizza, Testimone_1 ove contestato. 4) Vero che i rapporti tra e all'epoca dei fatti erano regolati CP_2 Parte_1 dalle polizze 731243635 e 731243509 del tipo “Casa Tua” (interrogatorio formale di . 5) Parte_1 Vero che le Condizioni Generali di Assicurazione relative alle polizze del tipo “Casa Tua” alla garanzia aggiuntiva “Bagnatura” stabiliscono che: “A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione, lettere c8), d4) e d9), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di: rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati” (interrogatorio formale di
. 6) Vero che le Condizioni Generali di Assicurazione relative alle polizze del tipo “Casa Parte_1 Tua” alla garanzia aggiuntiva “Bagnatura” stabiliscono che: “Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. "Le esclusioni della copertura assicurativa" della presente sezione. tranne quanto indicato alle lettere c8), 4) e d9) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni causati: • da umidità, stillicidio e infiltrazioni;
• da rigurgito di fognature provocato da incapacità delle fognature e/o condutture di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima o causati da Rigurgito di fognature e/o condutture pubbliche;
• da rotture originate da gelo di impianti e condutture posti: • all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadio contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
• in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi” (interrogatorio formale di . 7) Vero che le Condizioni Generali di Assicurazione relative alle polizze del tipo Casa Parte_1 Tua alla voce “spese varie collegate al Sinistro” stabiliscono che: “Vengono rimborsate, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, senza applicazione della regola proporzionale e con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza:…le pigioni percepibili per i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di 12 mesi dal sinistro, a condizione che sia assicurata la partita
“fabbricato”, che i locali stessi siano regolarmente affittati e siano rimasti danneggiati” (interrogatorio formale di Premesso quanto sopra, reitera opposizione Parte_1 CP_2 all'ammissione della prova per test richiesta da parte attrice per i motivi qui di seguito confermati:. Capp. 1 e 2: inammissibile in quanto finalizzato a provare un fatto illecito:. il pagamento in contanti infatti non esime certamente l'attore dal produrre la relativa fattura. Capp. 3 e 4: in quanto generici ed irrilevanti atteso che i testi non sono comunque a conoscenza delle pregresse condizioni degli immobili. Capp. 5-6: in quanto valutativo” per : CP_3
, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, richiamando tutti i precedenti scritti CP_3 difensivi e dichiarando di non accettare eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso formulate, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: - in via principale: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e previa corretta quantificazione dell'importo da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, contenere la domanda di manleva nei confronti di CP_3
pagina 5 di 29 nei limiti e alle condizioni di polizza e di legge;
In ogni caso: - con vittoria delle spese e compensi del procedimento, oltre C.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge” per i signori : CP_4
“I sig.ri ed , rappresentati e difesi come in epigrafe, chiedono Parte_2 Controparte_4 l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione: In via preliminare di merito: - Dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore nei confronti dei terzi chiamati ed Parte_1 Parte_2 CP_4
per intervenuta decadenza conseguente alla tardiva denunzia degli asseriti vizi. - Dichiarare
[...] l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. dell'azione risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dei terzi chiamati ed . Nel merito: - Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dei terzi chiamati Parte_1 [...]
ed in quanto infondate per tutti i motivi esposti e come accertato dal Ctu. Pt_2 Controparte_4 Respingere in ogni caso tutte le domande di merito ed istruttorie da chiunque proposte nei confronti dei GG.ri , dando in particolare atto che le domande proposte dal CP_4 Controparte_1
nei confronti dei terzi chiamati sono parimenti inammissibili anche in ragione della tardività
[...] della costituzione in giudizio del e comunque del tutto infondate e prescritte. In ogni caso: CP_1
- Condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, per l'importo che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, in ragione della temerarietà della chiamata in causa, essendo evidente la tardività/prescrizione della domanda e risultando già dai documenti prodotti dal CP_1 convenuto la completa estraneità dei terzi chiamati alla vicenda. - Condannare l'attore al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge. In via istruttoria: in caso di ammissione delle prove richieste da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria così come formulata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.. Si chiede inoltre di essere ammessi a controprova sul seguente capitolo: “Dopo il rogito notarile di vendita e precisamente a dicembre 2003, il sig. su incarico dei GG.ri , ha eseguito l'imbiancatura Controparte_7 CP_4 dell'immobile dagli stessi acquistato e ha constatato che lo stesso era costituito da due distinte unità immobiliari”. Testi: - residente a [...]; - Geom. , Controparte_7 Testimone_2 domiciliato in Milano, Via Milani n. 8/A. Riservata la disamina delle conclusioni avversarie, si eccepisce sin da ora l'inammissibilità di eventuali domande nuove e/o modificate proposte nei confronti dei GG.ri , sulle quali gli stessi dichiarano di non accettare il contraddittorio” CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 6 di 29 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il e al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 CP_2 della responsabilità del Condominio per i fenomeni infiltrativi occorsi nel mese di maggio 2020 nelle due unità immobiliari di sua proprietà, site nel menzionato stabile condominiale, e, per l'effetto, la condanna dei convenuti in via solidale (il ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e CP_1
in forza della polizza n° 731243635) al risarcimento del pregiudizio patrimoniale CP_2 complessivamente da lui subito, pari ad euro 18.318,34, di cui euro 10.433,34 a titolo di danno emergente ed euro 7.875,00 per lucro cessante.
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha dedotto:
- di esser stato, sino al mese di ottobre 2021, proprietario di due immobili all'interno del complesso condominiale ”, sito a Milano, in;
Controparte_1 Controparte_6
- che, a seguito di un violento temporale occorso in data 15 maggio 2020, le due unità abitative, site al piano interrato, avevano subito gravi infiltrazioni d'acqua, che arrecavano danno sia alle strutture murarie che al contenuto dei due immobili, rendendoli inabitabili;
- che, a causa di tale evento, i conduttori cui l'attore aveva concesso in locazione i due immobili avevano risolto i rispettivi contratti in data 11 giugno 2020, sì che l'attore ha subito un danno da perdita di lucro cessante pari ai canoni mensili pattuiti per le due locazioni, moltiplicati per le mensilità ricomprese tra giugno 2020 e ottobre 2021, mese in cui l'attore è riuscito, infine, a vendere a terzi le due unità immobiliari;
- che, a fronte delle richieste di risarcimento inoltrate sia al convenuto che ad CP_1 CP_2
con la quale l'attore aveva stipulato apposita polizza per i danni agli immobili di sua proprietà,
[...] entrambi si sono rifiutati di corrispondere alcunché, imputando l'evento dannoso a problematiche connesse alla rete fognaria comunale;
- che, di conseguenza, l'attore ha promosso una procedura di mediazione, coinvolgendo sia il che – la quale non prendeva parte alla mediazione, negando l'operatività CP_1 CP_2 della polizza – nel corso della quale è stata disposta una consulenza tecnica con cui è stata esclusa qualsiasi responsabilità del e, in particolare, è stato accertato che l'allagamento Controparte_8 delle unità immobiliari di proprietà dell'attore era riconducibile al cedimento della condotta pagina 7 di 29 condominiale nel punto di collegamento tra il pluviale proveniente dalla copertura e la rete fognaria condominiale orizzontale, localizzato nel muro divisorio dei due appartamenti dell'attore;
- che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, deve ritenersi sussistente tanto la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., quanto quella contrattuale di trattandosi CP_2 di evento coperto dalla polizza a suo tempo stipulata dall'attore (“a pagina 8 della predetta polizza risultano espressamente garantiti i danni da bagnatura (con particolare riferimento alla rottura di condutture interrate) nonché quelli da perdita di pigioni”), sì che, in assenza di un accordo stragiudiziale, è stato costretto a promuovere il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio CP_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie per inoperatività della polizza;
sul punto la
[...] compagnia ha eccepito che, dovendo intendersi per “fabbricato” esclusivamente la proprietà esclusiva di non essendo il danno da “bagnatura” derivato da “rottura degli impianti idrici, igienici, Pt_1 tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati”, bensì dalla rottura di una tubatura di pertinenza condominiale, che occasionalmente transitava nel muro divisorio tra i due immobili assicurati, il sinistro non potrebbe ritenersi coperto dalla polizza.
Con separata comparsa di costituzione e risposta, depositata oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., si
è costituito in giudizio il , chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa di e, nel merito, il rigetto delle domande proposte da parte CP_3 attrice, tenuto conto dell'interruzione del nesso di causa tra le infiltrazioni ex adverso lamentate e la condotta del per effetto dell'occultamento della tubatura in questione all'interno del muro CP_1 divisorio.
In particolare, il convenuto ha evidenziato: CP_1
- che, originariamente, le due unità immobiliari di proprietà dell'attore costituivano un unico immobile di 72 mq, ad uso cantina/magazzino, in seguito oggetto di frazionamento per realizzare il quale era stato innalzato un muro divisorio nel mezzo del locale, che aveva inglobato il pluviale condominiale, precedentemente “a vista”;
- che, se da un lato, all'esito della CTM, era risultato pacifico che le infiltrazioni fossero dipese dalla fuoriuscita del tappo di chiusura della tubazione condominiale incassata nel muro divisorio dei due pagina 8 di 29 appartamenti di proprietà dell'attore, dall'altro lato, risultava evidente che i danni fossero stati causati non tanto dalle infiltrazioni in sé e per sé, quanto dal fatto che la predetta tubazione condominiale, essendo stata murata da chi aveva fatto eseguire i lavori di trasformazione della cantina, non aveva potuto essere né manutenuta, né, in secondo luogo, prontamente aggiustata in caso di guasto;
al contrario, se la tubazione non fosse stata “occultata”, si sarebbe potuto prontamente intervenire per limitare la fuoriuscita di acqua;
- che, peraltro, il suddetto intervento di muratura del pluviale era stato effettuato senza previo accordo o, quantomeno, previa segnalazione all'amministratore condominiale, in spregio alle clausole 10 e 28.4 del regolamento condominiale.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., parte attrice, a seguito delle difese svolte dal convenuto, ha CP_1 chiesto ed ottenuto di poter estendere il contraddittorio a ed , soggetti dai quali Pt_2 Controparte_4
l'attore nel novembre 2015 aveva acquistato le unità immobiliari oggetto di causa, sul presupposto che la muratura del pluviale condominiale fosse agli stessi attribuibile, sì che tale condotta configurerebbe, ai sensi dell'art. 2043 c.c., un illecito di natura extracontrattuale cui sarebbero riconducibili causalmente i danni subiti dall'attore.
Alla medesima udienza, il Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa di , compagnia CP_3 assicuratrice del in ragione della tardiva costituzione dello stesso, sicché quest'ultimo ha CP_1 promosso un separato giudizio, che è stato iscritto a ruolo con sub RG. n. 10292/2023.
Con il deposito di comparsa di costituzione e risposta ed si sono costituiti in Pt_2 Controparte_4 giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei loro confronti dall'attore ed eccependo, in particolare:
- preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di parte attrice per intervenuta decadenza dalla denunzia dei vizi e prescrizione della relativa azione ex art. 1495 c.c.;
- nel merito, di non aver apportato alcuna modifica alla struttura muraria dell'immobile dagli stessi acquistato in data 17.12.2003 e successivamente rivenduto all'attore in data 24.11.2015, essendosi gli stessi limitati a presentare domanda di modifica della destinazione d'uso per formalizzare la già sussistente divisione dell'allora sub 711 (classificato come deposito) in due unità abitative distinte;
pagina 9 di 29 - che, in ogni caso, sussiste la responsabilità esclusiva del per aver quest'ultimo omesso di CP_1 effettuare la regolare manutenzione, pur essendo perfettamente a conoscenza dell'esistenza e della localizzazione del pluviale.
All'udienza del 20.6.2023 il Giudice, dopo aver disposto la riunione del fascicolo iscritto sub r.g. n.
10292/2023 al fascicolo iscritto sub r.g. n. 24583/2022, rilevato che i terzi chiamati non CP_4 avevano preso parte al procedimento di mediazione promosso ante causam, ha fissato nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 21.11.2023 per consentire a parte attrice di comunicare alle controparti l'invito alla stipula di negoziazione assistita.
All'udienza del 21.11.2023 il procuratore del ha chiesto ed ottenuto un rinvio per CP_1 sottoporre all'assemblea condominiale una proposta transattiva che il Giudice, in assenza di opposizione delle altre parti, ha concesso, rinviando la causa al 24.1.2024.
A detta udienza il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione delle istanze istruttorie all'udienza del 8.5.2024.
Dato l'esito negativo della negoziazione assistita, la causa è stata istruita documentalmente nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito all'arch. Persona_2
Con provvedimento del 20.01.2025 il Giudice, rilevato che le parti non hanno contestato l'esito della
CTU, ha disposto la mediazione delegata e rinviato la causa all' udienza del 2.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per verificare l'esito del procedimento.
Preso atto che la mediazione non ha sortito buon esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa è stata trattenuta in decisione.
*
La presente causa, per quanto concerne le domande formulate dall'attore nei confronti del CP_1 convenuto e dei terzi chiamati e , verte in tema di responsabilità CP_4 Parte_2 extracontrattuale, mentre, con riferimento alla domanda formulata nei confronti di CP_2 ricade nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sì che i due profili saranno esaminati separatamente.
1. Sulla responsabilità extracontrattuale del e dei terzi chiamati CP_1
pagina 10 di 29 La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti del è CP_1 fondata nei limiti e per le ragioni che si esporranno di seguito, mentre la domanda proposta nei confronti di ed è infondata e dev'essere rigettata. Pt_2 Controparte_4
In primis, parte attrice ha domandato l'accertamento della responsabilità del Controparte_1 nella causazione dei fenomeni infiltrativi, palesatisi a seguito di un violento temporale
[...] occorso nel maggio 2020 nelle proprie unità immobiliari, a quel tempo locate a terzi.
Ciò premesso, tenuto conto delle numerose contestazioni formulate dal segnatamente con CP_1 riguardo alla causa delle infiltrazioni e alla supposta interruzione del nesso causale per effetto della condotta illecita di terzi, si è ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze non possono che essere poste a fondamento della predetta decisione. Infatti, l'arch. ha Per_2 redatto un elaborato chiaro e fondato su convincenti motivazioni tecniche, supportate a loro volta da una particolare attenzione nell'esame dei luoghi e della documentazione prodotta, nonché da numerose prove tecniche, che le hanno consentito di confermare la presenza del fenomeno infiltrativo lamentato dagli attori e di individuarne le cause.
Ad integrazione della predetta CTU, si è tenuto conto ai fini della decisione anche della relazione peritale redatta in sede di mediazione promossa da parte attrice, relazione cui l'arch. ha più volte Per_2 fatto riferimento nel corpo del proprio elaborato (v. denominata anche CTM, così come il consulente ivi incaricato).
Anzitutto, con riferimento allo stato di luoghi, il CTU ha confermato che a far data dal Parte_1
24.11.2015 e sino all'ottobre 2021, era proprietario di due unità immobiliari ad uso abitativo, site al piano seminterrato del complesso condominiale di via Marcantonio Del Re 2, identificate al catasto del
Comune di Milano con i subalterni 718 e 719, di cui al foglio 181, mappale 230.
Tali unità immobiliari, fra loro confinanti, non presentavano, al momento dell'ispezione da parte del
CTU, tracce di infiltrazioni;
tuttavia, l'arch. ha ritenuto insussistenti motivi per dubitare di quanto Per_2 riportato dal consulente tecnico in sede di mediazione, ossia che alla data del 15.5.2020 vi fossero, nelle predette unità, tracce di infiltrazioni e percolamento d'acqua.
In particolare, il CTM collegialmente ai Ctp aveva accertato, in data 18 novembre 2021, “la presenza di infiltrazioni ancora in atto sulla parete divisoria dei due appartamenti subb. 718-719, in prossimità della muratura perimetrale verso , con evidenti tracce di umidità rilevata al 97%”. È stato, CP_6
pagina 11 di 29 altresì, accertato che la colonna pluviale della copertura – di pertinenza – “corre sino al CP_9
1° piano esternamente all'edificio ed in corrispondenza del piano rialzato è incassata nella muratura;
nel piano interrato l'innesto tra il pluviale e la fognatura orizzontale avviene nella mezzeria della parete dei due appartamenti;
il raccordo tra il pluviale e la fognatura è realizzato con una T da un lato collegato alla fognatura mentre nell'altro, allo stato attuale, è libero”. Il CTM e i Ctp avevano ipotizzato, a riguardo, che in tale posizione vi fosse un tappo di chiusura, in quanto, prima dell'evento lamentato e da più di 20 anni, non erano stati lamentati fenomeni infiltrativi.
Lo stato dei luoghi così descritto è stato confermato dall'odierno CTU, che a pag. 22 della relazione indica: “La scrivente rileva che, dalle fotografie della Relazione di CTM risulta come la tubazione del pluviale, rilevata in occasione delle verifiche effettuate tramite rimozione localizzata del paramento in muratura con finitura in cartongesso della muratura d'ambito del fabbricato, sia ubicata presso il divisorio dei 2 appartamenti. Detta tubazione risulta collegarsi alla rete orizzontale, corrente lungo la facciata interna dell'edificio con pendenza verso via Varesina e parallelamente alla Controparte_6
il tratto orizzontale, dal lato opposto, è risultato dotato di una derivazione/ispezione munita di
[...] un tappo non a tenuta, staccatosi e caduto, come ancora alla scrivente confermato dal sig. Pt_3
(ndr: manutentore dello stabile)”.
Il CTU ha quindi confermato la sussistenza di un fenomeno infiltrativo che ha interessato il muro divisorio tra i due appartamenti dell'attore e ha riscontrato l'effettiva presenza, all'interno di tale muro, del sopracitato pluviale condominiale.
All'esito delle operazioni peritali, che si sono svolte con grande minuzia e sono state illustrate nella relazione con dovizia di particolari (cfr. pagg. 24-35), il CTU ha confermato le conclusioni della relazione di CTM, per cui “l'infiltrazione d'acqua avvenuta in data 15 maggio 2020, è stata causata dalla perdita della rete fognaria condominiale, nel punto di unione della rete orizzontale con il pluviale proveniente dalla copertura prospiciente la via Marcantonio Del Re. Si escludono responsabilità da parte del . In particolare, da quanto ampiamente relazionato e Controparte_8 documentato, sia come risultante agli atti sia come risultante dalle informazioni assunte dalla scrivente e dalle indagini condotte in sede di operazioni peritali, risultano individuate le cause del fenomeno di cui al punto 1): nella rottura della tubazione orizzontale fognaria dell'edificio (all'uscita verso via Varesina) – peraltro non a norme - e nel conseguente “ritorno delle acque” (in luogo del
pagina 12 di 29 regolare deflusso verso la condotta stradale), con reflusso nella tubazione irregolarmente non ispezionabile sita presso il divisorio tra i subb. 718 e 719; rete di raccolta acqua piovana inadeguata in quanto dotata all'estremità di tappo irregolare, non “a tenuta”.
Dalle conclusioni della CTU si evince, dunque, come il fenomeno infiltrativo patito dalle unità immobiliari di proprietà dell'attore sia stato cagionato da un concorso di cause: in prima battuta, dalla rottura della tubazione orizzontale fognaria dell'edificio (di pertinenza condominiale e, peraltro, come osservato dal CTU, non a norma), rottura che ha comportato un reflusso di acque nel pluviale – anch'esso di pertinenza condominiale – incassato all'interno del muro divisorio tra i subb. 718 e 719, pluviale che, anzitutto, per la sua collocazione inframuraria, risultava irregolarmente non ispezionabile e, in secondo luogo, era dotato all'estremità di un tappo irregolare, non “a tenuta”, inadeguato alla raccolta di acqua piovana.
Con riferimento alla rete fognaria condominiale, il CTU ha specificamente localizzato il punto di rottura, come si legge a pag. 36 della CTU: “dalla relazione di accompagnamento alle videoispezioni risulta come il direzionamento verso via Varesina della tubazione orizzontale (di raccolta dei 2 pluviali della facciata verso avvenga tramite una stretta curvatura, un disassamento CP_6
(scollegamento) ed una rottura (all'esterno del fabbricato, al di sotto del marciapiedi)”.
Per quel che concerne, invece, l'irregolarità della rete fognaria orizzontale dell'edificio, si legge a pag.
37-38 dell'elaborato peritale che, com'è comune negli edifici d'epoca, tale impianto risultava esser stato realizzato con modalità di esecuzione “discutibili”, che hanno dato vita in definitiva a un risultato
“non adeguato” al corretto deflusso delle acque, con conseguente reflusso verso il pluviale per cui è causa.
Da ultimo, poiché il pluviale era dotato di un tappo “a semplice pressione”, inidoneo a contenere la spinta dell'acqua di ritorno, a seguito delle copiose precipitazioni in data 15 maggio 2020, l'acqua piovana ha invaso il muro divisorio degli appartamenti di proprietà di parte attrice.
Riassumendo, il perito ha così descritto la dinamica del fenomeno: “data la mancanza di continuità della tubazione orizzontale (disassamento e rottura) che, peraltro, teme possa anche scaricare - con modalità decisamente non legali - nel terreno, l'acqua piovana che durante il nubifragio è scesa violentemente dal tetto nei pluviali, trovando l'ostacolo verso via Varesina, sia ritornata verso i pluviali medesimi trovando la via d'uscita (punto debole) nel ramo dell'elemento a “T” predisposto
pagina 13 di 29 con tappo a semplice pressione;
tappo che non reggeva alla spinta, facendo fuoruscire l'acqua ad imbibire la controparete in tavelle con finitura in cartongesso e, conseguentemente, ad allagare le 2 unità immobiliari (cfr. ctu depositata). Pt_1
A ciò deve aggiungersi, quale concausa non autonomamente sufficiente, che la tubazione in questione risultava immurata e pertanto irregolarmente priva di sufficienti ispezioni, sì che “ha ostacolato
l'immediata individuazione e risoluzione della causa dell'allagamento”, aggravandone le conseguenze.
Quanto appena illustrato non lascia dubbi, anzitutto, in ordine alla configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
In proposito e in generale si osserva che tale fattispecie, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Civ., ord. n.
22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass.
n. 11227/2008).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito. “Il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della
pagina 14 di 29 causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, c.d. “sentenze gemelle” n. 2480-2481-
2482/2018).
Nel caso di specie va preliminarmente identificato il soggetto titolare della custodia sulla res da cui è derivato il danno. Nulla quaestio sulla natura di parti comuni del pluviale e della rete fognaria orizzontale identificati dal CTU come fonte delle infiltrazioni, così come espressamente previsto dall'art. 1117, lett. c) c.c., ai sensi del quale si presumono condominiali “gli impianti idrici e fognari”, oltre che “i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Integra, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex CP_1 art. 1172 cod. civ.” (cfr. Cass. civ., ordinanza 12.03.2020, n. 7044).
Tanto premesso, parte attrice ha correttamente assolto al proprio onere probatorio in ordine al fatto lesivo, come verificatosi in concreto, nonché all'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa – la rete fognaria condominiale – e l'evento lesivo – le infiltrazioni, mediante il deposito della consulenza tecnica esperita in fase di mediazione (cfr. doc. 6, fasc. att.); quanto a quest'ultima, infatti, l'art. 8, comma 7, del d.lgs. 28/2010 espressamente prevede che, qualora le parti ne abbiano convenuto la producibilità in giudizio, “la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116 comma primo del Codice di
Procedura Civile”.
pagina 15 di 29 Le risultanze della CTM sono state confermate dal CTU nominato nel presente giudizio, il quale ha peraltro individuato ulteriori criticità della rete fognaria che hanno concorso nella CP_9 determinazione del fenomeno infiltrativo.
Si reputa pertanto provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale custode della res; CP_1 del resto, lo stesso CTU a pag. 36 della relazione ha correttamente individuato il convenuto come colui che in concreto esercita il potere di gestione di fatto sulla res, rilevando come “il corretto funzionamento degli impianti comuni [deve] essere garantito dal , anche tramite la CP_1 programmazione di periodiche pulizie, i cui interventi possono mettere in luce anomalie e guasti”.
In altri termini, per andare esente da responsabilità il avrebbe dovuto provare il c.d. “caso CP_1 fortuito”, ossia fornire la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ebbene, nel caso di specie, sebbene il CTU abbia accertato come l'irregolare muratura del pluviale abbia, in parte, concorso alla causazione del danno, avendo reso più difficoltosa l'ispezione e manutenzione del pluviale stesso, tale circostanza non integra affatto un'ipotesi di caso fortuito, come erroneamente sostenuto dal convenuto. Il dovere di custodia da parte del CP_1 CP_1 sulle parti comuni non viene meno per il solo motivo che una componente di esse sia stata, per così dire, “occultata”, giacché la presenza della tubazione, originariamente “a vista”, era circostanza già nota all'amministrazione condominiale, come si evince dalle stesse difese di parte convenuta: e ciò pare già sufficiente ad escludere il configurarsi di un caso fortuito, posto che la muratura del pluviale, per quanto definita inopportuna dal CTU, non integra un evento del tutto eccezionale o imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno cagionato.
Ciò detto, non può escludersi la sussistenza di un concorso di responsabilità tra il , CP_1 responsabile ex art. 2051 c.c., e l'autore della condotta illecita di muratura del pluviale, condotta quest'ultima riconducibile al paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
Sul punto, giova premettere che la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. differisce, sotto il profilo dell'onere probatorio, da quella per i danni derivanti dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c.: si tratta, infatti, di una responsabilità per colpa, rispetto alla quale incombe integralmente sul danneggiato l'onere di provare la condotta illecita, il nesso di causalità nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'autore della condotta.
pagina 16 di 29 Parte attrice, a seguito delle difese svolte dal convenuto, attribuisce tale responsabilità ai CP_1 terzi chiamati, e , in quanto originari proprietari degli immobili acquistati da CP_4 Parte_2 nel 2015, assumendo che la muratura del pluviale sia stata effettuata per volontà degli stessi in Pt_1 occasione del frazionamento dell'originario unico immobile – una cantina – in due appartamenti. La domanda nei confronti dei terzi chiamati dev'essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene, infatti, all'esito della CTU possano ritenersi accertate sia la citata condotta illecita che il nesso eziologico tra la stessa ed i fenomeni infiltrativi, tuttavia, lo stesso CTU ha concluso che, dall'analisi della storia catastale degli immobili oggetto di causa, non è possibile attribuire la costruzione del muro divisorio a un soggetto determinato.
I subb. 718 e 719, infatti, originano dal frazionamento dell'originario sub 711, venduto da Per_3
ai fratelli in data 1° dicembre 2003. Successivamente i subb. 718 e 719 – formati in data
[...] CP_4
1° dicembre 2006 – sono stati venduti dai fratelli all'odierno attore, con atto di compravendita CP_4 in data 20 novembre 2015.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, che ritiene di poter desumere l'attribuibilità della costruzione del muro ai fratelli sulla base del confronto tra gli atti di compravendita CP_4 [...]
e laddove nel primo caso ha venduto ai un'unica cantina di 72 Pt_4 CP_10 Per_3 CP_4 mq e nel secondo i hanno venduto a due immobili di 33 e 39 mq, tale assunto risulta CP_4 Pt_1 confutato da almeno tre considerazioni.
Ebbene, come scrive il CTU a pag. 45 e ss. “dall'esame delle planimetrie catastali si evince che originariamente il deposito al piano seminterrato non aveva suddivisioni interne verso strada;
la muratura che lo suddivide, posizionata tra le 2 finestrine, compare nella planimetria catastale presentata in data 16.07.2003 (proprietario ) relativamente alla sopracitata denuncia di Persona_3
Inizio Attività del 19 aprile 2000. Dato che la pratica comunale risulta presentata (19 aprile 2000) in data anteriore a quella dell'acquisto da parte di (20 dicembre 2000) è da ritenersi che Persona_3 sia stata intestata al proprietario precedente (o per delega) al signor - non risultano indicazioni Per_3 in Atti circa la data dichiarata per la fine lavori” (cfr. ctu depositata).
In secondo luogo, come supposto dal CTU a pag. 45 della relazione, non può escludersi che il muro in questione sia stato eretto in occasione della ristrutturazione del magazzino posta in essere tra il 2000 e il 2003, ove si consideri che “l'attuale divisorio tra i 2 appartamenti catastalmente appare (in assenza
pagina 17 di 29 di documentazione di progetto portante precise misure) nella medesima posizione del divisorio realizzato a suddivisione del magazzino negli anni 2000 – 2003 in occasione della sua ristrutturazione con la formazione di un servizio igienico”.
A conferma di ciò, si rileva come nell'atto di compravendita dei fratelli in data 12 dicembre CP_4
2003 risulti che questi ultimi abbiano acquistato “un magazzino sito al piano interrato composto da quattro locali oltre a servizio e ingresso” (cfr. pag. 4 doc. 3, fasc. ), descrizione che, se CP_4 confrontata con la planimetria catastale presentata da nel luglio 2003, confermerebbe la Persona_3 presenza di un muro divisorio nel mezzo dell'immobile, necessario a individuare i quattro locali menzionati nell'atto.
Di talché, non può ritenersi provata l'imputabilità della condotta illecita ai terzi chiamati, poiché tale circostanza risulta confutata dalle presunzioni gravi, precise e concordanti sopra illustrate, sicché, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. formulata nei confronti dei terzi chiamati da parte di dev'essere rigettata per mancanza di prova, che era suo onere fornire. Pt_1
Ciò detto, la responsabilità aquiliana di terzi – seppur rimasti ignoti nel caso di specie – non esclude la responsabilità concorrente del (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4537 del 04/12/1976, ove CP_1
afferma che “il condominio di un edificio, quale custode degli impianti comuni (nella specie, rete fognaria), risponde dei danni da questi provocati ai sensi e nei termini di cui all'art 2051 cod civ, ancorché i danni medesimi derivino da vizi costruttivi comportanti la concorrente responsabilità di terzi”).
Il condominio di un edificio, infatti, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno (da infiltrazioni all'immobile sottostante), provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del condominio per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la responsabilità dei singoli proprietari per la custodia delle unità immobiliari a loro appartenenti), il che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La conseguenza della corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c., comporta tuttavia che la domanda del pagina 18 di 29 proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno (Cass. civ., ordinanza 12.03.2020, n. 7044).
Al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del il risarcimento non può perciò essere negato in ragione del concorrente apporto casuale CP_1 colposo imputabile a singoli condomini proprietari individuali di unità immobiliari, applicandosi in tal caso non l'art. 1227, comma 1, c.c., ma l'art. 2055, comma 1, c.c., che prevede, appunto, la responsabilità solidale degli autori del danno.
In applicazione dell'art. 2055 c.c., il convenuto dev'essere, pertanto, condannato per CP_1
l'intero al risarcimento dei danni richiesti, nei limiti sotto precisati.
2. Sul quantum debeatur
Tanto premesso in punto di an debeatur, con riferimento alla quantificazione dei danni subiti dall'attore occorre premettere che nel presente giudizio, ha chiesto il risarcimento tanto Parte_1 del danno emergente subito - pari all'importo di euro 10.433,34, sborsato per effettuare i lavori di ripristino degli immobili di sua proprietà a seguito delle infiltrazioni -, quanto del lucro cessante, per un importo pari all'ammontare dei canoni di locazione perduti in conseguente dell'anticipata risoluzione dei contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili interessati dal fenomeno infiltrativo.
Con riferimento al danno emergente, l'Arch. ha ritenuto congruo l'importo di “€ 7.579,00 oltre Per_2 iva 10% per opere edili ed € 1.806,44 per l'acquisto di alcuni arredi, nonché di € 300,00 per il noleggio di deumidificatori, per un totale complessivo di € 10.443,34 iva compresa” (cfr. ctu depositata). Sul punto, in assenza di osservazioni pervenute dai CTP nominati dalle parti in causa, si ritiene di condividere le risultanze della CTU, cui si rimanda integralmente.
Quanto al lucro cessante, parte attrice ha prodotto documentazione idonea a comprovare la conclusione di due contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili per cui è causa, nonché l'anticipata risoluzione degli stessi, in entrambi i casi datata 15.05.2020 e acquisita dall'Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2020.
Dalla stima effettuata dal CTU risulta che l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino abbia reso inagibili gli immobili per un periodo pari ad almeno 60 giorni, nel caso del sub. 718, e 90 giorni, per il pagina 19 di 29 sub. 719. Conseguentemente, si può ritenere provato, limitatamente a tale lasso di tempo, che la messa in locazione dei due immobili sia stata del tutto impossibilitata.
Del resto, la parte attrice non ha ritenuto di promuovere nessun giudizio di istruzione preventiva, né ha provato di aver atteso l'esito del procedimento di mediazione per eseguire i ripristini delle due unità immobiliari.
Quanto alle ulteriori mensilità chieste a titolo di lucro cessante, parte attrice non ha, peraltro, fornito alcuna prova di essersi attivato e aver posto in essere concreti tentativi di messa in locazione, non andati a buon fine per motivi ricollegabili alle precedenti infiltrazioni, sicché il risarcimento dev'essere limitata alla perdita subita nel periodo in cui gli immobili siano rimasti inagibili, così come indicato dal
CTU.
Si reputa pertanto congruo stimare una perdita a titolo di lucro cessante pari a euro 675,00 (euro
2.700,00 (canone mensile): 12 x 3 mensilità) per il sub 719 ed euro 600,00 per il sub. 718 (euro
3.600,00 (canone annuo) : 12 x 3 mensilità), per un totale di euro 1.275,00.
Si reputa quindi congruo liquidare in favore di la somma complessiva di euro 11.718,34 Parte_1
(pari ad euro 11.870,68, rivalutati dalla data del deposito della CTU – 2 novembre 2024 – alla data della presente pronuncia).
Ne deriva il danno patrimoniale, liquidato all'attualità, è pari alla somma di euro 11.870,68.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso (metà del mese di maggio 2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 20 di 29
3. Sulla responsabilità contrattuale di CP_2
Per quanto concerne il risarcimento dei danni richiesto dall'attore nei confronti di sulla CP_2 base delle polizze n. 731243635 e n. 731243509 (doc. 3 e 8, fasc. attore), debitamente allegate, la relativa domanda è infondata e dev'essere rigettata per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie, l'operatività delle polizze invocate da parte attrice deve essere esclusa sulla base del disposto di cui all'art. 3.6, lett. a) delle condizioni generali di contratto, ove è statuito espressamente che: “Fermo restando le esclusioni dei danni riportati nell'Art. “Le esclusioni della copertura assicurativa” della presente sezione, tranne quanto indicato alle lettere c5 e d4) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni causati da: intasamento o trabocco di grondaie e pluviali con o senza rottura degli stessi;
[…] rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
[…] umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
[…] si precisa inoltre che sono ugualmente esclusi i danni da bagnatura all'interno dei fabbricati se le rotture, brecce o lesioni sono conseguenti a intasamento o trabocco di grondaie e pluviale, formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, scorrimento di acqua piovana, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo”.
Ebbene, accertato che i danni da infiltrazioni subiti da parte attrice sono derivati da un concorso di cause (rottura della tubazione fognaria orizzontale condominiale non a norma;
conseguente reflusso delle acque nel pluviale condominiale;
mancata tenuta del tappo – anch'esso irregolare – posto all'estremità del pluviale), si reputa che ciascuna delle concause individuate risulti direttamente o indirettamente esclusa dalla copertura della polizza in esame: oltre ad essere espressamente non coperti i danni derivanti da “infiltrazione”, è espressamente pattuita l'esclusione dei “danni da bagnatura all'interno dei fabbricati” se le rotture sono conseguenti a “trabocco di grondaie e pluviali”,
“scorrimento di acqua piovana”, nonché “rottura e rigurgito dei sistemi di scarico”.
4. Sulla domanda in manleva formulata dal Condominio nei confronti di CP_3
Per quanto concerne, infine, la domanda di manleva formulata dal Condominio nei confronti di
[...] in forza della polizza assicurativa “Fabbricati Civili” n. M13336379, si osserva che sono CP_11 stati versati in atti il contratto di assicurazione, debitamente sottoscritto e completo dei documenti allegati, che reca il riferimento alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso i terzi;
sotto la sezione denominata “Sezione Responsabilità Civile”, inoltre, si prevede una specifica voce rubricata
“spargimento di acqua”.
pagina 21 di 29 Si reputa pertanto che parte attrice abbia assolto, ex art. 2697 c.c., all'onere di dimostrare il titolo contrattuale a fondamento del quale ha proposto la domanda di manleva.
A tal proposito, devono anzitutto essere disattese le eccezioni di nullità della polizza per mancanza di alea, nonché di inoperatività della polizza per dolo/colpa grave dell'assicurato ex art. 1900 c.c., proposte dall'assicuratrice convenuta sulla base del comune assunto per cui l'omessa manutenzione da parte del rete fognaria e il fatto che l'impianto stesso, per la sua vetustà, non fosse a Controparte_12 norma, da un lato, determinerebbero l'assenza di alea rispetto alla posizione dell'assicuratore e, dall'altro, costituirebbero un comportamento dell'assicurato caratterizzato da colpa grave, tale da escludere la risarcibilità dei danni conseguenti.
Entrambe le eccezioni vanno disattese: quanto all'eccezione di nullità per mancanza di alea, è evidente che la vetustà dell'edificio fosse circostanza di cui la società assicuratrice era già a conoscenza al momento in cui ha accettato di stipulare la polizza per cui è causa e che non possa, pertanto, successivamente essere invocata per giustificarne l'inoperatività; quanto all'eccezione ai sensi dell'art. 1900 c.c., la Compagnia assicuratrice non ha in alcun modo dato prova della natura dolosa, ovvero gravemente colposa della condotta del Condominio in relazione al sinistro per cui è causa.
Con riferimento all'operatività della polizza nel caso di specie, si osserva che a pag. 3 di 4 del contratto di polizza, sotto la voce “DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE” – e quindi in deroga CP a quanto previsto dalle condizioni generali di cui al doc. 2, fasc. – si legge che “a parziale deroga dell'art.
4.13 OCCLUSIONE DI CONDUTTURE e dell'art.
8.2 SPARGIMENTO DI ACQUA – la garanzia si intende estesa ai danni provocati da occlusioni e rigurgito di condutture di impianti idrici, igienici, riscaldamento, compresi quelli fognari di pertinenza esclusiva del fabbricato assicurato e quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane, esclusi quelli conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00, e con il limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione annuo”.
Avendo il CTU accertato che i danni subiti da parte attrice sono derivati, in prima battuta, dal rigurgito dell'impianto fognario – e non già dalla rete fognaria comunale, come inizialmente CP_9 sostenuto dalla compagnia assicuratrice – non opera l'esclusione sopra prevista in relazione al pagina 22 di 29 “rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica” e, pertanto, non vi è dubbio sull'operatività della polizza in relazione al sinistro per cui è causa, sicché la domanda di manleva formulata dal dev'essere accolta, con conseguente condanna della Compagnia a tenere indenne il CP_1 da quanto questi sarà eventualmente costretto a pagare all'attore a titolo di capitale, CP_1 interessi e spese, previa decurtazione di euro 250,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale previsto di euro 5.000,00 per sinistro.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 e dal D.M. n. 147/2022 - ratione temporis applicabile -, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito della riunione, non appare superfluo rammentare che la stessa deve essere operata in relazione a ciascun giudizio (v. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022: “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi
e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”).
Conseguentemente, in relazione al giudizio R.G. n. 24583/2022, il Controparte_1 deve essere condannato a rifondere le spese sostenute da parte attrice, che si liquidano in CP_1 dispositivo sulla base delle indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) nei limiti della nota spese depositata. dev'essere condannato a rifondere le spese di lite sostenute da che si Parte_1 CP_2 liquidano in dispositivo sulla base delle indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) nei limiti della nota spese depositata.
pagina 23 di 29 Parte attrice deve, altresì, essere condannata a rifondere le spese legali sostenute da CP_4
e , che si liquidano che si liquidano in dispositivo sulla base delle
[...] Parte_2 indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) nei limiti della nota spese depositata, oltre ad euro 882,00 per compensi relativi alla fase di attivazione della negoziazione assistita e della mediazione, euro 1.178,24 per compensi CTP ed euro 190,32 per spese di adesione alla mediazione (cfr. nota spese del CP_4
27/10/2025 e relativi allegati).
In relazione, invece, al giudizio R.G. 10292/23, ove è stata formulata domanda di rifusione delle spese di lite da parte del nei confronti di , a fronte Controparte_1 CP_3 dell'eccezione da parte di quest'ultima in ordine alla pattuizione della clausola di cd. tutela legale
(v. comparsa di costituzione e risposta), si osserva quanto segue. CP Nel contratto assicurativo risulta la stipula di patto di gestione della lite (pag. 22 doc. n. 2 ), che espressamente esclude la rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per i propri legali o tecnici non designati dalla compagnia assicuratrice ed in specie non vi è prova che l'assicurato lo abbia rispettato, avvisando la compagnia di volersi costituire nel presente giudizio.
Tuttavia, occorre distinguere le spese di soccombenza da quelle di cd. resistenza.
La previsione pattizia integra la disciplina normativa prevista dall'art. 1917 c.c., rispetto alla quale ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3,
c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel
"genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n. 18076/2020).
pagina 24 di 29 Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti del terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021).
Nell'indicata ordinanza il Supremo Collegio ha avuto modo di sviscerare numerosi aspetti problematici relativi all'interpretazione dell'art. 1917 c.c., tra cui in particolare:
- che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha “l'effetto di obbligare l'assicuratore
a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 comma 3 c.c.)” e tale obbligo, in quanto previsto dalla legge, è un effetto naturale del contratto ed è inderogabile per le parti, se non in senso più favorevole agli assicurati (v. art. 1932 comma 2 c.c.);
- nei casi di assicurazione multirischio (vale a dire ad esempio nel caso in cui l'assicurazione sulla responsabilità civile si cumula con quella per il sorgere di un debito, come nel caso di assistenza legale per resistere in giudizio alle pretese fatte valere dal terzo danneggiato) le spese legali sostenute per resistere alla domanda risarcitoria proposta dal terzo danneggiato “costituiscono un rischio coperto dall'assicurazione sulla responsabilità civile nei limiti ed alle condizioni per questa concordate”, mentre le garanzie per la tutela legale operano nei diversi casi di vertenza promossa dall'assicurato.
Tuttavia, nel caso di cui le parti abbiano stipulato un patto di gestione della lite, intesa come lecita modalità sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917 comma 3
c.c., l'assicuratore che si sia fatto carico di gestire la lite assume direttamente l'obbligo di concorrere o di pagare direttamente le spese di giudizio, restando esonerato l'assicurato dall'onere di anticipare le stesse (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente chiarito che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei pagina 25 di 29 confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b) (cfr. Cass. n. 4275/2024).
Nel caso di specie l'assicurato ha chiesto di dichiarare “che il predetto contratto di polizza n.
0G/M13336379 garantisce e manleva il per i danni de quibus (così come Controparte_1 meglio precisati in narrativa) verificatisi in data 15.05.2020 presso le unità immobiliari del signor
e per l'effetto di “condannare , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 CP_3 tempore, a risarcire e/o indennizzare e/o rimborsare e/o ripetere e/o comunque a garantire e manlevare il Condominio Dal Re n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, da tutto quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a corrispondere in merito ai danni patiti dalle unità immobiliari del signor - così come quantificati nel procedimento civile R.G. n. 24583/2022 - Pt_1 pari ad Euro 18.318,34, di cui Euro 10.443,34 così come quantificato nella perizia del CTM,
Geom. , ed Euro 7.875,00 a titolo di danno da lucro cessante così come richiesto dal Per_1 signor con atto di citazione o, comunque, nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta Pt_1 di giustizia e che, comunque, verrà accertata in corso di causa. […] In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre all'I.V.A. nella misura di legge ed al Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. n. 576/80, oltre agli importi sostenuti dal in sede di Controparte_1 mediazione”.
pagina 26 di 29 Si reputa la domanda comprensiva tanto della condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa di così come delle spese sostenute per resistere alla domanda di parte attrice CP_3
(spese di resistenza).
La prima, stante la soccombenza dell'assicurazione in ordine alla chiamata in manleva contrattuale, si reputa fondata, sì che l'assicurazione va condannata ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali in favore del la seconda (inerente le spese di resistenza rispetto alla CP_1 pretesa attorea), trattandosi in specie di polizza multirischio con pattuizione di patto di gestione della lite, non essendovi prova che sia stata resa edotta della volontà dell'assicurato di CP_3 costituirsi in giudizio, si reputa che sia stato violato da quest'ultimo il patto di cui alla p. 22 del doc. CP n. 2 prodotto da;
dette spese non potranno pertanto essere riconosciute. CP Alla luce della documentazione allegata dalle parti (v. doc. n. 3 di , che ha negato di voler prendere parte al procedimento di mediazione, cui il condominio ha comunicato la promozione) e specificamente in relazione alle spese di mediazione richieste espressamente dal condominio, non si reputa dimostrata alcuna violazione del patto di gestione della lite, non avendo la compagnia provato, a fronte della pacifica comunicazione del convenuto di aver offerto la tutela legale, o che questa sia stata rifiutata dal condominio;
merita, pertanto, di essere accolta la richiesta del di rimborso delle spese sostenute in fase di mediazione che si quantificano in Controparte_1 complessivi euro 2.089,52, comprensivi degli accessori di legge (cfr. docc. nn. 15,15-1, 15-2 e 15-3
R.G. 10292/23 – fatture procedimento mediazione).
Rispetto alla domanda di manleva, tenuto conto che è stata accolta, seppur nei limiti di euro
5.000,00, si reputa di condannare a rifondere in favore del convenuto le CP_3 CP_1 spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in dispositivo sulla base delle indicazioni già fornite (valore dell'accolto e valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Alla luce della nota spese depositata dal e in adesione ai principi esposti da Cass. n. CP_1
2956/2024, considerato che, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett c) del D.M. n. 147/2022, va operata la maggiorazione per la riunione di più cause, si reputa congruo operare un'unica maggiorazione del 30% dei compensi.
pagina 27 di 29 La difesa del non può cumulativamente considerarsi resa contro più parti, poiché è CP_1 stata escluso il riconoscimento delle cd. spese di resistenza rispetto alla domanda formulata nei suoi riguardi dalla parte attrice e non può ritenersi che la sua difesa sia stata spiegata direttamente nei confronti di altre parti in causa, diverse da Itas mutua. Si reputa il citato aumento del 30% adeguato rispetto all'attività difensiva in specie svolta.
Si precisa che analogo aumento non è stato operato per nessun'altra delle parti costituite in giudizio, atteso che il deposito della nota spese nei limiti dei valori medi di cui al D.M. non consente di andare oltre la relativa domanda ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 75 disp. att. c.p.c.
(v. Cass. n. 30087/2021).
Le spese della CTU, così come liquidate con decreto del 13.12.2024, vanno definitivamente poste a carico del convenuto e di nella misura del 50% ciascuno. CP_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità del per le infiltrazioni verificatesi nelle Controparte_1 unità immobiliari per cui è causa già di proprietà dell'attore site al piano interrato Parte_1 dell'edificio condominiale, e, per l'effetto, condanna il convenuto Controparte_1
2 a risarcire all'attore i danni patrimoniali da lui patiti, che si liquidano in euro 11.870,68, oltre
[...] interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2. rigetta la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale e di condanna formulata da nei confronti di Parte_1 CP_2
3. rigetta la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale e di condanna al risarcimento dei danni formulata da nei confronti di e;
Parte_1 Controparte_4 Parte_2
4. dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare il da CP_3 Controparte_1 quanto sarà chiamato a corrispondere a a titolo di capitale, interessi e spese, previa Parte_1 decurtazione di euro 250,00 a titolo di franchigia ed entro il limite massimo di euro 5.000,00;
5. condanna il a rifondere a favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 266,00 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compensi,
pagina 28 di 29 oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A.
- se dovuta - e C.P.A.;
6. condanna a rifondere a favore di le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_2 che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre contributo forfetario nella misura del 15% spese generali sull'indicato compenso, oltre I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
7. condanna a rifondere a favore di e le spese di lite del Parte_1 Controparte_4 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in euro 1.178,24 per spese di CTP, euro 190,32 per esborsi per l'adesione alla mediazione e in complessivi euro 5.959,00 per compensi (importo comprensivo di quello di euro 882,00 per la partecipazione al procedimento di negoziazione assistita e di mediazione demandata), oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.,
8. condanna a rifondere a favore del le spese CP_3 Controparte_1 processuali di soccombenza in relazione alla chiamata in manleva, che si liquidano in euro 2.089,52 per le spese di mediazione, in euro 264,00 per esborsi e in euro 3.318,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
9. pone definitivamente a carico del e di nella misura Controparte_1 CP_3 del 50% ciascuno le spese di ctu, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 14.11.2025
Il giudice
CI CA IO
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