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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ragusa, composto dai magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Maggioni Claudio Giudice Dott. Giovanni Giampiccolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 74/2024 r.g. promosso da
Parte_1 nei confronti di 3 Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di 3 ; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza sia alla società che al socio illimitatamente responsabile;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, risultando ricavi superiori alla soglia di legge all'interno del triennio di riferimento (2021 – 2023); premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo n. 302/2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine previsto, per
€134.718,44 oltre accessori;
B versi effettivamente in stato di Controparte_1 Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: 1) il conclamato inadempimento;
2) l'infruttuoso tentativo di esecuzione individuale, documentato da parte ricorrente;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 256 CCII la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 3 Controparte_1
, CF , con sede legale in VIA ORAZIO COSTANTINO 11
[...] P.IVA_1
VITTORIA; nonché del socio illimitatamente responsabile nato a [...] CP_1 il 09/11/1975 Codice fiscale: , socio accomandatario e legale C.F._1 rappresentante dell'impresa; nomina il dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 3.7.2025 ore 9.00 ss, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il Curatore chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Ragusa il 06/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Giovanni Giampiccolo Massimo Pulvirenti
Il Tribunale Ordinario di Ragusa, composto dai magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Maggioni Claudio Giudice Dott. Giovanni Giampiccolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 74/2024 r.g. promosso da
Parte_1 nei confronti di 3 Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di 3 ; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza sia alla società che al socio illimitatamente responsabile;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, risultando ricavi superiori alla soglia di legge all'interno del triennio di riferimento (2021 – 2023); premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo n. 302/2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine previsto, per
€134.718,44 oltre accessori;
B versi effettivamente in stato di Controparte_1 Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: 1) il conclamato inadempimento;
2) l'infruttuoso tentativo di esecuzione individuale, documentato da parte ricorrente;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 256 CCII la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 3 Controparte_1
, CF , con sede legale in VIA ORAZIO COSTANTINO 11
[...] P.IVA_1
VITTORIA; nonché del socio illimitatamente responsabile nato a [...] CP_1 il 09/11/1975 Codice fiscale: , socio accomandatario e legale C.F._1 rappresentante dell'impresa; nomina il dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1 sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 3.7.2025 ore 9.00 ss, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
nell'avviso di cui all'art. 200 CCII il Curatore chiederà ai creditori se siano disponibili ad assumere l'incarico di far parte del comitato dei creditori, con l'avvertenza che la mancata dichiarazione di disponibilità si intenderà preclusiva della nomina come membro del comitato medesimo;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Ragusa il 06/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Giovanni Giampiccolo Massimo Pulvirenti