Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
5262/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5262/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto impugnazione delibera condominiale, vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...], elettivamente C.F._2
domiciliati in Castellammare di Stabia alla via F.S. Mascia n. 4 presso lo studio dell'avv. Catello
Matrone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E sito in Sorrento alla Via degli Aranci n.155 in persona dell'amministratore p.t. avv. CP_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Nudo ed elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento al Corso Italia n. 230, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ai sensi dell'art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio il
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A – Accogliere la domanda e per Controparte_3
l'effetto annullare la delibera del 05/07/2023 e nello specifico i punti 1 Approvazione consuntivo
01/04 - 31/12/2022 con relativi riparti e punto 2 Approvazione preventivo 01/01 – 31/12/2023 , con relativi riparti per evidenti gravi vizi formali e sostanziali nonché in aperto contrasto con la normativa vigente ed il regolamento contrattuale condominiale, come da motivi esposti;
B –
Condannare il – in persona dell'amm.re p.t. – al Controparte_4
1
In particolare, allegavano di essere proprietari di un appartamento sito in Sorrento alla Via degli
Aranci n. 155 - scala A int. 10 al quinto ed ultimo piano;
che in data 05.07.2023 l'assemblea del
, in seconda convocazione, aveva approvato il consuntivo 01/04-31/12/2022 e il CP_1
preventivo 01/01- 31/12/2023; che detta delibera risultava illegittima e, pertanto, gli istanti presenti in assemblea si erano dissociati dalle relative decisioni;
che, pur avendo esperito il tentativo di mediazione, esso non andava a buon fine, per cui decidevano di proporre il presente giudizio.
Tanto premesso, con il primo e con il quarto motivo di impugnazione deducevano l'illegittimità della delibera per avere erroneamente ripartito le spese di riscaldamento, rispettivamente, nel bilancio consuntivo per l'anno 2022 e nel preventivo per l'anno 2023.
Al riguardo, allegavano di aver provveduto, in data 24.01.2014, al distacco dell'appartamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato, previa certificazione che detto distacco non avrebbe comportato notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, secondo quanto previsto dall'art. 1118 c.c.; che detta certificazione era stata trasmessa all'amministratore e portata a conoscenza del condominio nell'assemblea del 22.08.2014; che il condominio dal consuntivo 2014 al preventivo 2019 non aveva mai attribuito all'immobile degli istanti spese per consumo Enel riscaldamento, acquisto gasolio e manutenzione ordinaria dell'impianto, ponendo a loro carico solo le spese straordinarie e quelle di messa a norma della caldaia, così come previsto dalla normativa;
che, invece, nell'approvazione dei consuntivi relativi al 2019, 2020, 2021, nonché per il preventivo 2022, il condominio aveva posto a carico degli istanti per il servizio di riscaldamento, non solo le spese di loro spettanza (straordinarie e messa a norma dell'impianto) ma anche un supposto ed arbitrario calcolo del 12% delle spese per l'acquisto gasolio, Enel e manutenzione ordinaria, giustificato come “consumo involontario, salvo conguaglio”; che le delibere di approvazione di detti bilanci erano state impugnate innanzi al medesimo tribunale di Torre
Annunziata nell'ambito del giudizio r.g. 3625/2022 ancora pendente alla data di proposizione del presente giudizio.
Con particolare riferimento alla delibera oggetto di impugnazione nel presente giudizio, gli istanti censuravano altresì il criterio di calcolo dei comuni involontari, determinato in applicazione di una percentuale del 20%, così calcolata sulla scorta di una perizia tecnica redatta all'ing. Per_1
in data 06.05.2022 e approvata nella seduta del 03.06.2022, con voto contrario degli istanti,
[...] basata sull'applicazione delle tabelle millesimali.
Con il secondo motivo di impugnazione, censuravano la delibera di approvazione del consuntivo
2022 per aver ripartito le spese straordinarie di manutenzione dell'ascensore utilizzando
2 illegittimamente la tabella C in luogo della tabella B, in contrasto con le previsioni contenute nel regolamento contrattuale condominiale.
Con il terzo motivo di impugnazione, censuravano la trasparenza e l'intellegibilità dei bilanci essendo stata omessa la ripartizione delle spese straordinarie. Con il quinto motivo, poi, censuravano il bilancio preventivo per l'anno 2023 per aver indicato spese fiscali, bancarie e di tenuta conto e di manutenzione ordinaria ascensore, con un notevole aumento rispetto a quelle previste e contabilizzate per il 2022. Con il sesto motivo, contestavano il bilancio preventivo 2023 per aver innalzato il compenso annuo dell'amministratore da euro 2.496,00 ad un totale lordo di euro 3.120,00 senza alcuna valida delibera condominiale e in assenza delle maggioranze prescritte dalla legge.
Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, lamentavano la mancata indicazione dei millesimi dei presenti all'assemblea.
In data 27.12.2023, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'onere per CP_1 gli istanti di dare prova della loro legittimazione attiva, l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non proposta nel termine di decadenza di trenta giorni, nonché l'improcedibilità della domanda non essendovi simmetria tra l'oggetto della domanda di mediazione e le domande avanzate in citazione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda contestando punto per punto i motivi di censura sollevati.
In particolare, con riguardo alle doglianze relative all'addebito dei consumi involontari, deduceva l'illegittimità del distacco effettuato dagli istanti dall'impianto di riscaldamento centralizzato, la mancanza di qualsivoglia acquiescenza da parte del medesimo e che, comunque la CP_1
percentuale del 20% era stata applicata sulla scorta di specifica perizia tecnica approvata con delibera del 6.05.2022 non oggetto di impugnazione. In merito, poi, alle spese di manutenzione dell'ascensore, sosteneva che esse legittimamente erano state ripartite secondo la tabella C, trattandosi di spese ordinarie. Respingeva, poi, ogni contestazione relativa alla trasparenza e intellegibilità dei bilanci oggetto di approvazione e, con riferimento al quinto e al sesto motivo di censura, deduceva la discrezionalità dell'assemblea nell'indicare le spese nel bilancio preventivo.
Con riguardo all'ultimo motivo di censura, infine, il osservava che la delibera - assunta CP_1 dall'assemblea in seconda convocazione - aveva avuto ad oggetto solo l'approvazione dei bilanci, rispetto ai quali il quorum deliberativo è costituito dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentano almeno un terzo del valore dell'edificio e che, nella specie, proprio il
- in veste di segretario - aveva indicato il numero dei votanti favorevoli all'approvazione Pt_1
(costituente la maggioranza degli intervenuti) nonché la complessiva quota millesimale dei favorevoli
(superiore ad un terzo del valore dell'edificio).
3 Dunque, chiedeva di accogliere le preliminari eccezioni;
in subordine, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio n.r.g. 3625/2022 e, comunque, di rigettare la domanda con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
All'esito della prima udienza del 20.03.2025, attesa la natura documentale della controversia, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata a tal fine all'udienza del 25.09.2024, poi differita d'ufficio all'udienza del 26.02.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 28.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, la causa veniva assunta in decisione.
Tanto premesso, occorre analizzare le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto. CP_1
Non è in discussione la legittimazione attiva degli attori, in quanto la qualità di condomini del fabbricato sito in Sorrento alla Via Degli Aranci si ricava sia dalla partecipazione all'assemblea, sia dall'indicazione dei loro nominativi nell'ambito dei riparti oggetto di approvazione.
Destituite di fondamento sono, altresì, le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità della domanda.
In primo luogo, va rilevata la procedibilità della domanda in quanto ritualmente preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione innanzi all'“ADR PRO GEST ITALIA” di Castellammare di
Stabia, conclusosi con verbale negativo del 10.10.2023 allegato in atti. Inoltre, come agevolmente si ricava dal contenuto dell'istanza di mediazione, riportato nella comparsa di costituzione e risposta del , vi è una sostanziale simmetria tra quanto ivi indicato e l'oggetto del presente CP_1 giudizio;
d'altra parte, è pacifico nella giurisprudenza di merito che la condizione di procedibilità del previo tentativo obbligatorio di mediazione si può dire realizzata quando i fatti principali posti a fondamento della domanda giudiziale siano gli stessi enunciati nella domanda di mediazione, non essendo di contro necessaria una perfetta simmetria tra il contenuto dell'istanza di mediazione e la domanda giudiziale.
In secondo luogo, destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, che risulta tempestiva in quanto proposta nel termine di trenta giorni dall'adozione della delibera oggetto di censura. Occorre considerare che il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare la delibera si interrompe con la comunicazione della convocazione delle parti in mediazione, riprendendo a decorrere solo dalla data del verbale che testimonia il fallimento della mediazione stessa;
orbene, nel caso di specie, la delibera impugnata è stata adottata in data 05.07.2023 e, come è dato evincere dal relativo verbale versato in atti nonché dalla copia della pec depositata dal medesimo condominio, la convocazione da parte dell'organismo avveniva in data 28.07.2023, mentre l'atto di citazione, a seguito del negativo esito della mediazione per mancata comparizione del convenuto alla seduta del
4 10.10.2023, è stato notificato a mezzo pec il successivo 08.11.2023, nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni.
Passando ad analizzare i singoli motivi di impugnazione, il primo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Con essi gli attori hanno dedotto l'illegittimo addebito di costi di manutenzione ordinaria della caldaia e di spese per consumi di gasolio ed energia, sebbene oramai distaccatisi dall'impianto condominiale, nell'ambito del consuntivo 2022 e del preventivo 2023.
A tal riguardo vale osservare che il comma 4 dell'articolo 1118 c.c., riconosce al singolo condomino la possibilità di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento anche senza l'autorizzazione dell'assemblea, a patto di non creare pregiudizi agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria. La giurisprudenza ha, però, precisato che il condomino che si è distaccato dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve contribuire alle spese di esercizio solo in relazione ai c.d. consumi involontari (quota di inefficienza dell'impianto) poiché, diversamente, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condomini. Ed invero, che la quota di inefficienza dell'impianto debba gravare ed essere distribuita anche sui condomini il cui consumo sia nullo, perché distaccati, consegue dal mero rilievo logico che, prima del distacco, tale quota gravava sui condomini in misura minore, sicché la sua maggiorazione, conseguente al distacco, integra un aggravio di cui il condomino distaccato deve farsi carico;
in altre parole, se essa non fosse posta a carico dei condomini distaccatisi, gli altri condomini vedrebbero, proprio per effetto del distacco, aumentare la spesa ordinaria di funzionamento dell'impianto (cfr. Tribunale Roma sez.
V, 02/01/2019, n. 8).
Nel caso di specie, agli attori sono stati addebitati, nell'ambito del consuntivo 2022 e del preventivo
2023, costi per il consumo involontario nella misura del 20%. Detta percentuale è stata stimata sulla scorta di una perizia redatta dall'ingegnere su incarico conferito dal , Persona_1 CP_1 allegata alla comparsa di costituzione, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea nella seduta del 03.06.2022, come dedotto dagli attori medesimi, i quali, pur avendo allegato di aver espresso voto contrario in quella sede, non hanno proposto alcuna impugnazione avverso detta delibera.
Inoltre, è opportuno evidenziare che le contestazioni mosse alla suddetta perizia riguardano l'applicazione, nella stima dei consumi involontari, delle tabelle millesimali che - come si legge nelle difese degli istanti - “considerato l'immobile sito all'ultimo piano del fabbricato penalizzano fortemente con mill.75,46 la loro eventuale posizione debitoria” ma, al contempo, alcuna impugnativa delle tabelle millesimali è stata proposta;
pertanto, la censura è del tutto destituita di fondamento.
5 Infine, come già rilevato dal Tribunale nella sentenza n. 2277/2024 pubblicata in data 31.07.2024 a definizione del giudizio n.r.g. 3625/2022 (depositata dalla parte convenuta in data 10.09.2024), la perizia del 24.01.2014 a firma dell'ing. prodotta dagli attori e allegata alla comunicazione Pt_1 al condominio dell'avvenuto distacco dall'impianto centralizzato, si limita senza alcuna motivazione tecnica ad asserire che “il distacco dall'impianto centralizzato condominiale non comporterà, ovviamente, alcuno squilibrio dell'impianto condominiale né alcun aumento delle spese di esercizio né furto di energia”.
Pertanto, non può escludersi sulla scorta di detta perizia la sussistenza di consumi involontari.
Neppure, poi, può ritenersi che il abbia assunto un comportamento tale da far presumere CP_1
la volontà di esonerare gli istanti dal pagamento dei consumi, come invece sostenuto in citazione.
Infatti, già nell'approvazione dei consuntivi relativi al 2019, 2020, 2021, nonché per il preventivo
2022 il condominio poneva a carico degli istanti per il servizio di riscaldamento, non solo spese straordinarie e messa a norma dell'impianto ma anche spese per consumi involontari (delibere impugnate nell'ambito del giudizio n.r.g. 3625/2022, che sul punto ha rigettato la domanda sostanzialmente speculare a quella proposta nell'ambito del presente giudizio).
Dunque, deve ritenersi legittima la delibera impugnata nella parte in cui ha posto a carico degli attori una quota di partecipazione anche alle spese relative ai consumi indiretti dell'impianto condominiale
(sia nel consuntivo 2022 sia nel preventivo 2023), calcolati in proporzione alle quote millesimali di proprietà individuale (ovvero applicando tabelle millesimali non oggetto di impugnazione), applicando la quota forfettaria del 20%.
Altrettanto destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione, con cui gli attori hanno censurato l'erroneo calcolo delle spese concernenti la manutenzione dell'ascensore condominiale scala A in quanto trattandosi, a loro parere, di spese straordinarie, dovevano essere ripartite in base alla tabella B in luogo della tabella C. Si osserva che detta spesa viene indicata nel bilancio consuntivo sintetico per l'anno 2022 come “manutenzione ordinaria” per cui, in assenza di puntuali allegazioni da parte degli attori in ordine alla differente natura della spesa (indipendentemente dal suo importo), deve ritenersi che la spesa sia stata correttamente ripartita in applicazione della tabella C, non essendo offerto alcun elemento da cui inferire che la spesa sostenuta abbia carattere di eccezionalità e straordinarietà.
Va disatteso anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale gli attori hanno denunciato un difetto di trasparenza e di intellegibilità del bilancio consuntivo 2022, per non aver ripartito le spese straordinarie. A parte l'assoluta genericità dell'allegazione (si legge in citazione “Si evidenziano, pertanto, una serie di entrate ed uscite, senza alcuna ripartizione, in aperto contrasto con il requisito di correttezza e trasparenza”) che non consente a monte di valutare la doglianza, dalla
6 documentazione in atti si evince che unitamente al bilancio consuntivo ordinario per l'anno 2022, la cui situazione patrimoniale e di cassa risulta presente in atti, è stato approvato il riparto delle sole spese ordinarie. Quanto, poi, alle spese straordinarie, nulla esclude che i relativi riparti siano oggetto di separata votazione, se non incluse nel rendiconto consuntivo.
Va respinto anche il quinto motivo di impugnazione, con il quale gli attori hanno dedotto che nel preventivo 2023 vengono indicate spese fiscali, bancarie, di tenuta conto e di manutenzione ordinaria ascensore, con un notevole aumento rispetto a quelle previste e contabilizzate per il 2022, con un aggravio di esborsi da parte degli istanti e dell'intero condominio, del tutto ingiustificato e non in linea con i tassi d'inflazione previsti.
Premessa la genericità dell'allegazione, si osserva che sul punto il ha evidenziato che il CP_1
preventivo 2023 è stato predisposto a copertura di dodici mesi mentre il consuntivo 2022, approvato nella stessa sede, ha riguardato solo un periodo di nove mesi. Al di là di ciò, però, si osserva che il profilo denunciato dagli attori attiene al merito della delibera e non alla sua legittimità e, come tale, non può essere oggetto di sindacato dell'autorità giudiziaria, salvo che arrechi un pregiudizio alla cosa comune. Difatti, è configurabile l'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio e, dunque, alla previsione di talune spese, soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109 c.c., n. 1 (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, n. 5061); pregiudizio che, nella specie, non è stato neppure paventato.
Pertanto, inverandosi la censura in una contestazione sulla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sulla gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed essendo, comunque,
l'aumento contenuto nel preventivo 2023 giustificato da un periodo di copertura maggiore (dodici mesi) rispetto al consuntivo 2022 (nove mesi), il motivo di impugnazione va rigettato.
Passando ad analizzare il sesto motivo di censura, gli attori hanno lamentato che nel preventivo 2023
è stato innalzato il compenso annuo dell'amministratore da euro 2.496,00 ad un totale lordo di euro
3.120,00, sia perché mancavano le maggioranze prescritte dalla legge sia perché la scelta di aumentare il compenso è stata frutto del mero arbitrio dell'assemblea che così deliberava pur in assenza di una richiesta di amento del compenso da parte dell'amministratore medesimo.
Al riguardo, è opportuno evidenziate che - al di là delle maggioranze necessarie - l'impugnativa della delibera assembleare per vizio di eccesso di potere (come nella specie), vizio che si caratterizza per il perseguimento da parte della maggioranza di interessi non aderenti a quelli del e CP_1
vantaggiosi solo per alcuni dei partecipanti o di terzi, impone al giudice di verificare se la volontà assembleare si sia formata per finalità estranee al , deviando dall'interesse della CP_1
7 compagine condominiale, arrecando pregiudizio ai suoi partecipanti. In particolare, nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine, ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni, se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica
(cfr. Cassazione civile sez. II, 16/03/2023, n.7615).
In applicazione di suddetti principi la censura è fondata.
Il condominio ha giustificato l'aumento del compenso annuale spettante all'amministratore sul presupposto della maggiore copertura del bilancio preventivo (dodici mesi) rispetto al bilancio consuntivo (nove mesi); ma, in realtà, il confronto non è tra l'importo a titolo di compenso stabilito nel preventivo e quello indicato nel consuntivo dell'anno precedente, ma tra il compenso annuale deliberato al momento della nomina dell'amministratore (euro 2.496,00 secondo quanto allegato dagli attori e non contestato dal convenuto) e quello maggiorato, indicato nel preventivo CP_1
2023, pari ad euro 3.120,00.
Detto aumento non risulta in alcun modo giustificato non essendo stati indicati i parametri in base ai quali è stato così determinato. Non può, infatti, ritenersi sufficiente la giustificazione addotta dal in comparsa di costituzione, fondata su una “probabile modifica del regime fiscale CP_1 dell'amministratore che dovrebbe passare dal regime forfettario a quello ordinario con un incremento del costo dovuto al pagamento sia dell'Iva che della ritenuta d'acconto”; trattasi, infatti, di una circostanza del tutto ipotetica e priva di riscontro.
Pertanto, sotto tale profilo l'impugnazione va accolta.
Infine, va respinto l'ultimo motivo di impugnazione in quanto, pur non essendo stati indicati i millesimi in relazione al nominativo di ciascun condomino presente, essi si ricavano ugualmente dal verbale, dove si legge che il consuntivo e il preventivo sono stati approvati con nove voti favorevoli
(842,30 millesimi) a fronte di sei voti contrari (499,12 millesimi). D'altra parte, l'irrilevanza di detta censura si ricava dalle medesime note depositate dagli attori a precisazione delle conclusioni, in cui a pag. 9, si legge “Tale omissione è del tutto ininfluente ai fini della validità della riunione, che si è svolta regolarmente adoperando, anche per le votazioni, la Tabella mill. A di proprietà. Pertanto,
l'omessa indicazione dei millesimi accanto a ciascun condominio intervenuto o rappresentato per delega alla riunione de quo, si appalesa come una semplice dimenticanza, senza alcun seguito sostanziale. Ciò nonostante, si è voluto segnalare tale anomalia a completamento dell'atto di
8 citazione, per richiamare il in futuro ad una maggiore attenzione nella verbalizzazione CP_1 delle assemblee e a non agire con superficialità”.
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte, risulta fondato solo il sesto motivo di impugnazione e, pertanto, solo in merito a tale profilo va dichiarata l'illegittimità della delibera impugnata, adottata in data 05.07.2023 e il suo conseguenziale annullamento relativamente al punto 2) all'ordine del giorno, nella parte relativa all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2023, ove è stato deliberato l'aumento del compenso annuale spettante all'amministratore.
Le spese di lite in ragione dell'accoglimento solo di uno dei motivi di impugnazione della delibera possono essere compensate nella misura del 70%, mentre per la restante parte sono poste a carico del
. Si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, CP_1
con applicazione delle tariffe minime dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità) stante la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività processuale svolta.
Nulla va disposto in merito al rimborso delle spese di mediazione, non essendo stata fornita prova del relativo esborso;
pertanto, andranno rimborsate le sole spese relative all'attività del difensore, da liquidarsi in base al D.M. menzionato secondo le tariffe minime dello scaglione di riferimento e con riconoscimento della sola fase di attivazione, essendosi il relativo procedimento concluso negativamente per mancata partecipazione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera adottata dall'assemblea in data 05.07.2023 relativamente al solo punto 2) all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2023, nella parte in cui è stato deliberato l'aumento del compenso annuale spettante all'amministratore;
2) compensa le spese di lite nella misura del 70% e condanna il Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della restante parte in favore degli attori
[...]
che si liquida in euro 37,50 per spese ed euro 1.223,10 per compensi, compresi quelli dovuti per la mediazione, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Catello Matrone dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 10.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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