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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 25601 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Nappi
- parte attrice -
e
e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in giudizio con l'avv. Valerio Colapaoli C.F._3
- parti convenute -
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione reietta, nel merito: accertare e dichiarare con sentenza costitutiva (ex art.
1414 c.c. e segg.), la proprietà dell'immobile sito in Roma Via Anacapri n. 60 e precisamente;
appartamento posto al piano quarto, distinto con il numero interno diciassette, composto da ingresso, disimpegno, ripostiglio, due camere, cucina, bagno
e balcone;
censito al NCEU di Roma al Foglio 625, Part. 858, sub. 24, ZC 4, Categ.
A/3, Cl, 3, Vani 4, RC euro 723,04, confinante con vano scala, affaccio su Via Teano e
1 su Via Anacapri, in capo al SI. Parte_1
Altresì, nel merito e per gli effetti di cui sopra: accertati i presupposti di cui all'art.
2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di permuta stipulato in data 20.04.20 a ministero Notaio (Rep. 5557 - Racc. Persona_1
3958), tra la SI.ra e la SI.ra , dichiarando Controparte_1 Controparte_2 inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione de patrimonio. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge per parte convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dall'attore; con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. co. 1, 2, 3 e al pagamento delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti di e esperendo: Controparte_1 Controparte_2
(i) azione di simulazione relativa soggettiva del contratto di compravendita concluso da in data 7.10.1999, strumentale all'accertamento, in favore dello Controparte_1 stesso attore, della proprietà dell'immobile sito in Roma, via Anacapri n. 60 (unità immobiliare censita in Catasto Fabbricati al foglio 625, particella 858, subalterno 24);
(ii) azione revocatoria ordinaria con riferimento al contratto di permuta concluso in data 29.4.2020, con cui dietro trasferimento della proprietà di un altro Controparte_1 immobile, aveva a sua volta trasferito ad la proprietà dell'immobile Controparte_2
di via Anacapri.
A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che lo stesso attore era coniugato, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con la convenuta Controparte_1
- che, in data 7.10.1999, il aveva acquistato l'immobile sito in Roma in Via Pt_1
Anacapri n. 60, poi adibito dai coniugi e a casa familiare;
Pt_1 CP
- che l'immobile era stato acquistato con denaro personale del e, per motivi Pt_1
fiscali (in quanto lo stesso era già proprietario di un altro appartamento), era Pt_1 stata fatta risultare quale parte acquirente (“ex art. 1414 cod. civ.”) la moglie CP
[...]
- che infatti contestualmente all'acquisto, aveva rilasciato una Controparte_1
2 dichiarazione scritta con la quale si dava atto dell'interposizione fittizia;
- che, nel corso del 2019 e per motivi incomprensibili, aveva Controparte_1
presentato una denuncia-querela nei confronti del Conti, ottenendone così
l'allontanamento dalla casa familiare;
- che approfittando di tale situazione ed in piena emergenza COVID- Controparte_1
19 e lockdown, con atto pubblico di permuta del 29.4.2020 aveva trasferito la proprietà del predetto immobile di via Anacapri in favore della sorella Controparte_2
ottenendo in cambio la proprietà di un altro immobile (sito in Roma, via Giambattista
Ramusio n. 2, di superficie inferiore ai 50 mq commerciali), oltre che un conguaglio dell'ammontare (da ritenersi irrisorio) di 50.000,00 euro;
somma questa che CP_2 si era impegnata a corrispondere con rate mensili dell'importo di 5.000,00 euro
[...]
ciascuna e garantite da futuro rilascio di cambiali;
- che l'intenzione di distrarre l'immobile era anche dimostrata dal fatto che il contratto di permuta prevedeva la rinuncia delle contraenti all'ipoteca legale;
- che peraltro, in data 10.5.2020, le convenute avevano iniziato lo sgombero dell'immobile di Via Anacapri, con la probabile intenzione di alienarlo a terzi e compromettere quindi “le ragioni di diritto” dell'attore;
- che ricorrevano anche i presupposti per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2901
c.c., posto che il contratto di permuta era atto a titolo oneroso dolosamente preordinato ad arrecare danno allo stesso attore e che di ciò era conoscenza anche CP_2
tenuto conto della sproporzione tra il valore dei beni permutati, dell'incapacità
[...] reddituale di e del fatto che l'immobile trasferito era adibito a casa Controparte_2
familiare.
1.2. Le convenute e si sono tempestivamente Controparte_1 Controparte_2
costituite in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto delle avverse domande.
Per quanto qui più rileva, hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che l'acquisto dell'immobile di via Anacapri del 7.10.1999 era stato effettuato con denaro del padre della convenuta Controparte_1
- che era falsa la prospettazione dell'attore secondo cui l'immobile era stato intestato a solo per motivi fiscali;
Controparte_1
- che non aveva infatti mai sottoscritto alcuna dichiarazione tesa a Controparte_1 dimostrare la simulazione dell'acquisto;
- che il contratto di permuta del 2020 era stato concluso per consentire a Pt_2
[...] [...]
– il cui datore di lavoro aveva all'epoca aderito al programma di c.i.g.s. e
[...] manifestato l'intenzione di ridurre il personale – di rimodulare il proprio tenore di vita, ottenendo dalla sorella un immobile di superficie leggermente inferiore ed CP_2
un conguaglio in denaro.
1.3. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(con la seconda delle quali parte attrice ha depositato, come allegato 15, un documento denominato “Contro dichiarazione scritta del 7.10.1999”, di cui la convenuta in sede di terza memoria, ha disconosciuto la sottoscrizione) e Controparte_2
rigettate le istanze istruttorie delle parti come da ordinanza del 12.10.2021, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini di cui ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda di simulazione relativa soggettiva proposta dall'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata.
2.1. Va infatti ricordato che, in ipotesi di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile requisito la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.
La prova dell'accordo simulatorio deve quindi avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso.
Con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto (in base al disposto dell'art. 1414 c.c. ed in virtù della limitazione di cui all'art. 2725 c.c.), proveniente anche dal terzo contraente (così Cass. 25578/2018, Cass.
7537/2017 e Cass. 17389/2011).
2.2. Nel caso di specie, il rigetto della domanda in esame discende pertanto dal rilievo che l'attore non ha prospettato – ancor prima che provato – la partecipazione all'accordo simulatorio da parte dei soggetti terzi che, nel contratto di compravendita del 7.10.1999 (doc. 3 del fascicolo delle convenute), hanno assunto la veste di venditori.
2.3. Ad abundantiam, va peraltro evidenziato che la controdichiarazione prodotta
4 da parte attrice nel corso del giudizio (doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), è palesemente inidonea a dare prova della partecipazione all'accordo simulatorio dei terzi venditori. E ciò in quanto:
- al disconoscimento della scrittura privata effettuato dalla convenuta non hanno fatto seguito né la produzione dell'originale del documento, né la proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; il che rende il documento in questione processualmente irrilevante (v. fra le altre Cass. S.U. 3086/2022, secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto);
- la scrittura privata è comunque costituita da una dichiarazione unilaterale attribuita alla sola e non consente quindi, già sotto il profilo strutturale, di offrire Controparte_1 la prova dell'accordo trilaterale fra interponente, interposto e terzo contraente.
3. Anche la domanda revocatoria deve essere rigettata.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti ulteriori considerazioni.
3.1. L'art. 2901 c.c. attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria al creditore del soggetto che compie l'atto dispositivo oggetto di domanda.
E' poi noto (v. Cass. S.U. 9440/2004 e da ultimo anche Cass. 4212/2020) che la nozione di credito che rileva ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ha una portata lata, comprensiva della ragione o aspettativa. Con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento della predetta azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. Motivo per cui deve intendersi legittimato all'esercizio dell'azione revocatoria anche il soggetto che sia soltanto titolare di una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. 20002/2008 e Cass. 11755/2018).
5 Come peraltro anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore (così Cass. 22915/2016, che ha cassato la sentenza che aveva accolto l'azione revocatoria a tutela di un diritto alla restituzione di un bene, su cui il creditore vantava un diritto reale).
3.2. Nel caso di specie, l'attore ha tuttavia prospettato, quale situazione giuridica legittimante l'azione revocatoria, non l'esistenza di un proprio diritto di credito pecuniario nei confronti del soggetto che ha posto in essere l'atto dispositivo, ma di un proprio diritto reale sul bene oggetto di tale atto.
Ciò si evince in particolare:
- da pag. 4 dell'atto di citazione, ove di legge “Che l'azione revocatoria (ex art 2901
c.c.) è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (in questo caso il SI. in questa sede dimostrerà la sua legittimazione come reale proprietario)”; Pt_1
- dalle conclusioni formulate con lo stesso atto introduttivo, in cui si indica che l'azione revocatoria viene proposta quale conseguenza (“per gli effetti di cui sopra”) dell'accoglimento della domanda di simulazione e dell'accertamento, in capo all'attore, della proprietà dell'immobile oggetto della stessa domanda ex art. 2901 c.c..
La domanda in esame deve essere pertanto essere rigettata – prima ancora che in conseguenza dell'accertamento, nel merito, dell'insussistenza del diritto (quello di proprietà) per la cui tutela è stata proposta – per l'inidoneità di tale diritto, ove anche in ipotesi esistente, a legittimare l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c..
4. Il rigetto della domanda di parte attrice comporta, ai sensi dell'art. 2668, comma
2, c.c., l'emissione dell'ordine di cancellazione della relativa trascrizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia parametrato al presumibile valore dell'immobile oggetto del contratto di compravendita e dunque ricompreso fra 52.000,00 e 260.000,00 euro;
importi medi per le fasi di studio,
6 introduzione, istruttoria e decisione;
aumento ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 nella misura del 30 per cento).
6. Il complessivo tenore delle difese svolte dall'attore, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo (anche in considerazione della mancata proposizione dell'istanza di verificazione e della conseguente irrilevanza processuale del documento disconosciuto), giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma
– Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare di Roma 1, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
19.5.2020, con reg. gen. 46420 e reg. part. 31933;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da ed Controparte_1 CP_2
[...]
4) condanna al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 18.333,90, oltre
[...]
spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Terenzio Ciancarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 25601 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Nappi
- parte attrice -
e
e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in giudizio con l'avv. Valerio Colapaoli C.F._3
- parti convenute -
OGGETTO: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione reietta, nel merito: accertare e dichiarare con sentenza costitutiva (ex art.
1414 c.c. e segg.), la proprietà dell'immobile sito in Roma Via Anacapri n. 60 e precisamente;
appartamento posto al piano quarto, distinto con il numero interno diciassette, composto da ingresso, disimpegno, ripostiglio, due camere, cucina, bagno
e balcone;
censito al NCEU di Roma al Foglio 625, Part. 858, sub. 24, ZC 4, Categ.
A/3, Cl, 3, Vani 4, RC euro 723,04, confinante con vano scala, affaccio su Via Teano e
1 su Via Anacapri, in capo al SI. Parte_1
Altresì, nel merito e per gli effetti di cui sopra: accertati i presupposti di cui all'art.
2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di permuta stipulato in data 20.04.20 a ministero Notaio (Rep. 5557 - Racc. Persona_1
3958), tra la SI.ra e la SI.ra , dichiarando Controparte_1 Controparte_2 inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione de patrimonio. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge per parte convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dall'attore; con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. co. 1, 2, 3 e al pagamento delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti di e esperendo: Controparte_1 Controparte_2
(i) azione di simulazione relativa soggettiva del contratto di compravendita concluso da in data 7.10.1999, strumentale all'accertamento, in favore dello Controparte_1 stesso attore, della proprietà dell'immobile sito in Roma, via Anacapri n. 60 (unità immobiliare censita in Catasto Fabbricati al foglio 625, particella 858, subalterno 24);
(ii) azione revocatoria ordinaria con riferimento al contratto di permuta concluso in data 29.4.2020, con cui dietro trasferimento della proprietà di un altro Controparte_1 immobile, aveva a sua volta trasferito ad la proprietà dell'immobile Controparte_2
di via Anacapri.
A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che lo stesso attore era coniugato, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con la convenuta Controparte_1
- che, in data 7.10.1999, il aveva acquistato l'immobile sito in Roma in Via Pt_1
Anacapri n. 60, poi adibito dai coniugi e a casa familiare;
Pt_1 CP
- che l'immobile era stato acquistato con denaro personale del e, per motivi Pt_1
fiscali (in quanto lo stesso era già proprietario di un altro appartamento), era Pt_1 stata fatta risultare quale parte acquirente (“ex art. 1414 cod. civ.”) la moglie CP
[...]
- che infatti contestualmente all'acquisto, aveva rilasciato una Controparte_1
2 dichiarazione scritta con la quale si dava atto dell'interposizione fittizia;
- che, nel corso del 2019 e per motivi incomprensibili, aveva Controparte_1
presentato una denuncia-querela nei confronti del Conti, ottenendone così
l'allontanamento dalla casa familiare;
- che approfittando di tale situazione ed in piena emergenza COVID- Controparte_1
19 e lockdown, con atto pubblico di permuta del 29.4.2020 aveva trasferito la proprietà del predetto immobile di via Anacapri in favore della sorella Controparte_2
ottenendo in cambio la proprietà di un altro immobile (sito in Roma, via Giambattista
Ramusio n. 2, di superficie inferiore ai 50 mq commerciali), oltre che un conguaglio dell'ammontare (da ritenersi irrisorio) di 50.000,00 euro;
somma questa che CP_2 si era impegnata a corrispondere con rate mensili dell'importo di 5.000,00 euro
[...]
ciascuna e garantite da futuro rilascio di cambiali;
- che l'intenzione di distrarre l'immobile era anche dimostrata dal fatto che il contratto di permuta prevedeva la rinuncia delle contraenti all'ipoteca legale;
- che peraltro, in data 10.5.2020, le convenute avevano iniziato lo sgombero dell'immobile di Via Anacapri, con la probabile intenzione di alienarlo a terzi e compromettere quindi “le ragioni di diritto” dell'attore;
- che ricorrevano anche i presupposti per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2901
c.c., posto che il contratto di permuta era atto a titolo oneroso dolosamente preordinato ad arrecare danno allo stesso attore e che di ciò era conoscenza anche CP_2
tenuto conto della sproporzione tra il valore dei beni permutati, dell'incapacità
[...] reddituale di e del fatto che l'immobile trasferito era adibito a casa Controparte_2
familiare.
1.2. Le convenute e si sono tempestivamente Controparte_1 Controparte_2
costituite in giudizio, concludendo per l'integrale rigetto delle avverse domande.
Per quanto qui più rileva, hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che l'acquisto dell'immobile di via Anacapri del 7.10.1999 era stato effettuato con denaro del padre della convenuta Controparte_1
- che era falsa la prospettazione dell'attore secondo cui l'immobile era stato intestato a solo per motivi fiscali;
Controparte_1
- che non aveva infatti mai sottoscritto alcuna dichiarazione tesa a Controparte_1 dimostrare la simulazione dell'acquisto;
- che il contratto di permuta del 2020 era stato concluso per consentire a Pt_2
[...] [...]
– il cui datore di lavoro aveva all'epoca aderito al programma di c.i.g.s. e
[...] manifestato l'intenzione di ridurre il personale – di rimodulare il proprio tenore di vita, ottenendo dalla sorella un immobile di superficie leggermente inferiore ed CP_2
un conguaglio in denaro.
1.3. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(con la seconda delle quali parte attrice ha depositato, come allegato 15, un documento denominato “Contro dichiarazione scritta del 7.10.1999”, di cui la convenuta in sede di terza memoria, ha disconosciuto la sottoscrizione) e Controparte_2
rigettate le istanze istruttorie delle parti come da ordinanza del 12.10.2021, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini di cui ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda di simulazione relativa soggettiva proposta dall'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata.
2.1. Va infatti ricordato che, in ipotesi di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile requisito la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente.
La prova dell'accordo simulatorio deve quindi avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso.
Con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto (in base al disposto dell'art. 1414 c.c. ed in virtù della limitazione di cui all'art. 2725 c.c.), proveniente anche dal terzo contraente (così Cass. 25578/2018, Cass.
7537/2017 e Cass. 17389/2011).
2.2. Nel caso di specie, il rigetto della domanda in esame discende pertanto dal rilievo che l'attore non ha prospettato – ancor prima che provato – la partecipazione all'accordo simulatorio da parte dei soggetti terzi che, nel contratto di compravendita del 7.10.1999 (doc. 3 del fascicolo delle convenute), hanno assunto la veste di venditori.
2.3. Ad abundantiam, va peraltro evidenziato che la controdichiarazione prodotta
4 da parte attrice nel corso del giudizio (doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), è palesemente inidonea a dare prova della partecipazione all'accordo simulatorio dei terzi venditori. E ciò in quanto:
- al disconoscimento della scrittura privata effettuato dalla convenuta non hanno fatto seguito né la produzione dell'originale del documento, né la proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; il che rende il documento in questione processualmente irrilevante (v. fra le altre Cass. S.U. 3086/2022, secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto);
- la scrittura privata è comunque costituita da una dichiarazione unilaterale attribuita alla sola e non consente quindi, già sotto il profilo strutturale, di offrire Controparte_1 la prova dell'accordo trilaterale fra interponente, interposto e terzo contraente.
3. Anche la domanda revocatoria deve essere rigettata.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti ulteriori considerazioni.
3.1. L'art. 2901 c.c. attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'azione revocatoria al creditore del soggetto che compie l'atto dispositivo oggetto di domanda.
E' poi noto (v. Cass. S.U. 9440/2004 e da ultimo anche Cass. 4212/2020) che la nozione di credito che rileva ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ha una portata lata, comprensiva della ragione o aspettativa. Con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento della predetta azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. Motivo per cui deve intendersi legittimato all'esercizio dell'azione revocatoria anche il soggetto che sia soltanto titolare di una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. 20002/2008 e Cass. 11755/2018).
5 Come peraltro anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore (così Cass. 22915/2016, che ha cassato la sentenza che aveva accolto l'azione revocatoria a tutela di un diritto alla restituzione di un bene, su cui il creditore vantava un diritto reale).
3.2. Nel caso di specie, l'attore ha tuttavia prospettato, quale situazione giuridica legittimante l'azione revocatoria, non l'esistenza di un proprio diritto di credito pecuniario nei confronti del soggetto che ha posto in essere l'atto dispositivo, ma di un proprio diritto reale sul bene oggetto di tale atto.
Ciò si evince in particolare:
- da pag. 4 dell'atto di citazione, ove di legge “Che l'azione revocatoria (ex art 2901
c.c.) è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (in questo caso il SI. in questa sede dimostrerà la sua legittimazione come reale proprietario)”; Pt_1
- dalle conclusioni formulate con lo stesso atto introduttivo, in cui si indica che l'azione revocatoria viene proposta quale conseguenza (“per gli effetti di cui sopra”) dell'accoglimento della domanda di simulazione e dell'accertamento, in capo all'attore, della proprietà dell'immobile oggetto della stessa domanda ex art. 2901 c.c..
La domanda in esame deve essere pertanto essere rigettata – prima ancora che in conseguenza dell'accertamento, nel merito, dell'insussistenza del diritto (quello di proprietà) per la cui tutela è stata proposta – per l'inidoneità di tale diritto, ove anche in ipotesi esistente, a legittimare l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c..
4. Il rigetto della domanda di parte attrice comporta, ai sensi dell'art. 2668, comma
2, c.c., l'emissione dell'ordine di cancellazione della relativa trascrizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia parametrato al presumibile valore dell'immobile oggetto del contratto di compravendita e dunque ricompreso fra 52.000,00 e 260.000,00 euro;
importi medi per le fasi di studio,
6 introduzione, istruttoria e decisione;
aumento ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 nella misura del 30 per cento).
6. Il complessivo tenore delle difese svolte dall'attore, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo (anche in considerazione della mancata proposizione dell'istanza di verificazione e della conseguente irrilevanza processuale del documento disconosciuto), giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma
– Territorio, Servizio di pubblicità immobiliare di Roma 1, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
19.5.2020, con reg. gen. 46420 e reg. part. 31933;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da ed Controparte_1 CP_2
[...]
4) condanna al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 18.333,90, oltre
[...]
spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Terenzio Ciancarelli
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