Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 213/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
EA JO LL, nato nelle MAURITIUS, in data 02/01/1974, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 322 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAPASSO SERGIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
LI NE EL MU, nata nelle FILIPPINE, in data
17/02/1976, elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 322 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAPASSO SERGIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 29 aprile
2025.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 16 gennaio 2025 e sottoscritto il 7 gennaio 2025, così come integrate e modificate all'udienza del
29 aprile 2025; (matrimonio celebrato in Palermo, il 1 luglio 2004);
All'udienza del 29 aprile 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e
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il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi BE EA JO e DE DO
LI ES (matrimonio contratto in Palermo in data 1.7.2004, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo dell'anno 2004 -
Atto n. 11 parte 1 - Ufficio 9).
3. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare, in Palermo, via Di Pavia Vincenzo
n. 6 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4. Assegnare la casa familiare sita in Palermo, via Di Pavia Vincenzo n. 6 alla sig.ra DE DO LI ES, con ogni arredo e pertinenza.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre potrà vedere i detti figli minori e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
- durante l'anno scolastico, nei giorni di lunedì e mercoledì, potrà prelevare i figli alle ore 15:00 (ovvero al termine delle eventuali lezioni scolastiche) e li riporterà a casa, dalla madre, alle ore 20:00; in assenza di lezioni scolastiche preleverà i figli minori a casa della madre all'orario da concordare preventivamente con la stessa e li riporterà alle ore 20:00;
2 - a settimane alterne: il padre il venerdì potrà prelevare i figli alle ore 20:30
e li riporterà a casa, dalla madre, domenica alle ore 20:00;
- quanto alle vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: durante il mese di luglio trascorrerà con i figli una intera settimana da concordare preventivamente con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, e i restanti weekend in modo alternato;
durante il mese di agosto trascorrerà con i figli una intera settimana, da concordare preventivamente con la madre,entro il 15 giugno di ogni anno;
- per le festività religiose e civili, ad anni alterni, trascorrerà con i figli le vacanze natalizie, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo, e così sempre in via alternata, per ogni altra festa calendarizzata, seguendo di anno in anno il criterio della rotazione e salvo diversi accordi tra le parti in funzione dei reciproci impegni;
- il giorno del proprio compleanno e quello della festa del papà. Analogo diritto verrà riconosciuto alla madre e per la festa della mamma;
- il compleanno di entrambi i figli, salvo diversi accordi tra i genitori, sarà trascorso, con la presenza di entrambi;
- i figli trascorreranno i giorni di vacanza calendarizzati dagli istituti scolastici con entrambi i genitori ripartendo fra di essi, in ragione della metà, il periodo della vacanza. Tutti i superiori giorni, orari e modalità di visita e di gestione dei periodi festivi ed estivi, potranno comunque essere sempre modificati, previo esplicito consenso di entrambi i coniugi e sempre tenendo conto delle primarie necessità e delle richieste dei figli.
6. Disporre che il padre, sig. BE EA JO contribuisca al mantenimento dei tre figli, in via indiretta, mediante versamento alla madre, sig.ra DE DO LI ES, dell'importo di euro 50,00 mensili (per 12 mensilità) per ciascun figlio, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, tenuto conto che gravano su entrambi i coniugi un mutuo di € 467,00 mensili, oltre ad € 30,00 di polizza con scadenza nel 2034 e due prestiti personali da € 242,00 mensili il primo
3 ed € 207,00 mensili il secondo con scadenza 30.6.2026 e ciò fino al 30.6.2026.
Dal mese di luglio 2026, il contributo al mantenimento per ciascun figlio aumenterà nella misura di € 100,00 mensili (per 12 mensilità). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo.
7. Disporre che il padre, sig. BE EA JO provveda al pagamento del
50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate. Al fine di evitare che possano insorgere future liti tra le parti, disciplinare queste ultime, in base al noto protocollo adottato da questo
Tribunale: A) Spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dell'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo: - le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN d) tickets sanitari;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; B) Spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi, tra cui figurano: - le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c); trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) farmaci particolari;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, onerare, da un lato, il coniuge che intenda sostenerle di comunicare il relativo importo all'altro con
4 un preavviso di almeno dieci giorni e, dall'altro, l'altro coniuge di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa, entro i sette giorni successivi: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al proprio mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
11. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
All'udienza del 29 aprile 2025 i coniugi hanno ulteriormente concordato che
“ad integrazione dell'accordo sottoscritto e depositato telematicamente, specificano che l'assegno unico per i figli, attualmente di importo pari a circa
660 euro, continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra DE DO, come finora avvenuto” e che “a modifica dell'accordo già stipulato, poiché nelle more il figlio OS ha iniziato a lavorare, escludono che per lui il padre debba versare alla moglie un contributo per il suo mantenimento”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 11, P. I, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
5 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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