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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 47574/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 47574/2021 promossa da: con l'avv. SERENA BORSANI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. MARCELLA SCHIAVI Controparte_1
RL NI
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
ACCERTATA e DICHIARATA l'esclusiva responsabilità del Sig. PI LO quale conducente del veicolo VW Golf tg. EG312ZH, per le lesioni, patrimoniali e non, subite da quest'ultimo a causa del sinistro di cui in premessa CONDANNARE (ora Controparte_1 [...]
ed il Sig. PI carlo, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'evento e quantificati
- Parte_2
pagina 1 di 6 - danno biologico euro 16.520,00=
-punto base I.T (euro 99,00)
-giorni di invalidità assoluta al 100% (11 gg) euro 1.078,00=
- giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (20gg) euro 1.470,00=
-giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (30gg) euro 1.470,00=
-giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (30gg) euro 735,00=
-Incremento sofferenza euro 4.266,00=
Spese CTU euro 488,00=
Spese CTP euro 366,00=
Rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale euro 244,00=
Oltre interessi legali
TOTALE euro 26.637,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo
A DEDURRE
-Pagamento euro 11.463,00= CP_3
- Versamento Unipolsai euro 2.672,15=
TOTALE AVERE euro 12.501,85=
e così complessivamente euro 12.501,85= oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre tassa di registro o nella maggior o minor somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre c.p.a., iva e accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, articolare mezzi di prova anche per testi e di precisare domande ai sensi del novellato art. 183 c.p.c., si chiede
A) disporsi CTU medico-legale sulla persona del Sig. affinché il consulente tecnico Parte_1 che codesto Ill.mo Giudice vorrà nominare, esaminati gli atti di causa, visitato l'attore e compiute tutte le indagini che riterrà opportune dica: a) se le lesioni subite dal Sig. a causa Parte_1 dell'evento lesivo de quo, di cui vorrà indicarne la natura e stabilirne l'entità , siano o meno compatibili con la dinamica del sinistro risultante dagli atti;
b) se sia derivata un'invalidità temporanea e/o parziale, indicandone in caso di risposta affermativa la durata c) se siano derivati postumi di natura permanente, indicandone, in caso di risposta affermativa l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica in se considerata d) se la menomazione incida in maniera rilevante sulle attività quotidiane (spostarsi, lavarsi, guidare etc..) e sugli aspetti dinamico- relazionali della persona (attività di tipo ricreativo a carattere sportivo o meno) limitatamente all'impatto funzionale sulle suddette attività; e) l'effettiva pagina 2 di 6 consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, anche in relazione all'iter terapeutico riabilitativo seguito sino alla stabilizzazione dei postumi;
f) se le spese medico-sanitarie documentate in atti siano congrue e pertinenti;
g) se siano prevedibili spese mediche future, quantificandone in caso di risposta affermativa il relativo importo.
B) Si chiede si essere ammessi alla prova per interpello del Sig PI LO sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che, in data 08 maggio 2020, alle ore 17.10, in località Inveruno urtavo il motociclo BMW tg.
R1100R condotto dal Sig. invadendola corsia di provenienza del motociclo, Parte_1 provocandone la caduta e le conseguenti lesioni”.
C) Si chiede altresì di essere ammessi alla prova testimoniale del Dott. con studio in Tes_1
RO (Va) alla via Bormio n. 6 e della Dott.ssa con Studio in Milano alla via Costa nr. Tes_2
2, sui seguenti capitoli:
2. “Vero che in data 11.8.2020 Il Sig. si rivolgeva a me per sottoporsi a visita Parte_1
specialistica al fine di ottenere una valutazione medico-legale del danno biologico subito a causa del sinistro verificatosi in data 08.05.2020”;
3. “Vero che in data 15.12.2020 Il Sig. si rivolgeva a me per sottoporsi a visita Parte_1
specialistica al fine di ottenere una valutazione medico-legale del danno biologico subito a causa del sinistro verificatosi in data 08.05.2020”;
4.“Vero che dalla documentazione medica del sig. risulta che lo stesso ha subito Parte_1
“Frattura scapola sinistra, trauma distorsivo MTF I raggio mano sinistra, fratture costali arco laterale
VII, VIII, IX e x costa sinistra, lesione di milza sottoposta ad embolizzazione”;
Con vittoria di spese competenze ed onorari e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'adito Tribunale , disattesa ogni contraria istanza, così decidere:
- rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della Compagnia in quanto infondata in fatto ed in diritto, dando contestualmente atto che l'importo di € 2.672,15 già liquidato a favore dell'attore, risulta esaustivo quale danno differenziale dovuto;
- in subordine, in denegata ipotesi, tenuto conto dell'importo di euro 2.672, 15 già liquidato a favore dell'attore, eventualmente liquidare al medesimo ulteriore somma nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto;
- spese rifuse oltre oneri di legge oppure comunque compensate per l'esorbitante richiesta ex adverso avanzata”
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a convenuto in giudizio e RL Parte_1 Controparte_1
NI, affermando: che in data 8/5/2020 il motociclo condotto dall'odierno attore era stato urtato dall'autovettura -condotta da RL NI ed assicurata con la compagnia assicuratrice convenuta- che aveva invaso l'opposta corsia di marcia;
e che in seguito al sinistro l'odierno attore aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento sia del danno non patrimoniale lamentato sia del lamentato danno emergente per le spese relative alla consulenza medico-legale nella fase stragiudiziale e per le spese di assistenza stragiudiziale.
, costituitasi in giudizio, non ha contestato le allegazioni della parte Controparte_1 attorea in relazione alla dinamica del sinistro, ma ha contrastato la domanda dell'attore in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.
RL NI non si è costituito in giudizio ed è stata dichiarato contumace.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, documentale;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico- legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la convenuta non ha contestato le allegazioni attoree Controparte_1
relative alla dinamica del sinistro, affermando anzi nella relativa comparsa di risposta che
“l'accadimento dell'evento, la sua modalità e la responsabilità del PI non è mai stata contestata dalla compagnia”;
- dalla relazione di sinistro stradale prodotta in atti emerge: che l'odierno convenuto RL
NI -conducente e proprietario dell'autovettura- procedeva “sulla corsia di marcia opposta” a quella percorsa da e che, nello svoltare a sinistra per Parte_1 immettersi in un parcheggio, “ometteva di dare precedenza” all'odierno attore, “provocando” il
“sinistro stradale”;
- dagli elementi sopra indicati emerge la sussistenza di un collegamento eziologico assorbente tra il comportamento colposo di RL NI ed il sinistro in oggetto;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “11 (undici) giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “20 (venti) giorni”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al
pagina 4 di 6 50%” di “30 (trenta) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “30
(trenta) giorni”; e la sussistenza di postumi permanenti nella misura “del 10%”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 24.193,00 per il danno permanente -di cui Euro
19.201,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
4.992,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 5.577,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 29.770,50, somma liquidata in moneta attuale;
- risulta documentato agli atti che in favore di vi è stata la Parte_1
corresponsione da parte dell della somma di Euro 11.463,49 in relazione al “danno CP_3 biologico”; ne consegue che dal summenzionato importo di Euro 29.770,50 relativo al danno non patrimoniale va detratto l'importo di Euro 11.463,49, residuando la differenza pari ad Euro
18.307,01 in relazione al danno non patrimoniale;
- costituiscono voci di danno patrimoniale la somma di Euro 488,00 di cui al doc. 17 delle produzioni della parte attorea e la somma di Euro 244,00 di cui al documento 18 prodotto dalla parte attorea;
la sommatoria di tali importi è pari ad Euro 732,00; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 732,00, oltre rivalutazione;
- la sommatoria dell'importo di Euro 18.307,01 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 732,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 19.039,01;
- dal suddetto importo di Euro 19.039,01, deve essere detratto l'importo di Euro 2.672,15, posto che costituisce circostanza pacifica tra le parti -oltre che documentata- l'avvenuto versamento da parte di in favore di Controparte_1 Parte_1 prima dell'instaurazione della presente causa, della somma di Euro 2.672,15 in relazione al danno non patrimoniale, somma che è stata trattenuta in acconto dall'odierno attore;
- il valore del danno ed il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data del fatto;
gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data del fatto alla data dell'acconto pagina 5 di 6 (26/10/2020, v. la lettera di cui al doc. 8 delle produzioni della parte attorea); quindi deve essere detratto l'acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dalla data dell'acconto fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi nella misura sopra indicata sulla somma via via rivalutata sino alla data della liquidazione;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 19.039,01, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 2.672,15, secondo i criteri sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.700,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa. Nulla può essere riconosciuto in relazione a spese del ctp, non essendo stata depositata documentazione relativa all'esborso.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
19.039,01, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 2.672,15, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.700,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 28/5/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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