Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2118
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sproporzione della sanzione disciplinare

    L'amministrazione ha proceduto ad un autonomo accertamento dei fatti, basandosi sugli esiti dell'inchiesta formale. La sanzione è la meno afflittiva e commisurata alla gravità della condotta, tenendo conto anche del rendimento di servizio.

  • Rigettato
    Violazione del termine procedimentale

    L'amministrazione ha acquisito il decreto di archiviazione in data successiva all'avvio del procedimento disciplinare e l'appellante non ha fornito prova di una conoscenza antecedente da parte dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Trasferimento con finalità punitive

    Il trasferimento è avvenuto all'interno della stessa sede e ha comportato un mutamento di reparto, escludendo intenti punitivi. La vicenda ha avuto eco nel reparto, giustificando la rimozione dell'incompatibilità ambientale.

  • Rigettato
    Genericità della motivazione sulla violazione della disciplina

    La sentenza ha correttamente statuito che la colluttazione, seppur per futili motivi, costituisce violazione dei doveri di disciplina. L'infondatezza dell'assunto emerge dalla contrarietà del comportamento ai doveri dello status di militare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2118
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2118
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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