Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02118/2026REG.PROV.COLL.
N. 04008/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4008 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere LI ES e udito per l’appellante l’avvocato Sabrina Mautone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, Caporale Maggiore Ca. Sc. dell’Esercito italiano, chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso: a) il decreto del Ministero della difesa- Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) n. 305906 del 1° luglio 2021, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi uno; b) la nota dello Stato maggiore dell’Esercito n. M_D E 24094 REG 2021 0006946 del 1 ottobre 2021 di designazione per un trasferimento d’autorità presso la sede di Trapani; c) la nota dello Stato maggiore dell’Esercito n. M_D E24094 REG2021 0101579 del 26 novembre 2021 con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità dal Comando Comprensorio di Persano in Serre all’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio” in Serre.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono di seguito esposti.
2.1. In data 4 aprile 2019 il caporale maggiore -OMISSIS- si rendeva protagonista, insieme ad un pari grado, di una colluttazione per futili motivi nei locali della Caserma Capone ove prestava servizio, all’esito della quale entrambi i militari riportavano lesioni.
2.2. Per tali fatti, veniva avviato a carico del militare un procedimento penale per lesioni, poi archiviato per tenuità del fatto dal GIP presso il Tribunale militare di Napoli con ordinanza del 9 giugno 2021.
2.3. Per i medesimi fatti veniva, inoltre, avviato un procedimento disciplinare, concluso con decreto PERSOMIL del 1° luglio 2021 di irrogazione della sanzione disciplinare di un mese di sospensione dall’impiego.
3. L’interessato impugnava con ricorso al T.a.r. il sopra indicato provvedimento, unitamente all’atto di designazione per trasferimento d’autorità presso la sede di Trapani, nelle more notificato.
3.1. Con successivi motivi aggiunti impugnava l’atto definitivo per trasferimento d’autorità dal Comando Comprensorio di Persano in Serre all'8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio” in Serre.
4. Il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza -OMISSIS- respingeva sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti.
5. Il ricorrente ha interposto appello, corredato da richiesta di misura cautelare, con cui ripropone, nella sostanza, i motivi di censura di primo grado (privi di numerazione e di rubrica).
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. In data 30 maggio 2023 l’appellante ha depositato la dichiarazione di rinuncia alla sospensiva.
8. All’udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con un primo ordine di motivi l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso principale proposto avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.
Deduce che il giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.), stante l’abnorme sproporzione della sanzione inflitta rispetto agli elementi emersi in sede istruttoria la quale, peraltro, si fonda esclusivamente sugli atti del procedimento penale militare.
Mancherebbero, ad avviso dell’appellante, un autonomo accertamento e un’autonoma valutazione dei fatti da parte dell’amministrazione né sarebbe stato fornito riscontro alle deduzioni difensive dell’incolpato, il quale ha sempre contestato le condotte addebitate. Non sarebbe, inoltre, corretto il richiamo, nel provvedimento impugnato, al danno di immagine per l’istituzione, tenuto conto che la vicenda è rimasta circoscritta e non ha avuto alcuna eco all’esterno della caserma.
La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla violazione del termine procedimentale di 270 giorni previsto dall’art. 1392 c.m., in quanto “ Non vi è prova in atti che la conoscenza integrale del decreto di archiviazione in capo al Ministero sia occorsa in data 8 ottobre 2020 ed il ricorrente in ogni caso ha in più occasioni contestato tale circostanza ” (pag. 8 dell’appello).
11. Le censure sono infondate.
12. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’amministrazione è pervenuta all’irrogazione della sanzione disciplinare- la meno afflittiva tra le sanzioni di stato e limitata al minimo edittale (cfr. art. 1357 lett. a) c.m.) - sulla base degli esiti dell’inchiesta formale, senza alcuna acritica adesione alle risultanze del procedimento penale.
13. Ѐ sufficiente leggere la relazione finale dell’ufficiale inquirente il quale, nel ritenere parzialmente fondati gli addebiti, evidenzia:
a) che il procedimento penale si è concluso con l’archiviazione per la tenuità dell’offesa;
b) che le memorie difensive del-OMISSIS-denotano una situazione familiare estremamente compromessa, idonea ad incidere sul suo stato emotivo, alterandolo;
c) che lo stato di servizio del graduato, in particolare la sua situazione disciplinare e la sua documentazione caratteristica, disegnano, almeno negli ultimi anni, una situazione positiva con un rendimento di servizio che si è attestato su livelli elevati;
d) che rimane il fatto incontestabile che il-OMISSIS-si è reso comunque protagonista di una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare in quanto contraria alla disciplina e lesiva del prestigio dell’Istituzione, con particolare riguardo al dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme della civile convivenza ed evitare “ anche solo di farsi coinvolgere in una situazione che possa violare tali semplici principi ”.
14. L’amministrazione ha, quindi, proceduto ad un autonomo accertamento ed un’autonoma valutazione dei fatti.
15. Al di là della difficile ricostruzione della dinamica degli accadimenti (con riguardo al ruolo di provocatore e provocato dei due commilitoni), rimane, infatti, il dato incontestabile (e non contestato) del coinvolgimento dell’interessato in una colluttazione per futili motivi con un collega, nel luogo e nell’orario di servizio ed alla presenza di altri militari.
16. L’amministrazione ha, peraltro, preso in esame la ricostruzione della vicenda fornita dall’interessato che, nelle proprie memorie difensive, ha sostenuto di essersi limitato a schivare l’aggressione, ritenendola inverosimile in quanto non confermata dai due commilitoni presenti (cfr. proposta di definizione del procedimento disciplinare del Comandante forze operative sud, doc. n. 6 produzione Ministero del 3 dicembre 2021).
17. Privo di fondamento è anche l’assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stata alcuna lesione del prestigio dell’Istituzione, che, invece, deve essere salvaguardato dai suoi appartenenti in ogni contesto, sia esterno (nei rapporti con il cittadino) che interno (nei rapporti con i colleghi e nei luoghi ove si presta servizio).
18. Si evidenzia, inoltre, che la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131–bis c.p. non estingue il reato, ma ne esclude la punibilità sulla scorta di valutazioni strettamente inerenti alla fattispecie penale, al suo disvalore e alla personalità dell’autore (pena edittale non superiore nel massimo a cinque anni, incensuratezza, particolare tenuità dell’offesa), sicché la stessa non è utilmente invocabile al fine di escludere la rilevanza disciplinare della medesima condotta.
19. In ogni caso, nella determinazione della sanzione- la meno afflittiva in assoluto tra quelle di stato, sia in astratto, per tipologia, che in concreto, per quantum concretamente inflitto - l’amministrazione ha considerato, oltre alla gravità della condotta, anche il rendimento di servizio e il complessivo quadro disciplinare dell’interessato, procedendo ad una graduazione che non appare né manifestamente sproporzionata né irragionevole.
20. Palesemente infondata è, infine, la doglianza relativa alla violazione del termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392, comma 3, c. m. per la conclusione del procedimento disciplinare, atteso che:
a) il decreto di archiviazione del GIP è stato depositato in cancelleria in data 9 giugno 2020 ed è stato acquisito dall’amministrazione in data 8 ottobre 2020, come emerge dalla data di protocollo di entrata apposta sull’atto in questione (all. 3 alla memoria del Ministero del 3 dicembre 2021);
b) l’appellante non ha fornito alcuna prova di una conoscenza antecedente da parte dell’amministrazione (ad es., per intervenuta notifica ad essa della copia conforme del decreto, cfr. Ad. plen. 14/2022), a nulla rilevando che -come evidenziato in appello- nell’atto di disposizione dell’inchiesta formale datato 17 dicembre 2020 (comunque successivo al 8 ottobre 2020) vi sia menzione del decreto di archiviazione.
21. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il primo motivo di appello deve essere respinto.
22. Con un secondo ordine di motivi l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di trasferimento d’autorità. Secondo l’esponente, il trasferimento avrebbe finalità esclusivamente punitive, non potendo ravvisarsi alcun motivo di incompatibilità ambientale, in quanto l’altro commilitone coinvolto nella vicenda è già stato trasferito ad altra sede di servizio in Sardegna.
23. Il motivo è infondato.
24. Si osserva, preliminarmente, che, rispetto all’originaria designazione di trasferimento presso la sede di Trapani, disposta con nota del 1 ottobre 2021 (impugnata con il ricorso introduttivo), il provvedimento contestato con i motivi aggiunti si è limitato a disporre un mutamento di reparto presso la stessa sede (dal Comando comprensorio in Persano-Serre al Reggimento di artiglieria terrestre “Pasubio” in Serre).
25. Già tale circostanza esclude qualunque intento punitivo dell’amministrazione che ha, invece, contemperato l’interesse a rimuovere la situazione di incompatibilità creatasi all’interno del reparto con le esigenze personali del militare.
26. Quanto all’asserita insussistenza di motivi di incompatibilità, stante l’intervenuto trasferimento del commilitone coinvolto, il Collegio concorda con quanto evidenziato dal giudice di primo grado in ordine all’inevitabile eco che la vicenda ha avuto all’interno del reparto di appartenenza e tra i commilitoni che vi prestano servizio, sicché “ il reinserimento del ricorrente nel medesimo incarico avrebbe potuto pertanto avere conseguenze sui rapporti interpersonali e sulla stessa disciplina all’interno del reparto, suggerendo pertanto un trasferimento che, nel caso di specie, è ragionevolmente avvenuto ad altro reparto della medesima sede ” (capo 8 della motivazione).
27. Avverso tale capo, l’appellante non ha articolato alcuna critica specifica, limitandosi a richiamare i principi giurisprudenziali sulla natura di ordine dell’atto di trasferimento d’autorità e sulla sua precipua finalità di soddisfacimento delle esigenze organizzative dell’amministrazione, principi a cui l’atto in questione risulta pienamente conforme.
28. Quanto, in ultimo, alla doglianza per cui “ proprio per la mancanza di una univoca descrizione della dinamica occorsa, non vi è effettiva contezza della violazione della disciplina militare da parte del-OMISSIS-e le lesioni occorse al -OMISSIS- non appaiono essere gravi (c.f.r. certificati medici) ” (pag. 9 dell’appello), il Collegio ne rileva l’inammissibilità per genericità.
29. Con essa non viene articolata alcuna critica specifica alla sentenza che, invece, ha correttamente statuito che “ È evidente poi che la colluttazione che ha coinvolto il ricorrente, originata da futili e imprecisati motivi e tradottasi in una reciproca aggressione delle parti con altrettanto reciproche lesioni, costituisca violazione dei doveri di disciplina, onore e responsabilità gravanti sugli appartenenti alle Forze armate in servizio ”.
30. In ogni caso l’infondatezza dell’assunto emerge da quanto sopra osservato in ordine alla contrarietà del comportamento tenuto con il contegno e i doveri connessi allo status di militare.
31. In conclusione l’appello deve essere respinto.
32. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA AO, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
LI ES, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI ES | FA AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.