Ordinanza cautelare 30 settembre 2022
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2023
Sentenza 22 luglio 2024
Decreto presidenziale 11 settembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2026, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02286/2026REG.PROV.COLL.
N. 00767/2025 REG.RIC.
N. 06398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2025, proposto da
IS RI, VA De AN, SS SS, LE ON, RA MA, DA UL, LO SS, CO AC, LO AT, LA SA, UI RC, NU LI e UI NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 24;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
PP ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Lavoratori Assicurazioni e Credito Fisac/Cgil Nazionale, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6398 del 2025, proposto da
IS RI, VA De AN, SS SS, LE ON, RA MA, DA UL, LO SS, CO AC, LA SA, UI RC, NU LI e UI NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Dettori in Roma, piazza Ss. Apostoli n. 66;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
NI AM, rappresentato e difeso dall'avvocato RA Mangazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PP CO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Lavoratori Assicurazioni e Credito Fisac/Cgil Nazionale, non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 767 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 14959/2024, resa tra le parti.
quanto al ricorso n. 6398 del 2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 2319/2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di NI AM e di PP CO ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. IO ON e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Dettori, Ugo Luca Savio De Luca e Melvio Maugeri dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. IS RI, VA De AN, SS SS, LE ON, RA MA, DA UL, LO SS, CO AC, LO LA, LO AT, LA SA, MA CA, UI RC, NU LI e UI NE sono tutti dipendenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche “A.G.Com.” o “Autorità”), assunti a tempo indeterminato, in attuazione dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017, in virtù della delibera n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018.
1.1 In particolare, i predetti hanno partecipato alle procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette dall’Autorità con delibera n. 414/11/CONS del 22 luglio 2011, con cui A.G.Com. ha adottato una serie di bandi in discipline tecniche, economiche, giuridiche e sociologiche per la selezione di n. 20 giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 48-bis del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale (di seguito anche “Regolamento”), approvato con Delibera n. 17/1998 del 16.06.1998 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 31.07.1997, n. 249.
Risultando vincitori delle suddette procedure, gli stessi, tra settembre e dicembre 2013, hanno stipulato con l’Autorità i conseguenti contratti di specializzazione a tempo determinato, che prevedevano, conformemente alla disciplina di cui al richiamato art. 48-bis:
- la durata di mesi 36, non rinnovabili;
- l’inquadramento dei contrattisti al livello giuridico iniziale di funzionario;
- il trattamento economico pari all’80% della retribuzione annua lorda del livello iniziale (zero) della qualifica di funzionario.
1.2 Alla conclusione del triennio di durata dei contratti di specializzazione, con delibera n. 304/16/CONS del 21 giugno 2016, l’Autorità ha indetto una procedura, ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1-sexies, del Regolamento, finalizzata allo scrutinio di idoneità di n. 19 contrattisti al fine dell’assunzione con contratto a tempo determinato.
I predetti, conseguita l’idoneità in questione, hanno stipulato, tra settembre e novembre 2016, il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 48 del Regolamento, con durata di mesi 12 e con trattamento giuridico ed economico fissato al livello iniziale della qualifica di funzionario (F0).
Detto contratto precisava, peraltro, all’art. 3.2. che “[l]a progressione economica avviene sulla base di scatti annuali, e comunque nei termini previsti dalle normative vigenti in materia”.
1.3 Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai predetti è stato attribuito lo scatto annuale ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (secondo cui “La progressione dei funzionari si effettua mediante scatti annuali secondo l’allegata tabella 2, salvo demerito”), con passaggio al livello giuridico ed economico F1 della qualifica di funzionario.
1.4 L’Autorità, acquisite le valutazioni positive sull’operato dei predetti dai direttori responsabili delle unità organizzative di I livello cui gli stessi risultavano assegnati, ha prorogato quindi i suddetti contratti per ulteriori dodici mesi.
Con decorrenza dal 01.01.2018 agli stessi è stato quindi attribuito il livello F2 della qualifica di funzionario, sempre ai sensi dell’art. 38 del Regolamento.
1.5 Successivamente, in attuazione dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, con delibera n. 410/18/CONS del 26.07.2018, l’Autorità ha bandito una procedura di stabilizzazione volta all’immissione in ruolo di n. 18 funzionari in possesso dei requisiti indicati nella suddetta norma ( id est che: i) fossero in servizio presso l’amministrazione successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato; ii) fossero stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con una procedura concorsuale; iii) avessero maturato, al 31 dicembre 2017, oltre quattro anni di servizio continuativo alle dipendenze dell’Autorità).
Con nota racc. a/r anticipata via mail del 31 luglio 2018 l’A.G.Com. ha comunicato ai predetti:
- che il proprio nominativo risultava incluso nell’elenco allegato A alla delibera 410/18/CONS del 26.07.2018;
- il loro inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale (F0) della qualifica di funzionario e la decorrenza del contratto dal 1° settembre 2018.
Gli stessi hanno, quindi, tutti assunto servizio presso l’Autorità in data 3 settembre 2018.
2. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2025 e depositato il 5 novembre 2025 IS RI, VA De AN, SS SS, LE ON, RA MA, DA UL, LO SS, CO AC, LO LA, LO AT, LA SA, MA CA, UI RC, NU LI e UI NE hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, domandandone l’annullamento, i seguenti atti:
- la delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 410/18/CONS del 26.07.2018 nella parte in cui all’art. 2 prevede che i dipendenti di cui all’allegato A nominati funzionari di ruolo debbano essere “inquadrati al livello iniziale della carriera di funzionario, con decorrenza 1 settembre 2018”;
- le singole note inviate ai predetti con raccomandata a/r anticipata via mail, aventi ad oggetto “attuazione dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, assunzione a tempo indeterminato”, nella parte in cui prevedono che “l’inquadramento economico attribuito sarà quello previsto per il personale dipendente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni della qualifica di funzionario, livello economico iniziale”;
- i verbali di presa di servizio del 3 settembre 2018, nella parte in cui prevedono l’inquadramento dei ricorrenti nel ruolo organico “al livello economico iniziale della carriera di funzionario”;
- ove occorra, dell’art. 48-bis, comma 1-ter, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, nella parte in cui prevede che per i contratti di specializzazione non trovino applicazione gli istituti relativi allo scatto annuale e alla progressione di carriera, neppure in caso di successiva immissione in ruolo;
- ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente.
Hanno altresì domandato l’accertamento del proprio diritto:
- al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F5 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F2 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (01.09.2018);
- alle differenze retributive e contributive spettanti dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi.
Hanno, infine, chiesto la condanna dell’amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (01.09.2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi.
2.1 A sostegno del ricorso introduttivo di primo grado hanno dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Cost. Violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento ;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 25, 38, 48, 48-bis del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Violazione del principio di reformatio in peius nel passaggio dal regime contrattuale a tempo determinato a quello a tempo indeterminato. Difetto di motivazione. Contraddittorietà ;
3) Violazione della direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell’allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento. Violazione del principio di parità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato. Violazione dell’art. 36 Cost. in tema di necessaria proporzionalità fra retribuzione e prestazione lavorativa effettivamente resa .
3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 marzo 2019 e depositato il 13 marzo 2019, IS RI, VA De AN, SS SS, LE ON, RA MA, DA UL, LO SS, CO AC, LO LA, LO AT, LA SA, MA CA, UI RC, NU LI e UI NE hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, domandandone l’annullamento, anche i seguenti atti:
- il verbale di presa di servizio del 7 gennaio 2019, nella parte in cui prevede l’inquadramento nel ruolo organico “al livello economico iniziale della carriera di funzionario”;
- se del caso, il cedolino paga relativo al mese di gennaio 2019, nella parte in cui prevede l’inquadramento nella posizione economica F0;
- ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Hanno, poi, domandato l’accertamento del proprio diritto:
- al corretto inquadramento al livello giuridico-economico F5 ovvero, in subordine, al livello giuridico-economico F2 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (01.09.2018);
- alle differenze retributive e contributive spettanti dalla maturazione del corretto livello giuridico ed economico o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi.
Hanno, infine, chiesto la condanna dell’amministrazione a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (01.09.2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi.
3.1 A sostegno di tale primo atto di motivi aggiunti hanno dedotto i medesimi motivi già proposti a mezzo del ricorso introduttivo di primo grado.
4. Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di un confronto con le forze sindacali, l’Autorità, con delibera n. 140/22/CONS del 05.05.2022, recante “Approvazione dell’Accordo sindacale in materia di previdenza integrativa, riconoscimento in funzione perequativa di livelli, progressione meritocratica, lavoro da remoto, copertura delle spese sanitarie, procedura di mobilità straordinaria, ordinamento delle carriere ed incarichi” ha ratificato l’accordo sindacale ad essa allegato, sottoscritto in data 6 aprile 2022 da tre delle cinque sigle sindacali presenti in Autorità aventi la maggioranza relativa dei dipendenti A.G.Com. iscritti ad un sindacato.
4.1 Nella stessa seduta di Consiglio del 05.05.2022 l’Autorità ha adottato anche le delibere n. 141/22/CONS e 142/22/CONS, recanti rispettivamente “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità” e “Nomina della Commissione per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura straordinaria di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS”.
In particolare, con la delibera n. 141/22/CONS, l’Autorità ha avviato la procedura straordinaria di mobilità riservata al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione e delle Autorità amministrative indipendenti in comando o altra posizione equivalente presso l’A.G.Com. al 06.04.2022, data di sottoscrizione del predetto accordo sindacale.
4.2 In data 7 giugno 2022 l’Autorità ha poi adottato le delibere n. 186/22/CONS e 187/22/CONS recanti rispettivamente “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli atti della Commissione e dell’elenco degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni” e “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni”.
In particolare, con la delibera n. 187/22/CONS, il Consiglio dell’A.G.Com. ha definito gli inquadramenti e le immissioni in ruolo, “con effetto giuridico ed economico a far data dal 16 giugno 2022” (art. 2, comma 1, di tale delibera), delle quattro persone in comando presso l’A.G.Com. partecipanti alla predetta procedura di mobilità, provenienti da Pubbliche Amministrazioni diverse dalle Autorità amministrative indipendenti.
4.3 In data 23 giugno 2022 l’Autorità ha infine adottato la delibera n. 209/22/CONS, recante “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Autorità amministrative indipendenti partecipanti alla procedura e immissione nei ruoli”, pubblicata sulla pagina Intranet dell’A.G.Com. in data 1° luglio 2022.
Con tale delibera è stata disposta l’immissione nei ruoli dell’A.G.Com. dei due funzionari in posizione di comando presso di essa (n. 1 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e n. 1 dell’Autorità di regolazione dei trasporti) “con effetto giuridico ed economico a far data dal 1° luglio 2022” (art. 2, comma 1, della delibera n. 209/22/CONS) e riconoscimento agli stessi, ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 141/22/CONS, del medesimo trattamento giuridico ed economico in godimento nell’Autorità di provenienza (anzi, un trattamento che “non potrà, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l’Amministrazione di provenienza”, come previsto dall’art. 8, comma 4, della delibera n. 141/22/CONS e ribadito dall’art. 2, comma 2, della delibera n. 209/22/CONS), fatti salvi gli incrementi stipendiali maturati nel periodo di comando presso l’A.G.Com. (ai sensi dell’art. 8, comma 3, della delibera n. 141/22/CONS).
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 7 marzo 2019 e depositato il 12 luglio 2022 IS RI, VA De AN, SS SS, LE ON, RA MA, DA UL, LO SS, CO AC, LO LA, LO AT, LA SA, MA CA, UI RC, NU LI e UI NE hanno quindi impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, domandandone l’annullamento, anche i seguenti atti:
- la delibera n. 140/22/CONS del 5 maggio 2022, non pubblicata, recante “Approvazione dell’Accordo sindacale in materia di previdenza integrativa, riconoscimento in funzione perequativa di livelli, progressione meritocratica, lavoro da remoto, copertura delle spese sanitarie, procedura di mobilità straordinaria, ordinamento delle carriere ed incarichi”, unitamente all’accordo sindacale ad essa allegato, sottoscritto in data 6 aprile 2022, in parte qua, e segnatamente nelle previsioni dell’accordo sindacale di cui al par. 1, n. 3, al par. 2, al par. 6, al par. 7, nn. 1 e 2, come di seguito specificato;
- la delibera n. 141/22/CONS del 5 maggio 2022, pubblicata in data 12 maggio 2022 sulla pagina Intranet A.G.Com., recante “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità”, con cui l’Autorità ha avviato la procedura straordinaria di mobilità riservata al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione e delle Autorità amministrative indipendenti in comando o altra posizione equivalente presso l’A.G.Com. al 06.04.2022, in parte qua, come di seguito specificato;
- la delibera n. 142/22/CONS del 5 maggio 2022, pubblicata in data 22 giugno 2022 sulla pagina Intranet A.G.Com., recante “Nomina della Commissione per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura straordinaria di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS”, in parte qua;
- la delibera n. 186/22/CONS del 7 giugno 2022, pubblicata sulla rete Intranet A.G.Com. in data 16.06.2022, recante “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli atti della Commissione e dell’elenco degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni”, in parte qua, come di seguito specificato;
- la delibera 187/22/CONS del 7 giugno 2022, pubblicata sulla rete Intranet A.G.Com. in data 16.06.2022, recante “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni”, in parte qua;
- la delibera n. 209/22/CONS del 23 giugno2022, pubblicata sulla pagina Intranet dell’A.G.Com. in data 01.07.2022, recante “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Autorità amministrative indipendenti partecipanti alla procedura e immissione nei ruoli” in parte qua;
- ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Hanno, poi, domandato l’accertamento del proprio diritto:
- a vedersi corrispondere dall’AGCOM il contributo una tantum previsto dal paragrafo 1 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;
- a beneficiare delle misure perequative di cui al paragrafo 2 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall’A.G.Com.;
- a vedersi riconosciuto, con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell’A.G.Com. per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;
- ad essere ammessi a partecipare alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in A.G.Com.
Hanno, infine, chiesto la condanna dell’amministrazione a:
- disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (01.09.2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;
- corrispondere ai ricorrenti il contributo una tantum previsto dal paragrafo 1 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;
- prevedere in capo a loro:
(i) le misure perequative di cui al paragrafo 2 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall’AGCOM;
(ii) con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell’AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;
(iii) la partecipazione alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in A.G.Com..
5.1 A sostegno di tale secondo atto di motivi aggiunti hanno dedotto i motivi così rubricati:
1) Sull’illegittimità in parte qua della delibera n. 140/22/CONS e dell’allegato accordo sindacale. Illegittimità derivata. Violazione dalla direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell’allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, disparità di trattamento ;
2) Sull’illegittimità della procedura di mobilità straordinaria di cui alla delibera n. 140/22/CONS ed alle successive delibere nn. 141/22/CONS, 142/22/CONS, 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS. Violazione dalla direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell’allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, contraddittorietà, carenza di motivazione, disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 36 Cost .;
3) Illegittimità del paragrafo 7 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS. Violazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato .
6. Nel prosieguo del giudizio, a seguito di approfondimento istruttorio volto a saggiare la perdurante procedibilità del ricorso alla luce dell’intervenuta stipula del soprarichiamato accordo sindacale, l’adito T.A.R. ha pronunciato sentenza non definitiva n. 14959 del 22 luglio 2024 con cui, disattesa l’eccezione di carenza di giurisdizione in capo all’adito giudice amministrativo sollevata dalla Federazione Lavoratori Assicurazioni e Credito FISAC/GCIL Nazionale, ha:
- dichiarato l’estinzione del giudizio, per rinuncia, limitatamente ai ricorrenti sigg.ri LO LA e MA CA;
- dichiarato inammissibili, nei limiti e termini di cui in motivazione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2019;
- ordinato, quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati in atti alla data del 12 luglio 2022, integrarsi il contraddittorio “nei confronti di tutti i soggetti che, in atto collocati nel ruolo di AGCom in posizione poziore rispetto a quella vantata dagli odierni ricorrenti, vedrebbero – per effetto dell’eventuale accoglimento del gravame – postergata la posizione ai medesimi vantata”.
6.1 In particolare, quanto al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti depositati il 13 marzo 2019 il primo giudice ha preso atto che gli stessi sono “stati notificati nei soli confronti di AGCom” ritenendoli in parte qua inammissibili per “mancata evocazione in giudizio di taluno dei controinteressati” esclusivamente con riguardo alla “pretesa al riconoscimento ai fini giuridici della reclamata anzianità di servizio” (e non invece con riguardo alla “domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di cui trattasi ai soli fini economici”).
Il T.A.R. ha osservato in proposito che tali ricorsi sono volti a contestare il non corretto inquadramento degli interessati anche con riferimento “al riconoscimento dell’anzianità stessa ai fini giuridici (con riveniente pretesa di rimodulazione della collocazione dei dipendenti interessati nei ruoli di AGCom)”. Sicchè quest’ultimi “mutuano posizione legittimante a resistere in ragione del pregiudizio ai medesimi riveniente dalla postergazione nei ruoli dell’Autorità, conseguente – ovviamente, in caso di accoglimento del gravame – al riconoscimento di maggiore anzianità in favore degli odierni ricorrenti”.
7. Ad esito del giudizio di primo grado, dopo che ha avuto luogo la disposta integrazione del contraddittorio, il primo giudice, con la sentenza n. 2319 del 3 febbraio 2025, ha:
- accolto il ricorso originario e i primi motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione (e, in particolare, ritenendo fondato il terzo motivo di gravame con assorbimento degli ulteriori);
- per l’effetto: i) ha annullato i provvedimenti con gli stessi impugnati, come identificati in epigrafe, limitatamente alla parte in cui hanno disposto l’inquadramento economico dei ricorrenti, all’atto della loro immissione in ruolo, al livello iniziale della carriera (F0) invece che al livello corrispondente all’intera anzianità maturata nel servizio pre-ruolo (il quinto livello-F5); ii) accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al loro inquadramento al livello economico F5 a far tempo dalla prevista data di immissione in ruolo nonché alla corresponsione delle correlative differenze retributive e contributive, dalla stessa data, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi, come per legge; iii) condannato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a disporre il suddetto corretto inquadramento ai soli fini economici e a provvedere alla corresponsione dei relativi importi, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi;
- respinto i secondi motivi aggiunti;
- respinto la domanda di condanna dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al risarcimento del danno per lite temeraria e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata comunque non superiore al doppio delle spese liquidate.
8. Con ricorso notificato il 22 gennaio 2025 e depositato il 30 gennaio 2025 RI IS, De AN VA, SS SS, ON LE, MA RA, UL DA, SS LO, AC CO, AT LO, SA LA, RC UI, LI NU e NE UI hanno proposto appello R.G. n. 767 del 2025 avverso la suddetta sentenza non definitiva n. 1459 del 2024 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, chiedendone la riforma.
8.1 Hanno affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Error in iudicando. Insussistenza dell’obbligo di notifica a controinteressati. Insussistenza di controinteressati. Violazione e falsa applicazione del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale AGCOM ;
2) Error in iudicando. Sulla corretta non individuazione di controinteressati in giudizi assolutamente corrispondenti all’odierno ;
3) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Violazione del primato del diritto dell’UE, del principio di effettività dei diritti conferiti ai singoli dall’ordinamento dell’UE, dell’art. 19, par. 1, comma 2, TUE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, del principio di proporzionalità ;
4) Error in iudicando. Genericità, illogicità e contraddittorietà della sentenza gravata in parte qu a;
5) Nel merito delle censure formulate in primo grado nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti dichiarati inammissibili .
9. Nelle date del 7 febbraio 2025 e del 19 settembre 2025 si sono costituiti in giudizio per resistere avverso il suddetto appello R.G. n. 767 del 2025 l’Autorità e NI AM.
10. Con ricorso notificato il 31 luglio 2025 e depositato l’1 agosto 2025 RI IS, De AN VA, SS SS, ON LE, MA RA, UL DA, SS LO, AC CO, AT LO, SA LA, RC UI, LI NU e NE UI hanno proposto appello R.G. n. 6398 del 2025 anche avverso la suddetta sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, chiedendone la parziale riforma.
10.1 Hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:
1) Error in iudicando. Illegittimità del paragrafo 1, n. 3 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS ;
2) Error in procedendo e in iudicando. Illegittimità del paragrafo 2 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, con riguardo alla previsione che subordina l’applicazione delle clausole alla rinuncia al contenzioso proposto dai dipendenti in materia di inquadramento ;
3) Error in iudicando. Illegittimità del paragrafo 2 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, con riguardo alla disparità di trattamento tra gli odierni ricorrenti e i dipendenti immessi con procedura di mobilità volontaria ai sensi delle delibere n. 533/14/CONS e n. 625 /14/CONS. Disparità di trattamento tra gli odierni ricorrenti e i dipendenti immessi in ruolo con la procedura concorsuale riservata di cui alla delibera n. 456/18/CONS ;
4) Error in iudicando. Illegittimità della procedura di mobilità straordinaria di cui alla delibera n. 140/22/CONS ed alle successive delibere nn. 141/22/CONS, 142/22/CONS, 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS ;
5) Error in iudicando. Illegittimità del paragrafo 7 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS. Violazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato .
Hanno altresì formulato istanza istruttoria per l’acquisizione della documentazione relativa alla procedura straordinaria di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS e, segnatamente, dei verbali e di tutti gli atti adottati ed acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni dalla Commissione nominata con delibera n. 142/22/CONS, al fine di verificare le differenze in termini di professionalità ed esperienze tra il personale immesso in ruolo mediante la procedura di mobilità di cui alla suddetta delibera n. 141/22/CONS ed il personale immesso in ruolo dall’A.G.Com. previo superamento di concorso pubblico dalla stessa bandito e stabilizzazione ex lege .
11. In data 8 agosto 2025 l’Autorità si è costituita in giudizio.
12. Con ricorso notificato il 2 settembre 2025 e depositato il 4 settembre 2025 l’Autorità ha proposto appello incidentale avverso la suddetta sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, chiedendone la parziale riforma.
12.1 A sostegno del suddetto gravame sono stati indicati i motivi che seguono:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 39 c.p.a. e 112 c.p.c. nonché degli artt. 2, comma 28, della legge n. 481/1995 e 38 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ;
2) Violazione e/o falsa applicazione della direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell’allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nonché dell’art. 48 bis, comma 1 ter, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale ;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge 724/1994 .
13. Il 19 settembre 2025 NI AM si è costituito in giudizio per resistere avverso il suddetto appello principale R.G. n. 6398 del 2025.
14. Il 2 ottobre 2025 la difesa di RI IS, De AN VA, SS SS, ON LE, MA RA, UL DA, SS LO, AC CO, AT LO, SA LA, RC UI, LI NU e NE UI ha depositato memorie difensive con cui, a fronte dell’appello incidentale notificato in data 2 settembre 2025 con cui l’Autorità ha censurato la sentenza n. 2319/2025 nella parte favorevole agli appellanti principali, sono stati riproposti i motivi di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado ex art. 101, comma 2, c.p.a..
15. In data 2 febbraio 2026 si costituito in giudizio per resistere avverso l’appello n. R.G. 767 del 2025 anche ON PP chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la reiezione del gravame.
16. Nelle date del 25 gennaio 2026, 26 gennaio 2026, 3 febbraio 2026 e 5 febbraio 2026 le parti hanno depositato, nell’ambito di entrambi in giudizi, memorie difensive anche in replica.
17. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 gli appelli R.G. nr. 767 del 2025 e 6398 del 2025 sono stati chiamati congiuntamente e, ad esito di discussione, sono stati introitati per la decisione.
DIRITTO
1. In limine va disposta ex art. 70 c.p.a., in virtù dell’intima connessione esistente tra gli stessi, la riunione degli appelli R.G. nr. 767 del 2025 e 6398 del 2025.
1.1 Occorre muovere, peraltro, per ragioni di priorità logico-giuridica dall’esame dell’appello R.G. n. 767 del 2025 proposto avverso la sentenza non definitiva del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma n. 1459 del 2024.
Esso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Con il primo motivo dell’appello R.G. n. 767 del 2025 si censura la sentenza non definitiva del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, n. 1459 del 2024 nella parte in cui ha ritenuto, nella vicenda che occupa, la sussistenza dell’obbligo di notifica ai controinteressati.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata sotto diversi aspetti
2.1 Anzitutto, sarebbe impossibile che dall’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici possa determinarsi nel caso di specie un pregiudizio in capo a terzi.
In proposito, si osserva che al fine di verificare le conseguenze di un eventuale accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado e dei primi motivi aggiunti sull’inquadramento dei dipendente occorre fare riferimento al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all’Allegato C alla delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, e s.m.i., il quale precisa che il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell’A.G.Com. è stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per i dipendenti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’A.G.Com. ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 481/95 (art. 1, comma 2, del Regolamento A.G.Com.).
Detto Regolamento prevede che:
(i) “Le progressioni [dei dirigenti, n.d.r.] sono conferite, a fini normativi ed economici” (art. 36, comma 2);
(ii) “Le progressioni [dei funzionari, n.d.r.] sono conferite, a fini normativi ed economici” (art. 38, comma 2);
(iii) “Le progressioni [del personale operativo, n.d.r.] […] decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio” (art. 40, comma 7);
(iv) “Le progressioni [del personale esecutivo, n.d.r.] […] decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio” (art. 42, comma 7);
(v) “Le promozioni [a dirigente, n.d.r.] per valutazione comparativa sono conferite, ai fini normativi ed economici” (art. 43, comma 5);
(vi) “Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere con contratto a termine è determinato dall’Autorità con propria delibera” (art. 48, comma 2); (vii) “L’Autorità determina il trattamento giuridico ed economico spettante ai titolari di […] contratti” con i giovani laureati (art. 48-bis, comma 1).
Si aggiunge che:
- le disposizioni dello stesso Regolamento dimostrerebbero, poi, che il riconoscimento dell’anzianità di servizio a fini giuridici non comporterebbero alcuna asserita “rimodulazione della collocazione dei dipendenti interessati nei ruoli di AGCom”, atteso che l’inquadramento del personale dell’A.G.Com. avviene esclusivamente sulla ì base della qualifica del dipendente (dirigente, funzionario, operativo ed esecutivo, ex art. 23) e “secondo livelli retributivi, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell’attività funzionale nonché all’autonomia ed alle responsabilità delle mansioni svolte”, ai sensi dell’art. 3, rubricato proprio “Inquadramento del personale”;
- ai sensi dell’art. 25 del Regolamento in esame, anche le mansioni cui sono dedicati i funzionari non dipenderebbero dall’anzianità di servizio.
Secondo parte appellante il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’A.G.Com. nel periodo pre-ruolo, per espressa previsione di tale Regolamento, rileverebbe, a fini giuridici, esclusivamente rispetto alle seguenti fattispecie:
- numero di giorni di congedo (ferie), che varia a seconda della “anzianità di servizio” (art. 11, comma 1, lett. b), del Regolamento);
- durata della retribuzione integrale spettante al dipendente in aspettativa per motivi di salute, variabile a seconda degli anni di “anzianità” (art. 14, comma 5, lett. a-c, del Regolamento).
Queste ultime integrerebbero situazioni che sono non soggette a concorrenza o rivalità tra dipendenti, nel senso che l’accesso e il godimento dei benefici modulati in funzione dell’anzianità di servizio non pregiudicano, né incidono in alcun modo sul riconoscimento e sul godimento degli stessi diritti/benefici da parte degli altri dipendenti.
Osserva, quindi, parte appellante che il riconoscimento giuridico dell’anzianità di servizio maturata con contratti a termine prima dell’immissione in ruolo degli appellanti non attribuirebbe ai ricorrenti in primo grado, in particolare, alcun vantaggio rispetto agli altri funzionari dell’Autorità ai fini:
a) delle mansioni svolte, atteso che le mansioni dei funzionari non dipendono dall’inquadramento da essi posseduto, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento;
b) della progressione mediante scatti annuali, garantita a tutti i dipendenti salvo demerito (art. 38, comma 1, del Regolamento), poiché si tratta della valutazione dell’attività svolta dal singolo funzionario;
c) del “procedimento di valutazione triennale per l’attribuzione di progressioni equivalenti a non più di 5 scatti per il 30% dei funzionari in servizio” (art. 38, comma 2, del Regolamento), poiché riguarda tutti i funzionari comunque in servizio nel triennio oggetto di valutazione, a prescindere dall’eventuale pregresso lavorativo a tempo determinato;
d) ai fini dell’avanzamento di carriera mediante passaggio alla qualifica superiore di dirigente, atteso che:
- ai sensi dell’art. 29, comma 2, lett. c), del Regolamento del personale, costituisce requisito di accesso al concorso per dirigente “un’anzianità di ruolo nella qualifica funzionariale non inferiore a 5 anni”, a nulla rilevando quindi l’eventuale anzianità di servizio pre-ruolo maturata dal funzionario con contratti a termine;
- ai sensi dell’art. 43, comma 3, del Regolamento del personale, possono partecipare alla prova per la promozione a dirigente “tutti i funzionari che alla data del 1° luglio dell’anno in cui si svolge lo scrutinio siano collocati nella scala stipendiale in un livello non inferiore al 30°”, rilevando dunque a tal fine il livello retributivo posseduto (non inferiore al 30°), non l’anzianità di servizio del dipendente.
Si osserva, quindi, che gli avanzamenti di carriera diversi dalle progressioni economiche annuali sono costituiti, per i funzionari, dal passaggio alla qualifica superiore di dirigente tramite modalità (concorso o prova per la promozione a dirigente) che non sarebbero assolutamente legate all’anzianità di servizio.
2.2 Sotto un secondo profilo si deduce che, anche ad ammettere un qualche pregiudizio in capo ad altri dipendenti dell’Autorità, quando questi possano ritenersi scavalcati dai ricorrenti in primo grado in ragione dell’acquisita anzianità di servizio, tale pregiudizio non rileverebbe comunque ai fini dell’individuazione di controinteressati nel presente giudizio.
Ciò in quanto la qualifica di controinteressato deve infatti riconoscersi solo a chi, dal provvedimento stesso, riceva un vantaggio diretto e immediato, cioè un positivo ampliamento della sua sfera giuridica, e non invece in capo a chi subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse.
Ne discende che, nel caso di specie, il pregiudizio sofferto da altri dipendenti dell’Autorità sarebbe solo futuro e potenziale, riguardando eventuali e non certe chances di progressione di carriera degli odierni appellanti.
Inoltre, si osserva che, anche se vi fosse una postergazione di altri dipendenti a fronte dell’esito positivo del giudizio incardinato dai ricorrenti ed anche ipotizzando che l’anzianità di servizio possa essere un elemento utile ai fini della progressione in carriera, delle due l’una: o i dipendenti interessati hanno maturato la stessa anzianità di servizio degli appellanti, ma allora potranno concorrere alla medesima progressione in pari misura; oppure non hanno maturato l’anzianità di servizio degli appellanti ed allora la condizione di questi ultimi sarebbe per loro irrilevante.
2.3 Sotto un terzo profilo si deduce, alla luce degli argomenti già indicati, che la postergazione nei ruoli dell’Autorità sarebbe in ogni caso solo nominale e irrilevante sul piano degli effetti giuridici.
2.4 Con il secondo motivo dell’appello R.G. n. 767 del 2025 si censura la sentenza non definitiva del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma n. 1459 del 2024 sempre nella parte in cui ha dichiarato in parte qua inammissibili il ricorso introduttivo di primo grado ed i primi motivi aggiunti.
A supporto di quanto esposto con il motivo precedente parte appellante deduce che il giudice amministrativo avrebbe escluso la sussistenza di controinteressati in casi analoghi a quello qui in decisione tra cui alcuni aventi ad oggetto proprio il reinquadramento presso A.G.Com. di dipendenti immessi in ruolo a seguito di concorso, ma con un pregresso lavorativo a tempo determinato presso la stessa amministrazione (tra questi Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5222; Cons. Stato, Sez. II, 3 agosto 2023, n. 7504; Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2023, n. 9714).
3. I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non colgono nel segno.
L’anzianità (nelle diverse declinazioni di anzianità “di ruolo” ovvero “di servizio”) costituisce tratto qualificante del rapporto di pubblico impiego naturalmente destinato a riflettersi non solo sul trattamento economico e normativo individuale dei dipendenti ma anche sulle dinamiche organizzative e valutative interne dell’amministrazione.
Ciò, oltre a rappresentare un principio di portata generale, emerge, nel caso di specie, dalla disciplina regolamentare dell’Autorità e, segnatamente, tra gli altri, dall’art. 29 del Regolamento del personale.
Nel dettaglio, l’anzianità di ruolo è presa in considerazione dall’art. 29 ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare al concorso per dirigenti. Essa è, dunque, criterio per parametrare la platea degli aspiranti dirigenti e finisce con il condizionare possibilità e (a ma anche tempistiche) per l’accesso a tale superiore qualifica.
Un discorso analogo vale per l’art. 43 del medesimo Regolamento il quale, nell’occuparsi della “Promozione a dirigente”, prevede, a valle di una prova di ammissione, una “valutazione comparativa” tra i funzionari che vi aspirano; valutazione nell’ambito della quale è destinata ad assumere naturaliter rilievo, insieme con gli altri eventuali titoli anche il dato dell’anzianità nel ruolo.
Non può inoltre trascurarsi, sempre a conferma della generale rilevanza dell’anzianità, che nel caso che occupa, anche il paragrafo 7, nr. 1) e 2) dell’accordo sindacale del 6 aprile 2022 (pure oggetto di questo giudizio), ha previsto la possibilità di attribuire incarichi di reggenza degli uffici di II livello ed incarichi di responsabilità di specifiche aree proprio sulla base dell’anzianità di ruolo.
3.1 Ne discende che il primo giudice ha correttamente qualificato come controinteressati rispetto alla domanda di riconoscimento dell’anzianità stessa (in senso lato e, quindi, sia di ruolo che di servizio) ai fini giuridici spiccata in primo grado dagli odierni appellanti tutti coloro che risultavano collocati nel ruolo di A.G.Com. in posizione poziore ai predetti e che vedrebbero postergata la stessa nel caso di accoglimento della pretesa.
Non coglie peraltro nel segno la deduzione secondo cui il pregiudizio sofferto da altri dipendenti dell’Autorità sarebbe solo futuro e potenziale, riguardando eventuali e incerte chances di progressione di carriera degli odierni appellanti. E, infatti, ciò che rileva è che dalla disciplina regolamentare prima evocata risulta che l’anzianità rappresenta, nelle logiche organizzative interne che si è data l’Autorità, un profilo qualificante in via diretta ed attuale lo status del funzionario non solo in chiave dinamica (e cioè di avanzamenti di carriera per accesso ad altra qualifica) ma anche in chiave statica (e cioè del miglioramento del livello retributivo, ferma la qualifica).
Indice della potenziale lesività della domanda di riconoscimento dell’anzianità ai fini giuridici rispetto alla posizione degli altri dipendenti è la circostanza che taluni di essi (quale NI AM e ON PP), avvertita questa, si siano costituiti nell’ambito del presente giudizio (facendosi carico della relativa alea anche in termini di spese) e ne abbiano chiesto la reiezione.
3.2 Inconferente è, peraltro, il precedente di questa Sezione evocato da parte appellante nel secondo motivo di appello (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5222), atteso che, come evincibile dalla motivazione di tale pronuncia, la ricorrente in primo grado si era limitata in tale sede a chiedere “il riconoscimento del superiore inquadramento economico conseguito in costanza del precedente rapporto di lavoro svolto a tempo determinato” e non anche il corrispondente inquadramento giuridico.
Parimenti irrilevanti sono gli altri arresti indicati da parte appellante sempre nel secondo motivo dell’appello n. R.G. 767 del 2025 atteso che i medesimi non si riferiscono ad A.G.Com. (e non hanno quindi potuto prendere in considerazione lo specifico assetto organizzativo) e che, in ogni caso, non affrontano direttamente la questione di che trattasi (come accaduto in Cons. Stato, sez. II, 3 agosto 2023, n. 7504 e Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1636).
4. Con il terzo motivo dell’appello R.G. n. 767 del 2025 si censura la sentenza non definitiva del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma n. 1459 del 2024 sotto un distinto ed ulteriore aspetto.
Parte appellante deduce in particolare che, con l’interpretazione ed applicazione delle norme processuali italiane offerta nella sentenza oggetto di gravame, si frapporrebbero ostacoli ingiustificati all’applicazione di una norma dell’Unione europea (la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) dotata di efficacia diretta e si pregiudicherebbe l’effetto utile di tale norma, che è quello di garantire parità di condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sotto tutti i profili: economico-retributivo, contributivo e giuridico.
In particolare, la lettura seguita dal primo giudice sarebbe contraria ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dalle norme dell’Unione europea e, in particolare, al principio di effettività, poiché rende impossibile o comunque eccessivamente difficile l’azionabilità di tali diritti (nello specifico, quelli sanciti dalla direttiva 1999/70/CE al riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo in caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e alla parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti di ruolo quanto alle condizioni di impiego a questi riconosciute), nella misura in cui impone un onere (la notifica del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti a dei controinteressati) del tutto ingiustificato e sproporzionato.
4.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento.
Secondo il principio dell’autonomia procedurale (emerso nella giurisprudenza unionale a partire da Corte giustizia CE, sentenza 16 dicembre 1976, in causa 33/76, Rewe ed oggi agganciato anche al disposto dell’art. 19 T.U.E.) “in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta”.
Esso incontra due limiti essenziali rappresentati dall’equivalenza e dall’effettività sicché le modalità procedurali disegnate dal singolo Stato membro non possono “essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale” e non devono rendere “in pratica, impossibile l’esercizio di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare” (sempre a partire da Corte giustizia CE, sentenza 16 dicembre 1976, in causa 33/76, Rewe ; più di recente, proprio rispetto al processo amministrativo italiano cfr. Corte giustizia, UE, sez. IX, 7 luglio 2022, C-261/21, F. N- CH LT e altri ).
Ebbene, non avendo previsto il legislatore europeo una specifica disciplina processuale nell’ambito della materia di che trattasi con riguardo all’individuazione delle parti necessarie del giudizio (ed alle conseguenze della loro mancata evocazione), in forza del suddetto principio la definizione di tali modalità procedurali spetta a quello italiano e va individuata nel regime generale tracciato dal c.p.a..
Del resto appaiono rispettati, rispetto a quest’ultimo, entrambi i sopra ricordati limiti essenziali sia della equivalenza (trattandosi di disciplina a portata generale applicabile tanto alle situazioni giuridiche di derivazione eurounitaria che interne) sia dell’effettività.
Con riguardo al profilo della effettività basti notare che la notifica ai controinteressati è adempimento legato ad assicurare il rispetto di un principio generale del processo amministrativo (legato alla tutela del contraddittorio e del connesso diritto di difesa) e che risulta, in sé, non gravoso anche in ragione della possibilità di procedere, in prima battuta, alla notifica anche ad uno solo di essi (salva la necessità della successiva integrazione) e poi chiedere l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.
Del resto, gli appellanti non hanno indicato le ragioni per le quali sarebbe stato così gravoso provvedere alla notifica del ricorso originario e del primo ricorso per motivi aggiunti ad almeno un controinteressato.
5. Con il quarto motivo dell’appello R.G. n. 767 del 2025 si censura la sentenza non definitiva del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma n. 1459 del 2024 in quanto la stessa sarebbe sorretta da una motivazione generica, illogica e contraddittoria nella misura in cui si limita semplicemente ad ipotizzare astrattamente l’esistenza di controinteressati (senza tuttavia fornire alcun elemento identificativo di essi) predicando la medesima solo con riguardo al profilo giuridico e non economico.
5.1 Il motivo, anche alla luce di quanto osservato in relazione ai primi due motivi dell’appello in scrutinio, è infondato.
La motivazione offerta dal T.A.R., per quanto sintetica, risulta adeguata ad esprimere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure nonché in linea con lo standard di cui all’art. 74 c.p.a. atteso che individua la categoria di soggetti pretermessi (i funzionari che si collocano in posizione poziore in termini di anzianità rispetto agli odierni appellanti) e mette in evidenza la differenza tra trattamento giuridico ed economico nei suoi riflessi sulle posizioni degli altri dipendenti A.G.Com.
6. L’accertata infondatezza dei primi quattro motivi dell’appello R.G. n. 767 del 2025, conducendo alla conferma della declaratoria di inammissibilità in parte qua resa dal T.A.R., esonera questo giudice dallo scrutinio del quinto motivo dell’appello R.G. n. 767 del 2025 a mezzo del quale sono state riproposte le censure formulate in primo grado nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti dichiarati inammissibili.
7. È ora possibile procedere con lo scrutinio dell’appello incidentale proposto dall’Autorità avverso la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.
7.1 Anche esso è infondato per le ragioni appresso indicate.
8. Nel dettaglio, con il primo motivo dell’appello incidentale dell’Autorità si censura la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché per violazione degli artt. 2, comma 28, della legge n. 481/1995 e 38 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R., rilevata l’inammissibilità della domanda sotto il profilo del diritto ad un certo inquadramento giuridico e preso altresì atto della necessaria sovrapposizione tra inquadramento giuridico ed economico (come ricavabile dall’art. 38, comma 2 del citato regolamento secondo cui “Le progressioni [dei funzionari] sono conferite, a fini normativi ed economici”), avrebbe dovuto rigettare la domanda avversaria, non potendo il diritto ad un certo trattamento economico essere riconosciuto (con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento del corrispondente trattamento economico) in assenza del previo riconoscimento del corrispondente inquadramento giuridico.
Inoltre, il primo giudice avrebbe finito per pronunciare una condanna che, non poggiando sull’inquadramento giuridico corrispondente, non sarebbe mai stata chiesta dai ricorrenti in primo grado.
8.1 La doglianza, a prescindere dai profili di possibile inammissibilità evocati dalla difesa dei funzionari, è infondata nel merito.
Non sussiste, infatti, la lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato atteso che il giudice di prime cure è pervenuto all’accoglimento solo parziale della domanda spiccata in prime cure invero volta, come visto, all’ottenimento del riconoscimento sia del trattamento economico che del corrispondente inquadramento giuridico (e cioè dell’anzianità in generale, sia di ruolo che di servizio).
Non v’è, quindi, dubbio che il T.A.R. si sia pronunciato nei limiti della domanda e non oltre questa così come stabilito dagli artt. 99 e 112 c.p.c..
Né ad un accoglimento solo parziale della domanda spiccata in prime cure osta la disciplina regolamentare interna dell’Autorità. Ciò in quanto, a prescindere dalla circostanza che essa ha natura regolamentare e non può porsi - anche nell’ottica di una sua possibile disapplicazione in parte qua - come limite ai poteri del giudice (invero sottoposti nella propria disciplina a riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.), se è vero che nell’assetto organizzativo di A.G.Com. i profili giuridici ed economici del rapporto di lavoro trovano la loro disciplina in modo coordinato, ciò non significa che ogni effetto economico debba necessariamente tradursi in una modifica dell’inquadramento giuridico del dipendente. Al contrario, la stessa disciplina regolamentare prevede meccanismi (quali scatti, progressioni economiche, riconoscimento dell’anzianità e correttivi stipendiali prima ricordati) che producono effetti sul trattamento retributivo senza incidere sulla posizione giuridica del dipendente all’interno dell’organizzazione.
9. Con il secondo motivo dell’appello incidentale dell’Autorità si censura la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma nella parte in cui ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso introduttivo dei primi motivi aggiunti.
In particolare, secondo la difesa erariale, il primo giudice sarebbe incorso nella falsa applicazione della direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell’allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nonché dell’art. 48 bis, comma 1-ter, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale laddove ha ritenuto non sussistente alcuna ragione oggettiva alla base della scelta dell’Autorità di inquadrare gli odierni appellanti, all’atto della loro immissione in servizio, al livello iniziale della carriera (F0) in luogo di quello corrispondente all’intera anzianità maturata nel servizio pre-ruolo (F5).
Nel dettaglio, si deduce che, nel caso di specie, le funzioni espletate dai dipendenti assunti a tempo indeterminato non sarebbero state le stesse di quelle dai medesimi svolte nella vigenza del precedente contratto a tempo determinato e che, in ogni caso, sussisterebbero ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso inquadramento.
Ciò in quanto:
- il giudice di prime cure si sarebbe laconicamente limitato a richiamare la generica descrizione dell’attività lavorativa svolta dagli allora ricorrenti, così come integrata dalla documentazione da questi allegata sennonché, detti documenti, lungi dal dimostrare la continuità delle mansioni svolte, dimostrerebbero proprio il contrario, atteso che ogni contratto (cfr. art. 2) prevede che il contrattista svolga sì “mansioni riferibili al profilo professionale di funzionario”, ma “sulla base di un piano di inserimento e di sviluppo disposto dal responsabile dell'unità organizzativa di primo livello ove il medesimo contrattista è assegnato”;
- esisterebbero molteplici peculiarità che caratterizzano l’assunzione mediante contratti di specializzazione (la platea cui si rivolgono: il contratto di specializzazione mira a reclutare “giovani laureati”; lo scopo perseguito: i giovani laureati sono assunti al fine di promuoverne la formazione nei settori di interesse istituzionale dell’Autorità; la retribuzione: lo stipendio è pari “all’80% della retribuzione annua lorda del livello iniziale zero della qualifica di funzionario”; le mansioni svolte: l’assunzione ha “le finalità proprie di specializzazione, di formazione, di studio e di ricerca e, in tale contesto, possono assumere anche la responsabilità di procedimenti con caratteristiche di semplicità e di routinarietà”);
- sussisterebbero legittime finalità di politica sociale perseguite dallo Stato atteso che, a differenza delle stabilizzazioni previste dall’art. 1, comma 519, della L. 296/2006 e dall’art. 75, comma 2, del D.L. 112/2008, la stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017 persegue il dichiarato, triplice, fine “di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”;
- per la stabilizzazione non sarebbe stata espletata alcuna procedura concorsuale, essendo stata sufficiente, ai fini dell’immissione nei ruoli, la dimostrazione del semplice possesso dei titoli indicati dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017;
- vi sarebbe l’esigenza di impedire il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.
In via di subordine, la difesa erariale chiede che la domanda originariamente posta con il ricorso di primo grado sia accolta solo nella sua subordinata (e cioè solo con accertamento del diritto all’inquadramento al livello giuridico-economico F2 (e non F-5, come chiesto in via principale) e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze salariali. Si osserva, in particolare, che molteplici ragioni indurrebbero a ritenere errata la scelta del T.A.R. di accogliere la domanda principale avversaria e non già la sola domanda subordinata. Nel dettaglio si deduce che:
- al tempo dell’assunzione con contratto a tempo determinato (tra settembre e novembre 2016), questi erano stati inquadrati in Autorità al livello F0 sulla scorta di quanto previsto dalla delibera n. 304/16/CONS del 21 giugno 2016, il cui art. 1 specificava che “La procedura è finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei predetti giovani laureati ad essere assunti con contratto a tempo determinato al livello iniziale della qualifica di funzionario”; ne discenderebbe che, stipulando i relativi contratti a tempo determinato, senza mai impugnare la delibera appena menzionata, oramai definitiva, le controparti avrebbero rinunciato a qualsiasi voglia di rivendicazione in ordine all’anzianità maturata nel periodo di vigenza dei contratti di specializzazione; tale rivendicazione, in ogni caso, si porrebbe in ogni caso in contrasto con un provvedimento amministrativo contrario (la menzionata delibera n. 304/16/CONS del 21 giugno 2016) mai impugnato;
- in secondo luogo, a livello strettamente processuale, si deduce che la scelta del T.A.R. di accogliere la domanda principale avrebbe presupposto l’esame e l’accoglimento di un motivo avversario (il secondo) volto a censurare l’art. 48 bis, comma-1 ter, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, nella parte in cui prevede che per i contratti di specializzazione non trovino applicazione gli istituti relativi allo scatto annuale e alla progressione di carriera, neppure in caso di successiva immissione in ruolo; da questo punto di vista, l’accoglimento integrale della domanda avversaria da parte del T.A.R., che tuttavia ha ritenuto il secondo motivo avversario assorbito (al pari del primo) per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso, sarebbe errata, in quanto finisce, in definitiva, per annullare un provvedimento amministrativo (la delibera n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018) conforme all’art. 48 bis di un Regolamento la cui illegittimità non è mai stata dichiarata;
- in terzo luogo, la decisione del T.A.R. si baserebbe su una normativa (direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell’allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP) riguardante il lavoro a tempo determinato e, come tale, non applicabile ai contratti di specializzazione; il T.A.R. avrebbe così erroneamente applicato, per travisamento dei fatti, la clausola 4 dell’Accordo quadro ad un rapporto – quale quello relativo al triennio concernente i contratti di specializzazione – privo di una precipua connotazione lavoristica, e dunque non comparabile a quella proprio di un contratto di lavoro a termine, in tal modo violando la clausola medesima.
9.1 Le suddette doglianze sono tutte da disattendere.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione al caso di specie dei principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria in subiecta materia .
La clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 stabilisce che: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. […] 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo l’ormai consolidato orientamento del giudice eurounitario detta clausola, oltre ad essere dotata di efficacia diretta, dev'essere “interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e 4 della clausola di cui sopra; il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte Giustizia, sez. VI, 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11).
La medesima sentenza ha, inoltre, precisato che:
- “Per stabilire se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell’accordo quadro, occorre, in conformità alle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest’ultimo, verificare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, sia possibile ritenere che tali persone si trovino in situazioni comparabili (ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, punto 37; sentenza Rosado Santana, cit., punto 66, e ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11, punto 43)” (punto 42);
- “Spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio verificare se le ricorrenti nei procedimenti principali, allorché esercitavano le loro funzioni presso l’AGCM nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, si trovassero in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato da questa stessa autorità (v. sentenza Rosado Santana, cit., punto 67, e ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punto 44)” (par. 43);
- “per quanto riguarda l’asserito obiettivo consistente nell’evitare il prodursi di
discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, occorre osservare che tale obiettivo, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione. Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro” (par. 62).
- in ogni caso, “il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Huet, cit., punto 43 e la giurisprudenza ivi citata)” (punto 64);
- “il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento, quale quella lamentata nei procedimenti principali, riguardante la presa in considerazione - al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, da parte di un'autorità pubblica, di lavoratori a tempo determinato - dell'anzianità acquisita da questi ultimi presso tale autorità nell'ambito dei loro contratti di lavoro a termine” (punto 65);
- “Per contro, occorre prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali” (punto 66);
- “A questo proposito bisogna riconoscere che, se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato […] che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” (punto 67).
La successiva giurisprudenza nazionale (Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5287) ha, quindi, escluso che le richiamate “ragioni oggettive” potessero essere rinvenute nel caso di procedura di stabilizzazione, posto che dagli atti di causa emergeva che tali mansioni risultavano in concreto equivalenti rispetto a quelle svolte dai dipendenti appartenenti ai ruoli dell’Autorità con pari profilo e qualifica.
Nello stesso solco si è precisato (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1636) che siffatte “ragioni oggettive” possono essere riconducibili:
(i) alla particolare natura dei compiti, per il compimento dei quali i contratti sono stati conclusi, o del perseguimento di obiettivi legittimi di politica sociale di uno Stato membro;
(ii) all’avvenuto affidamento, al personale precario di cui trattasi, di mansioni non perfettamente coincidenti con quelle del personale di ruolo;
(iii) alla totale elusione del principio della nomina a seguito di procedura selettiva per l’accesso al rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni;
(iv) al riconoscimento mediante la stabilizzazione di avanzamenti in carriera, non del tutto assimilabili a quelli previsti per il personale di ruolo, tale da non garantire che il livello retributivo, raggiunto dal personale, corrisponda in modo omogeneo sia alla quantità che alla qualità del lavoro prestato dai singoli.
In applicazioni delle suddette coordinate ermeneutiche si è, quindi, più di recente chiarito (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5222 che riprende Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2021, n. 1029) che ai fini dell’applicazione della menzionata clausola 4 sono “del tutto indifferenti la modalità attraverso cui la relazione lavorativa, prima precaria, si trasforma in rapporto a tempo indeterminato”, non essendo preclusive del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio neppure la circostanza che “la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta all’esito di un pubblico concorso” o l’“eventuale novazione oggettiva del rapporto”.
9.2 Ebbene, nel caso che occupa è emersa la sostanziale identità delle mansioni espletate dai funzionari appellanti in via principale prima e dopo la stabilizzazione.
In tal senso depone la documentazione esibita dagli stessi in primo grado (documenti dal n. 33 al n. 47 prodotti in data 7 novembre 2018). I contratti da questi originariamente stipulati, formalmente denominati in intestazione come “contratto di specializzazione a tempo determinato”, fanno infatti espresso riferimento, nel delineare l’oggetto della prestazione lavorativa ai “compiti e le mansioni riferibili al profilo professionale di funzionario definiti ai sensi del comma 1-quinquies dell’art. 48-bis del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità” aggiungendo che ciò avviene “sulla base di un piano di inserimento e di sviluppo disposto dal responsabile dell’unità organizzativa di primo livello ove il medesimo contrattista è assegnato”.
L’art. 48-bis del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico, espressamente richiamato in tali contratti, stabilisce che:
“ 1. I contratti, finalizzati alla specializzazione di giovani laureati, hanno una durata massima di tre anni e non possono essere rinnovati come tali. L’Autorità determina il trattamento giuridico ed economico spettante ai titolari di tali contratti, i requisiti, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei curricula.
1-bis. L’Autorità, al fine di promuovere la formazione nei settori di interesse istituzionale attraverso la specializzazione di giovani laureati, procede mediante l’espletamento di procedure selettive pubbliche al reclutamento con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di tre anni non rinnovabili, secondo le norme del diritto privato, di giovani laureati in discipline economiche, tecniche e giuridiche i quali, in ragione della natura e delle finalità proprie dei contratti medesimi, siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione.
1-ter. Il trattamento economico, previsto per il contratto di cui al precedente comma, rimane invariato per l’intera durata e viene corrisposto, in tredici mensilità, nella misura pari all’80% della retribuzione annua lorda del livello iniziale zero della qualifica di funzionario. Non trovano applicazione gli istituti relativi allo scatto annuale ed alla progressione di carriera.
1-quater. Trovano applicazione tutti gli istituti giuridici previsti per i titolari di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 48 del presente regolamento.
1-quinquies. I funzionari titolari di contratti stipulati ai sensi del presente articolo operano sulla base di un piano di inserimento e di sviluppo definito dal responsabile dell’unità organizzativa di primo livello, per le finalità proprie di specializzazione, di formazione, di studio e di ricerca e, in tale contesto, possono assumere anche la responsabilità di procedimenti con caratteristiche di semplicità e di routinarietà.
1-sexies. Al termine del periodo di specializzazione di cui al presente articolo può essere stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 48, nella qualifica di funzionario, a condizione che il giovane laureato abbia superato un apposito scrutinio di idoneità ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso pubblico per la qualifica di funzionario bandito dall’Autorità ”.
Ebbene, dalla complessiva disciplina di tale detto tipo contrattuale (denominato in intestazione della disposizione “Contratti con i giovani laureati” senza alcuna ulteriore specificazione) risulta che quest’ultimo costituisce, a tutti gli effetti, una species del genus dei contratti a tempo determinato, non a caso disciplinati all’articolo 48 immediatamente precedente. Ciò è ricavabile dall’inciso contenuto dal comma 1-bis (laddove si parla di parla di “procedure selettive pubbliche al reclutamento con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di tre anni non rinnovabili”) e, soprattutto, dal comma 1-quater dell’art. 48-bis secondo cui, sul piano normativo “Trovano applicazione tutti gli istituti giuridici previsti per i titolari di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 48 del presente regolamento”.
Detta generale assimilazione si accompagna ad alcuni profili differenziali legati alla finalità anche formativa del tipo contrattuale de quo (finalizzato “alla specializzazione di giovani laureati”).
Oltre ad una differenziazione in punto di trattamento economico (prevista dal comma 1-ter dell’art. 48-bis) invero irrilevante ai fini che occupano, si stabilisce, con riguardo al profilo che qui più interessa delle mansioni assegnate, che le stesse tendenzialmente coincidono con quelli del profilo di funzionario salva la possibilità, proprio per valorizzare il peculiare profilo causale insito nella fattispecie, di modularne diversamente i contenuti “sulla base di un piano di inserimento e di sviluppo definito dal responsabile dell’unità organizzativa di primo livello, per le finalità proprie di specializzazione, di formazione, di studio e di ricerca” con l’ulteriore precisazione che e, in tale contesto i contrattisti “possono assumere anche la responsabilità di procedimenti con caratteristiche di semplicità e di routinarietà”.
La modulazione del contenuto delle mansioni e compiti è, quindi, rimessa ad uno specifico atto successivo, esterno rispetto al contratto di lavoro. Inoltre, tale modulazione, stando alla lettera dell’art. 48-bis comma 1-quinquies non comporta necessariamente l’adibizione a mansioni di livello inferiore o che richiedono una professionalità meno elevata rispetto a quella del funzionario. Tanto è evincibile dalla circostanza che è espressamente prevista la possibilità di designare gli stessi responsabili del procedimento (come può accadere per i funzionari), ancorché rispetto a procedimento meno impegnativi.
Nel caso di specie, peraltro, a fronte di siffatta generale equiparazione operata dal Regolamento, non risultano essere stati esibiti in giudizio dall’Autorità i piani di inserimento e di sviluppo relativi ai funzionari appellanti sicché sul piano processuale non è stato possibile apprezzare se ed in che termini il perseguimento di finalità formative abbia determinato in concreto un significativo disallineamento rispetto alle mansioni tipiche dei funzionari.
Deve aggiungersi che a difesa dei funzionari appellanti in via principale ha analiticamente dedotto le mansioni concrete a cui sono stati concretamente adibiti questi durante il contratto di specializzazione (pag. 5 e ss. della memoria del 2 ottobre 2025), le quali risultano invero corrispondenti a quelle proprie della qualifica di funzionario. Detta allegazione non è stata, tuttavia, oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa erariale sicché può essere posta ex art. 64 comma 2, c.p.a. da questo giudice a base della propria decisione.
9.3 Restano, poi, irrilevanti alla luce dei sopra richiamati insegnamenti giurisprudenziali le modalità concrete di costituzione tanto del rapporto a tempo determinato che di quello indeterminato dovendosi peraltro notare, come messo in evidenza dalla difesa dei funzionari che non v’è stata alcuna sostanziale elusione del principio di concorsualità atteso che questi sono stati comunque assunti ad esito di una selezione pubblica di tipo comparativo per titoli ed esami per l’accesso iniziale al contratto di specializzazione a cui si è aggiunto alla scadenza del contratto di specializzazione, il procedimento relativo allo scrutinio di idoneità di cui alla delibera n. 304/2016/CONS, finalizzato alla stipula del successivo contratto a tempo determinato.
Quanto testè rilevato esclude peraltro il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei funzionari assunti con altra modalità, a fortiori se si considera che la posizione poziore di questi ultimi è rimasta, nel caso di specie, non intaccata in ragione della declaratoria di inammissibilità in parte qua della domanda di riconoscimento dell’anzianità ai fini giuridici.
9.4 Le considerazioni che precedono portano, in ultimo, a disattendere anche la richiesta formulata in via di subordine dalla difesa dell’Autorità ( id est che la domanda spiccata in prime cure dai funzionari qui appellanti in via principale sia accolta solo nella sua subordinata con accertamento del diritto all’inquadramento al livello giuridico-economico F2 e non F-5).
E, infatti, la mancata impugnazione della delibera n. 304/16/CONS del 21 giugno 2016,
e dell’art. 48 bis, comma-1 ter non possono ostare, in questa sede, al riconoscimento di una piena equiparazione sul piano economico.
Ciò in quanto:
- diversamente opinando si finirebbe col frustrare l’effetto utile della disciplina eurounitaria;
- sul piano più squisitamente processuale, l’inquadramento dei funzionari discende invero direttamente ed in via autonoma dalla delibera n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018 tempestivamente gravata in prime cure e che, in ogni caso, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, la cognizione di questo giudice si estende all’intero rapporto controverso anche consentendo, secondo il regime generale, la disapplicazione normativa ex art. 5 disp. prel c.c. della disciplina regolamentare eventualmente in contrasto con quella europea.
10. Con il terzo motivo dell’appello incidentale si censura, in via di subordine per il caso di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma nella parte in cui ha condannato l’Autorità a corrispondere importi maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Secondo la difesa erariale detta statuizione sarebbe errata atteso che nei riguardi di crediti di lavoro richiesti alla pubblica amministrazione opererebbe il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ciò in quanto il comma 36 dell’art. 22 l. n. 724 del1994 prevede, infatti, che “L’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza”.
10.1 La doglianza in parola è priva di giuridico pregio.
Il diritto accertato e riconosciuto nel caso di specie dal TA.R. è di derivazione eurounitaria essendo sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, norma dotata, come visto, di efficacia diretta (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11, par. 70 ma anche Corte Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact , par. 68).
Ne discende che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione europea, una disposizione nazionale quale il comma 36 dell’art. 22 della l. n. 724 del 1994 non può essere invocata per limitarne la portata.
Del resto, se si limitasse sul piano del ristoro economico l’effetto ripristinatorio e di tutela della posizione dei lavoratori risulterebbe all’evidenza parzialmente frustrato l’effetto utile della disciplina europea (cfr. il già citato par. 64 della sentenza Corte Giustizia, sez. VI, 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11) impedendo la piena equiparazione “ora per allora” tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo determinato (e tanto anche a voler prescindere che si tratterebbe di limitazione che riguarderebbe solo i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).
Non può inoltre obliterarsi che fra le “ragioni oggettive” ammesse dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per escludere la suddetta piena equiparazione, non figurano le “ragioni di contenimento della spesa pubblica” genericamente richiamate dall’A.G.Com. e rinvenibili alla base della disposizione invocata dalla difesa erariale, trattandosi di ragioni dichiarate da tale Corte inidonee a giustificare il sacrificio dei diritti fondamentali dei lavoratori (cfr., Corte di giustizia UE., 22 aprile 2010, causa C-486/08, Land Tirol , punto 46).
10.2 L’accertata infondatezza della doglianza in scrutinio depriva, peraltro, di rilevanza le questioni di compatibilità eurounitaria e di legittimità costituzionale del comma 36 dell’art. 22 della l. n. 724 del 1994 pure prospettate dalla difesa dei funzionari appellanti in via principale.
11. L’accertata infondatezza dell’appello incidentale proposto dall’Autorità esonera, peraltro, questo giudice dall’esame dei motivi riproposti da controparte ex art. 101, comma 2, c.p.a. espressamente formulati in via di subordine per il caso di accoglimento di tale gravame.
Come eccepito dalla difesa erariale, gli stessi sarebbero peraltro inammissibili in quanto richiamati solo per relationem nell’atto di appello principale e poi riproposti formalmente e per intero unicamente con la memoria successiva all’appello incidentale dell’Avvocatura.
Del resto, in disparte dai possibili profili di tardività per superamento della barriera temporale rappresentata dallo spirare del termine per la costituzione in giudizio, è appena il caso di rammentare che l’art. 101, comma 2, c.p.a. consente la riproposizione con memoria non notificata delle domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado alle sole “parti diverse dall'appellante” e, quindi, non anche a chi abbia proposto appello (avendo tale parte l’onere di riformulare espressamente siffatte difese nell’atto di gravame).
12. Deve, infine, procedersi allo scrutinio dell’appello principale n. R.G. 6398 del 2025 proposto da RI IS, De AN VA, SS SS, ON LE, MA RA, UL DA, SS LO, AC CO, AT LO, SA LA, RC UI, LI NU e NE UI avverso la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.
Anche tale appello principale è infondato.
13. Con il primo motivo dell’appello R.G. n. 6398 del 2025 si censura la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma nella parte in cui non ha accolto il primo profilo di censura dei secondi motivi aggiunti riguardante l’illegittimità del paragrafo 1, n. 3 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS nella parte in cui si prevedeva il versamento del contributo aggiuntivo una tantum da parte dell’amministrazione unicamente nel caso di adesione del dipendente entro il 31 dicembre 2022 e sulla base della retribuzione annua corrisposta al dipendente entro l’anno 2022.
Si osserva che il mancato riconoscimento, da parte dell’amministrazione, dell’anzianità di servizio pre-ruolo dei ricorrenti avrebbe significativamente ridotto il quantum dei contributi previdenziali ad essi spettanti, facendogli perdere una chance irripetibile, perché temporalmente limitata dall’accordo sindacale alla data del 31 dicembre 2022.
Il T.A.R. ha respinto la doglianza osservando che “a determinare un pregiudizio alla sfera giuridica dei ricorrenti è, non già l’illegittimità della previsione in sé considerata, bensì il suo possibile riflesso applicativo al momento della proposizione del gravame; sennonché, l’accoglimento del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti comporta, per i ricorrenti che hanno formalizzato tempestivamente l’opzione per il passaggio al nuovo sistema, il diritto al ricalcolo del contributo aggiuntivo una tantum a carico dell’Amministrazione nonché della retribuzione complessiva per l’anno 2022, tenendo conto «ora per allora» anche delle differenze connesse maggior inquadramento economico ad essi spettante (livello F5) a far tempo dalla data della loro immissione in ruolo” (punto 21.1 della sentenza).
Secondo parte appellante in via principale detta statuizione sarebbe errata laddove, nonostante l’avvenuto accertamento del diritto dei ricorrenti al loro inquadramento al livello economico F5 a far tempo dalla data di immissione in ruolo, non ha successivamente previsto, nel proprio dispositivo, la consequenziale condanna dell’amministrazione al ricalcolo del contributo aggiuntivo una tantum.
13.1 Il motivo non coglie nel segno.
La condanna alla corresponsione di tale una tantum è stata effettivamente richiesta dagli odierni appellanti con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Tuttavia, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la stessa solo se la relativa censura indirizzata al paragrafo 1, n. 3 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS fosse stata fondata, quod non est per le ragioni che seguono.
Detta disposizione stabilisce, infatti, che “ [l]e parti concordano l’avvio del sistema di previdenza integrativa (PI) a decorrere dal 1° gennaio 2023 basato sui contenuti del Regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell’AGCOM di cui all’accordo sindacale del 29 gennaio 2009, che prevede un sistema di opzione, in via alternativa, tra IFR e TFR/PI per il personale a qualsiasi titolo in servizio in AGCOM alla data del presente accordo, con l’introduzione delle seguenti modifiche e integrazioni ”, fra le quali figura la previsione di cui al punto 3: “ Al fine di incentivare l’iscrizione alla costituenda forma di previdenza complementare, le parti concordano che l’Autorità versi una tantum un contributo aggiuntivo pari al 7,34% della retribuzione annua corrisposta nell’anno di adesione al dipendente che aderisce entro il 31 dicembre 2022 ”.
Orbene, la suddetta previsione appare ragionevole e non è illegittima in quanto, come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale, essa è legata all’esigenza di avviare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un sistema di pensione integrativa che fosse di incentivo per il personale dell’Autorità a lasciare l’attuale sistema dell’Indennità di fine rapporto (IFR).
Ne discende che, al fine di attivare nei tempi stabiliti il suddetto sistema, l’Autorità doveva avere contezza, non soltanto del numero dei dipendenti aderenti entro il 31 dicembre 2022, ma anche – per fini contabili e di bilancio – della retribuzione annua corrisposta nell’anno di adesione (cioè il 2022). L’eventuale sospensione ovvero proroga della disposizione in esame a favore dei dipendenti che avevano un giudizio pendente con l’Autorità in materia di inquadramento giuridico ed economico non avrebbe, invece, consentito di fare una compiuta previsione della spesa precludendo di dare attuazione al meccanismo incentivo in parola.
14. Con il secondo motivo dell’appello R.G. n. 6398 del 2025 si censura la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma nella parte in cui non ha accolto la doglianza svolta in primo grado con cui si è dedotta l’illegittimità del paragrafo 2 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, con riguardo alla previsione dello stesso che subordinava l’applicazione dei benefici in punto di livelli incrementali alla rinuncia al contenzioso proposto dai dipendenti in materia di inquadramento.
Si osserva che il primo giudice ha disatteso tale doglianza affermando che la tesi sostenuta dagli odierni appellanti in via principale incorrerebbe “nell’errore logico di confondere l’obiettivo dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS (la perequazione, appunto) con le modalità attuative con cui detto obiettivo è stato nella specie divisato” (punto 21.2 della sentenza). Più segnatamente, secondo il T.A.R., con il par. 2 dell’accordo sindacale de quo l’Autorità avrebbe ragionevolmente realizzato il proprio obiettivo perequativo “adottando un regime misto, articolato nell’erogazione di un numero di livelli incrementali: i) in parte fisso e generalizzato; ii) in parte calibrato sulla diversa esperienza (in termini di anni e di tipologia del pregresso) delle varie categorie di lavoratori presenti in Autorità (ex contrattisti a termine, ex lavoratori in comando/distacco, dipendenti immessi in ruolo sulla base di procedure di mobilità)” (punto 21.2.1 della sentenza). In particolare, si sarebbero previsti alcuni livelli incrementali in via generalizzata per tutto il personale (compresi gli odierni appellanti in via principale - par. 2, n. 4), e una serie di livelli previsti per le diverse e specifiche categorie di lavoratori dell’Autorità (par. 2, nn. 1, 2, 3, 6), per le quali l’A.G.COM. avrebbe valorizzato la diversa esperienza pregressa. Inoltre, ad avviso del giudice di prima istanza la previsione della clausola volta a subordinare l’applicazione di tali ultimi benefici perequativi alla rinuncia al contenzioso:
- sarebbe ragionevole sia in chiave deflattiva del contenzioso pendente, sia in quanto volta ad evitare una duplicazione dei benefici già applicati;
- sarebbe giustificata, nella misura in cui il regime ad hoc introdotto dall’accordo sindacale avrebbe coniugato perequazione e valorizzazione dell’esperienza pregressa maturata dalle categorie di lavoratori indicate nell’accordo;
- avrebbe consentito ai ricorrenti che avessero optato per l’adesione al regime previsto dal par. 2, punti 1) e 2) dell’accordo sindacale, rinunciando al contenzioso, di ottenere il riconoscimento di quattro rispetto ai cinque anni rivendicati con il gravame pendente;
- non avrebbe compresso il diritto di difesa dei ricorrenti, tenuto conto che, tra l’altro ed in particolare, “il summenzionato regime di alternatività fra la disciplina ad hoc di cui ai numeri 1) e 2) del par. 2 dell’accordo sindacale e il contenzioso, lungi dall’avere una funzione transattiva – come erroneamente affermato dalle parti: i) rappresenta la conseguenza in chiave effettuale e applicativa della specialità del regime perequativo disciplinato dai numeri 1), 2), 3) e 6) del par. 2 e della particolare logica che lo permea” (punto 21.2.2 della sentenza).
Secondo parte appellante in via principale il T.A.R. avrebbe operato una ricostruzione difensiva del provvedimento gravato in prime cure mai prospettata dall’Autorità, pur muovendo dal medesimo presupposto errato affermato dall’amministrazione resistente, ossia che le misure perequative promosse dall’accordo sindacale possano dirsi sovrapponibili ai livelli legittimamente richiesti dai ricorrenti nel contenzioso avviato, mentre si tratterebbe di misure assolutamente differenti.
In particolare, parte appellante in via principale deduce che da un lato si collocherebbero i livelli retributivi corrispondenti all’inquadramento giuridico ed economico spettante agli odierni appellanti al momento dell’immissione in ruolo in A.G.Com., in virtù dell’anzianità di servizio pre-ruolo (pari a complessivi 5 anni) vantata con successivi contratti a termine stipulati con l’Autorità, oggetto del contenzioso a suo tempo incardinato presso il T.A.R. per il Lazio; dall’altro, i livelli retributivi incrementali riconosciuti dall’A.G.COM. con la delibera n. 140/22/CONS al dichiarato fine, come si legge nella delibera stessa, di perequare gli stipendi di tutti gli immessi in ruolo dal 01.01.2011 – fra i quali figuravano anche gli odierni appellanti – rispetto agli stipendi sia degli omologhi colleghi dell’A.G.C.M., sia dei colleghi dell’A.G.COM. che avevano già goduto di precedenti misure perequative (cfr., ad esempio, l’accordo sindacale A.G.COM. del 26-31 luglio 2007).
Si aggiunge che il primo giudice avrebbe altresì errato nell’affermare che:
- l’obiettivo perseguito dall’Autorità con il recepimento dell’accordo de quo sarebbe quello di valorizzare le esperienze pregresse del proprio personale; ciò in quanto detto obiettivo sarebbe stato disconosciuto dallo stesso accordo del 6 aprile 2022 che prevede semplicemente di “adeguare il livello economico della retribuzione del personale in servizio transitato nei ruoli dell'Autorità con la procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS mediante il riconoscimento di un numero di livelli congruo in ragione [unicamente, n.d.r.] del lasso di tempo intercorso dall’immissione di tali soggetti nei ruoli dell’Autorità al livello stipendiale iniziale”;
- il regime di cui alla delibera ed all’accordo del 2022 non sarebbe discriminatorio “in quanto la diversità nell’attribuzione di parte dei livelli incrementali (quelli non riconosciuti in maniera fissa e generalizzata) è stata giustificata in considerazione di un elemento obiettivo e ragionevole, cioè la differente (soprattutto in termini temporali) esperienza vantata dai lavoratori nell’ambito delle surrichiamate categorie”.
Secondo parte appellante in via principale l’errore compiuto dal giudice di prime cure sarebbe dunque nella spiegazione delle misure e del loro fondamento. L’obiettivo dichiaratamente perseguito con la perequazione in esame dalla delibera 140/22/CONS e dall’accordo ad essa allegato non sarebbe evidentemente la valorizzazione della diversa esperienza pregressa di alcune categorie di dipendenti, bensì quello di allineare i livelli retributivi dei dipendenti assunti in A.G.COM. dopo il 2007 rispetto agli omologhi colleghi dell’A.G.C.M. che avevano beneficiato del riallineamento retributivo previsto dal par. 5 dell’accordo A.G.C.M. del 29 aprile 2008, non ancora recepito in A.G.Com. come ricordato a pag. 2 dell’accordo AGCOM del 8 aprile 2022, il quale prevede, tra l’altro, che “per le assunzioni e i passaggi di qualifica che avvengono negli anni successivi al 2012 il personale verrà sempre inquadrato nel nono livello”.
Si lamenta, in particolare, che l’accordo sindacale de quo riconosce tali 9 livelli previsti dall’ordinamento giuridico ed economico dell’A.G.C.M., al n. 6 del par. 2, ma solo in favore del personale immesso in ruolo con procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS, escludendo quindi inopinatamente gli odierni appellanti che pure sono stati assunti successivamente al 2012.
Si osserva, in particolare , che l’Autorità ha chiesto agli odierni appellanti in via principale di rinunciare al loro contenzioso per poter beneficiare delle misure perequative del paragrafo 2, mentre riconosceva in via automatica le stesse misure al personale che, pur non avendo proposto ricorso avverso l’inquadramento giuridico ed economico attribuitogli al momento dell’immissione in ruolo, si trovava nella stessa posizione sostanziale dei ricorrenti, in quanto personale non dirigenziale immesso in ruolo a partire dal 01.01.2022, che aveva concluso con l’A.G.COM. un contratto a tempo determinato di specializzazione e/o un contratto a tempo determinato avviato/i successivamente al 1° gennaio 2007 (punti 1 e 2 del par. 2 dell’accordo).
Si sostiene, pertanto, che l’Autorità, in una logica realmente perequativa, avrebbe dovuto riconoscere agli odierni appellanti 5 livelli incrementali, circostanza che avrebbe evitato l’illegittima discriminazione che invece si sarebbe prodotta.
Secondo parte appellante la logica reale alla base dell’accordo sarebbe transattiva e, come tale, sarebbe illegittima in quanto:
- contenuta in un accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, ossia da soggetti che non sono titolati a disporre dei diritti soggettivi fatti valere in giudizio dagli odierni ricorrenti, in violazione dell’art. 1966, comma 1, c.c.;
- mancherebbe evidentemente del presupposto delle “concessioni reciproche” di cui all’art. 1965 c.c.;
- mancherebbe della richiesta di parere all’Avvocatura Generale dello Stato, volta ad apprezzare il reale impatto deflattivo delle eventuali misure transattive vagliate sui contenziosi pendenti, in violazione dell’art. 13 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 161;
- violativa della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999, ed affetta da eccesso di potere in varie forme ed in particolare per disparità di trattamento.
La sentenza impugnata sarebbe errata anche laddove afferma che “tenuto conto del riconoscimento non integrale (quattro livelli incrementali) della pregressa esperienza lavorativa nel caso di opzione per il regime previsto dal par. 2, numeri 1) e 2), nonché dell’applicazione anche ai ricorrenti di tutti i livelli incrementali previsti in modo generale e indifferenziato per tutto il personale (cfr. par. 2, numero 4)), non è ravvisabile alcuna discriminazione ai danni dei ricorrenti in conseguenza del trattamento riservato agli ex contrattisti a termine che hanno inteso fruire dell’accordo, senza proporre ricorso” (punto 21.2.3 della sentenza).
Ciò in quanto i livelli di cui ai nr. 1 e 2 del par. 2 dell’accordo non sarebbero alternativi a quelli riconosciuti a tutti i dipendenti, ma proprio in ragione della loro natura perequativa, si sommerebbero a quelli dovuti al momento dell’immissione in ruolo in ragione dell’anzianità di servizio pre-ruolo. A conferma di ciò si deduce quanto accaduto per i funzionari assunti nel 2009 con contratto a tempo determinato di specializzazione ex delibera n. 158/08/CONS del 27.03.2008, per i quali i 2 livelli retributivi incrementali previsti dal n. 1 del paragrafo 2 dell’accordo del 06.04.2022 si sono sommati a quelli ad essi in precedenza già riconosciuti con decorrenza 01.01.2015 al – diverso – titolo di anzianità di servizio pre-ruolo maturata con contratto a tempo determinato di specializzazione del 2009 con l’effetto di riconoscere ad essi, in virtù del combinato disposto delle due misure, un numero di livelli superiore a quello invece previsto dal n. 1 del paragrafo 2 dell’accordo per gli odierni appellanti in via principale, aventi alle spalle lo stesso percorso lavorativo dei loro predecessori.
Il T.A.R. avrebbe errato anche nell’affermare che “nella specie un problema di valorizzazione del periodo pregresso non si pone, in quanto gli odierni ricorrenti hanno già ottenuto in sede giurisdizionale l’integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo, senza far ricorso al regime ad hoc previsto dall’accordo sindacale” (punto 21.1.2 della sentenza). Ciò in quanto i livelli attribuiti agli odierni appellanti con la suddetta decisione non sono quelli che l’Autorità avrebbe dovuto riconoscere nella prospettiva perequativa e che in tale prospettiva ha riconosciuto ad altro personale aggiungendoli a quelli attribuiti a fronte del calcolo dell’anzianità di servizio.
In conclusione si osserva, quindi, che:
(i) i livelli retributivi riconosciuti agli odierni appellanti dal T.A.R. nella sentenza 2319/2025 si riferiscono all’anzianità di servizio e sono dunque differenti, per natura e funzione, dai livelli perequativi di cui al paragrafo 2 dell’accordo sindacale del 2022;
(ii) tali ultimi livelli, stante la loro diversa natura perequativa, avrebbero dovuto aggiungersi ai primi e non essere considerati alternativi ad essi, come vorrebbe il T.A.R.;
(iii) ciò troverebbe conferma nel trattamento riservato agli altri dipendenti A.G.Com., ai quali i livelli perequativi dell’accordo 2022 sono stati sommati ai livelli retributivi corrispondenti all’anzianità di servizio, già in precedenza riconosciuti;
(iv) agli odierni appellanti all’anzianità di servizio riconosciuta dal T.A.R. avrebbero dovuto sommarsi i livelli perequativi di cui all’accordo sindacale in misura corrispondente a quella riconosciuta agli altri funzionari che svolgono le medesime funzioni, ossia 9 livelli incrementali.
14.1 Il motivo è infondato.
Anzitutto, preme rilevare che, al di là delle difese svolte sul punto dall’avvocatura erariale, il T.A.R. era certamente libero- in applicazione dei principi generali del diritto processuale - di dare (come poi ha effettivamente fatto in sentenza), nei limiti delle allegazioni delle parti, un inquadramento giuridico autonomo alla vicenda sottopostole.
Sotto altro profilo deve osservarsi che risulta assolutamente fisiologico che non vi sia perfetta corrispondenza tra quanto previsto in favore degli odierni appellanti in via principale dall’accordo sindacale gravato in prime cure e quanto da questi reclamato in sede contenziosa.
Del resto, appare evidente che, seppur animata da una logica di fondo di tipo essenzialmente perequativo, l’accordo de quo persegue anche finalità lato sensu deflattivo- transattive.
In questo senso non può trascurarsi che la previsione dell’obbligo di rinuncia ai ricorsi riguarda indistintamente tutti i dipendenti in lite con l’Autorità (non solo gli odierni appellanti ma anche altri con carriere pregresse differenti). Ciò è, quindi, da leggere nell’ottica di consentire la definizione una serie di diversi filoni di contenzioso e “pacificare” complessivamente la situazione del personale dell’Autorità. Un’ottica che si ricollega, invero, al perseguimento del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
Ne è riprova a circostanza che si tratta di un accordo a largo raggio il cui oggetto riguarda anche aspetti del rapporto di lavoro diversi da quello per i quali è qui causa ma tutti parte di un’unitaria negoziazione con le parti sociali i cui esiti, recepiti in un atto dell’Autorità espressione della autonomia (e discrezionalità) organizzativa interna, sono sindacabili solo ove manifestamente irragionevoli ovvero in grado di dare luogo ad una disparità di trattamento ictu oculi irragionevole.
Detta logica perequativo-transattiva appare, peraltro, coerente con il contenuto finale dell’accordo e con la scelta di fondo di valorizzare, tra l’altro, pur con modulazioni differenziate, l’effettiva durata del rapporto di impiego presso l’Autorità.
Deve aggiungersi che la finalità (anche) transattiva che colora l’accordo di che trattasi non vale, come condivisibilmente affermato dal T.A.R, a trasformare questo, in sé, in una transazione ex art. 1965 c.c.. Ad assumere connotati autenticamente transattivi sono, piuttosto, gli atti eventualmente compiuti a valle dalle parti rispetto ai singoli rapporti di lavoro.
In questa ottica ad essere sottoposto alle garanzie specifiche dell’art. 2113 c.c. è, al più, solo l’atto di rinuncia in sé al ricorso formulata dal singolo lavoratore e non la clausola che pone questa come condizione di accesso al regime dell’accordo (clausola che peraltro non è stata negoziata direttamente dal singolo lavoratore).
Inoltre, restando su un piano sostanziale, non può dirsi comunque carente l’elemento delle “concessioni reciproche” proprio della transazione, dovendosi queste rinvenire nell’accoglimento di una parte delle pretese degli odierni appellanti in termini di riconoscimento del rapporto pregresso.
Sotto altro aspetto, non vale ad escludere la praticabilità di una soluzione perequativo-transattiva la circostanza che i diritti legati al rapporto di lavoro discendano anche dalla disciplina eurounitaria posto che essi, ferma la supremazia delle fonti unionali rispetto a quelli interne, rimangono comunque disponibili dai loro titolari trattandosi di situazioni giuridiche individuali di natura essenzialmente patrimoniale.
A ciò si aggiunga che, come espressamente sostenuto dalla stessa difesa erariale nei propri atti difensivi, “l’unica lettura ragionevolmente sostenibile della suddetta clausola (di rinuncia) non può che essere nel senso che la mancata rinuncia potrà avere come effetto il mancato godimento dei soli benefici derivanti dalla fattispecie oggetto di contenzioso (nel caso di specie i soli benefici di cui al paragrafo 2, nn. 1 e 2)” (così a pag. 10 dell’appello incidentale) sicché, non essendovi alcun effetto preclusivo all’attribuzione dei benefici derivanti dalle altre fattispecie previste dallo stesso paragrafo 2 (e, dunque, anche dei livelli incrementali di cui al n. 4 del medesimo paragrafo), appare evidente come non possa esservi alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti che si trovino nella stessa posizione sostanziale degli appellanti, ma che non abbiano agito in giudizio.
14.2 Analogamente, risulta fuori fuoco la doglianza relativa alla violazione e dell’art. 13 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 161 atteso che l’eventuale parere va rilasciato dall’Avvocatura erariale all’atto della concreta rinuncia al singolo giudizio e non anche al recepimento dell’accordo di che trattasi a mezzo di delibera da parte dell’Autorità.
14.3 Quanto ai restanti profili di doglianza, i contenuti dell’accordo non risultano comunque dare luogo ad una disparità di trattamento manifestamente irragionevole nei confronti degli odierni appellanti.
Sempre alla luce della ricordata logica perequativo-transattiva che anima l’accordo de quo non può condividersi quanto sostenuto dagli appellanti in via principale e, cioè, i livelli di cui ai nr. 1 e 2 del par. 2 dell’accordo non sarebbero alternativi a quelli riconosciuti a tutti i dipendenti, ma proprio in ragione della loro natura perequativa, si sommerebbero a quelli dovuti al momento dell’immissione in ruolo in ragione dell’anzianità di servizio pre-ruolo. Non sussiste, infatti, in tale prospettiva, alcuna illegittima discriminazione rispetto ai funzionari assunti nel 2009 con contratto a tempo determinato di specializzazione ex delibera n. 158/08/CONS del 27 marzo 2008 anche in considerazione del fatto che, come eccepito dalla difesa erariale, le condizioni delle due classi di funzionari stabilizzate sono oggettivamente diverse (in particolare per le modalità di accesso).
15. Con il terzo motivo di appello R.G. n. 6398 del 2025 si censura la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma nella parte in cui ha ritenuto inammissibili e comunque infondati:
- il terzo profilo di doglianza dei secondi motivi aggiunti in primo grado, con cui i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del paragrafo 2 dell’accordo sindacale, anche con riguardo alla dedotta disparità di trattamento tra gli stessi e i dipendenti immessi nei ruoli dell’Autorità con procedura di mobilità volontaria ai sensi delle delibere n. 533/14/CONS e n. 625/14/CONS;
- il quarto profilo di doglianza dei secondi motivi aggiunti, volto a denunciare l’asserita disparità fra il regime previsto dal par. 2, n. 1, per i contratti di specializzazione e quello riconosciuto ai funzionari che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato, come membri dello staff di componenti dell’Autorità, ammessi con delibera n. 456/18/CONS alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
A detta del giudice di prime cure entrambe le censure sarebbero innanzitutto inammissibili, tenuto conto che le stesse sono volte a lamentare profili di illegittimità del par. 2 dell’accordo sindacale che non sono applicabili agli appellanti in via principale, in quanto questi ultimi non hanno adempiuto alla condizione per l’applicazione del relativo regime, optando per insistere con la via giurisdizionale.
In ogni caso, sempre secondo il T.A.R., entrambe le censure sarebbero comunque infondate in quanto sia per il personale immesso nei ruoli dell’Autorità con procedura di mobilità volontaria ai sensi delle delibere n. 533/14/CONS e n. 625/14/CONS, sia per i funzionari che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato come membri dello staff di componenti dell’Autorità, le previsioni contenute nell’accordo sindacale non avrebbero determinato alcuna discriminazione in danno dei ricorrenti, “attesa la diversità, in termini di esperienza pregressa valorizzabile, della loro posizione rispetto a quella dei predetti lavoratori” (punto 21.3.2a della sentenza) anche in ragione del fatto che il contratto di specializzazione avrebbe finalità di formazione, studio e ricerca che lo connotano e prevede, fra l’altro, una retribuzione ridotta e la non applicabilità della normativa sulla progressione di carriera valevole per il resto del personale.
Dette statuizioni sarebbero errate in quanto:
- tale clausola è stata espressamente impugnata nel giudizio di primo grado con censure che si ribadiscono in questa sede;
- il diverso trattamento operato dall’Autorità non solo non troverebbe giustificazione in alcuna fonte normativa o regolamentare, ma il paragrafo 2 dell’accordo, ove prevede il riconoscimento in capo agli appellanti di un numero di livelli retributivi, in funzione perequativa, inferiore a quello stabilito per altri dipendenti A.G.Com. in posizione analoga o comparabile, sarebbe palesemente illegittimo per violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva europea 1999/70/CE;
- l’Autorità già nel 2016 avrebbe riconosciuto ai precedenti contrattisti di specializzazione i livelli corrispondenti all’anzianità di servizio pre-ruolo, al momento dell’immissione nei ruoli, proprio per evitare una discriminazione non giustificata con il personale transitato nei ruoli con la procedura di mobilità del 2014;
- l’affermazione del T.A.R. che giustifica la “lieve” disparità di trattamento in ragione delle peculiarità del contratto di specializzazione contrasterebbe con la prima parte della sentenza gravata concernente il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al corretto inquadramento corrispondente all’anzianità di servizio pre-ruolo maturata con i diversi contratti a tempo determinato, ivi compreso quello denominato dall’AGCOM “di specializzazione”; in tale parte della decisione il T.A.R. rileva infatti che “l’esame della documentazione in atti ha confermato che le mansioni svolte dai ricorrenti durante i contratti di specializzazione e a tempo determinato, entrambi stipulati previo superamento di idonee procedure selettive, erano sostanzialmente identiche a quelle svolte una volta immessi in ruolo. […] E del resto la stessa delibera AGCOM n. 410/18/CONS adottata ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, da una parte, ha dato congruo atto dell’esperienza maturata dagli odierni ricorrenti in ragione della significativa permanenza in servizio e del comprovato grado di esperienza tecnico–specialistica nei settori di interesse istituzionale; dall’altra parte, ha disposto la loro stabilizzazione proprio sul presupposto del loro reclutamento “a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali” (cfr. art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 75/2017)” (par. 20.4 a pag. 24 della sentenza gravata);
- considerato che i 9 livelli perequativi incrementali sono stati riconosciuti ai funzionari transitati con la procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS “in ragione del lasso di tempo intercorso dall’immissione di tali soggetti nei ruoli dell’Autorità” e che tale immissione in ruolo è avvenuta il 01.01.2015, data in cui anche gli odierni appellanti prestavano servizio presso l’A.G.Com. a tempo determinato, il mancato riconoscimento in capo a questi ultimi del medesimo trattamento riservato al suddetto personale a tempo indeterminato costituisce una palese violazione della sopra richiamata clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in assenza di “ragioni oggettive”;
- analogo discorso dovrebbe farsi rispetto ai funzionari ex staff dei componenti, immessi in ruolo con le delibere n. 410/18/CONS e n. 456/18/CONS, a cui sono stati riconosciuti – ai sensi del n. 2 del paragrafo 2 dell’accordo – n. 1 livello retributivo incrementale per ciascun anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato.
15.1 Le suddette doglianze non sono fondate.
In primo luogo, va osservato che il T.A.R. ha correttamente rilevato l’inammissibilità di entrambi i suddetti profili di doglianza dei secondi motivi aggiunti in quanto afferenti agli effetti del par. 2 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, che – come affermato in relazione al precedente motivo di appello – risulta inapplicabile agli appellanti in via principale per effetto della scelta, da questi autonomamente e consapevolmente fatta, di insistere nella presente azione giudiziale.
A nulla vale peraltro obiettare che tale clausola che imponeva rinuncia è stata impugnata in prime cure atteso che detta impugnativa è stata, come visto, respinta.
In ogni caso, solo per completezza, preme rilevare che le medesime sono comunque infondate nel merito.
Come sopra argomentato, infatti, il diritto all’inquadramento retributivo è pacificamente disponibile dai lavoratori e a questi, nel caso di specie, non è stato imposto un trattamento meno favorevole rispetto al personale a tempo determinato ma solo offerta la possibilità, in una logica di tipo perequativo-compensativa e lato sensu transattiva, di ottenere in via extragiudiziale un riconoscimento ancorché parziale delle proprie pretese.
Inoltre, la differenza tra i diversi tipi di rapporto messa in evidenza dal T.A.R. vale a giustificare sul piano della ragionevolezza il diverso trattamento.
In particolare, non è irragionevole l’esclusione degli odierni appellanti rispetto al trattamento dallo stesso riservato al personale immesso in ruolo con procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS in quanto si tratta di situazioni obiettivamente diverse in cui radicalmente differenti sono le modalità di approdo presso A.G.Com. (contratti di specializzazione per neolaureati da un lato e procedura di mobilità di funzionari già in servizio pieno presso altre amministrazioni dall’altro).
Nel dettaglio, il personale che ha beneficiato della procedura di mobilità volontaria di cui alla delibera n. 533/14/CONS svolgeva attività lavorativa in Autorità in posizione di comando prima ancora che gli odierni appellanti prendessero servizio a tempo determinato (assunzione avvenuta soltanto il 1° settembre 2013). Infatti nella delibera n. 533/14/CONS (art. 1, comma 2) si legge che, al fine di partecipare alla suddetta procedura di mobilità, il personale doveva avere maturato “alla data del 30 giugno 2014, un’anzianità di servizio di almeno 3 anni, anche non continuativi, alle dipendenze dell’Autorità”.
Fermo il più volte ricordato carattere perequativo-transattivo dell’accordo, analoghe considerazioni in punto di palese non sovrapponibilità della situazione di fatto che viene in rilevo vanno svolte anche rispetto ai funzionari immessi in ruolo con la delibera n. 456/18/CONS che ha riguardato la posizione dell’ex staff dei componenti.
16. Con il quarto motivo di appello R.G. n. 6398 del 2025 si censura la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma nella parte in cui non ha accolto le censure dei ricorrenti che lamentavano l’illegittimità della procedura di mobilità straordinaria di cui alla delibera n. 140/22/CONS e alle successive delibere nr. 141/22/CONS, 142/22/CONS, 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS, per effetto delle quali il personale proveniente in mobilità da amministrazioni diverse dalle autorità indipendenti veniva inquadrato al livello 11 e 14 della qualifica di funzionario ed il personale proveniente da altre autorità amministrative indipendenti al livello 21 e 37 della qualifica di funzionario, mentre gli appellanti, con all’epoca 9 anni di anzianità di servizio presso l’A.G.Com,, si sarebbero trovati solo al livello F4.
Il T.A.R. ha respinto la doglianza sulla scorta della considerazione che si tratterebbe di fattispecie astrattamente distinte, per cui l’amministrazione avrebbe inteso “valorizzare, in coerenza con le caratteristiche dell’istituto della mobilità, la diversa e più risalente esperienza specifica acquisita dai lavoratori in comando presso altre Amministrazioni, esperienza di cui l’Autorità si è giovata, valendosi dei relativi profili professionali” (punto 21.4.1 della sentenza) riconoscendo un livello stipendiale per ciascun anno di servizio maturato in posizione di comando presso l’Autorità – in modo non dissimile da quanto previsto dal par. 2, n. 2 dell’accordo per i lavoratori ex contrattisti a termine – a cui si sono aggiunti i livelli riconosciuti per i titoli posseduti (par. 6 dell’accordo sindacale), oltre ai livelli a saldo e stralcio per le mancate progressioni dei dipendenti dell’A.G.Com. relativi ad un periodo temporale in cui il personale interessato dalla mobilità del 2022 apparteneva ad un’amministrazione diversa e in questa ha beneficiato delle progressioni di carriera pro tempore (par. 3, punto 8 dell’accordo).
Dette statuizioni non sarebbero condivisibili in quanto:
- siffatta discriminazione non potrebbe giustificarsi, come ritenuto dal primo giudice, sulla base di una “valorizzazione in misura differenziata di esperienze pregresse lavorative e professionali diverse” che non troverebbe alcun fondamento normativo, né è stata suffragata da alcuna prova circostanziata da parte dell’amministrazione;
- nel caso di specie detta disparità di trattamento sarebbe particolarmente grave risolvendosi nel riconoscimento di un inquadramento giuridico ed economico, al momento dell’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura di mobilità del 2022, notevolmente superiore (9 livelli) rispetto a quello iniziale della carriera di funzionario (F0) attribuito agli appellanti in via principale al momento della loro immissione in ruolo avvenuta per stabilizzazione ex lege;
- ad aggravare tale discriminazione concorrerebbe la circostanza che ai fini dell’attribuzione di detti livelli aggiuntivi è sufficiente essere stati in comando presso l’Autorità anche solo per un anno ed avere almeno 5 anni di esperienza nella pubblica amministrazione a seguito di assunzione per pubblico concorso (requisiti invero in possesso anche degli appellanti che al 2022 vantavano un’anzianità di 9 anni in A.G.Com.);
- si porrebbero in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
- non vi sarebbero elementi concreti per riconoscere maggiori meriti professionali al personale che ha beneficiato della procedura di mobilità straordinaria di che trattasi il quale ha peraltro prestato servizio presso amministrazioni non rientranti nel comparto Authorities .
Con riguardo a quest’ultimo aspetto si aggiunge che:
- il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’A.G.Com., all’art. 50, comma 6, riconosce “al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l’Autorità”, proveniente da amministrazioni ed enti non appartenenti al comparto delle Autorità amministrative indipendenti, una “indennità accessoria di maggiori responsabilità” “finalizzata a remunerare la maggiore complessità e la più elevata qualità del lavoro svolto in Autorità rispetto a quello espletato presso le amministrazioni di appartenenza”; detta intensità accessoria costituirebbe la prova che l’attività lavorativa prestata presso un’amministrazione diversa da un’autorità indipendente non sarebbe equiparabile per complessità e qualità del lavoro a quella svolta presso l’A.G.Com.;
- tra i funzionari provenienti da altre Amministrazioni o Enti pubblici, immessi in ruolo con la predetta procedura di mobilità, c’è anche chi, a motivo del voto di laurea inferiore al 100, non avrebbe potuto partecipare non solo al concorso per contratto a tempo determinato di specializzazione all’epoca vinto dai ricorrenti, ma neanche ai bandi dell’A.G.Com. per svolgere un periodo di praticantato o alle selezioni per tirocini formativi riservati a laureati e studenti di corsi post lauream previsti dalle convenzioni sottoscritte dall’A.G.Com. con le Università, per i quali tutti è previsto un voto di laurea non inferiore al 105/110.
Sarebbe, pertanto, errato quanto statuito dal primo giudice e, segnatamente, che “il criterio orientatore posto a base dell’accordo sindacale può rinvenirsi nella valorizzazione in misura differenziata di esperienze pregresse lavorative e professionali diverse, soprattutto in termini temporali, per ciascuna delle variegate tipologie di lavoratori in servizio” (punto 21.4.1 della sentenza).
16.1 Il motivo in parola non merita positivo apprezzamento.
Vanno, anzitutto, ribadite le considerazioni di cui supra in ordine al carattere perequativo-transattivo dell’accordo di che trattasi.
Inoltre, va comunque escluso che il trattamento da questo individuato dia luogo ad una disparità manifestamente irragionevole. Ciò, ancora una volta, per l’obiettiva differenza delle situazioni di fatto che vengono in rilievo e, segnatamente, in forza della circostanza che ad aver beneficiato della procedura di mobilità straordinaria in parola è personale in servizio in posizione di comando già proveniente dai ruoli di altre amministrazioni il quale, secondo l’ id quod plerumque accidit , ha in tale frangente acquisito una specifica (ed ulteriore) professionalità sul campo (anche a prescindere dal voto di laurea vantato). Tale assetto è del resto coerente con lo scopo di valorizzare – al momento dell’immissione nei ruoli – anche la specifica esperienza pregressa acquisita nei ruoli di altre amministrazioni e, in misura anche maggiore (in coerenza con la valutazione che A.G.Com. fa all’art. 50 del proprio Regolamento), all’interno di altre Autorità indipendenti così promuovendo, per l’effetto, anche in ottica futura, l’arricchimento qualitativo del panorama di competenze di cui può beneficiare attingendo ad altri bacini di personale. Di ciò si dà conto nella parte motiva della delibera n. 140/22/CONS (pag. 3), ove si legge che l’attivazione di una procedura di mobilità riservata al personale in servizio in posizione di comando/distacco/fuori ruolo da almeno un anno si spiega data “l’esigenza di procedere, nell’ambito del complessivo piano di reclutamento finalizzato all’assunzione mediante concorso pubblico di funzionari e operativi altamente specializzati, alla valorizzazione, nell’immediato, delle figure professionali di elevata e consolidata competenza e professionalità già presenti in Autorità”.
16.2 Quanto testé osservato rende superflua l’acquisizione a questo giudizio, della documentazione relativa all’attuazione della procedura di mobilità pure richiesta in via istruttoria da parte appellante in via principale.
17. Con il quinto motivo di appello R.G. n. 6398 del 2025 si censura la sentenza definitiva n. 2319 del 2025 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma laddove ha affermato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della censura con la quale i ricorrenti in primo grado hanno lamentato l’illegittimità del paragrafo 7 dell’accordo sindacale de quo, nella parte in cui ha previsto la possibilità di attribuire incarichi di reggenza degli Uffici di II livello ed incarichi di responsabilità di specifiche aree individuate sulla base dell’anzianità di ruolo e non sulla base dell’anzianità di servizio, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il T.A.R. è giunto a tale conclusione osservando che “gli atti di inquadramento impugnati col gravame originario e con i primi motivi aggiunti per la parte relativa all’inquadramento giuridico dei ricorrenti sono ormai rimasti validi ed efficaci a seguito della sentenza non definitiva n. 14959 del 22 luglio 2024, che ha dichiarato l’inammissibilità in parte qua dell’impugnazione proposta” (punto 21.5 della sentenza).
Detta statuizione sarebbe errata in quanto:
- la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado e dei primi motivi aggiunti sarebbe a sua volta errata per le ragioni esposte a mezzo dell’appello n. R.G. 767/2025 proposto avverso la sentenza non definitiva del TA.R. per il Lazio – sede di Roma n. 14959 del 2024;
- non vi sarebbe un principio generale che impone il divieto di attribuire incarichi sulla base dell’anzianità di ruolo e non dell’anzianità di servizio.
17.1 Anche le suddette censure sono infondate.
Alla luce della intervenuta reiezione dell’appello n. R.G. 767 del 2025 appare, infatti, corretta la declaratoria di improcedibilità resa dal T.A.R..
Inoltre, anzianità di servizio ed anzianità di ruolo sono parametri oggettivamente differenti perché il primo esprime la durata complessiva del rapporto unitariamente inteso mentre il secondo si riferisce al tempo trascorso in una specifica posizione all’interno dell’assetto organizzativo dell’amministrazione con la conseguenza che solo quest’ultimo è in grado di esprimere il livello di professionalità in concreto raggiunto, all’attualità, dal dipendente.
18. In conclusione, per le ragioni esposte, sono infondati e vanno respinti sia l’appello R.G. n. 767 del 2025, che l’appello principale R.G. n. 6398 del 2025 che l’appello incidentale proposto dall’Autorità.
19. Sussistono, anche in ragione della notevole complessità della vicenda, della parziale novità delle questioni affrontate e della reciproca soccombenza, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- respinge l’appello R.G. n. 767 del 2025;
- respinge l’appello principale R.G. n. 6398 del 2025;
- respinge l’appello incidentale proposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
IO ON, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ON | CA ON |
IL SEGRETARIO