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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG. N. 654/2020
Verbale di udienza del giorno 25 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così Parte_1 conclude: "ferma la cessazione della materia del contendere per la parte del contenzioso già definito, insiste per l'accoglimento delle domande proposte con la Parte condanna della CP_1 al pagamento della somma di € 8.427,59 oltre interessi legali e maggior danno da calcolarsi sulla base dei titoli di stato in favore del Con favore di spese pari ad Parte_1
•
€ 264,00 e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto per averne fatta anticipazione." vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta CP_2
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude:" impugna e contesta tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto ex adverso e, richiamando le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 19 settembre 2025, chiede che la causa venga trattenuta in decisione." vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte intervenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così Parte_3 conclude: " l'esponente deposita le seguenti note di trattazione scritta per dare atto che, a seguito dell'intervenuta transazione con gli attori, CP_3 ha rinunciato agli atti del presente giudizio e tale rinuncia è stata accettata da parte attrice, come da allegati. In considerazione di quanto sopra non avendo CP_3 e, per essa,
[...]
-
spiegato domanda nei confronti diParte_3
- il Controparte_4 presente giudizio - ai sensi dell'art. 306 c.p.c. - proseguirà solo tra gli attori e [...] CP_5 hiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione delControparte_4 giudizio tra sé e parte attrice.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 25 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 654 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
P.IVA_1 in persona del legale c.f. Parte_4
,
Parte_5 c.f. rappresentante p.t.,
" rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti C.F. 1
NT RU e RO IO, e tutti elettivamente domiciliati in Avellino, via
Vasto n. 26
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. P.IVA_2 in Controparte_6
,
persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avvocato Gennaro Arcucci, presso lo studio del quale sito in Avellino, in Corso
Europa n. 72, elegge domicilio
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE' codice fiscale e p. iva P.IVA_3 Parte_3
Controparte_7 nella qualità di procuratore rea n. 1888273, in persona del Dott. speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar Persona_1 di Roma del 31/07/2018 (rep. n. 18551 - racc. n. 8917 – doc. 1), rilasciata dal Dott. quale mandataria diControparte_8 [...]
Controparte_9 (già Controparte_10
[...] - di seguito CP_3 in persona del legale rappresentante,
,P.IVA_4 giusta procura speciale con sede in Napoli Via Santa Brigida n. 39, C.F. per atto del 07/08/2020 in autentica Notaio Persona_2 in Milano, rep. n. 48439 racc. 22271 (doc. 2), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'Avv. Alessandro
Limatola, presso lo studio del quale in Napoli, Via Santa Lucia n. 15, elegge domicilio
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, la Parte_4 ed il La società Parte_1
con atto di citazione notificato in data 12.02.2020, sig. Parte_5
,
hanno convenuto in giudizio la chiedendo accertarsi eControparte_4
dichiararsi la violazione da parte della convenuta Controparte_4 degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali nei confronti della Parte_1
"la sua responsabilità ed il pregiudizio a questa arrecato in virtù
[...] delle violazioni ed omissioni perpetrate, di accertare e dichiarare la sussistenza di
Contr collegamento negoziale tra l'acquisto dei titoli e l'apertura delle linea di credito di € 10.000,00 da utilizzare sul c/c n. 202/156674-7 ed affidamento di € 50.000,00 per anticipo fatture su c/anticipi n. 202/59000204-1 in violazione dell'art. 2358 c.c.
Dichiarare nulli ovvero annullare i contratti afferenti all'acquisto dei prodotti finanziari indicati in premessa, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
in subordine dichiarare risolto o comunque risolvere il rapporto contrattuale afferente all'acquisto dei prodotti finanziari, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da parte attrice, oltre interessi ed il maggior danno, di condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della sfera morale e personale dell'attrice, ed in conseguenza dell'accoglimento in tutto o in parte delle conclusioni formulate, accertare e quantificare l'effettivo dare e avere nel rapporto di credito tra la Parte_1 (ed i fideiussori, se obbligati) e la e, conseguentemente, la somma Controparte_4
effettivamente dovuta alla banca convenuta e l'eventuale sussistenza di un residuo debito alla attualità. In ipotesi di pagamento di maggiori somme versate e non dovute, disporre la ripetizione delle stesse in favore della società attrice, con relativi interessi;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da
Parte_4 con apertura di credito su c/c n. Parte_5 e
202/156674 del 29/11/2012, per € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento.
Parte attrice ha domandato, altresì, di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5 e Parte_4 con apertura di credito per anticipi su fatture su c/c n. 202/59000204 del 29/11/2012, di € 50.000,00
e valida fino a revoca, assistita da fidejussione omnibus limitata ad € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento, nonché di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5 e Parte_4 con rinnovo apertura di credito su c/c n. 202/156674 del 10/10/2013, di € 10.000,00 e valida fino a revoca, assistita da fidejussione omnibus limitata ad € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento, di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5 e Parte_4 con rinnovo apertura di credito per anticipi su fatture su c/c n. 202/59000204 del 10/10/2013, di € 50.000,00 e valida fino a revoca, assistita da fidejussione omnibus limitata ad € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento, per tutte le ragioni ed i titoli indicati in premessa;
accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5
con finanziamento chirografario di € 60.000,00 del 27/03/2015 e Parte_4
di durata di cinque anni, con contestuale revoca dello scoperto di c/c di € 10.000,00 e della linea di credito di € 50.000,00 per anticipo fatture, giusta delibera del 16/03/2015, ovvero disporne l'annullamento, e di disporre la cancellazione della eventuale iscrizione degli attori nel CRIF e/o nella centrale rischi di CP_12 che sia stata و
eseguita o venga eseguita nel corso del giudizio, con declaratoria della illegittimità della segnalazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2020, si è costituita in giudizio la chiedendo, in via pregiudiziale di accertare e dichiarare laControparte_4 propria carenza di legittimazione passiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle azioni, nonché delle domande proposte, nel merito, di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto ed, in via subordinata, nella ipotesi di declaratoria di invalidità ovvero inefficacia delle operazioni finanziarie per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dagli attori alla CP_4 per tali operazioni nonché per l'acquisto dei titoli Contr
e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, condannando, in ogni caso, gli attori alla restituzione in favore della CP_4 dei titoli per cui è causa;
ovvero, nell'ipotesi di condanna della CP_4 al risarcimento del danno, quantificare le somme Contr dovute alla medesima in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio e ridurre il risarcimento riconosciuto in ragione del concorso colposo della controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c., Contr compensando tali importi di cui risulta creditrice, con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge. Nelle more, Parte_4 e il sig. Parte_5 hanno proposto ricorso cautelare in corso di causa finalizzato “alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza in danno di Parte_4 e di Parte_5 con la condanna alla rifusione delle spese e delle competenze della presente procedura".
A sostegno delle domande svolte in sede cautelare nei confronti della CP_4 i garanti hanno asserito che "nella pendenza del giudizio, la Parte_4 ha fatto domanda di finanziamento per la erogazione di somme pari al 25% del fatturato, ricevendone diniego, in ragione della iscrizione a sofferenza nel CRIF.
In data 21 luglio 2020 la CP_4 si è dunque costituita nel procedimento cautelare
R.G.N. 654-1/2020, depositando all'uopo un'apposita memoria di resistenza con cui, ha evidenziato la carenza dei requisiti necessari per la concessione di un provvedimento cautelare, vale a dire il fumus boni iuris e, soprattutto, il periculum in mora. A scioglimento della riserva assunta in data 22 luglio 2020, il Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa in data 27 luglio 2020 ha accolto le domande cautelari avanzate dagli odierni attori e avverso la predetta ordinanza, cui la Banca ha ottemperato, ha proposto un apposito reclamo (R.G. 3145/2020). Con provvedimento emesso in data 10 dicembre 2020 e comunicato in data 23 dicembre 2020, il Tribunale di Avelino ha
Contr accolto il reclamo proposto da avverso l'Ordinanza emessa dallo stesso ill.mo
Tribunale in data 27 luglio 2020.
All'udienza del 16 dicembre 2020 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c.
In data 14.01.2021, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, letta in data 29.12.2020, con la quale hal'istanza proposta da Parte_1 chiesto dichiararsi l'interruzione del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento di essa società, disponeva l'interruzione del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione si sono costituiti in giudizio, Parte_4
riportandosi a quanto dedotto, prodotto ed eccepito
[...] Parte_5
in sede di introduzione del giudizio poi interrotto.
Con comparsa del 23.02.2021 con comparsa di costituzione e risposta ha spiegato nella spiegata qualità di intervento la società Parte_3
mandataria di facendo proprie le difese, Controparte_9
le domande e le eccezioni avanzate dalla propria avente causa Controparte_13
[...]
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di
CTU tecnica.
Depositato l'elaborato peritale, il giudice precedentemente assegnatario, all'udienza del 01.02.2023, rilevato che tra la Pt_3 quale mandataria di CP_3 cessionaria a
Contr titolo particolare di e i fideiussori Parte_5 e Controparte_14
[...] era intervenuta rituale rinuncia agli atti secondo le modalità di cui all'art. 306
c.p.c. essendo state depositate le dichiarazioni abdicative con le quali le parti indicate in premessa hanno rinunciato agli atti del giudizio e accettato le rinunce ricevute;
ritenuto altresì sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 306 c.p.c. per pronunciare l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale instauratosi fra dette parti, considerato altresì che non avendo CP_3 e, per essa,
[...]
Parte_3 spiegato domanda nei confronti di Controparte_4 - il
[...]presente giudizio - ai sensi dell'art. 306 c.p.c. - proseguirà solo tra gli attori e
Controparte_4 dichiarava estinta la causa n. 654/2020 R.G. ai sensi dell'art. 306
c.p.c. limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra Parte_5
con Pt 3 quale mandataria di CP_3 con spese compensate e Parte_4
e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2025.
Alla predetta udienza la scrivente, nel frattempo subentrata, rinviava la causa all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente occorre osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"
(Cass. Civ. Sent. n. 12002/2014).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo concernente l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla [...] Controparte_4 fin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Occorre premettere che in data 14 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale un apposito "Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy")" nel quale si è dato atto di un avvenuto accordo di cessione di crediti tra CP_3 (cessionaria) e Controparte_4
(cedente) di crediti in blocco.
Per effetto della suddetta cessione il cessionario CP_3 è subentrato nella posizione di
Contr nei contratti ceduti, con conseguente subentro e assunzione da parte del cessionario di tutti i diritti e obblighi della CP_4 derivanti dai rapporti ceduti. Ai sensi dell'articolo 58 del TUB, inoltre, le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Banca, hanno conservano la loro validità e il loro grado a favore in capo ad CP_3 senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Ne consegue quindi che la Controparte_4 non risulta più essere il titolare del rapporto controverso e dunque legittimato passivo per le domande formulate da controparte aventi ad oggetto la nullità e l'inefficacia dei rapporti creditori (e delle Contr connesse garanzie) intercorsi tra e gli odierni attori, anche con riguardo all'acquisto dei titoli oggetti del giudizio.
Ed invero, come confermato anche dal consulente tecnico nominato dal Tribunale tra
Contr l'operazione di investimento in titoli e l'apertura di credito in c/c del 29.11.2012
e l'affidamento per anticipo su fatture del 29.11.2012 risulta esservi collegamento per contestualità tra finanziamento e acquisto dei titoli, provvista per le operazioni in titoli proveniente da affidamenti concessi dalla stessa CP_4
Pertanto, l'operazione finanziaria è stata eseguita con le risorse finanziarie concesse ed erogate dalla soggetto coincidente con la Banca di cui sono Controparte_4
state acquistate le azioni.
Alla luce di quanto detto, va dichiarato, pertanto, il difetto di legittimazione passiva di per non essere più titolare dei rapporti oggetto di giudizio.Controparte_4
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare vanno compensate per intero in ragione della particolarità della vicenda trattata.
Per le stesse ragioni, anche le spese della CCTTU, già liquidate con separato decreto, si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa MA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 654/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
-COMPENSA per intero le spese di lite del presente giudizio e di quello cautelare;
-COMPENSA per intero le spese di CTU come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 25 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa MA Casale
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG. N. 654/2020
Verbale di udienza del giorno 25 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa MA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così Parte_1 conclude: "ferma la cessazione della materia del contendere per la parte del contenzioso già definito, insiste per l'accoglimento delle domande proposte con la Parte condanna della CP_1 al pagamento della somma di € 8.427,59 oltre interessi legali e maggior danno da calcolarsi sulla base dei titoli di stato in favore del Con favore di spese pari ad Parte_1
•
€ 264,00 e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto per averne fatta anticipazione." vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta CP_2
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude:" impugna e contesta tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto ex adverso e, richiamando le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 19 settembre 2025, chiede che la causa venga trattenuta in decisione." vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte intervenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così Parte_3 conclude: " l'esponente deposita le seguenti note di trattazione scritta per dare atto che, a seguito dell'intervenuta transazione con gli attori, CP_3 ha rinunciato agli atti del presente giudizio e tale rinuncia è stata accettata da parte attrice, come da allegati. In considerazione di quanto sopra non avendo CP_3 e, per essa,
[...]
-
spiegato domanda nei confronti diParte_3
- il Controparte_4 presente giudizio - ai sensi dell'art. 306 c.p.c. - proseguirà solo tra gli attori e [...] CP_5 hiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione delControparte_4 giudizio tra sé e parte attrice.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 25 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 654 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
P.IVA_1 in persona del legale c.f. Parte_4
,
Parte_5 c.f. rappresentante p.t.,
" rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti C.F. 1
NT RU e RO IO, e tutti elettivamente domiciliati in Avellino, via
Vasto n. 26
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. P.IVA_2 in Controparte_6
,
persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avvocato Gennaro Arcucci, presso lo studio del quale sito in Avellino, in Corso
Europa n. 72, elegge domicilio
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
NONCHE' codice fiscale e p. iva P.IVA_3 Parte_3
Controparte_7 nella qualità di procuratore rea n. 1888273, in persona del Dott. speciale investito di tutti i poteri a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar Persona_1 di Roma del 31/07/2018 (rep. n. 18551 - racc. n. 8917 – doc. 1), rilasciata dal Dott. quale mandataria diControparte_8 [...]
Controparte_9 (già Controparte_10
[...] - di seguito CP_3 in persona del legale rappresentante,
,P.IVA_4 giusta procura speciale con sede in Napoli Via Santa Brigida n. 39, C.F. per atto del 07/08/2020 in autentica Notaio Persona_2 in Milano, rep. n. 48439 racc. 22271 (doc. 2), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'Avv. Alessandro
Limatola, presso lo studio del quale in Napoli, Via Santa Lucia n. 15, elegge domicilio
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, la Parte_4 ed il La società Parte_1
con atto di citazione notificato in data 12.02.2020, sig. Parte_5
,
hanno convenuto in giudizio la chiedendo accertarsi eControparte_4
dichiararsi la violazione da parte della convenuta Controparte_4 degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali nei confronti della Parte_1
"la sua responsabilità ed il pregiudizio a questa arrecato in virtù
[...] delle violazioni ed omissioni perpetrate, di accertare e dichiarare la sussistenza di
Contr collegamento negoziale tra l'acquisto dei titoli e l'apertura delle linea di credito di € 10.000,00 da utilizzare sul c/c n. 202/156674-7 ed affidamento di € 50.000,00 per anticipo fatture su c/anticipi n. 202/59000204-1 in violazione dell'art. 2358 c.c.
Dichiarare nulli ovvero annullare i contratti afferenti all'acquisto dei prodotti finanziari indicati in premessa, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
in subordine dichiarare risolto o comunque risolvere il rapporto contrattuale afferente all'acquisto dei prodotti finanziari, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito da parte attrice, oltre interessi ed il maggior danno, di condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della sfera morale e personale dell'attrice, ed in conseguenza dell'accoglimento in tutto o in parte delle conclusioni formulate, accertare e quantificare l'effettivo dare e avere nel rapporto di credito tra la Parte_1 (ed i fideiussori, se obbligati) e la e, conseguentemente, la somma Controparte_4
effettivamente dovuta alla banca convenuta e l'eventuale sussistenza di un residuo debito alla attualità. In ipotesi di pagamento di maggiori somme versate e non dovute, disporre la ripetizione delle stesse in favore della società attrice, con relativi interessi;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da
Parte_4 con apertura di credito su c/c n. Parte_5 e
202/156674 del 29/11/2012, per € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento.
Parte attrice ha domandato, altresì, di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5 e Parte_4 con apertura di credito per anticipi su fatture su c/c n. 202/59000204 del 29/11/2012, di € 50.000,00
e valida fino a revoca, assistita da fidejussione omnibus limitata ad € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento, nonché di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5 e Parte_4 con rinnovo apertura di credito su c/c n. 202/156674 del 10/10/2013, di € 10.000,00 e valida fino a revoca, assistita da fidejussione omnibus limitata ad € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento, di accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5 e Parte_4 con rinnovo apertura di credito per anticipi su fatture su c/c n. 202/59000204 del 10/10/2013, di € 50.000,00 e valida fino a revoca, assistita da fidejussione omnibus limitata ad € 90.000,00, ovvero disporne l'annullamento, per tutte le ragioni ed i titoli indicati in premessa;
accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle fideiussioni prestate da Parte_5
con finanziamento chirografario di € 60.000,00 del 27/03/2015 e Parte_4
di durata di cinque anni, con contestuale revoca dello scoperto di c/c di € 10.000,00 e della linea di credito di € 50.000,00 per anticipo fatture, giusta delibera del 16/03/2015, ovvero disporne l'annullamento, e di disporre la cancellazione della eventuale iscrizione degli attori nel CRIF e/o nella centrale rischi di CP_12 che sia stata و
eseguita o venga eseguita nel corso del giudizio, con declaratoria della illegittimità della segnalazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2020, si è costituita in giudizio la chiedendo, in via pregiudiziale di accertare e dichiarare laControparte_4 propria carenza di legittimazione passiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle azioni, nonché delle domande proposte, nel merito, di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto ed, in via subordinata, nella ipotesi di declaratoria di invalidità ovvero inefficacia delle operazioni finanziarie per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dagli attori alla CP_4 per tali operazioni nonché per l'acquisto dei titoli Contr
e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, condannando, in ogni caso, gli attori alla restituzione in favore della CP_4 dei titoli per cui è causa;
ovvero, nell'ipotesi di condanna della CP_4 al risarcimento del danno, quantificare le somme Contr dovute alla medesima in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio e ridurre il risarcimento riconosciuto in ragione del concorso colposo della controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c., Contr compensando tali importi di cui risulta creditrice, con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge. Nelle more, Parte_4 e il sig. Parte_5 hanno proposto ricorso cautelare in corso di causa finalizzato “alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza in danno di Parte_4 e di Parte_5 con la condanna alla rifusione delle spese e delle competenze della presente procedura".
A sostegno delle domande svolte in sede cautelare nei confronti della CP_4 i garanti hanno asserito che "nella pendenza del giudizio, la Parte_4 ha fatto domanda di finanziamento per la erogazione di somme pari al 25% del fatturato, ricevendone diniego, in ragione della iscrizione a sofferenza nel CRIF.
In data 21 luglio 2020 la CP_4 si è dunque costituita nel procedimento cautelare
R.G.N. 654-1/2020, depositando all'uopo un'apposita memoria di resistenza con cui, ha evidenziato la carenza dei requisiti necessari per la concessione di un provvedimento cautelare, vale a dire il fumus boni iuris e, soprattutto, il periculum in mora. A scioglimento della riserva assunta in data 22 luglio 2020, il Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa in data 27 luglio 2020 ha accolto le domande cautelari avanzate dagli odierni attori e avverso la predetta ordinanza, cui la Banca ha ottemperato, ha proposto un apposito reclamo (R.G. 3145/2020). Con provvedimento emesso in data 10 dicembre 2020 e comunicato in data 23 dicembre 2020, il Tribunale di Avelino ha
Contr accolto il reclamo proposto da avverso l'Ordinanza emessa dallo stesso ill.mo
Tribunale in data 27 luglio 2020.
All'udienza del 16 dicembre 2020 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c.
In data 14.01.2021, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, letta in data 29.12.2020, con la quale hal'istanza proposta da Parte_1 chiesto dichiararsi l'interruzione del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento di essa società, disponeva l'interruzione del giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione si sono costituiti in giudizio, Parte_4
riportandosi a quanto dedotto, prodotto ed eccepito
[...] Parte_5
in sede di introduzione del giudizio poi interrotto.
Con comparsa del 23.02.2021 con comparsa di costituzione e risposta ha spiegato nella spiegata qualità di intervento la società Parte_3
mandataria di facendo proprie le difese, Controparte_9
le domande e le eccezioni avanzate dalla propria avente causa Controparte_13
[...]
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di
CTU tecnica.
Depositato l'elaborato peritale, il giudice precedentemente assegnatario, all'udienza del 01.02.2023, rilevato che tra la Pt_3 quale mandataria di CP_3 cessionaria a
Contr titolo particolare di e i fideiussori Parte_5 e Controparte_14
[...] era intervenuta rituale rinuncia agli atti secondo le modalità di cui all'art. 306
c.p.c. essendo state depositate le dichiarazioni abdicative con le quali le parti indicate in premessa hanno rinunciato agli atti del giudizio e accettato le rinunce ricevute;
ritenuto altresì sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 306 c.p.c. per pronunciare l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale instauratosi fra dette parti, considerato altresì che non avendo CP_3 e, per essa,
[...]
Parte_3 spiegato domanda nei confronti di Controparte_4 - il
[...]presente giudizio - ai sensi dell'art. 306 c.p.c. - proseguirà solo tra gli attori e
Controparte_4 dichiarava estinta la causa n. 654/2020 R.G. ai sensi dell'art. 306
c.p.c. limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra Parte_5
con Pt 3 quale mandataria di CP_3 con spese compensate e Parte_4
e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2025.
Alla predetta udienza la scrivente, nel frattempo subentrata, rinviava la causa all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente occorre osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"
(Cass. Civ. Sent. n. 12002/2014).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo concernente l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla [...] Controparte_4 fin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Occorre premettere che in data 14 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale un apposito "Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy")" nel quale si è dato atto di un avvenuto accordo di cessione di crediti tra CP_3 (cessionaria) e Controparte_4
(cedente) di crediti in blocco.
Per effetto della suddetta cessione il cessionario CP_3 è subentrato nella posizione di
Contr nei contratti ceduti, con conseguente subentro e assunzione da parte del cessionario di tutti i diritti e obblighi della CP_4 derivanti dai rapporti ceduti. Ai sensi dell'articolo 58 del TUB, inoltre, le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Banca, hanno conservano la loro validità e il loro grado a favore in capo ad CP_3 senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Ne consegue quindi che la Controparte_4 non risulta più essere il titolare del rapporto controverso e dunque legittimato passivo per le domande formulate da controparte aventi ad oggetto la nullità e l'inefficacia dei rapporti creditori (e delle Contr connesse garanzie) intercorsi tra e gli odierni attori, anche con riguardo all'acquisto dei titoli oggetti del giudizio.
Ed invero, come confermato anche dal consulente tecnico nominato dal Tribunale tra
Contr l'operazione di investimento in titoli e l'apertura di credito in c/c del 29.11.2012
e l'affidamento per anticipo su fatture del 29.11.2012 risulta esservi collegamento per contestualità tra finanziamento e acquisto dei titoli, provvista per le operazioni in titoli proveniente da affidamenti concessi dalla stessa CP_4
Pertanto, l'operazione finanziaria è stata eseguita con le risorse finanziarie concesse ed erogate dalla soggetto coincidente con la Banca di cui sono Controparte_4
state acquistate le azioni.
Alla luce di quanto detto, va dichiarato, pertanto, il difetto di legittimazione passiva di per non essere più titolare dei rapporti oggetto di giudizio.Controparte_4
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare vanno compensate per intero in ragione della particolarità della vicenda trattata.
Per le stesse ragioni, anche le spese della CCTTU, già liquidate con separato decreto, si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa MA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 654/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
-COMPENSA per intero le spese di lite del presente giudizio e di quello cautelare;
-COMPENSA per intero le spese di CTU come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 25 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa MA Casale