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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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- 1. Cessione del credito: Analisi completaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 9 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5085 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 10 aprile 2025, all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Santoro, giusta procura in atti, opponente contro (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nedo Corti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 22.12.2023, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1230/23 R.G. del 23.11.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 51.615,65, oltre interessi e spese della fase monitoria, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici ed il risarcimento dei danni dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002, in forza di tre fatture (n. SF00093500; SF00095497; SF00097580) emesse dalla cedente a titolo di corrispettivo per lo Parte_2 svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, e realizzazione di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c. e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la cedente, Nel merito, Parte_2 ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito ed alla notifica della stessa e contestato il quantum richiesto, nonchè chiesto l'accertamento della violazione delle previsioni contrattuali da parte di
[...]
[...]
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., rigettata l'istanza di chiamata in causa di per ragioni di economia processuale, in assenza di Parte_2 ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'opposizione proposta dal è fondata e deve, pertanto, Parte_1 essere accolta.
In forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ.,
19.8.2016 n. 17214). Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, era quindi onere della società opposta, ricorrente in via monitoria e attore in senso sostanziale, provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo del opponente Pt_1 di pagare quanto giudizialmente richiesto.
2 Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte di CP_1
della quale deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad agire
[...] per inefficacia della cessione in oggetto. Come è noto, la disciplina concernente la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti tra privati di cui agli artt. 1260 c.c. e ss., essendo il trasferimento del credito e l'opponibilità della cessione subordinati al rispetto di particolari formalità (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571). Un primo elemento caratterizzante è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione, atteso che mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La ratio di tale normativa è stata individuata nella necessità di evitare che la pubblica amministrazione sia costretta a compiere indagini sulla effettività del negozio di cessione ed è dunque posta a tutela della amministrazione stessa, quale debitore ceduto con la conseguenza che il mancato rispetto delle forme previste non incide sulla validità del negozio di cessione, che appunto interviene tra cedente e cessionario ed al quale il debitore ceduto resta estraneo, mentre determina l'inefficacia del medesimo negozio nei confronti dell'amministrazione. Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto. Diversamente da quanto previsto nel codice civile, infatti, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è necessaria la notifica della cessione a quest'ultima a norma del citato art. 69 e dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, nonché, in ipotesi di rapporti di durata, la preventiva adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 70 del predetto R.D. n. 2440/1923, attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
“il legislatore nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A., con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o la fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass. Civ., 11.01.2006, n. 268; Cass.
3 Civ., sez. I, 01.02.2007, n 2209; Cass. Civ., sez. III, 27.08.2014, n. 18339; Cass. Civ., sez. I, 21.12.2018, n. 33344; Cass. Civ., sez. VI, 15.09.2021, n. 24758; conf. Corte d'appello Catanzaro, sez. II, 27.02.2023, n. 229; Tribunale Roma, sez. XVII, 28.01.2021, n. 1566; Tribunale Siracusa, sez. II,
06.04.2021, n. 617; Tribunale Napoli Nord, sez. II, 02.11.2022, n. 3857). Ne consegue che il divieto di cui al citato art. 9, richiamato dall'art. 70 del R.D., resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (cfr. Tribunale S. Maria Capua Vetere, 12.10.2017, n. 3001;
Tribunae Napoli Nord, 11.01.2023, n. 66). Il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia, quindi, ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora in corso all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa di inefficacia della cessione (cfr. Corte d'Appello Napoli, 18.03.2022, n. 1098). Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile e torna ad essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo (cfr., Cass. Civ., 27.08.2014,
n. 18339; v. anche Tribunale Roma, 06.09.2017, n. 16631). Tale disciplina deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di crediti vantate nei confronti di un atteso che la Pubblica Amministrazione, Pt_1 ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, va intesa nel suo complesso (Cass. Civ., sez. III, 28.01.2002, n. 981: “ed ancora è bene ricordare che la disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato, oggetto di esame, è riferibile alla p.a. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un (cfr. Cass. 11 dicembre 1996 n. 11041”; conf. Cass. Pt_1
Civ., sez. I, 21.12.2018, n. 33344; Cass. Civ., 24.09.2007, n. 19571; Cass.
Civ., 08.05.2008, n. 11475; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Benevento 12.09.2022 n. 1999; Tribunale Catanzaro, sez. II, 20.01.2023, n.
115; Tribunale Roma sez. X, 22.08.2022, n.12566; Tribunale Velletri, sez. II, 27.12.2022, n.2384; Tribunale Cosenza, 14.02.2021, n. 366: “per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 c.c., è
4 derogato dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata”). La predetta disciplina è, pertanto, applicabile alla fattispecie per cui è causa, sia sotto il profilo soggettivo - essendo applicabile a tutte le articolazioni della p.a., ivi compresi gli enti locali - sia sotto il profilo oggettivo - fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di gestione e somministrazione di energia elettrica in ordine al quale non vi é prova che sia intervenuta l'estinzione anteriormente alla cessione dei crediti. Dal contratto di gestione e fornitura del 29.10.2020 versato in atti (art.
3 - doc. 05 al fascicolo dell'opposta), è, invero, previsto, che “la presente concessione avrà durata di anni 17 (diciasette), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio” (30.11.2020), sicchè, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il contratto di somministrazione fosse ancora in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione in oggetto.
Avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, non trova, invece, applicazione la disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 – poi trasfusa nel nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 - in ordine all'efficacia e opponibilità della cessione, salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della medesima (cd. meccanismo del silenzio assenso), trattandosi di una disciplina limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di
“appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non anche ai “contratti per la fornitura di energia”, per i quali trova ancora applicazione la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, anche richiamata nel contratto di cessione del credito versato in atti (cfr., Tribunale Palermo, sez. III, 28.05.2020, n. 1566). Ed invero, il titolo III e in particolare l'art. 206 del D.lgs. n. 163/06, nel disciplinare i “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” - che includono tra gli altri quelli dell'elettricità e del gas (art. 3 comma 5) - richiama soltanto alcune disposizioni della parte II del titolo I, e tra queste è escluso l'art. 117. Ebbene, è pacifico che la fornitura di energia elettrica effettuata dalla cedente rientri tra i contratti dei cd. “settori speciali”, con la Parte_2 conseguenza logico giuridica che da tale inquadramento deve derivare l'inapplicabilità dell'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti nascenti da quel rapporto, atteso il richiamo tassativo delle norme del codice applicabili ai contratti dei settori speciali, tra le quali non figura tale disposizione, applicabile esclusivamente ai contratti pubblici rientranti nei
“settori ordinari” (Tribunale di Milano, sez. VI, 11.04.2022, n. 3105). Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato che risulta prodotto in giudizio il contratto del 29.10.2020 per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, sottoscritto dalla pubblica amministrazione e posto a base della
5 pretesa creditoria (doc. 17 al fascicolo dell'opposta), le fatture emesse dalla cedente (doc. 04) che, come è noto, in caso di contestazione, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass. Civ., sez. II, 04.01.2022, n.127; Cass. Civ.,
21.10.2019 n. 26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299), l'atto di cessione del credito (doc. 17 bis) in Notaio n. 10735 Per_1 rep., n. 9411 racc., del 27 marzo 2023, nonché la notifica del medesimo al Comune opponente in data 23 maggio 2023 (già doc. 17 bis). non ha, tuttavia, versato in atti la preventiva accettazione CP_1 della cessione da parte dell'organo all'uopo legittimato della pubblica amministrazione debitrice, così non integrando il requisito del necessario assenso formale del Comune ceduto ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, all. E, della Legge n. 2248/1865. Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto dalla società opposta, secondo la quale la cessione del credito sarebbe stata accettata dall'Ente per l'esistenza del mandato di pagamento n. 58 del 19.01.2023 (v. pag. 3 della comparsa di costituzione), non integrando i pagamenti eseguiti dal Parte_1 idonea prova dell'avvenuta accettazione implicita della cessione dei
[...] crediti, trattandosi di un'attività materiale autorizzata dal reparto tecnico che non risulta sorretta da una previa determinazione dell'organo legittimato a rappresentare l'ente comunale e ad assumere valide obbligazioni per conto di quest'ultimo (cfr., Tribunale Cosenza, sez. I, 05.01.2023, n. 19). Né sul punto ha prodotto ulteriore documentazione a dimostrazione CP_1 dell'effettiva adesione dell'opponente alla cessione de qua. Sotto tale profilo, va, peraltro, rilevato che il mandato di pagamento in questione del 19.01.2023 è riferibile ad altre fatture precedenti, non oggetto del presente procedimento di opposizione, bensì di altra cessione antecedente, effettuata tra le stesse parti in data 23 dicembre 2022, con atto in Notaio
, n. 67190 rep., n. 34937 racc. (all. 02 alla comparsa di costituzione). Per_2
Da ciò consegue l'inefficacia della cessione in favore di CP_1 nei confronti dell'amministrazione comunale, in quanto non accettata da
[...] quest'ultima. Né l'accettazione espressa prevista dalla normativa citata può essere surrogata e sostituita dalla notifica della cessione al che produce Pt_1 effetti ai soli fini dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. Attenendo la verifica della regolarità e legittimità della cessione ai presupposti relativi alla titolarità dei credito ed alla prova dello stesso che grava su parte opposta, attrice in senso sostanziale, la relativa questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto
6 della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr., Cass. Civ., 07.06.2019, n. 15497).
Per quanto esposto, assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, deve quindi essere accolta l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Tale pronuncia riveste carattere assorbente sulle questioni di merito sollevate dalle parti. Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di
[...] in favore del opponente. CP_1 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5085/2023 R.G. così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1230/23, emesso dal Tribunale di Messina in data 23.11.2023;
2. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, delle spese di Parte_1 giudizio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5085 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 10 aprile 2025, all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Santoro, giusta procura in atti, opponente contro (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nedo Corti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 22.12.2023, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1230/23 R.G. del 23.11.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 51.615,65, oltre interessi e spese della fase monitoria, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici ed il risarcimento dei danni dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002, in forza di tre fatture (n. SF00093500; SF00095497; SF00097580) emesse dalla cedente a titolo di corrispettivo per lo Parte_2 svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, e realizzazione di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c. e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la cedente, Nel merito, Parte_2 ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito ed alla notifica della stessa e contestato il quantum richiesto, nonchè chiesto l'accertamento della violazione delle previsioni contrattuali da parte di
[...]
[...]
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., rigettata l'istanza di chiamata in causa di per ragioni di economia processuale, in assenza di Parte_2 ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'opposizione proposta dal è fondata e deve, pertanto, Parte_1 essere accolta.
In forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ.,
19.8.2016 n. 17214). Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, era quindi onere della società opposta, ricorrente in via monitoria e attore in senso sostanziale, provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo del opponente Pt_1 di pagare quanto giudizialmente richiesto.
2 Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte di CP_1
della quale deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad agire
[...] per inefficacia della cessione in oggetto. Come è noto, la disciplina concernente la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti tra privati di cui agli artt. 1260 c.c. e ss., essendo il trasferimento del credito e l'opponibilità della cessione subordinati al rispetto di particolari formalità (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571). Un primo elemento caratterizzante è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione, atteso che mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La ratio di tale normativa è stata individuata nella necessità di evitare che la pubblica amministrazione sia costretta a compiere indagini sulla effettività del negozio di cessione ed è dunque posta a tutela della amministrazione stessa, quale debitore ceduto con la conseguenza che il mancato rispetto delle forme previste non incide sulla validità del negozio di cessione, che appunto interviene tra cedente e cessionario ed al quale il debitore ceduto resta estraneo, mentre determina l'inefficacia del medesimo negozio nei confronti dell'amministrazione. Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto. Diversamente da quanto previsto nel codice civile, infatti, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è necessaria la notifica della cessione a quest'ultima a norma del citato art. 69 e dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, nonché, in ipotesi di rapporti di durata, la preventiva adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 70 del predetto R.D. n. 2440/1923, attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
“il legislatore nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A., con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o la fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass. Civ., 11.01.2006, n. 268; Cass.
3 Civ., sez. I, 01.02.2007, n 2209; Cass. Civ., sez. III, 27.08.2014, n. 18339; Cass. Civ., sez. I, 21.12.2018, n. 33344; Cass. Civ., sez. VI, 15.09.2021, n. 24758; conf. Corte d'appello Catanzaro, sez. II, 27.02.2023, n. 229; Tribunale Roma, sez. XVII, 28.01.2021, n. 1566; Tribunale Siracusa, sez. II,
06.04.2021, n. 617; Tribunale Napoli Nord, sez. II, 02.11.2022, n. 3857). Ne consegue che il divieto di cui al citato art. 9, richiamato dall'art. 70 del R.D., resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (cfr. Tribunale S. Maria Capua Vetere, 12.10.2017, n. 3001;
Tribunae Napoli Nord, 11.01.2023, n. 66). Il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia, quindi, ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora in corso all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa di inefficacia della cessione (cfr. Corte d'Appello Napoli, 18.03.2022, n. 1098). Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile e torna ad essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo (cfr., Cass. Civ., 27.08.2014,
n. 18339; v. anche Tribunale Roma, 06.09.2017, n. 16631). Tale disciplina deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di crediti vantate nei confronti di un atteso che la Pubblica Amministrazione, Pt_1 ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, va intesa nel suo complesso (Cass. Civ., sez. III, 28.01.2002, n. 981: “ed ancora è bene ricordare che la disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato, oggetto di esame, è riferibile alla p.a. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un (cfr. Cass. 11 dicembre 1996 n. 11041”; conf. Cass. Pt_1
Civ., sez. I, 21.12.2018, n. 33344; Cass. Civ., 24.09.2007, n. 19571; Cass.
Civ., 08.05.2008, n. 11475; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Benevento 12.09.2022 n. 1999; Tribunale Catanzaro, sez. II, 20.01.2023, n.
115; Tribunale Roma sez. X, 22.08.2022, n.12566; Tribunale Velletri, sez. II, 27.12.2022, n.2384; Tribunale Cosenza, 14.02.2021, n. 366: “per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 c.c., è
4 derogato dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata”). La predetta disciplina è, pertanto, applicabile alla fattispecie per cui è causa, sia sotto il profilo soggettivo - essendo applicabile a tutte le articolazioni della p.a., ivi compresi gli enti locali - sia sotto il profilo oggettivo - fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di gestione e somministrazione di energia elettrica in ordine al quale non vi é prova che sia intervenuta l'estinzione anteriormente alla cessione dei crediti. Dal contratto di gestione e fornitura del 29.10.2020 versato in atti (art.
3 - doc. 05 al fascicolo dell'opposta), è, invero, previsto, che “la presente concessione avrà durata di anni 17 (diciasette), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio” (30.11.2020), sicchè, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il contratto di somministrazione fosse ancora in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione in oggetto.
Avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, non trova, invece, applicazione la disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 – poi trasfusa nel nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 - in ordine all'efficacia e opponibilità della cessione, salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della medesima (cd. meccanismo del silenzio assenso), trattandosi di una disciplina limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di
“appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non anche ai “contratti per la fornitura di energia”, per i quali trova ancora applicazione la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, anche richiamata nel contratto di cessione del credito versato in atti (cfr., Tribunale Palermo, sez. III, 28.05.2020, n. 1566). Ed invero, il titolo III e in particolare l'art. 206 del D.lgs. n. 163/06, nel disciplinare i “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” - che includono tra gli altri quelli dell'elettricità e del gas (art. 3 comma 5) - richiama soltanto alcune disposizioni della parte II del titolo I, e tra queste è escluso l'art. 117. Ebbene, è pacifico che la fornitura di energia elettrica effettuata dalla cedente rientri tra i contratti dei cd. “settori speciali”, con la Parte_2 conseguenza logico giuridica che da tale inquadramento deve derivare l'inapplicabilità dell'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti nascenti da quel rapporto, atteso il richiamo tassativo delle norme del codice applicabili ai contratti dei settori speciali, tra le quali non figura tale disposizione, applicabile esclusivamente ai contratti pubblici rientranti nei
“settori ordinari” (Tribunale di Milano, sez. VI, 11.04.2022, n. 3105). Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato che risulta prodotto in giudizio il contratto del 29.10.2020 per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, sottoscritto dalla pubblica amministrazione e posto a base della
5 pretesa creditoria (doc. 17 al fascicolo dell'opposta), le fatture emesse dalla cedente (doc. 04) che, come è noto, in caso di contestazione, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass. Civ., sez. II, 04.01.2022, n.127; Cass. Civ.,
21.10.2019 n. 26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299), l'atto di cessione del credito (doc. 17 bis) in Notaio n. 10735 Per_1 rep., n. 9411 racc., del 27 marzo 2023, nonché la notifica del medesimo al Comune opponente in data 23 maggio 2023 (già doc. 17 bis). non ha, tuttavia, versato in atti la preventiva accettazione CP_1 della cessione da parte dell'organo all'uopo legittimato della pubblica amministrazione debitrice, così non integrando il requisito del necessario assenso formale del Comune ceduto ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, all. E, della Legge n. 2248/1865. Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto dalla società opposta, secondo la quale la cessione del credito sarebbe stata accettata dall'Ente per l'esistenza del mandato di pagamento n. 58 del 19.01.2023 (v. pag. 3 della comparsa di costituzione), non integrando i pagamenti eseguiti dal Parte_1 idonea prova dell'avvenuta accettazione implicita della cessione dei
[...] crediti, trattandosi di un'attività materiale autorizzata dal reparto tecnico che non risulta sorretta da una previa determinazione dell'organo legittimato a rappresentare l'ente comunale e ad assumere valide obbligazioni per conto di quest'ultimo (cfr., Tribunale Cosenza, sez. I, 05.01.2023, n. 19). Né sul punto ha prodotto ulteriore documentazione a dimostrazione CP_1 dell'effettiva adesione dell'opponente alla cessione de qua. Sotto tale profilo, va, peraltro, rilevato che il mandato di pagamento in questione del 19.01.2023 è riferibile ad altre fatture precedenti, non oggetto del presente procedimento di opposizione, bensì di altra cessione antecedente, effettuata tra le stesse parti in data 23 dicembre 2022, con atto in Notaio
, n. 67190 rep., n. 34937 racc. (all. 02 alla comparsa di costituzione). Per_2
Da ciò consegue l'inefficacia della cessione in favore di CP_1 nei confronti dell'amministrazione comunale, in quanto non accettata da
[...] quest'ultima. Né l'accettazione espressa prevista dalla normativa citata può essere surrogata e sostituita dalla notifica della cessione al che produce Pt_1 effetti ai soli fini dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. Attenendo la verifica della regolarità e legittimità della cessione ai presupposti relativi alla titolarità dei credito ed alla prova dello stesso che grava su parte opposta, attrice in senso sostanziale, la relativa questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto
6 della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr., Cass. Civ., 07.06.2019, n. 15497).
Per quanto esposto, assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, deve quindi essere accolta l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Tale pronuncia riveste carattere assorbente sulle questioni di merito sollevate dalle parti. Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di
[...] in favore del opponente. CP_1 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5085/2023 R.G. così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1230/23, emesso dal Tribunale di Messina in data 23.11.2023;
2. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, delle spese di Parte_1 giudizio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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