TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 23/02/2026, n. 453
TAR
Sentenza breve 23 febbraio 2026
>
CS
Decreto cautelare 6 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge per asserita sottostima dei costi della manodopera

    La stazione appaltante ha correttamente utilizzato i costi orari delle tabelle ministeriali privi dell'indennità di turno, poiché il servizio era di norma svolto in orario diurno. Il costo complessivo della manodopera stimato a base di gara risulta superiore al costo calcolato secondo le tabelle ministeriali depurato dall'indennità di turno. La lex specialis ha previsto lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso e il divieto di offerte in violazione dei minimi retributivi, senza precludere offerte competitive derivanti da più efficiente organizzazione del lavoro.

  • Rigettato
    Violazione della clausola sociale e del CCNL di settore

    La clausola sociale, come configurata, richiama l'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e le Linee guida ANAC n. 13, prevedendo l'assorbimento del personale con armonizzazione rispetto all'organizzazione dell'operatore subentrante e alle esigenze tecnico-organizzative. Non si tratta di un obbligo rigido, ma di una regola di continuità occupazionale modulata sulla compatibilità con l'assetto organizzativo dell'aggiudicatario. La mancata accettazione integrerebbe un'offerta inammissibile. Gli atti di gara sono coerenti con tali principi, richiedendo un Progetto di assorbimento e ammettendo soluzioni organizzative idonee ad armonizzare la forza lavoro pregressa con i fabbisogni del nuovo contratto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 41 Cost. per disparità di trattamento a causa della clausola sociale

    La clausola sociale opera in termini generali e simmetrici, imponendo a ciascun operatore lo stesso onere di valutazione e adeguamento organizzativo, senza introdurre automatismi preclusivi. Il possibile differenziale di costo derivante dall'assorbimento di lavoratori con livelli di inquadramento superiori non attesta effetti discriminatori, poiché la clausola è calibrata per tenere conto dei limiti di compatibilità con l'assetto organizzativo di ciascun operatore, consentendo di mitigare disallineamenti attraverso la ricollocazione nel rispetto delle competenze professionali e dei minimi contrattuali.

  • Rigettato
    Richiesta risarcitoria

    La richiesta risarcitoria è infondata per difetto di prova sia dell'an (anche in punto responsabilità dell'Ente in seguito alla reiezione della domanda caducatoria) sia del quantum debeatur.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 23/02/2026, n. 453
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 453
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo