CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO FRANCESCO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore MASSARI BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 173/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 156/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO NELL'EMILIA sez. 2 e pubblicata il 15/07/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132082751 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
REGGIO NELL'EMILIA n. 156/02/2020, depositata in data 15/07/2020, chiedendone la riforma, con vittoria di spese in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, contenente iscrizioni a ruolo per imposte, sanzioni e interessi, relative al periodo d'imposta
2014.
Trattasi di pretese mosse dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio nell'Emilia, nei confronti del Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF), ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 241/97, nella formulazione anteriore alla modifica apportata con l'art.7 bis del
D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il Dott. Resistente_1 ha apposto il proprio visto sui documenti allegati alle dichiarazioni
Mod. 730 (e lo ha apposto pure nel corso dell'annualità 2015, con riferimento al periodo d'imposta 2014), nella qualità di Responsabile dell'Assistenza Fiscale, quindi come professionista abilitato a tale incombente, su incarico del Società_1 S.r.l., società che si occupa dell'assistenza fiscale sotto l'egida di Associazione_1
Ciò posto, la cartella di pagamento emarginata in epigrafe è stata notificata a seguito del controllo formale, ex art.36 ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione (Modello 730/2015) presentata per il periodo d'imposta 2014 da un contribuente (avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia), per il tramite del Centro di assistenza fiscale summenzionato.
Nonostante l'iscrizione a ruolo sia stata formata dalla Direzione Provinciale competente per la provincia ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto al Responsabile di Assistenza Fiscale, l'importo indicato nella cartella sopra menzionata, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso e compensato le spese del grado. Con “richiesta di estinzione del giudizio” depositata il 08/01/2026, l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA deduceva la cessata materia del contendere per aver preso atto “del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass.
11660/2024) che, in tema di controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R.
600/1973 sulle dichiarazioni dei redditi presentate con visto di conformità tramite l'assistenza dei Centri di Assistenza Fiscale abilitati, ha affermato la competenza delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, già nella fase prodromica dell'iscrizione a ruolo, in relazione al domicilio fiscale del trasgressore. Alla luce di tale principio di diritto l'Ufficio chiede, a codesta Corte, che sia dichiarata l'estinzione del giudizio” e “rappresenta(va) la sussistenza di valide ragioni che legittimano la compensazione integrale delle spese di lite”.
All'udienza del giorno 19 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. Innanzitutto non può farsi luogo ad una declaratoria di cessata materia del contendere come richiesto dall'Ufficio.
2.1 L'A.F., infatti, non ha dimesso in causa alcun atto che comprovi l'adozione di un atto di autotutela per cui non si può affermare incontestabilmente che siano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti perché la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr. Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
2.2 Quest'ultima ipotesi, in mancanza del deposito in giudizio dell'asserito provvedimento di annullamento in autotutela, non è percorribile in quanto il Collegio non può verificare se il rapporto tributario sia o meno esaurito. 3. Nel merito, le argomentazioni del giudice di prime cure appaiono in linea con i principi normativi e giurisprudenziali di riferimento e vanno in questa sede ribadite come di seguito, in relazione agli specifici motivi di doglianza formulati dall'appellante.
3.1 Appaiono corrette le argomentazioni del primo giudice circa l'incompetenza territoriale dell'ufficio che ha formato il ruolo, ovvero la Direzione Provinciale di Reggio Emilia.
3.1.1 Si osserva in fatto che, pur essendo la dichiarazione verificata quella del contribuente residente in provincia di Reggio Emilia, destinatario della pretesa è il responsabile dell'assistenza fiscale, sull'assunto che sia stato apposto un visto infedele sulla dichiarazione in verifica.
3.1.2 In diritto, si aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nelle controversie relative alla violazione del primo comma, lettera a) dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del rilascio di un visto di conformità fiscale infedele è attribuita alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Qualsiasi atto compiuto da un ufficio incompetente viola tali disposizioni di competenza e risulta illegittimo.
La norma non distingue tra le diverse conseguenze derivanti dalla violazione e non implica differenze nei procedimenti sanzionatori collegati alla competenza territoriale” (Cass. civ., sez. V, 24/05/2024, n. 14578; conformi Cass. civ., sez. V, 19/05/2025, nn. 13282, 13283,
13284, 13285, 13286, 13287, 13288, 13291, 13292).
3.1.3 Chiaro dunque il principio secondo il quale la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del rilascio di un visto di conformità infedele è attribuita alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, deve evidenziarsi che le richiamate disposizioni – laddove evocano il trasgressore - non fanno riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione o del contribuente, stante la pacifica natura non tributaria dell'obbligazione in questione.
3.1.4 Il trasgressore è infatti tenuto al pagamento non dell'imposta, ma di una somma pari all'importo di quest'ultima, ciò che “giustifica la declinazione del criterio generale di collegamento territoriale con l'ufficio, ai fini dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha apposto il visto infedele, ovvero del trasgressore, sul quale, nel caso di specie, si esercita in concreto la potestà coattiva erariale” (sic Cass. civ., sez. V, 24/05/2024, n. 14578).
3.2 Nella specie, correttamente la competenza territoriale dell'ufficio doveva essere determinata in base al domicilio fiscale del trasgressore, responsabile dell'assistenza fiscale, ovvero la Direzione Regionale del Lazio, con conseguente illegittimità della cartella impugnata, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta ad opera della Direzione Provinciale di
Reggio Emilia.
3.3 Alle esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese processuali del presente grado di giudizio tra l'AdE e lo Resistente_1 sono integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni poiché la giurisprudenza specifica di legittimità relativa alla fattispecie di cui al presente procedimento si è formata e consolidata solo nel durante la pendenza della presente fase di appello (Cass. civ., sez. V,
24/05/2024, n. 14578; conformi Cass. civ., sez. V, 19/05/2025, nn. 13282, 13283, 13284, 13285, 13286, 13287, 13288, 13291, 13292).
4.1 Nulla, invece, sulle spese tra l'AdE ed ADER poichè quest'ultima non si è costituita in giudizio nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Resistente_1- compensa tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA e Resistente_1 le spese del presente grado di giudizio;
- nulla sulle spese tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. Così deciso in Bologna il giorno 19 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco CARUSO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO FRANCESCO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore MASSARI BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 173/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 156/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO NELL'EMILIA sez. 2 e pubblicata il 15/07/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132082751 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
REGGIO NELL'EMILIA n. 156/02/2020, depositata in data 15/07/2020, chiedendone la riforma, con vittoria di spese in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, contenente iscrizioni a ruolo per imposte, sanzioni e interessi, relative al periodo d'imposta
2014.
Trattasi di pretese mosse dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio nell'Emilia, nei confronti del Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF), ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 241/97, nella formulazione anteriore alla modifica apportata con l'art.7 bis del
D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il Dott. Resistente_1 ha apposto il proprio visto sui documenti allegati alle dichiarazioni
Mod. 730 (e lo ha apposto pure nel corso dell'annualità 2015, con riferimento al periodo d'imposta 2014), nella qualità di Responsabile dell'Assistenza Fiscale, quindi come professionista abilitato a tale incombente, su incarico del Società_1 S.r.l., società che si occupa dell'assistenza fiscale sotto l'egida di Associazione_1
Ciò posto, la cartella di pagamento emarginata in epigrafe è stata notificata a seguito del controllo formale, ex art.36 ter del D.P.R. n. 600/73, della dichiarazione (Modello 730/2015) presentata per il periodo d'imposta 2014 da un contribuente (avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Reggio nell'Emilia), per il tramite del Centro di assistenza fiscale summenzionato.
Nonostante l'iscrizione a ruolo sia stata formata dalla Direzione Provinciale competente per la provincia ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto al Responsabile di Assistenza Fiscale, l'importo indicato nella cartella sopra menzionata, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso e compensato le spese del grado. Con “richiesta di estinzione del giudizio” depositata il 08/01/2026, l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA deduceva la cessata materia del contendere per aver preso atto “del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass.
11660/2024) che, in tema di controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R.
600/1973 sulle dichiarazioni dei redditi presentate con visto di conformità tramite l'assistenza dei Centri di Assistenza Fiscale abilitati, ha affermato la competenza delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, già nella fase prodromica dell'iscrizione a ruolo, in relazione al domicilio fiscale del trasgressore. Alla luce di tale principio di diritto l'Ufficio chiede, a codesta Corte, che sia dichiarata l'estinzione del giudizio” e “rappresenta(va) la sussistenza di valide ragioni che legittimano la compensazione integrale delle spese di lite”.
All'udienza del giorno 19 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. Innanzitutto non può farsi luogo ad una declaratoria di cessata materia del contendere come richiesto dall'Ufficio.
2.1 L'A.F., infatti, non ha dimesso in causa alcun atto che comprovi l'adozione di un atto di autotutela per cui non si può affermare incontestabilmente che siano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti perché la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr. Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
2.2 Quest'ultima ipotesi, in mancanza del deposito in giudizio dell'asserito provvedimento di annullamento in autotutela, non è percorribile in quanto il Collegio non può verificare se il rapporto tributario sia o meno esaurito. 3. Nel merito, le argomentazioni del giudice di prime cure appaiono in linea con i principi normativi e giurisprudenziali di riferimento e vanno in questa sede ribadite come di seguito, in relazione agli specifici motivi di doglianza formulati dall'appellante.
3.1 Appaiono corrette le argomentazioni del primo giudice circa l'incompetenza territoriale dell'ufficio che ha formato il ruolo, ovvero la Direzione Provinciale di Reggio Emilia.
3.1.1 Si osserva in fatto che, pur essendo la dichiarazione verificata quella del contribuente residente in provincia di Reggio Emilia, destinatario della pretesa è il responsabile dell'assistenza fiscale, sull'assunto che sia stato apposto un visto infedele sulla dichiarazione in verifica.
3.1.2 In diritto, si aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nelle controversie relative alla violazione del primo comma, lettera a) dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del rilascio di un visto di conformità fiscale infedele è attribuita alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Qualsiasi atto compiuto da un ufficio incompetente viola tali disposizioni di competenza e risulta illegittimo.
La norma non distingue tra le diverse conseguenze derivanti dalla violazione e non implica differenze nei procedimenti sanzionatori collegati alla competenza territoriale” (Cass. civ., sez. V, 24/05/2024, n. 14578; conformi Cass. civ., sez. V, 19/05/2025, nn. 13282, 13283,
13284, 13285, 13286, 13287, 13288, 13291, 13292).
3.1.3 Chiaro dunque il principio secondo il quale la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del rilascio di un visto di conformità infedele è attribuita alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, deve evidenziarsi che le richiamate disposizioni – laddove evocano il trasgressore - non fanno riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione o del contribuente, stante la pacifica natura non tributaria dell'obbligazione in questione.
3.1.4 Il trasgressore è infatti tenuto al pagamento non dell'imposta, ma di una somma pari all'importo di quest'ultima, ciò che “giustifica la declinazione del criterio generale di collegamento territoriale con l'ufficio, ai fini dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha apposto il visto infedele, ovvero del trasgressore, sul quale, nel caso di specie, si esercita in concreto la potestà coattiva erariale” (sic Cass. civ., sez. V, 24/05/2024, n. 14578).
3.2 Nella specie, correttamente la competenza territoriale dell'ufficio doveva essere determinata in base al domicilio fiscale del trasgressore, responsabile dell'assistenza fiscale, ovvero la Direzione Regionale del Lazio, con conseguente illegittimità della cartella impugnata, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta ad opera della Direzione Provinciale di
Reggio Emilia.
3.3 Alle esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese processuali del presente grado di giudizio tra l'AdE e lo Resistente_1 sono integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni poiché la giurisprudenza specifica di legittimità relativa alla fattispecie di cui al presente procedimento si è formata e consolidata solo nel durante la pendenza della presente fase di appello (Cass. civ., sez. V,
24/05/2024, n. 14578; conformi Cass. civ., sez. V, 19/05/2025, nn. 13282, 13283, 13284, 13285, 13286, 13287, 13288, 13291, 13292).
4.1 Nulla, invece, sulle spese tra l'AdE ed ADER poichè quest'ultima non si è costituita in giudizio nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Resistente_1- compensa tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA e Resistente_1 le spese del presente grado di giudizio;
- nulla sulle spese tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di REGGIO EMILIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. Così deciso in Bologna il giorno 19 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco CARUSO