Ordinanza cautelare 20 luglio 2011
Ordinanza presidenziale 22 marzo 2021
Sentenza 25 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 25/01/2022, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00161/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2011, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Daniela Ferrari, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Gulotta in Palermo, via Campolo, n. 72;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n.-OMISSIS-del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di -OMISSIS-, con la quale si accerta che le opere realizzate sono abusive;
- e dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n.-OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 22 giugno 2011 e depositato il successivo 29 giugno 2011, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza indicata in oggetto;
- nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune non si è costituito in giudizio;
- il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
- infatti, la notifica del verbale di inottemperanza non inficia la legittimità e validità dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Cfr. T.A.R., Campania, Napoli, Sez. IV, 9 luglio 2021, n. 4774; T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. II, 24 settembre 2019, n. 2262);
- « la proposizione della istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 successivamente all'ordinanza di demolizione, non vale, di per sé sola, a incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l'Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio - rigetto sull'istanza (infatti, se si sostenesse che l'Amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, abbia l'obbligo di riadottare l'ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento) » (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II 7 settembre, 2020 n. 1838);
- la predetta sospensione di efficacia dell’ordinanza di demolizione è cessata dal 14 ottobre 2008, data in cui parte ricorrente ha ricevuto il parere contrario della Commissione Edilizia Comunale all’istanza presentata ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/1985;
- pertanto, il termine per adempiere all’ordinanza di demolizione era da ritenersi definitivamente spirato quantomeno dal 12 gennaio 2009 con il conseguente consolidamento ipso iure dell’effetto traslativo della proprietà quale esito automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 1838; 25 giugno 2021 n. 2016; 3 giugno 2021 n. 1812);
- infine, « per giurisprudenza costante, occorre evidenziare che la possibilità di fiscalizzazione dell'abuso costituisce un’eventualità della fase esecutiva non incidendo sulla legittimità del provvedimento ripristinatorio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 4202; T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 febbraio 2020, n. 439; Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8458). » (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 luglio 2020, n. 1526);
- nulla si liquida sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Comune di -OMISSIS- e all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a. e del D.P.C.d.S. 28 luglio 2021, con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.