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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1513/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
LA OS, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Comune di Positano - Via G. Marconi N. 111 84017 Positano SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4941/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Resistente_1 proponeva Ricorso/Reclamo contro il Comune di Positano avverso l'avviso di accertamento n. 252/2023, notificato in data 14/10/2023, relativo al parziale/ritardato pagamento dell'IMU anno 2018 per €. 5.651,00. Eccepiva la nullità dell'atto per inesistenza dell'obbligo d'imposta. Faceva presente che l'immobile sito in Indirizzo_1, riportato in catasto al Dati catastali, è di categoria A/4, come stabilito, nel contezioso sul classamento, dalla sentenza n. 6925/09/2016 della ex CTR di Napoli, sez. staccata di Salerno, passata in giudicato, rispetto a quella riportata nell'accertamento, categoria A/7 con rendita di €. 5.975,41. Evidenziava che in funzione della classificazione dell'immobile nella Categoria
A/4, con consistenza di vani 13, la statuizione della rendita di €. 5.975,41 è Tamquam non esset e che tutte le questioni sottese del presente giudizio avevano trovato adeguato commento nella sentenza della CGT di
1° grado di Salerno, relativa all'accertamento ricevuto per l'anno 2016, che aveva accolto il ricorso proposto.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese con attribuzione in favore dell'antistatario.
Il Comune di Positano si costituiva e con controdeduzioni rilevava l'infondatezza in fatto di tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente. Faceva presente che aveva determinato l'imposta sulla scorta dei dati ufficiali risultanti dal sito dell'Agenzia delle Entrate -Territorio in cui la rendita attribuita all'immobile è pari ad
€. 5.975,41 e che in merito all'accertamento degli estimi catastali era del tutto estraneo. Evidenziava che la sentenza n. 6925/2016, invocata dalla ricorrente, così si pronunciava” ….. va sicuramente ritenuto legittimo il classamento operato dall'ufficio, cioè classe A4 con la consistenza di 13 vani e la rendita catastale di euro 5.975,41 rispetto a quello proposto dall'appellata per euro 3.753,35”, pertanto confermava la rendita catastale di €. 5.975,41, come calcolato e riportato nell'avviso. Chiedeva il rigetto del ricorso e la legittimità della pretesa impositiva impugnata, con vittoria delle spese ed onorari a favore del procuratore antistatario.
La CGT di primo grado di Salerno, con sentenza monocratica n. 4941/08/2024 del 31/10/2024, depositata il 06/11/2024, accoglieva il ricorso, con condanna alle spese, con la seguente motivazione “il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta sulla base della rendita definita, che è il presupposto di tutta l'imposizione fiscale. Sussiste un rapporto di dipendenza tra il giudizio sull'impugnazione del classamento e quello sull'impugnazione dell'avviso di accertamento e, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza, emessa sulla controversia pregiudiziale, fa cadere il fondamento della maggiore pretesa”.
Il Comune di Positano proponeva atto di appello, in data 03/02/2025 avverso tale sentenza in quanto viziata per più motivi: I) Error in iudicando. La rendita dell'immobile sarebbe stata definitivamente modificata a seguito della sentenza n. 6925/2016, passata in giudicato e II) Error in procedendo – in cui l'ente impositore avrebbe dovuto applicare l'imposta sulla base della rendita definita. Chiedeva in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza e condannare l'appellato al pagamento delle spese ed onorari processuali, per entrambi i gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario..
La Sig.ra Resistente_1 si costituiva in giudizio in data 10/03/2025 e con controdeduzioni contestava sia in diritto che nel merito le ragioni dell'appello. Evidenziava che l'atto impugnato è nullo in quanto vengono richieste maggiori imposte rispetto ad una differente classificazione catastale definito con sentenza in categoria A/4 mentre l'ente continua a considerarlo A/7. La rendita di €. 5.975,41 non è applicabile dato che per la categoria A/4, con la consistenza di n. 13 vani ed applicando la classe 7, si avrebbe una rendita inferiore e pari ad €. 1.879,90. Chiedeva il rigetto dell'appello proposto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese, indennità ed onorari del presente giudizio a favore dell'antistatario. All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni dell'appellato, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta meritevole di essere accolto.
Il Collegio, dopo un accurato esame delle istanze contrapposte, valutati gli atti di causa, osserva che ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IMU occorre fare riferimento alle risultanze catastali.
Il valore della rendita catastale determina l'IMU, per cui una variazione della stessa determina la conseguente variazione dell'IMU.
La vertenza nasce da una errata determinazione del classamento e della rendita catastale.
Nel caso de quo il classamento è stato oggetto di contenzioso, tra la ricorrente Resistente_1 e l'Agenzia del Territorio, conclusosi con la decisione della ex CTR di Napoli, Sez. Staccata di Salerno, sentenza n.
6925/09/2016 divenuta definitiva per mancata impugnazione, come da certificato di passaggio in giudicato agli atti di causa.
L'oggetto dell'impugnazione nei confronti del Comune dell'avviso di liquidazione del tributo locale resta limitato al riscontro dell'esistenza e dell'efficacia del provvedimento di attribuzione della rendita catastale posto a fondamento della pretesa impositiva dell'Ente Locale.
Rispetto alla pretesa tributaria l'atto presupposto è il classamento, la classe e la consistenza che determina la rendita e l'unico soggetto legittimato a contraddirlo è il soggetto che l'ha adottato, vale a dire l'Agenzia del Territorio. L'atto attributivo della rendita catastale è un atto autonomamente impugnabile e l'impugnazione
è diretta a far valere le questioni relative alla rendita, di cui è precluso l'apprezzamento nei giudizi su atti successivi.
Tra la controversia relativa al classamento e quella relativa al tributo locale sussiste un rapporto di pregiudizialità, che esclude il litisconsorzio necessario tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune, che è privo di autonoma legittimazione nel giudizio relativo alla rendita catastale.
Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta sulla base della rendita definita, che è il presupposto di tutta l'imposizione fiscale che la legge commisura a siffatto parametro.
La Corte rileva che la sentenza n. 6925/09/2016, della ex C.T.R. della Campania, Sez. Staccata di Salerno, in relazione all'avviso di rettifica del classamento proposto per l'immobile sito in Positano alla Indirizzo_1
, riportato catastalmente al Dati catastali, ha statuito “ … va sicuramente ritenuto legittimo il classamento operato dall'ufficio, cioè classe A4 con la consistenza di 13 vani e la rendita catastale di euro
5.975,41, rispetto a quella proposta dall'appellata per euro 3.753,35”. Ne consegue che con il passaggio in giudicato della sentenza, emessa sulla controversia pregiudiziale, risulta indiscutibile che la rendita attribuita all'immobile è di €. 5.975,41.
La Corte rileva che vi è stato un errore materiale nel dispositivo, riportando A/4 al posto di A/7 dato che la rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio, allegata al fascicolo, riporta a pag. 3 per l'immobile in questione, il nuovo classamento e rendita accertata come segue: Zona Censuaria:
1 - Categoria: A/7 - Classe: 4 -
Consistenza: 13 vani - Rendita Euro: 5.975,41.
Ogni vizio della sentenza andava proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Territorio attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione e non in sede di avviso di accertamento IMU.
Il Comune di Positano nell'avviso di accertamento riporta quale base per il calcolo dell'imposta dovuta la rendita di €. 5.975,41, ciò ha comportato una imposta maggiore rispetto a quella versata dalla ricorrente.
La Corte, alla luce di quanto su esposto, accoglie l'appello con riforma della sentenza impugnata e si rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Le spese del doppio grado restano compensate tra le parti ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente in relazione alla particolare controvertibilità fattuale della lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, spese compensate tra le parti.
Salerno, li 11/02/2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
LA OS, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Comune di Positano - Via G. Marconi N. 111 84017 Positano SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4941/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Resistente_1 proponeva Ricorso/Reclamo contro il Comune di Positano avverso l'avviso di accertamento n. 252/2023, notificato in data 14/10/2023, relativo al parziale/ritardato pagamento dell'IMU anno 2018 per €. 5.651,00. Eccepiva la nullità dell'atto per inesistenza dell'obbligo d'imposta. Faceva presente che l'immobile sito in Indirizzo_1, riportato in catasto al Dati catastali, è di categoria A/4, come stabilito, nel contezioso sul classamento, dalla sentenza n. 6925/09/2016 della ex CTR di Napoli, sez. staccata di Salerno, passata in giudicato, rispetto a quella riportata nell'accertamento, categoria A/7 con rendita di €. 5.975,41. Evidenziava che in funzione della classificazione dell'immobile nella Categoria
A/4, con consistenza di vani 13, la statuizione della rendita di €. 5.975,41 è Tamquam non esset e che tutte le questioni sottese del presente giudizio avevano trovato adeguato commento nella sentenza della CGT di
1° grado di Salerno, relativa all'accertamento ricevuto per l'anno 2016, che aveva accolto il ricorso proposto.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese con attribuzione in favore dell'antistatario.
Il Comune di Positano si costituiva e con controdeduzioni rilevava l'infondatezza in fatto di tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente. Faceva presente che aveva determinato l'imposta sulla scorta dei dati ufficiali risultanti dal sito dell'Agenzia delle Entrate -Territorio in cui la rendita attribuita all'immobile è pari ad
€. 5.975,41 e che in merito all'accertamento degli estimi catastali era del tutto estraneo. Evidenziava che la sentenza n. 6925/2016, invocata dalla ricorrente, così si pronunciava” ….. va sicuramente ritenuto legittimo il classamento operato dall'ufficio, cioè classe A4 con la consistenza di 13 vani e la rendita catastale di euro 5.975,41 rispetto a quello proposto dall'appellata per euro 3.753,35”, pertanto confermava la rendita catastale di €. 5.975,41, come calcolato e riportato nell'avviso. Chiedeva il rigetto del ricorso e la legittimità della pretesa impositiva impugnata, con vittoria delle spese ed onorari a favore del procuratore antistatario.
La CGT di primo grado di Salerno, con sentenza monocratica n. 4941/08/2024 del 31/10/2024, depositata il 06/11/2024, accoglieva il ricorso, con condanna alle spese, con la seguente motivazione “il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta sulla base della rendita definita, che è il presupposto di tutta l'imposizione fiscale. Sussiste un rapporto di dipendenza tra il giudizio sull'impugnazione del classamento e quello sull'impugnazione dell'avviso di accertamento e, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza, emessa sulla controversia pregiudiziale, fa cadere il fondamento della maggiore pretesa”.
Il Comune di Positano proponeva atto di appello, in data 03/02/2025 avverso tale sentenza in quanto viziata per più motivi: I) Error in iudicando. La rendita dell'immobile sarebbe stata definitivamente modificata a seguito della sentenza n. 6925/2016, passata in giudicato e II) Error in procedendo – in cui l'ente impositore avrebbe dovuto applicare l'imposta sulla base della rendita definita. Chiedeva in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza e condannare l'appellato al pagamento delle spese ed onorari processuali, per entrambi i gradi di giudizio, in favore del procuratore antistatario..
La Sig.ra Resistente_1 si costituiva in giudizio in data 10/03/2025 e con controdeduzioni contestava sia in diritto che nel merito le ragioni dell'appello. Evidenziava che l'atto impugnato è nullo in quanto vengono richieste maggiori imposte rispetto ad una differente classificazione catastale definito con sentenza in categoria A/4 mentre l'ente continua a considerarlo A/7. La rendita di €. 5.975,41 non è applicabile dato che per la categoria A/4, con la consistenza di n. 13 vani ed applicando la classe 7, si avrebbe una rendita inferiore e pari ad €. 1.879,90. Chiedeva il rigetto dell'appello proposto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese, indennità ed onorari del presente giudizio a favore dell'antistatario. All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni dell'appellato, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta meritevole di essere accolto.
Il Collegio, dopo un accurato esame delle istanze contrapposte, valutati gli atti di causa, osserva che ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IMU occorre fare riferimento alle risultanze catastali.
Il valore della rendita catastale determina l'IMU, per cui una variazione della stessa determina la conseguente variazione dell'IMU.
La vertenza nasce da una errata determinazione del classamento e della rendita catastale.
Nel caso de quo il classamento è stato oggetto di contenzioso, tra la ricorrente Resistente_1 e l'Agenzia del Territorio, conclusosi con la decisione della ex CTR di Napoli, Sez. Staccata di Salerno, sentenza n.
6925/09/2016 divenuta definitiva per mancata impugnazione, come da certificato di passaggio in giudicato agli atti di causa.
L'oggetto dell'impugnazione nei confronti del Comune dell'avviso di liquidazione del tributo locale resta limitato al riscontro dell'esistenza e dell'efficacia del provvedimento di attribuzione della rendita catastale posto a fondamento della pretesa impositiva dell'Ente Locale.
Rispetto alla pretesa tributaria l'atto presupposto è il classamento, la classe e la consistenza che determina la rendita e l'unico soggetto legittimato a contraddirlo è il soggetto che l'ha adottato, vale a dire l'Agenzia del Territorio. L'atto attributivo della rendita catastale è un atto autonomamente impugnabile e l'impugnazione
è diretta a far valere le questioni relative alla rendita, di cui è precluso l'apprezzamento nei giudizi su atti successivi.
Tra la controversia relativa al classamento e quella relativa al tributo locale sussiste un rapporto di pregiudizialità, che esclude il litisconsorzio necessario tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune, che è privo di autonoma legittimazione nel giudizio relativo alla rendita catastale.
Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta sulla base della rendita definita, che è il presupposto di tutta l'imposizione fiscale che la legge commisura a siffatto parametro.
La Corte rileva che la sentenza n. 6925/09/2016, della ex C.T.R. della Campania, Sez. Staccata di Salerno, in relazione all'avviso di rettifica del classamento proposto per l'immobile sito in Positano alla Indirizzo_1
, riportato catastalmente al Dati catastali, ha statuito “ … va sicuramente ritenuto legittimo il classamento operato dall'ufficio, cioè classe A4 con la consistenza di 13 vani e la rendita catastale di euro
5.975,41, rispetto a quella proposta dall'appellata per euro 3.753,35”. Ne consegue che con il passaggio in giudicato della sentenza, emessa sulla controversia pregiudiziale, risulta indiscutibile che la rendita attribuita all'immobile è di €. 5.975,41.
La Corte rileva che vi è stato un errore materiale nel dispositivo, riportando A/4 al posto di A/7 dato che la rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio, allegata al fascicolo, riporta a pag. 3 per l'immobile in questione, il nuovo classamento e rendita accertata come segue: Zona Censuaria:
1 - Categoria: A/7 - Classe: 4 -
Consistenza: 13 vani - Rendita Euro: 5.975,41.
Ogni vizio della sentenza andava proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Territorio attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione e non in sede di avviso di accertamento IMU.
Il Comune di Positano nell'avviso di accertamento riporta quale base per il calcolo dell'imposta dovuta la rendita di €. 5.975,41, ciò ha comportato una imposta maggiore rispetto a quella versata dalla ricorrente.
La Corte, alla luce di quanto su esposto, accoglie l'appello con riforma della sentenza impugnata e si rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Le spese del doppio grado restano compensate tra le parti ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente in relazione alla particolare controvertibilità fattuale della lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, spese compensate tra le parti.
Salerno, li 11/02/2026
Il RE Il Presidente