Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1513
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per inesistenza dell'obbligo d'imposta

    La Corte ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato sulla classificazione catastale vincoli l'ente impositore, il quale è tenuto ad applicare l'imposta sulla base della rendita definita. L'ente impositore non ha autonoma legittimazione a contraddire la rendita catastale in giudizi successivi.

  • Accolto
    Error in iudicando e in procedendo

    La Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado, sulla base del fatto che la sentenza passata in giudicato sulla classificazione catastale vincola l'ente impositore, il quale è tenuto ad applicare l'imposta sulla base della rendita definita. La Corte ha inoltre rilevato un errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado, che riportava una categoria catastale diversa da quella accertata dall'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1513
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1513
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo