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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1360 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. LEONARDO TANI, presso il Parte_1 C.F._1 cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. FABIO RANIERE, Parte_2 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09.10.2025, Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio, e del di lei Per_1 affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che dall'anno 2018, hanno intrattenuto una relazione more uxorio, da cui è nata la figlia in data 01.03.2024; (2) che dal Per_1
pagina 1 di 10 mese di aprile 2024, la famiglia, unitamente a e le altre due figlie nate da CP_1 CP_2 una precedente relazione di si è trasferita a AR (PO) Loc. Parte_1
Comeana, via Macia n. 177, presso un'immobile di proprietà del ricorrente;
(3) che la convivenza tra le parti è divenuta intollerabile;
(4) che sono pervenuti ad un accordo in ordine all'affidamento condiviso della figlia ed alla regolamentazione dell'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale nel suo interesse, tenuto conto della sua tenera età.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i medesimi e la minore alle seguenti condizioni: “ voglia pronunciare sentenza con la quale omologare le seguenti condizioni, disponendo che: CASA FAMILIARE 1) La casa familiare di AR (PO), via Macia n. 177, di proprietà esclusiva del sig. Pt_1 non viene assegnata a nessuna delle parti e resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario sig. 2) La sig.ra lasci la casa familiare Parte_1 Parte_2 entro e non oltre la data del 2 marzo 2026, asportando entro e non oltre il medesimo termine
i suoi beni ed effetti personali, impegnandosi a formalizzare il trasferimento della residenza, suo e della figlia minore entro e non oltre i 15 giorni successivi al rilascio Per_1 dell'immobile. 3) In caso di mancato rilascio dell'immobile entro il termine sopra stabilito, la sig.ra sarà tenuta al pagamento in favore del sig. di Parte_2 Parte_1 una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto del medesimo di agire per ottenere l'accertamento e la condanna al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, nonché per il rilascio coattivo dell'immobile in forza del titolo esecutivo costituito dalla emananda sentenza di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso. 4) Per agevolare il trasferimento della sig.ra dalla casa di Via Macia Parte_2
n.177, il sig. si impegna a concederle a sua richiesta in comodato l'immobile di Pt_1 proprietà del medesimo, sito in Campi Bisenzio, Loc. San Donnino, via Pistoiese n. 583, dove essi, avevano risieduto e convissuto fino al marzo 2024. Qualora la sig.ra non Parte_2 intenda trasferirsi nel predetto immobile di via Pistoiese n. 583 messo a disposizione dal sig.
oppure vi si trasferisca e successivamente decida di stabilirsi altrove in immobile preso Pt_1 in locazione, il sig. si impegna a corrisponderle un contributo mensile fino a Pt_1 concorrenza del canone di locazione e comunque non oltre € 700,00, omnicomprensivo di tutte le spese alloggiative, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese tramite accredito su conto corrente, previa presentazione del contratto di locazione registrato, dei successivi
pagina 2 di 10 rinnovi e, con cadenza semestrale, delle ricevute di pagamento dei canoni. In questa ultima ipotesi, la sig.ra si trasferirà comunque in un'abitazione analogamente limitrofa Parte_2
a quella di residenza del sig. rispetto al predetto immobile sito in via Pistoiese n. 583, Pt_1 al fine di garantire la continuità e l'agevole esercizio del diritto di visita e frequentazione del padre con la figlia 5) Il comodato dell'immobile sito in Campi Bisenzio, Loc. San Per_1
Donnino, via Pistoiese n. 583, così come il contributo mensile per le spese alloggiative di cui al punto che precede, cesseranno automaticamente al verificarsi alternativamente di una delle seguenti condizioni: a) la sig.ra non abiti o cessi di abitare stabilmente con Parte_2 la figlia nell'immobile concessole in comodato o in quello eventualmente condotto Per_1 in locazione;
b) la sig.ra inizi una convivenza stabile e continuativa con altra Parte_2 persona, oppure contragga matrimonio o un'unione civile, venendo in tal caso meno le condizioni che giustificano il sostegno del sig. c) la figlia non abiti più Pt_1 Per_1 stabilmente con la madre nell'immobile concesso in comodato sito in Campi Bisenzio, Loc.
San Donnino, via Pistoiese n. 583, o in altro immobile eventualmente preso in locazione dalla madre;
d) la figlia abbia raggiunto l'indipendenza economica, intesa come Per_1 capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento mediante redditi da lavoro adeguati. L'immobile concesso in comodato dovrà essere riconsegnato al sig. entro e Pt_1 non oltre 15 giorni dalla cessazione del comodato per una delle cause di cui ai punti a), b),
c), d) che precedono, ovvero per qualsivoglia ulteriore e diversa causa. AFFIDAMENTO
DELLA FIGLIA 6) La figlia resta affidata congiuntamente a entrambi genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 7) La figlia verrà collocata prevalentemente presso Per_1 la madre. PIANO DI FREQUENTAZIONE DELLA FIGLIA Tenuto conto della tenerissima età della figlia e dell'importanza che assume attualmente la presenza costante e il contatto con la madre, concordano la frequentazione e la permanenza presso il padre nei seguenti termini. Fino al compimento dei due anni - trascorrerà con il padre due Per_1 pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e, a weekend alterni, il sabato e la
pagina 3 di 10 domenica dalle 10:00 alle 19:00. Dal compimento dei due anni in poi: - trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 21:00; - trascorrerà con il padre weekend alterni dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 19:00, con pernotto presso la casa paterna. Per quanto riguarda le prossime festività natalizie, si chiede che trascorra con il padre la vigilia di Natale e l'Epifania dalle ore 10.00 alle ore Per_1
19.00. Durante le prossime vacanze estive, si chiede che trascorra con il padre almeno 3 giorni consecutivi, con pernotto, da stabilire con la madre entro il 30 giugno 2025. Dal compimento dei due anni, si chiede trascorra le festività natalizie in maniera Per_1 alternata con i genitori secondo il seguente calendario: un anno con il padre il periodo dal
23 dicembre ore 12:30 fino alle ore 21.00 del 24 dicembre, orario entro il quale sarà riaccompagnata a casa della madre, con cui trascorrerà i giorni 25, 26 e 27 dicembre. Per_1
e il padre saranno quindi insieme dal 31 dicembre dalle ore 10:30 al 2 gennaio
[...] successivo fino alle ore 21:00; l'anno seguente i suddetti periodi saranno invertiti tra i genitori. I genitori e la bambina scarteranno assieme i regali di Natale nella serata della vigilia. Per le festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta in Per_1 modo alternato un anno con un genitore e un anno con l'altro. Per le vacanze estive, Per_1 trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche in maniera non
[...] consecutiva. I suddetti periodi saranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Altre festività: le altre festività annuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) saranno trascorse in maniera paritaria con ciascun genitore, valutando insieme e nell'interesse di la possibilità di includere il giorno precedente o quello successivo Per_1 alla festività infrasettimanale. Aspetti organizzativi e sanitari: i colloqui con le insegnanti della scuola materna e le visite mediche di saranno concordati in base alle diverse Per_1 esigenze lavorative dei genitori. Il genitore presente avrà cura di riferire l'esito all'altro. In caso di malattia di ciascun genitore potrà farle visita in base alle condizioni di Per_1 salute della figlia. Eventi speciali: la figlia festeggerà il compleanno con entrambi i genitori
e gli amici;
i genitori potranno partecipare insieme alle recite ed alle feste scolastiche, compatibilmente ai propri impegni lavorativi. Considerata la tenera età della minore, i genitori si impegnano ad osservare le dovute cautele per la frequentazione di nuovi partners alla presenza della minore medesima, che sarà possibile nel rispetto del criterio di gradualità se trattasi di rapporti stabili e duraturi. 8) Il sig. verserà alla sig.ra Pt_1
pagina 4 di 10 , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, un Parte_2 contributo al mantenimento della figlia pari ad € 800,00 (euro ottocento) a Per_1 partire dal mese successivo al deposito del ricorso. L'assegno sarà elevato a € 1.000,00
(euro mille) dal mese successivo al trasferimento della sig.ra in altra abitazione. Parte_2
A partire dal primo anno successivo alla emananda sentenza di omologa, detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 100% della variazione in aumento sulla base degli indici ISTAT con riferimento al mese di emissione della sentenza.
9) Tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate, comprese le spese mediche, sportive, scolastiche, saranno sostenute ovvero rimborsate dai genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre, facendo le parti al riguardo integrale riferimento e rinvio alla disciplina di cui alle linee guida del CNF del 29.11.2017. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 10) Il sig.
seppur consapevole che trattasi di obbligazioni naturali, provvederà a corrispondere Pt_1 alla sig.ra l'importo omnicomprensivo di € 25.000,00, a titolo di rimborso
Parte_2 forfettizzato di tutte le spese che ella ha sostenuto durante la convivenza per esigenze della casa e/o della famiglia in genere. Il presente impegno è risolutivamente condizionato all'adempimento da parte della sig.ra all'obbligo di rilasciare l'abitazione già
Parte_2 costituente casa familiare sita in AR, via Macia n. 177, entro e non oltre il termine essenziale del 2 marzo 2026: in caso di omesso rilascio dell'abitazione entro e non oltre il predetto termine, la sig.ra perderà quindi definitivamente il diritto al pagamento
Parte_2 del predetto importo. 11) Il pagamento dell'importo di cui al punto che precede avverrà a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa che la sig.ra
Parte_2 vanti nei confronti del sig. e che derivi o sia stata occasionata dalla convivenza e più Pt_1 in generale dal rapporto intercorso col medesimo. Lo stesso dovrà essere effettuato in contestualità del rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra , entro il termine
Parte_2 convenuto del 2 marzo 2026, tramite la consegna brevi manu di assegno circolare di euro
25.000,00 all'ordine della medesima. 12) Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti. Sottoscrivo il ricorso i difensori delle parti anche per reciproca rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
pagina 5 di 10 Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento condiviso, il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo delle parti, peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse del minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Anche in relazione al mantenimento di il Collegio ritiene che le modalità Per_1 stabilite siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo in relazione all'età della bambina, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del regime di frequentazione tra la minore ed il genitore non collocatario.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia, senza procedere all'ascolto della minore che appare manifestamente superfluo e non necessario, vista anche la sua tenerissima età.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si portano:
1) La casa familiare di AR (PO), via Macia n. 177, di proprietà esclusiva del sig. non viene assegnata a nessuna delle parti e resterà nella piena ed esclusiva Pt_1 disponibilità del proprietario sig. Parte_1
6) La figlia resta affidata congiuntamente a entrambi genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
pagina 6 di 10 7) La figlia verrà collocata prevalentemente presso la madre. PIANO DI Per_1
FREQUENTAZIONE DELLA FIGLIA Tenuto conto della tenerissima età della figlia e dell'importanza che assume attualmente la presenza costante e il contatto con la madre, concordano la frequentazione e la permanenza presso il padre nei seguenti termini. Fino al compimento dei due anni - trascorrerà con il padre due Per_1 pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e, a weekend alterni, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Dal compimento dei due anni in poi: - trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
- trascorrerà con il padre weekend alterni dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 19:00, con pernotto presso la casa paterna. Per quanto riguarda le prossime festività natalizie, si chiede che trascorra con il padre la vigilia di Natale e Per_1
l'Epifania dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Durante le prossime vacanze estive, si chiede che trascorra con il padre almeno 3 giorni consecutivi, con pernotto, da stabilire con la madre entro il 30 giugno 2025. Dal compimento dei due anni, si chiede Per_1 trascorra le festività natalizie in maniera alternata con i genitori secondo il seguente calendario: un anno con il padre il periodo dal 23 dicembre ore 12:30 fino alle ore
21.00 del 24 dicembre, orario entro il quale sarà riaccompagnata a casa della madre, con cui trascorrerà i giorni 25, 26 e 27 dicembre. e il padre saranno quindi Per_1 insieme dal 31 dicembre dalle ore 10:30 al 2 gennaio successivo fino alle ore 21:00;
l'anno seguente i suddetti periodi saranno invertiti tra i genitori. I genitori e la bambina scarteranno assieme i regali di Natale nella serata della vigilia. Per le festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta in modo alternato un anno con
Per_1 un genitore e un anno con l'altro. Per le vacanze estive, trascorrerà 15
Per_1 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche in maniera non consecutiva. I suddetti periodi saranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Altre festività: le altre festività annuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) saranno trascorse in maniera paritaria con ciascun genitore, valutando insieme e nell'interesse di la possibilità di includere il giorno precedente o quello
Per_1 successivo alla festività infrasettimanale. Aspetti organizzativi e sanitari: i colloqui con le insegnanti della scuola materna e le visite mediche di saranno
Per_1 concordati in base alle diverse esigenze lavorative dei genitori. Il genitore presente pagina 7 di 10 avrà cura di riferire l'esito all'altro. In caso di malattia di ciascun genitore Per_1 potrà farle visita in base alle condizioni di salute della figlia. Eventi speciali: la figlia festeggerà il compleanno con entrambi i genitori e gli amici;
i genitori potranno partecipare insieme alle recite ed alle feste scolastiche, compatibilmente ai propri impegni lavorativi. Considerata la tenera età della minore, i genitori si impegnano ad osservare le dovute cautele per la frequentazione di nuovi partners alla presenza della minore medesima, che sarà possibile nel rispetto del criterio di gradualità se trattasi di rapporti stabili e duraturi.
8) Il sig. verserà alla sig.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre Pt_1 Parte_2 il giorno 15 (quindici) di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia Per_1
pari ad € 800,00 (euro ottocento) a partire dal mese successivo al deposito del
[...] ricorso. L'assegno sarà elevato a € 1.000,00 (euro mille) dal mese successivo al trasferimento della sig.ra in altra abitazione. A partire dal primo anno Parte_2 successivo alla emananda sentenza di omologa, detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in misura pari al 100% della variazione in aumento sulla base degli indici ISTAT con riferimento al mese di emissione della sentenza.
9) Tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate, comprese le spese mediche, sportive, scolastiche, saranno sostenute ovvero rimborsate dai genitori nella misura del 60% a carico del padre e del restante
40% a carico della madre, facendo le parti al riguardo integrale riferimento e rinvio alla disciplina di cui alle linee guida del CNF del 29.11.2017.
- Prende atto che:
2) La sig.ra lasci la casa familiare entro e non oltre la data del 2 Parte_2 marzo 2026, asportando entro e non oltre il medesimo termine i suoi beni ed effetti personali, impegnandosi a formalizzare il trasferimento della residenza, suo e della figlia minore entro e non oltre i 15 giorni successivi al rilascio Per_1 dell'immobile.
3) In caso di mancato rilascio dell'immobile entro il termine sopra stabilito, la sig.ra sarà tenuta al pagamento in favore del sig. di una Parte_2 Parte_1 penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto del medesimo di agire per ottenere l'accertamento e la condanna al risarcimento del maggior danno pagina 8 di 10 eventualmente subito, nonché per il rilascio coattivo dell'immobile in forza del titolo esecutivo costituito dalla emananda sentenza di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso.
4) Per agevolare il trasferimento della sig.ra dalla casa di Via Macia n.177, Parte_2 il sig. si impegna a concederle a sua richiesta in comodato l'immobile di Pt_1 proprietà del medesimo, sito in Campi Bisenzio, Loc. San Donnino, via Pistoiese n.
583, dove essi, avevano risieduto e convissuto fino al marzo 2024. Qualora la sig.ra non intenda trasferirsi nel predetto immobile di via Pistoiese n. 583 messo Parte_2
a disposizione dal sig. oppure vi si trasferisca e successivamente decida di Pt_1 stabilirsi altrove in immobile preso in locazione, il sig. si impegna a Pt_1 corrisponderle un contributo mensile fino a concorrenza del canone di locazione e comunque non oltre € 700,00, omnicomprensivo di tutte le spese alloggiative, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese tramite accredito su conto corrente, previa presentazione del contratto di locazione registrato, dei successivi rinnovi e, con cadenza semestrale, delle ricevute di pagamento dei canoni. In questa ultima ipotesi, la sig.ra si trasferirà comunque in un'abitazione analogamente limitrofa a Parte_2 quella di residenza del sig. rispetto al predetto immobile sito in via Pistoiese n. Pt_1
583, al fine di garantire la continuità e l'agevole esercizio del diritto di visita e frequentazione del padre con la figlia Per_1
5) Il comodato dell'immobile sito in Campi Bisenzio, Loc. San Donnino, via Pistoiese
n. 583, così come il contributo mensile per le spese alloggiative di cui al punto che precede, cesseranno automaticamente al verificarsi alternativamente di una delle seguenti condizioni: a) la sig.ra non abiti o cessi di abitare stabilmente con Parte_2 la figlia nell'immobile concessole in comodato o in quello eventualmente Per_1 condotto in locazione;
b) la sig.ra inizi una convivenza stabile e Parte_2 continuativa con altra persona, oppure contragga matrimonio o un'unione civile, venendo in tal caso meno le condizioni che giustificano il sostegno del sig. c) Pt_1 la figlia non abiti più stabilmente con la madre nell'immobile concesso in Per_1 comodato sito in Campi Bisenzio, Loc. San Donnino, via Pistoiese n. 583, o in altro immobile eventualmente preso in locazione dalla madre;
d) la figlia abbia Per_1 raggiunto l'indipendenza economica, intesa come capacità di provvedere pagina 9 di 10 autonomamente al proprio sostentamento mediante redditi da lavoro adeguati.
L'immobile concesso in comodato dovrà essere riconsegnato al sig. entro e non Pt_1 oltre 15 giorni dalla cessazione del comodato per una delle cause di cui ai punti a),
b), c), d) che precedono, ovvero per qualsivoglia ulteriore e diversa causa.
10) Il sig. seppur consapevole che trattasi di obbligazioni naturali, provvederà Pt_1
a corrispondere alla sig.ra l'importo omnicomprensivo di € 25.000,00, a Parte_2 titolo di rimborso forfettizzato di tutte le spese che ella ha sostenuto durante la convivenza per esigenze della casa e/o della famiglia in genere. Il presente impegno
è risolutivamente condizionato all'adempimento da parte della sig.ra Parte_2 all'obbligo di rilasciare l'abitazione già costituente casa familiare sita in AR, via Macia n. 177, entro e non oltre il termine essenziale del 2 marzo 2026: in caso di omesso rilascio dell'abitazione entro e non oltre il predetto termine, la sig.ra perderà quindi definitivamente il diritto al pagamento del predetto importo. Parte_2
11) Il pagamento dell'importo di cui al punto che precede avverrà a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa che la sig.ra vanti nei Parte_2 confronti del sig. e che derivi o sia stata occasionata dalla convivenza e più in Pt_1 generale dal rapporto intercorso col medesimo. Lo stesso dovrà essere effettuato in contestualità del rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra , entro il Parte_2 termine convenuto del 2 marzo 2026, tramite la consegna brevi manu di assegno circolare di euro 25.000,00 all'ordine della medesima.
Spese legali compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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