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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5120/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Felice Fiore n. 5/A, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Oreste Via che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato, RC NO e ME LI - resistente
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via dei Bizantini n.
75/7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Giampà che la rappresenta e difende - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dagli Avv.ti Carmelo Triulcio e Tullia Pupo - resistente
Oggetto: trattamento pensionistico, versamento contribuzione, risarcimento danni.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare, per le
ragioni di cui in narrativa, la legittimità dell'assegnazione al ricorrente del periodo di aspettativa
non retribuita per funzione pubblica per il periodo dal 2016 al 2020 ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 39/2013,
dell'art. 81 D.lgs.267/2000 e dell'art. 31 L. 300/70; - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in
narrativa, la condotta omissiva posta in essere, tempo per tempo e ciascuna per quanto di competenza,
dal Comune di Cosenza, quale amministrazione di appartenenza del ricorrente, dalla società CP_2
CP_
quale società di temporanea destinazione del ricorrente, e dall' in ordine al mancato e/o
[...]
intempestivo versamento dei flussi contributivi relativi alla posizione del ricorrente;
- Per l'effetto,
accertare dichiarare in ogni caso, ai sensi dell'art. 1 D.lgs.39/2013, dell'art. 81 D.lgs.267/2000 e
dell'art. 31 L. 300/70, la valenza contributiva del prefato periodo di aspettativa non retribuita
2016/2020 e, per l'ulteriore effetto;
- Accertare e dichiarare definitivamente il diritto del ricorrente
alla collocazione in quiescenza a far data dal 01/01/2021, ovvero in ragione della sussistenza dei
requisiti di cui alla L. 26/2019 (c.d. Quota 100) ai fini del pensionamento anticipato e già
tempestivamente denunciati con le dimissioni volontarie rese al datore di lavoro in data 29/06/2020,
ovvero per altra e diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
- Per l'effetto, statuire la condanna solidale
delle resistenti, ovvero ognuna e per quanto di competenza, al pagamento in favore del Ricorrente di
tutti i ratei pensionistici maturati e calcolati a far data dal 01-01-2021, secondo il parametro
pubblicistico di cui è descrizione in narrativa e previa quantificazione effettiva a mezzo disponenda
CTU; - In via gradata, statuire la condanna solidale delle resistenti, ovvero ognuna e per quanto di
competenza, al pagamento in favore del Ricorrente delle somme che risulteranno dovute in ragione
del mancato riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica del trattamento di quiescenza -
di cui è descrizione in narrativa - a far data dal 01.01.2021, ovvero altra decorrenza ritenuta di
giustizia e previa quantificazione effettiva a mezzo disponenda CTU;
Nel contempo ed in via
riconvenzionale: - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'infondatezza ed
insussistenza della fattispecie di danno delineate dalla Difesa della resistente a carico CP_2
del ricorrente e, per l'effetto - Reiettare e porre nel nulla, ovvero diniegare e dichiarare priva di ogni
effetto giuridico la domanda riconvenzionale ex adverso azionata ai danni del sig. ; In ogni Parte_1
2 caso: - Con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con
distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - rigettare integralmente il proposto ricorso in quanto
inammissibile/improcedibile e, comunque, infondato;
- in via subordinata, in ipotesi di riconosciuta
fondatezza - anche solo parziale - delle pretese veicolate in ricorso, vorrà il Tribunale porre ogni
eventuale onere di soccombenza ad esclusivo carico del e/o della Controparte_3 CP_2
CP_ con conseguente esclusione di ogni tenutezza e/o legittimazione in capo all' Con vittoria di spese
e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto…”.
Conclusioni della “… - 1. - rigettare tutte le avverse domande nei confronti della CP_2
in quanto inammissibili, illegittime ed infondate;
2. - in accoglimento della spiegata domanda CP_2
CP_ riconvenzionale, condannare in via solidale il ricorrente, il e l' ovvero Controparte_3
ognuno e per quanto di competenza, al pagamento e/o alla restituzione in favore della della CP_2
somma di € 35.502,56, ovvero la diversa che risulterà allorquando l comunicherà alla CP_1 CP_2
la definitiva reportistica delle sanzioni applicate, ovvero alla diversa che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
3. - con il favore delle spese e
competenze di lite …”.
Conclusioni del “… estromettere il dal presente Controparte_3 Controparte_3
giudizio posto che la legittimazione a resistere è dell'Istituto di Previdenza …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per il Comune di
Cosenza dal 9.6.1980 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di impiegato;
che nel corso del rapporto di lavoro era stato posto in aspettativa sindacale e in aspettativa non retribuita per carica elettiva;
che dopo essere rientrato brevemente presso l'ente di appartenenza, era stato nominato Commissario liquidatore per la parte pubblica della società di gestione delle risorse idriche regionali - Sorical S.p.A.; che, a seguito di tale nomina, era stato posto in aspettativa non retribuita ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 39/2013,
3 81 del D. Lgs. 267/2000 e 31 della legge 300/1970 con determinazione dirigenziale n.
676/2016, con cui il Comune di Cosenza aveva precisato che l'aspettativa comportava la conservazione del posto di lavoro, la maturazione dell'anzianità di servizio e l'accredito figurativo dei contributi previdenziali;
che il rapporto di lavoro con la CP_2
prevedeva, in assenza di posizione IVA del ricorrente, un meccanismo secondo il quale era il Comune a farsi carico dei versamenti contributivi periodici, con storno dei relativi importi da parte della e rimborso all'originario datore di lavoro;
che nel giugno 2020, CP_2
avendo i requisiti per la c.d. Quota 100, aveva presentato domanda di pensione secondo la legge 26/2019, con decorrenza 1.1.2021; che, effettuate le necessarie verifiche, era emerso che non vi era stato il versamento degli oneri contributivi per l'intera durata dello svolgimento del ruolo commissariale presso la (2016/2020); che, a seguito di CP_2
solleciti, il aveva ratificato la propria condotta omissiva, provvedendo Controparte_3
CP_ alla trasmissione all' dei flussi contributivi per il periodo 2016/2020 in regime di contribuzione Inpdap;
che, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra gli enti, la CP_2
aveva confermato di aver provveduto a versare le somme dovute per la contribuzione al essendo impossibilitata a trasmettere i flussi poiché non titolare di una Controparte_3
CP_ posizione contributiva “Ex Inpdap”; che l' era tuttavia intervenuto nei confronti del contestando il versamento contributivo effettuato dall'ente sul rilievo Controparte_3
per cui non ricorrevano i presupposti dell'art. 31 della legge 300/1970 e dell'art. 81 D. Lgs
267/2000, atteso che l'incarico era svolto presso una società per azioni, sicché risultando il rapporto di lavoro con il Comune sospeso, non poteva essere versata alcuna contribuzione,
tantomeno in nome e per conto di altri soggetti;
che il Comune di Cosenza aveva deciso di
CP_ ottemperare a tale erronea indicazione dell' con cancellazione dei flussi contributivi e conseguente scopertura contributiva per il periodo 2016/2020; che il 18.7.2021 la CP_2
nuovamente incamerate le somme versate dal di Cosenza, aveva
[...] CP_3
CP_ provveduto al versamento diretto all' degli oneri contributi del ricorrente, con
4 CP_ imputazione alla Gestione separata;
che l' aveva rigettato la richiesta di quiescenza poiché l'accesso alla pensione secondo la “Quota 100” non era più in vigore al momento della regolarizzazione dei flussi contributivi;
che il ricorrente si era visto riaccreditare i versamenti per il periodo di lavoro presso la con ritardo nella collocazione CP_2
in quiescenza;
che il rateo della pensione era minore di quello spettante per l'erroneo accredito dei contributi alla Gestione separata invece che alla Gestione pubblica;
che, in realtà, come da determinazione n. 676/2016, dovevano trovare piena applicazione gli artt.
1 del D. Lgs. 39/2013, 81 del D. Lgs. 267/2000 e 31 della legge 300/1970, atteso che la CP_2
era ente di diritto privato in controllo pubblico, con capitale per il 54,6% attribuito
[...]
alla e compiti di gestione del servizio idrico regionale, di rilevanza Parte_2
pubblica; che era stato correttamente applicato il meccanismo per cui l'Amministrazione di appartenenza aveva versato la contribuzione a fronte della compensazione con la società;
che sussisteva la responsabilità degli enti convenuti per il mancato collocamento in quiescenza e la mancata percezione dei ratei di pensione con decorrenza dall'1.1.2021. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate nel corso del giudizio.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei
Conti, trattandosi di controversia in materia di pensione a carico dello Stato;
che il ricorso era improcedibile ex art. 443 c.p.c.; che il ricorso era inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dall'1.9.2022, non aveva allegato la sussistenza di un trattamento più favorevole rispetto a quello percepito;
che la successiva domanda di collocamento in pensione aveva rappresentato tacita rinuncia a quella oggetto di giudizio;
che non sussisteva la legittimazione passiva dell' , trattandosi di rapporti tra il ricorrente, il CP_1 CP_3
e la che, nel merito, la domanda era infondata poiché il lavoro presso
[...] CP_2
5 la non era suscettibile di integrare ipotesi previste dall'art. 31 della legge CP_2
300/1970 e dall'art. 81 D. Lgs. 267/2000, come riconosciuto anche dal Comune di Cosenza,
che aveva provveduto alla cancellazione della contribuzione denunciata per il periodo di lavoro presso la che dunque correttamente la contribuzione era stata iscritta CP_2
presso la Gestione separata;
che, in ragione della tardiva regolarizzazione della posizione
CP_ contributiva, non addebitabile all' non era stato possibile per il ricorrente accedere al regime pensionistico secondo “Quota 100”. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_2
affermando in particolare che la condotta della società era stata corretta, secondo le indicazioni del concordate con il ricorrente;
che la società aveva effettuato il CP_3
versamento dei contributi nei confronti del che si era attenuto alle Controparte_3
CP_ comunicazioni del e poi dell' che il versamento della Controparte_3
CP_ contribuzione in favore dell' era avvenuto dopo la restituzione delle somme da parte del di Cosenza;
che l'attivazione della posizione presso la Gestione separata aveva CP_3
comportato una prima sanzione di €. 35.502,56, che la società aveva versato per evitare il
DURC negativo, per cui agiva in via riconvenzionale chiedendo la condanna al risarcimento
CP_ del danno nei confronti del ricorrente, del e dell' Su tali premesse, Controparte_3
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni Controparte_3
ed affermando in particolare che non sussisteva la sua legittimazione passiva;
che aveva ritenuto applicabile l'aspettativa per funzione pubblica ex art. 31 della legge 300/1970; che
CP_ la legittimazione passiva andava attribuita unicamente all' Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
6 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La controversia attiene fondamentalmente al versamento della contribuzione per il periodo 2016/2020, sicché può affermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario,
trattandosi di controversia relativa al corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro pubblico - e, dunque, ad un diritto connesso al rapporto di impiego - con istanza che incide solo in via mediata sul trattamento pensionistico (cfr. Cass.
Sez. Lav. 20134/2024).
3. La richiesta di estromissione dal giudizio reiterata dal è Controparte_3
processualmente irrituale, atteso che tale pronuncia non può conseguire all'accertamento della carenza di legittimazione passiva, che rientra tra le condizioni dell'azione e la cui mancanza dovrebbe comportare una pronuncia di inammissibilità dell'azione medesima.
Peraltro, la legittimazione passiva va valutata sulla base delle sole affermazioni di chi agisce in giudizio, mentre l'effettiva assenza di responsabilità della parte convenuta costituisce invece valutazione di merito, che determina pronuncia di rigetto [così, tra le altre, Cass.
8040/2006: “La legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire)
costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad
una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la
affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui
si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione
del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire"
la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto
giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione
del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del
7 rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla
prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il
giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una
pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel
merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in
causa”].
4. Nel merito, la domanda presuppone l'inquadramento dell'aspettativa del ricorrente nell'ambito di previsione dell'art. 31 della legge 300/1970 (“I lavoratori che siano eletti membri
del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati
ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita,
per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”) o dell'art. 81 D. Lgs. 267/2000 (“I sindaci, i
presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e
delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di
espletamento del mandato).
La designazione da parte del socio pubblico del ricorrente quale liquidatore della società
non può inquadrarsi nell'ambito di previsione della normativa indicata che riguarda ipotesi di cariche elettive e, comunque, specificamente indicate, non sussistendo i presupposti per alcuna equiparazione tra le posizioni.
Né in contrario, può richiamarsi l'art. 1 D. Lgs 39/2013 (“Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”), che è norma non richiamata dagli artt. 31 della legge 300/1970 e 81 D. Lgs.
267/2000 e che non ha attinenza con gli articoli indicati.
8 CP_ Ne consegue che correttamente l' non ha calcolato la contribuzione versata ai fini dell'accoglimento della prima domanda del ricorrente per l'accesso al regime pensionistico secondo “Quota 100”, inquadrando poi il flusso contributivo nell'ambito della Gestione
separata.
Consegue altresì che la tardiva regolarizzazione della posizione contributiva ha
CP_ determinato correttamente, da parte dell' il rigetto della domanda del ricorrente, atteso il successivo venir meno della “Quota 100” per l'accesso alla pensione.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente, occorre anche rilevare che la domanda presenta margini di incertezza in riferimento al trattamento
CP_ pensionistico riconosciuto dall' con decorrenza dall'1.9.2022 (la circostanza di fatto non
è stata contestata specificatamente dalla parte ricorrente) ed agli stessi profili di responsabilità degli enti convenuti (come evincibile anche dalle conclusioni, con cui si chiede la condanna delle parti convenute genericamente in via solidale ovvero ognuna per
CP_ quanto di competenza), dovendosi considerare che l' avendo operato del tutto correttamente, non può essere chiamato al risarcimento del danno e che la tardività nel riconoscimento della posizione contributiva è stata determinata principalmente dall'istanza del ricorrente medesimo, accolta dal di essere posto in aspettativa non Controparte_3
retribuita ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 39/2013, 81 del D. Lgs. 267/2000 e 31 della legge
300/1970, aggiungendosi da ultimo in merito che la posizione lavorativa del ricorrente ha avuto copertura previdenziale anche per il periodo in contestazione.
La domanda del ricorrente, dunque, è infondata e va rigettata.
5. La domanda riconvenzionale della parimenti, mostra margini di incertezza CP_2
in relazione ai profili di responsabilità delle parti nei cui confronti è proposta, chiedendosi
CP_ ancora la condanna in via solidale del ricorrente, del e dell' ovvero Controparte_3
ognuno e per quanto di competenza.
9 Sul presupposto per cui non sono prospettabili neppure astrattamente profili di
CP_ responsabilità del ricorrente e dell' occorre poi rilevare che la posizione della CP_2
non può considerarsi quella di mera esecutrice di quanto disposto dal
[...] CP_3
sicché l'erroneità nel versamento della contribuzione, che ha originato la sanzione
[...]
CP_ applicata dall' è attribuibile anche alla sua condotta.
La domanda riconvenzionale della dunque, va rigettata. CP_2
6. In ordine alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità delle questioni affrontate, in riferimento all'erroneità della determinazione dirigenziale n. 676/2016, debba determinare la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda di parte ricorrente;
rigetta la domanda riconvenzionale della CP_2
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5120/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Felice Fiore n. 5/A, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Oreste Via che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato, RC NO e ME LI - resistente
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via dei Bizantini n.
75/7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Giampà che la rappresenta e difende - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dagli Avv.ti Carmelo Triulcio e Tullia Pupo - resistente
Oggetto: trattamento pensionistico, versamento contribuzione, risarcimento danni.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare, per le
ragioni di cui in narrativa, la legittimità dell'assegnazione al ricorrente del periodo di aspettativa
non retribuita per funzione pubblica per il periodo dal 2016 al 2020 ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 39/2013,
dell'art. 81 D.lgs.267/2000 e dell'art. 31 L. 300/70; - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in
narrativa, la condotta omissiva posta in essere, tempo per tempo e ciascuna per quanto di competenza,
dal Comune di Cosenza, quale amministrazione di appartenenza del ricorrente, dalla società CP_2
CP_
quale società di temporanea destinazione del ricorrente, e dall' in ordine al mancato e/o
[...]
intempestivo versamento dei flussi contributivi relativi alla posizione del ricorrente;
- Per l'effetto,
accertare dichiarare in ogni caso, ai sensi dell'art. 1 D.lgs.39/2013, dell'art. 81 D.lgs.267/2000 e
dell'art. 31 L. 300/70, la valenza contributiva del prefato periodo di aspettativa non retribuita
2016/2020 e, per l'ulteriore effetto;
- Accertare e dichiarare definitivamente il diritto del ricorrente
alla collocazione in quiescenza a far data dal 01/01/2021, ovvero in ragione della sussistenza dei
requisiti di cui alla L. 26/2019 (c.d. Quota 100) ai fini del pensionamento anticipato e già
tempestivamente denunciati con le dimissioni volontarie rese al datore di lavoro in data 29/06/2020,
ovvero per altra e diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
- Per l'effetto, statuire la condanna solidale
delle resistenti, ovvero ognuna e per quanto di competenza, al pagamento in favore del Ricorrente di
tutti i ratei pensionistici maturati e calcolati a far data dal 01-01-2021, secondo il parametro
pubblicistico di cui è descrizione in narrativa e previa quantificazione effettiva a mezzo disponenda
CTU; - In via gradata, statuire la condanna solidale delle resistenti, ovvero ognuna e per quanto di
competenza, al pagamento in favore del Ricorrente delle somme che risulteranno dovute in ragione
del mancato riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica del trattamento di quiescenza -
di cui è descrizione in narrativa - a far data dal 01.01.2021, ovvero altra decorrenza ritenuta di
giustizia e previa quantificazione effettiva a mezzo disponenda CTU;
Nel contempo ed in via
riconvenzionale: - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'infondatezza ed
insussistenza della fattispecie di danno delineate dalla Difesa della resistente a carico CP_2
del ricorrente e, per l'effetto - Reiettare e porre nel nulla, ovvero diniegare e dichiarare priva di ogni
effetto giuridico la domanda riconvenzionale ex adverso azionata ai danni del sig. ; In ogni Parte_1
2 caso: - Con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con
distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - rigettare integralmente il proposto ricorso in quanto
inammissibile/improcedibile e, comunque, infondato;
- in via subordinata, in ipotesi di riconosciuta
fondatezza - anche solo parziale - delle pretese veicolate in ricorso, vorrà il Tribunale porre ogni
eventuale onere di soccombenza ad esclusivo carico del e/o della Controparte_3 CP_2
CP_ con conseguente esclusione di ogni tenutezza e/o legittimazione in capo all' Con vittoria di spese
e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto…”.
Conclusioni della “… - 1. - rigettare tutte le avverse domande nei confronti della CP_2
in quanto inammissibili, illegittime ed infondate;
2. - in accoglimento della spiegata domanda CP_2
CP_ riconvenzionale, condannare in via solidale il ricorrente, il e l' ovvero Controparte_3
ognuno e per quanto di competenza, al pagamento e/o alla restituzione in favore della della CP_2
somma di € 35.502,56, ovvero la diversa che risulterà allorquando l comunicherà alla CP_1 CP_2
la definitiva reportistica delle sanzioni applicate, ovvero alla diversa che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
3. - con il favore delle spese e
competenze di lite …”.
Conclusioni del “… estromettere il dal presente Controparte_3 Controparte_3
giudizio posto che la legittimazione a resistere è dell'Istituto di Previdenza …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per il Comune di
Cosenza dal 9.6.1980 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di impiegato;
che nel corso del rapporto di lavoro era stato posto in aspettativa sindacale e in aspettativa non retribuita per carica elettiva;
che dopo essere rientrato brevemente presso l'ente di appartenenza, era stato nominato Commissario liquidatore per la parte pubblica della società di gestione delle risorse idriche regionali - Sorical S.p.A.; che, a seguito di tale nomina, era stato posto in aspettativa non retribuita ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 39/2013,
3 81 del D. Lgs. 267/2000 e 31 della legge 300/1970 con determinazione dirigenziale n.
676/2016, con cui il Comune di Cosenza aveva precisato che l'aspettativa comportava la conservazione del posto di lavoro, la maturazione dell'anzianità di servizio e l'accredito figurativo dei contributi previdenziali;
che il rapporto di lavoro con la CP_2
prevedeva, in assenza di posizione IVA del ricorrente, un meccanismo secondo il quale era il Comune a farsi carico dei versamenti contributivi periodici, con storno dei relativi importi da parte della e rimborso all'originario datore di lavoro;
che nel giugno 2020, CP_2
avendo i requisiti per la c.d. Quota 100, aveva presentato domanda di pensione secondo la legge 26/2019, con decorrenza 1.1.2021; che, effettuate le necessarie verifiche, era emerso che non vi era stato il versamento degli oneri contributivi per l'intera durata dello svolgimento del ruolo commissariale presso la (2016/2020); che, a seguito di CP_2
solleciti, il aveva ratificato la propria condotta omissiva, provvedendo Controparte_3
CP_ alla trasmissione all' dei flussi contributivi per il periodo 2016/2020 in regime di contribuzione Inpdap;
che, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra gli enti, la CP_2
aveva confermato di aver provveduto a versare le somme dovute per la contribuzione al essendo impossibilitata a trasmettere i flussi poiché non titolare di una Controparte_3
CP_ posizione contributiva “Ex Inpdap”; che l' era tuttavia intervenuto nei confronti del contestando il versamento contributivo effettuato dall'ente sul rilievo Controparte_3
per cui non ricorrevano i presupposti dell'art. 31 della legge 300/1970 e dell'art. 81 D. Lgs
267/2000, atteso che l'incarico era svolto presso una società per azioni, sicché risultando il rapporto di lavoro con il Comune sospeso, non poteva essere versata alcuna contribuzione,
tantomeno in nome e per conto di altri soggetti;
che il Comune di Cosenza aveva deciso di
CP_ ottemperare a tale erronea indicazione dell' con cancellazione dei flussi contributivi e conseguente scopertura contributiva per il periodo 2016/2020; che il 18.7.2021 la CP_2
nuovamente incamerate le somme versate dal di Cosenza, aveva
[...] CP_3
CP_ provveduto al versamento diretto all' degli oneri contributi del ricorrente, con
4 CP_ imputazione alla Gestione separata;
che l' aveva rigettato la richiesta di quiescenza poiché l'accesso alla pensione secondo la “Quota 100” non era più in vigore al momento della regolarizzazione dei flussi contributivi;
che il ricorrente si era visto riaccreditare i versamenti per il periodo di lavoro presso la con ritardo nella collocazione CP_2
in quiescenza;
che il rateo della pensione era minore di quello spettante per l'erroneo accredito dei contributi alla Gestione separata invece che alla Gestione pubblica;
che, in realtà, come da determinazione n. 676/2016, dovevano trovare piena applicazione gli artt.
1 del D. Lgs. 39/2013, 81 del D. Lgs. 267/2000 e 31 della legge 300/1970, atteso che la CP_2
era ente di diritto privato in controllo pubblico, con capitale per il 54,6% attribuito
[...]
alla e compiti di gestione del servizio idrico regionale, di rilevanza Parte_2
pubblica; che era stato correttamente applicato il meccanismo per cui l'Amministrazione di appartenenza aveva versato la contribuzione a fronte della compensazione con la società;
che sussisteva la responsabilità degli enti convenuti per il mancato collocamento in quiescenza e la mancata percezione dei ratei di pensione con decorrenza dall'1.1.2021. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate nel corso del giudizio.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei
Conti, trattandosi di controversia in materia di pensione a carico dello Stato;
che il ricorso era improcedibile ex art. 443 c.p.c.; che il ricorso era inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dall'1.9.2022, non aveva allegato la sussistenza di un trattamento più favorevole rispetto a quello percepito;
che la successiva domanda di collocamento in pensione aveva rappresentato tacita rinuncia a quella oggetto di giudizio;
che non sussisteva la legittimazione passiva dell' , trattandosi di rapporti tra il ricorrente, il CP_1 CP_3
e la che, nel merito, la domanda era infondata poiché il lavoro presso
[...] CP_2
5 la non era suscettibile di integrare ipotesi previste dall'art. 31 della legge CP_2
300/1970 e dall'art. 81 D. Lgs. 267/2000, come riconosciuto anche dal Comune di Cosenza,
che aveva provveduto alla cancellazione della contribuzione denunciata per il periodo di lavoro presso la che dunque correttamente la contribuzione era stata iscritta CP_2
presso la Gestione separata;
che, in ragione della tardiva regolarizzazione della posizione
CP_ contributiva, non addebitabile all' non era stato possibile per il ricorrente accedere al regime pensionistico secondo “Quota 100”. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_2
affermando in particolare che la condotta della società era stata corretta, secondo le indicazioni del concordate con il ricorrente;
che la società aveva effettuato il CP_3
versamento dei contributi nei confronti del che si era attenuto alle Controparte_3
CP_ comunicazioni del e poi dell' che il versamento della Controparte_3
CP_ contribuzione in favore dell' era avvenuto dopo la restituzione delle somme da parte del di Cosenza;
che l'attivazione della posizione presso la Gestione separata aveva CP_3
comportato una prima sanzione di €. 35.502,56, che la società aveva versato per evitare il
DURC negativo, per cui agiva in via riconvenzionale chiedendo la condanna al risarcimento
CP_ del danno nei confronti del ricorrente, del e dell' Su tali premesse, Controparte_3
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni Controparte_3
ed affermando in particolare che non sussisteva la sua legittimazione passiva;
che aveva ritenuto applicabile l'aspettativa per funzione pubblica ex art. 31 della legge 300/1970; che
CP_ la legittimazione passiva andava attribuita unicamente all' Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
6 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La controversia attiene fondamentalmente al versamento della contribuzione per il periodo 2016/2020, sicché può affermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario,
trattandosi di controversia relativa al corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro pubblico - e, dunque, ad un diritto connesso al rapporto di impiego - con istanza che incide solo in via mediata sul trattamento pensionistico (cfr. Cass.
Sez. Lav. 20134/2024).
3. La richiesta di estromissione dal giudizio reiterata dal è Controparte_3
processualmente irrituale, atteso che tale pronuncia non può conseguire all'accertamento della carenza di legittimazione passiva, che rientra tra le condizioni dell'azione e la cui mancanza dovrebbe comportare una pronuncia di inammissibilità dell'azione medesima.
Peraltro, la legittimazione passiva va valutata sulla base delle sole affermazioni di chi agisce in giudizio, mentre l'effettiva assenza di responsabilità della parte convenuta costituisce invece valutazione di merito, che determina pronuncia di rigetto [così, tra le altre, Cass.
8040/2006: “La legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire)
costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad
una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la
affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui
si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione
del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire"
la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto
giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione
del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del
7 rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla
prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il
giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una
pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel
merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in
causa”].
4. Nel merito, la domanda presuppone l'inquadramento dell'aspettativa del ricorrente nell'ambito di previsione dell'art. 31 della legge 300/1970 (“I lavoratori che siano eletti membri
del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati
ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita,
per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”) o dell'art. 81 D. Lgs. 267/2000 (“I sindaci, i
presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e
delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di
espletamento del mandato).
La designazione da parte del socio pubblico del ricorrente quale liquidatore della società
non può inquadrarsi nell'ambito di previsione della normativa indicata che riguarda ipotesi di cariche elettive e, comunque, specificamente indicate, non sussistendo i presupposti per alcuna equiparazione tra le posizioni.
Né in contrario, può richiamarsi l'art. 1 D. Lgs 39/2013 (“Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”), che è norma non richiamata dagli artt. 31 della legge 300/1970 e 81 D. Lgs.
267/2000 e che non ha attinenza con gli articoli indicati.
8 CP_ Ne consegue che correttamente l' non ha calcolato la contribuzione versata ai fini dell'accoglimento della prima domanda del ricorrente per l'accesso al regime pensionistico secondo “Quota 100”, inquadrando poi il flusso contributivo nell'ambito della Gestione
separata.
Consegue altresì che la tardiva regolarizzazione della posizione contributiva ha
CP_ determinato correttamente, da parte dell' il rigetto della domanda del ricorrente, atteso il successivo venir meno della “Quota 100” per l'accesso alla pensione.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente, occorre anche rilevare che la domanda presenta margini di incertezza in riferimento al trattamento
CP_ pensionistico riconosciuto dall' con decorrenza dall'1.9.2022 (la circostanza di fatto non
è stata contestata specificatamente dalla parte ricorrente) ed agli stessi profili di responsabilità degli enti convenuti (come evincibile anche dalle conclusioni, con cui si chiede la condanna delle parti convenute genericamente in via solidale ovvero ognuna per
CP_ quanto di competenza), dovendosi considerare che l' avendo operato del tutto correttamente, non può essere chiamato al risarcimento del danno e che la tardività nel riconoscimento della posizione contributiva è stata determinata principalmente dall'istanza del ricorrente medesimo, accolta dal di essere posto in aspettativa non Controparte_3
retribuita ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 39/2013, 81 del D. Lgs. 267/2000 e 31 della legge
300/1970, aggiungendosi da ultimo in merito che la posizione lavorativa del ricorrente ha avuto copertura previdenziale anche per il periodo in contestazione.
La domanda del ricorrente, dunque, è infondata e va rigettata.
5. La domanda riconvenzionale della parimenti, mostra margini di incertezza CP_2
in relazione ai profili di responsabilità delle parti nei cui confronti è proposta, chiedendosi
CP_ ancora la condanna in via solidale del ricorrente, del e dell' ovvero Controparte_3
ognuno e per quanto di competenza.
9 Sul presupposto per cui non sono prospettabili neppure astrattamente profili di
CP_ responsabilità del ricorrente e dell' occorre poi rilevare che la posizione della CP_2
non può considerarsi quella di mera esecutrice di quanto disposto dal
[...] CP_3
sicché l'erroneità nel versamento della contribuzione, che ha originato la sanzione
[...]
CP_ applicata dall' è attribuibile anche alla sua condotta.
La domanda riconvenzionale della dunque, va rigettata. CP_2
6. In ordine alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità delle questioni affrontate, in riferimento all'erroneità della determinazione dirigenziale n. 676/2016, debba determinare la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda di parte ricorrente;
rigetta la domanda riconvenzionale della CP_2
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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