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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4364 / 2023 promosso da:
1. , nato in [...] il Controparte_1
25/01/1975;
2. , nato in [...] il Parte_1
29/11/1976; tutti rappresentati, difesi ed assistiti dagli Avv.ti Riccardo
De ON e LE IT, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale De ON sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_2 del Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_2 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di Persona_1
(in Brasile anche noto come
[...] Parte_2
Pag. 2 di 10 tonio o Parte_3
) nato a [...] il [...], emigrato in
[...]
Brasile, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, co- me si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione rilascia- to dalla competente autorità della Repubblica Federale del Brasile in data 17.08.2023.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Pag. 3 di 10 Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il sig. Persona_1
(o o
[...] Persona_1 Parte_3
o o ), loro
[...] Parte_3 Parte_4 avo, è nato a [...], città che rientra nella compe- tenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -
Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto in data 21.11.1908 da da CP_3 Parte_5
(figlia dell'avo cittadino italiano e, pertanto, cittadina
[...] italiana), con il cittadino straniero Controparte_4
(brasiliano), nasceva nella città di Itaquy (Stato Rio grande do Sul
Pag. 4 di 10 - Brasile), in data 19.12.1910, la figlia Persona_2 la quale a sua volta contraeva matrimonio in data 01.12.1935 con il cittadino straniero da Persona_3 quest'ultima unione nasceva, in data 09.04.1939, la figlia Per_4
, dalla quale discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale di- scendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste
Pag. 5 di 10 per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve- ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema deli- neato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giu- stiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fat- tispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_1
(o o
[...] Persona_1 Parte_3
o o ), non ha mai rinun- Parte_3 Parte_4 ciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasilia- na, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione ri- lasciato dalla competente autorità della Repubblica Federale del
Brasile in data 17.08.2023 (doc. 3), sicché ha potuto trasmette- re iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discenden- ti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emer- gono, come sopra anticipato, due eventi interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione: 1) del matrimonio contratto in data 21.11.1908 da da CP_3 Parte_5
Pag. 6 di 10 (figlia dell'avo cittadino italiano e, pertanto, cittadina Pt_3 italiana), con il cittadino straniero Controparte_4
(brasiliano), dalla cui unione nasceva nella città di Itaquy (Stato
Rio grande do Sul - Brasile), in data 19.12.1910, la figlia Per_2
(nipote dell'avo, e pertanto cittadina italiana); 2) del matrimonio contratto in data 01.12.1935 da (nipo- Persona_2 te dell'avo, e pertanto cittadina italiana) con il cittadino straniero dalla cui unione nasceva, Persona_3 in data 09.04.1939, la figlia , dalla quale discendono gli Per_4 odierni ricorrenti.
Orbene, tutti i predetti eventi si sono verificati anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
Italiana e, più in particolare, per tutti tali casi vengono in ri- lievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 che prevedevano, rispetti- vamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la tra- smissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadi- na che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito>>
(art. 14 codice civile del 1865); negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via mater- na, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre- ché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del ma- trimonio a lei si comunichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendente- mente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino
Pag. 7 di 10 straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita an- che il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostitu- zionali con le predette sentenze sono sostanzialmente riprodut- tive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ri- tenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pronunce di incostituzionalità vengano in rilievo an- che nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmis- sione della cittadinanza italiana per via materna si sono verifi- cate sotto la vigenza delle norme del citato codice civile del
1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che
Pag. 8 di 10 della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudi- ziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cit- tadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma inco- stituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cit- tadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rap- porto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadi- nanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cit-
Pag. 9 di 10 tadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_2
5. - Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia, della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenzia- le e tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per com- pensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_2
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il Controparte_1
25/01/1975;
2. , nato in [...] il Parte_1
29/11/1976, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_6 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Calvello (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 06.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4364 / 2023 promosso da:
1. , nato in [...] il Controparte_1
25/01/1975;
2. , nato in [...] il Parte_1
29/11/1976; tutti rappresentati, difesi ed assistiti dagli Avv.ti Riccardo
De ON e LE IT, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale De ON sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_2 del Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_2 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di Persona_1
(in Brasile anche noto come
[...] Parte_2
Pag. 2 di 10 tonio o Parte_3
) nato a [...] il [...], emigrato in
[...]
Brasile, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, co- me si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione rilascia- to dalla competente autorità della Repubblica Federale del Brasile in data 17.08.2023.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Pag. 3 di 10 Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il sig. Persona_1
(o o
[...] Persona_1 Parte_3
o o ), loro
[...] Parte_3 Parte_4 avo, è nato a [...], città che rientra nella compe- tenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -
Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto in data 21.11.1908 da da CP_3 Parte_5
(figlia dell'avo cittadino italiano e, pertanto, cittadina
[...] italiana), con il cittadino straniero Controparte_4
(brasiliano), nasceva nella città di Itaquy (Stato Rio grande do Sul
Pag. 4 di 10 - Brasile), in data 19.12.1910, la figlia Persona_2 la quale a sua volta contraeva matrimonio in data 01.12.1935 con il cittadino straniero da Persona_3 quest'ultima unione nasceva, in data 09.04.1939, la figlia Per_4
, dalla quale discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale di- scendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della nor- mativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste
Pag. 5 di 10 per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discen- denza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed inve- ro, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema deli- neato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giu- stiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fat- tispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Persona_1
(o o
[...] Persona_1 Parte_3
o o ), non ha mai rinun- Parte_3 Parte_4 ciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasilia- na, come si evince dal Certificato Negativo di Naturalizzazione ri- lasciato dalla competente autorità della Repubblica Federale del
Brasile in data 17.08.2023 (doc. 3), sicché ha potuto trasmette- re iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discenden- ti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emer- gono, come sopra anticipato, due eventi interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza italiana, in ragione: 1) del matrimonio contratto in data 21.11.1908 da da CP_3 Parte_5
Pag. 6 di 10 (figlia dell'avo cittadino italiano e, pertanto, cittadina Pt_3 italiana), con il cittadino straniero Controparte_4
(brasiliano), dalla cui unione nasceva nella città di Itaquy (Stato
Rio grande do Sul - Brasile), in data 19.12.1910, la figlia Per_2
(nipote dell'avo, e pertanto cittadina italiana); 2) del matrimonio contratto in data 01.12.1935 da (nipo- Persona_2 te dell'avo, e pertanto cittadina italiana) con il cittadino straniero dalla cui unione nasceva, Persona_3 in data 09.04.1939, la figlia , dalla quale discendono gli Per_4 odierni ricorrenti.
Orbene, tutti i predetti eventi si sono verificati anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione
Italiana e, più in particolare, per tutti tali casi vengono in ri- lievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 che prevedevano, rispetti- vamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la tra- smissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna cittadi- na che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito>>
(art. 14 codice civile del 1865); negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via mater- na, essendo peraltro previsto che <la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre- ché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del ma- trimonio a lei si comunichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendente- mente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino
Pag. 7 di 10 straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita an- che il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostitu- zionali con le predette sentenze sono sostanzialmente riprodut- tive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ri- tenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pronunce di incostituzionalità vengano in rilievo an- che nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmis- sione della cittadinanza italiana per via materna si sono verifi- cate sotto la vigenza delle norme del citato codice civile del
1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che
Pag. 8 di 10 della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudi- ziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cit- tadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma inco- stituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cit- tadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rap- porto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadi- nanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cit-
Pag. 9 di 10 tadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_2
5. - Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia, della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenzia- le e tenuto anche conto della mancata costituzione di parte resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per com- pensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_2
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il Controparte_1
25/01/1975;
2. , nato in [...] il Parte_1
29/11/1976, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_6 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Calvello (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 06.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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