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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 382/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 08/03/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
Renato Pulcini, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato al ricorso di primo grado;
appellante
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Federica Pezzali e C.F._3 dall'avv. Domenico De Caridi, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura legata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. 972 emessa il 26/01/2024 dal Tribunale di
Verona (Giudice dott. Pierangela Bellingeri).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 26
gennaio 2024 impugnata:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Verona emessa il 26.01.2024 e comunicata il 29.01.2024;
- in via preliminare, ammettere ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. la produzione dei documenti allegati al presente atto;
- nel merito, accertare e dichiarare che i sigg. e Controparte_2 Controparte_1 occupano senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà del sig. sita in Parte_1
Peschiera del Garda (VR), Via Sicilia n. 3, meglio identificata in narrativa, e per l'effetto, ordinare ai convenuti di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, rimossa ogni contraria istanza, così giudicare
- Rigettare l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. cronol. 972/2024 del Parte_1
26/01/2024, Repert. n. 313/2024, resa dal Tribunale di Verona, essendo infondato in fatto e in diritto;
- rigettare le domande di parte appellante confermando integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata ordinanza.
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 14/06/2022, , affermando di essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Peschiera del Garda via Sicilia 3 ricevuto per volontà testamentaria di , si rivolgeva al Tribunale di Verona al fine di sentirne Persona_1 ordinare l'immediata liberazione, previo accertamento dell'illegittimità dell'occupazione da parte di e Controparte_2 Controparte_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza in data 21/09/2022, si costituivano i resistenti, chiedendo il rigetto delle domande sul presupposto di essere i nipoti di _1
, nominati, insieme a eredi universali dello zio, con testamento
[...] Controparte_3 olografo del 15/02/2018.
Con ordinanza n. 972 del 26/01/2024, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava il ricorso.
2 Avverso l'ordinanza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 CP_2
e costituitisi, resistevano al gravame.
[...] Controparte_1
All'udienza del 6/5/25, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e vs Siri riportavano alle note conclusionali depositate nei termini concessi;
la Corte, all'esito dell'udienza in presenza, tratteneva la causa in decisione e pronunciava la seguente sentenza.
***
Con l'ordinanza impugnata, il primo giudice, rigettata l'stanza di sospensione ex art. 295 cpc in attesa dell'esito dei procedimenti penali in corso per mancanza di uno stretto nesso di pregiudizialità logico giuridica, ha ritenuto che:
- la pretesa di liberazione avanzata dal ricorrente doveva essere inquadrata più
correttamente in una azione reale di rivendica, come tale soggetta a ben più rigorosi oneri probatori non assolti;
- anche a voler qualificare l'azione come domanda di restituzione dell'immobile per occupazione illegittima, non aveva prodotto il testamento, unico titolo che lo Pt_1 legittimava all'azione, non potendo bastare a tal fine la visura e la diffida prodotta, documenti contestati tra le parti;
- in mancanza della prova della qualità di successore mortis causa, il ricorso non poteva essere accolto e la regolamentazione delle spese seguiva la regola della soccombenza.
ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza in quanto il Parte_1 fondamento della domanda avrebbe dovuto ricavarsi:
1. dalle allegazioni attoree e dell'ispezione ipotecaria;
2. dalla voltura della proprietà richiesta in forza delle disposizioni testamentarie di
Persona_1
3. dalla mancata proposizione della domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria da parte dei resistenti.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, sollevata dai convenuti.
Ora, ancorché in modo piuttosto confuso, l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello, posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, è sufficiente che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice
3 e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU
27199/17).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Per quanto riguarda il merito, va rilevato che le doglianze del sono condensate nelle Pt_1 seguenti espressioni che si riportano testualmente: “… l'illegittimità del provvedimento si ravvisa laddove il giudice di prime cure, argomentando sulla infondatezza della domanda attorea, rileva che la titolarità dell'immobile sarebbe stata contestata da controparte mentre tale diritto emerge dalle allegazioni attoree e dall'ispezione ipotecaria rilasciata dalla
conservatoria della direzione provinciale di Verona e versata in atti dallo stesso
[...]
Tribunale ometteva altresì di considerare che la voltura della proprietà CP_4 veniva richiesta da in virtù delle disposizioni testamentarie di e Pt_1 Persona_1 che, pertanto, essendo intenzione dei signori negare la titolarità del diritto reale, CP_2 costoro avrebbero dovuto contestare altresì l'autenticità del testamento olografo proponendo domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.... Pertanto è di palmare evidenza che mancassero i presupposti per il rigetto del ricorso proposto innanzi al tribunale, dovendosi ritenere del tutto inconsistenti le difese degli appellati, la documentazione allegata
dagli stessi è la sola pendenza di un procedimento penale a carico della ricorrente ed odierno appellante per rigettare la domanda.” (v. pag. 7 atto citaz, appello).
Ebbene, al riguardo, va rilevato che, secondo l'appellante, il titolo da cui il primo giudice avrebbe potuto trarre il fondamento del diritto del al rilascio a suo favore Pt_1 dell'immobile erano:
- le sue allegazioni, dimenticando, tuttavia, che la pretesa restitutoria doveva essere provata con il titolo su cui era fondata, ossia con il testamento contenente le disposizioni a favore del In realtà, tale documento non è stato prodotto in Pt_1 primo grado e la produzione in sede di appello incorre nel divieto di cui all'art. 345 cpc, in relazione al quale l'appellante nemmeno argomenta alcunché;
- l'ispezione ipotecaria, senza considerare che il valore indiziario e residuale della documentazione rilasciata dalla Direzione Provinciale di Verona (doc. 4 CP_2 primo grado);
- la mancata contestazione dell'autenticità delle disposizioni testamentarie, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, secondo cui la domanda doveva essere più correttamente inquadrata in una azione reale di rivendica (v. pag. 3
4 ordinanza impugnata). Sul punto, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda con cui l'attore chiede di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione (Cass. 18050/23; 23121/15;
705/13; 14135/05). Nel caso di specie, il pretende la restituzione del bene Pt_1 immobile che afferma essere suo, omettendo di addurre che lo occupa CP_2
l'immobile in ragione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha autorizzato ad abitarlo in qualità di custode (v. doc. 3 primo grado), CP_2 nell'ambito della vicenda penale riguardante la falsificazione del testamento su cui sarebbe fondata la sua pretesa.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la regola della Parte_1 soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima liquidata ai valori minimi per le ridotte difese).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 972 emessa il 26/1/24 dal
Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 Controparte_2 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
5.211,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di
. Parte_1
Venezia, 6/5/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 382/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 08/03/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
Renato Pulcini, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato allegato al ricorso di primo grado;
appellante
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Federica Pezzali e C.F._3 dall'avv. Domenico De Caridi, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura legata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza n. 972 emessa il 26/01/2024 dal Tribunale di
Verona (Giudice dott. Pierangela Bellingeri).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Verona del 26
gennaio 2024 impugnata:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Verona emessa il 26.01.2024 e comunicata il 29.01.2024;
- in via preliminare, ammettere ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. la produzione dei documenti allegati al presente atto;
- nel merito, accertare e dichiarare che i sigg. e Controparte_2 Controparte_1 occupano senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà del sig. sita in Parte_1
Peschiera del Garda (VR), Via Sicilia n. 3, meglio identificata in narrativa, e per l'effetto, ordinare ai convenuti di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, rimossa ogni contraria istanza, così giudicare
- Rigettare l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. cronol. 972/2024 del Parte_1
26/01/2024, Repert. n. 313/2024, resa dal Tribunale di Verona, essendo infondato in fatto e in diritto;
- rigettare le domande di parte appellante confermando integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata ordinanza.
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 14/06/2022, , affermando di essere Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Peschiera del Garda via Sicilia 3 ricevuto per volontà testamentaria di , si rivolgeva al Tribunale di Verona al fine di sentirne Persona_1 ordinare l'immediata liberazione, previo accertamento dell'illegittimità dell'occupazione da parte di e Controparte_2 Controparte_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza in data 21/09/2022, si costituivano i resistenti, chiedendo il rigetto delle domande sul presupposto di essere i nipoti di _1
, nominati, insieme a eredi universali dello zio, con testamento
[...] Controparte_3 olografo del 15/02/2018.
Con ordinanza n. 972 del 26/01/2024, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava il ricorso.
2 Avverso l'ordinanza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 CP_2
e costituitisi, resistevano al gravame.
[...] Controparte_1
All'udienza del 6/5/25, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e vs Siri riportavano alle note conclusionali depositate nei termini concessi;
la Corte, all'esito dell'udienza in presenza, tratteneva la causa in decisione e pronunciava la seguente sentenza.
***
Con l'ordinanza impugnata, il primo giudice, rigettata l'stanza di sospensione ex art. 295 cpc in attesa dell'esito dei procedimenti penali in corso per mancanza di uno stretto nesso di pregiudizialità logico giuridica, ha ritenuto che:
- la pretesa di liberazione avanzata dal ricorrente doveva essere inquadrata più
correttamente in una azione reale di rivendica, come tale soggetta a ben più rigorosi oneri probatori non assolti;
- anche a voler qualificare l'azione come domanda di restituzione dell'immobile per occupazione illegittima, non aveva prodotto il testamento, unico titolo che lo Pt_1 legittimava all'azione, non potendo bastare a tal fine la visura e la diffida prodotta, documenti contestati tra le parti;
- in mancanza della prova della qualità di successore mortis causa, il ricorso non poteva essere accolto e la regolamentazione delle spese seguiva la regola della soccombenza.
ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza in quanto il Parte_1 fondamento della domanda avrebbe dovuto ricavarsi:
1. dalle allegazioni attoree e dell'ispezione ipotecaria;
2. dalla voltura della proprietà richiesta in forza delle disposizioni testamentarie di
Persona_1
3. dalla mancata proposizione della domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria da parte dei resistenti.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, sollevata dai convenuti.
Ora, ancorché in modo piuttosto confuso, l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello, posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, è sufficiente che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice
3 e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU
27199/17).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Per quanto riguarda il merito, va rilevato che le doglianze del sono condensate nelle Pt_1 seguenti espressioni che si riportano testualmente: “… l'illegittimità del provvedimento si ravvisa laddove il giudice di prime cure, argomentando sulla infondatezza della domanda attorea, rileva che la titolarità dell'immobile sarebbe stata contestata da controparte mentre tale diritto emerge dalle allegazioni attoree e dall'ispezione ipotecaria rilasciata dalla
conservatoria della direzione provinciale di Verona e versata in atti dallo stesso
[...]
Tribunale ometteva altresì di considerare che la voltura della proprietà CP_4 veniva richiesta da in virtù delle disposizioni testamentarie di e Pt_1 Persona_1 che, pertanto, essendo intenzione dei signori negare la titolarità del diritto reale, CP_2 costoro avrebbero dovuto contestare altresì l'autenticità del testamento olografo proponendo domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.... Pertanto è di palmare evidenza che mancassero i presupposti per il rigetto del ricorso proposto innanzi al tribunale, dovendosi ritenere del tutto inconsistenti le difese degli appellati, la documentazione allegata
dagli stessi è la sola pendenza di un procedimento penale a carico della ricorrente ed odierno appellante per rigettare la domanda.” (v. pag. 7 atto citaz, appello).
Ebbene, al riguardo, va rilevato che, secondo l'appellante, il titolo da cui il primo giudice avrebbe potuto trarre il fondamento del diritto del al rilascio a suo favore Pt_1 dell'immobile erano:
- le sue allegazioni, dimenticando, tuttavia, che la pretesa restitutoria doveva essere provata con il titolo su cui era fondata, ossia con il testamento contenente le disposizioni a favore del In realtà, tale documento non è stato prodotto in Pt_1 primo grado e la produzione in sede di appello incorre nel divieto di cui all'art. 345 cpc, in relazione al quale l'appellante nemmeno argomenta alcunché;
- l'ispezione ipotecaria, senza considerare che il valore indiziario e residuale della documentazione rilasciata dalla Direzione Provinciale di Verona (doc. 4 CP_2 primo grado);
- la mancata contestazione dell'autenticità delle disposizioni testamentarie, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, secondo cui la domanda doveva essere più correttamente inquadrata in una azione reale di rivendica (v. pag. 3
4 ordinanza impugnata). Sul punto, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda con cui l'attore chiede di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione (Cass. 18050/23; 23121/15;
705/13; 14135/05). Nel caso di specie, il pretende la restituzione del bene Pt_1 immobile che afferma essere suo, omettendo di addurre che lo occupa CP_2
l'immobile in ragione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha autorizzato ad abitarlo in qualità di custode (v. doc. 3 primo grado), CP_2 nell'ambito della vicenda penale riguardante la falsificazione del testamento su cui sarebbe fondata la sua pretesa.
Tanto basta per rigettare l'appello.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di , secondo la regola della Parte_1 soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima liquidata ai valori minimi per le ridotte difese).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 972 emessa il 26/1/24 dal
Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 Controparte_2 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
5.211,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di
. Parte_1
Venezia, 6/5/25
Il Presidente
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