Art. 1.
Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall' articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.
Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall' articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.