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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 251/2024 R.G.AA.CC. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Caporotundo, con domicilio eletto presso lo Parte_1 studio dello stesso, per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Controparte_1
CI PO, RA AY e SI EL, tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Carrozzo, come da procura in atti
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, (di seguito indicata semplicemente come , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “in merito al rapporto di conto corrente, nel merito, previo accertamento e dichiarazione della nullità ed inefficacia delle norme e delle condizioni generali di contratto che regolano i c/c oggetto del giudizio de quo e previa dichiarazione di inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi correlata ai rapporti di c/c oggetto del presente contenzioso;
accertare e dichiarare, per le ragioni sopra espresse, che devono qui intendersi integralmente ripetute e trascritte e perché comunque prive di causa negoziale, la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per C.S.M. Trimestrale ed ogni altra voce anche nascosta presente nelle impugnate richieste della Banca opposta;
accertare e dichiarare la nullità, per quanto espresso in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
accertare, per l'effetto di quanto sopra e di tutto quanto espresso nell'atto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base di una completa rivisitazione contabile dello stesso (dei conti correlati) secondo gli elementi e parametri indicati al saggio di interesse legale semplice, non composto con eliminazione delle CSM, ed eliminazione di interessi calcolati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari periodo per periodo e previo accertamento del superamento del cd. tasso soglia con relativa declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni pretesa della Banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze ed applicazione all'intero rapporto del tasso legale senza capitalizzazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In merito al rapporto di finanziamento chirografario, nel merito, accertare e dichiarare, nel contratto di finanziamento la nullità della clausola di determinazione degli Pa interessi in quanto l' dichiarato dalla Banca convenuta risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto dell'art. 117 comma 6 e 7 tub, individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere in piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
accertare, nel seno del contratto di mutuo l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per
l'effetto del combinato disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertare in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
sempre nel merito, accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, é comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto delle spese, competenze processuali con ogni accessorio di legge”.
Parte attrice esponeva che intratteneva con , il rapporto di c/c n.10757568, e lamentava che la CP_1 banca aveva applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista e tassi di interesse ultralegali, con addebito e capitalizzazione di c.m.s., nonché l'illegittima applicazione del metodo di determinazione delle valute e di spese, variate in senso sfavorevole, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva.
Allegava perizia econometrica relativa al solo finanziamento ed eccepiva l'illegittimità dei tassi applicati con effetto anatocistico esteso anche alle commissioni di massimo scoperto e spese di varia natura. Contestava, inoltre, in ordine al contratto di finanziamento n.13245172 del 25.03.2013, l'applicazione dell'ammortamento alla francese.
Si costituiva che a sua volta, nel contestare la domanda, rassegnava le seguenti conclusioni Controparte_1
“In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito della banca odierna esponente;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA”.
La convenuta eccepiva la prescrizione delle rimesse di natura solutoria anteriori al 14 gennaio 2014 ed evidenziava che l'onere di dimostrare che le rimesse eventualmente avevano natura ripristinatoria era a carico di parte attrice.
Contestava l'assunto di parte attrice secondo cui era stato applicato un tasso ultralegale ed in assenza di pattuizione scritta e produceva copia del contratto siglato in data 06.12.2001.
Sotto il profilo probatorio, rilevava che era onere di parte attrice produrre tutti gli estratti conto e la documentazione contrattuale comprovante la domanda.
Sosteneva la legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla del sistema di CP_2 determinazione di valute e rilevava, con riguardo alle commissioni di massimo scoperto ed allo ius variandi, che non era stata fornita alcuna prova.
Contestava, infine, la richiesta di CTU.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, ammessa ed espletata la la CTU tecnico-contabile, la causa, precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda di parte attrice é parzialmente fondata ed andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Si premette che la causa é stata istruita mediante CTU tecnico contabile ad opera della dott.ssa , Persona_1 la quale ha risposto ai quesiti posti dall'ufficio e redatto l'elaborato peritale in atti, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
In via preliminare giova ricordare che, in materia di azione di ripetizione, sotto il profilo dell'onere probatorio, grava sul correntista l'onere ex art. 2697 c.c. di produrre gli estratti conto, al fine di provare i fatti principali e costitutivi dell'azione, ovvero i pagamenti indebiti.
Pertanto, al fine del calcolo delle somme indebite da depurare, qualora la produzione degli estratti conto risulti incompleta, sarà possibile la ricostruzione del quadro contabile, sulla base delle contabili bancarie riferite alle singole operazioni, con la conseguenza che quando, come nel caso di specie, risulti non documentato il periodo iniziale, si dovrà tener conto del primo estratto conto disponibile, partendo dal saldo ivi indicato.
La mancata produzione del contratto di conto corrente, che potrebbe coincidere con l'assenza di accordo scritto, come peraltro lamentato dell'attore, non può inficiare, nei limiti di quanto emerge dagli estratti conto, la ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti.
Ciò posto, sempre preliminarmente, va affrontata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla CP_2 convenuta in ordine all'azione di ripetizione di indebito proposta da parte attrice la quale ha lamentato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati nell'ambito del rapporto in esame.
Sul punto, fermo restando che l'azione diretta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali é imprescrittibile ex art. 1422 c.c., mentre quella volta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate é soggetta alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., dovranno richiamarsi i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.24418 del 2010 che impongono di verificare se il conto corrente in questione era o meno affidato, ovvero correlato ad un contratto di apertura di credito, poiché
è proprio dalla natura affidata o meno del rapporto che discendono, in base ai principi dettati dalla citata sentenza, diverse conseguenze in ordine alla prescrizione.
In particolare, le rimesse che pervengono su un conto entro i limiti del fido, hanno natura meramente ripristinatoria del fido concesso ed il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto, mentre le rimesse che pervengono su un conto oltre i limiti del fido o su un conto non affidato, hanno natura solutoria ed il dies a quo della prescrizione coincide con quello della singola rimessa.
Il CTU, pertanto, tenendo conto di tali principi ha epurato ha calcolato le somme indebitamente versate dal correntista, il cui diritto si é prescritto.
Ciò posto, e passando all'esame delle ulteriori questioni sottoposte a questo giudicante, si osserva, relativamente alla determinazione del tasso di interesse richiesto dal primo quesito, che mancando agli atti alcun documento sottoscritto dalle parti, e non essendo stato possibile verificare l'eventuale sussistenza dell'usura originaria - risultando prodotti dall'attore solo gli estratti conto dal primo trimestre 2009 e fino al primo trimestre del 2019, con un saldo a debito dello stesso di Euro 940,43- il CTU, trattandosi di un contratto stipulato dopo il 09.07.1992, ha effettuato un duplice calcolo, sia con l'applicazione del tasso legale, che con l'applicazione del tasso Bot.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva che l'art. 25 del d.lgs. n.342/99 - che a tal proposito ha modificato l'art. 120 TUB – ponendo fine a numerose e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali che hanno interessato la tematica, ha espressamente legittimato l'anatocismo, purché la capitalizzazione, concordata dalle parti, avvenga sia per gli interessi attivi a favore della banca, sia per gli interessi attivi a favore dei correntisti, con la stessa periodicità. Relativamente al rapporto in oggetto il CTU ha riscontrato la mancanza di pattuizione in merito, per cui correttamente ha applicato la capitalizzazione semplice degli interessi.
Parte opponente, inoltre, ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Sul punto occorre precisare che la giurisprudenza é pacifica nel ritenere che, affinché possa riconoscersi validità alla clausola della commissione di massimo scoperto, é necessario che la stessa rivesta i requisiti della determinatezza e determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente secondo il principio stabilito dall'art. 1346 c.c., e dell'art. 117 TUB, che impone la forma scritta per ogni prezzo, condizione od onere relativo al rapporto bancario.
Tali requisiti risultano essenziali anche in considerazione del fatto che la c.m.s., affermatasi nella prassi creditizia ed evolutasi e modificatasi nel tempo, sotto il profilo pratico, non risulta applicata in modo univoco ed uniforme dal sistema bancario e non vi é alcuna norma che la definisca.
La c.m.s., infatti, talvolta viene individuata come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte come il rischio cui la banca é sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma ed é proprio da questa diversità di natura che é scaturita una diversità applicativa, giacché nel primo caso viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, nel secondo, sul massimo saldo dare registrato in un determinato periodo, che può essere tanto il trimestre, quanto un altro periodo, più lungo o più breve.
In definitiva può affermarsi che mancando l'univocità in ordine alle modalità di calcolo di detta commissione,
è necessario, qualora pattuita, che tale clausola accessoria indichi con sufficiente chiarezza tutti gli elementi che concorrono a determinarla, dovendosi necessariamente individuare oltre che la percentuale, anche la base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, affinché possa configurarsi un consenso consapevole del correntista e non, invece, tradursi in una vera e propria imposizione unilaterale della Banca.
Ebbene, nel caso di specie la cms non risulta pattuita, per cui é stata esclusa dai conteggi.
Il CTU, infine, ha escluso le spese di tenuta conto, annuali e/o periodiche e i giorni di valuta, poiché non pattuiti, poi precisando che dall'esame degli estratti conto disponibili, non risulta mai superato il tasso soglia.
Conclusivamente, alla luce delle sopra riportate valutazioni, dovrà accogliersi l'ipotesi di calcolo operata dal
CTU nella relazione che stabilisce il saldo a credito dell'attore in Euro 2.774,61.
Passando all'esame del contratto di finanziamento n.13245172 del 25.03.2013, si osserva che l'attore ha contestato l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
Dette contestazioni sono infondate.
All'uopo si deve rilevare che in detta metodologia di calcolo, per ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata secondo il tasso contrattuale sul capitale residuo in quel specifico momento, per cui non vi é alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né vi é alcun fenomeno anatocistico, proprio perché gli interessi vengono calcolati solo sul monte capitale residuo.
Né può sostenersi che l'adozione del piano di ammortamento alla francese determini, in sé, assoluta incertezza sull'entità del tasso stabilito in contratto.
Ed infatti la circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, non rileva, atteso che che quest'ultimo viene stabilito in contratto su base annua, mentre con il piano di ammortamento alla francese, legittimamente adottato dalle parti per avere una rata costante, tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione, con cadenza mensile.
Pertanto applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore, si determina automaticamente un tasso effettivo annuale leggermente superiore che, se da un lato non smentisce la veridicità dell'indicazione del tasso annuo nominale contenuta nel contratto che costituisce il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, dall'altro non rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, giacché è determinabile attraverso il tasso nominale annuo concordato e la periodicità delle rate di rimborso.
D'altronde quando come nel caso di specie, si tratta di finanziamento a tasso fisso, il piano di ammortamento
é predeterminato e noto alle parti, per cui non si può neppure sostenere che sussista un indeterminatezza del tasso contrattuale.
La domanda attorea, pertanto, viene accolta nei limiti delle risultanze peritali.
In ordine alle spese di lite, ritiene questo giudicante di condividere il principio secondo cui gli atti sovrabbondanti non rispettino il giusto processo.
In particolare, sebbene l'ampiezza degli atti non ponga un problema di violazione di prescrizioni formali, certamente non giova alla chiarezza degli atti stessi, in funzione di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici e redatti con stile asciutto e sobrio.
Non é un caso l'art. 3 del d.lgs. n.104/10 abbia introdotto nel processo il principio del dovere di sinteticità di motivazione e degli atti, sia del giudice che delle parti, confermato dal novellato art. 121 c.p.c..
Orbene, nel caso di specie l'atto di citazione e la comparsa di costituzione, nonché le memorie ex art. 171 ter c.p.c., redatte dalle parti non rispettano assolutamente, per il loro contenuto sovrabbondante ed immotivatamente esteso, il suddetto principio di sinteticità, pregiudicando l'intelligibilità delle questioni e rendendo difficoltosa la focalizzazione dei singoli argomenti.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU definitivamente e per intero a carico della parte soccombente, stante l'esito dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) ridetermina il saldo contabile del conto corrente n.10757568 in Euro 2.774,61 e rigetta le ulteriori domande;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente le spese di CTU come liquidate a carico della parte convenuta.
Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in Lecce il 10 dicembre 2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 251/2024 R.G.AA.CC. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Caporotundo, con domicilio eletto presso lo Parte_1 studio dello stesso, per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Controparte_1
CI PO, RA AY e SI EL, tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Carrozzo, come da procura in atti
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, (di seguito indicata semplicemente come , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “in merito al rapporto di conto corrente, nel merito, previo accertamento e dichiarazione della nullità ed inefficacia delle norme e delle condizioni generali di contratto che regolano i c/c oggetto del giudizio de quo e previa dichiarazione di inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi correlata ai rapporti di c/c oggetto del presente contenzioso;
accertare e dichiarare, per le ragioni sopra espresse, che devono qui intendersi integralmente ripetute e trascritte e perché comunque prive di causa negoziale, la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per C.S.M. Trimestrale ed ogni altra voce anche nascosta presente nelle impugnate richieste della Banca opposta;
accertare e dichiarare la nullità, per quanto espresso in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
accertare, per l'effetto di quanto sopra e di tutto quanto espresso nell'atto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base di una completa rivisitazione contabile dello stesso (dei conti correlati) secondo gli elementi e parametri indicati al saggio di interesse legale semplice, non composto con eliminazione delle CSM, ed eliminazione di interessi calcolati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari periodo per periodo e previo accertamento del superamento del cd. tasso soglia con relativa declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni pretesa della Banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze ed applicazione all'intero rapporto del tasso legale senza capitalizzazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In merito al rapporto di finanziamento chirografario, nel merito, accertare e dichiarare, nel contratto di finanziamento la nullità della clausola di determinazione degli Pa interessi in quanto l' dichiarato dalla Banca convenuta risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto dell'art. 117 comma 6 e 7 tub, individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere in piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
accertare, nel seno del contratto di mutuo l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per
l'effetto del combinato disposto degli artt. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertare in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;
sempre nel merito, accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, é comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto delle spese, competenze processuali con ogni accessorio di legge”.
Parte attrice esponeva che intratteneva con , il rapporto di c/c n.10757568, e lamentava che la CP_1 banca aveva applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista e tassi di interesse ultralegali, con addebito e capitalizzazione di c.m.s., nonché l'illegittima applicazione del metodo di determinazione delle valute e di spese, variate in senso sfavorevole, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva.
Allegava perizia econometrica relativa al solo finanziamento ed eccepiva l'illegittimità dei tassi applicati con effetto anatocistico esteso anche alle commissioni di massimo scoperto e spese di varia natura. Contestava, inoltre, in ordine al contratto di finanziamento n.13245172 del 25.03.2013, l'applicazione dell'ammortamento alla francese.
Si costituiva che a sua volta, nel contestare la domanda, rassegnava le seguenti conclusioni Controparte_1
“In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito della banca odierna esponente;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA”.
La convenuta eccepiva la prescrizione delle rimesse di natura solutoria anteriori al 14 gennaio 2014 ed evidenziava che l'onere di dimostrare che le rimesse eventualmente avevano natura ripristinatoria era a carico di parte attrice.
Contestava l'assunto di parte attrice secondo cui era stato applicato un tasso ultralegale ed in assenza di pattuizione scritta e produceva copia del contratto siglato in data 06.12.2001.
Sotto il profilo probatorio, rilevava che era onere di parte attrice produrre tutti gli estratti conto e la documentazione contrattuale comprovante la domanda.
Sosteneva la legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla del sistema di CP_2 determinazione di valute e rilevava, con riguardo alle commissioni di massimo scoperto ed allo ius variandi, che non era stata fornita alcuna prova.
Contestava, infine, la richiesta di CTU.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, ammessa ed espletata la la CTU tecnico-contabile, la causa, precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda di parte attrice é parzialmente fondata ed andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Si premette che la causa é stata istruita mediante CTU tecnico contabile ad opera della dott.ssa , Persona_1 la quale ha risposto ai quesiti posti dall'ufficio e redatto l'elaborato peritale in atti, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
In via preliminare giova ricordare che, in materia di azione di ripetizione, sotto il profilo dell'onere probatorio, grava sul correntista l'onere ex art. 2697 c.c. di produrre gli estratti conto, al fine di provare i fatti principali e costitutivi dell'azione, ovvero i pagamenti indebiti.
Pertanto, al fine del calcolo delle somme indebite da depurare, qualora la produzione degli estratti conto risulti incompleta, sarà possibile la ricostruzione del quadro contabile, sulla base delle contabili bancarie riferite alle singole operazioni, con la conseguenza che quando, come nel caso di specie, risulti non documentato il periodo iniziale, si dovrà tener conto del primo estratto conto disponibile, partendo dal saldo ivi indicato.
La mancata produzione del contratto di conto corrente, che potrebbe coincidere con l'assenza di accordo scritto, come peraltro lamentato dell'attore, non può inficiare, nei limiti di quanto emerge dagli estratti conto, la ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti.
Ciò posto, sempre preliminarmente, va affrontata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla CP_2 convenuta in ordine all'azione di ripetizione di indebito proposta da parte attrice la quale ha lamentato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati nell'ambito del rapporto in esame.
Sul punto, fermo restando che l'azione diretta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali é imprescrittibile ex art. 1422 c.c., mentre quella volta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate é soggetta alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., dovranno richiamarsi i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.24418 del 2010 che impongono di verificare se il conto corrente in questione era o meno affidato, ovvero correlato ad un contratto di apertura di credito, poiché
è proprio dalla natura affidata o meno del rapporto che discendono, in base ai principi dettati dalla citata sentenza, diverse conseguenze in ordine alla prescrizione.
In particolare, le rimesse che pervengono su un conto entro i limiti del fido, hanno natura meramente ripristinatoria del fido concesso ed il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto, mentre le rimesse che pervengono su un conto oltre i limiti del fido o su un conto non affidato, hanno natura solutoria ed il dies a quo della prescrizione coincide con quello della singola rimessa.
Il CTU, pertanto, tenendo conto di tali principi ha epurato ha calcolato le somme indebitamente versate dal correntista, il cui diritto si é prescritto.
Ciò posto, e passando all'esame delle ulteriori questioni sottoposte a questo giudicante, si osserva, relativamente alla determinazione del tasso di interesse richiesto dal primo quesito, che mancando agli atti alcun documento sottoscritto dalle parti, e non essendo stato possibile verificare l'eventuale sussistenza dell'usura originaria - risultando prodotti dall'attore solo gli estratti conto dal primo trimestre 2009 e fino al primo trimestre del 2019, con un saldo a debito dello stesso di Euro 940,43- il CTU, trattandosi di un contratto stipulato dopo il 09.07.1992, ha effettuato un duplice calcolo, sia con l'applicazione del tasso legale, che con l'applicazione del tasso Bot.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva che l'art. 25 del d.lgs. n.342/99 - che a tal proposito ha modificato l'art. 120 TUB – ponendo fine a numerose e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali che hanno interessato la tematica, ha espressamente legittimato l'anatocismo, purché la capitalizzazione, concordata dalle parti, avvenga sia per gli interessi attivi a favore della banca, sia per gli interessi attivi a favore dei correntisti, con la stessa periodicità. Relativamente al rapporto in oggetto il CTU ha riscontrato la mancanza di pattuizione in merito, per cui correttamente ha applicato la capitalizzazione semplice degli interessi.
Parte opponente, inoltre, ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Sul punto occorre precisare che la giurisprudenza é pacifica nel ritenere che, affinché possa riconoscersi validità alla clausola della commissione di massimo scoperto, é necessario che la stessa rivesta i requisiti della determinatezza e determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente secondo il principio stabilito dall'art. 1346 c.c., e dell'art. 117 TUB, che impone la forma scritta per ogni prezzo, condizione od onere relativo al rapporto bancario.
Tali requisiti risultano essenziali anche in considerazione del fatto che la c.m.s., affermatasi nella prassi creditizia ed evolutasi e modificatasi nel tempo, sotto il profilo pratico, non risulta applicata in modo univoco ed uniforme dal sistema bancario e non vi é alcuna norma che la definisca.
La c.m.s., infatti, talvolta viene individuata come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte come il rischio cui la banca é sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma ed é proprio da questa diversità di natura che é scaturita una diversità applicativa, giacché nel primo caso viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, nel secondo, sul massimo saldo dare registrato in un determinato periodo, che può essere tanto il trimestre, quanto un altro periodo, più lungo o più breve.
In definitiva può affermarsi che mancando l'univocità in ordine alle modalità di calcolo di detta commissione,
è necessario, qualora pattuita, che tale clausola accessoria indichi con sufficiente chiarezza tutti gli elementi che concorrono a determinarla, dovendosi necessariamente individuare oltre che la percentuale, anche la base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, affinché possa configurarsi un consenso consapevole del correntista e non, invece, tradursi in una vera e propria imposizione unilaterale della Banca.
Ebbene, nel caso di specie la cms non risulta pattuita, per cui é stata esclusa dai conteggi.
Il CTU, infine, ha escluso le spese di tenuta conto, annuali e/o periodiche e i giorni di valuta, poiché non pattuiti, poi precisando che dall'esame degli estratti conto disponibili, non risulta mai superato il tasso soglia.
Conclusivamente, alla luce delle sopra riportate valutazioni, dovrà accogliersi l'ipotesi di calcolo operata dal
CTU nella relazione che stabilisce il saldo a credito dell'attore in Euro 2.774,61.
Passando all'esame del contratto di finanziamento n.13245172 del 25.03.2013, si osserva che l'attore ha contestato l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
Dette contestazioni sono infondate.
All'uopo si deve rilevare che in detta metodologia di calcolo, per ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata secondo il tasso contrattuale sul capitale residuo in quel specifico momento, per cui non vi é alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né vi é alcun fenomeno anatocistico, proprio perché gli interessi vengono calcolati solo sul monte capitale residuo.
Né può sostenersi che l'adozione del piano di ammortamento alla francese determini, in sé, assoluta incertezza sull'entità del tasso stabilito in contratto.
Ed infatti la circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, non rileva, atteso che che quest'ultimo viene stabilito in contratto su base annua, mentre con il piano di ammortamento alla francese, legittimamente adottato dalle parti per avere una rata costante, tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione, con cadenza mensile.
Pertanto applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore, si determina automaticamente un tasso effettivo annuale leggermente superiore che, se da un lato non smentisce la veridicità dell'indicazione del tasso annuo nominale contenuta nel contratto che costituisce il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, dall'altro non rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, giacché è determinabile attraverso il tasso nominale annuo concordato e la periodicità delle rate di rimborso.
D'altronde quando come nel caso di specie, si tratta di finanziamento a tasso fisso, il piano di ammortamento
é predeterminato e noto alle parti, per cui non si può neppure sostenere che sussista un indeterminatezza del tasso contrattuale.
La domanda attorea, pertanto, viene accolta nei limiti delle risultanze peritali.
In ordine alle spese di lite, ritiene questo giudicante di condividere il principio secondo cui gli atti sovrabbondanti non rispettino il giusto processo.
In particolare, sebbene l'ampiezza degli atti non ponga un problema di violazione di prescrizioni formali, certamente non giova alla chiarezza degli atti stessi, in funzione di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici e redatti con stile asciutto e sobrio.
Non é un caso l'art. 3 del d.lgs. n.104/10 abbia introdotto nel processo il principio del dovere di sinteticità di motivazione e degli atti, sia del giudice che delle parti, confermato dal novellato art. 121 c.p.c..
Orbene, nel caso di specie l'atto di citazione e la comparsa di costituzione, nonché le memorie ex art. 171 ter c.p.c., redatte dalle parti non rispettano assolutamente, per il loro contenuto sovrabbondante ed immotivatamente esteso, il suddetto principio di sinteticità, pregiudicando l'intelligibilità delle questioni e rendendo difficoltosa la focalizzazione dei singoli argomenti.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU definitivamente e per intero a carico della parte soccombente, stante l'esito dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) ridetermina il saldo contabile del conto corrente n.10757568 in Euro 2.774,61 e rigetta le ulteriori domande;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente le spese di CTU come liquidate a carico della parte convenuta.
Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in Lecce il 10 dicembre 2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini