TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 221/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 221/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Via Ferrucci n. 72, presso lo studio Parte_2
dell'avv. DI FEDE SALVATORE, che lo rappresenta e difende, insieme all'avv. CANTARINI
IDA, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, V.le XX Settembre n. 28, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. NICOLOSI CHIARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiutamente le conclusioni,
riportandosi al contenuto dell'accordo versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Controparte_1
San Gregorio di Catania (CT) in data 19/09/2005 con la resistente e che dall'unione coniugale è
nata la figlia il 03/08/2011. Persona_1
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Controparte_1
domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento della figlia minorenne Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre
[...] Controparte_1
.
[...]
2 Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra la figlia minorenne ed il padre, tenuto conto della circostanza che quest'ultimo abita nelle Marche per lavoro, possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_1
debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne versando a Persona_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile Controparte_1
dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente da . Controparte_1
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, nonché alle ulteriori condizioni concordate tra le parti in ordine al passaporto ed ai viaggi della figlia minorenne Per_1
(si v. punto 13 dell'accordo).
[...]
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonome e che nessun mantenimento è dovuto reciprocamente tra i coniugi.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
3 dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre;
Controparte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia Persona_1
stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore
21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
minorenne versando a , entro il giorno Persona_1 Controparte_1
10 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 70%
delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 221/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pachino (SR), Via Ferrucci n. 72, presso lo studio Parte_2
dell'avv. DI FEDE SALVATORE, che lo rappresenta e difende, insieme all'avv. CANTARINI
IDA, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, V.le XX Settembre n. 28, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. NICOLOSI CHIARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiutamente le conclusioni,
riportandosi al contenuto dell'accordo versato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Controparte_1
San Gregorio di Catania (CT) in data 19/09/2005 con la resistente e che dall'unione coniugale è
nata la figlia il 03/08/2011. Persona_1
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla Controparte_1
domanda volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento della figlia minorenne Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre
[...] Controparte_1
.
[...]
2 Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra la figlia minorenne ed il padre, tenuto conto della circostanza che quest'ultimo abita nelle Marche per lavoro, possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_1
debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne versando a Persona_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile Controparte_1
dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente da . Controparte_1
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, nonché alle ulteriori condizioni concordate tra le parti in ordine al passaporto ed ai viaggi della figlia minorenne Per_1
(si v. punto 13 dell'accordo).
[...]
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonome e che nessun mantenimento è dovuto reciprocamente tra i coniugi.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
3 dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre;
Controparte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé la figlia Parte_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia Persona_1
stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore
21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
minorenne versando a , entro il giorno Persona_1 Controparte_1
10 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 70%
delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
4