Art. 4. 1. All' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneita', puo' essere disposta anche in corso d'anno".
2. La disposizione di cui al precedente comma aggiuntivo si applica anche ai concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
"La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneita', puo' essere disposta anche in corso d'anno".
2. La disposizione di cui al precedente comma aggiuntivo si applica anche ai concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.