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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3304/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 3304/2020
promossa da:
CF: , rappresentata dagli avv.ti LORENZO Parte_1 P.IVA_1
PRINCIVALLE e CHIARA DANIELLI
APPELLANTE nei confronti di
CF: rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCO SGAMBATO
APPELLATA
e di
, nella qualità di procuratrice speciale della cessionaria Controparte_2
pagina 1 di 10 rappresentata dall'avv. Parte_2
GIUSEPPE CARTENI
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti e note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, Controparte_1
proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Napoli Nord avverso il decreto ingiuntivo n. 2015/2017 del 05/04/2017, dell'importo di € 38.872,90 oltre interessi e spese monitorie, emesso a suo carico ed in favore di CP_3
a titolo di saldo passivo di conto corrente bancario.
[...]
In particolare, la chiedeva in via principale revocarsi il decreto _1
ingiuntivo non essendo da essa dovuto quanto risultante dal saldo bancario finale del predetto conto corrente stante la illegittimità di addebiti su di esso contabilizzati. Spiegava altresì domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi applicata dalla banca in suo danno e di condanna della società opposta alla restituzione della somma indebitamente contabilizzata a titolo di interessi anatocistici, somma da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU tecnica, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della illecita condotta dell'istituto di credito.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi la domanda Controparte_3
attorea, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2015/2017 stante la prova del credito come già esaurientemente fornita in sede monitoria.
Nel corso del procedimento interveniva nel processo, ex art. 111 c.p.c., la quale cessionaria in quanto società subentrata nella titolarità Parte_1
dei crediti, classificati a sofferenza, di per effetto della Controparte_4
pagina 2 di 10 scissione parziale di cui all'allegato atto per notaio di Bologna n. Per_1
61747/39628.
Esperita con esito negativo la mediazione obbligatoria come demandata dal
Giudice, la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1645/2020, pubblicata il 28.07.2020, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 2015/2017 e dichiarava improcedibile la domanda di pagamento proposta da e , Controparte_3 Parte_1
ritenendo non ritualmente espletato il tentativo obbligatorio di mediazione e rilevando, al riguardo, il difetto di procura del difensore presentatosi in mediazione quale rappresentante della società . Dichiarava Parte_1
altresì inammissibile la domanda riconvenzionale di per Controparte_1
genericità della stessa sotto il profilo del “petitum” per la mancata precisazione degli elementi costitutivi del suo preteso diritto alla ripetizione di indebito. Stante la reciproca soccombenza delle parti, compensava le spese di lite tra le stesse.
Con un unico motivo di gravame l'appellante deduceva Parte_1
l'erronea pronuncia del Giudice di prime cure di improcedibilità della domanda di pagamento del saldo finale passivo di conto corrente avanzata in sede monitoria dall'attuale appellante. Al riguardo adduceva essenzialmente che: 1) nella ordinanza che disponeva la mediazione obbligatoria, concedendo alle parti un termine per gli adempimenti, il GI non aveva richiesto alle parti di produrre la procura speciale del soggetto delegato alla mediazione;
2) che in ogni caso il rilascio della procura speciale all'avv. Maria Cecilia Bonino, regolarmente presente ai due incontri di mediazione del 08.11.2018 e del 03.12.2018, (rilascio legittimamente avvenuto da parte del rappresentante sostanziale della dott.ssa , munita dei relativi poteri in virtù di Parte_1 Persona_2
procura notarile ad essa rilasciata da tale società per atto del notaio Per_3
pagina 3 di 10 di Bologna del 02.03.2018) risultava dall'attestazione resa dallo stesso Per_4
mediatore nel verbale negativo di mediazione del 03.12.2018 regolarmente firmato, oltre che dal mediatore, dagli avvocati delegati dalle rispettive parti, e depositato nel termine concesso dal giudice istruttore;
3) che in ogni caso per evitare contestazioni a riguardo produceva copia della detta procura speciale ritualmente e tempestivamente rilasciata dalla rappresentante sostanziale di alla delegata alla mediazione avv. Maria Cecilia Bonino. Parte_1
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza appellata nella parte in cui dichiarava improcedibile la domanda della (già Parte_1 CP_3
, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2015/17, con vittoria di spese
[...]
processuali di tutte le fasi e gradi di giudizio. Chiedeva invece confermarsi la sentenza appellata laddove aveva dichiarato inammissibile per genericità la domanda riconvenzionale di . Controparte_1
Si costituiva l'appellata deducendo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 bis cpc, e nel merito la sua infondatezza per le ragioni specificamente indicate nella comparsa di costituzione, cui si rinvia in questa sede e che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e la conferma dei capi della sentenza impugnati da controparte con vittoria delle spese processuali, senza formulare alcun appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.04.2023 interveniva nel giudizio di appello, ex art. 111 cpc, a mezzo della sua procuratrice speciale
[...]
, la quale CP_2 Pt_2 Parte_2
nuova cessionaria del credito a seguito di contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB concluso in data 05.08.2022 con la cedente , la quale si Parte_1
riportava a tutte le censure di appello e domande già formulate dall'appellante facendole proprie e chiedendone l'accoglimento. Parte_1
pagina 4 di 10 In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
In vero, come correttamente osservato dall'appellante, con l'ordinanza del
28.02.2019 il giudice di primo grado, disponendo la mediazione ed indicando gli adempimenti posti a carico delle parti, non aveva richiesto la produzione in giudizio della procura speciale del soggetto delegato alla mediazione in nome e per conto di (cessionaria del credito già di titolarita di Parte_1 CP_3
pagina 5 di 10 ), fissando il termine per la attivazione del procedimento e limitandosi CP_3
a richiedere una nota che contenesse “informazioni in merito alla mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo, agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione, nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore “ (vedi dispositivo a pag. 7 dell'ordinanza).
In conformità con quanto richiesto dal GI la depositava in Parte_1
giudizio tempestivamente il “Verbale negativo di mediazione” del 03.12.2018 dell'organismo Concordia Polis srl, regolarmente sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati Raffaella Pesce e Maria Cecilia Bonino - delegati dalle rispettive parti e -, nel quale si dava tra l'altro atto Controparte_1 Parte_1
della presenza dell'avv. Maria Cecilia Bonino ai due incontri tenutisi il
08.11.2018 e 03.12.2018 quale delegata dalla dott.ssa Persona_2
procuratrice speciale di per atto del Notaio di Parte_1 Persona_5
Bologna del 02.03.2018 rep. 15.209, racc. 5.123.
Nonostante, quindi, la abbia pienamente e tempestivamente assolto i Parte_1
suoi oneri processuali, attestando il mediatore nel richiamato verbale negativo la presenza della delega (ovvero procura speciale) alla mediazione rilasciata all'avv. Maria Cecilia Bonino dalla procuratrice speciale di dott.ssa Parte_1
, in ogni caso, ad abundantiam, la ha prodotto in Persona_2 Parte_1
appello la copia di detta delega a presenziare agli incontri di mediazione con ogni facoltà di transigere e conciliare rilasciata all'avv. Maria Cecilia Bonino dalla dott.ssa , nonché copia dalla procura speciale a monte Persona_2
a sua volta rilasciata dalla alla dott.ssa (per atto Parte_1 Persona_2
del Notaio di Bologna del 02.03.2018 rep. 15.209, racc. 5.123.), Persona_5
con la quale le si attribuivano i relativi poteri di rappresentanza processuale e sostanziale della società davanti a qualsiasi organo giurisdizionale, arbitrale e di pagina 6 di 10 risoluzione stragiudiziale delle controversie, compresi quelli di conciliare e transigere.
La circostanza, infine, che la delega/procura all'avv. Maria Cecilia Bonino sia priva di data è superata sia dalla circostanza che il mediatore nel verbale negativo fa riferimento a tale delega, sia dal fatto che detta delega, unitamente alla procura speciale della dott.ssa , risultano trasmessi all'organismo Per_2
di mediazione dall'avv. Maria Cecilia Bonino con pec in data 08.11.2018 alle ore 09,55, ovvero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione tenutosi il
08.11.2018 alle ore 16,00.
Del tutto irrilevante è infine il rilievo del primo giudice secondo cui CP_4
non ha attivato la procedura di mediazione. È infatti evidente che, essendo stato il credito già ceduto in favore di , fosse detta ultima società, nella Parte_1
qualità di successore a titolo particolare nel diritto oggetto di causa, legittimata e tenuta ad attivare o presenziare alla procedura di mediazione.
Del tutto errata è dunque la pronuncia del Tribunale di improcedibilità della domanda avanzata dalla banca che deve essere conseguentemente esaminata nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 cpc di rimessione al primo giudice.
Al riguardo la creditrice - quale cessionaria del credito in quanto Parte_1
società subentrata nella titolarità dei crediti, classificati a sofferenza, di per effetto della scissione parziale di cui all'allegato atto per Controparte_4
notaio di Bologna del 16.01.2018 n. rep. 61747/39628 – ha fornito la Per_1
prova documentale dei fatti costitutivi del diritto azionato tempestivamente producendo in primo grado: il contratto di conto corrente concluso dalle parti;
il certificato ex art. 50 TUB;
la lettera di chiusura conto e diffida al pagamento del saldo;
e soprattutto gli estratti di conto corrente e scalari da cui risultano tutti i movimenti bancari ed il saldo finale passivo di € 38.872,90, movimentazioni che pagina 7 di 10 non risultano oggetto di specifica contestazione in ordine alla loro data, causale ed entità.
A fronte di ciò, la domanda riconvenzionale della opponente Controparte_1
diretta all'accertamento dell'anatocismo realizzato dalla banca, alla conseguente condanna di controparte alla ripetizione dell'indebito ed al risarcimento del danno, è stata dichiarata inammissibile dal primo giudice per genericità sotto il profilo del “petitum” per mancata specifica allegazione dei fatti costitutivi dei diritti dedotti così come dallo stesso giudice ampiamente motivato (vedi capo 2 pagg. 4, 5, 6 della sentenza).
Tale capo della sentenza di primo grado, di cui al punto 2 del dispositivo, non è stato oggetto di impugnativa da parte della opponente/appellante _1
, né dette questioni e domande ad esso sottese sono state riproposte
[...]
nell'atto di appello (art. 346 cpc), per cui su di esse si è formato il giudicato.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, pur non potendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni innanzi spiegate, nondimeno l'opponente/appellata va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della attuale cessionaria del credito
[...]
e per essa della sua procuratrice speciale e Parte_2
mandataria , della medesima somma di cui al decreto Controparte_2
ingiuntivo pari ad € 38.872,90, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio e liquidati nel decreto ingiuntivo caducato.
pagina 8 di 10 Va invece confermata la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado con cui sono state respinte le domande riconvenzionali proposte dalla opponente . Controparte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante Parte_1
e quelle della fase monitoria, ai sensi dell'art. 91 comma 1 cpc, seguono la
[...]
totale soccombenza dell'appellata e si liquidano a carico di Controparte_1
quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque per l'appello di quella istruttoria non tenutasi e di quella decisionale cui non ha partecipato Parte_1
[...]
Anche le spese processuali del grado di appello di , Controparte_2
intervenuta ex art. 111 cpc non in proprio ma quale procuratrice speciale di devono seguire la Parte_2
soccombenza dell'appellata e si liquidano a carico di Controparte_1
quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello e di quella introduttiva cui non ha partecipato detta interventrice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 1645/2020, pubblicata il 28.07.2020, così provvede:
pagina 9 di 10 a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, nella qualità di procuratrice speciale di CP_2 [...]
(società cessionaria del credito già di Parte_2
titolarità di , a sua volta cessionaria nei confronti della Parte_1
originaria creditrice , della somma di € 38.872,90, Controparte_4
oltre interessi così come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo e riconosciuti nel decreto ingiuntivo caducato;
b) Conferma il capo della sentenza di primo grado che ha respinto le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
c) Condanna l'appellata , al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese processuali della fase Parte_1
monitoria e del doppio grado di giudizio, che liquida per la fase monitoria in € 286,00 per spese vive ed € 1.370,00 per compensi di avvocato, per il primo grado in € 7.616,00 per compensi di avvocato, e per il grado di appello in € 777,00 per spese vive ed € 3.476,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A;
d) Condanna l'appellata , al pagamento in favore Controparte_1
dell'interventrice e per Parte_2
essa della sua procuratrice speciale , delle spese Controparte_2
processuali del giudizio di appello che liquida in € 5.528,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Napoli il 18.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 3304/2020
promossa da:
CF: , rappresentata dagli avv.ti LORENZO Parte_1 P.IVA_1
PRINCIVALLE e CHIARA DANIELLI
APPELLANTE nei confronti di
CF: rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCESCO SGAMBATO
APPELLATA
e di
, nella qualità di procuratrice speciale della cessionaria Controparte_2
pagina 1 di 10 rappresentata dall'avv. Parte_2
GIUSEPPE CARTENI
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti e note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, Controparte_1
proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Napoli Nord avverso il decreto ingiuntivo n. 2015/2017 del 05/04/2017, dell'importo di € 38.872,90 oltre interessi e spese monitorie, emesso a suo carico ed in favore di CP_3
a titolo di saldo passivo di conto corrente bancario.
[...]
In particolare, la chiedeva in via principale revocarsi il decreto _1
ingiuntivo non essendo da essa dovuto quanto risultante dal saldo bancario finale del predetto conto corrente stante la illegittimità di addebiti su di esso contabilizzati. Spiegava altresì domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi applicata dalla banca in suo danno e di condanna della società opposta alla restituzione della somma indebitamente contabilizzata a titolo di interessi anatocistici, somma da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU tecnica, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della illecita condotta dell'istituto di credito.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi la domanda Controparte_3
attorea, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2015/2017 stante la prova del credito come già esaurientemente fornita in sede monitoria.
Nel corso del procedimento interveniva nel processo, ex art. 111 c.p.c., la quale cessionaria in quanto società subentrata nella titolarità Parte_1
dei crediti, classificati a sofferenza, di per effetto della Controparte_4
pagina 2 di 10 scissione parziale di cui all'allegato atto per notaio di Bologna n. Per_1
61747/39628.
Esperita con esito negativo la mediazione obbligatoria come demandata dal
Giudice, la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1645/2020, pubblicata il 28.07.2020, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 2015/2017 e dichiarava improcedibile la domanda di pagamento proposta da e , Controparte_3 Parte_1
ritenendo non ritualmente espletato il tentativo obbligatorio di mediazione e rilevando, al riguardo, il difetto di procura del difensore presentatosi in mediazione quale rappresentante della società . Dichiarava Parte_1
altresì inammissibile la domanda riconvenzionale di per Controparte_1
genericità della stessa sotto il profilo del “petitum” per la mancata precisazione degli elementi costitutivi del suo preteso diritto alla ripetizione di indebito. Stante la reciproca soccombenza delle parti, compensava le spese di lite tra le stesse.
Con un unico motivo di gravame l'appellante deduceva Parte_1
l'erronea pronuncia del Giudice di prime cure di improcedibilità della domanda di pagamento del saldo finale passivo di conto corrente avanzata in sede monitoria dall'attuale appellante. Al riguardo adduceva essenzialmente che: 1) nella ordinanza che disponeva la mediazione obbligatoria, concedendo alle parti un termine per gli adempimenti, il GI non aveva richiesto alle parti di produrre la procura speciale del soggetto delegato alla mediazione;
2) che in ogni caso il rilascio della procura speciale all'avv. Maria Cecilia Bonino, regolarmente presente ai due incontri di mediazione del 08.11.2018 e del 03.12.2018, (rilascio legittimamente avvenuto da parte del rappresentante sostanziale della dott.ssa , munita dei relativi poteri in virtù di Parte_1 Persona_2
procura notarile ad essa rilasciata da tale società per atto del notaio Per_3
pagina 3 di 10 di Bologna del 02.03.2018) risultava dall'attestazione resa dallo stesso Per_4
mediatore nel verbale negativo di mediazione del 03.12.2018 regolarmente firmato, oltre che dal mediatore, dagli avvocati delegati dalle rispettive parti, e depositato nel termine concesso dal giudice istruttore;
3) che in ogni caso per evitare contestazioni a riguardo produceva copia della detta procura speciale ritualmente e tempestivamente rilasciata dalla rappresentante sostanziale di alla delegata alla mediazione avv. Maria Cecilia Bonino. Parte_1
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza appellata nella parte in cui dichiarava improcedibile la domanda della (già Parte_1 CP_3
, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2015/17, con vittoria di spese
[...]
processuali di tutte le fasi e gradi di giudizio. Chiedeva invece confermarsi la sentenza appellata laddove aveva dichiarato inammissibile per genericità la domanda riconvenzionale di . Controparte_1
Si costituiva l'appellata deducendo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 bis cpc, e nel merito la sua infondatezza per le ragioni specificamente indicate nella comparsa di costituzione, cui si rinvia in questa sede e che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e la conferma dei capi della sentenza impugnati da controparte con vittoria delle spese processuali, senza formulare alcun appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.04.2023 interveniva nel giudizio di appello, ex art. 111 cpc, a mezzo della sua procuratrice speciale
[...]
, la quale CP_2 Pt_2 Parte_2
nuova cessionaria del credito a seguito di contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB concluso in data 05.08.2022 con la cedente , la quale si Parte_1
riportava a tutte le censure di appello e domande già formulate dall'appellante facendole proprie e chiedendone l'accoglimento. Parte_1
pagina 4 di 10 In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
In vero, come correttamente osservato dall'appellante, con l'ordinanza del
28.02.2019 il giudice di primo grado, disponendo la mediazione ed indicando gli adempimenti posti a carico delle parti, non aveva richiesto la produzione in giudizio della procura speciale del soggetto delegato alla mediazione in nome e per conto di (cessionaria del credito già di titolarita di Parte_1 CP_3
pagina 5 di 10 ), fissando il termine per la attivazione del procedimento e limitandosi CP_3
a richiedere una nota che contenesse “informazioni in merito alla mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo, agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione, nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore “ (vedi dispositivo a pag. 7 dell'ordinanza).
In conformità con quanto richiesto dal GI la depositava in Parte_1
giudizio tempestivamente il “Verbale negativo di mediazione” del 03.12.2018 dell'organismo Concordia Polis srl, regolarmente sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati Raffaella Pesce e Maria Cecilia Bonino - delegati dalle rispettive parti e -, nel quale si dava tra l'altro atto Controparte_1 Parte_1
della presenza dell'avv. Maria Cecilia Bonino ai due incontri tenutisi il
08.11.2018 e 03.12.2018 quale delegata dalla dott.ssa Persona_2
procuratrice speciale di per atto del Notaio di Parte_1 Persona_5
Bologna del 02.03.2018 rep. 15.209, racc. 5.123.
Nonostante, quindi, la abbia pienamente e tempestivamente assolto i Parte_1
suoi oneri processuali, attestando il mediatore nel richiamato verbale negativo la presenza della delega (ovvero procura speciale) alla mediazione rilasciata all'avv. Maria Cecilia Bonino dalla procuratrice speciale di dott.ssa Parte_1
, in ogni caso, ad abundantiam, la ha prodotto in Persona_2 Parte_1
appello la copia di detta delega a presenziare agli incontri di mediazione con ogni facoltà di transigere e conciliare rilasciata all'avv. Maria Cecilia Bonino dalla dott.ssa , nonché copia dalla procura speciale a monte Persona_2
a sua volta rilasciata dalla alla dott.ssa (per atto Parte_1 Persona_2
del Notaio di Bologna del 02.03.2018 rep. 15.209, racc. 5.123.), Persona_5
con la quale le si attribuivano i relativi poteri di rappresentanza processuale e sostanziale della società davanti a qualsiasi organo giurisdizionale, arbitrale e di pagina 6 di 10 risoluzione stragiudiziale delle controversie, compresi quelli di conciliare e transigere.
La circostanza, infine, che la delega/procura all'avv. Maria Cecilia Bonino sia priva di data è superata sia dalla circostanza che il mediatore nel verbale negativo fa riferimento a tale delega, sia dal fatto che detta delega, unitamente alla procura speciale della dott.ssa , risultano trasmessi all'organismo Per_2
di mediazione dall'avv. Maria Cecilia Bonino con pec in data 08.11.2018 alle ore 09,55, ovvero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione tenutosi il
08.11.2018 alle ore 16,00.
Del tutto irrilevante è infine il rilievo del primo giudice secondo cui CP_4
non ha attivato la procedura di mediazione. È infatti evidente che, essendo stato il credito già ceduto in favore di , fosse detta ultima società, nella Parte_1
qualità di successore a titolo particolare nel diritto oggetto di causa, legittimata e tenuta ad attivare o presenziare alla procedura di mediazione.
Del tutto errata è dunque la pronuncia del Tribunale di improcedibilità della domanda avanzata dalla banca che deve essere conseguentemente esaminata nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 cpc di rimessione al primo giudice.
Al riguardo la creditrice - quale cessionaria del credito in quanto Parte_1
società subentrata nella titolarità dei crediti, classificati a sofferenza, di per effetto della scissione parziale di cui all'allegato atto per Controparte_4
notaio di Bologna del 16.01.2018 n. rep. 61747/39628 – ha fornito la Per_1
prova documentale dei fatti costitutivi del diritto azionato tempestivamente producendo in primo grado: il contratto di conto corrente concluso dalle parti;
il certificato ex art. 50 TUB;
la lettera di chiusura conto e diffida al pagamento del saldo;
e soprattutto gli estratti di conto corrente e scalari da cui risultano tutti i movimenti bancari ed il saldo finale passivo di € 38.872,90, movimentazioni che pagina 7 di 10 non risultano oggetto di specifica contestazione in ordine alla loro data, causale ed entità.
A fronte di ciò, la domanda riconvenzionale della opponente Controparte_1
diretta all'accertamento dell'anatocismo realizzato dalla banca, alla conseguente condanna di controparte alla ripetizione dell'indebito ed al risarcimento del danno, è stata dichiarata inammissibile dal primo giudice per genericità sotto il profilo del “petitum” per mancata specifica allegazione dei fatti costitutivi dei diritti dedotti così come dallo stesso giudice ampiamente motivato (vedi capo 2 pagg. 4, 5, 6 della sentenza).
Tale capo della sentenza di primo grado, di cui al punto 2 del dispositivo, non è stato oggetto di impugnativa da parte della opponente/appellante _1
, né dette questioni e domande ad esso sottese sono state riproposte
[...]
nell'atto di appello (art. 346 cpc), per cui su di esse si è formato il giudicato.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, pur non potendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni innanzi spiegate, nondimeno l'opponente/appellata va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della attuale cessionaria del credito
[...]
e per essa della sua procuratrice speciale e Parte_2
mandataria , della medesima somma di cui al decreto Controparte_2
ingiuntivo pari ad € 38.872,90, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio e liquidati nel decreto ingiuntivo caducato.
pagina 8 di 10 Va invece confermata la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado con cui sono state respinte le domande riconvenzionali proposte dalla opponente . Controparte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante Parte_1
e quelle della fase monitoria, ai sensi dell'art. 91 comma 1 cpc, seguono la
[...]
totale soccombenza dell'appellata e si liquidano a carico di Controparte_1
quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque per l'appello di quella istruttoria non tenutasi e di quella decisionale cui non ha partecipato Parte_1
[...]
Anche le spese processuali del grado di appello di , Controparte_2
intervenuta ex art. 111 cpc non in proprio ma quale procuratrice speciale di devono seguire la Parte_2
soccombenza dell'appellata e si liquidano a carico di Controparte_1
quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello e di quella introduttiva cui non ha partecipato detta interventrice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 1645/2020, pubblicata il 28.07.2020, così provvede:
pagina 9 di 10 a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, nella qualità di procuratrice speciale di CP_2 [...]
(società cessionaria del credito già di Parte_2
titolarità di , a sua volta cessionaria nei confronti della Parte_1
originaria creditrice , della somma di € 38.872,90, Controparte_4
oltre interessi così come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo e riconosciuti nel decreto ingiuntivo caducato;
b) Conferma il capo della sentenza di primo grado che ha respinto le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
c) Condanna l'appellata , al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese processuali della fase Parte_1
monitoria e del doppio grado di giudizio, che liquida per la fase monitoria in € 286,00 per spese vive ed € 1.370,00 per compensi di avvocato, per il primo grado in € 7.616,00 per compensi di avvocato, e per il grado di appello in € 777,00 per spese vive ed € 3.476,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A;
d) Condanna l'appellata , al pagamento in favore Controparte_1
dell'interventrice e per Parte_2
essa della sua procuratrice speciale , delle spese Controparte_2
processuali del giudizio di appello che liquida in € 5.528,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Napoli il 18.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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