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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1623/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
, con sede legale in NI (CE) alla Parte_1 via N. Armstrong n. 4, (C.F. ), in persona dell'ex liquidatore p.t. P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in
[...] C.F._1
NI (CE) al Viale G. Merola n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico di
Monaco (C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE
E
Curatela della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
(Liquidazione giudiziale 22/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Santa
[...]
RI CA ER : C.F. ) in persona del curatore P.IVA_1 [...]
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
5 (C.F. ) C.F._3
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
n. 49 (C.F. ) C.F._4
INTIMATI NON COSTITUITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII e , ex lavoratori Parte_3 Parte_4 dipendenti della , deducendo di essere Parte_1 titolari di crediti per il complessivo ammontare di euro 59.671,97 nei confronti della società, adivano il Tribunale di Santa RI CA ER chiedendo dichiararsi ai sensi dell'art. 49 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
.
[...]
La società non si costituiva e il Tribunale di Santa RI CA ER, con sentenza n.25/2025 dell'11 marzo 2025 dichiarava aperta la liquidazione giudiziale ritenendo sussistenti le condizioni di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lettera b) CCII e la insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art.2 comma 1 lettera d) CCII.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la Parte_1
deducendo la sussistenza dei requisiti dimensionali delle imprese minori ex
[...] art. 2 CCII negli ultimi tre esercizi in quanto non aveva avuto attivo patrimoniale, non aveva generato ricavi ed aveva debiti pari a € 210.399,89 (€ 148.345,83 per debiti previdenziali e tributari, € 59.671,97 per retribuzioni e TFR nei confronti dei dipendenti dimissionari e ed € 2.382,09 per accantonamenti e Parte_3 Parte_4 contributi nei confronti della ), inferiori alla soglia Parte_5 di legge di € 500.000,00.
Deduceva, altresì, di essere sempre stata un'impresa minore dal 16 giugno 2010 (data della costituzione) al 6 febbraio 2025 (data della cancellazione dal registro delle imprese), non avendo mai superato i parametri previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
In particolare, asseriva di aver sempre lavorato in cantieri con immobili già esistenti e realizzati da altre imprese, con poche attrezzature ed una limitata forza lavoro, pari a tre o quattro unità, e solo due unità ( e ) negli anni 2019 e 2020, con cui Parte_3 Pt_4 il rapporto si era concluso per dimissioni in data 17 settembre 2020.
Concludeva chiedendo revocarsi la sentenza del Tribunale di Santa RI CA ER sussistendo i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, e di _______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
ammettere prova testimoniale sulle circostanze dedotte non avendo la società depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Pur ritualmente citati non si costituivano la curatela della liquidazione giudiziale della e gli intimati e Parte_1 Parte_3
. Parte_4
La causa era riservata in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 e con ordinanza del 20 giugno 2025 era rimessa sul ruolo con concessione di un termine per consentire alla reclamante l'accesso agli atti della procedura fallimentare e la produzione delle dichiarazioni dei redditi.
La reclamante aveva infatti dedotto di aver chiesto agli enti competenti ed al curatore la documentazione necessaria per fornire la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII.
All'udienza dell'8 luglio 2025, acquisita la documentazione depositata, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va dato atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
e dei ricorrenti e (cfr.
[...] Parte_3 Parte_4 documentazione depositata il 16 aprile 2025).
Passando all'esame del merito la reclamante contesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d CCII.
La norma richiamata qualifica come impresa minore ( come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale come da disposto di cui all'art. 121 CCII) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
L'onere di dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale è posto in capo al debitore ai sensi dell'art. 121 CCII Tale onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché riferiti all'arco temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII.
Parte reclamante nella prima fase non si è costituita, e nella presente fase di reclamo, anche all'esito della disposta integrazione documentale, non ha prodotto documentazione comprovante il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
Non sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la documentazione depositata dalla reclamante unitamente all'atto di impugnazione (dichiarazioni IVA e situazioni contabili) e successivamente all'ordinanza di integrazione del 20 giugno 2025
(dichiarazioni dei redditi) è riferita a periodi non rilevanti (compresi tra l'anno 2010 e l'anno 2020), dunque non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico del debitore.
Né tantomeno può assumere rilevanza la documentazione concernente la proprietà delle attrezzature o le dimissioni dei lavoratori, il fatturato o le ulteriori circostanze che la reclamante intenderebbe provare con testimoni in quanto, comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
Alla luce delle osservazioni che precedono il reclamo proposto dalla
[...]
va dunque rigettato. Parte_1
Nulla va statuito per le spese di lite considerato che gli intimati non si sono costituiti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.25/2025 del Tribunale di Santa RI CA ER
[...] dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di tale società pubblicata l'11 marzo 2025: rigetta il reclamo;
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, in data 8 luglio 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1623/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
, con sede legale in NI (CE) alla Parte_1 via N. Armstrong n. 4, (C.F. ), in persona dell'ex liquidatore p.t. P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in
[...] C.F._1
NI (CE) al Viale G. Merola n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico di
Monaco (C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE
E
Curatela della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
(Liquidazione giudiziale 22/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Santa
[...]
RI CA ER : C.F. ) in persona del curatore P.IVA_1 [...]
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
5 (C.F. ) C.F._3
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
n. 49 (C.F. ) C.F._4
INTIMATI NON COSTITUITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII e , ex lavoratori Parte_3 Parte_4 dipendenti della , deducendo di essere Parte_1 titolari di crediti per il complessivo ammontare di euro 59.671,97 nei confronti della società, adivano il Tribunale di Santa RI CA ER chiedendo dichiararsi ai sensi dell'art. 49 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
.
[...]
La società non si costituiva e il Tribunale di Santa RI CA ER, con sentenza n.25/2025 dell'11 marzo 2025 dichiarava aperta la liquidazione giudiziale ritenendo sussistenti le condizioni di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lettera b) CCII e la insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art.2 comma 1 lettera d) CCII.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la Parte_1
deducendo la sussistenza dei requisiti dimensionali delle imprese minori ex
[...] art. 2 CCII negli ultimi tre esercizi in quanto non aveva avuto attivo patrimoniale, non aveva generato ricavi ed aveva debiti pari a € 210.399,89 (€ 148.345,83 per debiti previdenziali e tributari, € 59.671,97 per retribuzioni e TFR nei confronti dei dipendenti dimissionari e ed € 2.382,09 per accantonamenti e Parte_3 Parte_4 contributi nei confronti della ), inferiori alla soglia Parte_5 di legge di € 500.000,00.
Deduceva, altresì, di essere sempre stata un'impresa minore dal 16 giugno 2010 (data della costituzione) al 6 febbraio 2025 (data della cancellazione dal registro delle imprese), non avendo mai superato i parametri previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
In particolare, asseriva di aver sempre lavorato in cantieri con immobili già esistenti e realizzati da altre imprese, con poche attrezzature ed una limitata forza lavoro, pari a tre o quattro unità, e solo due unità ( e ) negli anni 2019 e 2020, con cui Parte_3 Pt_4 il rapporto si era concluso per dimissioni in data 17 settembre 2020.
Concludeva chiedendo revocarsi la sentenza del Tribunale di Santa RI CA ER sussistendo i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, e di _______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
ammettere prova testimoniale sulle circostanze dedotte non avendo la società depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Pur ritualmente citati non si costituivano la curatela della liquidazione giudiziale della e gli intimati e Parte_1 Parte_3
. Parte_4
La causa era riservata in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 e con ordinanza del 20 giugno 2025 era rimessa sul ruolo con concessione di un termine per consentire alla reclamante l'accesso agli atti della procedura fallimentare e la produzione delle dichiarazioni dei redditi.
La reclamante aveva infatti dedotto di aver chiesto agli enti competenti ed al curatore la documentazione necessaria per fornire la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII.
All'udienza dell'8 luglio 2025, acquisita la documentazione depositata, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va dato atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
e dei ricorrenti e (cfr.
[...] Parte_3 Parte_4 documentazione depositata il 16 aprile 2025).
Passando all'esame del merito la reclamante contesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d CCII.
La norma richiamata qualifica come impresa minore ( come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale come da disposto di cui all'art. 121 CCII) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
L'onere di dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale è posto in capo al debitore ai sensi dell'art. 121 CCII Tale onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché riferiti all'arco temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII.
Parte reclamante nella prima fase non si è costituita, e nella presente fase di reclamo, anche all'esito della disposta integrazione documentale, non ha prodotto documentazione comprovante il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
Non sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la documentazione depositata dalla reclamante unitamente all'atto di impugnazione (dichiarazioni IVA e situazioni contabili) e successivamente all'ordinanza di integrazione del 20 giugno 2025
(dichiarazioni dei redditi) è riferita a periodi non rilevanti (compresi tra l'anno 2010 e l'anno 2020), dunque non può ritenersi assolto l'onere probatorio posto a carico del debitore.
Né tantomeno può assumere rilevanza la documentazione concernente la proprietà delle attrezzature o le dimissioni dei lavoratori, il fatturato o le ulteriori circostanze che la reclamante intenderebbe provare con testimoni in quanto, comunque, insufficienti a fornire la prova della sussistenza congiunta dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera d) CCII.
Alla luce delle osservazioni che precedono il reclamo proposto dalla
[...]
va dunque rigettato. Parte_1
Nulla va statuito per le spese di lite considerato che gli intimati non si sono costituiti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.25/2025 del Tribunale di Santa RI CA ER
[...] dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di tale società pubblicata l'11 marzo 2025: rigetta il reclamo;
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, in data 8 luglio 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 1623/2025 r.g.a.v.g. 5