Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02811/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04394/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4394 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto n. n. -OMISSIS-notificato al ricorrente in data 05 luglio 2021, con cui il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha disposto la sospensione cautelare ex art. 7, comma 2 del D.lgs. 449/92 dell'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la memoria del 24 febbraio 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso per non averne più interesse;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con atto depositato fuori udienza, in data 24 febbraio 2025, parte ricorrente, anche per mezzo del proprio difensore a ciò abilitato come da procura in atti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse al giudizio;
Considerato che , secondo quanto espressamente previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi;
Rilevato che di tale adempimento non vi è prova in atti;
Ritenuto, pertanto che , in assenza delle predette formalità, è possibile desumere, nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa così come peraltro espressamente dichiarato nell’atto di rinuncia al ricorso;
Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura processuale della definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.